Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 1332

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 1332


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa del senatore DI ORIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 1996

Norme in materia di erboristeria e di piante officinali







ONOREVOLI SENATORI. - Le ragioni che ci hanno indotto a ripresentare un disegno di legge in materia di piante officinali per uso erboristico, aggiornato rispetto ad altre precedenti iniziative parlamentari, sono diverse. Le piú importanti sono quelle riguardanti: la crescente diffusione dell'automedicazione - che pone una problematica anche di ordine sanitario - e il conseguente attuale incremento del commercio (già oltre 2.000 esercizi di vendita) e dell'uso di tali piante; la necessità di modificare profondamente la normativa nazionale vigente nel settore e in primo luogo la legge 6 gennaio 1931, n. 99, che, oltre ad essere obsoleta e fortemente inadeguata rispetto alle novità intervenute e alle nuove conoscenze tossico-farmacologiche, é anche fonte di continui equivoci e contrastanti pareri; la mancanza di una definizione legislativa chiara dei profili e delle competenze delle figure professionali operanti nel settore dell'erboristeria. Al riguardo va rilevato che i ruoli dell'erboristeria e dell'erborista discendono soltanto dalla tradizione e dall'esperienza, sono giuridicamente incerti, sono oggetto di ricorrenti interpretazioni controverse e vi é dunque bisogno di ricercare una loro adeguata collocazione e definizione.
La stessa definizione e classificazione delle piante officinali per uso erboristico richiede aggiornamenti e precisazioni.
Secondo la legislazione vigente "per piante officinali si intendono le piante medicinali, aromatiche e da profumo". Il regio decreto 26 maggio 1932, n. 772, indica 54 piante officinali spontanee che sono in grado, a seconda della specie, di esplicare determinate azioni terapeutiche, salutari, aromatizzanti e cosmetiche.
Tutta la normativa esistente in materia é comunque imperniata sulla legge 6 gennaio 1931, n. 99, a cui fecero seguito, nel 1932, il regolamento applicativo e il già ricordato elenco delle piante dichiarate officinali. Da allora sono passati ancora molti anni; la realtà é profondamente mutata, ma le leggi sono ancora le stesse, ad eccezione di qualche vago punto di riferimento offerto da alcune direttive CEE.
Sarà bene affermare che non é nostra intenzione né sopravvalutare né sminuire il ruolo dell'erboristeria. C'é qualche volta il rischio di una interpretazione di tipo magico o superstizioso che va combattuta. Cosí come va combattuto e scoraggiato ogni uso non corretto e non responsabile dell'erboristeria, cui si deve guardare senza atteggiamenti fideistici. Al tempo stesso va respinta ogni posizione preconcetta o intento derisorio, nel rispetto di una tradizione che ha le sue radici in una consolidata cultura popolare.
Va ricordato che un'alta percentuale di piante officinali consumate in Italia viene attualmente importata dall'estero, anche se quelle estere, si sostiene da piú parti, non sempre eguagliano per qualità quelle nazionali, aggravando di varie decine di miliardi il saldo negativo della nostra bilancia agro-alimentare. Per converso sono sempre piú numerosi gli studiosi e gli esperti che ritengono che il nostro Paese possieda forti potenzialità nel campo della coltivazione di dette piante. Un incremento di tale produzione, a cui mira, assieme ad altre finalità, il presente disegno di legge, consentirebbe, tra l'altro (come dimostrano alcune significative esperienze in atto in Toscana ed in altre regioni), il recupero di terre incolte e l'aumento dell'occupazione giovanile, e potrebbe altresí consentire nell'avvenire un apprezzabile incremento dell'esportazione di buone qualità nazionali di piante officinali.
Inoltre, sia sulla base di ben note passate esperienze (vedasi il largo contributo che le sostanze di origine vegetale hanno dato e danno alla moderna farmacologia), sia per gli orientamenti attuali derivanti, talvolta, dall'isterilirsi della ricerca di composti sintetici, un impulso all'attività di ricerca fitoterapica determinerebbe nuovi stimoli anche alla ricerca farmaceutica.
