Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00471
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Atto n. 1-00471
Pubblicato il 17 marzo 2022, nella seduta n. 415
GAUDIANO , PELLEGRINI Marco , FERRARA , CASTIELLO , PUGLIA , D'ANGELO , VANIN , LOREFICE , DE LUCIA , LOMUTI , PRESUTTO , L'ABBATE , PESCO , GALLICCHIO , FEDE , CROATTI , NATURALE , DELL'OLIO , RUSSO , TRENTACOSTE , MANTOVANI , DI PIAZZA , TURCO , LANNUTTI , MAIORINO , MARINELLO , DONNO , MAUTONE
Il Senato,
premesso che:
le banche di credito cooperativo svolgono un'importante funzione di sostegno delle economie territoriali e delle specifiche esigenze di credito alle piccole, micro e medie imprese;
il quadro normativo bancario europeo e nazionale, nonché gli standard regolamentari e di supervisione sono, attualmente, impostati sulla base di criteri dimensionali degli istituti di credito, invece che sulla specificità normativa delle varie tipologie di aziende di credito, determinando in tal modo, per le banche di credito cooperativo, regole di vigilanza piuttosto complesse ed onerose;
nell'attuale assetto europeo delineato dalla direttiva 2013/36/UE e nella normativa nazionale, di cui al testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993), le banche di credito cooperativo vengono omologate alle banche e ai gruppi di maggiori dimensioni, che nulla hanno a che vedere con banche di comunità e di territorio;
ad esempio, le funzioni aziendali di controllo, esternalizzate presso la capogruppo, sono eccessivamente sbilanciate sulle attività di controllo invece che sulle attività? di gestione del rischio, con inevitabile duplicazione dei costi a scapito delle BCC,
impegna il Governo:
1) ad attivarsi nelle competenti sedi europee per promuovere una riforma della normativa in materia di vigilanza bancaria, che possa tenere conto delle specificità delle banche di credito cooperativo e della loro funzione mutualistica, revisionando, a tal riguardo, i criteri dimensionali, di cui alla direttiva 2013/36/UE sull'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli stessi e sulle imprese di investimento;
2) a valutare l'opportunità di intervenire nella normativa nazionale per valorizzare ancor di più la funzione territoriale delle BCC, i cui fini mutualistici e cooperativistici sono, peraltro, riconosciuti come meritevoli di tutela dall'articolo 45 della Costituzione;
3) a promuovere la modifica dell'ultima disciplina del "gruppo bancario cooperativo", a seguito dell'introduzione della quale si è registrato un peggioramento della capacità di presidio del territorio e delle esigenze di credito ivi emergenti, dovuto all'accentramento delle funzioni decisionali presso la capogruppo, che spesso costituisce un ostacolo al rapporto tra BCC e realtà imprenditoriali e sociali;
4) a valutare la possibilità di prevedere che i gruppi bancari cooperativi possano dar luogo facoltativamente ad un IPS, ossia un sistema di tutela istituzionale;
5) ad intervenire per modificare la disciplina dei controlli, al fine di semplificare gli adempimenti per le banche "less significant" e gli obblighi di conformità (che sono significativamente aumentati a seguito dell'assoggettamento delle BCC alla vigilanza della BCE) e, in definitiva, per introdurre una regolamentazione graduata secondo il principio di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario.