Legislatura 14ª - Relazione N. 3223-A (ALLEGATO 3-II PARTE VIII)
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIV LEGISLATURA ———–
Nn. 3223 e 3224-A
ALLEGATO 3-II
PARTE VIII
RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
SUI
DISEGNI DI LEGGE
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (n. 3223)
———–
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2005
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (n. 3224)
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ALLEGATO 3-II
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PARTE VIII
Articolo 42
EMENDAMENTI
al disegno di legge finanziaria, esaminati dalla 5ª Commissione permanente,
con indicazione del relativo esito procedurale
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (n. 3223)
Art. 42.
42.1
Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Al comma 1, premettere i seguenti:
«01. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.
02. Dall’imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative a:
a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione ed importazione di beni e servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all’estero di imprese nazionali;
e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.
03. Il Governo è impegnato a promuovere un’azione dell’Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l’adozione dell’imposta di cui al presente articolo.
04. Il 50 per cento del gettito derivante dall’imposta di cui al comma 1 è finalizzato ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
05. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l’aliquota dell’imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l’aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.
06. Ai fini dell’applicazione del comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:
a) l’ambito di applicazione dell’imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l’estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell’imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l’armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;
d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall’imposta, secondo quanto indicato dal comma 4».
Conseguentemente premettere il seguente comma:
«01. In attesta della definizione di una proposta di istituzione di un’imposta europea sulle transazioni valutarie, non inferiori allo 0,1 per cento del valore delle stesse effettuate nei mercati dell’Unione europea finalizzata alla cooperazione allo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei paesi poveri, al finanziamento della ricerca tecnologica dell’Unione europea, è istituita un’imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani nella misura dello 0,02 per cento del valore della transazione effettuata. Dal pagamento dell’imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale ed internazionale».
42.2
Vicini, Piatti, Murineddu, Caddeo, Flammia, Basso, Stanisci, Battaglia Giovanni
Respinto
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere i seguenti:
«Art. 42-bis.
(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
Art. 42-ter.
(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)
1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».
42.3
Moro
Respinto
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Al fine di adeguare le deduzioni dall’imposta sui redditi previste all’articolo 11 e al comma 1-bis dell’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al diverso costo della vita rilevato a livello territoriale, per l’anno 2005 il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro il 28 febbraio 2005, stabilisce l’importo delle deduzioni da applicare ai fini della dichiarazione dei redditi per l’anno 2004, aumentato in base all’applicazione degli indici dei prezzi al consumo elaborati dall’ISTAT, idonei a rilevare il differente costo della vita per aree geografiche».
Conseguentemente, al comma 1, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a), sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
42.4
Bettamio
Respinto
Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
«29-bis. L’articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è sostituito dal seguente: “Per l’anno 2005 i redditi derivanti da lavoro dipendente e da persone, prestato in via continuativa e come oggetto escluso del rapporto, all’esterno in zone di frontiera e in altri paesi limitrofi, da soggetti residente nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 10.000 euro“».
Conseguentemente, al comma 1, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire la parole: «20 per cento» con le seguenti: «40 per cento»;
2) alla lettera b), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «60 per cento».
42.5
Boscetto
Respinto
Dopo il comma 29, inserire il seguente:
«29-bis. Dopo il comma 11 dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, aggiungere il seguente:
“11-bis. La normativa di cui al comma 11 si estende ai redditi da pensione“».
Conseguentemente, all’articolo 42, comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «50 per cento».
42.6
Lauro
Ritirato e trasformato in ordine del giorno
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 5 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 è sostituito dal seguente: «A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, l’entità delle partecipazioni è determinata per una quota pari al 5 per cento in relazione al numero delle società finanziarie aventi i requisiti che hanno presentato domanda di partecipazione e per una quota pari al 30 per cento in proporzione ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni assunte nonché dei finanziamenti e delle agevolazioni erogate ai sensi dell’articolo 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57. Le suddette partecipazioni devono essere iscritte in bilancio da almeno un anno al momento dell’effettivo versamento al Ministero delle attività produttive delle somme relative alle quote sottoscritte. La restante quota è determinata in proporzione alla percentuale di utilizzazione da parte di ciascuna società finanziaria delle risorse conferite dal Ministero ai sensi della predetta norma. Qualora non vengano effettuate dalle società finanziarie erogazioni pari ad almeno l’80 per cento delle risorse, il Ministero, decorsi due anni dal conferimento delle stesse, recede per un valore delle quote sottoscritte pari all’80 per cento dei fondi rimasti inutilizzati e ripartisce, tra le altre società finanziarie, le somme rivenienti di recesso secondo i criteri indicati nel presente articolo. A seguito della dichiarazione ministeriale di recesso le società finanziarie interessate devono liquidare entro tre mesi le relative quote. Per l’attività di formazione e consulenza alle cooperative nonché di promozione della normative, le società finanziarie ammesse alla partecipazione sono autorizzate ad utilizzare annualmente, in misura non superiore all’uno per cento, le risorse equivalenti agli interventi previsti dalla citata legge 5 marzo 2001, n. 57, articolo 12, effettuati nell’anno precedente. Ad integrazione del decreto previsto dall’articolo 12, comma 6, della legge 5 marzo 2001, n. 57, il Ministero stabilisce le modalità di attuazione del presente comma».
42.7
Iovene
Respinto
Al comma 2, in fine, aggiungere le parole: «Le somme di cui alla tabella C, voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, sono da considerarsi al netto degli stanziamenti previsti per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati, di cui alla legge 25 luglio 2000, n. 209».
Conseguentemente, dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)
1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.
2. Dall’imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:
a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione od importazione di beni e servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all’estero di imprese nazionali:
e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.506 euro.
3. Il Governo promuove un’azione dell’Unione europea per conseguire i necessari corsi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l’adozione dell’imposta di cui al presente articolo.
4. Il 50 per cento del gettito derivante dall’imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l’aliquota dell’imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l’aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Ai fini dell’applicazione del comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:
a) l’ambito di applicazione dell’imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l’estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell’imposta di cui ai comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l’armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;
d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall’imposta, secondo quanto indica dal comma 4».
42.8
Mulas, Delogu
Respinto
Dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Al decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, il comma 2-bis è abrogato».
42.9
Treu
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Il Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica di cui all’articolo 14, legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2005 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007».
Conseguentemente, all’articolo 43, comma 1, tabella A, gli stanziamenti di tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri.
42.10
Treu
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Il Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2005 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007».
Conseguentemente, all’articolo 43, comma 1, tabella A, gli stanziamenti di tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri.
42.11
Giaretta
Ritirato e trasformato in ordine del giorno
Dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:
«2-bis. La definizione di fabbricato rurale di cui al comma 3-bis, dell’articolo 9, del decreto legge 31 dicembre 1993, n. 557, si applica con effetto dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge. Tale qualificazione di ruralità si deve intendere applicabile anche ai fabbricati appartenenti a cooperative agricole o a consorzi di imprenditori agricoli che esercitano le attività agricole di cui all’articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Conseguentemente, all’articolo 43, comma 1, tabella A, ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.12
Giaretta
Respinto
Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. All’articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 le parole “euro 7.500“, “euro 3.750“ ed “euro 1.875“ sono sostituite rispettivamente dalle seguenti “euro 15.000“, “euro 7.500“, “euro 3.750“».
Conseguentemente, all’articolo 43, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, entro il limite del 4 per cento.
42.13
Cambursano
Respinto
Dopo il comma 5, inserire i seguenti commi:
«5-bis. I termini previsti dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 relativamente alle disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, sono prorogati al 30 giugno 2005.
5-ter. L’aliquota percentuale dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al comma 2, dell’articolo 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aumentata dal 4 per cento al 5 per cento».
Conseguentemente, all’articolo 43, comma 1, tabella A, ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’eventuale onere.
42.14
Tarolli
Ritirato
Sostituire il comma 6, con il seguente:
«6. Per le società cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente l’applicabilità dell’articolo 12, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è limitata alla quota del 30 per cento degli utili netti annuali, a condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista dallo statuto».
42.15
Tarolli, Ciccanti
Respinto
Sostituire il comma 6, con il seguente:
«6. Per le società cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente l’applicabilità dell’articolo 12, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è limitata alla quota del 30 per cento degli utili netti annuali, a condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista dallo statuto».
42.16
Costa
Respinto
Sostituire il comma 6, con il seguente:
«6. Per le società cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente l’applicabilità dell’articolo 12, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è limitata alla quota del 30 per cento degli utili netti annuali, il condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista dallo statuto».
42.17
Izzo
Respinto
Sostituire il comma 6, con il seguente:
«6. Per le società cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente l’applicabilità dell’articolo 12, della legge 16 dicembre 1977, 904, è limitata alla quota del 30 per cento degli utili netti annuali, a condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista dallo statuto».
42.18
Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Betta, Cossiga, Frau, Kofler, Pedrini, Peterlini, Rollandin
Respinto
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Per le società cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente l’applicabilità dell’articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 90 limitata alla quota del 30 per cento degli utili netti annuali, a condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista dallo statuto».
Conseguentemente, all’articolo 43, tabella A, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 1.000;
2006: – 1.000;
2007: – 1.000.
42.19
Salerno, Kappler, Balboni
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Per le società cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente l’applicazione dell’articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 è limitata alla quota del 30 per cento degli utili netti annuali, a condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista dallo statuto».
42.20
Iovene, Forcieri, Turci
Respinto
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Fra le prestazioni socio-sanitarie ed educative di cui al numero 41-bis della tabella A, parte 11, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20 e 21 dell’articolo 10 del predetto decreto n. 633 del 1972 rese, in favore dei soggetti indicati nel medesimo 41-bis da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali. di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell’articolo 10. comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 460».
Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente.
«Art. 42-bis.
(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni annui».
42.21
Pasquini, Turci, Brunale, Bonavita
Respinto
Al comma 7, dopo le parole: «che i soci persone fisiche versano», aggiungere la seguente: «complessivamente» e dopo le parole: «per la parte che supera l’ammontare» aggiungere la seguente: «complessivo».
Conseguentemente, dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)
1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».
42.22
Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Betta, Cossiga, Frau, Kofler, Pedrini, Peterlini, Rollandin
Respinto
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Al comma 1, lettera b) dell’articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, così come modificato dall’articolo 53 della legge 21 novembre 2000, n. 342, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Qualora a detti consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fossero associati anche soggetti diversi dalle banche. l’esenzione si applica limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume d’affari. Il comma 4 del citato articolo 6 è abrogato“.».
Conseguentemente, all’articolo 43, tabella A, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni.
2005: – 1.000;
2006: – 1.000;
2007: – 1.000.
42.23
Pedrizzi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Al comma 1, lettera b) dell’articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, così come modificato dall’articolo 53 della legge 21 novembre 2000, n. 342, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Qualora a detti consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fossero associati anche soggetti diversi dalle banche, esenzione si applica limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore a 50 per cento del volume d’affari. Il comma 4 del citato articolo 6 è abrogato“.».
42.24
Costa
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Al comma 1, lettera b) dell’articolo 6 della legge 13 maggio 1999 n. 133, così come modificato dall’articolo 53 della legge 21 novembre 2000, n. 342, aggiungere alla fine il seguente periodo: “Qualora a detti consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fossero associati anche soggetti diversi dalle banche, l’esenzione si applica limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume d’affari. Il comma 4 del citato articolo 6 è abrogato“.».
42.25
Tarolli, Ciccanti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Al comma 1, lettera b) dell’art. 6 della legge 13 maggio 1999 n. 133, così come modificato dall’art. 53 della legge 21 novembre 2000, n. 342, aggiungere alla fine il seguente periodo: “Qualora a detti consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fossero associati anche soggetti diversi dalle banche, l’esenzione si applica limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume d’affari. Il comma 4 del citato articolo 6 è abrogato“.».
42.26
Eufemi, Iervolino
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Al comma 1, lettera b) dell’art. 6 della legge 13 maggio 1999 n. 133, così come modificato dall’art. 53 della legge 21 novembre 2000, n. 342, aggiungere alla fine il seguente periodo: “Qualora a detti consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fossero associati anche soggetti diversi dalle banche, l’esenzione si applica limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume d’affari. Il comma 4 del citato articolo 6 è abrogato“.».
42.27
Tarolli
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Al comma 1, lettera b) dell’art. 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, così come modificato dall’art. 53 della legge 21 novembre 2000, n. 342, aggiungere, alla fine. il seguente periodo: “Qualora a detti consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fossero associati anche soggetti diversi dalle banche, l’esenzione si applica limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume d’affari. Il comma 4 del citato articolo 6 è abrogato“.».
42.28
Tarolli, Pedrizzi, Ciccanti, Izzo
Ritirato
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. All’articolo 11, comma 4, delle legge n. 59 del 31 gennaio 1992, il secondo periodo è soppresso».
42.29
Pedrizzi
Respinto
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. «All’articolo 11, comma quarto della legge n. 59 del 31 gennaio 1992, il secondo periodo è soppresso».
42.30
Ciccanti, Tarolli
Respinto
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. All’articolo 11, comma 4, delle legge 31 gennaio 1992, n. 59, il secondo periodo è soppresso».
42.31
Tarolli, Ciccanti
Respinto
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis: «All’articolo 11, comma 4, delle legge n. 59 del 31 gennaio 1992, il secondo periodo è soppresso».
42.32
Izzo
Respinto
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis: «All’articolo 11, comma quarto delle legge del 31 gennaio 1992, n. 59, il secondo periodo è soppresso».
42.33
Moro
Respinto
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Alle rivalutazioni, dei beni delle imprese risultanti dal bilancio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 2003, effettuate ai sensi agli articolo 10, 11 e 12 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano le aliquote dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 12 ridotte di cinque punti percentuali. In tal caso il periodo di ammortamento dei beni medesimi rivalutati è aumentato di due anni».
Conseguentemente, al comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento».
42.34
Moro
Respinto
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Le disposizione tributarie di cui all’articolo 25, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato, sono applicate anche ai teatri stabili ad iniziativa pubblica di cui all’articolo 11, del decreto ministeriale 27 febbraio 2003».
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 4.000;
2006: – 4.000;
2007: – 4.000.
42.35 (v. testo 2)
Pedrizzi, Balboni, Salerno, Kappler
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 14, sono aggiunti i seguenti:
“Art. 14-bis.
(Ingresso nel regime fiscale delle cooperative a mutualità prevalente)
1. Ai fini di cui al comma 1, dell’articolo 14, e salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, verificandosi le condizioni indicate dall’articolo 2513 del codice civile. e dall’articolo 35 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le società cooperative e i loro consorzi nel cui statuto sono presenti i requisiti previsti dall’articolo 2514 del codice civile si considerano a mutualità prevalente nell’esercizio in cui sono costituiti o in quello in cui tali requisiti vengono adottati.
2. Ai soli fini delle imposte sul reddito le agevolazioni applicate per effetto del precedente comma vengono meno se nell’esercizio successivo non si ripetono le condizioni di cui all’articolo 2513 del codice civile e all’articolo 35, del decreto legislativo n. 385 del 1993. In tale caso la base imponibile del secondo esercizio comprende anche la base imponibile del primo. Sull’imposta determinata del primo anno si applicano gli interessi di mora, nella misura stabilita ai sensi degli articoli 13, comma 3, della legge 30 dicembre 1993, n. 557 e 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
3. Si applica in ogni caso il comma 2 dell’articolo 14.
4. In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per modifica delle previsioni statutarie di cui all’articolo 2514 del codice civile, o per il non rispetto in fatto delle stesse, le agevolazioni di cui al comma 1, dell’articolo 14 non spettano a decorrere dallo stesso esercizio in cui si verifica la decadenza dalle agevolazioni stesse. La cooperativa è tenuta a devolvere il patrimonio effettivo esistente al momento della soppressione delle clausole di cui all’articolo 2514 del codice o al momento del non rispetto in fatto delle stesse, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione o al Fondo istituito dal Ministero delle attività produttive di cui all’articolo 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i quali devono attivarsi in caso di inadempienza della cooperativa. In caso di inerzia dei Fondi istituiti dalle Associazioni, nella richiesta del patrimonio alla cooperativa, provvede il Ministero delle attività produttive.
5. I maggiori valori iscritti nel bilancio redatto ai sensi dell’articolo 2545-octies del codice civile non rilevano ai fini della determinazione del reddito imponibile ai fini dell’IRES. Al momento del realizzo i maggiori valori concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’Ires per l’importo complessivo detratte le somme destinate alle riserve indivisibili di cui al bilancio redatto ai sensi dell’articolo 2545-octies.
6. Ogni richiamo all’articolo 26 del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, contenuto nelle leggi speciali, si intende operato all’articolo 2514 del codice.
Art. 14-ter.
(Disposizioni transitoria e di attuazione)
1. Le società cooperative e i loro consorzi che nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2003 potevano fruire delle agevolazioni previste in questo titolo si considerano, nell’esercizio successivo, a mutualità prevalente, ai fini di cui al comma 1 dell’articolo 14, allorché adeguino i propri statuti alle disposizioni dell’articolo 2514 del codice civile entro il 31 dicembre 2004.
2. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 6, del decreto legge n. 63 del 15 aprile 2002, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, si applicano anche alle società cooperative che non rispettino il criterio della prevalenza di cui all’articolo 2513. Il disposto del comma 1, dell’articolo 6, del suddetto decreto si applica a condizione che lo statuto della cooperativa prevede la indivisibilità della riserva legale per la parte formata con la quota degli utili netti annuali nella misura del 30 per cento ed il disposto del comma 3 a condizione che lo statuto preveda le clausole di cui al 2514 del codice e le stesse siano osservate in fatto.
Art. 14-quater.
(Devoluzione ai fondi mutualistici)
1. La devoluzione del patrimonio delle cooperative e loro consorzi ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione non costituisce destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa».
42.35 (testo 2)
Pedrizzi, Balboni, Salerno, Kappler
Respinto
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 14, sono aggiunti i seguenti:
“Art. 14-bis.
(Ingresso nel regime fiscale delle cooperative a mutualità prevalente)
1. Ai fini di cui al comma 1, dell’articolo 14, e salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, verificandosi le condizioni indicate dall’articolo 2513 del codice civile. e dall’articolo 35 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le società cooperative e i loro consorzi nel cui statuto sono presenti i requisiti previsti dall’articolo 2514 del codice civile si considerano a mutualità prevalente nell’esercizio in cui sono costituiti o in quello in cui tali requisiti vengono adottati.
2. Ai soli fini delle imposte sul reddito le agevolazioni applicate per effetto del precedente comma vengono meno se nell’esercizio successivo non si ripetono le condizioni di cui all’articolo 2513 del codice civile e all’articolo 35, del decreto legislativo n. 385 del 1993. In tale caso la base imponibile del secondo esercizio comprende anche la base imponibile del primo. Sull’imposta determinata del primo anno si applicano gli interessi di mora, nella misura stabilita ai sensi degli articoli 13, comma 3, della legge 30 dicembre 1993, n. 557 e 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
3. Si applica in ogni caso il comma 2 dell’articolo 14.
4. In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per modifica delle previsioni statutarie di cui all’articolo 2514 del codice civile, o per il non rispetto in fatto delle stesse, le agevolazioni di cui al comma 1, dell’articolo 14 non spettano a decorrere dallo stesso esercizio in cui si verifica la decadenza dalle agevolazioni stesse. La cooperativa è tenuta a devolvere il patrimonio effettivo esistente al momento della soppressione delle clausole di cui all’articolo 2514 del codice o al momento del non rispetto in fatto delle stesse, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione o al Fondo istituito dal Ministero delle attività produttive di cui all’articolo 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i quali devono attivarsi in caso di inadempienza della cooperativa. In caso di inerzia dei Fondi istituiti dalle Associazioni, nella richiesta del patrimonio alla cooperativa, provvede il Ministero delle attività produttive.
5. Ogni richiamo all’articolo 26 del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, contenuto nelle leggi speciali, si intende operato all’articolo 2514 del codice.
Art. 14-ter.
(Disposizioni transitoria e di attuazione)
1. Le società cooperative e i loro consorzi che nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2003 potevano fruire delle agevolazioni previste in questo titolo si considerano, nell’esercizio successivo, a mutualità prevalente, ai fini di cui al comma 1 dell’articolo 14, allorché adeguino i propri statuti alle disposizioni dell’articolo 2514 del codice civile entro il 31 dicembre 2004.
2. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 6, del decreto legge n. 63 del 15 aprile 2002, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, si applicano anche alle società cooperative che non rispettino il criterio della prevalenza di cui all’articolo 2513. Il disposto del comma 1, dell’articolo 6, del suddetto decreto si applica a condizione che lo statuto della cooperativa prevede la indivisibilità della riserva legale per la parte formata con la quota degli utili netti annuali nella misura del 30 per cento ed il disposto del comma 3 a condizione che lo statuto preveda le clausole di cui al 2514 del codice e le stesse siano osservate in fatto.
Art. 14-quater.
(Devoluzione ai fondi mutualistici)
1. La devoluzione del patrimonio delle cooperative e loro consorzi ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione non costituisce destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa».
42.36 (v. testo 2)
Eufemi, Iervolino
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 1 dell’articolo 14 è sostituito dal seguente:
‘1. Le agevolazioni previste in questo titolo e da altre leggi speciali si applicano soltanto alle società cooperative, e loro consorzi, che sono considerati a mutualità prevalente ai sensi del titolo VI, capo I, sez. I del codice civile e relative disposizioni di attuazione e transitorie e che sono iscritti nell’albo delle cooperative sezione a mutualità prevalente di cui all’articolo 223-sexiesdecies disp. att. del codice civile’“.
b) dopo l’articolo 14, sono aggiunti i seguenti:
“Art. 14-bis.
