Legislatura 14ª - Relazione N. 3223-A (ALLEGATO 3-II PARTE X)
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA
Nn. 3223 e 3224-A
ALLEGATO 3-II
PARTE X
RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
SUI
DISEGNI DI LEGGE
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (n. 3223)
Bilancio di previsione dello Stato per lanno finanziario 2005
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (n. 3224)
ALLEGATO 3-II
EMENDAMENTI
al disegno di legge finanziaria, esaminati dalla 5ª Commissione permanente,
con indicazione del relativo esito procedurale
PARTE X
Emendamenti accantonati e di nuova presentazione
esaminati nella seduta del 10 dicembre 2004
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3223
Art. 1.
1.17
Vitali, Brunale, Battaglia Giovanni, Maritati, Basso, Baratella, Guerzoni
Respinto
Al primo periodo del comma 2, sopprimere le parole: «e delle spese di conto capitale».
Conseguentemente, allarticolo 1, commi 1 e 2, incrementare il livello massimo del saldo netto da finanziare per gli anni 2005, 2006 e 2007 di 180 milioni di euro.
1.1
Marini, Crema, Biscardini, Casillo, Labellarte, Manieri, Marino
Respinto
Alla tabella D, rubrica: Ministero delleconomia e delle finanze, aggiungere la voce: «Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: interventi urgenti a sostegno delloccupazione: art. 3, comma 9, e 8 comma 4-bis: contributo speciale alla regione Calabria (Settore n. 27) (4.2.3.10 interventi straordinari per la Calabria cap. 7499)»:
2005: + 161.000;
2006: + 161.000;
2007: + 161.000.
Conseguentemente incrementare per gli anni 2005-2006-2007, i saldi netti da finanziarie di cui allarticolo 1 del disegno di legge finanziaria.
1.2
Marini, Crema, Biscardini, Casillo, Labellarte, Manieri, Marino
Respinto
Alla tabella D, rubrica: Ministero delleconomia e delle finanze, aggiungere la voce: «Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: interventi urgenti a sostegno delloccupazione: art. 3, comma 9, e 8 comma 4-bis: contributo speciale alla regione Calabria (Settore n. 27) (4.2.3.10 interventi straordinari per la Calabria cap. 7499)»:
2005: + 161.000;
2006: ;
2007: .
Conseguentemente incrementare per lanno 2005 il saldo netto da finanziarie di cui allarticolo 1 del disegno di legge finanziaria.
1.3
Eufemi
Respinto
Al comma 1, le parole: «49.138 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 milioni».
Conseguentemente, al comma 2, primo periodo:
sostituire le parole: «40.307 milioni» con: «41.000 milioni»;
sostituire le parole: «23.999 milioni» con: «24.500 milioni»;
sostituire le parole: «234.307 milioni» con: «235.000 milioni»;
sostituire le parole: «209.499 milioni» con: «210.000 milioni»;
Allarticolo 43, tabella B, apportare le seguenti variazioni:
Ministero delleconomia:
2005: + 748.418;
2006: + 607.018;
2007: + 436.948.
Ministero della giustizia:
2005: + 10.000;
2006: + 20.000;
2007: + 20.000.
Ministero degli affari esteri:
2005: + 25.000;
2006: + 25.000;
2007: + 25.000.
Ministero dellistruzione università e ricerca:
2005: + 2.500.
Ministero dellambiente e della tutela del territorio:
2005: + 1.954.
Ministero per i beni e le attività culturali:
2005: + 24.605;
2006: + 39.155;
2007: + 18.000.
Ministero della salute:
2005: + 50.000».
1.16 (v. testo 2)
Il Relatore
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «49.138 milioni» con le seguenti: «50.000 milioni».
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «244.138 milioni» con le seguenti: «245.000 milioni»;
al comma 2, primo periodo:
sostituire le parole: «40.307 milioni» con le seguenti: «41.000 milioni»;
sostituire le parole: «23.999 milioni» con le seguenti: «24.500 milioni»;
sostituire le parole: «234.307 milioni» con le seguenti: «235.000 milioni»;
sostituire le parole: «209.499 milioni» con le seguenti: «210.000 milioni»;
allarticolo 43, tabella B, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero delleconomia:
2005: + 746.418;
2006: + 607.018;
2007: + 436.948.
Di cui: limiti di impegno
2005: 10.000.
voce: Ministero della giustizia:
2005: + 10.000;
2006: + 20.000;
2007: + 20.000.
voce: Ministero degli affari esteri:
2005: + 25.000;
2006: + 25.000;
2007: + 25.000.
voce: Ministero dellistruzione università e ricerca:
2005: + 2.500.
voce: Ministero dellambiente e della tutela del territorio:
2005: + 1.954.
voce: Ministero per i beni e le attività culturali:
2005: + 24.605;
2006: + 39.155;
2007: + 18.000.
voce: Ministero della salute:
2005: + 50.000».
1.16 (testo 2) (v. testo 3)
Il Relatore
Al comma 1, sostituire le parole: «49.138 milioni» con le seguenti: «50.000 milioni».
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «244.138 milioni» con le seguenti: «245.000 milioni»;
al comma 2, primo periodo:
sostituire le parole: «40.307 milioni» con le seguenti: «41.000 milioni»;
sostituire le parole: «23.999 milioni» con le seguenti: «24.500 milioni»;
sostituire le parole: «234.307 milioni» con le seguenti: «235.000 milioni»;
sostituire le parole: «209.499 milioni» con le seguenti: «210.000 milioni»;
Dopo larticolo 21, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
Disposizioni in materia di previdenza complementare)
1. Al fine di sostenere lapparato produttivo anche attraverso la graduale attuazione delle deleghe legislative in materia di previdenza complementare previste dallarticolo 1, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è autorizzata, ai sensi dellarticolo 1, comma 43, della medesima legge, la spesa di euro 20 milioni di euro per lanno 2005, 100 milioni di euro per lanno 2006 e 180 milioni di euro a decorrere dallanno 2007. Per garantire uniformità di trattamento tra il settore privato e quello pubblico, le risorse di cui allarticolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo allanno 2005, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
2. LEnte Nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio nellanno 2004 con contratto di lavoro a tempo determinato nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nellanno 2004. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dellente».
allarticolo 43, tabella B, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero delleconomia e delle finanze:
2005: + 694.732;
2006: + 508.227;
2007: + 499.948.
voce: Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca:
2005: + 2.500.
voce: Ministero dellambiente e della tutela del territorio:
2005: + 1.954.
voce: Ministero per i beni e le attività culturali:
2005: + 29.155;
2007: + 8.000.
allarticolo 43, tabella D, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero delleconomia e delle finanze:
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti lappartenenza dellItalia alle comunità europee ed adeguamento dellordinamento interno agli atti normativi comunitari:
art. 5 Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti lappartenenza dellitalia alle Comunità europee (settore n. 27) 4.2.3.8 Fondo di rotazione per politiche comunitarie cap. 7493/p):
2006: 67.500;
2006: 196.000.
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998):
art. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (settore 10) (3.2.3.19 - Artigiancassa cap. 7165):
2005: 20.000;
2006: 20.000;
2007: 10.000.
voce: Ministero dellinterno:
Legge n. 448 del 1988: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
art. 27: Fornitura gratuita libri di testo (settore 27) (2.2.3.6 Altri interventi enti locali cap. 7243):
2005: 103.291;
2006: 103.291.
1.16 (testo 3)
Il Relatore
Accolto
Al comma 1, sostituire le parole: «49.138 milioni» con le seguenti: «49.980 milioni».
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «244.138 milioni» con le seguenti: «244.980 milioni»;
al comma 2, primo periodo:
sostituire le parole: «40.307 milioni» con le seguenti: «40.900 milioni»;
sostituire le parole: «23.999 milioni» con le seguenti: «24.321 milioni»;
sostituire le parole: «234.307 milioni» con le seguenti: «234.900 milioni»;
sostituire le parole: «209.499 milioni» con le seguenti: «29.821 milioni»;
allarticolo 43, tabella B, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero delleconomia e delle finanze:
2005: + 694.732;
2006: + 508.227;
2007: + 499.948.
voce: Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca:
2005: + 2.500.
voce: Ministero dellambiente e della tutela del territorio:
2005: + 1.954.
voce: Ministero per i beni e le attività culturali:
2006: + 29.155;
2007: + 8.000.
allarticolo 43, tabella D, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero delleconomia e delle finanze:
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti lappartenenza dellItalia alle comunità europee ed adeguamento dellordinamento interno agli atti normativi comunitari:
art. 5 Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti lappartenenza dellitalia alle Comunità europee (settore n. 27) 4.2.3.8 Fondo di rotazione per politiche comunitarie cap. 7493/p):
2006: 67.500;
2007: 196.000.
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998):
art. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (settore 10) (3.2.3.19 - Artigiancassa cap. 7165):
2005: 40.000;
2006: 20.000;
2007: 10.000.
voce: Ministero dellinterno:
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
art. 27: Fornitura gratuita libri di testo (settore 27) (2.2.3.6 Altri interventi enti locali cap. 7243):
2005: 103.291;
2006: 103.291.
1.18 (già 33.0.3)
Marini, Crema, Biscardini, Casillo, Labellarte, Manieri
Precluso
Dopo larticolo 33, inserire il seguente:
«Art. 33-bis.
(Fiscalità di vantaggio per le aree sottoutilizzate)
1. Al fine di favorire il trasferimento di capitali dallesterno delle aree sottoutilizzate, le nuove iniziative imprenditoriali potranno fruire di un regime fiscale agevolato commisurato alla minore efficienza dei servizi pubblici erogati e alla minore dotazione infrastrutturale rispetto alla media nazionale. Le agevolazioni fiscali sono riconosciute in via automatica sulla base di parametri predisposti dal Dipartimento per le politiche di sviluppo del Ministero delleconomia e delle finanze e approvati dal CIPE, nonché di una mappatura del territorio da effettuarsi, da parte del medesimo Dipartimento, indifferibilmente entro il primo semestre del 2005.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono considerate prioritarie rispetto ad altri strumenti e sono finanziate a valere sul Fondo di cui allarticolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tal fine lelenco degli strumenti che confluiscono nel Fondo è esteso agli interventi prioritari del presente articolo. Per le finalità esposte al comma 1 il Fondo viene incrementato di 500 milioni per lanno 2005.
Conseguentemente la copertura finanziaria per lanno 2005 è assicurata dalla riduzione di 500 milioni dellammontare complessivo destinato al ripristino del saldo netto da finanziare del disegno di legge finanziaria iniziale.
3. In sede di successive leggi finanziarie, viene altresì determinata la quota di risparmi di spesa previsti con la progressiva trasformazione dei contributi in conto capitale in prestiti a tassi agevolati, da destinare annualmente al finanziamento del presente articolo».
1.4
Brutti Paolo
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «49.138 milioni di euro» con le seguenti: «49.448 milioni di euro».
Conseguentemente alla tabella B, inserire la seguente rubrica, Ministero delle infrastrutture e trasporti, con il seguente importo:
2005: + 310.000.
1.5
Chiusoli, Caddeo, Maconi, Debenedetti, Baratella, Garraffa
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «49.138 milioni di euro» con le seguenti: «49.438 milioni di euro» e al comma 2 sostituire le parole: «40.307 milinioni di euro» con le seguenti: «40.607 milioni di euro» e le parole: «23.999 milioni di euro» con le seguenti: «24.299 milioni di euro».
Conseguentemente, dopo larticolo 33, inserire il seguente:
«Art. 33-bis.
(Fondo agevolazioni per la ricerca)
1. Al Fondo agevolazioni per la ricerca, di cui allarticolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono assegnate nuove risorse pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, per il riordino della disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie e per la mobilità dei ricercatori».
1.6
Chiusoli, Caddeo, Maconi, Debenedetti, Baratella, Garraffa
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «49.138 milioni di euro» con le seguenti: «49.438 milioni di euro» e al comma 2 sostituire le parole: «40.307 milioni di euro» con le seguenti: «40.607 milioni di euro» e le parole: «23.999 milioni di euro» con le seguenti: «24.299 milioni di euro».
Conseguentemente alla Tabella D, inserire la rubrica Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca, voce: Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentive alle imprese. (Settore 2) (3.2.3.8 Fondo incentivi alle imprese Cap. 7420):
2005: + 300.000;
2006: + 300.000;
2007: + 300.000.
1.7
Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «49.138 milioni» con le seguenti: «49.338 milioni».
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «40.307 milioni» con la seguente: «40.507» e le parole: «23.999 milioni» con le seguenti: «24.199».
e ancora conseguentemente, alla tabella B, inserire la voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con i seguenti importi:
2005: + 200.000;
2006: + 200.000;
2007: + 200.000.
1.8
Battaglia Giovanni, Rotondo
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «49.138 milioni» con le seguenti: «49.238 milioni».
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «40.307 milioni» con la seguente: «40.407» e le parole: «23.999 milioni» con le seguenti: «24.099».
e ancora conseguentemente, alla tabella B, inserire la voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con i seguenti importi:
2005: + 100.000;
2006: + 100.000;
2007: + 100.000.
1.9
Viserta Costantini
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «49.138 milioni di euro» con le seguenti: «49.188 milioni di euro».
Conseguentemente alla Tabella B, inserire la seguente rubrica, Ministero delle infrastrutture e trasporti, con il seguente importo:
2005: + 50.000.
1.10
Legnini, Viserta Costantini
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «49.138 milioni di euro» con le seguenti: «49.188 milioni di euro».
Conseguentemente alla Tabella B, inserire la seguente rubrica, Ministero delle infrastrutture e trasporti, con il seguente importo:
2005: + 50.000.
1.11
Stanisci
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «49.138 milioni di euro» con le seguenti: «49.158 milioni di euro».
Conseguentemente alla Tabella B, inserire la seguente rubrica, Ministero delle infrastrutture e trasporti, con il seguente importo:
2005: + 20.000.
1.12
Chiusoli
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «49.138 milioni di euro» con le seguenti: «49.148 milioni di euro».
Conseguentemente alla Tabella B, inserire la seguente rubrica, Ministero delle infrastrutture e trasporti, con il seguente importo:
2005: + 10.000.
1.13
Maconi
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «49.138 milioni di euro» con le seguenti: «49.143 milioni di euro».
Conseguentemente alla Tabella B, inserire la seguente rubrica, Ministero per i beni e le attività culturali, con il seguente importo:
2005: + 5.000.
1.14
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan
Respinto
Al comma 4, sopprimere le parole da: «ovvero riduzioni della pressione fiscale» fino alla fine del comma.
1.15
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan
Respinto
Al comma 4, sostituire le parole da: «ovvero riduzioni» fino alla fine del comma, con le seguenti: «in quanto eccedenti rispetto agli obiettivi di saldo netto da finanziare di cui al presente comma, le eventuali maggiori entrate a legislazione vigente, sono destinate a misure di riduzione della pressione fiscale finalizzate al conseguimento dei valori programmatici fissati al riguardo nel Documento di programmazione economico-finanziaria.».
Art. 2.
2.0.1 (testo 2) (v. testo 3)
Tarolli
Dopo larticolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Al fine di garantire leffettivo conseguimento dei risultati finanziari previsti dal presente articolo e di assicurare modalità costanti e tempestive di rilevazione pubblica delle elaborazioni necessarie per verificare la concreta osservanza da parte delle amministrazioni interessate di quanto previsto dal comma 3, è istituita, senza oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio dello Stato, una Alta Commissione di monitoraggio sugli andamenti della finanza pubblica composta da dieci componenti: due da parte del Ministero delleconomia e delle finanze, due dalla Banca dItalia, due dalla Corte dei Conti, due dallIstituto Nazionale di Statistica e due dal Consiglio Nazionale delleconomia e del lavoro.
2. LAlta Commissione di cui al comma 3-bis procede allacquisizione dei dati utili da tutte le amministrazioni pubbliche di cui allarticolo 2; avendo a tal fine libero accesso alle relative banche dati per i profili di competenza, nonché alle rilevazioni necessarie per verificare costantemente, in coerenza con la necessità di conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione Europea, la corrispondenza tra landamento degli indicatori finanziari indicati nel Documento di Programmazione Economica Finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, nonché negli altri documenti di bilancio pubblico dello Stato, e le rispettive indicazioni recepite nelle leggi dello Stato e nelle risoluzioni parlamentari corrispondenti. LAlta Commissione con i suoi componenti effettivi, riferisce periodicamente alle competenti Commissioni parlamentari e, in ogni caso, quando individui o preveda significativi scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica indicati per lanno in corso o per i successivi, provvede a darne immediata comunicazione al Parlamento, al Ministro delleconomia e delle finanze e alla Banca dItalia.
3. Per le proprie finalità, senza oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio dello Stato, lAlta Commissione può avvalersi degli studi e degli apporti di analisi e scientifici provenienti dalle istituzioni di cui al comma 1, da istituti pubblici di ricerca e di studio in campo economico e finanziario, da organismi internazionali, nonché da organizzazioni sindacali e di categoria».
2.0.1 (testo 3)
Tarolli
Accolto
Dopo larticolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Al fine di garantire leffettivo conseguimento dei risultati finanziari previsti dallarticolo 2 e di assicurare modalità costanti e tempestive di rilevazione pubblica delle elaborazioni necessarie per verificare la concreta osservanza da parte delle amministrazioni interessate di quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 2, è istituita, senza oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio dello Stato, una Alta Commissione di monitoraggio sugli andamenti della finanza pubblica composta da dieci componenti: due da parte del Ministero delleconomia e delle finanze, due dalla Banca dItalia, due dalla Corte dei Conti, due dallIstituto Nazionale di Statistica e due dal Consiglio Nazionale delleconomia e del lavoro.
2. LAlta Commissione procede allacquisizione dei dati utili da tutte le amministrazioni pubbliche di cui allarticolo 2; avendo a tal fine libero accesso alle relative banche dati per i profili di competenza, nonché alle rilevazioni necessarie per verificare la corrispondenza tra landamento dei principali indicatori di finanza pubblica e gli obiettivi fissati dal patto di stabilità e crescita. LAlta Commissione tiene costantemente informato delle risultanze dei propri lavori il Ministro delleconomia e delle finanze; e riferisce ogni tre mesi alle competenti Commissioni parlamentari.
