Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 1306
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SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIII LEGISLATURA ———–
N. 1306
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore DANIELI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 1996
Disciplina del personale ausiliario odontoiatrico
ONOREVOLI SENATORI. - Intendimento di questo disegno di legge é di dare un riconoscimento giuridico e professionale ad una categoria, quella delle assistenti di studio odontoiatrico, che attualmente é priva di una disciplina e di un'adeguata regolamentazione delle mansioni e dei rapporti di lavoro.
Sono numerose le categorie paramediche che hanno ottenuto un loro inquadramento secondo legge, ma le assistenti di studio odontoiatrico, che rappresentano una categoria significativa non solo da un punto di vista sanitario, ma anche da un punto di vista numerico - si calcola infatti che esse siano oltre trentacinquemila -, rimangono a tutt'oggi prive di un profilo professionale definito dal legislatore essendo la loro qualifica riconosciuta solo a fini fiscali e previdenziali.
É allora logica necessità che lo Stato dia loro anche un riconoscimento professionale giuridico mediante l'istituzione di un albo delle assistenti di studio odontoiatrico.
L'uso al femminile dei termini "assistente di studio odontoiatrico" é giustificato dal fatto che questa categoria é costituita per la quasi totalità da donne, per cui appariva stonato l'uso del maschile prevalente che si fa correntemente nella nostra lingua.
L'istituzione dell'albo peró non vuol essere semplicemente il riconoscimento ufficiale di una categoria, ma, attraverso la definizione del profilo professionale e delle mansioni del personale ausiliario odontoiatrico, nonché mediante l'istituzione di appositi corsi di formazione professionale, essa mira a rendere piú alto il livello professionale dell'assistenza odontoiatrica predisponendo del personale preparato tecnicamente e scientificamente, il tutto nel piú generale interesse dei cittadini che, in ultima analisi, potranno fruire di un'assistenza sanitaria migliore.
É da non sottovalutare, inoltre, che l'emanazione di una disciplina delle figure professionali del personale ausiliario odontoiatrico avrà anche l'effetto di colpire l'abusivismo in un settore dove le violazioni dell'articolo 348 del codice penale sono all'ordine del giorno.
Con l'articolo 1 viene istituito l'albo professionale. L'articolazione regionale é finalizzata a rendere piú agile l'organizzazione professionale che, facendo parte del settore sanitario, é opportuno aderisca anch'essa al decentramento regionale.
La necessità di adottare l'articolazione regionale é ulteriormente dimostrata dal fatto che i corsi di formazione professionale verranno organizzati e gestiti a questo livello (articolo 2, comma 2), ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Innovativa e di particolare interesse, al fine di garantire alla preparazione della categoria una armonizzazione ottimale con le esigenze scientifiche, sociali e di mercato del servizio odontoiatrico, é il recepimento del principio che i corsi di formazione professionale vengano organizzati e tenuti in piena collaborazione con l'Ordine dei medici e degli odontoiatri, vale a dire con coloro che non solo sono quelli che meglio conoscono le esigenze e le problematiche del settore, ma che saranno i datori di lavoro delle assistenti di studio odontoiatrico.
All'articolo 3 é stabilita la dipendenza dall'odontoiatra dell'assistente di studio odontoiatrico nel rapporto di lavoro. Ció al fine di prevenire lo scivolamento verso nuove forme di abusivismo professionale. Al comma 2 del medesimo articolo vengono definite le mansioni dell'assistente di studio odontoiatrico.
All'articolo 5 é sancito l'obbligo dell'assunzione esclusiva di personale abilitato. Ció avrà il benefico effetto di elevare la qualità del servizio dentistico e nel contem po di garantire uno sbocco occupazionale sicuro a quante accedono ai corsi professionali che, proprio per il fatto di essere gestiti dalle regioni e dall'Ordine dei medici e degli odontoiatri, potranno programmare opportunamente il numero delle iscrizioni in base alle esigenze del mercato del lavoro.
All'articolo 7 vengono infine adottate le disposizioni transitorie tese a sanare, in attesa che il nuovo meccanismo di formazione professionale si metta in movimento e cominci a funzionare, la posizioni di chi, al momento dell'entrata in vigore della legge, svolge da almeno tre anni le mansioni di assistente di studio odontoiatrico. La frequenza di un corso di formazione professionale della durata di sei mesi, unitamente alla dichiarazione del datore di lavoro relativa al periodo di attività lavorativa svolta saranno sufficienti all'acquisizione della qualifica.
Le disposizioni transitorie hanno in questo caso un evidente ed importante valore sociale poiché sarebbe impensabile, per persone che lavorano da molti anni in uno studio dentistico, perdere il posto di lavoro o sospendere l'attività lavorativa per andare a frequentare il corso di formazione professionale.
La scelta di non richiedere alcun esame dopo la frequenza dei sei mesi é motivata dal fatto che se da un lato si dà per scontato che dopo anni di lavoro alle dipendenze di un medico o di un odontoiatra determinate nozioni e capacità professionali sono state acquisite "sul campo", dall'altro sarebbe impensabile produrre il licenziamento di un certo numero di persone che, per vari motivi, non superassero un esame.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1. 1. É istituito l'Albo professionale delle assistenti di studio odontoiatrico. Esso é articolato in Albi regionali. |
Art. 2. 1. Le assistenti di studio odontoiatrico per essere iscritte all'Albo devono essere in possesso di titolo di studio di scuola media inferiore e dell'attestato di frequenza almeno triennale della scuola media superiore. |
Art. 3. 1. L'assistente di studio odontoiatrico lavora esclusivamente alle strette dipendenze dei medici specialisti nelle discipline odontostomatologiche, degli odontoiatri e dei medici autorizzati all'esercizio dell'odontoiatria. |
Art. 4. 1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 3 presso le strutture pubbliche e private é riservato alle assistenti di studio odontoiatrico abilitate. Chi le esercita senza possedere la predetta abilitazione é punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale. |
Art. 5. 1. Gli studi odontoiatrici possono assumere solo assistenti di studio odontoiatrico abilitate. |
Art. 6. 1. La retribuzione delle assistenti di studio odontoiatrico viene stabilita all'atto dell'assunzione ed é comunque ancorata a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli studi professionali. |
Art. 7. 1. Assumono la qualifica di assistente di studio odontoiatrico coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano i seguenti requisiti o si trovino nelle seguenti condizioni: a) aver svolto per almeno tre anni le mansioni di assistente di studio odontoiatrico alle dipendenze di un odontoiatra, di un medico specializzato in discipline odontostomatologiche o di un medico autorizzato all'esercizio dell'odontoiatria, a prescindere dal titolo di studio posseduto; |