(Ingresso nel regime fiscale delle cooperative a mutualità prevalente)
1. Ai fini di cui al comma 1 dell’articolo 14 e salvo quanto previsto dal comma 2 presente articolo, verificandosi le condizioni indicate dall’articolo 2513 del codice civile dall’articolo 35 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le società cooperative e i loro consorzi nel cui statuto sono presenti i requisiti previsti dall’articolo 2514 del codice civile si considerano a mutualità prevalente nell’esercizio in cui sono costituiti o in quello in cui tali requisiti vengono adottati.
2. Ai soli fini delle imposte sul reddito le agevolazioni applicate per effetto del precedente comma vengono meno se nell’esercizio successivo non si ripetono le condizioni di cui all’articolo 2513 c.c. e all’articolo 35 del decreto legislativo n. 385 del 1993. In tale caso la base imponibile del secondo esercizio comprende anche la base imponibile del primo. Sull’imposta determinata del primo anno si applicano gli interessi di mora, nella misura stabilita ai sensi degli articoli 13, comma 3, della legge 30 dicembre 1993, n. 557 e 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
3. Si applica in ogni caso il comma 2 dell’articolo 14.
4. In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente modifica delle previsioni statutarie di cui all’articolo 2514 c.c., o per il non rispetto fatto delle stesse, le agevolazioni di cui al comma 1, dell’articolo 14 non spettano a decorre dallo stesso esercizio in cui si verifica la decadenza dalle agevolazioni stesse. La cooperativa è tenuta a devolvere il patrimonio effettivo esistente al momento della soppressione delle clausole di cui all’articolo 2514 del codice o al momento del non rispetto in fatto delle stesse ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione o al Fondo istituito dal Ministero delle attività produttive di cui all’articolo 20, della legge 31 gennaio 1992 n. 59 i quali devono attivarsi in caso di inadempienza della cooperativa. In caso di inerzia del Fondi istituiti dalle Associazioni nella richiesta del patrimonio alla cooperativa provvede il Ministero delle Attività Produttive.
5. I maggiori valori iscritti nel bilancio redatto ai sensi dell’articolo 2545-octies c.c. non rilevano ai fini della determinazione del reddito imponibile ai fini dell’Ires. Al momento del realizzo i maggiori valori concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’Ires per l’importo complessivo detratte le somme destinate alle riserve indivisibili di cui al bilancio redatto ai sensi dell’articolo 2545-octies.
6. Ogni richiamo all’articolo 26 del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 contenuto nelle leggi speciali si intende operato all’articolo 2514 del codice.
Art. 14-ter.
(Disposizione transitoria e di attuazione)
1. Le società cooperative e i loro consorzi che nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2003 potevano fruire delle agevolazioni previste in questo titolo si considerano, nell’esercizio successivo, a mutualità prevalente ai fini di cui al comma dell’articolo 14 allorché adeguino i propri statuti alle disposizioni dell’art. 2514 c.c. entro il 31 dicembre 2004.
2. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 6, del decreto legge n. 63 del 15 aprile 2002, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, si applicano anche alle società cooperative che non rispettino il criterio della prevalenza di cui all’articolo 2513 disposto del comma 1, dell’articolo 6 del suddetto decreto si applica a condizione che statuto della cooperativa preveda la indivisibilità della riserva legale per la parte formata con la quota degli utili netti annuali nella misura del 30 per cento ed il disposto del comma 3 a condizione che lo statuto preveda le clausole di cui al 25 del codice e le stesse siano osservate in fatto.
Art. 14-quater.
(Devoluzione ai fondi mutualistici)
1. La devoluzione del patrimonio delle cooperative e loro consorzi ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione non costituisce destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa».
42.36 (testo 2)
Eufemi, Iervolino
Respinto
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 1 dell’articolo 14 è sostituito dal seguente:
‘1. Le agevolazioni previste in questo titolo e da altre leggi speciali si applicano soltanto alle società cooperative, e loro consorzi, che sono considerati a mutualità prevalente ai sensi del titolo VI, capo I, sez. I del codice civile e relative disposizioni di attuazione e transitorie e che sono iscritti nell’albo delle cooperative sezione a mutualità prevalente di cui all’articolo 223-sexiesdecies disp. att. del codice civile’“.
b) dopo l’articolo 14, sono aggiunti i seguenti:
“Art. 14-bis.
(Ingresso nel regime fiscale delle cooperative a mutualità prevalente)
1. Ai fini di cui al comma 1 dell’articolo 14 e salvo quanto previsto dal comma 2 presente articolo, verificandosi le condizioni indicate dall’articolo 2513 del codice civile dall’articolo 35 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le società cooperative e i loro consorzi nel cui statuto sono presenti i requisiti previsti dall’articolo 2514 del codice civile si considerano a mutualità prevalente nell’esercizio in cui sono costituiti o in quello in cui tali requisiti vengono adottati.
2. Ai soli fini delle imposte sul reddito le agevolazioni applicate per effetto del precedente comma vengono meno se nell’esercizio successivo non si ripetono le condizioni di cui all’articolo 2513 c.c. e all’articolo 35 del decreto legislativo n. 385 del 1993. In tale caso la base imponibile del secondo esercizio comprende anche la base imponibile del primo. Sull’imposta determinata del primo anno si applicano gli interessi di mora, nella misura stabilita ai sensi degli articoli 13, comma 3, della legge 30 dicembre 1993, n. 557 e 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
3. Si applica in ogni caso il comma 2 dell’articolo 14.
4. In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente modifica delle previsioni statutarie di cui all’articolo 2514 c.c., o per il non rispetto fatto delle stesse, le agevolazioni di cui al comma 1, dell’articolo 14 non spettano a decorre dallo stesso esercizio in cui si verifica la decadenza dalle agevolazioni stesse. La cooperativa è tenuta a devolvere il patrimonio effettivo esistente al momento della soppressione delle clausole di cui all’articolo 2514 del codice o al momento del non rispetto in fatto delle stesse ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione o al Fondo istituito dal Ministero delle attività produttive di cui all’articolo 20, della legge 31 gennaio 1992 n. 59 i quali devono attivarsi in caso di inadempienza della cooperativa. In caso di inerzia del Fondi istituiti dalle Associazioni nella richiesta del patrimonio alla cooperativa provvede il Ministero delle Attività Produttive.
5. Ogni richiamo all’articolo 26 del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 contenuto nelle leggi speciali si intende operato all’articolo 2514 del codice.
Art. 14-ter.
(Disposizione transitoria e di attuazione)
1. Le società cooperative e i loro consorzi che nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2003 potevano fruire delle agevolazioni previste in questo titolo si considerano, nell’esercizio successivo, a mutualità prevalente ai fini di cui al comma dell’articolo 14 allorché adeguino i propri statuti alle disposizioni dell’art. 2514 c.c. entro il 31 dicembre 2004.
2. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 6, del decreto legge n. 63 del 15 aprile 2002, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, si applicano anche alle società cooperative che non rispettino il criterio della prevalenza di cui all’articolo 2513 disposto del comma 1, dell’articolo 6 del suddetto decreto si applica a condizione che statuto della cooperativa preveda la indivisibilità della riserva legale per la parte formata con la quota degli utili netti annuali nella misura del 30 per cento ed il disposto del comma 3 a condizione che lo statuto preveda le clausole di cui al 25 del codice e le stesse siano osservate in fatto.
Art. 14-quater.
(Devoluzione ai fondi mutualistici)
1. La devoluzione del patrimonio delle cooperative e loro consorzi ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione non costituisce destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa».
42.37 (v. testo 2)
Tarolli, Ciccanti
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 1 dell’articolo 14 è sostituito dal seguente:
‘1. Le agevolazioni previste in questo titolo e da altre leggi speciali si applicano soltanto alle società cooperative, e loro consorzi che sono considerati a mutualità prevalente ai sensi del titolo VI, capo I, sezione I codice civile e relative disposizioni di attuazione e transitorie e che sono iscritti nell’albo delle cooperative sezione a mutualità prevalente di cui all’articolo 223 sexiesdecies disp. att. c.c.’“.
b) dopo l’articolo 14, sono aggiunti i seguenti:
“Art. 14-bis.
(Ingresso nel regime fiscale delle cooperative a mutualità prevalente)
1. Ai fini di cui al comma 1 dell’articolo 14 e salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo verificandosi le condizioni indicate dall’articolo 2513 c.c e dall’articolo 35 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le società cooperative e i loro consorzi nel cui statuto sono presenti i requisiti previsti dall’articolo 2514 c.c. si considerano a mutualità prevalenze nell’esercizio in cui sono costituiti o in quello in cui tali requisiti vengono adottati.
2. Ai soli fini delle imposte sul reddito le agevolazioni applicate per effetto del precedente comma vengano meno se nell’esercizio successivo non si ripetono le condizioni di cui all’articolo 2513 c.c. e all’articolo 35 del decreto legislativo n. 385 del 1993. In tale caso la base imponibile del secondo esercizio comprende anche la base imponibile del primo. Sull’imposta determinata del primo anno si applicano gli interessi di mora, nella misura stabilita ai sensi degli articoli 13, comma 3, della legge 30 dicembre 1993, n. 557 e 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
3. Si applica in ogni caso il comma 2 dell’articolo 14.
4. In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per modifica delle previsioni statutarie di cui all’articolo 2514 c.c. o per il non rispetto in fatto delle stesse le agevolazioni di cui al comma 1 dell’articolo 14 non spettano a decorrere dallo stesso esercizio in cui si verifica la decadenza dalle agevolazioni stesse. La cooperativa è tenuta a devolvere il patrimomio effettivo esistente al momento della soppressione delle clausole di cui l’articolo 2514 del codice o al momento del non rispetto in fatto delle stesse ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione o al Fondo istituito dal Ministero delle attività produttive di cui all’articolo 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i quali devono attivarsi in caso di inadempienza della cooperativa. In caso di inerzia del Fondi istituiti dalle Associazioni nella richiesta del Patrimonio alla cooperative provvede il Ministero delle attività Produttive.
5. I maggiori valori iscritti nel bilancio redatto ai sensi dell’articolo 2545-octies c.c. non rilevano ai fini della determinazione del reddito imponibile ai fini dell’Ires. Al momento del realizzo i maggiori valori concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’Ires per l’importo complessivo detratte le somme destinate alle riserve indivisibili di cui al bilancio redatto ai sensi dell’articolo 2545-octies.
6. Ogni richiamo all’articolo 26 del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 contenuto nelle leggi speciali si intende operato all’articolo 2514 del codice.
Art. 14-ter.
(Disposizione transitoria e di attuazione)
1. Le società cooperative e i loro consorzi che nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2003 potevano fruire delle agevolazioni previste in questo titolo si considerano, nell’esercizio successivo a mutualità prevalente, ai fini di cui al comma 1 dell’articolo 14 allorché adeguino i propri statuti alle disposizioni dell’articolo 2514 c.c. entro il 31 dicembre 2004.
2. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 6 del decreto legge n. 63 del 15 aprile 2002, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, si applicano anche alle società cooperative che non rispettino il criterio della prevalenza di cui all’articolo 2513. Il disposto del comma 1 dell’articolo 6 del suddetto decreto si applica a condizione che lo statuto della cooperativa preveda la indivisibilità della riserva legale per la parte formata con la quota degli utili netti annuali nella misura del 30 per cento ed il disposto del comma 3 a condizione che lo statuto preveda le clausole di cui al 2514 del codice e le stesse siano osservate in fatto.
Art. 14-quater.
1. La devoluzione del patrimonio delle cooperative e loro consorzi ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione non costituisce destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa».
42.37 (testo 2)
Tarolli, Ciccanti
Respinto
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 1 dell’articolo 14 è sostituito dal seguente:
‘1. Le agevolazioni previste in questo titolo e da altre leggi speciali si applicano soltanto alle società cooperative, e loro consorzi che sono considerati a mutualità prevalente ai sensi del titolo VI, capo I, sezione I codice civile e relative disposizioni di attuazione e transitorie e che sono iscritti nell’albo delle cooperative sezione a mutualità prevalente di cui all’articolo 223 sexiesdecies disp. att. c.c.’“.
b) dopo l’articolo 14, sono aggiunti i seguenti:
“Art. 14-bis.
(Ingresso nel regime fiscale delle cooperative a mutualità prevalente)
1. Ai fini di cui al comma 1 dell’articolo 14 e salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo verificandosi le condizioni indicate dall’articolo 2513 c.c e dall’articolo 35 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le società cooperative e i loro consorzi nel cui statuto sono presenti i requisiti previsti dall’articolo 2514 c.c. si considerano a mutualità prevalenze nell’esercizio in cui sono costituiti o in quello in cui tali requisiti vengono adottati.
2. Ai soli fini delle imposte sul reddito le agevolazioni applicate per effetto del precedente comma vengano meno se nell’esercizio successivo non si ripetono le condizioni di cui all’articolo 2513 c.c. e all’articolo 35 del decreto legislativo n. 385 del 1993. In tale caso la base imponibile del secondo esercizio comprende anche la base imponibile del primo. Sull’imposta determinata del primo anno si applicano gli interessi di mora, nella misura stabilita ai sensi degli articoli 13, comma 3, della legge 30 dicembre 1993, n. 557 e 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
3. Si applica in ogni caso il comma 2 dell’articolo 14.
4. In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per modifica delle previsioni statutarie di cui all’articolo 2514 c.c. o per il non rispetto in fatto delle stesse le agevolazioni di cui al comma 1 dell’articolo 14 non spettano a decorrere dallo stesso esercizio in cui si verifica la decadenza dalle agevolazioni stesse. La cooperativa è tenuta a devolvere il patrimomio effettivo esistente al momento della soppressione delle clausole di cui l’articolo 2514 del codice o al momento del non rispetto in fatto delle stesse ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione o al Fondo istituito dal Ministero delle attività produttive di cui all’articolo 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i quali devono attivarsi in caso di inadempienza della cooperativa. In caso di inerzia del Fondi istituiti dalle Associazioni nella richiesta del Patrimonio alla cooperative provvede il Ministero delle attività Produttive.
5. Ogni richiamo all’articolo 26 del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 contenuto nelle leggi speciali si intende operato all’articolo 2514 del codice.
Art. 14-ter.
(Disposizione transitoria e di attuazione)
1. Le società cooperative e i loro consorzi che nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2003 potevano fruire delle agevolazioni previste in questo titolo si considerano, nell’esercizio successivo a mutualità prevalente, ai fini di cui al comma 1 dell’articolo 14 allorché adeguino i propri statuti alle disposizioni dell’articolo 2514 c.c. entro il 31 dicembre 2004.
2. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 6 del decreto legge n. 63 del 15 aprile 2002, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, si applicano anche alle società cooperative che non rispettino il criterio della prevalenza di cui all’articolo 2513. Il disposto del comma 1 dell’articolo 6 del suddetto decreto si applica a condizione che lo statuto della cooperativa preveda la indivisibilità della riserva legale per la parte formata con la quota degli utili netti annuali nella misura del 30 per cento ed il disposto del comma 3 a condizione che lo statuto preveda le clausole di cui al 2514 del codice e le stesse siano osservate in fatto.
Art. 14-quater.
1. La devoluzione del patrimonio delle cooperative e loro consorzi ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione non costituisce destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa».
42.50 (v. testo 2)
Tarolli
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:
Il primo comma è sostituito dal seguente:
“1. Le agevolazioni previste in questo titolo e da altre leggi speciali si applicano soltanto alle società cooperative, e loro consorzi, che sono considerati a mutualità prevalente ai sensi del titolo VI, capo I, sezione I, codice civile e relative disposizioni di attuazione e transitorie e che sono iscritti nell’albo delle cooperative sezione a mutualità prevalente di cui all’articolo 223-sexiesdecies disp. att. del codice civile“».
Conseguentemente, dopo l’articolo 14, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 14-bis.
(Ingresso nel regime fiscale delle cooperative e mutualità prevalente)
1. Ai fini di cui al comma 1 dell’articolo 14 e salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, verificandosi le condizioni indicate 2513 del codice civile e dall’articolo 35 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le società cooperative e i loro consorzi nel cui statuto sono presenti i requisiti previsti dall’articolo 2514 del codice civile si considerano a mutualilà prevalente nell’esercizio in cui sono costituiti o in quello in cui tali requisiti vengono adottati.
2. Ai soli fini delle imposte sul reddito le agevolazioni applicate per effetto del precedente comma vengono meno se nell’esercizio successivo non si ripetono le condizioni di cui all’articolo 2513 del codice civile e all’articolo 35 del decreto legislativo n. 385 del 1993. In tale caso la base imponibile del secondo esercizio comprende anche la base imponibile del primo. Sull’imposta determinata del primo anno si applicano gli interessi di mora, nella misura stabilita ai sensi degli articoli 13, comma 3, della legge 30 dicembre 1993, n. 557 e 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
3. Si applica in ogni caso il comma 2 dell’articolo 14.
4. In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per modifica delle previsioni statutarie di cui all’articolo 2514 del codice civile, o per il non rispetto in fatto delle stesse, le agevolazioni di cui al comma 1 dell’articolo 14 non spettano a decorrere dallo stesso esercizio in cui si verifica la decadenza dalle agevolazioni stesse. La cooperativa è tenuta a devolvere il patrimonio effettivo esistente al momento della soppressione delle clausole di cui all’articolo 2514 del codice o al momento del non rispetto in fatto delle stesse, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione o al Fondo istituito dal Ministero delle attività produttive di cui all’articolo 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 i quali devono attivarsi in caso di inadempienza della cooperativa. In caso di inerzia dei Fondi istituiti dalle Associazioni, nella richiesta del patrimonio della cooperativa, provvede il Ministero delle attività produttive.
5. I maggiori valori iscritti nel bilancio redatto ai sensi dell’articolo 2545-octies del codice civile non rilevano ai fini della determinazione del reddito imponibile ai fini dell’IRES. Al momento del realizzo i maggiori valori concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’IRES per l’importo complessivo detratte le somme destinate alle riserve indivisibili di cui al bilancio redatto ai sensi dell’articolo 2545-octies.
6. Ogni richiamo all’articolo 26 del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, contenuto nelle leggi speciali, si intende operato all’articolo 2514 del codice.
Art. 14-ter.
(Disposizioni transitoria e di attuazione)
1. Le società cooperative e i loro consorzi che nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2003 potevano fruire delle agevolazioni previste in questo titolo si considerano, nell’esercizio successivo, a mutualità prevalente, ai fini di cui al comma 1 dell’articolo 4, allorché adeguino i propri statuti alle disposizioni dell’articolo 2514 del codice civile entro il 31 dicembre 2004.
2. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 63 del 15 aprile 2002, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, si applicano anche alle società cooperative che non rispettino il criterio della prevalenza di cui all’articolo 2513. Il disposto del comma 1 dell’articolo 6 del suddetto decreto si applica a condizione che lo statuto della cooperativa preveda la indivisibilità della riserva legale per la parte formata con la quota degli utili netti annuali nella misura del 30 per cento ed il disposto del comma 3 a condizione che lo statuto preveda le clausole di cui al 2514 del codice e le stesse siano osservate in fatto.
Art. 14-quater.
(Devoluzione ai fondi mutualistici)
1. La devoluzione del patrimonio delle cooperative e i loro consorzi ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione non costituisce destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa».
42.50 (testo 2)
Tarolli
Respinto
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:
Il primo comma è sostituito dal seguente:
“1. Le agevolazioni previste in questo titolo e da altre leggi speciali si applicano soltanto alle società cooperative, e loro consorzi, che sono considerati a mutualità prevalente ai sensi del titolo VI, capo I, sezione I, codice civile e relative disposizioni di attuazione e transitorie e che sono iscritti nell’albo delle cooperative sezione a mutualità prevalente di cui all’articolo 223-sexiesdecies disp. att. del codice civile“».
Conseguentemente, dopo l’articolo 14, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 14-bis.
(Ingresso nel regime fiscale delle cooperative e mutualità prevalente)
1. Ai fini di cui al comma 1 dell’articolo 14 e salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, verificandosi le condizioni indicate 2513 del codice civile e dall’articolo 35 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le società cooperative e i loro consorzi nel cui statuto sono presenti i requisiti previsti dall’articolo 2514 del codice civile si considerano a mutualilà prevalente nell’esercizio in cui sono costituiti o in quello in cui tali requisiti vengono adottati.
2. Ai soli fini delle imposte sul reddito le agevolazioni applicate per effetto del precedente comma vengono meno se nell’esercizio successivo non si ripetono le condizioni di cui all’articolo 2513 del codice civile e all’articolo 35 del decreto legislativo n. 385 del 1993. In tale caso la base imponibile del secondo esercizio comprende anche la base imponibile del primo. Sull’imposta determinata del primo anno si applicano gli interessi di mora, nella misura stabilita ai sensi degli articoli 13, comma 3, della legge 30 dicembre 1993, n. 557 e 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
3. Si applica in ogni caso il comma 2 dell’articolo 14.
4. In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per modifica delle previsioni statutarie di cui all’articolo 2514 del codice civile, o per il non rispetto in fatto delle stesse, le agevolazioni di cui al comma 1 dell’articolo 14 non spettano a decorrere dallo stesso esercizio in cui si verifica la decadenza dalle agevolazioni stesse. La cooperativa è tenuta a devolvere il patrimonio effettivo esistente al momento della soppressione delle clausole di cui all’articolo 2514 del codice o al momento del non rispetto in fatto delle stesse, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione o al Fondo istituito dal Ministero delle attività produttive di cui all’articolo 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 i quali devono attivarsi in caso di inadempienza della cooperativa. In caso di inerzia dei Fondi istituiti dalle Associazioni, nella richiesta del patrimonio della cooperativa, provvede il Ministero delle attività produttive.
5. Ogni richiamo all’articolo 26 del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, contenuto nelle leggi speciali, si intende operato all’articolo 2514 del codice.
Art. 14-ter.