Volendo ricercare risposte positive alle esigenze sopradette e ad altre ancora, con il presente disegno di legge si intende giungere alla formulazione di una normativa moderna ed equilibrata che disciplini la coltivazione, la raccolta, la trasformazione, il commercio e la promozione della produzione e della ricerca nel settore delle piante officinali utilizzabili in erboristeria e, parzialmente, in farmaceutica. Costituendo l'erboristeria un'attività che incide positivamente o negativamente, anche a seconda della correttezza della sua applicazione, sullo stato di salute dei cittadini, é necessario promuovere l'educazione igienica e sanitaria, particolarmente dei giovani, attorno a questa materia.
Nel formulare il presente disegno di legge si é pertanto tenuto conto e ci si é avvalsi degli importanti risultati a cui sono pervenuti, nei vari dibattiti e nelle elaborazioni, le associazioni professionali degli erboristi e altre associazioni, esperti e studiosi della materia, amministratori locali e regionali. I presentatori del disegno di legge non hanno l'ambizione di prospettare soluzioni interamente rispondenti a tutta la problematica del settore - la disputa tra studiosi, operatori e cittadini attorno alla erboristeria é tuttora assai viva e ben lungi da far prevedere una conclusione a breve termine - ma si propongono piú realisticamente di fornire le risposte che sono oggi possibili e di compiere un passo avanti essenziale per l'adeguamento e lo sviluppo della normativa esistente, in modo da tutelare gli acquirenti e dare tranquillità e sicurezza agli operatori erboristici. Il disegno di legge é dunque aperto a tutti i contributi e a tutti i possibili miglioramenti, non avendo noi la pretesa di avere risolto tutti i complessi problemi che abbiamo incontrato nel corso della sua elaborazione.
Non é qui il caso di fare la storia, suggestiva e antichissima, della coltivazione e dell'uso delle piante officinali. Una storia che si perde nella leggenda, secondo la quale il primo a seminare, in Tessaglia, tali piante sarebbe stato il centauro Chirone, maestro di Esculapio.
É comunque certo che delle loro virtú si trovano tracce tra i cinesi 8.000 anni avanti Cristo. Cosí come é certo che varie piante medicinali trattate dagli antichi studiosi del mondo etrusco, egiziano e greco-romano, figurano ancora oggi nelle farmacopee di diversi Paesi.
Dopo la caduta dell'impero romano furono gli arabi a salvare e riscoprire l'uso delle piante nel campo della terapeutica, perfezionando le tecniche della distillazione, della cristallizzazione e della filtrazione.
Piú tardi furono i grandi navigatori, con i loro arditi viaggi e la scoperta di nuove terre - in particolare con la scoperta delle Americhe vennero importate in Europa nuove specie di piante -, ad allargare ed intensificare il commercio delle droghe e a stimolare il risorgere, nell'Europa occidentale, dello studio sistematico e approfondito delle piante medicinali, indigene ed esotiche. Le farmacopee tedesche, nel XVI secolo, citano e descrivono la preparazione di ventiquattro olii essenziali per la cura delle diverse malattie. In Italia l'erboristeria raggiunge il massimo sviluppo nei secoli XVI (é in tale secolo che sorgono in varie città gli "Orti dei semplici", anticipatori degli attuali orti botanici), XVII e XVIII. Dopo un periodo di oblio le piante medicinali sono oggi in netta riscoperta in tutto il mondo, ed é indubbio che piú volte si sono avute conferme sperimentali di quanto era stato empiricamente osservato nel passato con la terapia vegetale e la medicina popolare.
Nell'esercizio di antiche pratiche e nell'uso di antiche ricette é prevalsa a lungo l'influenza della superstizione e dei riti della magia. Ció era inevitabile. Peró, con il passare del tempo, la fitoterapia é andata acquistando, in alcuni Paesi europei, un rigore scientifico pari a quello della medicina ufficiale, anche se non é ancora riuscita a riscattarsi pienamente da una condizione di emarginazione e di subordinazione; mentre nell'ambito comunitario la Gran Bretagna e la Germania si sono già date una normativa riguardante l'erboristeria.
La chimica moderna ha portato, nella farmacoterapia, il trionfo dei prodotti sintetici e ha ridotto drasticamente l'uso di preparati a base di vegetali. Le preparazioni magistrali a base di piante sono quasi scomparse nelle prescrizioni mediche. Non sono invece diminuiti l'uso e la produzione di preparati galenici a base di erbe medicinali quali le tisane, le polveri, gli sciroppi.