3. Per le proprie finalità, senza oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio dello Stato, lAlta Commissione può avvalersi degli studi e degli apporti di analisi e scientifici provenienti dalle istituzioni di cui al comma 1, da istituti pubblici di ricerca e di studio in campo economico e finanziario, da organismi internazionali, nonché da organizzazioni sindacali e di categoria».
Art. 3.
3.32
Battaglia Antonio, Tofani, Meduri
Respinto
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Con riferimento ai rapporti posti in essere nel periodo antecedente allentrata in vigore delle disposizioni del presente comma, sono dichiarati estinti anche dufficio, con provvedimento emesso in ogni stato e grado del giudizio, i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge conseguenti a violazioni di natura contabile e amministrativa connesse in relazione al conferimento, alla valutazione e alla esecuzione degli incarichi effettuati ai sensi dellarticolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto del Presidemte della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338».
3.33
Battaglia Antonio, Tofani, Salerno, Bobbio
Accolto
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. Larticolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, va interpretato nel senso che agli incarichi di consigliere giuridico e di esperto non si applica il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1994, n. 338, anche nellipotesi in cui il personale interessato non sia assegnato agli uffici di diretta collaborazione.
4-ter. La norma di cui al comma 4-bis si applica anche agli incarichi fiduciari attribuiti ai sensi dellarticolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4-quater. Con riferimento ai rapporti posti in essere nel periodo antecedente allentrata in vigore delle disposizioni della presente legge sono comunque dichiarati estinti, anche dufficio, con provvedimento emesso in ogni stato e grado del giudizio, i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge conseguenti a violazioni di natura contabile e amministrativa commesse in relazione al conferimento, alla valutazione e alla esecuzione degli incarichi effettuati ai sensi dellarticolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338».
Art. 5.
5.2a/1
Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De petris, Donati, Martone, Zancan
Respinto
Allemendamento 5.2a, dopo le parole: «18 agosto 2000, n. 267,» aggiungere le seguenti: «gli Enti parco nazionali,».
Conseguentemente, allarticolo 43, comma 1, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2005: 5.800;
2006: 5.800;
2007: 5.800.
5.2a
Il Governo
Accolto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. A modifica di quanto stabilito dallarticolo 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato - inseriti nellelenco 1 allegato alla presente legge - non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori allimporto cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dellanno precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale limite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui allarticolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro, il Ministero delleconomia e delle finanze, per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in S.p.A., le Agenzie fiscali di cui allarticolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed i conti accesi ai sensi dellarticolo 576 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Sono, inoltre, esclusi i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dellarticolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine, nonché i conti istituiti nellanno precedente a quello di riferimento».
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui allarticolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, continuano ad applicarsi per il triennio 2005-2007».
Art. 6.
6.51 (v. testo 2)
Il Governo
Al comma 2, lettera a), il numero 1) è sostituito dai seguenti:
«1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 300 Kmq.;
1-bis) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 300 Kmq.;»
Al comma 2, lettera a), il numero 2) è sostituito dai seguenti:
«2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 300 Kmq;
2-bis) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 300 Kmq.».
6.51 (testo 2)
Il Governo
Accolto
Al comma 2, lettera a), il numero 1) è sostituito dai seguenti:
«1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq.;
1-bis) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq.;»
Al comma 2, lettera a), il numero 2) è sostituito dai seguenti:
«2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq;
2-bis) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq.».
6.108/1
Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Zancan
Respinto
Allemendamento 6.108, sopprimere il comma 5.
6.108
Il Relatore
Ritirato
Al comma 6, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e dei proventi derivanti in applicazione alle disposizioni di cui allarticolo 6-bis».
Conseguentemente, dopo larticolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Devoluzione delle eredità senza successibili ai comuni)
1. Allarticolo 565 del codice civile, le parole: allo Stato sono sostituite dalle seguenti: ai comuni di competenza ai sensi dellarticolo 586.
2. Il capo III del titolo II del Libro secondo del codice civile è sostituito dal seguente:
Capo III della successione dei comuni.
Art. 586. - (Acquisto dei beni da parte dei comuni di competenza). In mancanza di altri successibili, leredità è devoluta: per i beni immobili, al comune censuario di appartenenza; per tutti i rimanenti beni, al comune di residenza. Lacquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.
Nel caso di residenza allestero, leredità di competenza è devoluta al comune di ultima residenza in Italia.
I comuni non rispondono dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.
3. Il comune utilizza i proventi delleredità acquisita ai sensi dellarticolo 586 del codice civile, come modificato, per realizzare iniziative di interesse sociale a favore di persone in condizioni di disagio economico, sociale o psico-fisico. Nel bilancio del comune deve essere prevista unapposita voce dalla quale risultino espressamente le entrate derivanti dallattribuzione delle eredità giacenti.
4. Con gli stessi proventi di cui al comma 3, il comune può inoltre costituire fondazioni aventi per scopo la realizzazione delle iniziative di cui al medesimo comma. I componenti dei consigli di amministrazione delle fondazioni sono designati dal sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.
5. Il comune può altresì assegnare i proventi delleredità ad enti privati impegnati nel territorio comunale nella realizzazione delle iniziative di cui al comma 3.
Conseguentemente alla Tabella C alla rubrica Ministero delleconomia e delle finanze decreto legisaltivo 300 del 1999 art. 70, comma 2 (Ag. Fiscali) (6,1,2,8 Ag dellentrate cap. 3890) apportare le seguenti variazioni:
2005: 10.000;
2006: 10.000;
2007: 10.000.
6.118/1
Moro
Respinto
Sostituire le parole: «dallinterno» ovunque ricorrano con le seguenti: «delleconomia e delle finanze».
6.118/2
Moro
Respinto
Sostituire le parole: «Il Ministro dellinterno, di concerto», con le seguenti: «Il Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dellinterno e».
6.118/3
DAndrea
Respinto
Dopo le parole: «con proprio decreto», aggiungere le seguenti: «tenuto conto prioritariamente dellesigenza di fare fronte agli impegni assunti allatto della immissione dei siti e delle località nella lista del patrimonio mondiale dellumanità dellUNESCO».
6.118
Il Governo
Accolto
Sostituire il comma 9 con il seguente:
«9. Il Ministro dellinterno, di concerto con i Ministri dellambiente e della tutela del territorio, per i beni e le attività culturali e delleconomia e delle finanze, individua con proprio decreto gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 8 sulla base dei progetti preliminari da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministero dellinterno provvede allerogazione dei contributi in favore degli enti locali».
6.128
Nocco
Respinto
Dopo il comma 12, aggiungere infine i seguenti commi:
12-bis. Allarticolo 239, comma 1 del testo Unico delle leggi sullordinamento degli enti locali al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) comunicazione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti delle gravi irregolarità di gestione, contabile e finanziaria in ordine alle quali lamministrazione non abbia adottato le conseguenti misure correttive segnalate dallorgano di revisione medesimo».
12-ter. Allarticolo 1 del decreto legisaltivo 30 luglio 1999, n. 286, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Le strutture di cui al comma 6 comunicano anche ala Corte dei conti, ai fini dellesercizio dellattività del controllo successivo sulla gestione, i risultati dellattività svolta».
6.134
Il Relatore
Accolto
Al comma 16, sostituire le parole: «al comma 4» con le seguenti: «al comma 2».
6.145 *
Il Relatore
Accolto
Al comma 21, sopprimere, in fine, le parole: «e le altre disposizioni in materia non conmpatibili con le disposizioni recate dalla presente legge».
(*) Lemendamento 6.145, erroneamente riportato come accantonato nello stampato ALLEGATO 3-II/PARTE I, è stato accolto dalla Commissione già nella seduta pomeridiana del 1º dicembre 2004.
6.147
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta, Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau
Respinto
Sopprimere il secondo e il terzo periodo del comma 22.
6.148
Vicini, Vitali, Basso, Guerzoni
Respinto
Sopprimere il secondo e il terzo periodo del comma 22.
6.170 (testo 2) *
Cavallaro, vitali, izzo, Ciccanti, Caddeo, Legnini, Battaglia Giovanni, Minardo
Accolto
Sostituire il comma 23 con il seguente:
«23. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite del 75 per cento per lanno 2005 e del 50 per cento per il 2006».
(*) Lemendamento 6.170 (testo 2), erroneamente riportato come accantonato nello stampato ALLEGATO 3-II/PARTE I, è stato accolto dalla Commissione già nella seduta pomeridiana del 1º dicembre 2004.
6.193
Curto
Respinto
Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:
«27-bis. Il comma 1 dellarticolo del decreto legislativo del Ministero dellinterno 28 febbraio 2001, n. 67, modificativo dellartiocolo 68 del decreto di inquadramento (Riammissione in servizio) è così modificato:
Il personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanziaeri della Guradia di Fivnanza, già posti in congedo a domanda, può ottenere la riammissione in servizio purchè sia in possesso dellidoneità fisica e degli altri requisiti previsti per il reclutamento nel Corpo e, a pena di decadenza, non siano trascorsi alla data di presentazione della domanda i riammissione più di cinque anni dalla data del congedo e purchè non abbia superato letà pensionabile».
Agli oneri derivanti da tale emendamento si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate allarticolo 70 comma 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999 (Finanziamento agenzie fiscali).
6.197 (testo 2)
Ciccanti, Tarolli, Ferrara, Lauro, Izzo, Nocco
Accolto
Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
«28-bis. Nellambito di tale processo di mobilità, i soggetti che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali per almeno tre anni e che si siano avvalsi della facoltà di cui allarticolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono inquadrati, nei limiti del contingente di cui allarticolo 16-bis, comma 4, nei ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero di altre amministrazioni in cui si riscontrano carenze di organico, previo consenso dellinteressato, ai sensi ed agli effetti delle disposizioni in materia di mobilità e delle condizioni del contratto collettivo vigenti per la categoria».
6.205 *
Il Relatore
Accolto
Sostituire il comma 30 con il seguente:
«Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentita la variazione in aumento dellaliquota di compartecipazione delladdizionale comunale allimposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dellarticolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano avvalsi della facoltà di aumentare la suddetta addizionale. Laumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento. Fermo restando quanto stabilito al primo e al secondo periodo, fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dellarticolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati. Gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo dimposta successivo alla predetta data».
Conseguentemente, allarticolo 9 sopprimere il comma 9.
(*) Lemendamento 6.205, erroneamente riportato come accantonato nello stampato ALLEGATO 3-II/PARTE I, è stato accolto dalla Commissione già nella seduta pomeridiana del 1º dicembre 2004.
6.0.8/1
Eufemi
Respinto
Allarticolo 6-bis, comma 1 sostituire le parole: «il numero di 10» con le seguenti: «il numero di 5», e sostituire: «il numero 3» con le seguenti: «il numero di 2».
6.0.8
Firrarello
Respinto
Dopo larticolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. Il numero dei consulenti esterni per i comuni e per le province superiori a 50 mila abitanti non può superare il numero di 10. Per i comuni e le province con un numero di abitanti inferiore ai 50 mila non può superare il numero di 3».
Art. 7.
7.2a *
Il Governo
Accolto
Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministero delleconomia e delle finanze», con le seguenti: «il Ministero dellinterno».
(*) Lemendamento 7.2a, erroneamente riportato come accantonato nello stampato ALLEGATO 3-II/PARTE I, è stato accolto dalla Commissione già nella seduta notturna del 1º dicembre 2004.
Art. 10.
10.0.3 (testo 2)
Tarolli, Ronconi, Ciccanti
Ritirato
Dopo larticolo 10, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Adeguamento dei fondi di garanzia pubblica)
Allarticolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 61-ter è sostituito dal seguente:
61-ter. Le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di cui allarticolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne la natura secondo quanto richiesto in seguito allapprovazione della nuova disciplina di Basilea sui requisiti minimi di capitale per le banche, sono disciplinate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, da adottarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge;
b) dopo il comma 61-ter è aggiunto il seguente:
61-quater. Le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di cui allarticolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne la natura secondo quanto richiesto in seguito allapprovazione della nuova disciplina di Basilea sui requisiti minimi di capitale per le banche, sono disciplinate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delleconomia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Allarticolo 45, comma 1, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le parole le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalle garanzie del fondo interbancario di garanzia sono sostituite dalle seguenti: I finanziamenti alle attività di cui allarticolo 43, commi1 e 3, possono essere assistiti dalle garanzie del fondo interbancario di garanzia».
Art. 13.
13.2 *
Izzo
Accolto
Al comma 1, dopo le parole: «sentiti la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» inserire le seguenti: : «il Ministro dellinterno».
(*) Lemendamento 13.2, erroneamente riportato come accantonato nello stampato ALLEGATO 3-II/PARTE I, è stato accolto dalla Commissione già nella seduta antimeridiana del 2 dicembre 2004.
13.5 (testo 2) *
Eufemi, Ciccanti
Accolto
Al quarto periodo del comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «relativa sia alle entrate sia alle spese».
(*) Lemendamento 13.5 (testo 2), erroneamente riportato come accantonato nello stampato ALLEGATO 3-II/PARTE I, è stato accolto dalla Commissione già nella seduta antimeridiana del 2 dicembre 2004.
Art. 14.
14.1 *
Tarolli, Ciccanti
Accolto
Sopprimere larticolo.
(*) Lemendamento 14.1, erroneamente riportato come accantonato nello stampato ALLEGATO 3-II/PARTE I, è stato accolto dalla Commissione già nella seduta antimeridiana del 2 dicembre 2004.
Art. 15.
15.0.14
Battaglia Giovanni, Montagnino, Rotondo, Montalbano, Garraffa, Piatti
Respinto
Dopo larticolo 15, aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis.
Per fare fronte alla grave crisi del settore ortofrutticolo nazionale, è prevista una spesa di euro 30.000.000 per il 2005, 50.000.000 per il 2006 e 50.000.000 per il 2007 per la predisposizione e lattuazione del piano nazionale dellortofrutta.
A tal fine il Ministro per le politiche agricole e forestali, dintesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica approva le linee programmatiche di indirizzo e di intervento per lortofrutta italiana anche al fine di contenere i costi di produzione, favorire la commercializzazione, la ricerca, la riorganizzazione aziendale e il rinnovamento tecnologico delle strutture, migliorare e tutelare la qualità dei prodotti agricoli, nonché per favorire lassociazionismo e la cooperazione agricola».
Conseguentemente, allarticolo 43, tabella C, rubrica: Ministero delleconomia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dellorganizzazione del Governo a norma dellarticolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:
2005: 30.000;
2006: 50.000;
2007: 50.000.
15.0.26
Salerno, Curto
Respinto
Dopo larticolo 15, aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis.
Allarticolo 12, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, le parole: il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare sono sostituite dalle seguenti: che pertanto sosterrà i costi derivanti dal mantenimento in efficienza dei beni suddetti e dal loro utilizzo secondo quanto stabilito nella convenzione e nel relativo disciplinare».
Allarticolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. La convenzione ed il relativo disciplinare potranno prevedere il trasferimento in cessione al soggetto gestore del servizio idrico integrato di altri beni inerenti la gestione del servizio. Per i beni trasferiti in concessione di cui al presente comma ed al comma precedente potrà essere stabilito un canone di concessione.
2-bis. Ove gli enti locali concedenti abbiano in essere muti contratti per la realizzazione delle opere trasferite in concessione, il canone terrà conto dellimporto delle rate residue di ammortamento dei mutui.
2-ter. Il pagamento dei canoni potrà essere effettuato da parte del gestore direttamente agli enti locali o allAutorità dAmbito Territoriale Ottimale (AATO). Questultima provvederà al trasferimento delle somme spettanti ai rispettivi enti locali, ed in questo caso le somme trasferite costituiranno mere movimentazioni finanziarie non soggette ad IVA. Per il soggetto gestore rappresenteranno costi per godimento beni di terzi e costituiranno pertanto componente nel calcolo della tariffa allutenza».
15.0.27 (v. testo 2)
Salerno, Curto
Dopo larticolo 15, aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis.
Nellambito del Fondo per lo sviluppo dellagricoltura biologica e di qualità di cui allarticolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, modificato dallarticolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e da ultimo dallarticolo 3 della legge 7 marzo 2003, n. 38, viene istituito un apposito capitolo per lattuazione del Piano dAzione nazionale per lagricoltura biologica e i prodotti biologici con una dotazione di 15 milioni di euro per anno per un triennio che scade al 31 dicembre 2007. Le modalità di spesa inerenti questo capitolo saranno definite con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da emanrsi entro i primi quattro mesi di ogni anno di vigenza del medesimo».
15.0.27 (testo 2)
Accolto
Salerno, Curto, Izzo, Lauro
Dopo larticolo 15, aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis.
Nellambito del Fondo per lo sviluppo dellagricoltura biologica e di qualità di cui allarticolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, modificato dallarticolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e da ultimo dallarticolo 3 della legge 7 marzo 2003, n. 38, viene istituito un apposito capitolo per lattuazione del Piano dAzione nazionale per lagricoltura biologica e i prodotti biologici con una dotazione di 2 milioni di euro per anno per lanno 2005. Le modalità di spesa inerenti questo capitolo saranno definite con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».
15.0.28
Salerno, Curto
Respinto
Dopo larticolo 15, aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis.
(Istituzione del Fondo per incentivare la produzione di energia
rinnovabile prodotta dalla Filiera agro-forestale)
1. Al fine di promuovere e incentivare la produzione di energia rinnovabile prodotta dalla filiera agro-forestale, è istituito presso il Ministro delle politiche agricole e forestali un apposito Fondo, con dotazione complessiva di euro 5 milioni a decorrere dallanno 2005.
2. Le risorse del Fondo, di cui al comma 1 sono finalizzate al finanziamento di progetti pilota di valenza nazionale per la produzione di energia da biomasse derivanti dalla fliera agroforestale.
3. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, visto il comma 1 dellarticolo 5 del decreto legislativo del 29 dicembre 2003, n. 387, che costituisce una Commissione di esperti con lobiettivo di incentivare la produzione di energia da biomasse, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali viene costituita una Sottocommissione di esperti per la valutazione dei progetti pilota, e i relativi criteri, di cui al comma 2. Le spese di funzionamento della Commissione di esperti non possono superare euro 250.000.
4. Larticolo 3, comma 4, della legge 2 dicembre 1998, n. 423 è abrogato.
Conseguentemente, allarticolo 37, comma 1, tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti modifiche:
2005: 2,65 milioni;
2006: 2,65 milioni;
2007: 2,65 milioni.
Art. 16.
16.31
Firrarello, Caddeo, Izzo
Ritirato
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. Per lanno 2005 per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli Ufficiali Giudiziari C1, dellAmministrazione giudiziaria, possono essere utilizzati i vincitori e gli idonei al concorso pubblico per la copertura di n. 443 posti di ufficiale giudiziario C1 pubblicato sulla GURI n. 98 del 13 dicembre 2002 IV serie speciale, fino alla completa copertura delle dotazioni organiche, ferma restando lapplicazione delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale di cui allarticolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché allarticolo 34, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed allarticolo 3, commi 53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
6-ter Per lanno 2005 per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli dei Cancellieri C1, dellAmministrazione giudiziaria, possono essere utilizzati i vincitori e gli idonei al concorso pubblico per la copertura di n. 443 posti di ufficiale giudiziario C1 pubblicato sulla GURI n. 98 del 13 dicembre 2002 - IV serie speciale fino alla completa copertura delle dotazioni organiche, ferma restando lapplicazione delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale di cui allarticolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché allarticolo 34, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed allarticolo 3, commi 53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».
16.32
Izzo, Nocco, Caddeo
Ritirato
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. Per lanno 2005 per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli Ufficiali giudiziari C1, dellAmministrazione giudiziaria, possono essere utilizzati i vincitori e gli idonei al concorso pubblico per la copertura di n. 443 posti di ufficiale giudiziario C1 pubblicato sulla GURI n. 98 del 13 dicembre 2002 - IV serie speciale, fino alla completa copertura delle dotazioni organiche, ferma restando lapplicazione delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale di cui allarticolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché allarticolo 34, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed allarticolo 3, commi 53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
6-ter. Per lanno 2005 per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli dei Cancellieri C1, dellAmministrazione giudiziaria, possono essere utilizzati i vincitori e gli idonei al concorso pubblico per la copertura di n. 443 posti di ufficiale giudiziario C1 pubblicato sulla GURI n. 98 del 13 dicembre 2002 IV serie speciale, fino alla completa copertura delle dotazioni organiche, ferma restando lapplicazione delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale di cui allarticolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché allarticolo 34, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed allarticolo 3, commi 53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».
Art. 17.
17.25
Florino, Grillotti, De Corato, Curto, Ferrara
Ritirato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Nel limite complessivo di 22 milioni di euro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente allesercizio 2005, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i Comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per lattuazione, nel limite complessivo di 36 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU, nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dellarticolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui allarticolo 78, comma 2, della legge 388 del 2000 è prorogato al 31 dicembre 2007.
Parimenti, il Ministero dellinterno è autorizzato a concedere nel limite complessivo di 98.127.000,00 euro, in prosecuzione degli interventi per favorire loccupazione previsti dallarticolo 3 del decreto-legge 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge 135 del 1997, contributi per spese pubbliche nei Comuni di Napoli e Palermo.»
Conseguentemente, allarticolo 43, tabella C, ridurre dell1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente limitatamente allanno 2005.
17.56
Moro
Accolto
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Nulla è dovuto a titolo di indennità o trattamento economico aggiuntivo comunque denominato nei confronti del personale in servizio presso enti e società derivanti da processi di privatizzazione di amministrazioni pubbliche esercenti attività e servizi in regime di monopolio e già provenienti dalle predette amministrazioni pubbliche che sia trasferito a domanda con il semplice consenso dellente o della società e dellamministrazione di destinazione presso le pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
17.57
Il Relatore
Accolto
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Nulla è dovuto a titolo di indennità o trattamento economico aggiuntivo comunque denominato nei confronti del personale in servizio presso enti e società derivanti da processi di privatizzazione di amministrazioni pubbliche esercenti attività e servizi in regime di monopolio e già proveniente dalle predette amministrazioni pubbliche che sia trasferito a domanda con il semplice consenso dellente o della società e dellamministrazione di destinazione presso le pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
17.61
Pastore
Respinto
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Per il proseguimento delle attività svolte dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ai sensi dellarticolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per lintensificazione dei programmi di formazione destinati a dirigenti e funzionari in servizio presso le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, è autorizzata, a decorrere dallanno 2005, la concessione di un contributo di 7 milioni di euro alla Scuola superiore della pubblica amministrazione. Allattuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione di tutte le voci di natura corrente della Tabella C».
17.78
Legnini
Ritirato e trasformato in ordine del giorno
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. I servizi affidati a terzi, ai sensi dellarticolo 10, lettera b), del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, aventi quale finalità la stabilizzazione degli ex lavoratori socialmente utili, il cui termine di durata contrattuale è scaduto o in via di scadenza, potranno essere nuovamente concessi a terzi in appalto, nel rispetto della disciplina in materia di appalto, purché i soggetti affidatari si obblighino a trasformare i rapporti di lavoro dei lavoratori socialmente utili, addetti a servizi, In contratti a tempo indeterminato. Nelle more dellespletamento delle gare dappalto, in rapporti in essere sono prorogati dalle amministrazioni interessate per un periodo non superiore a sei mesi».
Conseguentemente, dopo larticolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui allallegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e allalcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
17.83
Izzo
Ritirato
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«8-bis. Il personale della SICILFOR, in servizio alla data del 15 aprile 1993, può presentare entro il 30 giugno 2005, al Ministero delleconomia e delle finanze, domanda di assegnazione per una delle pubbliche amministrazione di cui allarticolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il ministro della funzione pubblica, sulla base dellesigenze rappresentate dalle amministrazioni statali, regionali e locali e da enti pubblici non economici che gestiscono servizi pubblici, nonché da aziende municipalizzate, sono individuati le amministrazioni e gli enti ai quali è assegnato il personale di cui al presente comma e sono determinate le qualifiche attribuite al personale stesso ai fini dellinquadramento».
Conseguentemente, allarticolo 42, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «60 per cento».
17.0.9
Castagnetti, Izzo
Accolto
Dopo larticolo 17, inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Modifica allarticolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
1. Allarticolo 40, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dellENEA,, sono soppresse».
17.0.10
Il Governo
Accolto
Dopo larticolo 17, inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
1. Allarticolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al terzo periodo sono soppresse le seguenti parole: i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dellENEA,».
17.0.18
Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Betta, Cossiga, Frau, Kofler, Pedrini, Peterlini, Rollandin
Respinto
Dopo larticolo 17, inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
1. Allarticolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 al comma 2, le parole: «non superiore a trenta giorni» sono sostituite dall seguenti: «non superiore a 240 ore».
Art. 18.
18.17
Curto, Salerno, Bongiorno
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. A decorrere dallanno scolastico 2004-2005 sono assunti a tempo indeterminato i presidi incaricati che siano in possesso di altra laurea o diploma di Accademia o di Conservatorio oltre alla laurea di accesso alla docenza ordinaria nonché di abilitazione allinsegnamento della disciplina inerente a questi ulteriori titoli di studio».
Agli eventuali maggiori oneri si fa fronte facendo ricorso alla tabella C, capitolo 1270/p (Fondo per il funzionamento della scuola) legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 articolo 68, comma 4, lettera b).
18.48
Ruvolo, Ciccanti, lauro
Ritirato e trasformato in ordine del giorno
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Al comma 3 dellarticolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: che nellanno scolastico 2002/03 sono al terzo anno di incarico dirigenziale e abbiano, sebbene con riserva, superato il colloquio di ammissione, frequentato il corso di formazione e superato lesame finale vengono inseriti in graduatoria aggiuntiva ad esaurimento».
18.77
Ferrara
Respinto
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. Allarticolo 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i periodi da 3 a 6 sono sostituiti dai seguenti: I docenti di cui al presente comma nonché quelli già collocati fuori ruolo o in altro modo utilizzati per inidoneità permanente ai compiti di istituto sono inseriti in apposito ruolo ai fini dellutilizzazione da parte delle istituzioni scolastiche e delle altre amministrazioni richiedenti. Le modalità di utilizzo sono regolate da convenzioni stipulate tra il Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca ed i soggetti interessati con oneri a carico dellente di destinazione».
Art. 19.
19.5 (v. testo 2)
Legnini, Calvi, Ayala, Maritati, Fassone
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Per il triennio 2005-2007 tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, prima di adottare provvedimenti per lestensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche, devono richiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica apposita autorizzazione, che dovrà essere concessa o negata con provvedimento motivato entro il termine di 60 giorni».
19.5 (testo 2) (v. testo 3)
Legnini, Calvi, Ayala, Maritati, Fassone
Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica, da assumersi con provvedimento motivato entro sessanta giorni dallistanza della parte interessata,».
19.5 (testo 3)
Legnini, Calvi, Ayala, Maritati, Fassone
Accolto
Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica,».
19.10
Ferrara, Izzo, Nocco, Lauro
Accolto
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto lannullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se lesecuzione degli stessi sia ancora in corso. Lannullamento di cui al primo periodo di provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve tenere indenni i citati privati dalleventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque non può essere adottato oltre tre anni dallacquisizione di efficacia del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante».
19.0.12
Tarolli, Pasinato, Ciccanti, Lauro, Izzo, Ferrara, Moro, Bongiorno, Salerno, Grillo
Accolto
Dopo larticolo 19, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Modifiche alla disciplina recante il sequestro, il pignoramento
e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti
dalle Pubbliche Amministrazioni)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modifiche:
a) allarticolo 1, primo comma, dopo le parole: di comunicazione o di trasporto sono aggiunte le seguenti: nonché le aziende private;
b) la rubrica del titolo III è sostituita dalla seguente: Della cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal fondo, degli impiegati e dei salariati non dipendenti dallo Stato e dei dipendenti di soggetti privati;
c) larticolo 34 è abrogato;
d) al primo comma dellarticolo 54 le parole: A norma del presente Titolo, sono sostituite dalle seguenti: a norma del titolo II e del presente titolo.
2. Larticolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è abrogato».
Art. 20.
20.0.18 (v. testo 2)
Ferrara
Dopo larticolo 20, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
1. Al fme di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamentl corrisposti a talune categorie di pensionati già iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, ed allo scopo di consentire la corretta applicazione delle norme di legge di riforma pensionistica emanate a fine anno 1992, larticolo 3, comma 1, lettera p), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e larticolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, devono intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista dallarticolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al complessivo trattamento pensionistico dei lavoratori di cui allarticolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, collocati in pensione a decorrere dal 1º gennaio 1993. Allassicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza.
2. Le disposizioni che precedono abrogano quelle di cui al comma n. 55 dellarticolo 1 della legge n. 243 del 23 agosto 2004 e si applicano anche ai casi decisi con sentenze passate in giudicato.
3. A modifica della normativa di cui allarticolo 59, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si dispone che con decorrenza dal 1º gennaio 2005 la normativa del comma 32 si applichi esclusivamente da parte delle aziende di credito che presentino anomalie in tutti e tre gli indicatori di cui alla tabella E, allegata alla predetta legge, desunti dai dati dellultimo bilancio; e la normativa del comma 32 si intenda che per almeno due esercizi consecutivi per gli iscritti in quiescenza alla data di applicazione delle disposizioni di cui allo stesso comma 32, è automaticamente ripristinata, solo per il futuro, la corresponsione agli anzidetti pensionati della perequazione annuale anche sul trattamento pensionistico integrativo fermo restando quanto già disposto per gli iscritti in servizio».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente in misura pari all1 per cento».
20.0.18 (testo 2)
Ferrara, Izzo
Accolto
Dopo larticolo 20, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
1. Al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamentl corrisposti a talune categorie di pensionati già iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, ed allo scopo di consentire la corretta applicazione delle norme di legge di riforma pensionistica emanate a fine anno 1992, larticolo 3, comma 1, lettera p), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e larticolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, devono intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista dallarticolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al complessivo trattamento pensionistico dei lavoratori di cui allarticolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, collocati in pensione a decorrere dal 1º gennaio 1993. Allassicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza.
2. Le disposizioni che precedono abrogano quelle di cui al comma 55 dellarticolo 1 della legge n. 243 del 23 agosto 2004.
3. Allarticolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 32, alinea, le parole: in almeno due degli indicatori sono sostituite dalle seguenti: in tutti gli indicatori;
b) dopo il comma 32, è aggiunto il seguente:
32-bis. Venute meno le condizioni di anomalie di cui al comma 32, per almeno due esercizi consecutivi, per gli iscritti in quescenza è ripristinato automaticamente, solo per il futuro, il meccanismo perequativo sul trattamento pensionistico integrativo.
c) al comma 33, dopo le parole: decreto di liquidazione è aggiunto in fine il seguente periodo: Nellipotesi che il bilancio tecnico dei detti fondi integrativi presenti avanzo di gestione, la norma di cui al comma 32 non è applicabile».
20.0.27
Salerno, Curto, Bongiorno, Specchia, Izzo
Ritirato
Dopo larticolo 20, inserire i seguenti:
«Art. 20-bis.
(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)
1. Le imprese agricole, di cui allarticolo 2135 del codice civile, debitrici per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati al 30 settembre 2004, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti dei competenti enti impositori, previa presentazione della domanda entro il 16 marzo 2005, in quaranta rate trimestrali consecutive di pari importo secondo modalità fissate dagli enti stessi. Le rate successive alla prima sono maggiorate di interessi pari al tasso legale annuo per il periodo di differimento, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata. La regolarizzazione comporta lestinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagati anche se in violazione delle norme sul collocamento. Si applica il comma 230 dellarticolo 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.
4. La domanda di regolarizzazione può essere presentata per i contributi previdenziali ed assistenziali omessi, per i quali non sia iniziata la procedura esecutiva, ai sensi e per gli effetti dellarticolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, nonché per i contributi e premi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolata, ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte del debito contributivo dovuto e rimasto insoluto alla data del 30 settembre 2004.
5. I termini di decadenza per liscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, di cui allarticolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, si applicano nei confronti delle imprese di cui al comma 1, ai contributi e premi dovuti e agli accertamenti notificati successivamente al 30 settembre 2004.
Art. 20-ter.
(Disposizioni per lemersione)
1. Possono accedere alla regolarizzazione agevolata, di cui allarticolo 1, anche i soggetti totalmente sconosciuti allordinamento previdenziale agricolo, nonché le imprese agricole che devono regolarizzare impiego di manodopera o attività lavorative di soggetti o per periodi non ancora accertati o che abbiano presentato denunce inesatte o incomplete».
20.0.28 (testo 2)
Salerno, Tofani, Bongiorno
Ritirato
Dopo larticolo 20, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 2003, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali creditori previa presentazione della domanda entro 60 giorni dallentrata in vigore della presente legge.
2. La regolarizzazione potrà avvenire versando, entro i 30 giorni successivi alla presentazione della domanda, lintero importo dovuto a titolo di contributi e premi non pagati e, in luogo delle sanzioni civili, una maggiorazione calcolata sulla base di un tasso di interesse del 2,5% annuo. In tal caso, limporto della suddetta maggiorazione non potrà comunque essere superiore al 24% della sorte contributiva dovuta.
3. La regolarizzazione potrà avvenire anche in 12 rate bimestrali consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 maggio 2005. Il tasso di interesse di dilazione da applicare alle singole rate è fissato nella misura del tasso legale vigente allatto della presentazione della domanda. Gli enti previdenziali interessati fisseranno le modalità per la concessione della rateizzazione.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai crediti per contributi o premi in fase amministrativa e a quelli già inseriti nei ruoli esattoriali ai sensi dellart. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. A tali fini, i contribuenti che abbiano già provveduto a versare ai concessionari i contributi o i premi senza il pagamento delle somme aggiuntive o vi provvedano entro il 31 gennaio 2005, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria mediante la corresponsione ai concessionari medesimi, entro la stessa data, delle somme aggiuntive determinate ai sensi del comma 2, in sostituzione di quelle iscritte a ruolo. I concessionari sono tenuti a comunicare agli enti impositori i dati relativi ai versamenti effettuati dai singoli contribuenti che si sono avvalsi della regolarizzazione, secondo le modalità che saranno fissate dagli enti stessi.
5. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi e premi, le obbligazioni per sanzioni amministrative e ogni altro onere accessorio connesso con le violazione delle norme sul collocamento nonché con la denuncia e il versamento dei contributi e dei premi medesimi, ivi compresi quelli dellart.51 del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nonché quelli di cui allart.18 legge 25 ottobre 1968, n. 1089 in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo dei ruoli esattoriali».
Art. 21.
21.1000
Il Relatore
Ritirato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per le imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o subfornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, i periodi di integrazione salariale ordinaria fruiti negli anni 2003 e 2004 non vengono computati ai fini della determinazione del limite massimo di utilizzo dellintegrazione salariale ordinaria di cui allarticolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164».
Conseguentemente, allarticolo 43, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: 20.000;
2006: 20.000;
2007: 20.000.
21.4
Tofani, Piloni, Salerno
Accolto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per le imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o subfornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, i periodi di integrazione salariale ordinaria fruiti negli anni 2003 e 2004 non vengono computati ai fini della determinazione del limite massimo di utilizzo dellintegrazione salariale ordinaria di cui allart. 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164».
Conseguentemente, allarticolo 43, tabella A, voce Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: 20.000;
2006: 20.000;
2007: 20.000.