(Disposizioni transitoria e di attuazione)
1. Le società cooperative e i loro consorzi che nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2003 potevano fruire delle agevolazioni previste in questo titolo si considerano, nell’esercizio successivo, a mutualità prevalente, ai fini di cui al comma 1 dell’articolo 4, allorché adeguino i propri statuti alle disposizioni dell’articolo 2514 del codice civile entro il 31 dicembre 2004.
2. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 63 del 15 aprile 2002, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, si applicano anche alle società cooperative che non rispettino il criterio della prevalenza di cui all’articolo 2513. Il disposto del comma 1 dell’articolo 6 del suddetto decreto si applica a condizione che lo statuto della cooperativa preveda la indivisibilità della riserva legale per la parte formata con la quota degli utili netti annuali nella misura del 30 per cento ed il disposto del comma 3 a condizione che lo statuto preveda le clausole di cui al 2514 del codice e le stesse siano osservate in fatto.
Art. 14-quater.
(Devoluzione ai fondi mutualistici)
1. La devoluzione del patrimonio delle cooperative e i loro consorzi ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione non costituisce destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa».
42.38
Tarolli
Respinto
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Al numero 41-bis della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si intendono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20 e 21 dell’articolo 10 del predetto decreto n. 633 del 1972 a chiunque rese, da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991. n. 381 di optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».
42.39 (v. testo 2)
Treu, Pedrizzi, Bonatesta, D’Andrea, Coviello, Soliani, Giaretta, Eufemi, Iervolino
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
«8-bis. Al numero 41-bis) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono ricomprese anche le prestazioni di cui ai n. 18, 19, 20, 21 dell’articolo 10 del predetto decreto n. 633, rese, in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 di optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 460».
Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, tabella A gli stanziamenti di tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti escluse le regolazioni debitorie fino a concorrenza dell’onere.
42.39 (testo 2)
Treu, Pedrizzi, Bonatesta, D’Andrea, Coviello, Soliani, Giaretta, Eufemi, Iervolino
Accolto
Dopo il comma 8 inserire i seguenti:
«8-bis. Al numero 41-bis) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ricomprese a decorrere dal 1º gennaio 2005 anche le prestazioni di cui ai n. 18, 19, 20, 21 dell’articolo 10 del predetto decreto n. 633, rese, in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 di optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 460.
8-ter. Le agevolazioni di cui al comma 8-bis sono concesse nel limite di spesa di 10 milioni annui di euro. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede a dare attuazione al comma 8-bis del presente comma con proprio decreto».
Conseguentemente, alla tabella C, alla rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), apportare le seguenti modificazioni:
2005: – 10.000;
2006: – 10.000;
2007: – 10.000.
42.40
Pedrizzi
Respinto
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Al numero 41-bis della tabella A, parte 11, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20 e 21 dell’articolo 10 del predetto decreto n. 633 del 1972 a chiunque rese, da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalti e di convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 di optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».
42.41
D’Andrea, Coviello, Soliani, Giaretta
Respinto
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
«8-bis. Al numero 41-bis della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si intendono ricomprese anche le prestazioni di cui ai commi 18, 19, 20 e 21 dell’articolo 10 del predetto decreto n. 633 a chiunque rese, da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».
Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti escluse le regolazioni debitorie fino a concorrenza dell’onere.
42.42
Pedrizzi, Bonatesta
Respinto
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Nel numero 41-bis della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si intendono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20 e 21 dell’articolo 10 del predetto decreto n. 633 del 1972 a chiunque rese, da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere.
Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 di optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».
42.43
Coviello, Soliani, D’Andrea, Giaretta
Respinto
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
«8-bis. Al numero 41-bis della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si intendono ricomprese anche le prestazioni di cui ai commi 18, 19, 20 e 21 dell’articolo 10 del predetto decreto n. 633 del 1972 a chiunque rese, da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».
Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, tabella A, gli stanziamenti di tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti escluse le regolazioni debitorie fino a concorrenza dell’onere.
42.44
Eufemi, Iervolino
Respinto
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Al numero 41-bis della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si intendono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20 e 21 dell’articolo 10 del predetto decreto n. 633 del 1972 a chiunque rese, da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere.
Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 di optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».
42.45
Tarolli, Ciccanti
Respinto
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Al numero 41-bis della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si intendono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20 e 21 dell’articolo 10 del predetto decreto n. 633 del 1972 a chiunque rese, da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere.
Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 di optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».
42.46
Pedrizzi, Kappler, Salerno, Balboni
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Ai fabbricati delle cooperative agricole di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001, si intende applicabile il comma 3-bis dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 557, come modificato dall’articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139».
42.47
Tarolli
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Ai fabbricati delle cooperative agricole di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001, si intende applicabile il comma 3-bis dell’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, come modificato dall’articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139».
42.48
Tarolli, Ciccanti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Ai fabbricati delle cooperative agricole di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001, si intende applicabile il comma 3-bis dell’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, come modificato dall’articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139».
42.49 (v. testo 2)
Eufemi, Iervolino
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Ai fabbricati delle cooperative agricole di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001, si intende applicabile il comma 3-bis dell’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, come modificato dall’articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139».
42.49 (testo 2)
Eufemi, Iervolino
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Ai fini dell’imposta comunale sugli immobili i fabbricati delle cooperative agricole e dei loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001, si intendono rurali».
42.51
Il Relatore
Accolto
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. All’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto il seguente comma:
“11-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è da considerarsi, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modifiche, in rapporto di occasionalità rispetto all’evento sportivo direttamente organizzato“».
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 5.000;
2006: – 5.000;
2007: – 5.000.
42.52
Moro
Accolto
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. All’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), è aggiunto il seguente comma:
“11-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati dallo sport dilettantistico con capienza inferiore ai tremila posti, è da considerarsi, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modifiche, in rapporto di occasionalità rispetto all’evento sportivo“».
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 5.000;
2006: – 5.000;
2007: – 5.000.
42.53
Pedrizzi, Bonatesta
Respinto
Dopo il comma 8-quater, inserire i seguenti:
«8-quinquies. In attuazione dell’articolo 45, primo comma, della Costituzione, è istituito un Fondo per l’erogazione di contributi alle cooperative sociali, di cui agli articoli 1 e 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, finalizzati al finanziamento di iniziative economico-solidali in grado di promuovere coesione sociale e di creare nuova occupazione, in particolare in favore delle persone svantaggiate di cui all’articolo 2, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
8-sexies. Il Fondo di cui al comma 1 è gestito da Sviluppo Italia Spa sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti con direttiva del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
8-septies. La dotazione del Fondo è pari a 15 milioni di euro per l’anno 2005. Il Fondo può essere incrementata anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.
8-octies. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».
42.54
Iovene
Respinto
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
«8-bis. In attuazione dell’articolo 45, primo comma, della Costituzione, è istituito un Fondo per l’erogazione di contributi alle cooperative sociali, di cui agli articoli 1 e 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, finalizzati al finanziamento di iniziative economico-solidali in grado di promuovere coesione sociale e di creare nuova occupazione in particolare in favore delle persone svantaggiate di cui all’articolo 2, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
8-ter. Il Fondo di cui al comma 1 è gestito da Sviluppo Italia Spa sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti con direttiva del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
8-quater. La dotazione del Fondo è pari a 15 milioni di euro per l’anno 2005. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati».
Conseguentemente, all’articolo 43, tabella A, rubrica: Ministero dell’interno, apportare la seguente variazione:
2005: – 15.000.
42.55
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa
Respinto
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Le plusvalenze derivanti dalle fasi di liquidazione dei beni d’impresa artigiana conto-terzi, in seguito a cessazione di attività, nei compatti produttivi in crisi dei distretti industriali, individuati dalle regioni ai sensi della legge n. 317 del 1991 e successive modificazioni, costituiscono imponibile ai fini delle imposte relative all’anno 2004 per il 50 per cento del loro ammontare».
Conseguentemente:
a) all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l’anno 2005» con le seguenti: «decorrere dall’anno 2005» e le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 700 milioni di euro»;
b) dopo l’articolo 42, aggiungere i seguenti:
«Art. 42-bis.
(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
Art. 42-ter.
(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)
1. L’articolo 13 e il comma 1, dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».
42.56
Pedrizzi, Salerno, Kappler
Respinto
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, all’articolo 14 il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Le agevolazioni previste in questo titolo e da altre leggi speciali si applicano soltanto alle società cooperative, e loro consorzi, che sono considerati a mutualità prevalente ai sensi del titolo VI, capo 1, sez. 1 codice civile e relative disposizioni di attuazione e transitorie e che sono iscritti nell’albo delle cooperative sezione a mutualità prevalente di cui all’articolo 223-sexiesdecies disp. att. c.c.“».
42.57
Soliani, Giaretta, Baio Dossi
Respinto
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Fra le prestazioni socio-sanitarie ed educative di cui al numero 41-bis della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20 e 21 dell’articolo 10 del predetto decreto n. 633 del 1972 rese, in favore dei soggetti indicati nel medesimo n. 41-bis, da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».
Conseguentemente, all’articolo 43, comma 1, tabella A, gli stanziamenti di tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.58
Salerno
Respinto
Il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. All’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “La misura è ulteriormente elevata al 96 per cento per i contribuenti di cui al decreto del Ministero delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, e nel decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre, n. 370, per i quali l’imposta dovuta con riferimento all’anno solare precedente è stata superiore a 2 milioni di euro“».
Il comma 10 è soppresso.
42.59
Coletti, Gaglione, Bastianoni
Respinto
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-bis. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all’articolo 3, del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito nella legge 18 febbraio 1991, n. 48, è incrementato della somma di 25 milioni di euro, per far fronte al fabbisogno finanziario necessario ad avviare un Piano di Settore, anche in relazione alle necessità di ristrutturazione della filiera bieticolosaccarifera e in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato al settore agricolo».
Conseguentemente, all’articolo 43, comma 1, tabella A, ivi richiamata gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino concorrenza dell’onere.
42.60
Bastianoni Gaglione, Coletti
Respinto
Dopo il comma 9, è inserito il seguente:
«9-bis. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all’articolo 3 del decreto legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito nella legge 18 febbraio 1991, n. 48, è incrementato della somma di 25 milioni di euro, per far fronte, in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato al settore agricolo, ai danni derivanti al settore dalle calamità naturali ed avversità atmosferiche dichiarate eccezionali, verificatesi nell’anno 2003».
Conseguentemente, all’articolo 43, comma 1, tabella A, ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie. debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.61
Coletti, Gaglione, Bastianoni
Respinto
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. È ripristinato il fondo, pari a 10 milioni di euro, per ciascun anno del triennio 2005-2007, per gli aiuti alla bieticoltura del centro-sud in conformità alle autorizzazioni già concesse dall’UE».
Conseguentemente, all’articolo 13, comma 1, tabella A, ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.62
Bastianoni, Gaglione, Coletti
Respinto
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Per i piani di riconversione di cui all’articolo 10, comma 21, del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito nella legge 30 maggio 2003, n. 119, sono stanziati per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, 20 milioni di euro».
Conseguentemente, all’articolo 43, comma 1, tabella A, ivi richiamata gli stanziamenti relativi a tulle le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.63
Bastianoni, Gaglione, Coletti
Respinto
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
«9-bis. Il contributo di cui al comma 5, dell’articolo 11, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è esteso all’anno 2005 nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro.
9-ter. Agli investimenti in agricoltura di cui all’articolo 8, della legge 23 dicembre 2002, n. 388, e successive modificazioni, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell’anno.
Conseguentemente, all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «600 milioni».
42.64
Gaglione, Bastianoni, Coletti
Respinto
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. All’articolo 11, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002. n. 178, sono inserite, in fine, le seguenti parole: “e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006“».
Conseguentemente, all’articolo 43, comma 1, tabella A, ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.65
Coletti, Liguori, Bastianoni, Gaglione
Respinto
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Al comma 1, dell’articolo 11, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall’articolo 69, della legge 17 dicembre 2002, n. 289, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “nonché negli impianti funzionali all’attività aziendale o finalizzati alla valorizzazione dei prodotti agricoli, altamente innovativi e sostenibili, ivi compresa la produzione di energia elettrica da biomasse, legnose e verdi“».
Conseguentemente, all’articolo 43, comma 1, tabella A, ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.66
Bastianoni, Gaglione, Coletti
Respinto
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Al comma 1, dell’articolo 11, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall’articolo 69, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostituire le parole: “ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunità europee.“ con le seguenti: “ovvero in conformità con le Direttive Comunitarie in materia di regimi di aiuto nazionali“».
Conseguentemente, all’articolo 43, comma 1, tabella A, ivi richiamata, gli stanziamenli relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie fino a concorrenza dell’onere.
42.67
Liguori, Gaglione, Bastianoni, Coletti
Respinto
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
«9-bis. Il contributo nella forma di credito di imposta di cui all’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni è esteso ai soggetti di cui alla lettera c) dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001.
9-ter. Agli investimenti in agricoltura di cui all’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell’anno.
9-quater. Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, possono indire bandi di accesso al credito di imposta in agricoltura al fine di provvedere al rilascio della conformità degli investimenti alla programmazione locale che a partire all’annualità 2005 sostituisce l’istruttoria e la posizione in graduatoria prevista dal comma 3 dell’articolo 11 della legge 8 agosto 2002, n. 178».
Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie fino a concorrenza dell’onere.
42.68
Liguori, Vallone, Gaglione, Bastianoni, Coletti
Respinto
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Dopo il comma 5 dell’articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, è aggiunto il seguente:
“5-bis. Al fine di rendere più efficiente la gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziate dal Feoga e conseguentemente agevolare gli investimenti e lo sviluppo delle imprese agricole nell’ambito delle funzioni di cui al comma 1, l’Agenzia assicura a tutti gli organismi pagatori le risorse necessarie ad espletare gli adempimenti richiesti dalla normativa comunitaria assumendo il coordinamento della gestione del sistema integrato dei controlli e delle attività degli organismi pagatori connesse alla tenuta ed aggiornamento dei fascicoli aziendali“».
Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.69
Coletti, Bastianoni, Gaglione, Rigoni
Respinto
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:
«9-bis. Al fine di garantire alle regioni e agli organismi pagatori le risorse necessarie alla corretta esecuzione delle attività e dei controlli previsti dalla normativa comunitaria e nazionale nel settore articolo, è autorizzata per l’anno 2005, la spesa di 20 milioni di euro».
Conseguentemente all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «520 milioni».
42.70
Bastianoni, Gaglione, Coletti, Liguori
Respinto
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Presso l’ICE è istituito il fondo “Promozione prodotti agroalimentari di qualità“, finanziato per l’anno 2005 con dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro, allo scopo di promuovere nel mercato internazionale i prodotti tutelati con i segni distintivi comunitari di qualità DOP, IGP e STG. Le risorse sono destinate ad attuare programmi di penetrazione commerciale proposti da imprese agricole ed agroalimentari. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ICE, acquisito il parere dei Ministeri per le politiche agricole e degli affari esteri della Conferenza Stato-regioni e sentite le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, approva il regolamento di gestione del fondo».
Conseguentemente all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole «500 milioni» con le seguenti: «510 milioni».
42.71 (v. testo 2)
Michelini, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Betta, Cossiga, Frau, Kofler, Pedrini, Peterlini, Rollandin
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. All’articolo 4 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall’articolo 59 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente periodo: “In tal caso resta altresì sospesa la procedura di riscossione dell’imposta sul valore aggiunto gravante sulle accise stesse“».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 85;
2006: – 85;
2007: – 85.
42.71 (testo 2)
Michelini, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Betta, Cossiga, Frau, Kofler, Pedrini, Peterlini, Rollandin
Accolto
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. All’articolo 4 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall’articolo 59 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente periodo: “In tal caso resta altresì sospesa la procedura di riscossione dell’imposta sul valore aggiunto gravante sulle accise stesse“».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 100;
2006: – 100;
2007: – 100.
42.72
Monticone
Respinto
Dopo il comma 10, inserire i seguenti:
«10-bis. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono ammesse alla detrazione dall’imposta lorda, entro il limite del 41 per cento le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente, fino ad un importo massimo delle stesse di euro 300.000, per la realizzazione degli interventi sugli immobili situati nei centri storici protetti dall’Unesco, di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 dell’articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sia sulle parti comuni degli edifici residenziali sia sulle singole proprietà immobiliari, ivi comprese le spese di progettazione e quelle per le prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici.
10-ter. L’importo massimo delle spese detraibili previsto dal comma 10-bis è raddoppiato per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, nonché per gli interventi nel sottosuolo, sulle fondamenta degli edifici, su quelli già vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490».
Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.73
Monticone
Respinto
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-bis. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono ammesse alla detrazione dall’imposta lorda, entro il limite del 41 per cento, le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente per la realizzazione degli interventi sugli immobili situati nei centri storici dichiarati patrimonio dell’Umanità da parte dell’Unesco, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ivi comprese le spese di progettazione e quelle per le prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici. La detrazione stabilita dal presente comma è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, ivi comprese le procedure di controllo in funzione dell’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione».
Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.74
Giaretta
Respinto
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-bis. Nell’ambito delle risorse preordinate sul fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazione dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la destinazione dell’importo aggiuntivo di tre milioni di euro per il 2005, per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per le finalità di cui al presente comma il fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazione dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato nella misura di 3 milioni di euro per l’anno 2005».
Conseguentemente all’articolo 43, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: «Decreto legislativo n. 300 del 1999. Riforma dell’organizzazione del Governo: Art. 70, comma 2, Agenzia delle entrate «apportare la seguente variazione:
2005: – 3.000.
42.75
Michelini, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Betta, Cossiga, Frau, Kofler, Pedrini, Peterlini, Rollandin
Respinto
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
«13-bis. All’articolo 10, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: “pubblica amministrazione“, aggiungere le seguenti: “nonché ai consorzi di cui al Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215“».
Conseguentemente, alla tabella A, all’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 10.000;
2006: – 10.000;
2007: – 10.000.
42.76 (v. testo 2)
Grillo, Cicolani, Meleleo
Dopo il comma 16, sono inseriti i seguenti commi:
«16-bis. All’articolo 6-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sostituire le parole: “1º luglio 2003“ con le seguenti: “1º gennaio 2004“ e le parole: “30 settembre 2001“, ovunque ricorrano, con le seguenti: “30 settembre 2006“.
16-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche per i beni immobili strumentali all’esercizio dell’attività commerciale, ai sensi dell’articolo 43 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché agli immobili classificati comunque tra le immobilizzazioni materiali, ivi compresi quelli a destinazione abitativa, e alle aree edificabili classificate tra i beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa».
42.76 (testo 2)
Grillo, Cicolani
Respinto
Dopo il comma 16, sono inseriti i seguenti commi:
«16-bis. All’articolo 6-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sostituire le parole: “1º luglio 2003“ con le seguenti: “1º gennaio 2004“ e le parole: “30 settembre 2001“, ovunque ricorrano, con le seguenti: “30 settembre 2006“.
16-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche per i beni immobili strumentali all’esercizio dell’attività commerciale, ai sensi dell’articolo 43 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché agli immobili classificati comunque tra le immobilizzazioni materiali».
42.77 (v. testo 2)
Grillo, Cicolani, Menardi, Pedrazzini, Pellegrino, Pessina
Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
«16-bis. Le agevolazioni fiscali di cui all’articolo 33, comma 3, della legge dicembre 2000, n. 388, si applicano, in ogni caso, per qualsiasi trasferimento finalizzato all’attuazione dei piani urbanistici attuativi, comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali con valenza localizzativa.
16-ter. Nell’ipotesi di piani urbanistici attuativi di iniziativa privata, comunque denominati, le agevolazioni di cui al precedente comma, si applicano in ogni caso dopo l’approvazione del piano da parte del comune, ancorché il trasferimento dell’immobile avvenga prima della sottoscrizione della convenzione con soggetti attuatori.
16-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in relazione ai trasferimenti di diritti edificatori funzionali all’attuazione dei piani urbanistici.
16-quinquies. All’articolo 6-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47 sono apportate le seguenti modificazioni:
le parole: “10 luglio 2003“ sono sostituite con le seguenti: “10 gennaio 2006“.
le parole: “30 settembre 2004“ ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: “30 settembre 2006“.
16-sexies. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche per i beni immobili strumentali all’esercizio dell’attività commerciale, ai sensi dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, nonché agli immobili classificati comunque tra le immobilizzazioni materiali, ivi compresi quelli a destinazione abitativa, e alle aree edificabili classificate tra i beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività di impresa».
42.77 (testo 2)
Grillo, Cicolani, Menardi, Pedrazzini, Pellegrino, Pessina
Respinto
Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
«16-bis. Le agevolazioni fiscali di cui all’articolo 33, comma 3, della legge dicembre 2000, n. 388, si applicano, in ogni caso, per qualsiasi trasferimento finalizzato all’attuazione dei piani urbanistici attuativi, comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali con valenza localizzativa.
16-ter. Nell’ipotesi di piani urbanistici attuativi di iniziativa privata, comunque denominati, le agevolazioni di cui al precedente comma, si applicano in ogni caso dopo l’approvazione del piano da parte del comune, ancorché il trasferimento dell’immobile avvenga prima della sottoscrizione della convenzione con soggetti attuatori.
16-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in relazione ai trasferimenti di diritti edificatori funzionali all’attuazione dei piani urbanistici.
16-quinquies. All’articolo 6-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47 sono apportate le seguenti modificazioni:
le parole: “10 luglio 2003“ sono sostituite con le seguenti: “10 gennaio 2004“.
le parole: “30 settembre 2004“ ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: “30 settembre 2006“.
16-sexies. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche per i beni immobili strumentali all’esercizio dell’attività commerciale, ai sensi dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, nonché agli immobili classificati comunque tra le immobilizzazioni materiali, ivi compresi quelli a destinazione abitativa».
42.78
Carrara
Dichiarato inammissibile
Sostituire il comma 17 con il seguente:
1. dopo le parole: «tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni»;
2. le parole: «è aumentata» sono sostituite dalle seguenti: «può essere aumentata».
