Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-08453
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Atto n. 4-08453
Pubblicato il 5 aprile 2005
Seduta n. 772
FABRIS - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. -
Premesso:
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Magistrato delle acque, Ispettorato generale per la laguna di Venezia, Marano e Grado e per l'attuazione della legge per la salvaguardia di Venezia, c. f. n. 940078430275, ovverosia l'Amministrazione concedente, e l'Associazione Cavanisti "Marco Polo" Venezia, con sede in via Alverà n. 28, Favaro Veneto, Venezia, c. f. n. 90078430270, ovverosia il concessionario, hanno stipulato la concessione-contratto di un bene demaniale nella località di Cà Noghera Ramo Morto dell'Osellino (Venezia);
che lo scopo della concessione-contratto in essere è quello di occupare una zona acque lagunare con spazi acquei per ormeggio ad uso dei soci dell'Associazione Cavanisti "Marco Polo" Venezia, di metri 690 di lunghezza per metri 7,50 di larghezza, pari ad una superficie complessiva di metri quadri 5.175 circa;
che, ai sensi della su citata concessione-contratto, è fatto obbligo al concessionario di mantenere espurgato il fondo lagunare e in buono stato tutti i pali per l'ormeggio dei natanti, e il concessionario dovrà garantire la buona conservazione del bene demaniale concesso, provvedendo all'ordinaria manutenzione delle opere e delle infrastrutture ivi esistenti;
che da tempo l'area demaniale oggetto della concessione-contratto in questione risulta soggetta ad una serie di trasformazioni ad uso improprio, effettuate da parte di due Associazioni (Associazione Nautica Bubi e Associazione Cantiere Nautico Beraldo) che, avendo la loro sede in un'area della località di Cà Noghera Ramo Morto dell'Osellino (Venezia), ne considerano l'argine come una vera e propria proprietà privata, così come la strada che ne consente l'accesso;
che tale supposizione di proprietà, tra l'altro non avvalorata da alcuna delle leggi vigenti in materia, permette a tali soggetti di esercitare in modo assolutamente ingiustificato l'impedimento anche del solo camminare sull'argine, la chiusura del passaggio carrabile con il posizionamento di una catena, nonché la deturpazione dello stesso ambiente lagunare;
considerato:
che tale situazione, già portata all'attenzione delle autorità competenti, continua a condizionare negativamente la posizione giuridica del soggetto concessionario meglio identificato in premessa, sia nell'esercizio dei diritti derivanti dal contratto-concessione stipulato con la Pubblica Amministrazione, ma soprattutto in termini di rischio e responsabilità contrattuali;
che, secondo l’orientamento prevalente in dottrina ed in giurisprudenza, la concessione d’uso di un bene demaniale dà luogo, di regola, alla costituzione di diritti reali, in quanto il potere attribuito al concessionario si esercita direttamente sulla cosa che ne forma l’oggetto e può essere fatto valere erga omnes, sia pure nei limiti imposti dalla natura e dalla funzione del bene;
che a tal proposito la Corte di cassazione con varie sentenze (tra tutte la n. 1711 del 6 giugno 1968, la n. 130 del 21 gennaio 1970 e la n. 2308 dell’11 giugno 1975) ha chiarito che la concessione di un uso eccezionale su bene demaniale fa sorgere in capo al privato concessionario facoltà configuranti diritti soggettivi assimilabili ai diritti reali di godimento su cosa altrui - sia pure con le peculiarità derivanti dall’interesse pubblico che ne disciplina le modalità di esercizio e limita l’autonomia del concessionario, fino all’eventuale revoca della concessione da parte della pubblica amministrazione;
che la concessione viene definita - nella dottrina tradizionale - il provvedimento amministrativo con cui la pubblica amministrazione conferisce ex novo posizioni giuridiche attive del destinatario, ampliandone così la sfera giuridica;
che la concessione, pur presentando elementi di affinità con l'autorizzazione, se ne differenzia profondamente in quanto non si limita a rimuovere un limite della posizione soggettiva preesistente ma attribuisce o trasferisce posizioni o facoltà nuove al privato;
che le concessioni traslative di poteri o facoltà su beni pubblici (cosiddette concessioni reali) che riguardano un bene demaniale (cosiddette concessioni demaniali) presuppongono sia l'appartenenza del bene ad un ente pubblico sia la conformità dell'atto di concessione all'interesse pubblico generale, per giustificare la sottrazione del bene all'uso generale e la sua destinazione all'uso particolare;
che le facoltà giuridiche derivanti da dette concessioni si atteggiano come diritti affievoliti nei confronti della pubblica amministrazione e come diritti assoluti, riconducibili alla categoria dei diritti reali, nei confronti dei terzi;
