Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 1397

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 1397


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori MEDURI, MULAS, MONTELEONE

e BEVILACQUA



COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 1996

Norme transitorie in materia di gestione delle farmacie

urbane e rurali







ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di sanare la posizione di quei farmacisti gestori provvisori di farmacie da almeno cinque anni che avendo superato il sessantesimo anno di età non hanno piú la possibilità di partecipare ai concorsi per il conferimento di farmacie.
La legge di riordino del settore farmaceutico (legge 8 novembre 1991, n. 362), nello stabilire un limite di età per la partecipazione ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche (sessanta anni), aveva peraltro previsto una nuova disciplina concorsuale con l'obiettivo di snellire e rendere piú rapide le procedure; tuttavia, i concorsi non sono stati ancora espletati, poiché, essendo la nuova procedura concorsuale fondata su una prova attitudinale a quiz , questi ultimi non sono stati ancora predisposti dal Ministero della sanità.
In conseguenza di tali ritardi, alcuni gestori provvisori di farmacie hanno superato o sono in procinto di superare i sessanta anni, e non potranno pertanto partecipare ai concorsi, neppure a quello in cui verrà assegnata la farmacia di cui sono da anni gestori.
Deve pertanto ritenersi che il conferimento in via straordinaria della titolarità della farmacia ai gestori provvisori che abbiano superato il sessantesimo anno di età sia un doveroso atto di giustizia.
Inoltre, sono previsti criteri rigorosi per l'assegnazione in via straordinaria, che tengono presente non solo l'età anagrafica dei gestori provvisori, ma anche il periodo di gestione, che non puó essere inferiore ai cinque anni, poiché tale é attualmente il periodo in cui non sono stati espletati concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. I farmacisti che alla data di entrata in vigore della presente legge gestiscono da almeno cinque anni una farmacia rurale o urbana in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, e successive modificazioni, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purché alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto i sessanta anni di età e purché non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica.
2. É escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475.