42.79
Lauro
Respinto
Dopo il comma 45, inserire il seguente:
«45-bis. Le aziende termali individuate dall’articolo 3 della legge n. 323 del 2000 possono detrarre, limitatamente agli anni 2004-2005-2006, l’IVA assolta sulle seguenti spese:
investimenti in immobilizzi materiali ex articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Detto beneficio si applica ai costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare, o rimodernare immobili, impianti ed attrezzature strumentali all’esercizio dell’attività termale;
progetti di ricerca e sviluppo, nonché investimenti promozionali e pubblicitari, attinenti le attività termali;
ideazione, realizzazione e/o acquisto di marchi di fabbrica attinenti le attività termali;
costi inerenti il lavoro interinale applicato alla realizzazione degli investimenti e dei progetti di cui al precedente comma.
L’imposta sul valore aggiunto assolta sulle spese di cui al comma precedente deve essere separatamente annotata nella registrazione degli acquisti prevista dall’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 19, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, indipendentemente dall’effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA».
Conseguentemente, all’articolo 36, comma 17, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo, aumentare l’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, a 510 milioni di euro.
42.80
Kappler
Dichiarato inammissibile
Al comma 17, sono apportate le seguenti modificazioni:
«1. Dopo le parole: “dei monopoli di Stato“ è aggiunto il seguente capoverso:
“tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente interventi ai sensi dell’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni“».
2. Le parole: «è aumentata» sono sostituite dalle seguenti: «può essere aumentata».
42.81
Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Betta, Cossiga, Frau, Kofler, Pedrini, Peterlini, Rollandin
Respinto
Dopo il comma 17, inserire il seguente:
«17-bis. All’articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 7, inserire il seguente:
“7-bis. Sono esonerati dall’obbligo di cui al precedente comma 6 tutti i contribuenti che nell’anno solare effettuano operazioni intracomunitarie di valore complessivo inferiore a euro 2.000,00“».
42.82
Battisti, De Petris, Baio Dossi
Respinto
Al comma 17, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «560 milioni».
Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero della giustizia, voce: Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 – articolo 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell’AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (4.1.2.1 – Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti – cap. 1768), apportare la seguente variazione:
2005: + 60.000.
42.83 (v. testo 2)
Ferrara, Lauro
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire i commi 17 e 18 con i seguenti:
«17. Per l’anno 2005, con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, può essere aumentata l’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 500 milioni di euro.
18. Per il perseguimento di obiettivi di pubblico interesse, ivi compresi quelli di difesa della salute pubblica, con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero della salute, possono essere individuati criteri e modalità di determinazione di un prezzo minimo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.»;
b) dopo il comma 18, inserire il seguente:
«18-bis. La vendita al pubblico delle sigarette è ammessa esclusivamente in pacchetti confezionati con dieci o venti pezzi»;
c) al comma 19, sostituire le parole: «dieci per cento» con le seguenti: «sei per cento»;
d) dopo il comma 19, inserire i seguenti:
«19-bis. Il primo comma dell’articolo 2 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è così modificato:
“Il gioco del Lotto si basa sull’utilizzo dei numeri da 1 a 90 inclusi, sopra le ruote di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, e sopra la ruota denominata ruota nazionale. I cinque numeri estratti determinano le vincite relativamente a ciascuna ruota. Le estrazioni della ruota nazionale sono svolte in Roma“.
19-ter. Le scommesse sulla ruota nazionale si effettuano puntando sulla ruota stessa con esclusione di tutte le altre ruote. La raccolta delle scommesse sulla ruota nazionale viene effettuata dal concessionario del gioco del Lotto attraverso la rete automatizzata del Lotto.“»;
e) sostituire il comma 20 con il seguente:
«20. Il primo ed il secondo comma dell’articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, sono sostituiti dai seguenti:
“I premi sono fissati come appresso:
Sorti del gioco Premi per ogni combinazione
Estratto semplice Undici volte e duecentotrentadue millesimi della posta
Estratto determinato Cinquantacinque volte la posta
Ambo Duecentocinquanta volte la posta
Terno Quattromilacinquecento volte la posta
Quaterna Centoventimila volte la posta
Cinquina Seimilioni di volte la posta“.
Il premio massimo cui può dar luogo ogni scontrino di giocata, comunque sia ripartito tra le poste l’importo delle scommesse di dodici milioni di euro»;
f) dopo il comma 20, inserire i seguenti:
«20-bis. Resta fermo quanto stabilito dal terzo comma dell’articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528.
20-ter. È istituita la scommessa dell’estratto determinato. La giocata dell’estratto determinato si effettua aggiungendo all’indicazione del numero pronosticato la specificazione relativa alla successione ordinale di primo, secondo, terzo, quarto e quinto estratto.»;
g) al comma 21, sostituire le parole: «possono essere istituite ulteriori estrazioni settimanali del gioco del Lotto» con le seguenti: «può essere istituita una ulteriore estrazione settimanale del gioco del Lotto abbinata al concorso Enalotto»;
h) sostituire il comma 23 con il seguente:
«23. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si intende nel senso che dalle date del 1º gennaio e 1º maggio 2004, previste in funzione del rilascio o meno del nulla osta, gli apparecchi e congegni di cui alla medesima disposizione, se non convertiti in apparecchi e congegni per il gioco lecito, sono illeciti ancorché non consentano il prolungamento o la ripetizione della partita.»;
i) dopo il comma 23, inserire i seguenti:
«23-bis. L’esenzione di cui all’articolo 10, comma 1, n. 6) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, e successive modificazioni ed integrazioni, anche relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa.
23-ter. È istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali, Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, una nuova scommessa ippica a totalizzatore, proposta dall’UNIRE. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le disposizioni attuative relative alla nuova scommessa ippica, da effettuarsi nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici, delle agenzie ippiche e sportive nonché negli ippodromi, tenendo conto che la raccolta deve essere ripartita assegnando il 72 per cento come montepremi e compenso per l’attività di gestione della scommessa, l’8 per cento come compenso dell’attività dei punti di vendita, il 6 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e il 14 per cento come prelievo a favore dell’UNIRE».
Conseguentemente, alla tabella C, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: – Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:
2005: + 6.000;
2006: + 71.000;
2007: + 74.000.
42.83 (testo 2)
Ferrara
Accolto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 17, sostituire le parole: «è aumentata» con le seguenti: «, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, può essere aumentata»;
b) sostituire il comma 18 con il seguente:
«18. Per il perseguimento di obiettivi di pubblico interesse, ivi compresi quelli di difesa della salute pubblica, con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero della salute, possono essere individuati criteri e modalità di determinazione di un prezzo minimo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.»;
c) dopo il comma 18, inserire il seguente:
«18-bis. La vendita al pubblico delle sigarette è ammessa esclusivamente in pacchetti confezionati con dieci o venti pezzi»;
d) al comma 19, sostituire le parole: «dieci per cento» con le seguenti: «sei per cento»;
e) dopo il comma 19, inserire i seguenti:
«19-bis. Il primo comma dell’articolo 2 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è così modificato:
“Il gioco del Lotto si basa sull’utilizzo dei numeri da 1 a 90 inclusi, sopra le ruote di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, e sopra la ruota denominata ruota nazionale. I cinque numeri estratti determinano le vincite relativamente a ciascuna ruota. Le estrazioni della ruota nazionale sono svolte in Roma“.
19-ter. Le scommesse sulla ruota nazionale si effettuano puntando sulla ruota stessa con esclusione di tutte le altre ruote. La raccolta delle scommesse sulla ruota nazionale viene effettuata dal concessionario del gioco del Lotto attraverso la rete automatizzata del Lotto.“»;
f) sostituire il comma 20 con il seguente:
«20. Il primo ed il secondo comma dell’articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, sono sostituiti dai seguenti:
“I premi sono fissati come appresso:
Sorti del gioco Premi per ogni combinazione
Estratto semplice Undici volte e duecentotrentadue millesimi della posta
Estratto determinato Cinquantacinque volte la posta
Ambo Duecentocinquanta volte la posta
Terno Quattromilacinquecento volte la posta
Quaterna Centoventimila volte la posta
Cinquina Seimilioni di volte la posta“.
Il premio massimo cui può dar luogo ogni scontrino di giocata, comunque sia ripartito tra le poste l’importo delle scommesse di dodici milioni di euro»;
g) dopo il comma 20, inserire i seguenti:
«20-bis. Resta fermo quanto stabilito dal terzo comma dell’articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528.
20-ter. È istituita la scommessa dell’estratto determinato. La giocata dell’estratto determinato si effettua aggiungendo all’indicazione del numero pronosticato la specificazione relativa alla successione ordinale di primo, secondo, terzo, quarto e quinto estratto.»;
h) al comma 21, sostituire le parole: «possono essere istituite ulteriori estrazioni settimanali del gioco del Lotto» con le seguenti: «può essere istituita una ulteriore estrazione settimanale del gioco del Lotto abbinata al concorso Enalotto»;
i) sostituire il comma 23 con il seguente:
«23. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si intende nel senso che dalle date del 1º gennaio e 1º maggio 2004, previste in funzione del rilascio o meno del nulla osta, gli apparecchi e congegni di cui alla medesima disposizione, se non convertiti in apparecchi e congegni per il gioco lecito, sono illeciti ancorché non consentano il prolungamento o la ripetizione della partita.»;
l) dopo il comma 23, inserire i seguenti:
«23-bis. L’esenzione di cui all’articolo 10, comma 1, n. 6) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, e successive modificazioni ed integrazioni, anche relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa.
23-ter. È istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali, Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, una nuova scommessa ippica a totalizzatore, proposta dall’UNIRE. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le disposizioni attuative relative alla nuova scommessa ippica, da effettuarsi nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici, delle agenzie ippiche e sportive nonché negli ippodromi, tenendo conto che la raccolta deve essere ripartita assegnando il 72 per cento come montepremi e compenso per l’attività di gestione della scommessa, l’8 per cento come compenso dell’attività dei punti di vendita, il 6 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e il 14 per cento come prelievo a favore dell’UNIRE».
Conseguentemente, alla tabella C, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: – Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:
2005: + 6.000;
2006: + 71.000;
2007: + 74.000.
42.84
Giaretta, Castellani, Cambursano, D’Amico, Veraldi, Scalera, Zanda, Dettori
Respinto
Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
«42-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo l’articolo 13-ter è inserito il seguente:
“Art. 13-quater.
(Detrazioni finalizzate alla sicurezza e alla qualificazione del patrimonio edilizio)
1. Dal 1º gennaio 2005, la detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per un ammontare complessivo non superiore a 75.000 euro, per una quota pari al 41 per cento degli importi a carico del contribuente, da ripartire in cinque o dieci quote annuali, si applica nei seguenti casi:
a) interventi finalizzati alla prevenzione antisismica con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica;
b) interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
c) interventi relativi all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
d) interventi per l’installazione degli impianti a metano;
e) interventi relativi alla eliminazione delle barriere architettoniche;
f) interventi volti alla bonifica dell’amianto;
g) interventi per l’adozione di misure finalizzate al conseguimento di risparmi energetici anche al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui alla direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell’edilizia;
h) interventi finalizzati al contenimento dell’inquinamento acustico.
2. La detrazione compete, altresì, per le spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.
3. Le modalità per l’applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di intesa con il Ministro delle infrastrutture entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Con il decreto di cui al comma 3, sono altresì definite le modalità per l’applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1 anche agli immobili gestiti dagli IACP o dai nuovi enti che ne hanno assunto le funzioni“».
Conseguentemente, all’articolo 42, sostituire il comma 17 con il seguente:
«17. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a decorrere dall’anno 2005, l’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è incrementata del 10 per cento».
42.85
Giaretta, Castellani, Cambursano, D’Amico
Respinto
Dopo il comma 29, inserire i seguenti:
«29-bis. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche in favore di associazioni e altre organizzazioni non lucrative residenti nel territorio nazionale aventi scopi solidaristici o sociali, ovvero operanti nel campo della tutela dell’ambiente e del patrimonio artistico, che svolgono servizi non principalmente destinati agli associati, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del venti per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui.
29-ter. La deducibilità di cui al comma 29-bis spetta per le erogazioni in favore di associazioni e organizzazioni i cui statuti o atti costitutivi prevedono il divieto di distribuire ad associati, promotori e altri soggetti partecipanti alla conduzione o alle attività dell’ente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, e che perseguono i loro scopi, con attività anche di sola sovvenzione benefica, in favore dei soggetti svantaggiati di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
29-quater. Lo scopo solidaristico o sociale dell’ente beneficiario delle liberalità si desume dalle disposizioni dello statuto registrato e si considera comunque sussistente per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, per le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell’articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, per le fondazioni e le associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica e per le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383.
29-quinquies. Costituisce in ogni caso presupposto per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 29-bis e 29-ter la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria. 29-sexies. Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
29-septies. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall’imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità di cui ai commi 29-bis, 29-ter e 29-quinquies, la sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è maggiorata del 200 per cento.
29-octies. Se la deduzione di cui al comma 9-bis risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all’ente beneficiario dell’erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l’ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.
29-nonies. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 29-bis la deducibilità di cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
29-decies. Al testo unico delle imposte sui redditi sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera g) del comma 1 dell’articolo 10 e la lettera i-quater) del comma 1 dell’articolo 13-bis, sono abrogate;
b) all’articolo 110, comma 1, le parole: “,f) e g)“ sono sostituite dalle seguenti: “e f)“;
c) all’articolo 110-bis, comma 1, le parole: “, i-bis) e i-quater)“ sono sostituite dalle seguenti: “e i-bis)“».
Conseguentemente, all’articolo 2, sostituire il comma 17 con il seguente:
«17. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è aumentata, a decorrere dall’anno 2005, l’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in misura tale da assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 750 milioni di euro».
42.86
Moro, Agoni
Respinto
Al comma 31, sostituire la lettera a), con la seguente:
«a) al comma 5 primo e secondo periodo, le parole: “Per gli anni dal 1998 al 2004“ sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall’anno 1998“».
Conseguentemente al medesimo comma 31, sopprimere la lettera b); al comma 17, del medesimo articolo 42, apportare le seguenti modifiche: sopprimere le parole: «Per l’anno 2005»; sostituire le parole: «pari a 500» con le seguenti: «annuo pari a 750».
42.87
Forcieri
Respinto
Sostituire il comma 29 con il seguente:
«29. Per l’anno 2005, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all’ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica».
Conseguentemente, all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le parole: «600 milioni di euro».
42.88
Forcieri
Respinto
Sostituire il comma 29 con il seguente:
«29. Per l’anno 2005, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ea in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all’ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica».
Conseguentemente, all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le parole: «540 milioni di euro».
42.89
D’Amico
Respinto
Sopprimere il comma 18.
42.90
Maffioli, Ciccanti
Respinto
Sopprimere il comma 18.
42.91
Costa
Respinto
Sopprimere il comma 18.
42.92
Carrara
Respinto
Al comma 18, le parole: «delle sigarette» sono sostituite dalle seguenti: «dei tabacchi lavorati».
42.93
Kappler
Respinto
Al comma 18, le parole: «delle sigarette» sono sostituite dalle seguenti: «dei tabacchi lavorati».
42.94
Girfatti, Ferrara
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 18 inserire il seguente:
«18-bis. Ciascun concessionario, per l’adduzione delle scommesse a totalizzatore al totalizzatore nazionale e per la ricezione del nulla-osta all’emissione della ricevuta di scommessa, nonché per l’adduzione delle scommesse a libro al servizio centrale di registrazione utilizza i servizi di un operatore da indicare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’operatore deve essere in possesso di requisiti di capacità tecnica ed affidabilità economica accertati dal Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, e deve dimostrare di essere stato indicato da non meno di 300 (trecento) concessionari Il rapporto tra l’operatore e l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è regolato da apposita convenzione. Ove l’operatore assuma l’obbligo di provvedere, in nome e per conto del concessionario, al versamento di quanto da lui dovuto per l’esercizio della concessione, la convenzione di cui al comma precedente dovrà prevedere:
a) il termine, di natura essenziale, entro il quale deve essere effettuato mensilmente il versamento;
b) l’anticipazione al concessionario, da parte dell’operatore, delle integrazioni eventualmente necessarie al pagamento delle scommesse a totalizzatore vincenti contabilizzate nel mese di cui alla lettera precedente;
c) la retribuzione del servizio prestato in misura non superiore al 2 per cento dell’ammontare delle somme versate;
d) la prestazione di idonea cauzione o fidejussione a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte, a fronte della quale verrano svincolate, per la parte corrispondente, le garanzie prestate dal concessionario».
42.95
Pedrazzini, Moro
Respinto
Dopo il comma 18, è aggiunto il seguente:
«18-bis. Al fine di fironteggiare le spese per la realizzazione e la gestione dei centri di permanenza temporanea di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a decorrere dal 1º gennaio 2005 si applica una tassa annlla di 35.00 al momento del rilscio e del rinnovo dei perrnessi di soggiorno per lavoro di cui al citato testo unico. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’interno, stabilisce le modalità applicative della presente norma».
42.96
Brunale, Guerzoni
Respinto
Sopprimere il comma 19.
Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere i seguenti:
«Art. 42-bis.
(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
Art. 42-ter.
(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)
1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».
42.97
Kappler
Respinto
Sostituire i commi 19, 20 e 21 con i seguenti:
19. Al fine di una tendenziale armonizzazione della misura del prelievo erariale sul Lotto a quella vigente per altri tipi di gioco, le percentuali delle ritenute di cui agli articoli 2, nono comma della legge 6 agosto 1967, n. 699, e successive modificazioni, e 17, comma 4, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono sostituite con una ritenuta unica del sei per cento.
20. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato, può essere istituita una ulteriore estrazione settimanale del Lotto abbinata al concorso Enalotto.
21. Il premio massimo cui può dar luogo una giocata del Lotto comunque sia ripartito tra le poste l’importo della scommessa, non può eccedere la somma di 12 milioni di Euro. Sono abrogati l’articolo 4, comma 3, e l’articolo 8, comma 2, della legge 2 agosto 1982, n. 528 e il comma 6 dell’articolo 9 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con legge 27 febbraio 2002, n. 16.
Conseguentemente, all’articolo 42, dopo i commi 19, 20 e 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Alla legge 2 agosto 1982, n. 528 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alle dieci ruote, elencate al primo comma dell’articolo 2 della legge 2 agosto 1982, n. 528, viene aggiunta una undicesima ruota denominata «ruota nazionale». Le scommesse sulla ruota nazionale si effettuano puntando sulla ruota stessa con esclusione di tutte le altre ruote. Le estrazioni della ruota nazionale sono svolte in Roma;
b) Il primo comma dell’articolo 8 è così modificato:
«I premi sono fissati come appresso:
Sorti del gioco Premi per ogni combinazione
Estratto semplice Undici volte e duecentotrentadue millesimi della posta
Estratto determinato Cinquantacinque volte la posta
Ambo Duecentocinquanta volte la posta
Terno Quattromilacinquecento volte la posta
Quaterna Centoventimila volte la posta
Cinquina Seimilioni di volte la posta».
La giocata sull’estratto determinato si effettua aggiungendo all’indicazione del numero pronosticato la specificazione relativa alla successione ordinale di primo, secondo terzo, quarto e quinto estratto.
21-ter. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono fissate le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi 21 e 21-bis.
42.98
Bettamio
Respinto
Sostituire i commi 19, 20 e 21 con i seguenti:
19. Al fine di una tendenziale armonizzazione della misura del prelievo erariale sul Lotto a quella vigente per altri tipi di gioco, le percentuali delle ritenute di cui agli articoli 2, nono comma della legge 6 agosto 1967, n. 699, e successive modificazioni, e 17, comma 4, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono sostituite con una ritenuta unica del sei per cento.
20. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato, può essere istituita una ulteriore estrazione settimanale del Lotto abbinata al concorso Enalotto.
21. Il premio massimo cui può dar luogo una giocata del Lotto comunque sia ripartito tra le poste l’importo della scommessa, non può eccedere la somma di 12 milioni di Euro. Sono abrogati l’articolo 4, comma 3, e l’articolo 8, comma 2, della legge 2 agosto 1982, n. 528 e il comma 6 dell’articolo 9 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con legge 27 febbraio 2002, n. 16.
Conseguentemente, all’articolo 42, dopo i commi 19, 20 e 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Alla legge 2 agosto 1982, n. 528 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alle dieci ruote, elencate al primo comma dell’articolo 2 della legge 2 agosto 1982, n. 528, viene aggiunta una undicesima ruota denominata «ruota nazionale». Le scommesse sulla ruota nazionale si effettuano puntando sulla ruota stessa con esclusione di tutte le altre ruote. Le estrazioni della ruota nazionale sono svolte in Roma;
b) Il primo comma dell’articolo 8 è così modificato:
«I premi sono fissati come appresso:
Sorti del gioco Premi per ogni combinazione
Estratto semplice Undici volte e duecentotrentadue millesimi della posta
Estratto determinato Cinquantacinque volte la posta
Ambo Duecentocinquanta volte la posta
Terno Quattromilacinquecento volte la posta
Quaterna Centoventimila volte la posta
Cinquina Seimilioni di volte la posta».
La giocata sull’estratto determinato si effettua aggiungendo all’indicazione del numero pronosticato la specificazione relativa alla successione ordinale di primo, secondo terzo, quarto e quinto estratto.
21-ter. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono fissate le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi 21 e 21-bis.
42.99
Tarolli, Ciccanti
Ritirato
Sostituire i commi 19, 20 e 21 con i seguenti:
19. Al fine di una tendenziale armonizzazione della misura del prelievo erariale sul Lotto a quella vigente per altri tipi di gioco, le percentuali delle ritenute di cui agli articoli 2, nono comma della legge 6 agosto 1967, n. 699, e successive modificazioni, e 17, comma 4, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono sostituite con una ritenuta unica del sei per cento.
20. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato, può essere istituita una ulteriore estrazione settimanale del Lotto abbinata al concorso Enalotto.
21. Il premio massimo cui può dar luogo una giocata del Lotto comunque sia ripartito tra le poste l’importo della scommessa, non può eccedere la somma di 12 milioni di Euro. Sono abrogati l’articolo 4, comma 3, e l’articolo 8, comma 2, della legge 2 agosto 1982, n. 528 e il comma 6 dell’articolo 9 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con legge 27 febbraio 2002, n. 16.
Conseguentemente, all’articolo 42, dopo i commi 19, 20 e 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Alla legge 2 agosto 1982, n. 528 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alle dieci ruote, elencate al primo comma dell’articolo 2 della legge 2 agosto 1982, n. 528, viene aggiunta una undicesima ruota denominata «ruota nazionale». Le scommesse sulla ruota nazionale si effettuano puntando sulla ruota stessa con esclusione di tutte le altre ruote. Le estrazioni della ruota nazionale sono svolte in Roma;
b) Il primo comma dell’articolo 8 è così modificato:
«I premi sono fissati come appresso:
Sorti del gioco Premi per ogni combinazione
Estratto semplice Undici volte e duecentotrentadue millesimi della posta
Estratto determinato Cinquantacinque volte la posta
Ambo Duecentocinquanta volte la posta
Terno Quattromilacinquecento volte la posta
Quaterna Centoventimila volte la posta
Cinquina Seimilioni di volte la posta».
La giocata sull’estratto determinato si effettua aggiungendo all’indicazione del numero pronosticato la specificazione relativa alla successione ordinale di primo, secondo terzo, quarto e quinto estratto.
21-ter. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono fissate le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi 21 e 21-bis.
42.100
Cambursano
Respinto
Dopo il comma 30 inserire il seguente:
«30-bis. All’articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti dai contribuenti, alla lettera i-bis), dopo le parole “cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)“ sono inserite le seguenti parole: “, a favore dei soggetti operanti nel terzo settore, di cui ai commi 3 e 4 della legge 8 novembre 2000, n. 328,“
Conseguentemente all’articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento».
42.101
Moro, Vanzo
Respinto
Al comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento».
Sopprimere il comma 23.
42.102
Moro, Agoni
Respinto
Sostituire il comma 34, con il seguente:
«All’articolo 45, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: “per il periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 1998 e per i cinque periodi d’imposta successivi l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9 per cento, per il periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2004 l’aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento“ sono sostituite dalle seguenti: “è stabilita nella misura dell’1,9 per cento“».
Conseguentemente, al comma 19 del medesimo articolo, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 13 per cento».
42.102a
Iovene
Respinto
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
1. All’articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera i) è inserita la seguente:
i-bis) le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore ai 15 mila euro, a favore di enti e associazioni che senza scopo di lucro svolgono direttamente o indirettamente, attraverso il finanziamento di progetti presso laboratori universitari, ospedali ed istituti attività di studio e di ricerca scientifica in sanità».
Conseguentemente, all’articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «del 10 per cento» con le seguenti: «del 12,5 per cento».
42.102b
Passigli
Respinto
Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:
«44-bis. Al fine di incrementare e ampliare la rete telematica della ricerca italiana (GARR-G), per renderla fruibile per le iniziative di formazione a distanza e di interazione tra sistema scolastico sistema universitari il Ministero per l’innovazione e le tecnologie ha un incremento del proprio fondo di trenta mila euro».
Conseguentemente, all’articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «del 10 per cento» con le seguenti: «del 12,5 per cento».
42.102c
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa
Respinto
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
(ENAV e ASI)
1. Le quote versate all’ENAV e all’ASI ai sensi della legge 12 del 2001 non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge sono assegnate per metà di nuovo all’ASI per l’esercizio 2005 e per l’altra metà al Ministero delle attività produttive presso Fondo di incentivazione industriale, entro il 28 febbraio 2005, con le procedure di cui al comma 2 per l’esecuzione di progetti di ricerca, di formazione, di sviluppo applicativo e di realizzazione di infrastrutture tecnologiche aventi le finalità indicate dal programma Perseus dell’ASI ed in particolare:
a) rendere più competitive le aziende italiane nell’assegnazione dei contratti del programma Galileo Sat dell’ESA;
b) realizzare incubatori per imprese che intendono produrre servizi basati sull’infrastruttura satellitare Galileo;
c) promuovere l’attività delle piccole e medie imprese tramite bandi mirati nel campo della ricerca e sviluppo del settore spaziale;
d) promuovere programmi di ricerca di base e applicata nel settore spaziale;
e) sostenere attività di formazione professionale e di alta formazione nel settore;
f) realizzare il centro di simulazione delle certificazioni del segnale del sistema Galileo;
g) realizzare infrastrutture che rafforzino la candidatura italiana per la sede dell’Agenzia europea di navigazione satellitare.
2. I criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma i sono definiti con decreto ministeriale sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari e tenendo Conto della qualità dei progetti presentati».
Conseguentemente, all’articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «del 10 per cento» con le seguenti: «del 12,5 per cento».
42.103
Moro, Agoni
Respinto
Al comma 31, sostituire la lettera a), con la seguente:
«a) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole: “Per gli anni dal 1998 al 2004“ sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall’anno 1998“».
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera b);
al comma 19 del medesimo articolo, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 12 per cento»
42.104
Moro, Agoni
Respinto
Al comma 35, sostituire le parole «31 dicembre 2005» con le seguenti «31 dicembre 2007».
Conseguentemente, al comma 19 del medesimo articolo, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica dell’11 per cento.
42.105
Moro, Agoni
Respinto
Al comma 33, sostituire le parole: «31 dicembre 2005», con le seguenti: «31 dicembre 2007».
Conseguentemente, al comma 19 del medesimo articolo, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 10,1 per cento».
42.106
Bongiorno
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
«19-bis. Per le somme dovute, e non versate, a titolo di prelievo erariale fino al 15 dicembre 2004, il concessionario può effettuame il versamento in unica o più rate entro il 30 giugnmo 2005, previo pagamento di una sanzione commisurata al 3 per cento dell’importo complessivo. Il totale o parziale omesso versamento, entro il 30 giugno 2005, delle somme di cui al primo periodo, comporta la sospensione della convenzione di concessione, con conseguente chiusura della sala, fino alla data di versamento da parte del concessionario o delle società fideiubenti, delle somme stesse maggiorate degli interessi nella misura del saggio legale fino al giorno del pagamento. Sono sospesi, fino al 30 giugno 2005, gli effetti degli atti amministrativi adottati per il recupero delle somme di cui al presente comma».
42.107
Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
All’articolo 42, sopprimere i commi 20 e 21.
Conseguentemente,
1. In attesa della definizione della istituzione di un’imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, lstituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.
2. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.
42.108
Brunale, Guerzoni
Respinto
Sopprimere il comma 20.
Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)
1. L’articolo 13 e il comma 1, dell’articolo 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».
42.109
Eufemi
Dichiarato inammissibile
Sopprimere i commi 20 e 21.
42.110
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta, Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau
Respinto
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
«21. Per la prima fase di interventi di miglioramento del sistema di trasporto ferroviario sulla linea Chivasso-Aosta, previsto dall’accordo di programma quadro siglato il 30/06/2004 tra Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Autonoma Valle d’Aosta e Società Rete ferroviaria italiana S.p.A., è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2005, di 5 milioni di euro per l’anno 2006 e di 6 milioni di euro per l’anno 2007, da assegnare allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze».
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 3.000;
2006: – 5.000;
2007: – 6.000.
42.111
Falcier, Archiutti, De Rigo
Respinto
Dopo il comma 20, inserire il seguente comma:
«20-bis. All’articolo 106, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Per gli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, le svalutazione e gli accantonamenti per rischi su crediti risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia, sono deducibili in ciascun esercizio in deroga a quanto previsto nei precedenti commi“».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente in misura pari al 2 per cento.
42.112
Moro, Agoni
Respinto
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
«20-bis. È istituita, dalla data di entrata in vigore della presente legge, una nuova scommessa ippica a totalizzatore, proposta dall’Unire. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con regolamento emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabilite le disposizioni attuative relative alla nuova scommessa ippica, da effettuarsi nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici, delle agenzie ippiche e sportive nonché negli ippodromi, tenendo conto che la raccolta deve essere ripartita assegnando il 72 per cento come montepremi e compenso per l’attività di gestione della scommessa, l’8 per cento come compenso dell’attività dei punti di vendita, il 6 per cento come entrate erariali sottoforma di imposta unica e il 14 per cento a favore dell’UNIRE. In via transitoria per gli anni 2005-2006 una somma non inferiore all’80 per cento dell’imposta unica di cui al precedente periodo è integralmente destinata all’UNIRE».
42.113
Falcier, Archiutti, De Rigo
Respinto
Dopo il comma 20, inserire i seguenti:
«20-bis. All’articolo 185 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, dopo il comma 2, il seguente comma:
“20-bis. Gli Istituti Autonomi per le case popolari comunque denominati possono derogare il disposto dell’articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella determinazione del reddito degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio d’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa.
20-ter. La lettera c-bis dell’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è soppressa“».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente in misura pari al 2 per cento.
42.114
Cambursano
Respinto
Dopo il comma 20, inserire i seguenti:
«20-bis. In occasione delle Olimpiadi invernali Torino 2006 a decorrere dall’anno 2005 è istituita una lotteria internazionale denominata: “Lotteria internazionale Olimpiadi Torino 2006“.
20-ter. Alla lotteria di cui al comma 20-bis si applicano le disposizioni della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni. Tale lotteria si aggiunge alle lotterie previste dall’articolo 1, comma 1, della citata legge n. 722 del 1955.
20-quater. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 3, della legge 4 agosto 1955, n. 722, il 10 per cento degli utili derivanti dalla lotteria è devoluto al Comitato per l’Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 (Torino Organising Committee XX Olympic Winter Games Toroc), a titolo di sostegno dell’attività di organizzazione dei Giochi Olimpici».
42.115
Comincioli, Federici
Respinto
Dopo il comma 20, inserire il seguente:
«20-bis. È istituita una nuova lotteria telematica, a estrazione bisettimanale, denominata: “Televinco“. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le disposizioni attuative occorrenti».
42.116
Eufemi
Respinto
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
«20-bis. È istituito un ulteriore concorso a pronostico settimanale per le corse dei cavalli individuato dall’UNIRE con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le disposizioni attuative occorrenti per l’ulteriore concorso previsto dal presente comma».
42.117
Tarolli, Ciccanti, Compagna
Respinto
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
«20-bis. È istituito un ulteriore concorso a pronostico settimanale per le corse dei cavalli individuato dall’UNIRE; con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le disposizioni attuative occorrenti per l’ulteriore concorso previsto dal presente comma».
42.118
Brunale
Respinto
Al comma 21, sostituire le parole: «possono essere istituite ulteriori estrazioni settimanali del gioco del lotto» con le seguenti: «è istituita una ulteriore estrazione settimanale del gioco del lotto. Ai ricevitori viene riconosciuto un aumento di aggio sul raccolto che passa dall’8 per cento al 10 per cento».
42.119
Asciutti, Tomassini
Respinto
Dopo il comma 21, inserire i seguenti:
«21-bis. È istituita, dalla data di entrata in vigore della presente legge, una nuova scommessa ippica a totalizzatore, proposta dall’UNIRE.
21-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con regolamento emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabilite le disposizioni attuative relative alla nuova scommessa ippica, da effettuarsi nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici, delle agenzie ippiche e sportive nonché negli ippodromi, tenendo conto che la raccolta deve essere ripartita assegnando il 72 per cento come montepremi e compenso per l’attività di gestione della scommessa, l’8 per cento come compenso dell’attività dei punti di vendita, il 6 per cento come entrate erariali sottoforma di imposta unica e il 14 per cento a favore dell’UNIRE.
21-quater. In via transitoria per gli anni 2005-2006 una somma non inferiore all’80 per cento dell’imposta unica di cui al precedente periodo è integralmente destinata all’UNIRE».
42.120
Pedrizzi, Salerno, Kappler, Balboni
Respinto
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
«21-bis. Con regolamento del direttore generale dell’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato vengono stabilite le condizioni ed i termini per la diretta assegnazione, senza oneri, di una rivendita di generi di monopolio ai titolari di ricevitoria del lotto non abbinata ad una rivendita di generi di monopollo che per effetto di nuove attivazioni di ricevitorie del lotto presso rivendite di generi di monopolio o trasferimenti di sede delle stesse si trovino a distanza inferiore ai 200 metri da altra ricevitoria o, comunque, quando, a seguito dell’ampliamento della rete di raccolta, sia intervenuto un significativo mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda. La possibilità di assegnazione è estesa, qualora non esercitata dal titolare della ricevitoria, in subordine ai coadiutori od ai parenti entro il quarto grado o agli affini entro il terzo grado. Per l’istituzione delle predette rivendite devono essere rispettati i parametri vigenti di distanza e redditività».
42.121
Tarolli
Respinto
Sostituire il comma 23 con il seguente:
«23. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si intende nel senso che dalle date del 1o gennaio e 1o maggio 2004, previste in funzione del rilascio o meno del nulla osta, gli apparecchi e congegni di cui alla medesima disposizione, se non convertiti in apparecchi e congegni per il gioco lecito, sono illeciti ancorché non consentano il prolungamento o la ripetizione della partita».
42.125
Tarolli
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 23, inserire il seguente:
«23-bis. L’esenzione di cui all’articolo 20, comma 1, n. 6) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, e successive modificazioni ed integrazioni, anche relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa».
42.122
Curto
Respinto
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. All’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, è apportata la seguente modifica:
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
“8-bis. Gli apparecchi elettromeccanici riproducenti giochi di pesca verticale ed orizzontale di abilità, possono distribuire premi che consistono in prodotti di piccola oggettistica il cui valore complessivo non sia superiore a venti volte il costo della partita. In ogni caso il valore del costo della partita non può superare il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad euro 1. Rimangono inalterate le sanzioni penali previste per il gioco d’azzardo».
42.123
Curto
Respinto
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. Dopo l’articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, aggiungere il seguente:
“Art. 22-ter. All’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 6, sostituire le parole: “o da gioco di abilità“ con le seguenti: “ancorchè prevalentemente aleatori“;
dopo le parole: “moneta metallica“ sopprimere le seguenti: “nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio“».
42.124
Curto
Respinto
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. All’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è apportata la seguente modifica:
Il comma 5 è sostituito dal seguente:
“Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo quelli in cui la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria ed in cui il fine di lucro è tale da integrare le vincite di valore superiore ai limiti fissati dal comma seguente, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato“».
42.126
Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Betta, Cossiga, Frau, Kofler, Pedrini, Peterlini, Rollandin
Respinto
Dopo il comma 24, inserire il seguente:
«1. Per le strutture ricettive sono da considerare prestazioni accessorie ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche i servizi benessere (Fitness, beauty-farm) e i servizi garage.
Conseguentemente, all’articolo 43, tabella C richiamata, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’Organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:
2005: – 15.000;
2006: – 15.000;
2007: – 15.000.
42.127
Cicolani, Barelli
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis: All’articolo 27 del decereto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, al secondo comma, dopo le parole: “Ingegneria Ambiente - Risorse ovvero in Geologia“, sono inserite le seguenti: “o del diploma di laurea di 1º livello in discipline tecniche attinenti al Territorio e all’amblente“ e dopo le parole: “diploma di perito Minerario industriale“ sono inserite le seguenti: “o di geometra che abbia svolto nelle attività estrattive compiti di polizia mineraria per almeno cinque anni presso una pubblica Autorità di Vigilanza“ al terzo comma, dopo le parole: “diploma in discipline tecniche industriali“, sono inserite le seguenti: “o diploma di geometra“».
42.128
Coviello, Giaretta
Respinto
Dopo il comma 24, inserire il seguente:
«24-bis. L’articolo 52, comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è abrogato. L’articolo 2, primo comma, lettera e) della legge 7 luglio 1901, n. 306, e successive modificazioni, rivive nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 289 del 2002».
42.129
Ruvolo
Respinto
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. All’articolo 65 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sopprimere le parole da: “ove siano“ fino alle parole: “in genere,“».
42.130
Monticone
Respinto
Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
«25-bis. Alla lettera e) dell’articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sopprimere le parole: “, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali“».
Conseguentemente all’articolo 12, dopo il comma 13, inserire il seguente:
«43-bis. Le accise di cui all’allegato I del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative alla birra, ai prodotti alcoli intermedi e all’alcole etilico sono incrementate nella misura rispettivamente del 20 per cento, del 30 per cento e del 20 per cento».
42.131
Eufemi, Salerno
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
«25-bis. Legge 24 novembre 2003 n. 326, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269. Al comma 13, sostituire le parole: “13,5 per cento“ con le seguenti: “11,5 per cento“».
42.132 (v. testo 2)
Barelli, Nocco
Dopo il comma 27, è aggiunto il seguente:
«I soggetti di cui alla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, voci nn. 1 e 4, in caso di operazioni di carattere promozionale, sono autorizzati ad adottare il regime previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, quando sussista incompatibilità tra i sistemi di emissione dei biglietti appartenenti ai diversi soggetti che partecipano all’operazione.
In base alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso di operazioni di carattere promozionale, finalizzate ad effettuare sconti a favore del pubblico, in cui l’utente è autorizzato a scegliere, dopo il versamento di una somma determinata, i beni ed i servizi da acquistare nell’ambito di una serie predefinita, pur se assoggettati a differenti aliquote ai fini dell’IVA, il presupposto impositivo di detta imposta è da ritenersi realizzao solo al momento della scelta effettuata dall’utente, in base all’aliquota corrispondente; nel medesimo momento, dovrà essere emessa la certificazione fiscale, in conformità alla disciplina generale».
42.132 (testo 2)
Barelli, Nocco
Respinto
Dopo il comma 27, è aggiunto il seguente:
«I soggetti di cui alla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, voci nn. 1 e 4, in caso di operazioni di carattere promozionale, sono autorizzati ad adottare il regime previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, quando sussista incompatibilità tra i sistemi di emissione dei biglietti appartenenti ai diversi soggetti che partecipano all’operazione».
42.133
Barelli, Nocco
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 27, è aggiunto il seguente:
«27-bis. Alla voce n. 119 della tabella A, parte III, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la parola: “teatrali“ è sostituita dalle seguenti: “di cui alla successiva voce n. 123».
42.134
Barelli, Nocco
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 27, è aggiunto il seguente:
«27-bis. Sui contributi erogati dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni, nonché dai loro consorzi e associazioni e dalle comunità montane, a favore delle attività teatrali non si applica la ritenuta d’acconto prevista dal secondo comma dell’articolo 2 e dal comma 5 dell’articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
42.135
Ruvolo
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 27, è inserito il seguente:
«27-bis. Il comma 2 dell’articolo 32 del decreto ministeriale n. 174 del 2 giugno 1998, è sostituito dal seguente: “È facoltà del concessionario maggiorare del 5 per cento la vincita per le scommesse quadruple e quintuple e di un ulteriore 5 per cento per ogni terrnine della scommessa multipla oltre i cinque. La maggiorazione non può comunque consentire vincite superiori ai massimali stabiliti dall’articolo 34 del presente decreto“».
42.136
Curto
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 27, è inserito il seguente:
«27-bis. Il comma 2 dell’articolo 32 del decreto ministeriale n. 174 del 2 giugno 1998, è sostituito dal seguente: “È facoltà del concessionario maggiorare del 5 per cento la vincita per le scommesse quadruple e quintuple e di un ulteriore 5 per cento per ogni terrnine della scommessa multipla oltre i cinque. La maggiorazione non può comunque consentire vincite superiori ai massimali stabiliti dall’articolo 34 del presente decreto“».
42.137
Tarolli, Ciccanti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 27, è inserito il seguente:
«27-bis: Il comma 2 dell’articolo 32 del decreto ministeriale n. 174 del 2 giugno 1998 è sostituito dal seguente:
“È facoltà del concessionario maggiorare del 5 per cento la vincita per le scommesse quadruple quintuple e di un ulteriore 5 per cento per ogni termine della scommessa multipla oltre i cinque. La maggiorazione non può comunque consentire vincite superiori ai massimali stabiliti dall’articolo 34 del presente decreto“».
42.138
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa
Respinto
Sopprimere il comma 28.
Conseguentemente dopo l’articolo 42, aggiungere i seguenti:
«Art. 42-bis.
(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».
«Art. 42-ter. (Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni) – 1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».
42.139
Bettamio
Respinto
Dopo il comma 28 è aggiunto il seguente:
«28-bis. All’articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ad alcuni veicoli, sono apportate le seguenti modificazioni:
alla lettera a), dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:
“2-bis) ai veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio che hanno ottenuto l’iscrizione nell’apposito ruolo istituito presso le Camere di commercio“;
alla lettera b) il secondo e l’ultimo periodo sono soppressi“».
Conseguentemente, all’articolo 43, tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:
2005: – 70.000;
2006: – 70.000;
2007: – 70.000.
42.140
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta, Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau
Respinto
Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
«28-bis. All’articolo 19-bis. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 le parole “prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell’impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, a“ sono soppresse».
Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2,: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate - capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:
2005: – 50.000;
2006: – 50.000;
2007: – 50.000.
42.141
Zavoli
Respinto
Sostituire il comma 29 con il seguente:
«29. L’articolo 2, comma 11, delle legge 27 dicembre 2002, n 289 è sostituito dal seguente: 2. Per l’anno 2005 i redditi derivanti da lavoro dipendente e da pensione, prestato in via continuative e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera e in altri paesi limitrofi, da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 12.000 euro».