É indubbio che il farmaco di sintesi chimica ha costituito e costituisce ancora una conquista essenziale nella battaglia per il miglioramento dello stato di salute degli individui e della collettività e per l'innalzamento dell'età media delle popolazioni. É peró altresí vero che mentre la legge di riforma sanitaria ha voluto affermare la funzione sociale e la prevalente finalità pubblica della produzione dei farmaci e ha voluto prescrivere il ricorso ad una specifica legge dello Stato per rinnovare profondamente la politica e la regolamentazione del settore farmaceutico, i governi succedutisi negli ultimi anni quasi nulla hanno fatto per creare le condizioni per giungere prima possibile alla qualificazione della produzione e alla distribuzione di farmaci di comprovata efficacia riducendo all'essenziale il campo di quelli prescrivibili. Cosicché, nonostante l'efficacia e la indispensabilità dei farmaci, dall'eccesso del loro uso (che é spesso causa di malattie iatrogene) (1) derivano danni crescenti alla salute dei cittadini e un continuo appesantimento della spesa sanitaria.
Non é facile individuare le varie cause che hanno concorso a determinare la diffusione dell'autoterapia ed il crescente ricorso all'uso dei prodotti naturali, con il conseguente boom dell'erboristeria. Molto probabilmente ció é dovuto alla crescente convinzione dei limiti della farmacoterapia nei confronti della patologia oggi prevalente, dominata da malattie degenerative di origine ambientale e sociale, nonché dai danni crescenti alla salute umana derivanti dall'uso eccessivo e improprio dei farmaci. Va inoltre tenuta presente la tendenza a riscoprire e a ricercare un piú equilibrato rapporto con la natura. anche per sfuggire alla spinta consumistica e alle suggestioni di campagne pubblicitarie poco scrupolose che stanno investendo anche il settore delle piante officinali per uso erboristico.
Questo atteggiamento, accompagnato talvolta da una infatuazione acritica verso i prodotti erboristici, parte dalla convinzione che la sostanza naturale sia una garanzia di salute o, quanto meno, non esponga ai rischi indotti dall'assunzione di medicinali.
A fronte di tale realtà, sembra in certi casi auspicabile la sostituzione parziale dei medicamenti sintetici con piante officinali, anche per ovviare al consumismo farmaceutico, adeguandosi cosí ad altri Paesi europei, tra cui la Gran Bretagna e la Repubblica Federale di Germania. Ció anche in considerazione del fatto che non sembra dimostrato che un principio attivo riprodotto per sintesi svolga lo stesso effetto terapeutico del medesimo principio attivo presente in medicamenti vegetali. Attualmente un terzo di tutti i prodotti farmaceutici presenti nel mondo deriva da piante, e con i miceti ed i batteri si supera il 60 per cento, ma in tale derivazione é possibile e necessario andare ben oltre.
Ci pare comunque opportuno osservare che il fenomeno del ritorno alla natura viene piú volte utilizzato da varie iniziative pubblicitarie che, avvalendosi della buona fede dell'erborista, mirano alla ricerca di facili guadagni. Si rende perció ancora piú necessaria un'azione dei poteri pubblici per tutelare efficacemente gli interessi dei consumatori e la salute dei cittadini. Al riguardo é bene ricordare che il disposto, scarsamente attuato, dal primo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283, relativa alla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, afferma quanto segue: "é vietato offrire in vendita, o propagandare a mezzo della stampa od in qualsiasi altro modo, sostanze alimentari, adottando denominazioni o nomi impropri, frasi pubblicitarie, marchi o attestati di qualità o genuinità da chiunque rilasciati, nonché disegni illustrativi tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura, sostanza, qualità o le proprietà nutritive delle sostanze alimentari stesse o vantando particolari azioni medicamentose". Tutelare il consumatore vuol dire anche informarlo che puó incorrere in conseguenze dannose per la salute quando egli faccia ricorso ad un uso eccessivo e prolungato di piante officinali vendibili in erboristeria.