21.0.2
Piccioni, Lauro
Respinto
Dopo larticolo 21, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Definizione concordata dei carichi di ruolo INPS per lagricoltura)
1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi dallINPS ed affidati a concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2004 compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dellarticolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora e somme aggiuntive, con il pagamento di una somma pari al 25 per cento dellimporto iscritto a ruolo e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.
2. La definizione di cui al comma 1 comporta lestinzione dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali pendenti.
3. Nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 31 dicembre 2005, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal comma 1, versando contestualmente almeno il 5 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato in 20 rate semestrali, senza interessi, alle date di scadenza previste per la contribuzione corrente. Ai concessionari spetta un aggio pari al 2,5 per cento sulle somme riscosse».
Conseguentemente, allarticolo 43, comma 2, tabella C richiamata, voce Ministero delleconomia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dellorganizzazione del Governo, a norma dellarticolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate cap. 3890), modificare gli importi nel modo seguente:
2005: 10.000;
2006: 20.000;
2007: 20.000.
21.0.12 (testo 2)
Sodano Calogero, Tarolli, Fabbri, Pessina, Ziccone, Sudano, Coviello, Ruvolo, Ragno, Bongiorno, Ognibene, Moncada, Pellegrino, Ulivi, Crinò
Respinto
Dopo larticolo 21, aggiungere il seguente:
«Art. 21-bis.
1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente non cartolarizzati fino a tutto il mese di dicembre 2004, ossono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi, mediante il versamento, entro il 28 febbraio 2005, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo dele sanzioni civili, degli interessi nella misura del 2,5 per cento annuo nel limite massimo del 24 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.
2. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 28 febbraio 2005. Il tasso di interesse di differimento da applicare alle singole rate è fissato nella misura del tasso legale vigente allatto della rateizzazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai contribuenti cui crediti per contributi o premi sono stati inseriti ni ruoli esattoriali ai sensi dellarticolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. A tali fini, i contribuenti che abbiano già provveduto a versare ai concessionari i contributi o i premi senza pagamento di somme aggiuntive o vi provvedono entro il 28 febbraio 2005, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria mediante la corresponsione ai concessionari medesimi, entro la stessa data, delle somme aggiuntive determinate ai sensi del comma 1 in sostituzione di quelle iscritte al ruolo. I concessionari sono tenuti a comunicare agli enti impositori i dati relativi ai versamenti effettuati dai singoli contribuenti che si sono avvalsi della regolarizzazione, secondo le modalità che saranno fissate dagli enti stessi.
4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi, e le obbligazioni per sanzioni amministrative, e ogni altro onere accessorio, connesso con le violazioni delle norme sul collocamento, nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui allarticolo 51 del testo unico delle disposizioni per lassicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvate con decrto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché quelli di cui allarticolo 18 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali».
21.0.69
Ferrara, Morando, Giaretta, Ripamonti, Izzo, Marino, Curto, Tarolli
Respinto
Dopo larticolo 21, aggiungere il seguente:
«Art. 21-bis.
(Interventi di carattere sociale)
1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti allimposta sul reddito delle persone giuridiche in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui allarticolo 10, commi 1 e 8, decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
2. Costituisce in ogni caso presupposto per lapplicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dellesercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
3. Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui allarticolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni.
4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dallimponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità di cui ai commi 3 e 4, la sanzione di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è maggiorata del duecento per cento.
5. Se la deduzione di cui al comma 2 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo allente beneficiano dellerogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, lente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.
6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 2 la deducibilità di cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
7. Al testo unico delle imposte sui redditi sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera g) e la lettera i-quater) del comma 1 dellarticolo 15, sono abrogate;
b) allarticolo 146, comma 1, le parole: f) e g) sono sostituite dalle seguenti ed f);
c) allarticolo 147, comma 1, le parole: i-bis) e i-quater) sono sostituite dalle seguenti ed i-bis).
Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti modifiche:
2005: 75.000;
2006: 60.000;
2007: 60.000.
21.0.78
Angius, Bordon, Boco, Marini, Fabris, Marino, Falomi, Battafarano, Viviani, Di Siena, Piloni, Gruosso, Pizzinato, Montagnino, Treu, Dato, Ripamonti
Respinto
Dopo larticolo 21, aggiungere il seguente:
«Art. 21-bis.
(Interventi finanziari a sostegno e per lo sviluppo di forme pensionistiche complementari)
1. Ai sensi dellarticolo 1, comma 41, della legge 23 agosto 2004, n. 243, recante norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e alloccupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria, per sostenere e favorire lo sviluppo delle forme contributive complementari, di cui allarticolo 1, comma 2, lettera e), della citata legge 23 agosto 2004, n. 243, è istituito il «Fondo per lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari» presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione iniziale di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005. 2006 e 2007».
Conseguentemente, dopo larticolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
(Ripristino dellimposta di successione sui grandi patrimoni)
1. Larticolo 13 e il comma 1 dellarticolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».
21.0.115
Montagnino, Battafarano, Treu, Dato, Coviello, Giaretta, Dandrea, Viviani, Di Siena, Piloni, Gruosso, Pizzinato, Battaglia Giovanni, Rotondo
Respinto
Dopo larticolo 21, aggiungere il seguente:
«Art. 21-bis.
(Interventi finanziari a sostegno e per lo sviluppo di forme
pensionistiche complementari)
1. Ai sensi dellarticolo 1, comma 41, della legge 23 agosto 2004, n. 243, recante norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e alloccupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria, per sostenere e favorire lo sviluppo delle forme contributive complementari, di cui allarticolo 1, comma 2, lettera e), della citata legge 23 agosto 2004, n. 243, è istituito il «Fondo per lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari» presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione iniziale di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
2. Allonere derivante dallattuazione del presente articolo, valutato in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dallapplicazione della seguente disposizione:
a) larticolo 13 e larticolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».
21.0.127
Azzollini, Centaro, Semeraro, Nessa, Costa, Nocco, Izzo, Lauro, Curto, Bongiorno, Specchia
Ritirato
Dopo larticolo 21, inserire il seguente:
Art. 21-bis.
1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi dallINPS ed affidati al concessionari del sevizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre del 2004 compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dellarticolo 13 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e somme aggiuntive con il pagamento:
a) di una somma pari al 25 per cento dellimporto iscritto al ruolo;
b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso, ancorché non prescritti.
2. La definizione di cui al comma 1 comporta lestinzione dei procedimenti amministrativi o giudiziari pendenti.
3. Nei 90 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 31 dicembre 2005 possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma l versando contestualmente almeno il 5 per cento delle somme di cui al medesimo comma l, il residuo importo è versato in dieci rate semestrali senza interessi alle date di scadenza previste per la contribuzione corrente. Sulle somme ricosse, ai concessionari spetta un agio pari all1 per cento.
4. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, da emanarsi dintesa con il Ministero dellEconomia e delle Finanze è approvato il modello dellatto di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi alloperazione.
5. Alla definizione concordata di cui ai commi precedenti possono accedere anche i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli debitori nei confronti dellINPS per contributi previdenziali ed assistenziali maturati al 3 l dicembre 2004 e non ancora iscritti al ruolo.
6. Al fine di garantire lintegrale rimborso dei titoli emessi a seguito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti effettuate ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni e integrazioni, è costituito, con contabilità separata, su conto corrente intestato alla S.C.I.I., aperto presso la Tesoreria Centrale, un Fondo di garanzia, A decorrere dal 28 febbraio 2005 il Fondo è alimentato mensilmente da un percentuale pari al 5 per cento dei contributi correnti versati allIstituto Nazionale della Previdenza Sociale dalle aziende di cui al D.M. del 5 febbraio 1969 e ciò fino a concorrenza dellammontare dei titoli emessi e non ancora rimborsati.
7. A decorrere dal 1º gennaio 2005, laliquota dei contributi agricoli unificati dovuta per gli operai a tempo determinato che svolgono lavori di carattere stagionale per un numero di giornate non superiore a 156 nellanno solare, è fissata nella misura del 20 per cento della retribuzione imponibile di cui il 5 per cento a carico del lavoratore. La ripartizione dellaliquota tra le varie voci contributive è effettuata in modo proporzionale rispetto alla ripartizione dellaliquota ordinaria. La quota a carico del datore di lavoro è soggetta alle riduzioni previste dallarticolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni.
Conseguentemente:
nella tabella A, alla voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti modifiche:
2005: 85.000;
2006: 85.000;
2007: 85.000.
e nella medesima tabella, alla voce: Ministero delle politiche agricole e forestali apportare le seguenti modifiche:
2005: 15.000;
2006: 15.000;
2007: 15.000.
21.0.1000
Il Governo
Accolto
Dopo larticolo 21, aggiungere il seguente:
«Art. 21-bis.
(Norme in materia di pensionamento del personale degli enti lirici
ed istituzioni concertistiche)
1. Larticolo 1, comma 54, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è abrogato.
Conseguentemente, apportare le seguenti variazioni:
alla tabella C, voce: Ministero delleconomia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978, riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:
Art. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003):
2005: 200;
2006: ;
2007: ;
alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri:
2005: ;
2006: 400;
2007: 1.000.
Art. 23.
23.0.15
Ciccanti, Tarolli
Respinto
Dopo larticolo 23 aggiungere il seguente:
«Art. 23-bis.
1. Il comma 1 dellarticolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è sostituito dal seguente:
1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, lindennità di comunicazione concessa ai sordomuti come definiti nel secondo comma dellarticolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dellimporto di 142,99 euro per dodici mensilità, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».
Conseguentemente, allarticolo 43, tabella C, voce: Ministero dellEconomia e delle Finanze Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dellOrganizzazione del Governo a norma dellarticolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 articolo 70, comma 2: Finanziamento Agenzia Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8. Agenzia delle Entrate cap. 3890, 3891 6.2.3.4 Agenzia delle Entrate cap 7775):
2005: 69.000;
2006: 69.000;
2007: 69.000.
23.0.18
Salini, Boldi, Izzo
Respinto
Dopo larticolo 23 inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Esenzione da visite medico-legali di controllo per persone
con accertata disabilità permanente)
1. Tutte le persone disabili alle quali le commissioni preposte hanno riconosciuto uninvalidità genetica e/o permanente (quali amputazioni o cecità) o a carattere degenerativo, sono esentate da ogni successiva visita medico-legale di controllo se non richiesta dalla persona stessa o dalla famiglia».
23.0.21
Bonatesta, Cozzolino, Ulivi, Danieli Paolo
Respinto
Dopo larticolo 23, aggiungere il seguente:
«Art. 23-bis.
Il comma 1 dellarticolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è sostituito dal seguente:
1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, lindennità di comunicazione concessa ai sordomuti come definiti nel secondo comma dellarticolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dellimporto di 142,99 euro per dodici mensilità, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».
Conseguentemente, allarticolo 43, Tabella C, voce Ministero delleconomia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dellOrganizzazione del Governo a norma dellarticolo 11 della Legge 15 marzo 1997 n. 59: articolo 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:
2005: 63.063;
2006: 63.063;
2007: 63.063.
Art. 24.
24.0.16
Ferrara, Lauro
Respinto
Dopo larticolo 24, aggiungere il seguente:
«Art. 24-bis.
(Interventi di carattere sociale)
1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti allimposta sul reddito delle persone giuridiche in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui allarticolo 10, commi 1 e 8, decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
2. Costituisce in ogni caso presupposto per lapplicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dellesercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
3. Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui allarticolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dallimponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità di cui al comma 1, la sanzione di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è maggiorata del 200 per cento.
5. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo allente beneficiano dellerogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, lente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.
6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilità di cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
7. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera g) e la lettera i-quater) del comma 1 dellarticolo 15, sono abrogate;
b) allarticolo 146, comma 1, le parole: f) e g) sono sostituite dalle seguenti: ed f);
c) allarticolo 147, comma 1, le parole: i-bis) e i-quater) sono sostituite dalle seguenti: ed i-bis)».
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: 36.000;
2006: 63.000;
2007: 36.000.
24.0.40
Ciccanti, Tarolli
Ritirato
Dopo larticolo 24, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
1. Gli ex atleti di discipline riconosciute dal Coni che, in seguito ad incidente sportivo abbiano residuato una invalidità superiore al 100 per cento godono dei benefici economico normativi dei grandi invalidi delle Forze dellordine.
Conseguentemente, gli autoveicoli trasformati, omologati e immatricolati come autocarro, sono sottoposti al pagamento annuale di una somma di 550 euro non detraibile fiscalmente da oblarsi unitamente alla tassa di possesso. Tale pagamento è dovuto alla possibilità di uso anche promiscuo del mezzo.
24.0.53/1
Moro
Ritirato
Sopprimere il comma 2.
24.0.53
Il Governo
Accolto
Dopo larticolo 24, aggiungere il seguente:
«Art. 24-bis.
(Associati in partecipazione e gestione speciale di cui allarticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335)
1. Allarticolo 43 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: in unapposita gestione sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: alla gestione separata di cui allarticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
b) al comma 2, le parole da: alla gestione separata fino a: n. 335 sono soppresse;
c) il comma 9 è abrogato.
2. Allarticolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) la parola: tredici è sostituita dalla parola: dodici;
2) le parole: sei eletti dagli iscritti al Fondo sono sostituite dalle seguenti: cinque designate dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: 3. Il Comitato amministratore è presieduto dal presidente dellINPS o da un suo delegato scelto tra i componenti del Consiglio di amministrazione dellIstituto medesimo».
24.0.54
Il Governo
Accolto
Dopo larticolo 24, aggiungere il seguente:
«Art. 24-bis.
(Ordinamento degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria)
1. Negli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria i collegi sindacali continuano ad esercitare il controllo contabile e per essi non trova applicazione larticolo 2409-bis, terzo comma, del codice civile».
24.0.55
Il Governo
Accolto
Dopo larticolo 24, aggiungere il seguente:
«Art. 24-bis.
(Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese)
1. È costituita la Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese. Alla Fondazione partecipano, quali soci fondatori, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, oltre ad altri soggetti pubblici e privati che ne condividano le finalità. La Fondazione è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, che verrà redatto dai fondatori. Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali è assegnato alla Fondazione un contributo di un milione di euro per lanno 2005.
Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge n. 328 del 2000: legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali Art. 20, comma 8, Fondo da ripartire per le politiche sociali (3.1.5.1 Fondo per le politiche sociali cap 1711), apportare la seguente modificazione:
2005: 1.000.
24.0.56
Il Governo
Accolto
Dopo larticolo 24, aggiungere il seguente:
«Art. 24-bis.
(Contratti di solidarietà di cui allarticolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, per le imprese che non rientrano nella disciplina della CIGSe per le imprese artigiane)
1. Allarticolo 3, comma 136, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole 31 dicembre 2004 sono sostituite dalle parole 31 dicembre 2005 e al secondo periodo le parole 31 dicembre 2003 sono sostituite dalle parole 31 dicembre 2004. A tal fine è autorizzata, per lanno 2005, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per loccupazione di cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».
Art. 25.
25.15 (testo 2)
Ferrara, Izzo, Nocco, Lauro
Accolto
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Nellambito delle attività dirette alla definizione e implementazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario, il Ministero della salute, anche ai fini del controllo e monitoraggio della spesa per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, garantisce in ogni caso la coerente prosecuzione delle azioni in corso con riduzione della spesa per il rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi afferenti al funzionamento del Nuovo Sistema Informativo Sanitario nella misura di cinque punti percentuali, salva la facoltà di ampliare i servizi richiesti nel limite dellordinario stanziamento di bilancio».
25.36
Salini, Carrara, Salzano, Danieli Paolo, Tomassini, Bianconi, Ulivi, Tredese, Boldi
Respinto
Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine di favorire ulteriormente la disponibilità di farmaci innovativi larticolo 58, co2 lettera f) della legge 27 dicembre 2002, n, 289 le parole: allo 0.1 per cento sono sostituite dalle seguenti: all1 per cento».
25.90
Carrara, Salini, Danieli Paolo, Boldi, Tomassini, Salzano, Bianconi, Tredese, Ulivi
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Dopo il comma 1 dellarticolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dallarticolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 306 è aggiunto il seguente comma: 11-bis. Dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro della salute sono trasferiti in proprietà allAgenzia i beni del Ministero della salute in uso allAgenzia medesima alla data del 31 dicembre 2004».
25.134
Nocco, Izzo
Respinto
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Per poter svolgere le attività di supporto tecnico innanzi specificate lAgenzia per i servizi sanitari regionali può procedere alla copertura dei posti vacanti nellorganico del personale in deroga al limite di spesa previsto dallarticolo 7 nel limite di spesa di euro 200.000 a decorrere dal 2005».
Conseguentemente, allarticolo 43, tabella A, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: 200;
2006: 200;
2007: 200.
25.139
Tomassini
Respinto
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Per le esigenze di adeguamento tecnologico del Nuovo sistema informativo sanitario connesse al monitoraggio della spesa sanitaria, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per lanno 2005».
Conseguentemente, nella Tabella B sotto la voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2005: 5.000.;
25.156
Izzo, Fasolino
Respinto
Al comma 10, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Per poter svolgere le attività di supporto innanzi specificate lAgenzia per i Servizi Sanitari Regionali può procedere, utilizzando le disponibilità del proprio bilancio, alla copertura dei posti vacanti nellorganico del personale in deroga a limite di spesa previsto dallarticolo 7».
Conseguentemente allarticolo 42, comma 1, apportare le seguenti variazioni: alla lettera b) sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «60 per cento».
25.161
Il Governo
Ritirato
Al comma 11, dopo le parole: «con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» inserire le seguenti: «, in particolare, per il 50 per cento dei predetti importi, al rispetto dellobiettivo da parte della singola regione e per il restante 50 per cento, al rispetto dellobiettivo da parte delle regioni nel loro complesso».
25.162
Di Girolamo, Mascioni, Baio Dossi, Carella, Longhi, Bettoni, Morando
Ritirato
Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: «in particolare, per il 50 per cento dei predetti importi, al rispetto dellobiettivo da parte della singola regione e per il restante 50 per cento, al rispetto dellobiettivo da parte delle regioni nel loro complesso».