Conseguentemente, dopo l’articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)
1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
42.142
Lauro
Respinto
Sostituire il comma 29 con il seguente:
«29. L’articolo 2, comma 11, delle legge 27 dicembre 2002, n 289 è sostituito dal seguente:
“11. I redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera e in altri paesi limitrofi, da soggetti residenti nel territorio dello Stato e quelli derivanti dai relativi trattamenti pensionistici concorrono a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 10.000 euro“».
Conseguentemente, all’articolo 42, tabella A, rubrica: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 30.000;
2006: – 30.000;
2007: – 30.000.
42.143
Iovene
Respinto
Dopo il comma 29 aggiungere i seguenti:
«29-bis. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche in favore di associazioni e altre organizzazioni non lucrative residenti nel territorio nazionale aventi scopi solidaristici o sociali, ovvero operanti nel campo della tutela dell’ambiente e del patrimonio artistico che svolgono servizi non principalmente destinati agli associati, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del venti per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui
29-ter La deducibilità di cui al comma 29-bis spetta per le erogazioni in favore di associazioni e organizzazioni i cui statuti o atti costitutivi prevedono il divieto di distribuire ad associati promotori e altri soggetti partecipanti alla conduzione o alle attività dell’ente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, e che perseguono i loro scopi, con attività anche di sola sovvenzione benefica, in favore dei soggetti svantaggiati di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
29-quater. Lo scopo solidaristico o sociale dell’ente beneficiario delle liberalità si desume dalle disposizioni dello statuto registrato e si considera comunque sussistente per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le organizzazioni di volontariato di cui alla legge li agosto 1991 n. 266, e successive modificazioni, per le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell’articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e successive modificazioni, per le fondazioni e le associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica e per le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383.
29-quinquies. Costituisce in ogni caso presupposto per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 29-bis e 29-ter la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
29-sexies. Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
29-septies. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall’imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità di cui ai commi 29-bis, 29-ter e 29-quinquies, la sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è maggiorata del duecento per cento.
29-octies. Se la deduzione di cui al comma 29-bis risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all’ente beneficiano dell’erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità l’ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.
29-novies. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 29-bis la deducibilità di cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
29-decies. Al testo unico delle imposte sui redditi sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera g) del comma 1 dell’articolo 10 e la lettera i-quater) del comma 1 dell’articolo 13-bis, sono abrogate;
b) all’articolo 110, comma 1, le parole, f) e g) sono sostituite dalle seguenti: e f);
c) all’articolo 110-bis, comma 1, le parole: i-bis) e i-quater) sono sostituite dalle seguenti: e i-bis).
Conseguentemente, alla tabella A rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 75.000;
2006: – 50.000;
2007: – 50.000.
e alla tabella A rubrica: Ministero dell’lnterno, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 75.000;
2006: – 25.000;
2007: – 25.000.
42.144
Ciccanti, Tarolli
Respinto
Al comma 30, sostituire le parole: «Per l’anno 2005» con le seguenti: «A decorrere dall’anno 2005».
Conseguentemente,
al medesimo comma, sostituire le parole: «è fissato in euro 3.615,20». con le seguenti: «è fissato in euro 4.000»;
all’articolo 43, tabella C, rubrica: Ministero dell’Economia e delle Finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’Organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997 n. 59 articolo 70, c.2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:
2005: – 3.000;
2006: – 13.000;
2007: – 13.000.
42.145
Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
All’articolo 42, comma 30, sostituire le parole: «euro 3.615,20» con le seguenti: «euro 4.000,00.
Conseguentemente,
1. All’articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento.
2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell’articolo 11 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.
42.146
Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Betta, Cossiga, Frau, Kofler, Pedrini, Peterlini, Rollandin
Respinto
Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:
«30-bis. All’articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 al comma 1, lettera m), dopo le parole: «compensi erogati» inserire le seguenti: «ai direttori artistici di bande musicali, di cori e di gruppi folkloristici iscritti nei registri del volontariato di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e quelli erogati».
Conseguentemente all’articolo 43 alla tabella C richiamata, rubrica: Ministero dell’economia delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’Organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, – Articolo 70, comma 2 Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:
2005: – 4.500;
2006: – 4.500;
2007: – 4.500.
42.147
Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Turroni, Zancan
Respinto
Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:
«30-bis. All’articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 917 del 1986, dopo la lettera c) aggiungere la scguente:
“c-bis) le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale“».
Conseguentemente, all’articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere i seguenti:
«47-bis. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
47-ter. All’allegato I, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportatc le seguenti modificazioni:
a) le parole: “Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-plato“ sono sostituite dalle scguenti: “Birra: euro 1,91 per ettolitro e per grado-plato“»;
b) le parole: “prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro“ sono sostituite dalle seguenti: “prodotti alcolici interrnedi: euro 73,87 per ettolitro“;
c) le parole: “alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro“ sono sostituite dalle seguenti: “alcole etilico: euro 869,13 per ettolitro anidro“».
42.148
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan
Respinto
Dopo il comma 30, sono aggiunti i seguenti:
«30-bis. Al fine di incentivare la bioarchitettura, ossia la ristrutturazione e la realizzazionc d alloggi secondo criteri di ecocompatibilità, in linea con quanto espresso dalla Commissione al Parlamento Europeo con il Documento “Verso una strategia tematica sull’ambiente urbano“. COM(2004)60, per l’elaborazione e l’attuazione di un programma nazionale di edilizia sostenibile, l’introduzione di incentivi fiscali a favore di un’edilizia più sostenibile, la detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo I della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e sue successive modifiche, è maggiorata a partire dall’anno 2005, del 10 pcr cento per il recupero o ex novo per le nuove costruzioni, per i soli lavori a valenza energeticoambientale entro l’importo massimo di 12.000 euro.
30-ter. I benefici degli incentivi fiscali di cui al comma l, prevedono:
a) interventi per l’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici;
b) interventi per il risparmio idrico;
c) interventi con utilizzo sostenibile dei materiali edili (rinnovabili, di recupero, naturali);
d) interventi che mirano ad una riduzione dcl consumo energetico invernale ed estivo degli edifici.
30-quater. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell’ambiente, e sentito il Ministero della salute, vengono individuate i criteri, le opere e i materiali utilizzati che beneficiano degli incentivi fiscali di cui al comma 1».
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 20.000;
2006: – 20.000;
2007: – 20.000.
42.149
Salerno
Respinto
Al comma 31, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 5, il primo ed il secondo periodo sono sostiuiti dai seguenti: «La disposizioni di cui all’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall’articolo 5 del presente decreto, si applicano anche ai soggetti che nel corso dell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari superiore a 20.658,28 euro. Per le cessioni di prodotti agricoli ed ittci di cui al comma 1 del medesimo decreto effettuate dai detti soggetti l’imposta si appiica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, ferma restando la detrazione sulla base delle percentuali di compensazione».
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: –;
2006: – 242.000;
2007: – 242.000.
42.150 (v. testo 2)
Salerno
Al comma 31, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) sopprimere il comma 5-bis.»
42.150 (testo 2)
Salerno
Accolto
Al comma 31, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) sopprimere il comma 5-bis.»
Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:
«37-bis. Al fine di favorire l’accesso al credito alle imprese agricole ed agroalimentari, a decorrere dal 1º gennaio 2005 la gestione degli interventi di sostegno finanziario di cui all’articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni, e la relativa dotazione finanziaria è attribuita all’ISMEA.
37-ter. L’ISMEA senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l’attuale ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di cui al comma 1 è titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti».
42.2000
Il Relatore
Ritirato
Al comma 31, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) sopprimere il comma 5-bis.
Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:
«37-bis. Al fine di favorire l’accesso al credito alle imprese agricole ed agroalimentari, a decorrere dal 1º gennaio 2005 la gestione degli interventi di sostegno finanziario di cui all’articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, e la relativa dotazione finanziaria è attibuita all’ISMEA.
37-ter. L’ISMEA senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l’attuale ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di cui al comma 1 è titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti».
42.151
Bianconi
Respinto
Dopo il comma 31, inserire il seguente:
«31-bis. Al comma 23 dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269 sostituire le parole “dei finanziamenti complessivamente garantiti“ con le seguenti: “calcolata sul totale delle garanzie prestate“».
42.152
Piatti, Murineddu, Caddeo, Vicini, Flammia, Basso, Stanisci, Battaglia Giovanni
Respinto
Dopo il comma 31, è inserito il seguente:
«31-bis. All’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228: le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti. nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli ellti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci“;
b) il comma 3 è soppresso;
c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, sempreché il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario“;
d) il comma 10 è soppresso;
e) il comma 11 è sostituito dal seguente:
11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all’Ufficio secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1977, n. 442.»
Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)
1. L’articolo 13 e il comma I dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».
42.153 (v. testo 2)
Eufemi
Dopo il comma 31, inserire il seguente:
«31-bis. I soggetti che nell’esercizio di impresa si rendono acqirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA sono tenuti ad emettere autofattura con le modalità e nei termini di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
In deroga all’articolo 21, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i soggetti acquirenti di cui al precedente periodo omettono l’indicazione nell’autofattura delle generalità del cedente e sono tenuti a versare all’erario, senza diritto di detrazione, gli importi dell’IVA, relativi alle autofatture emesse nei termini di legge. La cessione di tartufo non obbliga il cedente raccoglitore dilettante od occasionale non munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile.
I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità di prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili.
I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione».
42.153 (testo 2)
Eufemi
Respinto
Dopo il comma 31, inserire il seguente:
«31-bis. I soggetti che nell’esercizio di impresa si rendono acqirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA sono tenuti ad emettere autofattura con le modalità e nei termini di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità di prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili.
I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione».
42.154 (v. testo 2)
Ronconi, Ciccanti, Zanoletti, Forlani, Tarolli
Dopo il comma 31, inserire il seguente:
«31-bis. I soggetti che nell’esercizio di impresa si rendono acqirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA sono tenuti ad emettere autofattura con le modalità e nei termini di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
In deroga all’articolo 21, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i soggetti acquirenti di cui al precedente periodo omettono l’indicazione nell’autofattura delle generalità del cedente e sono tenuti a versare all’erario, senza diritto di detrazione, gli importi dell’IVA, relativi alle autofatture emesse nei termini di legge. La cessione di tartufo non obbliga il cedente raccoglitore dilettante od occasionale non munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile.
I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità di prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili.
I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione».
42.154 (testo 2)
Ronconi, Ciccanti, Zanoletti, Forlani, Tarolli
Respinto
Dopo il comma 31, inserire il seguente:
«31-bis. I soggetti che nell’esercizio di impresa si rendono acqirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA sono tenuti ad emettere autofattura con le modalità e nei termini di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità di prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili.
I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione».
42.155
Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Sopprimere il comma 32.
Conseguentemente,
1. La lettera b), comma 1, dell’articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell’anno 2004.
2. Il comma 29 dell’articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:
«29. A decorrere dal 1º gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO
2
) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.
La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d’opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l’intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.
42.156
Moro, Pedrazzini
Respinto
Sopprimere il comma 32.
42.157
Salerno
Respinto
Dopo il comma 33, e inserito il seguente:
«33-bis. All’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente:
1. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), per gli esercenti l’attività di, allevamento di animali di cui all’articolo 78 e le attività di cui all’articolo 56-bis del testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con deoreto del Presidente della Repubblica dicembre 1986, n. 917, la base imponibile è determinata alla differenza tra l’ammontare dei corrispettivi e l’ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’impresa».
Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze alla voce: decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni
2005: – 40.000;
2006: – 40.000;
2007: – 40.000.
42.158
Moro, Agoni
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 33, e inserito il seguente:
«Per l’anno 2005 il gasolio utilizzato nelle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile da imprenditori agricoli in comuni montani con meno di 5.000 abitanti è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al Decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. Gli oneri conseguenti l’attuazione degli interventi di cui al presente comma, valutati in euro 20 milioni per l’anno 2005 sono posti a carico delle attività del “Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi relativi nelle medesime aree di cui al comma I dell’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289“».
Conseguentemente, alla tabella F, Interventi nelle aree sottoutilizzate economia e finanze:
2005
Legge n. 64 del 1986 – 20.000
Legge n. 208 del 1998 + 20.000».
42.159
Piccioni, Lauro
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 33, inserire il seguente:
«33-bis. All’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: “È ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo“, sono sostituite dalle seguenti: “Sono ammesse variazioni successive o riaperture dei programm di riallineamento contributivo“.».
42.160
Piccioni, Lauro
Respinto
Dopo il comma 33, inserire il seguente:
«33-bis. Decorso il termine di cui all’articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, il Ministro per le attività produttive, che vigila sulla procedura di liquidazione, valuta la sussistenza di eventuali situazioni oggettive ostative all’attivazione della soluzione concordataria e individua le soluzioni atte a garantire lo svolgimento dell’attività anche mediante autorizzazione alla ulteriore prosecuzione dell’esercizio provvisorio dell’impresa».
42.161
Piccioni, Lauro
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 33, inserire il seguente:
«33-bis. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n.179, la lettera f) è sostituita dalla seguente: “f) sull’etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d’origine in cui il miele è stato raccolto“.».
42.162
Piccioni
Respinto
Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:
«33-bis. All’articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154, al comma 2, lettera a), dopo le parole: “impreditori ittici, di cui all’articolo 6“ sono inserite le seguenti: “e soggetti che esercitano l’attività di acquacoltura“».
42.163
Piccioni, Lauro
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:
«33-bis. Alle concessioni per i pozzi di acqua ad uso acquacoltura si applica il canone determinato ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a) della legge 5 gennaio 1994, n. 36, se l’impresa richiedente è iscritta nel registro delle imprese delle camere di commercio».
42.164
Piccioni, Lauro
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:
«33-bis. All’articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come sostituito dall’articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: “Le imprese che esercitano l’attivita di acquacoltura sono equiparate all’imprenditore ittico“».
42.165
Piccioni, Lauro
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:
«33-bis. I canoni annuali relativi alle utenze di acqua pubblica ad acquacoltura sono determinati, per ogni modulo d’acqua, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 5 gennaio 1994, n. 36».
42.166
Piatti, Murineddu, Caddeo, Vicini, Flammia, Basso, Stanisci, Battaglia Giovanni
Respinto
Sostituire il comma 34 con il seguente:
«34. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
“a) all’articolo 9, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:
’1. Per i soggetti di cui allarticolo 3, comma 1, lettera d), per gli esercenti l’attività di allevamento di animali di cui all’articolo 78 e le attività di cui all’articolo 56-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l’ammontare dei corrispettivi e l’ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’impresa’.
b) all’articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
’Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l’imposta comunale degli immobili utilizzati nell’esercizio dell’impresa’.
c) all’articolo 20 è aggiunto il seguente comma:
’1-bis. L’ammontare degli acquisti di beni e servizi di cui all’articolo 9, comma 1, non soggetti all’imposta sul valore aggiunto, devono essere annotati nel registro di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale’.
d) all’articolo 45, il comma 1 è sostituito dal seguente:
’1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repuhblica 29 settembre 1973, n. 601, l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9 per cento’.“».
Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)
1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n.383, sono abrogati».
42.167
De Petris
Respinto
Sostituire il comma 34 con il seguente:
«34. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
“a) all’articolo 9, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: ’Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), per gli esercenti l’attività di allevamento di animali di cui all’articolo 78 e le attività di cui all’articolo 56-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l’ammontare dei corrispettivi e l’ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’impresa’;
b) all’articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
’Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l’imposta comunale degli immobili utilizzati nell’esercizio dell’impresa’;
c) all’articolo 20, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
’1-bis. L’ammontare degli acquisti di beni e servizi di cui all’articolo 9, comma 1, non soggetti all’imposta sul valore aggiunto, devono essere annotati nel registro di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale’;
d) all’articolo 45, il comma 1 è sostituito dal seguente: ’1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9 per cento’.“».
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla voce: Fondo da ripartire per le politiche sociali, modificare gli importi come segue:
2005: – 265.000;
2006: – 265.000;
2007: – 265.000.
42.168
Eufemi
Respinto
Al comma 34, sostituire le parole: «a decorrere dal periodo in corso al 1º gennaio 2005 l’aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento», con le seguenti: «a decorrere dai periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2005 l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9 per cento e la base imponibile è determinata dalla differenza tra l’ammontare dei corrispettivi e l’ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’impresa, annotati nel registro di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale».
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell’economia e delle finanze, alla voce: Legge n. 67 del 1987: rinnovo della legge 5 agosto l98l, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria, modificare gli importi come segue:
2005: – 265.000
2006: – 265.000
2007: – 265.000
42.169
Tarolli, Ciccanti, Ronconi
Respinto
Al comma 34 sostituire le parole: «a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2005 l’aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento», con le seguenti: «a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2005 l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9 per cento e la base imponibile è determinata dalla differenza tra l’ammontare dei corrispettivi e l’ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’impresa, annotati nel registro di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale».
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell’economia e delle finanze, alla voce: Legge n. 67 del 1987: rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria, modificare gli importi come segue:
2005: – 265.000
2006: – 265.000
2007: – 265.000
42.170
Salerno
Respinto
Al comma 34, sostituire le parole: «a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2005 l’aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento», con le seguenti: «a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2005 l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9 per cento e la base imponibile è determinata dalla differenza tra l’ammontare dei corrispettivi e l’ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’impresa, annotati nel registro di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale».
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell’economia e delle finanze, alla voce: Legge n. 67 del 1987: rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria, modificare gli importi come segue:
2005: – 265.000
2006: – 265.000
2007: – 265.000
42.171
Battisti
Respinto
Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:
«34-bis. All’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2-bis) Nei confronti degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati l’imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l’aliquota prevista dal comma 1 ridotta alla metà“».
Conseguentemente, all’articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.172
Curto
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:
«34-bis. All’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2-bis) Nei confronti degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati l’imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l’aliquota prevista dal comma 1 ridotta alla metà“».
42.173
Ciccanti, Tarolli
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:
«34-bis. All’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2-bis) Nei confronti degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati l’imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l’aliquota prevista dal comma 1 ridotta alla metà“».
42.174
Battisti
Respinto
Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:
«34-bis. I finanziamenti erogati dallo Stato, dalle regioni, dai comuni e dalle province autonome per la costruzione, la ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati non si considerano contributi o liberalità ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. La presente norma ha carattere interpretativo».
Conseguentemente, all’articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.175
Curto
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:
«34-bis. I finanziamenti erogati dallo Stato, dalle regioni, dai comuni e dalle province autonome per la costruzione, la ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati non si considerano contributi o liberalità ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. La norma ha carattere interpretativo».
42.176
Ciccanti, Tarolli
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:
«34-bis. I finanziamenti erogati dallo Stato, dalle regioni, dai comuni e dalle province autonome per la costruzione, la ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati non si considerano contributi o liberalità ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. La norma ha carattere interpretativo».
42.177
De Petris
Respinto
Sostituire il comma 35 con il seguente:
«35. Gli atti inerenti alla formazione ed all’arrotondamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni, ed integrazioni, sono esenti dall’imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà».
Conseguentemente, all’articolo 43, alla tabella A ivi richiamata, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 2.000;
2006: – 2.000;
2007: – 2.000.
42.178
Murineddu, Piatti, Caddeo, Vicini, Flammia, Basso, Stanisci, Battaglia Giovanni
Respinto
Sostituire il comma 35 con il seguente:
«35. Gli atti inerenti alla formazione ed all’arrotondamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall’imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà».
Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)
1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».
42.179
Salerno
Respinto
Al comma 35, sostituire le parole: 31 dicembre 2005» con le seguenti: «31 dicembre 2007».
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla voce: Fondo da ripartire per le politiche sociali, modificare gli importi come segue:
2005: – :
2006: – 71.000;
2007: – 71.000.
42.180
Salerno
Respinto
Al comma 35, sostituire le parole: «31 dicembre 2005» con le seguenti: «31 dicembre 2007».
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla voce: Fondo da ripartire per le politiche sociali, modificare gli importi come segue:
2005: – :
2006: – 71.000;
2007: – 71.000.
42.181
Eufemi
Respinto
Al comma 35, sostituire le parole: «31 dicembre 2005» con le seguenti: «31 dicembre 2007».
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla voce: Fondo da ripartire per le politiche sociali, modificare gli importi come segue:
2005: – :
2006: – 71.000;
2007: – 71.000.
42.182
De Petris, Boco, Martone, Ripamonti, Carella, Cortiana, Donati, Turroni, Zancan
Respinto
Dopo il comma 35, sono aggiunti i seguenti:
«36-bis. Al fine di promuovere uno sviluppo sociale ed economico durevole a beneficio dei piccoli produttori e dei lavoratori dei Paesi in via di sviluppo, è introdotto un regime fiscale agevolato dei prodotti del commercio equo e solidale che rispettano i criteri previsti dalle organizzazioni di certificazione del fair trade.
36-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sono individuate le tipologie e le modalità di attuazione delle agevolazioni di cui al precedente comma».
Conseguentemente, al medesimo articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«45-bis. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».
42.183
Piccioni, Lauro
Respinto
Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
«35-bis. Il Fondo bieticolo nazionale, di cui all’articolo 3 del decreto-legge dicembre 1990, n. 391, convertito dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48 e incrementato della somma di 10 milioni di euro per far fronte, in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato al settore agricolo, ai danni derivanti al settore dalle calamità naturali ed avversità atmosferiche dichiarate eccezionali, verificatesi nell’anno 2003».
Conseguentemente, all’articolo 43, comma 2, tabella C richiamata, voce Ministero dell’Economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – cap. 3890), apportare la seguente variaizone:
2005: – 10.000.