Pur essendo noto che i pericoli derivanti dall'uso dei prodotti erboristici paiono essere sensibilmente ridotti rispetto a quelli provenienti dal consumo di farmaci sintetici, é comunque necessario - anche perché l'erborista, per quanto esperto, non é un farmacista o un fitoterapista - considerare l'autoterapia nei suoi risvolti sanitari ed adeguare le norme legislative in modo da sottrarre i consumatori da eventuali possibili pericoli, da inganni mercantili e tutelare la loro salute.
All'erboristeria fa ricorso da sempre una fascia non secondaria di cittadini traendone, in presenza di lievi disfunzioni fisiologiche dell'organismo a cui sono soggetti anche gli individui sani, vari vantaggi e benefici.
Del resto che l'erboristeria occupi uno spazio ed eserciti un proprio ruolo é testimoniato anche dal fatto che l'Organizzazione mondiale della sanità ha creato un proprio centro di ricerche che sta lavorando alla individuazione delle piante officinali utilizzabili in erboristeria. In ogni caso l'automedicazione e l'erboristeria sono diventate delle realtà consistenti con le quali anche il legislatore é chiamato a misurarsi, cercando di disciplinarle in maniera corretta, obiettiva e moderna.
Da quanto esposto finora - su cui é sicuramente utile un ulteriore confronto - emerge la necessità di sancire mediante norme legislative che le piante officinali e i loro derivati e le preparazioni erboristiche utilizzabili e vendibili in erboristeria sono quelli non configurabili come specialità medicinali e in grado di manifestare, anche a fini preventivi, generici effetti benefici e salutari che favoriscono funzioni fisiologiche e stimolano fisiologicamente organi ed apparati dell'organismo, o che esercitano un effetto igienico sul corpo mediante uso cosmetico, e che sono comunque inoffensivi; e cioé prodotti suscettibili di impieghi diversi da quello terapeutico. Al tempo stesso si tratta, in buona parte, di piante e derivati che sono ormai da tempo largamente acquisiti nell'uso comune, sia familiare, per l'alimentazione e la correzione organolettica dei cibi, che artigianale ed industriale a scopo aromatizzante, cosmetico, liquoristico, essenziero, enologico. Per tali impieghi - non specificatamente erboristici - essi non sono oggetto del presente disegno di legge e rimangono pertanto regolati da altre specifiche vigenti norme.
L'erboristeria, cosí concepita e disciplinata, viene ad avere un ruolo ed uno spazio propri, senza gli sconfinamenti e i conseguenti conflitti, altrimenti inevitabili, con la farmaceutica. I ruoli restano e devono restare ben diversi e distinti, anche se puó esservi, entro certi ambiti, una determinata integrazione.
Rispetto alla normativa vigente, il disegno di legge innova fortemente anche per quanto concerne la formazione professionale e le competenze degli operatori del settore erboristico accrescendo la responsabilità ed elevando la professionalità degli erboristi rispetto a quanto é sancito nella legge 6 gennaio 1931, n. 99.
Infatti, oltre alle modifiche relative ai criteri dell'insegnamento e alla durata dei corsi per il conseguimento del diploma di erborista, nel disegno di legge viene stabilito che per l'accesso a detti corsi é richiesto il diploma di scuola media superiore.
Sappiamo che alcuni ritenevano auspicabile una ulteriore qualificazione degli erboristi e ne prospettavano il conseguimento tramite un corso di laurea analogo a quello delle discipline scientifiche e biologiche, in modo da garantire al massimo la professionalità di operatori che sarebbero diventati cosí fitoterapisti o "specialisti delle piante officinali".
Si tratta di un auspicio e come tale non ci sentiamo di escluderlo. Puó darsi che, nell'avvenire, il legislatore possa e debba riprenderlo nella dovuta considerazione.
Con l'attuale disegno di legge dobbiamo invece muovere dalla realtà odierna e, tenendo conto di tutti i suoi aspetti, anche di ordine culturale, tendere a dare una risposta concreta e praticabile alle esigenze immediate e a quelle di un futuro prevedibile. Sarà soprattutto l'esperienza a suggerire gli adeguamenti e i cambiamenti che si renderanno successivamente necessari.
