Legislatura 18ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-07453
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Atto n. 4-07453
Pubblicato il 13 ottobre 2022, nella seduta n. 466
MARCUCCI - Al Ministro dell'istruzione. -
Premesso che:
secondo quanto riportato dal quotidiano “il Tirreno” in data 24 luglio 2022, nonostante le numerose proteste di famiglie e personale scolastico, l’ufficio scolastico provinciale e regionale toscano avrebbe confermato diversi tagli relativi all’organico dell’istituto comprensivo “Camaiore 1” (in provincia di Lucca), nonostante abbia registrato un aumento di iscrizioni per l'anno scolastico 2022/2023;
in particolare, le decisioni assunte comporterebbero il taglio di una sezione, che passerebbero da cinque a quattro, la formazione di una classe prima composta da 30 alunni e il conseguente trasferimento di 3 alunni ad altro istituto; la distribuzione in tre classi prime di 8 alunni con disabilità, dei quali due con disabilità cognitiva, cinque con disabilità cognitiva grave e uno con disabilità cardiaca grave;
inoltre, secondo quanto dichiarato dal “coordinamento 6 luglio”, che raggruppa varie sigle afferenti al mondo della scuola, l'ufficio scolastico regionale avrebbe comunicato ai vari uffici territoriali la mancata attribuzione di risorse in deroga per il personale docente, confermando dunque il medesimo contingente assegnato in sede di organico di diritto. Pertanto, non saranno costituite nuove classi, salvo quelle che i dirigenti scolastici potranno istituire utilizzando l'organico già assegnato mediante l’utilizzo di risorse interne in compensazione;
considerato che:
il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, all'articolo 11, comma 1, dispone che: "Le classi prime delle scuole secondarie di I grado e delle relative sezioni staccate sono costituite, di norma, con non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabili fino a 28 qualora residuino eventuali resti. Si procede alla formazione di un'unica prima classe quando il numero degli alunni iscritti non supera le 30 unità";
il decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141, in materia di formazione di classi con alunni in situazione di handicap, dispone che "La presenza di più di un alunno in situazione di handicap nella stessa classe può essere prevista in ipotesi residuale ed in presenza di handicap lievi". Prevede, inoltre, che: "le classi e le sezioni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni in situazione di handicap non possono essere costituite con più di 20 alunni senza superare, però il limite massimo di 25 alunni, previa valutazione della gravità dell’handicap e delle situazioni oggettive degli alunni interessati, unitamente alle condizioni organizzative e delle risorse professionali disponibili in ciascuna scuola",
si chiede di sapere quali iniziative necessarie e urgenti il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di garantire che l'istituto comprensivo sia dotato dell'organico necessario a far fronte alle esigenze scolastiche descritte nel rispetto delle norme di legge vigenti.