42.184
Tarolli, Ciccanti, Ronconi, Izzo, Legnini
Respinto
Dopo il comma 35, inserire i seguenti:
«35-bis. Nell’ambito della dotazione del Fondo unico per gli investimenti del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui all’articolo 37, comma 8, la somma di 25 milioni di euro per l’anno 2005 è destinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli interventi di cui all’articolo 129, comma 1, lettera a) della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
35-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato, nell’ambito dello stanziamento di 4 milioni di euro, un programma di sperimentazione annuale di impiego di diversi vaccini per il contrasto della malattia della Lingua blu. Ai capi vaccinati in attuazione del predetto programma si applicano le modalità di movimentazione già previste per i capi vaccinati nel corso dell’anno 2004. Per la verifica del programma di sperimentazione è istituita una commissione che riferisce trimestralmente al Presidente del Consiglio dei ministri. Della Commissione fanno parte sei componenti oltre al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui due su proposta del Ministro della salute due su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e due su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri definisce i compensi per i componenti della Commissione, a valere sulla dotazione prevista per l’attuazione del programma di sperimentazione».
Conseguentemente: alla tabella A: voce Ministero della salute, apportare la seguente variazione:
2005: – 2.500.
Alla tabella A: voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare la seguente variazione:
2005: – 1.500.
42.185
Eufemi
Respinto
Dopo il comma 35, inserire i seguenti:
«35-bis. Nell’ambito della dotazione del Fondo unico per gli investimenti del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui all’articolo 37, comma 8, la somma di 25 milioni di euro per l’anno 2005 è destinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli interventi di cui all’articolo 129, comma 1, lettera a) della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
35-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato, nell’ambito dello stanziamento di 4 milioni di euro, un programma di sperimentazione annuale di impiego di diversi vaccini per il contrasto della malattia della Lingua blu. Ai capi vaccinati in attuazione del predetto programma si applicano le modalità di movimentazione già previste per i capi vaccinati nel corso dell’anno 2004. Per la verifica del programma di sperimentazione è istituita una commissione che riferisce trimestralmente al Presidente del Consiglio dei ministri. Della Commissione fanno parte sei componenti oltre al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui due su proposta del Ministro della salute due su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e due su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri definisce i compensi per i componenti della Commissione, a valere sulla dotazione prevista per l’attuazione del programma di sperimentazione».
Conseguentemente: alla tabella A: voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 2.500.
Alla tabella A: voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 1.500.
42.186
Tarolli, Ciccanti, Ronconi
Respinto
All’articolo 42, dopo il comma 35 sono aggiunti i seguenti commi:
«35-bis. Il contributo di cui al comma 5 dell’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è esteso all’anno 2005 nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro.
36-bis. All’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
“3-ter. Ai fini del contributo di cui al comma 35-bis, agli investimenti in agricoltura che siano stati riconosciuti come nuovi investimenti ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del dell’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell’anno“».
Conseguentemente:
alla tabella C, Ministero dell’economia e delle finanze, alla voce: decreto legislativo n. 330 del 1999, articolo 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate), modificare gli importi come segue:
2005: – 100.000;
2006: – 100.000;
2007: – 100.000.
42.187
Eufemi
Respinto
All’articolo 42, dopo il comma 35 sono aggiunti i seguenti commi:
«35-bis. Il contributo di cui al comma 5 dell’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è esteso all’anno 2005 nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro.
36-bis. All’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
“3-ter. Ai fini del contributo di cui al comma 35-bis, agli investimenti in agricoltura che siano stati riconosciuti come nuovi investimenti ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del dell’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell’anno“».
Conseguentemente:
alla tabella C, Ministero dell’economia e delle finanze, alla voce: decreto legislativo n. 330 del 1999, articolo 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate), modificare gli importi come segue:
2005: – 100.000;
2006: – 100.000;
2007: – 100.000.
42.188
Bongiorno, Pace, Salerno, Minardo, Ruvolo, Ognibene, Specchia
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
«35-bis. Al comma 24 dell’articolo 4 della legge n. 350/2003 le parole: “al 30 settembre 2003“ sono sostituite con le parole: “al 30 settembre 2004“.
42.189
Petrini
Respinto
Dopo il comma 35 aggiungere il seguente:
«35-bis. All’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 181, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione e alle case editrici di libri e riconosciuto un credito d’imposta pari al 10 per cento della spesa per l’acquisto della carta utilizza per la stampa delle testate e dei libri sostenuta negli anni 20047 2005, 2006 e 2007;
b) al comma 182, il primo periodo è sostituito dal seguente: “La spesa per l’acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici, ovvero, per le imprese editrici prive di certificazione di bilancio, da specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal collegio sindacale o, in caso di assenza di quest’ultimo, dall’organo amministrativo o dall’imprenditore individuale».
Conseguentemente all’articolo 42, dopo il comma 43, inserire il seguente:
«43-bis. Le accise di cui all’allegato I del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995. n 504, e successive modificazioni, relative alla birra, ai prodotti alcoli intermedi e all’alcole etilico sono incrementate nella misura rispettivamente del 20% del 30% e del 20%.
42.190
Petrini
Respinto
Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
«35-bis. All’articolo 74, comma 1, lettera c). secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «forfettizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell’80 per cento per i giornali quotidiani e periodici) sono sostituire dalle seguenti: «forfettizzazione della resa dell’80 per cento per i libri e per i giornali quotidiani e periodici».
Conseguentemente all’articolo 42, dopo il comma 43, inserire il seguente:
«43-bis. Le accise di cui all’allegato I del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative alla birra, ai prodotti alcoli intermedi e all’alcole etilico sono incrementate nella misura rispettivamente del 20%, del 30% e del 20%».
42.191
Giuliano, Compagna
Respinto
Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
«35-bis. Nell’articolo 2, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: “30 settembre 2004“, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2005“».
Conseguentemente, all’articolo 42, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «60 per cento».
42.192
Pasinato, Izzo
Respinto
Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
«35-bis. Nell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: “1 luglio 2003“ sono sostituite dalle seguenti: “1º marzo 2005“».
Conseguentemente, all’articolo 42, comma 1, lettera b), sostituire le parole «30 per cento» con le seguenti: «60 per cento».
42.193
Moro, Agoni
Respinto
Dopo il comma 35, inserire il seguente:
«35-bis. In caso di autoproduzione di energia nei territori montani da parte degli imprenditori agricoli, mediante generatori esenti da denuncia e imposta ai sensi dell’articolo 52, comma 3, lettera e-bis) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica, limitatamente agli insediamenti stabiliti utilizzati esclusivamente durante il periodo di pascolo in quota nelle malghe e negli alpeggi nei mesi estivi, nonché localizzati in aree non servite da linea elettrica fissa, l’esenzione dell’accisa sul gasolio utilizzato per il funzionamento dei suddetti generatori, fino a un quantitativo non superiore a 3.000 litri annui per imprenditore».
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 3.000;
2006: – 3.000;
2007: – 3.000.
42.201
Basso, Murineddu, Caddeo, Piatti, Vicini, Flammia, Stanisci, Battaglia Giovanni
Respinto
Sostituire il comma 36 con il seguente:
«36. Per le annualità 2005 e 2006 sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 11, legge 23 dicembre 2000, n. 388, già prorogate ai sensi dell’articolo 2, comma 5 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che si rendono applicabili anche ai soggetti che esercitano attività di acquacoltura marina».
Conseguentemente, all’articolo 437, tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – articolo 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle Entrate – capp. 3890), apportare le seguenti variazioni.
2005: – 20.000;
2006: – 20.000.
42.202
Basso, Murineddu, Vicini, Piatti, Flammia, Battaglia Giovanni
Respinto
Al comma 36, sostituire le parole: «Per l’anno 2005», con le parole: «Per gli anni 2005 e 2006» e dopo le parole: «di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388», inserire le seguenti: «che si rendono applicabili anche ai soggetti che eserecitano attività acquacoltura marina».
Conseguentemente, all’articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «del 10 per cento» con le seguenti: «del 12,5 per cento».
42.194
Forlani, Tarolli, Ciccanti
Respinto
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
«36-bis. All’articolo 21, comma 6-ter, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dall’articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 200, n. 388, le parole: “lire 30 miliardi annue“, sono sostituite dalle seguenti: “150 milioni di euro annui“».
Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell’economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999 - articolo 70, comma 2, Finanziamenti Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 127.000;
2006: – 127.000;
2007: –127.000;
e alla medesima tabella C, alla stessa voce Decreto legislativo n. 300 del 1999 - articolo 70, comma 2, Finanziamenti Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 23.000;
2006: – 23.000;
2007: – 23.000.
42.198
Piccioni
Respinto
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
«36-bis. All’articolo 21, comma 6-ter, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dall’articolo 22, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: “lire 30 miliardi annue“ sono sostituite dalle seguenti: “150 milioni di euro annui“».
Conseguentemente alla tabella C, voce Ministero dell’economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999 – Artlcolo 70, comma 2, Finanziamenti Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:
2005: – 127.000;
2006: – 127.000;
2007: – 127.000;
e alla medesima tabella C, alla stessa voce Decreto legislativo n.–300 del 1999 – Articolo 70, comma 2, Finanziamenti Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:
2005: – 23.000;
2006: – 23.000;
2007: – 23 000.
42.199
Pedrizzi
Respinto
Dopo il comma 36, inserire il seguente:
«36-bis. Per le annualità 2005 e 2006 sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 11, legge 23 dicembre 2000, n. 388, già prorogate ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che si rendono applicabili anche ai soggetti che esercitano attività di acquicoltura marina. All’onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell’unità revisionale di base Fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’annualità 2006».
42.200
Forte, Ciccanti, Tarolli
Respinto
Dopo il comma 36, inserire il seguente:
«36-bis. Per le annualità 2005 e 2006 sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 11, legge 23 dicemhre 2000, n. 388 già prorogate ai sensi dell’articolo 2, comma 5 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, che si redono applicabili anche ai soggetti che esercitano attività di acquacoltura marina. AIl’onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell’unità previsionale di base Fondo speciale di parte corrente iscitto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’annualità 2006».
42.203
Pedrizzi
Respinto
Dopo il comma 36, inserire il seguente:
«36-bis. Nelle more dell’attuazione di quanto disposto dall’articolo 2, comma 11, della legge 27 luglio 2004, n. 186, il piano di cui all’articolo 4, comma 30, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è prorogato sino al 31 dicembre 2005».
Conseguentemente, le relative dotazioni finanziarie per l’anno 2005 sono finalizzate al completamento degli interventi oggetto di suddetta proroga.
42.204
Forte, Ciccanti, Tarolli
Respinto
Dopo il comma 36, inserire il seguente:
«36-bis. Nelle more dell’attuazione di quanto disposto dall’articolo 2, comma 11, della legge 27 luglio 2004, n. 186, il piano di cui all’articolo 4, comma 30, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è prorogato sino al 31 dicembre 2005».
Conseguentemente, le relative dotazioni finanziarie per l’anno 2005 sono finalizzate al completamento degli interventi oggetto di suddetta proroga.
42.205
Basso, Murineddu, Vicini, Piatti, Flammia, Battaglia Giovanni
Respinto
Dopo il comma 36, inserire il seguente:
«36-bis. Nelle more dell’attuazione di quanto disposto dall’articolo 2, comma 11, della legge 27 luglio 2004, n. 186, il piano di cui all’articolo 4, comma 30, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è prorogato sino al 31 dicembre 2005».
Conseguentemente, le relative dotazioni finanziarie per l’anno 2005 sono finalizzate al completamento degli interventi oggetto di suddetta proroga.
42.206
Pedrizzi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 36, inserire il seguente:
«36-bis. Le somme residue degli stanziamenti per gli anni 2002 e 2003 previsti dall’articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n 2267 pari a 3.960.000 euro, sono destinate all’attuazione delle convenzioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226».
42.207
Forte, Ciccanti, Tarolli
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 36, inserire il seguente:
36-bis. Le somme residue degli stanziamenti per gli anni 2002 e 2003 previsti dall’articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, pari a 3.960.000 euro, sono destinate all’attuazione delle convenzioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226».
42.208
Basso, Murineddu, Vicini, Piatti, Flammia, Battaglia Giovanni
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 36, inserire il seguente:
«36-bis. Le somme residue degli stanziamenti per gli anni 2002 e 2003 previsti dall’articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, pari a 3.960.000 euro, sono destinate all’attuazione delle convenzioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.».
42.209
Moro
Respinto
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
«36-bis. La definizione di fabbricato rurale di cui al comma 3-bis dell’articolo 9 del decreto-legge 31 dicembre 1993, n. 557, si applica con effetto dall’entrata in vigore di tale decreto- legge. Tale qualificazione di ruralità si deve intendere applicabile anche ai fabbricati appartenenti a cooperative agricole e a loro consorzi o a consorzi di imprenditori agricoli che esercitano le attività agricole di cui all’articolo 32, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917».
Conseguentemente: Alla Tabella A, alla Rubrica: Ministero degli esteri, apportare la seguente modifica:
2005: – 10.000;
2006: – 10.000;
2007: – 10.000.
42.210
Biscardini, Labellarte, Casillo
Respinto
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente comma:
«36-bis. Al decreto legge 30 settembre, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 17 è abrogata;
b) dopo l’articolo 17, è inserito il seguente:
«Art. 17-bis.
(Agevolazioni in materia di accisa sui gas metano
per utilizzatori industriali)
1 . Per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per l’anno, l’accisa sul gas metano, prevista nell’allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla prestazione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 successive modificazioni, è ridotta al 40 per cento».
Conseguentemente al seguente comma 37 è soppressa la lettera b).
42.211
Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Betta, Cossiga, Frau, Kofler, Pedrini, Peterlini, Rollandin
Respinto
Dopo il comma 36, inserire il seguente:
«36-bis. All’articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (nuovo testo) al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «elevata all’80 per cento» con le seguenti: «elevata al 100 per cento».
Conseguentemente all’articolo 43: alla tabella A, rubrica: del Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 10.000;
2006: – 10.000;
2007: – 10.000.
42.212
Betta, Michelini, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Frau, Kofler, Pedrini, Peterlini, Rollandin
Respinto
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
«36-bis. All’articolo 2-bis del decreto-legge 24 legge 2003 n. 355 convertito in legge 26 febbraio 2004 n. 47, le parole: «31 dicembre 2004», sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2006».
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005 – 1.000;
2006 – 1.000.
42.216
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan
Respinto
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
«36-bis. È istituito un credito d’imposta rimborsabile o compensabile di importo pari alla differenza tra il complesso delle detrazioni d’imposta riconosciute e la parte di esse non utilizzata per abbattere l’imposta lorda».
Conseguentemente, dopo l’articolo 42, inserire il seguente articolo:
«Art 42-bis.
(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)
1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all’articolo I del decreto-legge 2 ottobre 1981 n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembrc 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
42.217
Basso, Murineddu, Vicini, Piatti, Flammia, Battaglia Giovanni
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 36, inserire il seguente:
«36-bis. Al comma 19 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 dopo le parole: “e successive modificazioni“, inserire le seguenti: “e comunque non minori del 30 per cento delle risorse annualmente disponibili, con priorità ai progetti già presentati ed istruiti“».
42.218
Basso, Murineddu, Vicini, Piatti, Flammia, Battaglia Giovanni
Respinto
Dopo il comma 36, inserire i seguenti:
«36-bis. I sostegni di cui all’articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono estesi al settore della pesca e dell’acquacoltura, nei limiti delle dotazioni finanziarie ivi previste.
36-ter. I contributi di cui all’articolo 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni con legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall’articolo 69 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intendono estesi alle imprese che esercitano l’allevamento di prodotti ittici in acque marine, salmastre e dolci, nei limiti delle dotazioni finanziarie ivi previste».
42.219
Basso, Murineddu, Vicini, Piatti, Flammia, Battaglia Giovanni
Respinto
Dopo il comma 36, inserire il seguente:
36-bis. Alle concessioni di aree demaniali marittime, nonché di zone di mare territoriale, e relative pertinenze, richieste da imprenditori ittici di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 o da organizzazioni di produttori per iniziative di pesca ed acquacoltura, ripopolamento, protezione della fascia costiera, realizazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l’eventuale trasformazione e commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio. Tale canone si applica a tutte le concessioni aventi ad oggetto acquacoltura in acque marine e salmastre».
Conseguentemente, all’articolo 43, tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2005: – 1.500
2006: – 1.500
2007: – 1.500
42.195
Stiffoni, Vanzo, Moro
Respinto
Al comma 37, sopprimere la lettera a).
42.213
Minardo
Respinto
Al comma 37 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
«h-bis) Ai sensi dell’articolo 87 paragrafo 3 lettera a) del Trattato dell’Unione Europea, le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono ridotte al 30 per cento dell’importo vigente per le generalità del territorio nazionale al momento dell’immissione al consumo per l’impiego nel territorio della regione siciliana».
Conseguentemente ridurre proporzonalmente tutte le voci della tabella C pari al 3 per cento.
42.214
Minardo
Respinto
Al comma 37 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
«h-bis). Le disposizioni in materia di accise gravanti sui carburanti agricoli vengono soppresse».
Conseguentemente alla tabella C ridurre gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente in misura pari al 3 per cento.
42.196
Giaretta
Respinto
Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:
«37-bis. Al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico incentivando l’utilizzo di prodotti ecocompatibili, l’aliquota di accisa gravante sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni è fissata in euro 125,00 per mille chilogrammi, pari al valore stabilito dalla Direttiva 2003/96/CEE;
37-ter. All’onere derivante dal comma 37-bis, valutato in euro 188.000.000 per anno, si provvede mediante la corrispondente rimodulazione della aliquota di accisa gravante sul gasolio usato come carburante, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in misura tale da assicurare un maggior gettito pari al citato importo;
37-quater. Per i soggetti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alle disposizioni di cui al comma 37-ter è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell’Agenzia delle Dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 267».
Conseguentemente all’articolo 43, comma l, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.197
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta, Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
«37bis. Alla lettera l) dell’articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il numero “30“ è sostituito dal seguente: “90“».
42.215
Eufemi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
«37-bis. In favore degli Enti di cui all’articolo 18 comma 4 della legge 30 aprile 1976, n. 386 è autorizzato il limite d’impegno dodicennale di 4,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005. Entro il 30 giugno 2005 i suddetti enti presentano al Ministero delle politiche agricole e forestali propri programrm finalizzati all’utilizzo delle predette risorse. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 121 comma 2 della legge 23 dicembre 2000 n. 388».
42.220
Bettamio
Respinto
Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
«37-bis. Alla nota 1) dell’articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel secondo periodo, dopo le parole: “Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano“, aggiungere le seguenti: “nel settore della distribuzione commerciale,“».
Conseguentemente, all’art. 43, Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – cap. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:
2005: – 17.000;
2006: – 17.000;
2007: – 17.000.
42.221
Tarolli
Respinto
Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
«37-bis. Alla nota 1) dell’articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel secondo periodo, dopo le parole: “Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano“, aggiungere le seguenti: “nel settore della distribuzione commerciale“».
Conseguentemente, all’articolo 43, Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8. – Agenzia delle entrate cap. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:
2005: – 17.000;
2006: – 17.000;
2007: – 17.000.
42.222
De Petris
Respinto
Dopo il comma 37, inserire il seguente:
«37-bis. Il Fondo bieticolo nazionale, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, è incrementato, per l’anno 2005, della somma di 10 milioni di euro per far fronte, in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato al settore agricolo, ai danni derivanti al settore dalle calamità naturali ed avversità atmosferiche dichiarate eccezionali, verificatesi nell’anno 2003».
Conseguentemente all’articolo 43, alla Tabella A ivi richiamata, voce, Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 10.000
42.223
Piccioni, Lauro
Ritirato e trasformato in ordine del giorno
Dopo il comma 37, inserire il seguente:
«37-bis. Le disposizioni del decreto legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 concernente la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, non si applicano agli impianti di distribuzione ad uso agricolo ed agro-meccanico, limitatamente all’erogazione degli oli minerali di cui al regolamento 14 dicembre 2001, n. 454, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2001, n. 302».
42.224
Moro, Tirelli
Respinto
Dopo il comma 37, inserire il seguente:
«37-bis. All’articolo 14 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 159.114.224,77 euro per l’anno 2002, di 159.114.224,77 euro per l’anno 2003, di 100 milioni di euro per il 2004 e 100 milioni di euro per il 2005. A decorrere dal 2006 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni“».
Conseguentemente: alla medesima voce Ministero dell’economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, apportare le seguenti variazioni: art. 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) 6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – CAP. 3890):
2005: – 100.000
42.225
De Petris
Respinto
Dopo il comma 37, inserire il seguente:
«37-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2005, alle imprese della filiera agro-alimentare che adottano regimi obbligatori di certificazione e controllo della qualità ai sensi del Regolamento CE n. 2081/92 e del Regolamento CE n. 2092/91, è concesso un credito d’imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini della attestazione della qualità. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d’imposta di cui al presente comma fino al limite massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2005, di 20 milioni di euro per l’anno 2006 e di 20 milioni di euro per l’anno 2007».
Conseguentemente all’articolo 43, alla Tabella A ivi richiamata, voce, Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 10.000
2006: – 20.000
2007: – 20.000
42.226
Salerno
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
«37-bis. L’articolo 123-ter. della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, è sostituito dal seguente: “123-ter. Canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma codificata, nonché servizi di diffusione radiotelevisiva, anche se non resi in abbonamento, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo, via satellite o via etere, comprese le trasmissioni televisive punto-punto“.».
42.227
Salerno
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
«37-bis. In favore degli Enti di cui all’articolo 18, comma 4, della legge 30 aprile 1976, n.386 è autorizzato il limite d’impegno dodicennale di 4,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005. Entro il 30 giugno 2005 i suddetti enti presentano al Ministero delle politiche agricole e forestali propri programmi finalizzati all’utilizzo delle predette risorse. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 121, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
42.228
Murineddu, Piatti, Caddeo, Vicini, Flammia, Basso, Stanisci, Battaglia Giovanni
Respinto
Dopo il comma 37 è inserito il seguente:
«37-bis. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa e continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto interministeriale 14 dicembre 2001, n. 454».
Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)
1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».