Con la normativa proposta l'erborista viene autorizzato a fornire ai clienti informazioni e consigli pratici; in definitiva, le avvertenze e le modalità sull'uso dei prodotti in vendita. Poiché gli effetti desiderati possono essere commisurati anche alla quantità, alla durata dell'impiego e al tipo di uso degli erborati, la norma é rivolta in primo luogo a tutelare la salute del consumatore. Tale tutela dovrà essere perseguíta anche tramite la fissazione dei requisiti e delle caratteristiche del prodotto erboristico: la buona qualità delle merci poste in vendita (ossia assicurando l'identità botanica, la provenienza delle piante); il rispetto del tempo balsamico (e dunque della data della raccolta delle erbe in modo da garantirne le caratteristiche ottimali che ne giustificano l'impiego); la cura nella raccolta, conservazione ed etichettatura delle droghe; la loro genuinità - assicurata anche per le piante officinali di importazione - in relazione ai residui di sostanze chimiche eventualmente impiegate nelle colture e comunque inquinanti. Al medesimo fine - di informazione e, altresí, di controllo da parte del pubblico - é tesa la norma che prevede sulle etichette delle confezioni delle piante l'indicazione delle attività biologiche essenziali notoriamente riconosciute, espresse secondo una terminologia elaborata e proposta dalla Commissione tecnica consultiva prevista dalla legge.
A coloro che ne fanno richiesta, l'erborista, in virtú della sua accresciuta e piú elevata formazione professionale e delle sue competenze ed esperienze, puó fornire miscelazioni estemporanee dei prodotti ammessi alla utilizzazione e alla vendita nelle erboristerie per gli usi previsti dal disegno di legge.
Agli erboristi non sono invece consentite la miscelazione e la vendita delle piante e dei prodotti erboristici preconfezionati per qualsiasi finalità terapeutica. Essi non possono utilizzare e vendere gli erborati in forza dei loro principi attivi e delle loro proprietà terapeutiche.
Gli erboristi sono dunque operatori che intervengono in un settore di "confine" delicato, che richiede una piena consapevolezza della propria funzione e responsabilità.
La tabella negativa A, la tabella positiva B e la tabella C, allegate al disegno di legge, che il Ministero della sanità approverà entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, e che abbiamo definito nel presente disegno di legge in via provvisoria, contribuiranno a facilitare l'opera degli operatori erboristici e a garantire i consumatori, in primo luogo, sotto il profilo sanitario. La disputa, che continua tuttora, sul carattere e sul merito di tali tabelle, si ricollega immediatamente ad alcuni quesiti essenziali riguardanti il ruolo e i compiti attuali dell'erboristeria, dei quali si é già parlato. Sicuramente tutte o quasi tutte le piante incluse nella tabella B sono potenzialmente suscettibili anche d'impiego terapeutico (cosí come di impiego terapeutico sono suscettibili diversi prodotti utilizzati nella liquoristica, nella cosmetica, in profumeria, nell'alimentazione), ma ció non significa affatto che debbano essere necessariamente usate solo a tale fine. L'esperienza, comunque, dimostra che usi diversi, anche benefici e salutari, di prodotti erboristici, che non presentano oltre misura un determinato potere tossico ed altri rischi, sono possibili ed avvengono quotidianamente e liberamente: ed é, ci pare, quanto il disegno di legge tende ad assicurare e disciplinare.
Questo disegno di legge, coerente con le proprie finalità, rivolge una particolare attenzione anche agli importanti punti concernenti l'incentivazione, tramite le regioni, della coltivazione e della ricerca scientifica sulle piante officinali. L'incremento della produzione dovrà rispondere anche ad esigenze di ordine economico e sociale; mentre lo sviluppo della ricerca, sia pubblica sia privata, potrà contribuire ad elevare il livello dell'erboristeria e a ridurre o contenere l'uso dei farmaci di sintesi chimica.
Come abbiamo già avuto occasione di osservare, una serie di problemi connessi all'impiego delle piante officinali per uso erboristico presentano implicazioni di ordine igienico e sanitario. Di essi non potrà fare a meno di occuparsi il Servizio sanitario nazionale - e, particolarmente, le unità sanitarie locali - secondo lo spirito della riforma sanitaria.
L'erboristeria é una realtà che fa parte degli usi e della cultura del nostro e di molti altri popoli, e come tale va seguita, regolata e controllata.
Il disegno di legge che proponiamo tende a rispondere a queste e ad altre esigenze.
Sostanzialmente esso prevede:

