Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 1371

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 1371


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa del senatore BATTAGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 1996

Soppressione dell'albo dei procuratori legali






ONOREVOLI SENATORI. - É attuale il dibattito sulla modifica dell'ordinamento forense, e, all'interno dello stesso sicuramente si inserisce la modifica della disciplina della professione affinché sia rispondente all'effettivo ruolo che la stessa svolge nella società attuale. Modificare l'ordinamento significa partire dalla abolizione della distinzione tra procuratore legale ed avvocato.
É anomalo il fatto che il procuratore legale possa svolgere la propria attività professionale nel distretto della corte d'appello di appartenenza, in pretura, in tribunale, in corte d'assise ed in corte d'appello e non possa al contrario operare nel distretto della corte d'appello vicina.
É necessario evidenziare che solo nell'ordinamento italiano, unico in Europa, esiste la figura del procuratore legale.
Per questi motivi se ne chiede la soppressione.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. L'albo dei procuratori legali é soppresso.

Art. 2.

1. I procuratori legali che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti all'albo sono inseriti d'ufficio nell'albo degli avvocati. L'anzianità decorre dalla data di iscrizione all'albo dei procuratori.
2. Ogni riferimento legislativo o regolamentare vigente riguardante la professione di procuratore legale si intende riferita alla professione di avvocato.

Art. 3.

1. Per i giudizi pendenti gli onorari saranno liquidati secondo la tariffa prevista per gli avvocati anche in riferimento alle fasi di giudizio pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.