Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-06893
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Atto n. 4-06893
Pubblicato il 6 aprile 2022, nella seduta n. 423
PESCO , CORBETTA , PAVANELLI , LANZI , PRESUTTO , CROATTI , TRENTACOSTE , VANIN , ROMANO , MANTOVANI , L'ABBATE , LANNUTTI , DELL'OLIO , ANASTASI , MAUTONE , DESSI' - Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:
la legge n. 808 del 1985 prevede finanziamenti e contributi per la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale, finalizzati allo sviluppo e all'accrescimento della competitività delle stesse;
in particolare, alle imprese nazionali partecipanti a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici possono essere concessi finanziamenti per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione e avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime (art. 3, comma 1, lettera a));
i progetti finanziati ex legge n. 808 del 1985, disposti nella forma di contributi pluriennali (o limiti d'impegno), sono regolati dai decreti ministeriali n. 173 del 2010 (fino al 2015, anno nel quale è subentrato il nuovo decreto ministeriale 3 luglio 2015) per quanto riguarda l'ambito "civile" e dal decreto ministeriale n. 174 del 2010 per l'ambito della "sicurezza nazionale";
per gli interventi relativi ai progetti di ricerca e sviluppo nell'area della sicurezza nazionale, con il citato decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 174 del 2010, sono state stabilite le condizioni e i modi per la restituzione allo Stato dei finanziamenti, sotto forma di diritti di regia, definiti come quote degli incassi delle vendite dei prodotti indicati applicando aliquote anche differenziate secondo scaglioni di avanzamento degli incassi, fino a concorrenza dell'importo degli interventi fruiti;
considerato che:
nella deliberazione 17 ottobre 2018, n. 20/2018/G, della sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni centrali dello Stato "Sviluppo tecnologico ed interventi nel settore aeronautico", la Corte dei conti ha rilevato che a fronte di 1,268 miliardi di euro erogati, ne sono stati restituiti 112,271 milioni, pari all'8,85 per cento di quanto liquidato;
successivamente, secondo quanto risulta nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), nel capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 3597, "Restituzione allo Stato dei finanziamenti di cui all'art. 3, primo comma, lettera a) della legge 24 dicembre 1985, n. 808", in cui però confluiscono sia le restituzioni dell'ambito "civile" che di quello della "sicurezza nazionale", senza possibilità alcuna di distinzione, sono stati versati 207 milioni di euro nel 2018, 141,7 milioni nel 2019 e meno di 3 milioni nel 2020;
il suddetto capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 3597, "Restituzione allo Stato dei finanziamenti di cui all'art. 3, primo comma, lettera a) della legge 24 dicembre 1985, n. 808", prevede solo 15 milioni di euro di entrate per ciascuno degli anni 2021 e 2022;
se le vendite non si realizzano secondo le tempistiche e con i volumi attesi, può essere ammessa l'eventualità di una rimodulazione dei tempi per il rimborso dei finanziamenti, ma l'articolo 4, comma 9, lettera c), della legge n. 808 del 1985 non permette l'ipotesi di restituzioni parziali del finanziamento, lasciando alla discrezionalità amministrativa la sola scelta delle "condizioni e modi per la restituzione";
le imprese beneficiarie possono essere indotte a non rivelare i dati relativi alle vendite, o a sottostimarli, sia perché li considerano patrimonio privato, sia per ragioni legate ai finanziamenti di cui alla legge n. 808 del 1985, i cui rimborsi sono comunque agganciati alle vendite;
l'articolo 1, comma 241, della legge n. 145 del 2018 ha stanziato 250.000 euro annui a decorrere dal 2019 per assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio, controllo e valutazione sui progetti finanziati ai sensi della legge n. 808 del 1985;
l'ultima relazione al Parlamento (documento XLI, n. 1) sullo stato dell'industria aeronautica, di cui all'articolo 2 della legge n. 808 del 1985, risale ad agosto 2019, è riferita all'anno 2017 ed è priva della parte relativa ai finanziamenti e contributi erogati e l'attività svolta dal comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica con particolare riferimento ai pareri resi;
ritenuto, ad avviso degli interroganti, che trattandosi di un fondo "rotativo", siccome previsto dall'articolo 1, comma 30, della legge n. 147 del 2013, la mancata restituzione da parte delle imprese beneficiarie dei finanziamenti ricevuti non solo ha causato un danno all'erario, ma ha anche impedito il riutilizzo per nuovi progetti delle somme rientrate, causando, altresì, un rallentamento nel conseguimento di obiettivi strategici per la sicurezza nazionale,
si chiede di sapere:
a quanto ammontino ad oggi i finanziamenti complessivamente erogati ex art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 808 del 1985 e le relative restituzioni sia per quanto concerne l'ambito "civile" che quello della "sicurezza nazionale";
se i Ministri in indirizzo abbiano attuato, come peraltro previsto dal decreto ministeriale n. 174 del 2010, sollecitato dalla Corte dei conti e finanziato dalla legge di bilancio per il 2019, un monitoraggio puntuale e completo delle vendite che scaturiscono dai finanziamenti di cui alla legge n. 808, relativamente ai progetti di "sicurezza nazionale", con particolare riguardo alle restituzioni scadute e non effettuate, che analizzi le ragioni e assicuri le attività da intraprendere, a norma vigente, per il loro recupero;
se non ritenga che il mancato rimborso dei finanziamenti erogati, qualora non supportato da un'adeguata attività di monitoraggio e controllo da parte del Ministero stesso, ulteriore rispetto a quelli di mero carattere amministrativo, stia esponendo l'Italia al rischio di essere sottoposta a una procedura di infrazione della normativa comunitaria in materia di "aiuti di Stato";
quali siano i motivi per i quali non sia stata più prodotta la relazione al Parlamento prevista dall'articolo 2 della legge n. 808 del 1985, completa di tutte le informazioni previste.