1) il netto superamento delle attuali norme legislative e regolamentari di settore, ormai inadeguate e insufficienti;
2) la collocazione delle nuove proposte nell'ambito dello spirito e delle finalità della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, di riforma sanitaria;
3) la regolamentazione organica della materia sotto i vari profili: da quello igienico e sanitario a quelli relativi ai requisiti e alle caratteristiche dei prodotti erboristici, alla promozione della produzione, della ricerca e dell'impiego diretto e indiretto delle piante officinali e dei loro derivati, anche nel campo farmaceutico;
4) l'elevazione della formazione professionale e la qualificazione della figura dell'erborista, quali condizioni per elevare altresí il livello e la funzione dell'erboristeria.



(1) Vedi anche il giudizio espresso dal CNEL nella sua assemblea del 20-21 maggio 1980, che ha avanzato varie proposte per non lasciare un settore cosí delicato alla spinta consumistica.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. La presente legge disciplina: la coltivazione, la raccolta, la preparazione, la conservazione, la commercializzazione delle piante e loro parti per uso erboristico; la formazione professionale degli operatori del settore erboristico; e detta norme per garantire la sicurezza, la genuinità e la buona qualità dei prodotti usati in erboristeria.
2. La presente legge individua, altresí, le piante e loro parti tossiche o di specifica attività farmacologica, la cui vendita al pubblico é riservata al farmacista.