25.164 (testo 2)
Salini, Carrara, Boldi, Salzano, Danieli Paolo, Tredese Salerno, Bongiorno
Ritirato
Dopo il comma 11, inserire i seguenti commi:
«11-bis. In riferimento allanno 2004, ogni Regione, in applicazione del comma 5 dellarticolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1 del medesimo articolo di legge, provvede ad adottare idonee misure di razionalizzazione della spesa farmaceutica ai sensi dellarticolo 4, comma 3, del decreto-legge n.347 del 2001, convertito dalla legge n. 405 del 2001 nonché le altre misure eventualmente necessarie alla copertura della maggiore spesa generata dal superamento del proprio tetto di spesa farmaceutica fino al 40 per cento della stessa, dandone tempestiva comunicazione allAIFA. Lintesa tra Stato e Regioni di cui al comma 6 del presente articolo, prevede che su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sulla base dei dati trimestralmente forniti allAIFA sulle previsioni di spesa e sugli effetti, per ogni singola Regione, dei provvedimenti a carico delle Aziende produttrici ai sensi del comma 5, lettera f), dellarticolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si provveda alle necessarie compensazioni finanziarie tra le Regioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica programmati.
11-ter. A partire dal 2005, sulla base delle rilevazioni condotte dallAIFA, per le Regioni che, avendo superato il tetto di spesa farmaceutica previsto dalla normativa vigente, non adottano le misure di razionalizzazione della spesa farmaceutica di cui al comma 11, le altre misure necessarie alla copertura della maggiore spesa generata dal superamento del proprio tetto di spesa farmaceutica devono coprire fino al 50 per cento della stessa maggiore spesa».
25.170
Il Relatore
Ritirato
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12-bis. Allarticolo 48, comma 5, lettera f), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da: a ridefinire anche temporaneamente fino a: maggiorazione dello sconto sono sostituite dalle seguenti: a ripianare, anche temporaneamente, nella misura del 60 per cento del superamento, tramite una riduzione temporanea del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale».
25.203
Ferrara, Lauro
Ritirato
Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
«12-bis. Al fine di ridurre gli oneri a carico del bilancio dello Stato derivanti dalle domande giudiziali di risarcimento dei danni proposte dai soggetti di cui al comma I della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e di razionalizzare e snellire le procedure per lerogazione degli importi riconosciuti in favore degli stessi, in via sperimentale, per lanno 2005, è istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione paritetica per la valutazione dei danni e dei risarcimenti relativi a soggetti danneggiati da vaccinazioni, con il compito di individuare criteri uniformi per la definizione delle transazioni aventi ad oggetto domande di risarcimento avanzate da parte di soggetti danneggiati da vaccinazioni, anche tenendo conto del periodo ricompreso tra il manifestarsi dellevento dannoso e lottenimento del risarcimento medesimo. A tal fine, costituiscono condizioni essenziali per accedere alle speciali procedure disciplinate ai sensi del presente articolo le seguenti:
a) la definizione in via transattiva deve comportare, rispetto alle domande giudiziali già presentate alla data del 31 ottobre 2004, minori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato non inferiori al 30 per cento degli importi reclamati in risarcimento ad ogni titolo con la domanda originaria;
b) i soggetti danneggiati devono rinunciare definitivamente alle domande e agli atti giudiziari in corso nonché ad ogni ulteriore pretesa nei confronti dellamministrazione statale comunque derivante dai fatti di cui ai predetti giudizi.
12-ter. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinata la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione paritetica di cui al comma 12-bis, in ogni caso in maniera tale da garantire la partecipazione di esponenti designati dalle associazioni dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, già costituite da almeno due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e dal Ministro della salute, tra medici legali e esperti legali nel campo delle vaccinazioni.
12-quater. Agli oneri derivanti dallattuazione delle disposizioni di cui ai commi 12-bis e seguenti si fa fronte nei limiti delle disponibilità finanziarie di un apposito Fondo istituito, a decorrere dallanno 2005, presso lo stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze e destinato esclusivamente alla definizione delle procedure transattive con soggetti danneggiati da vaccinazioni. La dotazione finanziaria del predetto fondo è fissata in 25 milioni di euro per lanno 2005 e in 15 milioni per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al finanziamento del fondo si provvede. per gli anni successivi, ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1978».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni.
2005: 25.000;
2006: 15.000;
2007: 15.000.
25.212a
Il Governo
Ritirato
Dopo il comma 12 inserire il seguente:
«12-bis. Limitatamente allesercizio 2004, lobbligo a carico delle regioni di cui allarticolo 48, comma 5, lettera f) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 236, sintende comunque rispettato, anche qualora la regione non abbia provveduto al previsto ripiano, purché lequilibrio complessivo del sistema regionale venga rispettato».
25.0.46 (testo 2)
Fabbri, Novi, Nocco
Ritirato
Dopo larticolo 25, aggiungere il seguente:
«Art. 25-bis.
1. In considerazione delle funzioni e dei compiti attribuiti al Ministero della salute, ed al fine di garantirne il pieno assolvimento, nellistituire i ruoli dirigenziali dello stesso Dicastero in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 108, si provvede ad inserire, in fase di prima attuazione, nei suddetti ruoli dirigenziali della prima e della seconda fascia e nelle rispettive funzioni di attribuzione, il personale incaricato ai sensi dellarticolo 19, commi 3, 4 e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2005: 2.000;
2006: 2.000;
2007: 2.000.
25.1000
Il Relatore
Accolto
Dopo il comma 11, inserire i seguenti:
«11-bis. Limitatamente allanno 2004:
a) lobbligo in capo alle regioni, per la quota del 40 per cento a loro carico, di cui allarticolo 48, comma 5, lettera f), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in caso di superamento dei tetti di spesa di cui al comma 1 del predetto articolo 48, sintende comunque adempiuto, anche qualora la regione non abbia provveduto al previsto ripiano, purché lequilibrio complessivo del relativo sistema sanitario regionale venga rispettato, previa verifica dellavvenuta erogazione dei livelli essenziali di assistenza effettuata dal Ministero della salute, ai sensi del comma 5-bis;
b) con specifica intesa tra Stato e regioni, sulla base dei dati forniti dallAIFA, su proposta del Ministro della salute, sono definite le eventuali compensazioni sugli effetti, per ogni singola regione, derivanti dai provvedimenti a carico delle Aziende produttrici di cui allarticolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2004, n. 202, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica programmati, anche ai fini dellaccesso allintegrazione dei finanziamenti a carico dello Stato come stabilito dallAccordo dell8 agosto 2001.
11-ter. A partire dal 2005, sulla base delle rilevazioni condotte dallAIFA, le regioni che non adottano misure di contenimento della spesa farmaceutica adeguate al rispetto dei tetti stabiliti dallarticolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono tenute nellesercizio successivo a quello di rilevazione ad adottare misure di contenimento pari al 50 per cento del proprio sfondamento».
25.2000
Il Relatore
Accolto
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12-bis. In considerazione del rilievo nazionale ed internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle più rilevanti patologie, per lanno 2005 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro in favore della fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor».
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero della salute, apportare la seguente variazione:
2005: 15.000.
25.0.51
Izzo
Ritirato e trasformato in ordine del giorno
Dopo larticolo 25, aggiungere il seguente:
«Art. 25-bis.
1. l commi 12 e 13 dellarticolo 5 del decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983 e convertito in legge n. 638 dell11 novembre 1983 e successive modificazioni sono soppressi.
2. Al personale addetto al servizio V.M.C. ai sensi del decreto ministeriale 18 aprile 1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1996 e successivi, è riconosciuto il trattamento giuridico e normativo dellallegato N del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 20 luglio 2000 con efficacia dallapprovazione».
Conseguentemente allarticolo 42, comma 1, apportare le seguenti variazioni: alla lettera b) sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «60 per cento».
Art. 27.
27.11 (v. testo 2)
Bongiorno, Pizzinato, Curto, Ciccanti, Salzano, Lauro, Nocco
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Le imprese che attivano procedure di ristrutturazione aziendale comportanti la riduzione del personale in organico, non possono accedere ai benefici, a valere sulle risorse pubbliche statali, per la realizzazione allestero di nuovi insediamenti produttivi.».
27.11 (testo 2)
Bongiorno
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis.Le imprese che attivano procedure di ristrutturazione aziendale, conmportanti riduzione di personale in organico, delocalizzando allestero linsediamento produttivo realizzato o potenziato in virtù esclusivamente o parzialmente dellintervento finanziario dello Stato nei cinque anni precedenti, decadono dal diritto agli aiuti e ai benefici di Stato maturati e maturandi.
Non possono, inoltre, godere di aiuti e benefici di Stato eventualmente previsti a sostegno delle delocalizzazioni allestero».
Art. 28.
28.0.26
Lauro
Ritirato e trasformato in ordine del giorno
Dopo larticolo 28, aggiungere il seguente:
«Art. 28-bis.
(Agevolazioni per il trasporto pubblico a propulsione elettrica)
1. Al fine di incentivare nellambito urbano e suburbano lutilizzazione di autoveicoli e sistemi a propulsione elettrica, sono concesse alle aziende pubbliche e private concessionarie o esercenti il trasporto pubblico di persone delle agevolazioni tariffarie sui prezzi praticati dagli enti erogatori di energia elettrica, sotto forma di rimborso annuale.
2. La misura delle agevolazioni è annualmente determinata con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Limporto delle ugevolazioni è rimborsato ai soggetti interessati a carico del bilancio dello Stato.
Conseguentemente allarticolo 43, comma 1, nella tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: 20.000;
2006: 20.000;
2007: 20.000.
Art. 30.
30.34b
Respinto
Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1º gennaio 2005, sono autorizzati contributi novennali di importo pari a 20 milioni di euro annui con corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 4, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».
30.42
Mascioni, Brutti Paolo, Di Girolamo, Angius, Calvi, Castellani
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui allarticolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 individuati dallordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2005, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dellarticolo 9 della citata legge n. 289 del 2002.
Conseguentemente, allarticolo 42, comma 17, sostituire le parole. «500 milioni» con le seguenti: «700 milioni».
Conseguentemente, dopo larticolo 37, inserire il seguente:
Art. 37-bis. 1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui allallegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e allalcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 350 milioni di euro annui.
30.43
Forlani, Ronconi, Ciccanti, Castellani
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui allarticolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 individuati dallordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2005, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dellarticolo 9 della citata legge n. 289 del 2002.
Conseguentemente, allarticolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «900 milioni».
Conseguentemente, dopo larticolo 43, inserire il seguente:
Art. 43-bis. 1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui allallegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e allalcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
30.44
Cavallaro
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui allarticolo 9, comma 17, della legge del 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 individuati dallordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi. Detti soggetti possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999 versando, entro il 31 luglio 2005, lintero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi. diminuito al 10 per cento; il perfezionamento della definizione comporta gli effetti di cui al comma 10 dellarticolo 9 della legge n. 289 del 2002. Qualora gli importi da versare complessivamente ai sensi del presente comma eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate semestrali con lapplicazione degli interessi legali a decorrere dal 31 luglio 2005.
Conseguentemente allarticolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dellonere.
30.45
Forlani, Ronconi, Ciccanti
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui allarticolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 individuati dallordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2005, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dellarticolo 9 della citata legge n. 289 del 2002.
Conseguentemente, allarticolo 43, tabella A, voce: Ministero dellInterno apportare le seguenti variazioni:
2005: 40.000;
2006: 40.000;
2007: 40.000.
30.46
Magistrelli
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui allarticolo 9, comma 17, della legge del 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 2 settembre 1997 individuati dallordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2005, ovvero secondo le modalità di rateizzazione prevista dal citato comma 17 dellarticolo 9 della legge n. 289 del 2002.
Conseguentemente allarticolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazione, debitorie, fino a concorrenza dellonere.
30.47
Magistrelli
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente.
2-bis. Le disposizioni di cui allarticolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 individuati dallordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributo che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2005, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dellarticolo 9 della legge n. 289 del 2002.
Conseguentemente allarticolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «900 milioni».
30.200 (già 40.110)
Castellani, Cavallaro, Bastianoni, Magistrelli, Angius, Di Girolamo, Brutti Paolo, Ronconi
Respinto
Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
«37-bis. Le disposizioni di cui allarticolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 individuati dallordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2005, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dellarticolo 9 della citata legge n. 289 del 2002».
Conseguentemente, allarticolo 43, comma 1, tabella A, ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dellonere.
30.1000 (v. testo 2)
Il Relatore
Al comma 2, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «nonché una quota ulteriore del 5 per cento ciascuno rispettivamente per il completamento della ricostruzione degli edifici situati nei comuni delle regioni Marche ed Umbria danneggiati dal terremoto del settembre 1997, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 1997, e per gli interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 novembre 2004».
30.1000 (testo 2)
Il Relatore
Accolto
Al comma 2, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «nonché una quota del 5 per cento per il completamento della ricostruzione degli edifici situati nei comuni delle regioni Marche ed Umbria danneggiati dal terremoto del settembre 1997, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 1997, una quota del 5 per cento per gli interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 2004 ed una quota del 2 per cento per gli interventi di ricostruzione nei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eventi calamitosi del dicembre 2004».
30.72
Nocco, Izzo, Ferrara, Azzollini
Ritirato
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. Agli enti non commerciali di cui allarticolo 44, comma 9-bis, della legge n. 326 del 2003, che abbiano almeno una sede operativa nei territori di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica la sospensione dei terrnini di cui allarticolo 4 della citata legge n. 286 del 2002 fino al 31 dicembre 2005 nonché larticolo 4, comma 3, dellordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 2004, n. 3354, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 2004».
Conseguentemente: nella tabella A, rubrica: Ministero della salute, apportare le seguenti modifiche:
2005: 3.000;
2006: 3.000;
2007: 3.000.
30.0.1 (testo 2)
Fabbri, Novi, Nocco
Respinto
Dopo larticolo 30, aggiungere, il seguente:
«Art. 30-bis.
1. Il personale che presti attualmente o abbia prestato servizio per almeno due anni in posizione di comando o distacco presso lAzienda per la Protezione dellAmbiente e per i Servizi Tecnici ai sensi dellarticolo 2, comma 6 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito nella legge 3 agosto 1998 n. 267, è inquadrato, previa valutazione, a domanda da presentare, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli dellAgenzia per la Protezione dellAmbiente e per i Servizi Tecnici (A.PA.T.), istituita con decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed alla quale sono stati trasferiti personale e risorse dellAgenzia Nazionale per la Protezione dellAmbiente, ai sensi della menzionata legge n. 300 del 1999 ed, in particolare, dallarticolo 19 del regolamento previsto allarticolo 8, comma 4.
2. Le tabelle di equiparazione tra gli ordinamenti di provenienza del personale in parola con quello dellAgenzia per la Protezione dellAmbiente e per i Servizi Tecnici sono approvate con decreto del Ministero per la funzione pubblica di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze e con il Ministero dellambiente e tutela del territorio.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono altresì applicabili nei confronti del personale, in possesso dei medesimi requisiti previsti dal comma 1, utilizzato presso le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale».
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: 5.000;
2006: 5.000;
2007: 5.000.
30.0.2 (testo 2)
Ritirato
Dopo larticolo 30, aggiungere il seguente:
«Art. 30-bis.
1. Al fine di favorire la sollecita riduzione dellarretrato e lottimale svolgimento delle funzioni giurisdizionali e consultive del Consiglio di Stato il ruolo dei Presidenti del Consiglio di Stato è aumentato di due unità e il ruolo dei consiglieri di Stato è incrementato di tre unità. Il ruolo dei referendari di tribunale amministrativo regionale è contestualmente ridotto di tre unità.
2. I cinque posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Sato ai sensi del comma 1, sono conferiti, previa dichiarazione di assenso dellinteressato e con anzianità, nella qualifica decorrente dalla data del decreto di nomina, ai candidati risultati idonei al concorso a posti di consigliere di Stato, che abbiano conservato, senza soluzione di continuità, i requisiti per la nomina a tale qualifica fino alla data di entrata in vigore della presente legge. La dichiarazione di assenso alla nomina deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla suddetta data di entrata in vigore; si considerano presentate in tempo utile anche le dichiarazioni spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro tale termine. Il conferimento ha luogo in deroga al criterio di ripartizione dei posti vacanti previsto dallarticolo 19, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186 e senza imputazione ad alcuna delle aliquote prevista da tale disposizione.
3. I posti di cui al comma 1, che non vengano coperti in tutto o n parte per mancanza degli assensi di cui al comma 2, sono conferiti ai sensi dellarticolo 19, comma l, della legge 27 aprile 1982, n. 186».
Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero degli esteri, leggi n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, apportare le seguenti variazioni:
2005: 2.000;
2006: 2.000;
2007: 2.000.
Art. 31.
31.53 (v. testo 2)
Moro, Pedrazzini
Dopo il comma 8 aggiungere il comma:
«8-bis. Allo scopo di promuovere il potenziamento della strumentazione tecnologica e laggiornamenldella tecnologia impiegata nel settore della radiofonia, a decorrere dallanno 2005 la quota prevista valere dei contributi di cui al comma 190 dellarticolo 4 della legge 350 del 2003, ferma restando la misura stabilita al medesimo comma, del 10%, non può comunque essere inferiore a 1 milione di euro annui. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dallanno 2005. Laccesso ai benefici di cui al citato comma 190 dellarticolo 4 è subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti interessati della relativa domanda entro il 31 gennaio di ciascun anno».
Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero delleconomia e finanze, apportare le seguenti modificazioni:
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dellorganizzazione del Governo a norma dellart. ll della Legge 15-03-1997, n. 59: articolo 70, comma 2, Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8-Agenzia delle Entrate capp. 3890)
2005: 500 migliaia di euro;
2006: 500 migliaia di euro;
2007: 500 migliaia di euro.
