Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 1317
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SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIII LEGISLATURA ———–
N. 1317
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore CECCATO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 1996
Norme sul controllo del nomadismo
ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha come obiettivo principale la determinazione di parametri di ragionevolezza ai fini dell'equiparazione tra cittadini italiani e popolazioni nomadi stanziate nel territorio nazionale.
É opportuno sottolineare che, come piú volte la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare, diventa imprenscindibile assicurare il rispetto dell'articolo 3 della Costituzione, recante la sanzione solenne del principio di eguaglianza formale e sostanziale, in relazione alla comparazione dello status giuridico dello straniero in Italia con quello del cittadino italiano.
A tale proposito, la Corte ha avuto a rilevare che "il cittadino ha, nel territorio dello Stato, un suo domicilio stabile sí da rappresentare, con gli altri cittadini, un elemento costitutivo dello Stato stesso. Non solo, ma ha il diritto di risiedere nel territorio del proprio Stato senza limiti di tempo e non puó esserne allontanato per nessun motivo. Di contro, lo straniero non ha, di regola, un diritto acquisito di ingresso e di soggiorno in altri Stati; puó entrarvi e soggiornarvi solo conseguendo determinate autorizzazioni e, per lo piú, per un periodo determinato, sottostando a quegli obblighi che l'ordinamento giuridico dello Stato ospitante impone al fine di un corretto svolgimento della vita civile" (Corte costituzionale, 23 luglio 1974, n. 244).
Nel sancire tale canone, il giudice delle leggi ha voluto chiaramente esplicitare un peculiare orientamento critico nei confronti dell'applicazione tout court del principio di eguaglianza, volendo evidenziare, anche in tempi piú recenti, che "quando venga riferito al godimento dei diritti inviolabili dell'uomo, il principio costituzionale di eguaglianza in generale non tollera discriminazioni fra la posizione del cittadino e quella dello straniero, (...) tuttavia, va precisato che inerisce al controllo di costituzionalità, sotto il profilo della disparità di trattamento, considerare le posizioni messe a confronto, non già in astratto, ma in relazione alla concreta fattispecie oggetto della normativa contestata" (Corte costituzionale, 24 febbraio 1994, n. 62).
La stessa Corte, nella citata pronuncia del 1974, ha avuto a rilevare che la nostra Costituzione nega, in forza "della mancanza nello straniero di un legame ontologico con la comunità nazionale e quindi di un nesso giuridico costitutivo con lo Stato italiano", una posizione di libertà allo stesso in ordine all'ingresso e alla permanenza nel territorio nazionale.
Infatti, "la regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale é collegata alla ponderazione di svariati interessi pubblici (...) e tale ponderazione spetta in via primaria al legislatore ordinario, il quale possiede in materia un'ampia discrezionalità, limitata sotto il profilo della conformità a Costituzione soltanto dal vincolo che le sue scelte non risultino manifestamente irragionevoli".
É evidente, dunque, che, sulla base di questi rilievi, la condizione del soggetto che non sia cittadino deve essere qualificata come conforme al principio di eguaglianza nella misura in cui essa non sia ragionevolmente deteriore o, in altri casi, piú favorevole a quella del cittadino italiano.
In quest'ultimo senso, piú volte la giurisprudenza di merito ha contestato la legittimità costituzionale di alcune disposizioni di legge adducendo il loro carattere irragionevolmente piú favorevole allo straniero operandosi "un trattamento differenziato di favore dei cittadini stranieri rispetto ai cittadini italiani" (Tribunale di Roma, ordinanza 15 ottobre 1993, n. 716, in Gazzetta Ufficiale , I Serie speciale, 9 dicembre 1993, n. 50).
É dunque da questo rilievo che, sebbene operato in riferimento a situazioni diverse, si deve partire per conferire fondamento alla presente iniziativa, sol che si consideri l'assoluta irragionevolezza della condizione delle minoranze nomadi presenti nel nostro Paese i cui esponenti risultano del tutto svincolati dal rispetto della normativa fiscale vigente.
É da tale lapalissiana difformità con il principio di eguaglianza sostanziale che si é partiti per definire forme e modi per eliminare tale discriminazione, che diventa ancor piú grave ove si rifletta sul significativo contributo che la collettività nazionale paga, soprattutto in termini di attrezzatura delle aree destinate all'accoglienza delle comunità nomadi e di mantenimento dell'ordine pubblico spesso posto a repentaglio dalla concentrazione delle stesse in determinati quartieri, al fine di garantire loro ospitalità.
In relazione a tale fondamentale considerazione, non ci si puó sottrarre dall'evidenziare la necessità che lo stanziamento dei nomadi sia comunque sempre adeguatamente conforme anche alle esigenze che la circolazione e, in generale, l'uso dei beni pubblici da parte dei cittadini impongono e sia in ogni caso soggetto alle medesime restrizioni vigenti a carico di questi, al fine di evitare che si creino situazioni di ingiusta discriminazione che, oltre ad essere di per sé inammissibili, risultano provocare detrimento o comunque limitazione delle prerogative che ciascuno ha quale membro della collettività locale.
In conclusione, si deve auspicare una presa di coscienza del Parlamento su questi temi e la conseguenziale tempestiva approvazione del presente disegno di legge.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1. 1. Ai fini della presente legge, il termine "nomade" si intende comprensivo di tutti i gruppi di zingari Rom o Sinti o di nomadi comunque denominati, identificabili culturalmente o etnicamente e assimilabili ai primi. |
Art. 2. 1. É istituita l'anagrafe patrimoniale dei nomadi. a) la titolarità di redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche; 3. I soggetti che violino la disposizione di cui al comma 2 sono puniti con l'espulsione ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. |
Art. 3. 1. A tutti i soggetti appartenenti ai gruppi nomadi presenti nel territorio dello Stato si applicano le norme vigenti in materia tributaria. |
Art. 4. 1. La sosta di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m) , del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in possesso di soggetti appartenenti ai gruppi nomadi presenti nel territorio dello Stato, é ammessa solo nelle aree attrezzate per l'ospitalità delle minoranze nomadi. |