Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-08003
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Atto n. 4-08003
Pubblicato il 26 gennaio 2005
Seduta n. 727
MALABARBA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. -
Premesso:
che dal 1° gennaio 2005 l'Alitalia ha unilateralmente applicato limiti orari del personale navigante non rispondenti a quanto previsto dall'ENAC, tali da poter mettere in discussione i livelli di sicurezza sino ad oggi assicurati;
che il SULT – Sindacato unitario dei lavoratori dei trasporti – ha indetto uno sciopero per il giorno 17 gennaio, rinviato ad altra data dopo parere sfavorevole della Commissione di garanzia ed a seguito di un'ordinanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
che l'ENAC, pur non essendo intervenuto preventivamente ed in modo vincolante e sanzionatorio come avrebbe dovuto fare, a seguito del comportamento aziendale e della reazione sindacale ha emesso un provvedimento temporaneo che ha individuato limiti orari del personale navigante minori e diversi, anche se parzialmente, da quelli applicati dal 1° gennaio 2005 da Alitalia;
che il SULT, come tutte le altre sigle sindacali del settore, ha denunciato che l'Alitalia sta continuando ad applicare limiti di lavoro non concordati ed una serie di violazioni, forzature ed applicazioni unilaterali, senza aver proceduto alla definizione ed alla stesura del contratto di lavoro sottoscritto il 18 settembre 2004, nonostante le ripetute sollecitazioni delle forze sindacali, determinando una grave situazione di disagio psico-fisico del personale, tale da mettere a rischio l'incolumità e la sicurezza dei lavoratori e creando le condizioni per un duro scontro sociale;
che per tali violazioni aziendali e per il parziale ed insufficiente intervento dell'ENAC, il SULT ha indetto un “pacchetto” di 96 ore di sciopero per i giorni 8 e 21 febbraio e 4 e 16 marzo, invocando la parziale applicazione della legge 146/90, laddove essa prevede particolari articolazioni qualora si tratti di tutela dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori, dichiarando altresì di non volersi adeguare a provvedimenti restrittivi ed autoritari in quanto ritenuti non legittimi;
che la Commissione di garanzia ha valutato negativamente anche questi scioperi, affermando che l'applicazione dell'art. 2, comma 7 della legge 146/90, così come modificata dalla legge 83/2000 (laddove prevede che alcune norme della legge stessa non sono applicate nel caso si tratti di situazioni che mettono a rischio l'incolumità e la sicurezza dei lavoratori) è possibile soltanto quando si è verificato un grave evento lesivo l'incolumità e la sicurezza dei lavoratori e non quando vi è una previsione di pericolo, confermando in tal modo che possa esistere un reale pericolo per i lavoratori;
che comunque tale interpretazione della legge da parte della Commissione di garanzia è da ritenere illogica, non corretta e assolutamente sbagliata, in quanto nega la priorità dell'intervento sindacale di carattere preventivo rispetto alla protesta dei lavoratori a seguito di un grave fatto già accaduto (si veda la contraddizione con la situazione delle ferrovie, dove la Commissione di garanzia non ha vietato lo sciopero, che aveva le stesse caratteristiche di quello indetto nel trasporto aereo, ma che era stato indetto, a dire della Commissione stessa, per protesta e dopo che il grave evento era accaduto, non valutando invece che più che di protestare rispetto a quanto accaduto, l'obiettivo di tale sciopero è stato soprattutto quello di prevenire ulteriori simili eventi);
che il Direttore generale dell'ENAC, annunciando che si stanno predisponendo misure relative ai limiti orari d'impiego del personale navigante (piloti e assistenti di volo) ed affermando che tali misure “saranno molto simili a quelle europee anche se verranno introdotte con maggiore elasticità permettendo ai vettori un percorso di adeguamento in due stadi, nell'arco di un paio d'anni, per venire incontro alle esigenze organizzative dei vettori”, ha di fatto messo in discussione il ruolo dell'ENAC, che dovrebbe tutelare la sicurezza del trasporto aereo, a prescindere dagli interessi economici delle aziende;
che l'ENAC non ha ancora applicato le previste indicazioni dei preposti enti europei che dovrebbero tutelare la sicurezza del trasporto aereo per quanto riguarda l'individuazione dei limiti di lavoro e del riposo spettante al personale navigante, riservandosi di emanare esclusivamente norme transitorie del tutto parziali ed insufficienti rispetto a quanto ipotizzato in ambito europeo;
che le legittime e comprensibili azioni di sciopero indette dal SULT recherebbero sicuramente un grave danno all'utenza ed all'Alitalia, ma che al tempo stesso l'atto autoritario del Governo, se teso a vietare l'esercizio del diritto di sciopero come accaduto per lo sciopero del 17 gennaio, soprattutto in siffatta specificità legata alla tutela della sicurezza ed in presenza di forti tensioni tra i lavoratori, produrrebbe un conflitto sociale più acceso e possibili e perduranti effetti negativi per l'intero sistema dei trasporti, oltreché reali pericoli per l'incolumità e la sicurezza del personale navigante, con effetti conseguenti negativi sulla sicurezza del trasporto aereo,
si chiede di sapere:
se non si ritenga che il ruolo svolto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nell'intera vicenda Alitalia debba prevedere un'ulteriore mediazione tra le parti ed un intervento per assicurare relazioni industriali corrette e non inquinate da interventi autoritari che non risolvono i problemi ed al contrario acuiscono il conflitto sociale;
se non si intenda intervenire nei confronti della Commissione di garanzia per l'interpretazione non corretta data a quanto previsto in caso di scioperi indetti a tutela della sicurezza e dell'incolumità dei lavoratori.
se non si ritenga necessario intervenire nella vertenza in atto in funzione di mediazione, avendo cura di privilegiare gli aspetti legati alla sicurezza;
se non si intenda intervenire nei confronti dell'ENAC, sia per quanto riguarda le dichiarazioni del Direttore generale sia per verificare l'operato dell'ente nell'intera vicenda;
se non si intenda intervenire nei confronti della Commissione di garanzia per l'interpretazione non corretta data a quanto previsto in caso di scioperi indetti a tutela della sicurezza e dell'incolumità dei lavoratori, evitando comunque di intervenire in modo autoritario rispetto allo sciopero, in conformità allo spirito della legge 146/90 e per evitare un ulteriore e più acceso scontro sociale.