31.53 (testo 2)
Moro, Pedrazzini
Accolto
Dopo il comma 8 aggiungere il comma:
«8-bis. Allo scopo di promuovere il potenziamento della strumentazione tecnologica e laggiornamento della tecnologia impiegata nel settore della radiofonia, a decorrere dallanno 2005 la quota prevista a valere sui contributi di cui al comma 190 dellarticolo 4 della legge n. 350 del 2003, ferma restando la misura stabilita al medesimo comma, del 10 per cento, non può comunque essere inferiore a 1 milione di euro annui. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro annui a decorrere dallanno 2005. Laccesso ai benefici di cui al citato comma 190 dellarticolo 4 è subordinato alla presentazione, da parte dei soggetti interessati, della relativa domanda entro il 31 gennaio di ciascun anno».
Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero delleconomia e finanze, apportare le seguenti modificazioni:
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dellorganizzazione del Governo a norma dellart. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59: articolo 70, comma 2, Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8-Agenzia delle Entrate capp. 3890)
2005: 1.000;
2006: 1.000;
2007: 1.000.
31.61 (testo 2)
Nocco, Gentile, Izzo, Ponzo, Morra, Giuliano, Costa, Tatò, Bucciero, Chirilli, Danzi, Tarolli, Curto
Accolto
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. ll finanziamento annuale previsto dallarticolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 5 milioni di euro per lanno 2005».
Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero delle comunicazioni, apportare le seguenti variazioni:
2005: 5.000;
2006: ;
2006: .
Art. 32.
32.8
Ciccanti, Tarolli
Respinto
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le percentuali di cui alle lettere b) e c) possono essere elevate, rispettivamente, al 35 per cento e al 20 per cento nel caso di piccole e medie imprese».
32.0.200 (già 31.0.38)
Tarolli, Lauro
Respinto
Dopo larticolo 32, aggiungere i seguenti:
«Art. 32-bis.
1. Il fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio delle imprese, di cui allarticolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato per un importo pari a 20 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni di euro per il 2006».
Conseguentemente alla Tabella A Ministero del Lavoro, apportare le seguenti variazioni:
2005: 20.000;
2006: 20.000.
«Art. 32-ter.
1. È istituito, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Fondo, con la dotazione iniziale di 20 milioni di euro per lanno 2005, per il finanziamento degli interventi consentiti dagli «Orientamenti Ue sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dellUnione Europea del 1º ottobre 2004.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si avvale di Sviluppo Italia SpA quale struttura tecnica di supporto.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta giorni dallentrata in vigore della presente legge, sono dettati i criteri e le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 1.
Al relativo onere si provvede, quanto a 60 milioni di euro per lanno 2005, mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allart. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla presente legge».
Conseguentemente alla Tabella A Ministero del Lavoro, apportare le seguenti variazioni:
2007: 20.000.
«Art. 32-quater.
(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in materia
di autoimprenditorialità e autoimpiego)
1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:
a) allarticolo 5, comma 1, allarticolo 7, comma 1, e allarticolo 11, comma 2, le parole: composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni sono sostituite dalle seguenti: composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni;
b) allarticolo 5, comma 2, allarticolo 7, comma 2, allarticolo 11, comma 3, e allarticolo 17, comma 1, dopo le parole alla data del 1º gennaio 2000 sono inserite le seguenti: ovvero da almeno sei mesi, allatto della presentazione della domanda,;
c) allarticolo 17, comma 1, le parole: nei sei mesi antecedenti la sono sostituite dalla seguente: alla;
d) allarticolo 23 dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. I limiti di investimento di cui agli articoli 6, 8, 10, 12, 18 e 20 del presente decreto legislativo possono essere modificati con delibera del CIPE.
Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo di cui allarticolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Nella misura massima di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2005».
«Art. 32-quinquies.
1. Il finanziamento annuale previsto dallarticolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 20 milioni di euro al 2005.
Lerogazione del suddetto finanziamento, limitatamente agli stanziamenti previsti per lanno 2004, verrà effettuata en,tro il 28 febbraio 2005, nella misura dell80 per cento delle quote erogate lanno precedente, all80 per cento delle emittenti utilmente collocate nelle graduatorie dellanno precedente».
Conseguentemente alla Tabella A Ministero del Lavoro, apportare le seguenti variazioni:
2005: 20.000;
2006: 20.000;
2007: 20.000.
32.0.11
Monti, Moro, Peruzzotti
Ritirato
Dopo larticolo 32, aggiungere il seguente:
«Art. 32-bis.
(Estensione delle legge n. 181 del 1989 al territorio dei comuni di Arese, Rho, Garbagnate Milanese e Lainate)
1. Gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi al territorio dei Comuni di Arese, Rho, Garbagnate e Lainate (provincia di Milano), limitatamente alle aree individuate nellaccordo di programma per la reindustrializzazione dellarea Fiat-Alfa Romeo, approvato con D.P.G.R.L. n. 58158 del 26 giugno 1997 e aggiornato con D.P.G.R.L. n. 8980 del 20 maggio 2004, pubblicato sul BURL in data 31 maggio 2004.
2. Il programma di deindustrializzazione, proposto e attuato da Sviluppo Italia S.p.A. in accordo con la Regione Lombardia, potrà prevedere anche interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutturazione di aree industriali dimesse.
3. Il programma prevedrà interventi per la promozione imprenditoriale e lattrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi ai sensi e per gli effetti dellarticolo 5 del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.
4. Per gli interventi di cui al presente articolo è concesso un contributo straordinario pari a 30 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006 e 70 milioni di euro per il 2007».
Conseguentemente alla tabella D, voce Ministero delleconomia e delle finanze, legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (settore n. 4) (4.2.3.27 Aree sottoutilizzate cap. 7576), apportare le seguenti modificazioni:
2005: 30.000;
2006: 50.000;
2007: 70.000.
Art. 33.
33.0.2 (v. testo 2)
Bongiorno, Lauro, Izzo
Dopo larticolo 33, aggiungere il seguente:
«Art. 33-bis.
(Misure a sostegno della competitività delle imprese
nelle aree sottoutilizzate)
1. Nelle aree sottoutilizzate tutti gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nullaosta, permesso e di consenso comunque denominati, comprese le iscrizioni ad albi o a ruoli, per lesercizio di attività economiche sono sostituiti da una denuncia di inizio di attività da presentare allamministrazione competente assieme alle dichiarazioni di autocertificazione delle attestazioni e delle certificazioni eventualmente richieste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
2. La pubblica amministrazione competente verifica entro sessanta giorni dalla ricezione della denuncia di inizio di attività la veridicità delle dichiarazioni di autocertificazione prodotte e adotta i provvedimenti amministrativi conseguenti».
33.0.2 (testo 2) (v. testo 3)
Bongiorno, Lauro, Curto
Dopo larticolo 33, aggiungere il seguente:
«Art. 33-bis.
(Misure a sostegno della competitività delle imprese
nelle aree sottoutilizzate)
1. Nelle aree sottoindicate tutti gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso di consenso comunque denominati, comprese le iscrizioni ad albi o a ruoli, per lesercizio di attività economiche sono sostituiti da una denuncia di inizio attività corredata da dichiarazioni di autocertificazione delle attestazioni e delle certificazioni eventualmente richieste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
2. La denuncia di inizio attività è presentata alle amministrazioni competenti ad emettere il provvedimento conclusivo del relativo procedimento amministrativo almeno sessanta giorni prima dellinizio dellattività.
3. Lamministrazione destinataria della denuncia di inizio attività, ove riscontri la propria incompetenza, ne dà comunicazione entro dieci giorni dalla ricezione al denunciante, dandone contemporaneamente notizia al sindaco del comune indicato quale sede dellattività.
4. Lamministrazione, riconosciuta invece la propria competenza, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della denuncia di inizio attività, ove verifichi la non veridicità delle autocertificazioni o lirregolarità degli atti, adotta provvedimento motivato di diniego del diritto allesercizio dellattività, lo comunica al denunciante, dandone contemporaneamente notizia al sindaco del comune indicato quale sede dellattività.
5. Il sindaco del comune, come individuato nei commi 3 e 4, verifica eventuali violazioni della presente normativa; in tal caso con propria ordinanza dispone limmediata cessazione dellattività se iniziata e segnala il responsabile allautorità giudiziaria».
33.0.2 (testo 3)
Bongiorno, Lauro, Curto
Respinto
Dopo larticolo 33, aggiungere il seguente:
«Art. 33-bis.
(Misure a sostegno della competitività delle imprese
nelle aree sottoutilizzate)
1. Tutti gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso di consenso comunque denominati, comprese le iscrizioni ad albi o a ruoli, per lesercizio di attività economiche in alternativa alla procedura ordinaria possono essere sostituiti da una denuncia di inizio attività corredata da dichiarazioni di autocertificazione delle attestazioni e delle certificazioni eventualmente richieste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
2. La denuncia di inizio attività è presentata alle amministrazioni competenti ad emettere il provvedimento conclusivo del relativo procedimento amministrativo almeno sessanta giorni prima dellinizio dellattività.
3. Lamministrazione destinataria della denuncia di inizio attività, ove riscontri la propria incompetenza, ne dà comunicazione entro dieci giorni dalla ricezione al denunciante, dandone contemporaneamente notizia al sindaco del comune indicato quale sede dellattività.
4. Lamministrazione, riconosciuta invece la propria competenza, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della denuncia di inizio attività, ove verifichi la non veridicità delle autocertificazioni o lirregolarità degli atti, adotta provvedimento motivato di diniego del diritto allesercizio dellattività, lo comunica al denunciante, dandone contemporaneamente notizia al sindaco del comune indicato quale sede dellattività.
5. Il sindaco del comune, come individuato nei commi 3 e 4, verifica eventuali violazioni della presente normativa; in tal caso con propria ordinanza dispone limmediata cessazione dellattività se iniziata e segnala il responsabile allautorità giudiziaria».
33.0.21
Salerno, Eufemi, Tarolli
Respinto
Dopo larticolo 33, aggiungere il seguente:
«Art. 33-bis.
1. Allarticolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) le cooperative e loro consorzi di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci;
il comma 3 è abrogato;
al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sempre che il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario»;
il comma 10 è abrogato;
il comma 11 è sostituito dal seguente:
11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per lapplicazione dellimposta nei modi ordinari dandone comunicazione allUfficio secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1977, n. 442.
Conseguentemente, allarticolo 36, dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
45-bis. Allallegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sul consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
le parole: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 1,75 per ettolitro e per grado-Plato»;
le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 65 per ettolitro»;
le parole: «Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 800 per ettolitro anidro».
33.0.56
Bettamio, Ferrara, Caddeo, Ripamonti, Giaretta, Lauro, Michelini, Marini, Izzo
Respinto
Dopo larticolo 33, inserire il seguente:
«Art. 33-bis.
(Compensazione del datore di lavoro in dipendenza del conferimento
del TFR ai fondi pensione da parte del lavoratore).
1. Per le necessarie compensazioni, previste dallarticolo 1, comma 2, lettera e), n. 9), della legge 23 agosto 2004, n. 243, degli oneri che derivano alle imprese per effetto del conferimento al trattamento di fine rapporto da parte dei lavoratori dipendenti alle forme pensionistiche collettive individuali, è istituito presso il Ministero delleconomia e delle finanze un fondo col, dotazione pari a 52 milioni di euro per lanno 2005, 109 milioni di euro per lanno 2006 e 172 milioni di euro per lanno 2007».
Conseguentemente nella Tabella A, alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modifiche:
2005: 52.000;
2006: 109.000;
2007: 172.000.
33.0.61
Ferrara, Lauro, Izzo
Respinto
Dopo larticolo 33, inserire il seguente:
«Art. 33-bis.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109)
1. Allarticolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nellanno di presentazione dellofferta con il decreto di cui al comma 4-quater, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento.
4-ter. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nellanno solare precedente al decreto di cui al comma 4-quater nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori.
4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1º gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma 4-quater rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati dal Ministero per lanno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1º gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per lanno 2003.
4-sexies. Per le finalità di cui al comma 4-bis si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all1 per cento del totale dellimporto dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi dasta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; lutilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.
4-septies. Le amministrazioni aggiudicatici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. A decorrere dellentrata in vigore della presente norma, i prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dellanno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di in adempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con le regioni interessate.
4-octies. I commi da 4-bis a 4-septies si applicano nei limiti delle risorse di cui al comma 4-sexies nonché nel limite di spesa di 20 milioni di euro annui, a decorrere dallanno 2005».
Conseguentemente alla tabella A, variare gli importi come segue:
Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
2005: 20.000;
2006: 20.000;
2007: 20.000.
Art. 35.
35.4
Ferrara, Lauro
Respinto
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Il relativo riparto» inserire le seguenti. «fermo restando quanto stabilito nellarticolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003 n. 350. Per le finalità di cui al citato comma 70 della legge n. 350 del 2003 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per lanno 2005»;
aggiungere, infine, i seguenti commi:
«9. Allo scopo di sostenere la conoscenza, la diffusione e il consumo nelle fasce di popolazione più giovani delle produzioni agricole di qualità provenienti dalle aree di cui allobiettivo 1, in particolare attraverso il finanziamento di programmi da realizzare negli istituti scolastici, è autorizzata, per lanno 2005, la spesa di 4 milioni di euro. Le produzioni oggetto dei programmi sono individuate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Allo scopo di favorire lammodernamento e il potenziamento del comparto della pesca, anche ai fini delladozione di tecniche di pesca finalizzate a garantire la protezione delle risorse acquatiche, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, la spesa di 5 milioni di euro per la concessione di contributi a favore delle piccole e medie imprese operanti nelle aree per le quali sia stata prevista linterruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca. Il contributo di cui al presente comma è riconosciuto nei limiti della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
11. Per la prosecuzione degli interventi previsti dallarticolo 4, comma 153 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è autorizzata, per lanno 2005, la spesa di 1 milione di euro.
12. Allo scopo di rafforzare il monitoraggio del rischio sismico attraverso lutilizzo di nuove tecnologie, il Centro di geomorfologia integrata per larea del Mediterraneo provvede alla predisposizione di metodologie scientifiche-innovative integrate dei fattori di rischio delle diverse aree del territorio. A tal fine, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007.
13. Al fine di incentivare lo sviluppo delle energie prodotte da fonti rinnovabili, con particolare attenzione alle potenzialità di produzione dellidrogeno da fonti di energia solare, eolica, idraulica o geotermica è istituito, per lanno 2005, nello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze, il Fondo per la promozione delle risorse rinnovabili con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro. Il fondo è finalizzato al cofinanziamento di studi e ricerche nel campo ambientale e delle fonti di energia rinnovabile destinate allutilizzo per i mezzi di locomozione e per migliorare la qualità ambientale allinterno dei centri urbani. Sono ammessi al finanziamento gli studi e le ricerche che presentino una partecipazione al finanziamento non inferiore alla metà del costo totale del singolo progetto di ricerca da parte di università, laboratori scientifici, enti o strutture di ricerca ovvero imprese per il successivo diretto utilizzo industriale e commerciale dei risultati di tale attività di ricerca e progettuale.
14. Per la prosecuzione degli interventi di cui allarticolo 4, comma 160 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
15. Nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, è istituito, per lanno 2005, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro, un Fondo per la promozione e la realizzazione di aree all digital e servizi di T-Government sulla piattaforma della televisione digitale terrestre.
16. Allo scopo di promuovere la ricerca avanzata nei settori di rilevanza strategica per lindustria nazionale, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, destinata al finanziamento di progetti pilota realizzati da società operanti nel settore aeronautico di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808.
17. Al fine di rendere più efficiente ed economicamente conveniente per la finanza pubblica le procedure di liquidazione, il commissario nominato ai sensi dellarticolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, non può cessare dallufficio fino a che non sia garantita la ricostituzione degli organi statutari e comunque non oltre due anni dalla conclusione delle procedure di cui al articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in mancanza di procedimenti contenziosi a quella data pendenti, ovvero, in tale ultima ipotesi, fino alla definitiva conclusione degli stessi procedimenti. Nellarticolo 5, comma 7-bis, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole dopo della presente legge sono soppresse.
18. Al fine di promuovere il potenziamento delle dotazioni strumentali e laggiornamento della tecnologia impiegata nel settore della radiofonia, a decorrere dallanno 2005, la quota prevista a valere dei contributi di cui al comma 190 dellarticolo 4 della legge n. 350 del 2003, ferma restando la misura, stabilita al medesimo comma, del 10 per cento, non può comunque essere inferiore a un milione di euro annui. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500 mila euro annui a decorrere dallanno 2005. Laccesso ai benefici di cui al citato comma 190 dellarticolo 4 è subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti interessati, alla presentazione della relativa domanda entro il 31 gennaio di ciascun anno».
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:
2005: 74.000;
2006: 39.000;
2007: 37.000.
35.1002 (v. testo 2)
Il Relatore
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «il relativo riparto» inserire le seguenti: «fermo restando quanto stabilito nellarticolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per le finalità di cui al citato comma 70 della legge n. 350 del 2003 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per lanno 2005.»;
aggiungere, in fine, i seguenti commi:
9. Allo scopo di sostenere la conoscenza, la diffusione e il consumo nelle fasce di popolazione più giovani delle produzioni agricole di qualità provenienti dalle aree di cui allobiettivo 1, in particolare attraverso il finanziamento di programmi da realizzare negli istituti scolastici, è autorizzata, per lanno 2005, la spesa di 4 milioni di euro. Le produzioni oggetto dei programmi sono individuate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Allo scopo di favorire lammodernamento e il potenziamento del comparto della pesca, anche ai fini delladozione di tecniche di pesca finalizzate a garantire la protezione delle risorse acquatiche, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, la spesa di 5 milioni di euro per la concessione di contributi a favore delle piccole medie imprese operanti nelle aree per le quali sia stata prevista linterruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca. Il contributo di cui al presente comma è riconosciuto nei limiti della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
11. Per la prosecuzione degli interventi previsti dallarticolo 4, comma 153 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è autorizzata, per lanno 2005, la spsa di 1 milione di euro.
