Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 1325
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
  XIII LEGISLATURA
N. 1325
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro degli affari esteri
(DINI)
di concerto col Ministro dell'interno
(NAPOLITANO)
col Ministro di grazia e giustizia
(FLICK)
col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
(CIAMPI)
col Ministro delle finanze
(VISCO)
col Ministro del lavoro e della previdenza sociale
(TREU)
e col Ministro dei trasporti e della navigazione
(BURLANDO)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 1996
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Unione Latina relativamente al suo Ufficio di Roma, fatto a Roma il 1º giugno 1995, con scambio di Note effettuato a Parigi il 12 febbraio 1996
ONOREVOLI SENATORI. - L'Unione Latina fu istituita con la Convenzione internazionale firmata a Madrid il 15 maggio 1954 con lo scopo di coordinare l'azione degli Stati di lingua neolatina nei settori dell'istruzione, dell'editoria e degli studi filologici a difesa del comune patrimonio linguistico culturale.
Attualmente fanno parte dell'Organizzazione ventiquattro Stati europei, latino-americani ed africani, ed é prossimo l'ingresso nell'Organizzazione dell'Angola e, probabilmente, del Canada.
La presidenza dell'Unione Latina ha sede ad Haiti, il segretario a Parigi.
L'Italia ha ratificato la Convenzione istitutiva nel 1958, a seguito della legge di autorizzazione n. 340 dell'11 febbraio dello stesso anno.
Ai sensi della Convenzione gli Stati riconoscono all'Unione Latina la personalità giuridica necessaria al completo esercizio delle sue funzioni.
L'Unione Latina, che é finalizzata dagli Stati parte, ha aperto delle sedi proprie in quasi tutti i Paesi membri.
L'Ufficio di Roma, aperto da oltre venti anni, non ha mai beneficiato di un accordo di sede che regolasse privilegi, immunità e procedure di destinazione e utilizzazione del personale internazionale.
L'accordo di sede di cui si propone la ratifica é stato firmato il 1º giugno 1995 e ricalca le disposizioni di analoghi testi recentemente sottoscritti; l'ambito agevolativo é leggermente circoscritto rispetto agli accordi concernenti le istituzioni del sistema ONU, mentre vengono ricalcate le clausole relative alle modalità previdenziali ed assistenziali a suo tempo concordate con i competenti dicasteri.
In particolare nell'articolato si prevede:
l'inviolabilità dell'Ufficio di Roma, sede dell'Unione Latina sul territorio italiano (articolo III);
la concessione dell'immunità ai beni di proprietà dell'Ufficio, fatta eccezione per quei beni e fondi non direttamente destinati al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ufficio stesso (articolo VI);
il riconoscimento della personalità giuridica internazionale dell'Unione e della capacità dell'Ufficio di Roma di porre in essere gli atti giuridici necessari all'adempimento delle sue funzioni istituzionali, di stipulare contratti, di acquistare beni immobili e disporre di essi (articolo VII);
le stesse esenzioni concesse alle amministrazioni statali italiane all'atto degli acquisti, per le transazioni e i servizi di cui godrà l'Ufficio, nonché l'esenzione da diritti doganali e da ogni imposizione su merci di qualsiasi natura importate o esportate dall'Ufficio per attività istituzionali (articolo IX);
l'assicurazione, per l'assistenza sanitaria e previdenziale, presso Fondi o istituti assicurativi pubblici o privati dello Stato italiano o di altro Stato a favore del personale dell'Ufficio (articolo XI);
le facilitazioni per l'entrata, il soggiorno nella e la partenza dalla Repubblica italiana dei membri del personale dell'Ufficio e delle persone in visita all'Ufficio stesso (articolo XII).
Per quello che riguarda lo status del personale dell'Ufficio, l'immunità giurisdizionale prevista dall'articolo VI, sezione 6, a favore del personale di cui all'articolo 1, sezione 1, lettera e) , con un successivo Scambio di Note del 12 febbraio 1996 é stato stabilito che debba intendersi riferita unicamente al Direttore dell'Ufficio ed al suo delegato, fatte comunque salve le eccezioni a tale immunità previste dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961.
| DISEGNO DI LEGGE |
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Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Unione Latina, relativamente al suo Ufficio di Roma, fatto a Roma il 1º giugno 1995, con scambio di Note effettuato a Parigi il 12 febbraio 1996. |
| Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione é data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XVIII, sezione 27, paragrafo a) , dello stesso Accordo. |
| Art. 3 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |