Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 1-00012

Atto n. 1-00012

Pubblicato il 30 novembre 2022, nella seduta n. 13

LICHERI Sabrina, NAVE, CROATTI, DE ROSA, LICHERI Ettore Antonio, LOPREIATO, MAZZELLA, NATURALE, TREVISI

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dispone: “al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, sono assegnati ai Comuni di cui al comma 535 contributi per investimenti nel limite di 300 milioni di euro per l’anno 2022”. Il comma 535 prevede che “possono richiedere i contributi di cui al comma 534: a) i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5 000 000 di euro”;

all’articolo 1, comma 537, si stabilisce, quale criterio unico per la selezione dei progetti, che l’attribuzione delle risorse sia effettuata a favore dei Comuni che presentano un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM);

con il decreto interministeriale 30 dicembre 2021 è stata definita la modalità di presentazione delle domande e con il decreto 19 ottobre 2020 del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono stati individuati i progetti e i Comuni beneficiari;

considerato che:

l’esito della selezione delle Regioni beneficiarie ha escluso la maggior parte delle Regioni italiane (ben 16) tra cui diverse Regioni del Sud come la Sardegna e la Basilicata individuate come Regioni “obiettivo 1” dall’accordo di partenariato 2021-2027 per la politica di coesione in Italia;

il combinato disposto dei commi 534 e 535 ha come obiettivo la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché il miglioramento del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, per cui non si comprende la scelta di utilizzare un indice statistico che escluda i Comuni di 16 Regioni, alcune delle quali in condizione di forte precarietà sociale, urbana e ambientale;

evidenziato che:

l’unico meccanismo di selezione dei progetti aggiudicatari dei fondi è un indicatore composito che viene costruito attraverso la sintesi di 7 indici statistici: incidenza di famiglie monogenitoriali giovani ed adulte, l’incidenza di famiglie numerose, l’incidenza di bassa istruzione, il disagio assistenziale, l’affollamento abitativo, i giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione e il disagio economico; risulta difficile poter intervenire sulla vulnerabilità sociale e materiale mediante l’utilizzo di un parametro unico, anche se composito, al fine di comprendere la complessità socioeconomica dei 7.904 comuni italiani;

l’indice IVSM non considera altri indicatori e parametri, altrettanto importanti per comprendere e rappresentare correttamente la situazione di marginalizzazione, disagio e degrado che affligge i comuni italiani, e non tiene conto di altri elementi che sarebbe opportuno considerare ogniqualvolta si vogliano adottare interventi di politica pubblica finalizzati alla rigenerazione urbana, sociale e ambientale. A tal fine non vengono presi in considerazione elementi fondamentali quali, a titolo di esempio, l’incidenza della condizione e delle peculiarità derivanti dallo status di insularità, la riduzione dei servizi territoriali, la riduzione dei servizi sanitari, la condizione dei trasporti e in generale del sistema di mobilità. Essendo tali elementi centrali nella valutazione di quanto un ente locale possa presentare una situazione di marginalizzazione e degrado, risulta pacifico affermare come, in sintesi, non si sia considerata la complessità dei comuni presenti nel Paese. Al contrario, si è adottato un indicatore statico che, per quanto metodologicamente rappresentativo di una particolare forma di disagio, non è in grado di descrivere la complessità e l’eterogeneità delle forme che la marginalizzazione e il degrado sociale possono assumere;

valutato, infine, che:

gli enti locali appartenenti a regioni come la Sardegna sono stati esclusi dalla graduatoria del bando in quanto il valore dell’indice statistico non è risultato sufficientemente elevato rispetto ad altre regioni del Sud;

la Sardegna risulta parte del cosiddetto obiettivo 1 per la coesione europea, proprio a ragione della condizione di ritardo socio-economico rispetto alla media europea: è difficile, quindi, affermare che gli enti locali sardi possano vantare una condizione di non marginalizzazione e non degrado sociale. Semplicemente tali fenomeni non sono rappresentabili con il solo indicatore ISVM, motivo per cui essi non raggiungono un punteggio elevato con questo indice statistico;

lo stanziamento di 300 milioni di euro si è rivelato altamente insufficiente per rispondere adeguatamente alla domanda di progetti presentati dagli enti locali dell’intero territorio nazionale;

il risultato paradossale è quello di aver favorito gli enti locali di determinate regioni che, per motivi sociali, economici e demografici, risultano avere un indice di vulnerabilità sociale e materiale maggiormente elevato a discapito degli enti locali altrettanto meritevoli di un intervento in tal senso,

impegna il Governo:

1) ad individuare, nel prossimo disegno di legge di bilancio per il 2023, risorse adeguate e sufficienti da destinare al rifinanziamento del bando per la rigenerazione urbana di cui all’articolo 1, commi 534 e seguenti, della legge n. 234 del 2021;

2) ad adottare, nel rispetto del principio di insularità previsto dall'articolo 119 della Costituzione, un meccanismo di selezione degli enti locali aggiudicatari del finanziamento che sia sostitutivo, ovvero correttivo, dell’indice di vulnerabilità sociale e materiale al fine di non escludere Regioni che presentino forti difficoltà socioeconomiche e che in quanto tali siano interessate da fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale;

3) ad adottare un meccanismo di selezione che, in virtù di una più equa ridistribuzione delle risorse sull’intero territorio nazionale, preveda criteri di assegnazione per macro aree o su base regionale al fine di non penalizzare alcuna Regione.