12. Allo scopo di rafforzare il monitoraggio del rischio sismico attraverso lutilizzo di nuove tecnologie, il Centro di geomorfologia integrata per larea del Mediterraneo provvede alla predisposizione di metodologie scientifiche-innovative integrate dei fattori di rischio delle diverse aree del territorio. A tal fine, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007.
13. Al fine di incentivare lo sviluppo delle energie prodotte da fonti rinnovabili, con particolare attenzione alle potenzialità di produzione dellidrogeno da fonti di energia solare, eolica, idraulica o geotermica è istituto, per lanno 2005, nello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze, il Fondo per la promozione delle risorse rinnovabili con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro. Il fondo è finalizzata al cofinanziamento di studi e ricerche nel campo ambientale e delle fonti di energia rinnovabile destinate allutilizzo per i mezzi di locomozione e per migliorare la qualità ambientale allinterno dei centri urbani. Sono ammessi al finanziamento gli studi e le ricerche che presentino una partecipazione al finanziamento non inferiore alla metà del costo totale del singolo progetto di ricerca da parte di università, laboratori scientifici, enti o strutture di ricerca ovvero imprese per il successivo diretto utilizzo industriale e commerciale dei risultati di tale attività di ricerca e progettuale.
14. Per la prosecuzione degli interventi di cui allarticolo 4, comma 160 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
15. Nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, è istituito, per lanno 2005, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro, un Fondo per la promozione e la realizzazione di aree all digital e servizi di T-Government sulla piattaforma della televisione digitale terrestre.
16. Allo scopo di promuovere la ricerca avanzata nei settori di rilevanza strategica per lindustria nazionale, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, destinata al finanziamento di progetti pilota realizzati da società operanti nel settore aeronautico di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808.
17. Al fine di rendere più efficiente ed economicamente conveniente per la finanza pubblica le procedure di liquidazione, il commissario nominato ai sensi dellarticolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, non può cessare dallufficio fino a che non sia garantita la ricostituzione degli organi statutari e comunque non oltre due anni dalla conclusione delle procedure di cui allarticolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in mancanza di procedimenti contenziosi a quella data pendenti, ovvero, in tale ultima ipotesi, fino alla definitiva conclusione degli stessi procedimenti. Nellarticolo 5, comma 7-bis, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole dopo «della presente legge» sono soppresse.
Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero delleconomia e delle finanze, legge n. 468/78, art. 9-ter - Fondo di riserva per spese impreviste, apportare le seguenti variazioni:
2005: 69.500;
2006: 39.000;
2007: 37.000.
35.1002 (testo 2)
Il Relatore
Accolto
Al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto stabilito nellarticolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per le finalità di cui al citato comma 70 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per lanno 2005.»;
aggiungere, in fine, i seguenti commi:
9. Allo scopo di favorire lammodernamento e il potenziamento del comparto della pesca, anche ai fini delladozione di tecniche di pesca finalizzate a garantire la protezione delle risorse acquatiche, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, la spesa di 5 milioni di euro per la concessione di contributi a favore delle piccole e medie imprese operanti nelle aree per le quali sia stata prevista linterruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca. Il contributo di cui al presente comma è riconosciuto nei limiti della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
10. Per la prosecuzione degli interventi previsti dallarticolo 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per lanno 2005, la spesa di 1 milione di euro.
11. Allo scopo di rafforzare il monitoraggio del rischio sismico attraverso lutilizzo di nuove tecnologie, il Centro di geomorfologia integrata per larea del Mediterraneo provvede alla predisposizione di metodologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio delle diverse aree del territorio. A tal fine, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007.
12. Al fine di incentivare lo sviluppo delle energie prodotte da fonti rinnovabili, con particolare attenzione alle potenzialità di produzione dellidrogeno da fonti di energia solare, eolica, idraulica o geotermica è istituto, per lanno 2005, nello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze, il Fondo per la promozione delle risorse rinnovabili con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro. Il fondo è finalizzato al cofinanziamento di studi e ricerche nel campo ambientale e delle fonti di energia rinnovabile destinate allutilizzo per i mezzi di locomozione e per migliorare la qualità ambientale allinterno dei centri urbani. Sono ammessi al finanziamento gli studi e le ricerche che presentino una partecipazione al finanziamento non inferiore alla metà del costo totale del singolo progetto di ricerca da parte di università, laboratori scientifici, enti o strutture di ricerca ovvero imprese per il successivo diretto utilizzo industriale e commerciale dei risultati di tale attività di ricerca e progettuale.
13. Per la prosecuzione degli interventi di cui allarticolo 4, comma 160 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
14. Nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, è istituito, per lanno 2005, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro, un Fondo per la promozione e la realizzazione di aree all digital e servizi di T-Government sulla piattaforma della televisione digitale terrestre.
15. Allo scopo di promuovere la ricerca avanzata nei settori di rilevanza strategica per lindustria nazionale, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 destinata al finanziamento di progetti pilota realizzati da società operanti nel settore aeronautico, di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808.
Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero delleconomia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, art. 9-ter - Fondo di riserva per spese impreviste, apportare le seguenti variazioni:
2005: 69.500;
2006: 38.500;
2007: 36.500.
35.29
Ferrara, Izzo, Nocco, Lauro
Accolto
Al comma 3 aggiungere alla fine i seguenti periodi: «Resta fermo quanto stabilito ai sensi dellarticolo 4, comma 61, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003, nei limiti della dotazione finanziaria ivi prevista. Nel citato comma 61, al secondo periodo, sono sostituite le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni, e nel quarto periodo sono sostituite le parole: per lanno 2004 con le seguenti: per lanno 2004 e successivi, ivi comprese quelle di cui al secondo periodo del presente comma, allo stesso direttamente attribuite,.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delleconomia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2005: 5.000;
2006: 5.000;
2007: 5.000.
35.31
Eufemi, Tarolli, Ciccanti
Respinto
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Nellambito delle risorse preordinate sul fondo per loccupazione di cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la destinazione dellimporto aggiuntivo di 3 milioni di euro per il 2005, per il finanziamento degli interventi di cui allarticolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre gli importi alla voce Ministero delleconomia e delle finanze Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dellorganizzazione del Governo a norma dellarticolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzie delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle Entrate cap. 3890):
2005: 3.000;
2006: 3.000;
2007: 3.000.
35.35
De Petris
Respinto
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al fine di promuovere lattuazione di un Piano dazione nazionale sullagricoltura biologica e i prodotti biologici, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, un apposito Fondo con dotazione di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007. Alla ripartizione della dotazione di cui al presente comma si provvede dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
Conseguentemente, allarticolo 43, alla tabella C, voce Ministero delleconomia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1990: riforma dellorganizzazione del Governo a norma dellarticolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 Articolo 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (upb 6.1.2.8 Agenzia delle entrate cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:
2005: 50.000;
2006: 50.000;
2007: 50 000.
35.2000
Il Relatore
Respinto
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. Allarticolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: contratti di filiera a rilevanza nazionale, aggiungere le seguenti: e di distretto.
4-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per lattivazione di contratti di distretto».
35.94 (testo 2)
Il Relatore
Ritirato
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. Per il rifinanziamento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui alla legge n. 321 del 1990, è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per lanno 2005 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007».
Conseguentemente, dopo larticolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
(Svalutazione crediti e accantonamenti per rischi su crediti)
1. Allarticolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: 0,60 per cento ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: 0,50 per cento;
b) le parole: nei nove esercizi successivi sono sostituite dalle seguenti: nei dieci esercizi successivi.
2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo dimposta in corso al 31 dicembre 2004.
3. Le maggiori entrate riscosse in attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, al netto dellautorizzazione di spesa di cui al comma 7-bis dellarticolo 35, sono riassegnate, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, al fondo di riserva di cui allarticolo 9-ter della legge n. 468 del 1978».
35.103
Ferrara, Lauro
Ritirato
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Lautorizzazione di spesa di cui allarticolo 48 della legge n. 222 del 1985 è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: 20.000;
2006: 20.000;
2007: 20.000.
35.115
Il Relatore
Ritirato
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Allo scopo di favorire laccesso delle giovani coppie di cittadini dellUnione europea alla prima casa di abitazione, è istituito, in via sperimentale per lanno 2005, presso il Ministero delleconomia e delle finanze, un Fondo per il sostegno finanziario allacquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale pubbliche ed imprese private. La dotazione finanziaria del predetto Fondo per lanno 2005 è fissata in 25 milioni di euro. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità, sono fissati i criteri per laccesso al Fondo e i limiti di fruizione dei benefici di cui al presente comma».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:
2005: 25.000.
35.149
Pirovano, Grillo, Lauro, DOnofrio, Ferrara, Eufemi, Tarolli, Ciccanti
Accolto
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Per le esigenze connesse allesercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolte dal Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per lanno 2005 e per ciascuno degli anni 2006 e 2007, iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base interessate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero delleconomia e delle finanze, tramite lUfficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti».
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2005: 10.000;
2006: 10.000;
2007: 10.000.
35.192
Barelli, Eufemi, Ciccanti
Respinto
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Lultimo periodo dellarticolo 67, comma 1, lettera m) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è così modificato: Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e Discipline Associate riconosciute dal C.O.N.I. nonché delle Società e Associazioni sportive dilettantistiche di cui allarticolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche».
Conseguentemente allarticolo 42, comma 1, apportare le seguenti variazioni: alla lettera b) sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «60 per cento».
35.193
Barelli, Eufemi, Ciccanti
Respinto
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Allarticolo 4, comma 18-bis, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito con modificazione nella legge 21 maggio 2004, n. 128, le parole: È fatto, sono sostituite con le seguenti: Il CONI con propria deliberazione disciplina il».
Conseguentemente allarticolo 42, comma 1, apportare le seguenti variazioni: alla lettera b) sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «60 per cento».
35.204
Il Relatore
Ritirato
Dopo il comma 8, aggiungere, il seguente:
«8-bis. Per la ricostruzione, riconversione e bonifica dellarea delle acciaierie di Genova-Cornigliano, in coerenza con quanto previsto dallarticolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è autorizzata la concessione di contributi in favore dei soggetti competenti, a carico del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dellarticolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che viene a tal fine integrato dellimporto annuo di 5 milioni di euro per 15 anni a decorrere dallanno 2005».
Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dellambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti modifiche:
2005: 5.000;
2006: 5.000;
2007: 5.000.
35.205/1
Curto, Salerno, Specchia
Respinto
Allemendamento del relatore 35.205, al comma 8-bis, dopo le parole: «Lainate (provincia di Milano)», aggiungere le seguenti: «e Brindisi».
Conseguentemente, alla tabella D, voce, Ministero delleconomia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003): articolo 61, comma 1, fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (settore n. 4) (4.2.3.27 Aree sottoutilizzate cap. 7576):
2005: 5.000;
2006: 5.000;
2007: 5.000.
35.205/2
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan
Respinto
Allemendamento del relatore 35.205, sostituire le parole da: «alla Tabella D», fino alla fine dellemendamento, con le seguenti: «alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modifiche:
2005: 30.000;
2006: 50.000;
2007: 70.000».
35.205 (testo 2) (v. testo 3)
Il Relatore
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
«8-bis. Gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi al territorio dei Comuni di Arese, Rho, Garbagnate Milanese e Lainate (provincia di Milano), limitatamente alle aree individuate nellaccordo di programma per la reindustrializzazione dellarea Fiat-Alfa Romeo, approvato con D.P.G.R.L. n. 58158 del 26 giugno 1997 e aggiornato con D.P.G.R.L. n. 8980 del 20 maggio 2004, pubblicato sul Burl in data 31 maggio 2004, nonchè al comune di Marcianise in provincia di Caserta.
8-ter. Il programma di reindustrializzazione, proposto e attuato da Sviluppo Italia S.p.A. in accordo con la Regione Lombardia, potrà prevedere anche interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutturazione di aree industriali dismesse.
8-quater. Il programma prevedrà interventi per la promozione imprenditoriale e lattrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi ai sensi e per gli effetti dellarticolo 5 del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.
8-quinquies. Per gli interventi di cui ai commi da 7-bis a 7-quater è concesso un contributo straordinario pari a 30 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006 e 70 milioni di euro per il 2007».
Conseguentemente, alla tabella D, voce Ministero delleconomia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003);
articolo 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (settore n. 4) (4.2.3.27 Aree sottoutilizzate cap. 7576):
2005: 30.000;
2006: 50.000;
2007: 70.000».
35.205 (testo 3)
Il Relatore
Accolto
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
«8-bis. Gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi al territorio dei Comuni di Arese, Rho, Garbagnate Milanese e Lainate (provincia di Milano), limitatamente alle aree individuate nellaccordo di programma per la reindustrializzazione dellarea Fiat-Alfa Romeo, approvato con D.P.G.R.L. n. 58158 del 26 giugno 1997 e aggiornato con D.P.G.R.L. n. 8980 del 20 maggio 2004, pubblicato sul Burl in data 31 maggio 2004, nonchè al comune di Marcianise in provincia di Caserta, e al distretto di Brindisi.
8-ter. Il programma di reindustrializzazione, proposto e attuato da Sviluppo Italia S.p.A. in accordo con le rispettive regioni, potrà prevedere anche interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutturazione di aree industriali dismesse.
8-quater. Il programma prevederà interventi per la promozione imprenditoriale e lattrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi ai sensi e per gli effetti dellarticolo 5 del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.
8-quinquies. Per gli interventi di cui ai commi da 8-bis a 8-quater è concesso un contributo straordinario pari a 32 milioni di euro per il 2005, 52 milioni di euro per il 2006 e 72 milioni di euro per il 2007».
Conseguentemente, alla tabella D, voce Ministero delleconomia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003);
articolo 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (settore n. 4) (4.2.3.27 Aree sottoutilizzate cap. 7576):
2005: 32.000;
2006: 52.000;
2007: 72.000».
35.1000 (v. testo 2)
Il Relatore
Aggiungere i seguenti commi:
«8-bis. Agli enti non commerciali di cui allarticolo 44, comma 9-bis, del decreto-legge 269 del 2003. convertito con legge 326 del 2003, che abbiano almeno una sede operativa nei territori di cui al decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica la sospensione dei termini di cui allarticolo 4 della citata legge numero 286 del 2002 fino al 31 dicembre 2005 nonché, per i versamenti non eseguiti a questa ultima data, larticolo 3, comma 2 e larticolo 4, comma 3 dellordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3354, pubblicata nella G.U. 112 del 14 maggio 2004.
8-ter. Per la prosecuzione degli interventi necessari allo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina eautorizzata la spesa di 2 milioni di euro per lanno 2005.
8-quater. Al fine di garantire la piena realizzazione della misura di riconversione di cui allarticolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85 convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2002, n. 134, e autorizzata lulteriore spesa di 260.000 euro.
8-quinquies. Al fine di consentire la piena realizzazione degli obiettivi di ammodernamento della flotta peschereccia delle Regioni Obiettivo 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali e autorizzato a liquidare le istanze di contributo ritenute idonee ai sensi del decreto 15 marzo 2002 recante modalitàdi attuazione delle misure di costruzione di nuove navi e di ammodernamento di navi esistenti non ancora ammesso a finanziamento per mancini delle relative risorse finanziarie, valutate in 320.000 euro per lanno 2005.
8-sexies. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302. pervenute al Ministero delle politiche agricole- entro i 31 dicembre 1999, lautorizzazione di spesa di cui allarticolo 52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, incrementata di 833.000 euro per lanno 2005.
8-septies: Allonere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 3 a 5, pari a 1.413.000 euro per lanno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 dello Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali».
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: 3.000;
2006: 1.000;
2007: 1.000;
alla voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2005: 1.000;
2006: 1.000;
2007: 1.000.
35.1000 (testo 2)
Il Relatore
Accolto
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«8-bis. Agli enti non commerciali di cui allarticolo 41, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che abbiano almeno una sede operativa nei territori di cui al decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, si applica la sospensione dei termini di cui allarticolo 4 del citato decreto-legge n. 245 del 2002 fino al 31 dicembre 2005 nonché, per i versamenti non eseguiti a questa ultima data, larticolo 3, comma 2 e larticolo 4, comma 3 dellordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3354, pubblicata nella G.U. n. 112 del 14 maggio 2004.
8-ter. Per la prosecuzione degli interventi necessari allo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina eautorizzata la spesa di 2 milioni di euro per lanno 2005.
8-quater. Al fine di garantire la piena realizzazione della misura di riconversione di cui allarticolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85 convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2002, n. 134, e autorizzata lulteriore spesa di 260.000 euro.
8-quinquies. Al fine di consentire la piena realizzazione degli obiettivi di ammodernamento della flotta peschereccia delle Regioni Obiettivo 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a liquidare le istanze di contributo ritenute idonee ai sensi del decreto 15 marzo 2002 recante modalitàdi attuazione delle misure di costruzione di nuove navi e di ammodernamento di navi esistenti non ancora ammesso a finanziamento per mancanza delle relative risorse finanziarie, valutate in 320.000 euro per lanno 2005.
8-sexies. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 31 dicembre 1999, lautorizzazione di spesa di cui allarticolo 52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, incrementata di 833.000 euro per lanno 2005».
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: 3.000;
2006: 1.000;
2007: 1.000;
alla voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2005: 1.000;
2006: 1.000;
2007: 1.000;
alla voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2005: 1.413.
