Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-01956

Atto n. 3-01956

Pubblicato il 10 febbraio 2005
Seduta n. 737

VALLONE, BAIO DOSSI, DETTORI, SOLIANI, VERALDI, LAURIA, MANCINO, BASTIANONI, MONTAGNINO, CASTELLANI, COVIELLO, ZANCAN, MANZIONE, ZANDA, GIARETTA, MONTICONE, PETRINI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

la legge 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), articolo 275, dispone quanto segue: “Ai fini della valorizzazione del patrimonio immobiliare le operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti ed i trasferimenti di immobili di proprietà dei comuni, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge n. 210 del 2001, in favore di fondazioni o società sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto”;

tali agevolazioni fiscali avrebbero la ratio di incentivare il programma di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico;

a fronte della riduzione del dieci per cento dell’imposta di registro, nonché delle varie esenzioni fiscali di cui al succitato articolo 275 previsti in favore di fondazioni e società, i privati cittadini non solo si vedono esclusi da tali agevolazioni, ma subiscono un rincaro delle imposte sull’acquisto della prima abitazione;

il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2005, n. 24, “Disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione”, dispone per le compravendite immobiliari un rincaro delle imposte ipotecarie, catastali e di registro pari al trenta per cento (se il contratto di compravendita è stipulato con un’impresa di fabbricazione le imposte fisse a carico dell’acquirente ammontano a 504 euro, 115 euro in più di prima; se il contratto è stipulato tra privati le imposte fisse salgono di 77 euro: da 258,22 a 336. A queste cifre vanno sommati gli aumenti dei certificati ipotecari che passano da 15,49 a 20 euro, nonché quelli del bollo sul contratto preliminare);

l’articolo 275 della legge 311 del 2004 invade la competenza dei Comuni in materia di imposizione locale, laddove esenta fondazioni o società da ogni altro tributo o diritto,

si chiede di conoscere:

come il Governo possa portare avanti una politica fiscale tanto iniqua e discriminatoria nei confronti dei privati cittadini, ai quali, per un verso, non riconosce le esenzioni riconosciute invece a fondazioni e società e, per altro verso, aumenta il peso fiscale gravante sulle compravendite della prima abitazione;

quale sia la logica del Governo in merito alle operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge n. 210 del 2001, per le quali se appare comprensibile – anche se non condivisibile – la scelta fiscale adottata in favore di società e fondazioni, visto il risultato pressoché fallimentare delle cartolarizzazioni medesime, non si comprende invece l’iniquità che viene a determinarsi nei confronti dei privati cittadini, tanto più in considerazione dei principi di trasparenza e rilevanza pubblica riguardanti le alienazioni di immobili di enti pubblici nelle quali società e fondazioni vengono di fatto poste in un'illegittima posizione di privilegio rispetto ai privati cittadini, configurando una violazione del dettato costituzionale.