Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-05569
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Atto n. 4-05569
Pubblicato il 8 giugno 2021, nella seduta n. 333
DE PETRIS - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:
la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), al comma 679 dell'art. 1 ha previsto la non detraibilità delle spese mediche pagate in contanti effettuate a partire dal 1° luglio 2020. La detraibilità al 19 per cento sarà applicata, infatti, solamente nel caso di pagamenti tracciabili, con oneri sostenuti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
sono stati molti i cittadini a segnalare che numerosi laboratori di analisi convenzionati e medici specialisti fino all'autunno 2020 non erano informati di tale intervento normativo e non disponevano, dunque, del POS o di altro strumento di pagamento elettronico;
negli ultimi mesi sono giunte richieste all'Agenzia delle entrate da parte di CAF e consulenti del lavoro circa la possibilità di disapplicazione della norma;
è necessario tuttavia un intervento normativo che consenta all'Agenzia di procedere in tal senso,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda di intervenire con urgenza con proprio decreto o nel quadro dei provvedimenti normativi attualmente in discussione, come il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, in discussione alla Camera dei deputati, al fine di consentire una sanatoria per le spese mediche effettuate in contanti nel secondo semestre del 2020, o, in alternativa, per consentire attraverso il prossimo disegno di legge di bilancio per il 2022 la possibilità di detrarre tali spese nella dichiarazione dei redditi da presentare il prossimo anno.