Art. 2.

1. Per piante e droghe per uso erboristico si intendono, rispettivamente, le piante e le loro parti d'uso comprese nella tabella B, allegata alla presente legge; per preparazioni erboristiche si intendono i derivati e le preparazioni previsti dalla tabella C, allegata alla presente legge, ottenuti da piante e droghe per uso erboristico.
2. Per uso erboristico si intende l'utilizzazione delle piante e droghe di cui al comma 1, in grado di manifestare, anche a fini preventivi, effetti benefici e salutari sulle funzioni dell'organismo.
3. Le piante, le droghe e le preparazioni erboristiche di cui al comma 1 sono utilizzate e vendute in erboristeria, purché non si configurino come specialità medicinali o come farmaci preconfenzionati prodotti industrialmente.

Art. 3.

1. Sono di competenza dell'erborista la vendita all'ingrosso delle piante e delle relative droghe di cui alla tabella A, allegata al la presente legge, e la vendita all'ingrosso e al dettaglio delle piante e droghe per uso erboristico di cui alla tabella B, anche sotto forma di preparazioni previste dalla tabella C, allegate alla presente legge. Con proprio decreto il Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, stabilisce le modalità per la tenuta di un registro di carico e scarico da parte dell'erborista che vende all'ingrosso.
2. Il Ministro della sanità puó modificare con proprio decreto, sentito l'Istituto superiore di sanità, le tabelle A e B, allegate alla presente legge, anche su proposta della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani o delle associazioni di farmacisti o erboristi maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il Ministro della sanità decide sulla proposta entro centoventi giorni dalla sua presentazione; il rigetto della proposta é motivato.
3. All'erborista é consentito di sottoporre le piante e droghe per uso erboristico a trattamenti fisici e meccanici; é consentito, altresí, di effettuare ulteriori attività di elaborazione erboristica nei limiti fissati con decreto del Ministro della sanità.
4. L'attività di elaborazione consiste nelle trasformazioni idonee ad ottenere i prodotti indicati nella tabella C, allegata alla presente legge.
5. Con il decreto del Ministro della sanità di cui al comma 3 sono altresí specificate le miscelazioni estemporanee dei prodotti di cui alla tabella B e alla tabella C, allegate alla presente legge, consentite all'erborista.
6. L'erborista fornisce informazioni sull'uso dei prodotti in vendita.

Art. 4.

1. Al Ministero della sanità compete la vigilanza igienico-sanitaria sulle piante, sulle droghe e sui prodotti disciplinati dalla presente legge all'atto dell'importazione dall'estero, ferme restando le competenze attribuite dalle norme vigenti ad altre autorità.
2. La vigilanza igienico-sanitaria sugli esercizi di vendita all'ingrosso e al minuto delle piante, delle droghe e dei prodotti di cui alla presente legge spetta ai comuni che la esercitano mediante le unità sanitarie locali ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.
3. Il Ministro della sanità puó vietare l'utilizzazione e la vendita di prodotti ritenuti pericolosi per la salute pubblica.
4. Alle attività di produzione, preparazione, confezionamento e vendita dei prodotti disciplinati dalla presente legge, suscettibili di essere ingeriti, nonché ai prodotti stessi, si applicano le norme della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, le relative norme di attuazione e le norme del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, di attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, e il disposto di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
5. La legge 11 ottobre 1986, n. 713, si applica ai prodotti di uso erboristico corrispondenti alla definizione di cui all'articolo 1 della medesima legge.
6. Le piante e droghe destinate ad uso diverso da quello erboristico sono disciplinate dalle norme vigenti in materia.

Art. 5.

1. Le piante e le droghe di cui alle tabelle A e B, allegate alla presente legge, sono vendute da produttori, importatori e grossisti in contenitori recanti in etichetta le seguenti indicazioni:

a) nome comune e nome botanico della pianta secondo la denominazione botanica internazionale, seguito dalla indicazione della parte di pianta impiegata;
b) natura della pianta (selvatica o coltivata);
c) luogo di origine;
d) data di raccolta;
e) metodo di preparazione, trattamento eventuale con fitofarmaci per la conservazione;
f) data di confezionamento;
g) modalità di conservazione;
h) data di scadenza fino alla quale il prodotto é in grado di conservare la sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione;
i) indicazione eventuale di pericolo, secondo le vigenti disposizioni sull'etichettatura delle sostanze pericolose;
l) nome e indirizzo del produttore o del responsabile della commercializzazione del prodotto.

2. In caso di impossibilità di indicare o di documentare la natura della pianta, il luogo di origine, la data di raccolta, l'etichetta dovrà recare, in corrispondenza di tali voci, a seconda dei casi, la specificazione: "dato non conosciuto" o "dato non documentato".
3. I prodotti non preconfezionati in vendita in erboristeria devono essere muniti di apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono ovvero applicato nei comparti in cui sono esposti, che deve riportare almeno le indicazioni previste alle lettere a ) c ), g ), h ) e l ) del comma 1, nonché il prezzo.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche al prodotto sfuso venduto in farmacia non su presentazione di ricetta medica.
5. I contenitori devono corrispondere ai requisiti previsti dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.