35.1001 (v. testo 2)
Il Relatore
Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
«8-bis.Al fine di sostenere i processi di innovazione delle imprese del commercio, il fondo di cui allarticolo 14 della legge 17 febbrai 1982, n. 46, è destinato altresì ai programmi di investimento delle imprese dei settori del commercio, del turismo e dei servizi (sezioni G, H, I, J, K, M, N ed O della classificazione delle attività economiche ISTAT 91) rivolti:
Alla ricerca e progettazione di nuove formule e processi distributivi o aziendali; innovativi ed agli investimenti materiali commessi con la loro attivazione alla formazione e consulenza necessari allavvio dei processi innovativi;
Allaccesso ai mercati elettronici e strumentazione connessa;
Alla progettazione ed alla realizzazione di investimenti connessi alladozione dl moderne tecniche di vendita e di offerta dei servizi (software per la gestione automatica di spazi espositivi);
Allacquisizione di servizi di connessione a larga banda;
Al check-up sulla struttura aziendale per rilevare la situazione presente in azienda relativa agli approvvigionamenti, il lavoro, la commercializzazione, il personale, le risorse strumentali;
Alla progettazione e realizzazione di interventi di assistenza tecnica intesa quale elaborazione ed applicazione di tecniche innovative volte allinnovazione dellassetto e dellofferta dellimpresa commerciale;
Alla realizzazione di innovazione tecnologica intesa quale acquisizione di sistemi informatici integrati, per la gestione aziendale ed interaziendale, per la realizzazione di impianti automatizzati per la movimentazione delle merci nel magazzino e per operazioni di allestimento degli ordini e per la distribuzione commerciale;
8-ter. Con decreto del Ministero delle attività produttive sono stabiliti termini, criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni alle imprese del commercio, del turismo e dei servizi.
8-quater. Lindennizzo di cui allarticolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni è concesso, con le medesime modalita ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui allarticolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso fra il 1º gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007. Laliquota contributiva di cui allarticolo 5 del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207; dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso lINPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2009. Le domande di cui allarticolo 7 del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo entro il 31 gennaio 2008.
8-quinquies. LAgenzia del demanio, ai fini di quanto previsto dallarticolo 4, comma 2-ter, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, può richiedere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anticipazioni di tesoreria per gli importi necessari. Alla regolazione contabile dellanticipazione di tesoreria si provvede con le modalità stabilite dal predetto Dipartimento dintesa con lAgenzia del demanio.
8-sexies. Allarticolo 29, comma 1, quinto periodo della legge 24 novembre 2003, n. 326 le parole: per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi. sono sostituite dalle seguenti: per provvedere alla spesa per canoni, oneri e ogni ulteriore incombenza connessi alla locazione degli immobili stessi.
8-septies. Al comma 6-bis dellarticolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole sono alienati sono aggiunte le seguenti: e valorizzati;
b) allultimo periodo, dopo le parole: al momento dellalienazione sono aggiunte le seguenti: e valorizzazione;
8-octies. Al fine di consentire una più efficace azione finalizzata a garantire la corretta conservazione e manutenzione e, al tempo stesso, un ottimale utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, una quota delle entrate rivenienti dalla vendita degli immobili di cui ai commi 1, 2 e 6 del presente articolo, nonche dei risparmi conseguiti mediante il contenimento delle locazioni passive delle amministrazioni dello Stato è iscritta nel limite di 20 milioni di euro, nello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze in apposito Fondo da assegnare allAgenzia del Demanio per supportare lazione di progressiva ottimizzazione della composizione del patrimonio immobiliare dello Stato. I conseguenti interventi di adeguamento normativo e funzionale, recupero, valorizzazione e trasformazione duso, da realizzare sulla base delle normative vigenti, saranno attuati massimizzando le sinergie esistenti con gli Enti locali e le altre pubbliche amministrazioni interessate. Il fondo è attribuito alla pertinente unità revisionale di base dello stato di previsione interessato con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze da comunicare, anche con evidenze informatiche, tramite lufficio centrale di bilancio alle relative Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti. A decorrere dallanno 2005, limporto del fondo è determinato con legge di bilancio.
8-nonies. Per il potenziamento di ricerca, formazione e studi interregionali della Scuola di Ateneo per la formazione europea Jean Monnet costituita in facoltà, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dallanno 2005.
8-decies. Allarticolo 39 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità approvato con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto il seguente comma:
4. I periodi dl riposo orari di cui al presente articolo possono, a richiesta della lavoratrice e con il consenso del datore di lavoro, essere sostituiti da permessi retribuiti in misura pari a due giorni settimanali. Nei casi di cui al comma 3, spetta alla lavoratrice un solo giorno di permesso retribuito settimanale. Ai permessi di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 2.
8-undecies. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Consiglio superiore della lingua italiana (CSLI), con una dotazione a partire dal 2005 di 2 milioni annui e con il compito di sovrintendere, nellambito degli orientamenti generali definiti dalla Presidenza della Repubblica e dal Governo, alla tutela, alla promozione ed alla diffusione della lingua italiana in Italia e fuori dellItalia, ed alla politica nei confronti delle lingue straniere.
8-duodecies. Al fine di favorire sulle navi battenti bandiera italiana la realizzazione di un sistema di telemedicina volta a migliorare la sicurezza e la salute della gente di mare viene stanziata la cifra di 500 mila euro a favore del CIRM (Centro italiano Radio Marittimo) per lanno 2005.
8-terdecies. Per dare attuazione alle azioni della Convenzione sulla biodiversità fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e per dare avvio allesecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischio biotecnologici relativi alla Convenzione sulla diversità biologica, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per lanno 2005 per campagne di comunicazione e sensibilizzazione riferite alle citate Convenzioni internazionali.
8-quaterdecies. A decorrere dal 1º gennaio 2005 le dichiarazioni di conformità di cui allarticolo 76, commi 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono assoggettate allimposta di bollo di cui allarticolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni. Una quota pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli armi 2005, 2006 e 2007 delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma è destinata al funzionamento e allimplementazione del centro elaborazione dati del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A valere sulle maggiori entrate di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 2 milioni euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 per la realizzazione a cura del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una campagna di comunicazione volta a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti, soprattutto di più giovane età, al fine di consolidare e accrescete lattività di prevenzione in materia di circolazione e antinfortunistica stradale.».
Conseguentemente, allarticolo 42, comma 45, sostituire le parole: «lettera a)» con le seguenti: «lettere a) e b)».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delleconomia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2005: + 17.500;
2006: + 20.000;
2007: + 20.000.
35.1001 (testo 2)
Il Relatore
Accolto
Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
«8-bis.Al fine di sostenere i processi di innovazione delle imprese del commercio, il fondo di cui allarticolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è destinato altresì ai programmi di investimento delle imprese dei settori del commercio, del turismo e dei servizi (sezioni G, H, I, J, K, M, N ed O della classificazione delle attività economiche ISTAT 91) rivolti:
Alla ricerca e progettazione di nuove formule e processi distributivi o aziendali, innovativi ed agli investimenti materiali connessi con la loro attivazione alla formazione e consulenza necessarie allavvio dei processi innovativi;
Allaccesso ai mercati elettronici e strumentazione connessa;
Alla progettazione ed alla realizzazione di investimenti connessi alladozione di moderne tecniche di vendita e di offerta dei servizi (software per la gestione automatica di spazi espositivi);
Allacquisizione di servizi di connessione a larga banda;
Al check-up sulla struttura aziendale per rilevare la situazione presente in azienda concernente gli approvvigionamenti, il lavoro, la commercializzazione, il personale, le risorse strumentali;
Alla progettazione e realizzazione di interventi di assistenza tecnica intesa quale elaborazione ed applicazione di tecniche innovative volte allinnovazione dellassetto e dellofferta dellimpresa commerciale;
Alla realizzazione di innovazione tecnologica intesa quale acquisizione di sistemi informatici integrati, per la gestione aziendale ed interaziendale, per la realizzazione di impianti automatizzati per la movimentazione delle merci nel magazzino e per operazioni di allestimento degli ordini e per la distribuzione commerciale.
8-ter. Con decreto del Ministero delle attività produttive sono stabiliti termini, criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni alle imprese del commercio, del turismo e dei servizi.
8-quater. Lindennizzo di cui allarticolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 è concesso, con le medesime modalita ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui allarticolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso fra il 1º gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007. Laliquota contributiva di cui allarticolo 5 del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso lINPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2009. Le domande di cui allarticolo 7 del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 possono essere presentate dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma entro il 31 gennaio 2008.
8-quinquies. Allarticolo 29, comma 1, quinto periodo del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 le parole: per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi sono sostituite dalle seguenti: per provvedere alla spesa per canoni, oneri e ogni ulteriore incombenza connessi alla locazione degli immobili stessi.
8-sexies. Al comma 6-bis dellarticolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole sono alienati sono aggiunte le seguenti: e valorizzati;
b) allultimo periodo, dopo le parole: al momento dellalienazione sono aggiunte le seguenti: e valorizzazione;
8-septies. Per il potenziamento di ricerca, formazione e studi interregionali della Scuola di Ateneo per la formazione europea Jean Monnet costituita in facoltà, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dallanno 2005.
8-octies. Per dare attuazione alle azioni della Convenzione sulla biodiversità fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e per dare avvio allesecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativi alla Convenzione sulla diversità biologica, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per lanno 2005 per campagne di comunicazione e sensibilizzazione riferite alle citate Convenzioni internazionali.
8-nonies. A decorrere dal 1º gennaio 2005 le dichiarazioni di conformità di cui allarticolo 76, commi 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono assoggettate allimposta di bollo di cui allarticolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni. Una quota pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma è destinata al funzionamento e allimplementazione del centro elaborazione dati del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A valere sulle maggiori entrate di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 per la realizzazione a cura del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una campagna di comunicazione volta a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti, soprattutto di più giovane età, al fine di consolidare ed accrescere lattività di prevenzione in materia di circolazione e antinfortunistica stradale.».
Allarticolo 42, comma 45, sostituire le parole: «lettera a)» con le seguenti: «lettere a) e b)».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delleconomia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2005: + 17.500;
2006: + 20.000;
2007: + 20.000.
35.208
Ferrara, Lauro
Respinto
Dopo il comma 8, aggiungere, il seguente:
«8-bis. Per ladozione degli interventi finalizzati alla promozione ed allo sviluppo territoriale previsti ai sensi degli articoli 9, 11, 12 e 13 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, in bacini termali ubicati in aree ricomprese allinterno di Parchi naturali, con un numero non inferiore a 100 imprese alberghiere-stabilimenti termali, con un numero complessivo di impiegati nel settore ricettivotermale non inferiore a 5.000 unità, nonché di operatori di assistenza termale o dipendenti che erogano direttamente le prestazioni fangobalneoterapiche, muniti di diploma di formazione professionale rilasciato ai sensi della normativa regionale vigente, non inferiori a 1.500 unità, con un numero medio di presenze nellultimo anno non inferiore a 4.500.000 unità, e con un fatturato totale delle imprese ricadenti nel citato bacino non inferiore a 300 milioni di euro annui, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per gli anni 2005, 2006 e 2007 a valere sulle risorse previste nellambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443».
35.226
Ferrara, Lauro
Respinto
Dopo il comma 8, aggiungere, il seguente:
«8-bis. Le disposizioni di cui allarticolo 4, commi 181,182,183,184,185,186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono estese alle spese sostenute nellanno 2005. Il relativo limite di spesa per lanno 2006 resta fissato in 95 milioni di euro.».
Conseguentemente, in Tabella A, alla voce Ministero dellinterno, apportare le seguenti modificazioni:
2006: 95 milioni.
35.600 (già 42.510)
Lauro, Ferrara
Accolto
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Al fine di valorizzare le iniziative celebrative della figura di Cristoforo Colombo curate dallapposito Comitato nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
8-ter. Per le attività di monitoraggio delle politiche pubbliche adottate dal Governo, di analisi del loro impatto sul Sistema-Paese, di informazione e comunicazione istituzionale sulle riforme attuate, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro a ciò delegato, può avvalersi di Enti o Istituti di ricerca, pubblici o privati, di Istituti dermoscopici nonché di consulenti dotati di specifica professionalità. A tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006».
Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delleconomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: 4.000;
2006: 4.000;
2007: .
35.252 (v. testo 2)
Ferrara
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Per garantire la prosecuzione degli interventi per la continuità territoriale di cui allarticolo 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007, per Trapani, Pantelleria e Lampedusa sono assegnate risorse finanziare per complessivi 60 milioni di euro annui».
Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni:
2005: 60.000;
2006: 60.000;
2007: 60.000.
35.252 (testo 2)
Ferrara, Bongiorno
Accolto
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Per garantire la prosecuzione degli interventi per la continuità territoriale di cui allarticolo 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007, per Trapani, Pantelleria e Lampedusa, sono assegnate risorse finanziare per complessivi 10 milioni di euro annui».
Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni:
2005: 10.000;
2006: 10.000;
2007: 10.000.
35.1003 (v. testo 2)
Il Relatore
Aggiungere i seguenti commi:
«8-ter. Il fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio delle imprese, di cui allarticolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato per un importo pari a 10 milioni di euro per il 2005.
8-quater. Allarticolo 67, comma 1, lettera m) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: associazioni sportive dilettantistiche sono inserite le seguenti: e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici».
Conseguentemente, allarticolo 42, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. A decorrere dallesercizio in corso al 31 dicembre 2004, in deroga allarticolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per le società cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente lapplicabilità dellarticolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è limitata alla quota del 30 per cento degli utili netti annuali, a condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista dello statuto»;
b) dopo il comma 8, inserire i seguenti:
«8-bis. Allarticolo 11, comma 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, il secondo periodo è soppresso.
8-ter. Allarticolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e succesive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), è aggiunto in fine il seguente periodo: Qualora a detti consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, fossero associati anche soggetti diversi dalle banche, lesenzione si applica limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume daffari;
b) il comma 4 è abrogato.
c) aggiungere, in fine, il seguente comma:
«45-bis. Gli ex atleti di discipline riconosciute dal CONI che, in seguito ad incidente sportivo abbiano residuato una invalidità superiore al 100 per cento godono dei benefici economici-normativi dei grandi invalidi delle Forze dellOrdine».
35.1003 (testo 2)
Il Relatore
Accolto
Aggiungere i seguenti commi:
«8-ter. Il fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio delle imprese, di cui allarticolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato per un importo pari a 10 milioni di euro per il 2005.
8-quater. Allarticolo 67, comma 1, lettera m) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: associazioni sportive dilettantistiche sono inserite le seguenti: e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici».
Conseguentemente, allarticolo 42, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. A decorrere dallesercizio in corso al 31 dicembre 2004, in deroga allarticolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per le società cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente lapplicabilità dellarticolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è limitata alla quota del 30 per cento degli utili netti annuali, a condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista dello statuto»;
b) dopo il comma 8, inserire i seguenti:
«8-bis. Allarticolo 11, comma 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, il secondo periodo è soppresso.
8-ter. Allarticolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), è aggiunto in fine il seguente periodo: Qualora a detti consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, fossero associati anche soggetti diversi dalle banche, lesenzione si applica limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume daffari;
b) il comma 4 è abrogato».
35.262
Provera, Moro
Respinto
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Per il finanziamento delle opere di interesse strategico nazionale denominate accessibilità della Valtellina è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 a favore della regione Lombardia».
Conseguentemente, alla tabella A dellarticolo 43, comma 1, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero delleconomia e delle finanze:
2005: 5.000;
2006: 5.000;
2007: 5.000;
voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
2005: 5.000;
2006: 5.000;
2007: 5.000;
voce Ministero dellinterno:
2005: 40.000;
2006: 40.000;
2007: 40.000.
35.235 (v. testo 2)
Ferrara, Lauro
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
«8-bis. nel limite complessivo di 22 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente allesercizio 2005, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per lattuazione, nel limite complessivo di 36 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dellarticolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468 e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui allarticolo 78, comma 2, della legge n. 388 del 2000 è prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dellinterno è autorizzato a concedere, nel limite complessivo di 82 milioni di euro, in prosecuzione degli interventi per favorire loccupazione previsti dallarticolo 3 del decreto-legge n. 67 del 1997, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 1997, contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo.
8-ter. Nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente allanno 2005, le convenzioni di cui allarticolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n.350, avvalendosi della graduatoria allegata al decreto dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 ottobre 2004.
8-quater. Lautorizzazione di spesa di cui allarticolo 1, comma 8, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 è ridotta dellimporto di 141 milioni di euro per lanno 2005».
35.235 (testo 2)
Ferrara, Lauro, Florino, Grillotti, De Corato, Curto, Izzo, Vizzini, Marino
Accolto
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
«8-bis. Nel limite complessivo di 22 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente allesercizio 2005, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per lattuazione, nel limite complessivo di 36 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dellarticolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui allarticolo 78, comma 2, della legge n. 388 del 2000 è prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dellinterno è autorizzato a concedere, nel limite complessivo di 98 milioni di euro, in prosecuzione degli interventi per favorire loccupazione previsti dallarticolo 3 del decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997, contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo.
8-ter. Nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente allanno 2005, le convenzioni di cui allarticolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n.350, avvalendosi della graduatoria allegata al decreto dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 ottobre 2004.
8-quater. Allonere di cui ai commi 8-bis e 8-ter, pari a 157 milioni di euro per lanno 2005, si provvede a valere sul Fondo per loccupazione di cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».
Conseguentemente, alla tabella B, rubrica: Ministero delleconomia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2005: 157.000;
e alla tabella D, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto-legge n. 148 del 1993, art. 1, comma 7, apportare la seguente variazione:
2005: + 157.000.
Art. 36.
36.19
Ferrara, Izzo, Vizzini, Marino
Ritirato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Nel limite complessivo di 22 milioni di euro il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente allesercizio 2005, convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmeme utili (ASU) e per lattuazione, nel limite complessivo di 36 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonchè ai soggetti provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dellarticolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n 468 e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti.
In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui allart. 78, comma 2, della legge n. 388 del 2000 è prorogato al 31 dicembre 2007.
Parimenti, il Ministro dellinterno, è autorizzato a concedere, nel limite complessivo di 98 milioni, 127 mila euro, in prosecuzione degli interventi per favorire loccupazione previsti dallarticolo 3 del decreto-legge 67 del 1997, convertito con modificazioni, nella legge 135 del 1997, contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo.
Conseguentemente, alla tabella C, tutti gli stanziamenti dl parte corrente sono ridotti del 1 per cento.