Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-06053
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Atto n. 4-06053
Pubblicato il 30 settembre 2021, nella seduta n. 364
SIRI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:
in tema di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante l'attività lavorativa, la direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000, all'art. 6, punto 3, con riferimento agli obblighi facenti capo al datore di lavoro, ivi compresa la pubblica amministrazione, ed in relazione alla riduzione dei rischi sul luogo di lavoro, stabilisce che è dovere del datore di lavoro ridurre al livello più basso possibile l'esposizione per proteggere adeguatamente la salute e la sicurezza dei lavoratori. Questo livello può essere raggiunto attraverso l'utilizzo di misure idonee da applicare alla luce dei risultati delle valutazioni di cui all'art. 3. In particolare, si fa riferimento all'utilizzo di misure collettive di protezione e misure di protezione individuale, qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;
l'art. 8, comma 3, della direttiva, in relazione alle misure igieniche e di protezione individuale, stabilisce espressamente che: "il costo delle misure adottate in applicazione dei paragrafi 1 e 2 non può essere posto a carico dei lavoratori". Si segnala che, già oggi, il costo delle mascherine, degli igienizzanti e della sanificazione dei luoghi di lavoro è a carico dei datori di lavoro;
inoltre, la direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, che ha modificato l'allegato III della direttiva 2000/54/CE, inserisce il SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici che possono causare malattie infettive nell'uomo e per i quali tutti i datori di lavoro sono tenuti a prevedere misure di protezione. Gli Stati membri devono recepire tale direttiva entro il 20 novembre 2021, termine che, però, di fatto è stato anticipato al 24 novembre 2020 esclusivamente per l'adeguamento al coronavirus;
si ricorda, anche, che la direttiva (UE) 2019/1833 ha apportato modifiche di carattere strettamente tecnico agli allegati I, III, V e VI della direttiva agenti biologici. Nonostante il termine ultimo per il recepimento di questa direttiva sia stato fissato per il 20 novembre 2021, la direttiva (UE) 2020/739 ha specificato che le modifiche apportate dalla direttiva del 2019 agli allegati V e VI, per la parte concernente l'agente biologico SARS-CoV-2, sono state anch'esse anticipate al 24 novembre 2020;
la normativa europea, recepita nella normativa nazionale, prevede espressamente che sia il datore di lavoro a doversi assicurare, a proprie spese, che i lavoratori non diffondano il virus all'interno dei luoghi di lavoro. Quindi, è facile comprendere come l'utilizzo dei tamponi rapidi, molecolari o salivari, sia funzionale al raggiungimento di tale scopo;
tuttavia, come è noto, lo Stato italiano con gli artt. 120 e 125 del decreto-legge n. 34 del 2020 aveva già previsto a favore dei datori di lavoro e per tutto l'anno 2020, un credito di imposta per adeguare gli ambienti di lavoro al fine di contenere l'emergenza COVID-19, mediante procedure di sanificazione degli ambienti e per l'acquisto di dispositivi di presidio individuali. Tali agevolazioni sono state poi ulteriormente estese per i mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 come previsto dall'art. 32 del decreto-legge n. 73 del 2021,
si chiede di sapere, visto il permanere dello stato di emergenza e vista l'obbligatorietà di garantire che i luoghi di lavoro siano sicuri, se i Ministri in indirizzo intendano ripristinare e garantire le risorse economiche e fiscali necessarie al fine di evitare che ci siano ulteriori nuovi costi a scapito di tutti i titolari di attività lavorative.