Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00445

Atto n. 1-00445

Pubblicato il 3 gennaio 2022, nella seduta n. 392

SALVINI Matteo , ROMEO , PILLON , BERGESIO , FAGGI , CANDURA , RUFA , BRIZIARELLI , URRARO , CAMPARI , TOSATO , MARIN , RICCARDI , ZULIANI , BAGNAI , VALLARDI , ARRIGONI , PITTONI , FREGOLENT , PELLEGRINI Emanuele , PIANASSO , LUCIDI , ALESSANDRINI , PAZZAGLINI , FERRERO

Il Senato,

premesso che:

la sentenza delle sezioni unite civili della Cassazione n. 9006/2021, depositata il 31 marzo 2021, rende possibile, seppur come effetto non voluto, il ricorso, anche da parte di cittadini italiani, alla maternità surrogata, penalmente perseguita se organizzata in Italia. Nella loro pronuncia le sezioni unite hanno statuito che vada trascritta all'anagrafe italiana l'adozione di un bambino nato da maternità surrogata riconosciuta in un altro Stato, seppur ribadendo l'illiceità penale dell'"utero in affitto" e della relativa compravendita, anche se compiuta all'estero. Tuttavia, secondo la sentenza, l'esistenza del reato sarebbe comprovata solo "ove venga allegato dalle parti ed emerga con obiettività probatoria che la determinazione di privarsi del figlio minore da parte dei genitori biologici derivi da un intervento di carattere oneroso degli adottanti", il che, però, rappresenta un'ipotesi del tutto improbabile;

la maternità surrogata è stata altresì condannata dal Parlamento europeo con la risoluzione del 17 dicembre 2015, perché "compromette la dignità della donna, dal momento che il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono usati come una merce";

secondo la Corte costituzionale tale pratica "offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane" (sentenza n. 272 del 2017, confermata dalla n. 33 del 2021), tanto da essere sanzionata in Italia come reato dall'art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004;

la maternità surrogata è contraria anche a numerose fonti internazionali, fra cui gli artt. 7, 8, 9 e 12 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 1991);

la maternità surrogata è inoltre elusiva del sistema vigente delle adozioni internazionali con tutti i presidi a tutela dei minori (legge n. 183 del 1984);

da più parti della società civile è giunto l'appello al Parlamento affinché intervenga con urgenza poiché, nelle more di una disciplina che sancisca la perseguibilità di reato di maternità surrogata anche se commesso all'estero, è necessario che vengano adottati tutti gli strumenti idonei a contrastare la diffusione del fenomeno;

considerato che:

è necessario che si preveda la maternità surrogata quale reato internazionale, una nuova fattispecie di reato che preveda la perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadini italiani;

fra le molte voci che si sono alzate in tal senso, giova ricordare la petizione on line proposta nel gennaio 2021 da personalità che si sono distinte per la difesa di genere, quali Marina Terragni, Cristina Comencini, Silvia Costa, Francesca Izzo, Giovanna Melandri, Susanna Tamaro, Paola Tavella, Livia Turco, secondo cui la maternità surrogata "mina i diritti delle donne, soprattutto le più vulnerabili, mercificando i loro corpi";

appare perciò urgente impedire la pratica della maternità surrogata nelle more dell'esame, da parte del Parlamento, delle citate proposte di legge;

rilevato che l'art. 9 del codice penale prevede chiaramente fattispecie quale quella in oggetto, in cui, cioè, cittadini italiani commettano reati all'estero. In particolare, se al comma 1 si dispone che il cittadino venga perseguito direttamente dalle Procure italiane se "commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisca l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni", "sempre che si trovi nel territorio dello Stato", mentre qualora (come per il reato di maternità surrogata di cui all'art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004) si tratti "di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia";

osservato che, se dei cittadini italiani utilizzassero la maternità surrogata in uno Stato estero che preveda tale possibilità, potrebbero comunque essere penalmente perseguiti in Italia se vi fosse una richiesta in tal senso da parte del Ministro della giustizia, come ha, incidenter tantum, riaffermato di recente anche la Cassazione penale, sezione III, n. 5198 del 2020,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa utile volta ad applicare le previsioni dell'articolo 9, comma 2, del codice penale, al fine di dissuadere, contrastare e perseguire il reato di maternità surrogata di cui all'art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, anche se commesso all'estero da cittadini italiani.