Art. 6.

1. Le confezioni contenenti una droga per uso erboristico, comprese quelle preparate dall'erborista, riportano diciture sulle proprietà naturali del prodotto e sulle modalità di utilizzazione, approvate ai sensi del comma 4 del presente articolo.
2. Le norme di cui al comma 1 non si applicano alla camomilla che resta disciplinata dalla legge 30 ottobre 1940, n. 1724, e successive modificazioni.
3. Le piante, loro parti, derivati e preparazioni per uso erboristico, decorsa la data di scadenza di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h ), non possono essere vendute.
4. Le diciture di cui al comma 1 sono approvate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

1. Le regioni disciplinano corsi di formazione professionale concernenti in particolare le modalità di coltivazione, raccolta e conservazione delle piante disciplinate dalla presente legge.
2. Dal 1º gennaio 1997 possono esercitare l'attività di coltivazione delle piante disciplinate dalla presente legge coloro che hanno frequentato il corso di formazione professionale di cui al comma 1, coloro che hanno acquisito il relativo attestato di frequenza e coloro che esercitano l'attività di coltivazione sotto la direzione di una persona in possesso dei predetti requisiti.

Art. 8.

1. La vendita in sede stabile delle piante individuate dalla presente legge, da parte degli agricoltori produttori diretti, é disciplinata dalla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, e dal comma 3 dell'articolo 5 della presente legge.

Art. 9.

1. Le regioni promuovono iniziative per incentivare la coltivazione delle piante disciplinate dalla presente legge adeguando gli interventi alle peculiarità dei territori, con priorità per quelli montani e svantaggiati, individuati dalle regioni stesse.
2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, le regioni dispongono, con propria legge, la concessione di contributi a favore di imprenditori agricoli singoli o associati per:

a ) l'attuazione di piani di sviluppo specifici per la coltivazione delle piante di sciplinate dalla presente legge, nonché di programmi per la tutela, la valorizzazione e la promozione commerciale dei prodotti per uso erboristico;
b ) la realizzazione e la gestione di centri per la raccolta, la conservazione e la prima lavorazione delle piante disciplinate dalla presente legge e loro parti;
c ) lo svolgimento di attività di ricerca e di sperimentazione genetica ed agrotecnica finalizzata al miglioramento genetico delle piante disciplinate dalla presente legge ed alla produzione di sementi selezionati nonché all'aggiornamento dei processi produttivi.

Art. 10.

1. Per esercitare le competenze di cui all'articolo 3 é necessario avere conseguito la laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche o il diploma universitario di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. Con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, é definito l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di cui al comma 1.
3. Entro un anno dalla data di pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università deliberano la trasformazione dei corsi per il conseguimento del diploma di erborista di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, in corsi di diploma universitario.
4. Coloro che sono in possesso del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, conseguito prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono continuare ad esercitare le attività di cui all'articolo 3 purché, entro sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, conseguano il diploma universitario di cui al comma 1 ovvero abbiano superato una prova d'esame le cui modalità, tenuto conto delle materie previste nell'ordinamento didattico di cui al comma 2, sono definite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Mini stro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 11.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, qualora accertino la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, irrogano la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 10.000.000, con le forme e le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, senza pregiudizio per l'applicazione di sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato.
2. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, l'autorità amministrativa competente puó altresí disporre, in aggiunta alla sanzione amministrativa di cui al comma 1, la chiusura dell'esercizio commerciale di vendita all'ingrosso o al dettaglio delle piante e droghe per uso erboristico.

Art. 12.

1. Sono abrogati la legge 6 gennaio 1931, n. 99, il regio decreto 19 novembre 1931, n. 1793, e successive modificazioni, il regio decreto 26 maggio 1932, n. 772, ed ogni altra disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.









TABELLA A

(Articoli 3 e 5)

ELENCO DROGHE NON VENDIBILI IN ERBORISTERIA


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