Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-06518

Atto n. 4-06518

Pubblicato il 8 febbraio 2022, nella seduta n. 400

CONZATTI - Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, prevede all'articolo 64, comma 1-ter, che: "Sono ammissibili alle misure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, anche le imprese che sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto, a condizione che alla data di presentazione della domanda le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47bis, paragrafo 6, primo comma, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente";

il capoverso di chiusura esclude, di fatto, le imprese che presentino esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente, con ciò negando quanto affermato nel comma di apertura, dato che tutte quelle imprese sono per certo state iscritte a sofferenza in Banca d'Italia ante omologa o stipula dell'accordo o presentazione del piano;

considerato che:

se si vogliono conseguire tutti gli effetti positivi del comma 1-ter dell'articolo 64, secondo la sua stessa ratio, da un lato è necessario riferirsi alla gestione aziendale successiva alla ristrutturazione dei debiti autorizzata dai tribunali e dall'altro avere cura di non alterare in alcun modo il sistema di regole codificato in Banca d'Italia. Obiettivo conseguibile dato che questa misura, pur condividendo il carattere eccezionale e temporaneo consentito dal Temporary Framework sull'allentamento degli aiuti di Stato, è ispirata ad una sana gestione del credito;

nella seduta della Camera dei deputati del 19 maggio 2021, in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, è stata accolta la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno 9/3099/80, che impegna il Governo "ad avviare quanto prima un'interlocuzione anche con i competenti uffici della Commissione europea al fine di verificare, in considerazione della grave crisi in atto per effetto della pandemia, la possibilità di rimuovere, anche solo temporaneamente, l'ostacolo alla applicazione delle Garanzie pubbliche così come disposte dal comma 1-ter dell'articolo 64 della legge n. 126 del 2020 rappresentato dal capoverso di chiusura del medesimo comma";

il 21 dicembre 2021, in sede di discussione in 5a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio) del Senato, del disegno di legge di bilancio per il 2022, il Governo ha accolto l'ordine del giorno G/2448/128/5 rinnovando il proprio impegno "a provvedere";

appare urgente procedere nel senso auspicato dai due ordini del giorno accolti in materia, dato che l'avvenuta proroga, nella legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), dell'applicazione di "Garanzia Italia" varrà limitatamente ai prestiti che saranno definiti entro il 30 giugno 2022, salvo proroghe al momento non preventivabili,

si chiede di sapere quali misure i Ministri in indirizzo abbiano già predisposto o intendano attuare al fine di rimuovere, anche solo temporaneamente, l'ostacolo all'applicazione delle garanzie pubbliche così come disposte dal comma 1-ter dell'articolo 64 della legge n. 126 del 2020 rappresentato dal capoverso di chiusura del medesimo comma e riconoscere così l'applicazione di "Garanzia Italia" anche alle imprese in concordato in continuità ed a quelle ammesse alla ristrutturazione dei debiti.