Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-03118

Atto n. 3-03118 (in Commissione)

Pubblicato il 23 febbraio 2022, nella seduta n. 407

MININNO , ROMANO , GIANNUZZI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

l'articolo 4-quater del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, come introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, ha previsto, dall'8 gennaio e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 ai cittadini italiani e degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età;

l'articolo 4-quinquies , come introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 1 del 2022, ha previsto, a decorrere dal 15 febbraio 2022, per tutti i lavoratori pubblici e privati ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater, il possesso e l'esibizione della certificazione verde COVID-19 di vaccinazione o di guarigione (cosiddetto green pass rafforzato) per l'accesso ai luoghi di lavoro;

con messaggio n. 721 del 14 febbraio 2022 l'INPS, d'intesa con il Ministero della salute e con SOGEI, afferma che il datore di lavoro, sia pubblico sia privato, può verificare il possesso del green pass del solo personale dipendente effettivamente in servizio, di cui è previsto l'accesso ai luoghi di lavoro, con esclusione degli assenti dal servizio e dei dipendenti in lavoro agile;

con lo stesso messaggio l'INPS sostiene che il datore di lavoro debba procedere alla verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale da parte del personale dipendente e, per giunta, a prescindere dalla presenza o meno del personale sul luogo di lavoro;

il comma 2 dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge n. 44 attribuisce al datore di lavoro l'onere della verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 rafforzata da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione;

viceversa, la legge non dispone che il datore di lavoro possa (né tantomeno debba) procedere alla verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale da parte del personale dipendente ultra cinquantenne;

ritenuto che la verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale prescinde dall'accesso sul luogo di lavoro e compete agli organi deputati ad accertare e contestare l'eventuale illecito amministrativo, previsto dall'articolo 4-sexies del decreto-legge n. 44, come introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 1 del 2022,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto disposto dall'INPS con il messaggio n. 721 del 14 febbraio 2022, in merito al presunto dovere dei datori di lavoro di verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale da parte del personale dipendente ultra cinquantenne, in violazione del dettato normativo e delle indicazioni in materia di protezione dei dati personali, e quali iniziative intendano adottare per impedire condotte irregolari e illecite da parte del medesimo Istituto e dei datori di lavoro.