Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-00046
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Atto n. 4-00046
Pubblicato il 22 novembre 2022, nella seduta n. 10
SCALFAROTTO - Al Ministro della giustizia. -
Premesso che:
Alfredo Cospito risulta detenuto da più di 10 anni nella casa circondariale di Bancali (Sassari), condannato per il ferimento dell'amministratore delegato di Ansaldo nucleare del 7 maggio 2012 e per l'attentato del 2006 contro la scuola allievi Carabinieri di Fossano;
per il primo dei due fatti Cospito è stato condannato, nel 2013, a 10 anni e 8 mesi, mentre per il secondo è stato condannato, sia in primo che secondo grado, a 20 anni di carcere;
quest'ultima condanna è stata inflitta sulla base delle valutazioni della Corte d'assise d'appello, che ha qualificato il delitto come di "strage comune", in quanto inidoneo a ledere la sicurezza dello Stato, ma essa dovrà ora essere oggetto di revisione, posto che la Corte di cassazione, nel mese di luglio 2022, ha ricondotto il fatto al più grave delitto di strage contro la sicurezza dello Stato di cui all'articolo 285 del codice penale;
la riqualificazione comporterà la conseguente ridefinizione e rideterminazione della pena, che verrà tramutata in ergastolo, poiché mentre l'articolo 422 del codice penale, relativo al delitto di strage, è punito con "la reclusione non inferiore a quindici anni", il delitto di strage "politica" di cui all'articolo 285 del codice penale "è punito con l'ergastolo", la cui ostatività deriva dalla matrice che se ne pone alla base e a prescindere dall'eventualità, fortunatamente qui negata, che vi siano stati vittime o feriti;
da maggio 2022 è stata disposta, nei confronti di Cospito, l'applicazione del peculiare regime afflittivo del cosiddetto 41-bis, che fino quel momento aveva costantemente intrattenuto relazioni epistolari con l'esterno, con siti e riviste e partecipando anche all'esperienza editoriale che ha condotto alla pubblicazione di due libri sulla storia del movimento anarchico;
a seguito dell'applicazione del regime, dal 20 ottobre 2022 Cospito ha iniziato uno sciopero della fame che lo ha portato a perdere già più di 20 chili, allarmando gli stessi responsabili del presidio medico del carcere che hanno denunciato difficoltà nel rendergli assistenza, appellandosi direttamente al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
il regime speciale del 41-bis è stato introdotto per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica ed è stato elaborato, notoriamente nel solco della terribile stagione stragista, per i detenuti imputati di reati di mafia, al preciso scopo di interrompere le linee di comunicazione che si riscontravano in essere tra detenuti per tali delitti e le organizzazioni criminali;
l'applicazione di un siffatto regime parrebbe del tutto irrazionale laddove motivata col fine di interrompere le relazioni epistolari di Cospito, in quanto risulterebbe tesa esclusivamente a impedire l'esternazione del pensiero politico del detenuto, realizzando una compressione della sfera della personalità, esterna e interna, senza precedenti e del tutto ingiustificata;
la sentenza Viola c. Italia (n. 77633-16) della Corte europea dei diritti umani ha affermato che l'ergastolo ostativo viola il divieto di trattamenti degradanti e inumani e in generale rispetto della dignità umana (artt. 3 e 8 della CEDU) e l'ordinanza n. 97 del 2021 la Corte costituzionale ha sottolineato la necessità di contemperare le esigenze di prevenzione generale e sicurezza collettiva con il rispetto del principio di rieducazione della pena affermato dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione;
nell'attesa che la complessa vicenda giudiziaria di Cospito trovi definizione, appare urgente garantirgli assistenza sanitaria e psicologica, posto che lo sciopero della fame, unitamente alla deprivazione sensoriale notoriamente patita dalle persone sottoposte al carcere duro, impone allo Stato un surplus di attenzione nell'assicurare quel diritto che l'articolo 32 della Costituzione qualifica espressamente come fondamentale e, perciò, incomprimibile,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per garantire assistenza sanitaria e psicologica ad Alfredo Cospito, il cui sciopero prolungato della fame, unitamente all'applicazione, da più parti contestata, del regime detentivo del 41-bis, rischia di pregiudicare il suo diritto alla salute proprio laddove esso è rimesso alla diretta responsabilità e attenzione di organi statali.