che in tutti i casi in cui il rapporto che nasce dalla concessione di un bene demaniale è regolato da un capitolato, cioè da un atto negoziale intercorrente tra la pubblica amministrazione concedente e il concessionario, si parla in dottrina di "concessioni-contratto";
che tale figura è derivata da un tendenza riduttrice della posizione di supremazia della pubblica amministrazione concedente rispetto al soggetto concessionario, e ciò ha contribuito al riconoscimento di una maggiore rilevanza al momento convenzionale per cui, mentre l'atto unilaterale e discrezionale della pubblica amministrazione si configura quale unico titolo del rapporto di concessione, la disciplina, invece, di tipo negoziale trova il suo fatto costitutivo in una attività di tipo negoziale;
che, in particolare, l'istituto in argomento è opera della giurisprudenza della Cassazione, ad avviso della quale la concessione si estrinseca in due momenti giuridici identificabili nell'atto amministrativo e nella convenzione privatistica, dando luogo ad una fattispecie in cui si combinano elementi pubblicistici ed elementi privatistici;
che la principale caratteristica, infatti, di tale tipo di concessione risiede nella stretta interdipendenza fra il provvedimento amministrativo ed il cosiddetto capitolato-contratto;
che, in buona sostanza, come affermato dalla Cassazione (sentenza 21 luglio 1967, n. 1894), "nelle concessioni-contratto, all'atto unilaterale ed autorizzativo della pubblica amministrazione con cui essa accerta la rispondenza della concessione al pubblico interesse, si accompagna un negozio al quale partecipa il concessionario e con il quale viene data concreta attuazione all'atto deliberativo mediante la fissazione dei rispettivi diritti e obblighi e ogni altra modalità circa l'uso del bene";
che il contratto annesso alla concessione è strettamente legato all'atto unilaterale della pubblica amministrazione, nel senso che "la permanenza del rapporto contrattuale è condizionata dall'esistenza dell'atto amministrativo";
che ai sensi del diritto si è in presenza di una fattispecie complessa caratterizzata dalla compresenza di due elementi costitutivi, per cui, qualora uno dei due venga meno, l'intera fattispecie è insuscettibile di produrre effetti,
si chiede di sapere:
quale sia il titolo giuridico in base al quale le associazioni Nautica Bubi e Cantiere Nautico Beraldo possano considerare l'argine di un'area demaniale - un'area che forma oggetto di una specifica concessione-contratto stipulata tra un privato e la pubblica amministrazione - alla stregua di una vera e propria proprietà privata, così come la strada che ne consente direttamente l'accesso;
quali siano gli estremi normativi che ne legittimino il riconoscimento e la validità;
se non si reputi opportuno, alla luce di quanto rilevato con la presente interrogazione, che il Governo valuti l'opportunità di porre in essere tutti gli atti di sua competenza al fine di acclarare in via definitiva tale situazione, valutando in particolare la necessità di verificare tutte le autorizzazioni dei carroponti posti sulla sommità dell'argine dell'area in questione, delle autorizzazioni riguardanti il distributore di carburante presente nell'area denominata "Beraldo";
se la concessione-contratto stipulata tra la pubblica amministrazione e l'Associazione Cavanisti "Marco Polo" Venezia non rientri nel novero di quella tipologia giuridica di concessioni-contratto in forza delle quali le facoltà giuridiche derivanti dall'atto di concessione si atteggiano come diritti assoluti, ovvero come diritti riconducibili alla categoria dei diritti reali nei confronti dei terzi;
quali siano i motivi per i quali si sia verificata una limitazione di esercizio di tali diritti, che garantiscono al loro titolare (nella fattispecie in questione l'Associazione Cavanisti "Marco Polo" Venezia) un potere che questi può far valere indistintamente verso tutti gli altri soggetti, a carico dei quali sussiste un generico obbligo negativo di non turbare l'esercizio del diritto stesso (ad esempio diritto di proprietà, diritto reale di godimento);
se il Governo non concordi nel ritenere che la concessione-contratto stipulata tra la pubblica amministrazione e l'Associazione Cavanisti "Marco Polo" Venezia - concessione il cui scopo è quello di occupare una zona di acque lagunari con spazi acquei per ormeggio ad uso dei soci dell'Associazione in questione - debba essere caratterizzata dall'esistenza di una relazione diretta e immediata tra il soggetto concessionario ed il bene demaniale oggetto della concessione, senza che sussista altra interposizione prodotta da terzi.