42.229
Ulivi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
«37-bis. All’articolo 15 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, al primo comma, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:
“5-bis le imposte di produzione e di consumo sul gas metano e sull’energia elettrica indicati nella Tabella A allegata al presente decreto“».
42.230
Ulivi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
«37-bis. Il consumo del gas metano da riscaldamento è soggetto all’aliquota IVA del 10 per cento di cui alla parte IlI della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».
42.231
Pedrizzi, Salerno, Kappler, Balboni
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:
«37-bis. Il valore dell’accisa sul gasolio per autovetture viene aumentata di 0,0015 per litro.
37-ter. Il valore dell’accisa sul gasolio per riscaldamento viene diminuita, per tutto il territorio nazionale, di 0,129 euro per litro».
42.232
Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Betta, Cossiga, Frau, Kofler, Pedrini, Peterlini, Rollandin
Respinto
Dopo il comma 37, inserire il seguente:
«37-bis. All’articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 al comma 1, lettera d), punto 2, alla nota 5 ivi richiamata dopo le parole: “settore alberghiero“, inserire le seguenti: “nel settore commerciale“».
Conseguentemente all’articolo 43:
alla tabella A voce Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 30.000;
2006: – 30.000;
2007: – 30.000;
alla tabella C richiamata, Ministero dell’economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:
2005: – 120.000;
2006: – 120.000;
2007: – 120.000.
42.233
Ripamonti, Giaretta, Morando, Caddeo, Marini, Marino, Fabris, Michelini, Sodano Tommaso, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turrone, Zancan
Respinto
Sopprimere i commi 38 e 39.
42.234
Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo
Respinto
Sopprimere i commi 38 e 39.
42.235
Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
All’articolo 42, sopprimere il comma 38.
Conseguentemente,
1. La lettera b), comma 1, dell’articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell’anno 2004.
2. Il comma 29 dell’articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:
«29. A decorrere dal 1º gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».
3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.
La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d’opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l’intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.
42.236
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan
Respinto
Sostituire i commi 38 e 39, con il seguente:
«38. A decorrere dall’esercizio finanziario 2005, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono determinati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, su carbone, sul coke di petrolio, sull’orimulsion, nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all’articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misure delle aliquote decorrenti dal 1º gennaio 2006, ai sensi dell’allegato I annesso alla legge 388 del 2000».
42.237
Tarolli
Respinto
Dopo il comma 38, inserire il seguente:
«38-bis. Al comma 4, dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, aggiungere, il seguente comma: “comma 4, il privilegio si estende ai titolari dei depositi commerciali di prodotti petroliferi ad imposta assolta, che ne curano la successiva distribuzione“.»
42.238
Iovene, Sodano Tommaso, Martone, De Zulueta
Respinto
Alla tabella C Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio «Legge n. 979 del 1982 – Disposizioni per la difesa del mare», >apportare le seguenti variazioni:
2005: + 127.800.
Conseguentemente, all’articolo 42, sopprimere il comma 40.
42.239
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan
Respinto
Sopprimere il comma 40.
Conseguentemente, alla tabella C, alla voce «Legge n. 979 del 1982 – Disposizioni per la difesa del mare», modificare gli importi come segue:
2005: + 127.800.
42.240
Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Turroni, Zancan
Respinto
Sostituire i commi 40 e 41 con il seguente:
«40. A decorrere dal 1º gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2004, l’aliquota prevista nell’allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione è ridotta di euro 33,21391 per mille litri per i seguenti soggetti:
a) agli enti pubblici e alle imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 19397 n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone».
42.241
Tarolli, Ciccanti
Dichiarato inammissibile
Al comma 40, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2004» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2005».
42.242
Fasolino
Dichiarato inammissibile
Al comma 40:
a) sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2004» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2005»;
b) sostituire le parole da: «euro 33,21391 per mille litri» fino alla fine del comma con le seguenti: «euro 43,27 per 1000 litri».
Al comma 42, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2005» con le seguenti: «rispettivamente entro il 30 giugno 2005, per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004, ed entro il 30 giugno 2006, per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2005».
42.243
Tarolli, Ciccanti
Dichiarato inammissibile
AI comma 40, sostituire le parole da: «euro 33,21391 per mille litri» fino alla fine del comma con le seguenti parole: «euro 43,27 per 1000 litri».
42.244
Moro, Pedrazzini
Respinto
Al comma 40, primo periodo, sostituire le parole: «euro 33.213,91», con le seguenti: «euro 51.645,68».
Conseguentemente alla tabella C, di cui all’articolo 43, comma 2, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: decreto legislativo n. 300 del 1999, riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: articolo 70 comma 2: Finanziamento agenzie fiscali. (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – capp. 3890).
2005: – 200.000.
42.245
Moro, Pedrazzini
Respinto
Al comma 40, primo periodo, sostituire le parole: «euro 33.213,91», con le seguenti: «euro 51.645,68».
Conseguentemente alla tabella C di cui all’articolo 43, comma 2, Ministero dell’economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: articolo 70 comma 2: Finanziamento agenzie fiscali. (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – capp. 3890), apportare le seguenti modificazioni:
2005: – 120.000;
Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), apportare le seguenti modificazioni:.
2005: – 80.000.
42.246
Izzo
Ritirato e trasformato in ordine del giorno
Dopo il comma 42 aggiungere il seguente:
«1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1972 n. 633, parte II, alla tabella Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento, al numero 31, apportare le seguenti modifiche: sostituire le parole: “2000“ con: “2500“ e le parole: “2800“ con “3.200“».
Conseguentemente ridurre tutte le voci di natura corrente delle tabella C dell’1 per cento
42.247
Ronconi, Ciccanti, Tarolli
Respinto
Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:
«Art. 41-bis. 1. L’aliquota IVA del 10 per cento prevista per la fornitura di energia elettrica alle imprese agricole di cui all’articolo 2 comma 40 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 trova applicazione anche alle fornitore di energia elettrica ai Consorzi di bonifica e di irrigazione per usi irrigui e per lo scolo delle acque.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede fino a concorrenza dell’importo con il seguente provvedimento: “all’articolo 22 della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel comma 1, le parole:“ iscritto nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 1º gennaio 1999 “sono sostituite dalle seguenti:“ iscritto nel bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2003, ovvero, per i soggetti con esercizio diverso dall’anno solare, iscritto nel bilancio relativo all’esercizio in corso alla predetta data».
42.248
Zavoli
Respinto
Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:
«41-bis. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2005 a valere sui fondi di cui all’articolo 144 comma 117 della legge n. 388 del 2000, per il risanamento degli impianti fognari e delle emissioni a mare».
Conseguentemente, dopo l’articolo 43, aggiungere il seguente: Art. 43-bis. - (Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni) – 1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
42.249
Zavoli
Respinto
Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:
«41-bis. I limiti di impegno di cui all’articolo 10 comma 4 della legge 26 febbraio 1992, n. 211 sono incrementati di 10 milioni di euro per l’anno 2005, 40 milioni di euro per l’anno 2006 e 50 milioni di euro per l’anno 2007, per la realizzazione del trasporto rapido di massa».
Conseguentemente, dopo l’articolo 43, aggiungere il seguente: Art. 43-bis. - (Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni) – 1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
42.250
Tarolli, Ciccanti
Dichiarato inammissibile
Al comma 42 le parole: «entro il 30 giugno 2005» sono sostituite con le seguenti: «rispettivamente entro il 30 giugno 2005 per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004 entro il 30 giugno 2006, per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2005».
42.251
Stanisci, Basso, Murineddu, Caddeo, Piatti, Vicini, Flammia, Battaglia Giovanni
Respinto
Dopo il comma 42 aggiungere i seguenti: 42-bis. «Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa e continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto interministeriale 14 dicembre 2001 n. 454.
42-ter. Le disposizioni di cui al comma 42-bis si applicano al gasolio utilizzato per lo svolgimento di tutte le pratiche colturali in serra orticole e floro-vivaistiche.
Conseguentemente, dopo l’articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)
«1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001. n. 383 sono abrogati».
42.252
Il Relatore
Accolto
Dopo il comma 42, inserire il seguente:
«42-bis. Per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999 n. 40 come prorogati dall’articolo 45, comma 1, lettera b) della legge 23 dicembre 1999 n. 448, è autorizzata per l’anno 2005 un’ulteriore spesa di 15 milioni di euro, di cui 6,5 milioni di euro quale copertura dell’onere relativo all’anno 2004 e 8,5 milioni di euro quale copertura dell’onere relativo all’anno 2005.».
Conseguentemente nella tabella A, rubrica: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modifiche:
2005: – 15.000.
42.253
Il Relatore
Accolto
Dopo il comma 42, inserire il seguente:
«42-bis. Per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall’articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999 n. 448. è autorizzata per l’anno 2005 un’ulteriore spesa di 20 milioni di euro».
Conseguentemente nella tabella A, rubrica: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti modifiche:
2005: – 20.000.
42.254
Tarolli, Ciccanti, Ronconi
Respinto
Al comma 43, sostituire le parole: «un contingente annuo di 300.000 tonnellate» con le seguenti: «un contingente annuo di 200.000 tonnellate».
Conseguentemente, dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:
«43-bis. All’articolo 22 comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: “dal 1º gennaio 2003“ sono sostituite dalle seguenti: “dal 1º gennaio 2005“.
43-ter. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 all’articolo 21 comma 6-ter. le parole: “30 miliardi annui“, sono sostituite dalle seguenti: “73 milioni di euro annui“».
42.2001
Il Relatore
Ritirato
Al comma 43, sostituire le parole: «un contingente annuo di 300.000 tonnellate» con le seguenti: «un contingente annuo di 200.000 tonnellate».
Conseguentemente, dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:
«43-bis. All’articolo 22, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: “dal 1º gennaio 2003“, sono sostituite dalle seguenti: “dal 1º gennaio 2005“.
43-ter. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all’articolo 21, comma 6-ter, le parole: “30 miliardi annui“, sono sostituite dalle seguenti: “73 milioni di euro annui“».
42.1000
Ferrara, Lauro
Accolto
Dopo il comma 44 aggiungere il seguente:
«44-bis. Nell’ambito del piano nazionale della Sicurezza stradale di cui alla legge 144 del 1999, il dipartimento trasporti terrestri adotta una campagna di comunicazione volto a diffondere la sicurezza stradale, ad assicurare una adeguata informazione agli utenti».
Conseguentemente alla tabella C, Ministero dell’economia, legge 230 del 1998, apportare le seguenti modifiche:
2005: – 2.000;
2006: – 2.000;
2007: – 2.000.
42.255
Salerno
Respinto
Dopo il comma 43, sostituire le parole: «un contingente annuo di 300.000 tonnellate» con le seguenti: «un contingente annuo di 200.000 tonnellate».
Conseguentemente dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:
«43-bis. All’articolo 2, comma 2, della legge 3 dicembre 2000, n. 388, le parole: «dal 1º gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º gennaio 2005».
43-ter. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all’articolo 21, comma 6-ter. le parole: «30 miliardi annui» sostituite dalle seguenti: «73 milioni di euro annui».
42.256
Tarolli, Ciccanti, Ronconi
Respinto
Al comma 43, sostituire le parole: «un contingente annuo di 300.000 tonnellate» con le seguenti: «un contingente annuo di 250.000 tonnellate».
Conseguentemente dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:
«43-bis. All articolo 22, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «dal 1º gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º gennaio 2005».
43-ter. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 all’articolo 21, comma 6-ter le parole: «30 miliardi annui», sono sostituite dalle seguenti: «44,3 milioni di euro annui».
42.257
Eufemi
Respinto
Al comma 43, sostituire le parole: «un contingente annuo di 300.000 tonnellate» con le seguenti: «un contingente annuo di 250.000 tonnellate».
Conseguentemente dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:
43-bis. All’articolo 22, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole «dal 1º gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti «dal 1 gennaio 2005».
43-ter. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all’articolo 21, comma 6-ter, le parole: «30 miliardi annui» sono sostituite dalle seguenti: «44 3 milioni di euro annui».
42.258
Eufemi
Respinto
Al comma 43, sostituire le parole: «un contingente annuo di 300.000 tonnellate» con le seguenti: «un contingente annuo di 250.000 tonnellate».
Conseguentemente dopo il comma 43, aggiungere i seguenti.
43-bis. All’articolo 22, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «dal 1º gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º gennaio 2005».
43-ter. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all’articolo 21, comma 6-ter, le parole: «30 miliardi annui» sono sostituite dalle seguenti: «44,3 milioni di euro annui».
42.259
Eufemi
Respinto
Al comma 43 sostituire le parole: «un contingente annuo di 300.000 tonnellate» con le seguenti: «un contingente annuo di 200.000 tonnelate».
Conseguentemente, dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
43-bis. All’articolo 22, comma 2. della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «dal 1º gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º gennaio 2005»
43-ter. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 all’articolo 21, comma 6-ter, le parole: «30 miliardi annui», sono sostituite dalle seguenti: «73 milioni di euro annui».
42.260
Salerno
Respinto
Al comma 43, capoverso 6, terzo periodo sostituire le parole: «300.000 tonnellate» con le seguenti: «400.000 tonnellate».
Copertura finanziaria ex Art. 70, comma 2, Decreto Legislativo n. 300 del 1999 tabella C – rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, Finanziamento Agenzie Fiscali.
42.261
Tarolli, Ciccanti
Respinto
Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
«43-bis. L’articolo 2, comma 43, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è sostituito dal seguente: 43. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 23 agosto 2004 n. 239, la misura dei canoni di cui all’articolo 14, primo comma, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692 resta sestuplicata dal 1º gennaio 1990. a partire dal 1º gennaio 2005 la misura dei canoni al comma precedente sarà rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT».
42.262
Passigli
Respinto
Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
«Art. 43-bis
1. All’articolo 21 del testo unico delle imposte sui redditi. di cui al decreto del Presidente della, Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“6 A decorrere dall’anno di imposta 2005 per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), l’imposta è determinata applicando allammontare conseguito o imputato l’aliquota derivante dal rapporto fra l’imposta netta e il reddito complessivo del soggetto, conseguito o imputato nell’anno di erogazione, come determinato con i criteri di cui all articolo 3, se più favorevole dell’aliquota determinata con i criteri di cui ti commi 1 e 3 del presente articolo“».
Conseguentemente all’articolo 43 tabella A, rubrica: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 30.000;
2006: – 30.000;
2007: – 30.000.
42.263
Pedrizzi, Salerno, Kappler
Respinto
Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
«43-bis. All’articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
“3-bis. Il privilegio si estende ai titolari di depositi commerciali di prodotti petroliferi ad imposta assolta, che ne curano la successiva distribuzione“».
42.264
Bettamio
Respinto
Dopo il comma 44, inserire i seguenti:
«44-bis. Al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico incentivando l’utilizzo di prodotti ecocompatibili l’aliquota di accisa gravante sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usato come carburante, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e sue successive modifcazioni ed integrazioni, è fissata in euro 200,00 per mille chilogrammi;
44-ter. all’onere derivate dal precedente comma 44-bis, valutato in euro 100.000.000 per anno, si provvede mediante la rimodulazione aliquota di accisa gravante sul gasolio usato come carburante secondo quanto previsto nel successivo comma 4-quater.
44-quater. L’aliquota di accisa gravante sul gasolio usato come carburante, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e sue successive modificazioni ed integrazioni, è fissata in euro 409,2139113 per mille litri;
44-quinquies. ai soggetti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alle disposizioni di cui al comma 44-quater è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all’articolo 177 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni a seguito della presentazione di apposite dichiarazioni ai competenti uffici dell’Agenzia delle Dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 200, n. 267».
42.265 (v. testo 2)
Girfatti, Ferrara
Dopo il comma 44, inserire il seguente:
«44-bis. La posta unitaria per le scommesse a libro e a totalizzatore sulle corse dei cavalli e sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI è stabilita in un euro. L’importo di ciascuna scommessa non può essere inferiore a tre euro».
42.265 (testo 2)
Girfatti, Ferrara
Respinto
Dopo il comma 44, inserire il seguente:
«44-bis. La posta unitaria per le scommesse a libro e a totalizzatore sulle corse dei cavalli e sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI è stabilita in un euro. L’importo di ciascuna scommessa non può essere inferiore a tre euro».
Conseguentemente:
2005: + 1.000;
2006: + 1.000;
2007: + 1.000.
42.266
Tomassini
Respinto
Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:
«44-bis. Il comma 2 dell’articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, modificato dall’articolo 19 comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è sostituito dal seguente:
“2. Il progetto sperimentale di cui al comma 1 ha una durata di anni 6, a decorrere dal 1º gennaio 2004“».
Conseguentemente, all’articolo 43, tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999 – art. 70, comma 2 finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate), apportare le seguenti variazioni:
2006: – 15.500;
2007: – 15.500.
42.267
Salerno
Respinto
Dopo il comma 44, inserire i seguenti:
«44-bis. Con decorrenza 1º gennaio 2004, l’articolo 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, esplica i suoi effetti in applicazione delle disposizioni contenute nella direttiva del Consiglio 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, che consentono agli Stati membri di adottare con la predetta decorrenza, misure di imposizione dei prodotti energetci impiegati in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione.
44-ter. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, al primo periodo del comma 5 dell’articolo 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 dopo le parole: “oli usati“ sono aggiunte le seguenti: “raccolti in Italia“.
44-quater. A decorrere dal 1º gennaio 2005 l’aliquota dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all’allegato I al testo unico delle disposizioni legislativi concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, fissata in euro 672,85 per mille chilogrammi.
44-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dal suddetto incremento pari a 10.082.160 di euro sono destinate alla costituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell’ambiente della tutela del territorio per l’adozione di misure volte alla riduzione delle emissioni inquinanti, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio.
44-sexies. A decorrere dalla loro entrata in vigore gli agricoli 6 e 7 del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16 come modificati dall’articolo 3 del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e dall’articolo 18 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono abrogati»
42.268
Salerno
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 44, inserire i seguenti:
«44-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell’articolo 66 è sostituita dalla seguente: “Procedimento amministrativo per la risoluzione delle controversie“;
b) la rubrica dell’articolo 68 è sostituita dalla seguente: “Conclusione del procedimento amministrativo per la risoluzione delle controversie“, al comma 1, dopo le parole: “articolo 66“, sono aggiunte le seguenti: “, definisce l’accertamento“, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Entro dieci giorni dalla notifica la dogana procede ai sensi dell’articolo 61, ultimo comma“, i commi secondo, terzo e quarto sono abrogati;
c) gli articolo 69 e 70 sono abrogati;
d) all’articolo 71, primo comma, le parole: “e di quello centrale“, sono soppresse;
e) la rubrica dell’articolo 72 è sostituita dalla seguente: “Altre norme relative al procedimento amministrativo per la risoluzione delle controversie“;
g) all’articolo 75, le parole: “o dal Ministro“ sono soppresse.
44-ter. All’articolo 11, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, le parole: “del procedimento amministrativo“, la parola “previsti“ è sostituita da “previsto“ e le parole “dagli articoli 66 e seguenti“ sono sostituite da “dall’articolo 66“.
44-quater. Si procede alla decisione delle controversie già pendenti in seconda istanza fino ad esaurimento delle stesse. A tal fine restano provvisoriamente e temporaneamente in vigore le relative disposizioni abrogate dal comma 1».
42.269
Salerno
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 44, inserire i seguenti:
«44-bis. Ferma restando la potestà della dogana di effettuare comunque i controlli ritenuti necessari, la disposizione dell’articolo 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213, si interpreta nel senso che il potere di asservazione attribuito agli spedizieri doganali e agli altri soggetti abilitati può essere esercitato anche successivamente all’espletamento dell’operazione doganale.
44-ter. Il comma 5 dell’articolo 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213, si interpreta nel senso che l’attestazione contenuta nell’asservazione non riguarda solo la completezza documentale o la regolarità formale, ma tutti gli aspetti di regolarità sostanziale dell’operazione doganale.
44-quater. I soggetti che esercitano il potere di asservazione assumono la veste di persona incaricata di pubblico servizio come definita dall’articolo 358 del codice penale».
42.270
Salerno
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 44, inserire i seguenti:
«44-bis. Al comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, come modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 del decreto legislativo 19 luglio 2002, n. 213, dopo le parole: “delle aree archeologiche dello Stato“, aggiungere le seguenti: “e delle dogane“ e dopo le parole: “servizi espletati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco“, aggiungere le seguenti: “e alle attività delle dogane“.
44-ter. Il decreto del Ministro competente come previsto nel comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, deve essere adottato, con riferimento alle attività doganali, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge».
42.271
Salerno
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 44, inserire il seguente:
«44-bis. Al primo comma dell’articolo 9 della legge 1º aprile 1981, n. 121, dopo le parole: “alle forze di polizia“, sono aggiunte le seguenti: “e all’Agenzia delle dogane“».
42.272
Ferrara, Lauro
Respinto
Dopo il comma 44, inserire i seguenti:
«44-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2005 è istituito un contributo erariale di tulela ambientale e per la salvaguardia dell ecosistema sui gasdotti della rete nazionale gasdotti, di cui all’articolo 2, lettere da a) a f) del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 22 dicembre 2000. Il contributo è dovuto annualmente dai soggetti che, alla data del 1º gennaio di ciascun anno, risultano proprietari delle condotte di cui al periodo precedente individuate ai sensi del decreto annuale del Ministro delle attività produttive di aggiornamento della Rete nazionale dei gasdotti, adottato ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000. n. 164, in misura corrispondente, per l’anno 2005, a diecimila euro per ciascun chilometro lineare di condotta, e a quindicimila euro per ciascun chilometro lineare di condotta a decorrere dallanno 2006.
44-ter. I soggetti di cui al secondo periodo del comma 44-bis devono effettuare il versamento del contributo annualmente entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, mediante versamento diretto al concessionario del servizio nazionale di riscossione. In inadempimento, le somme dovute sono riscosse coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 successive modificazioni. Il contributo di tutela ambientale e per la salvaguardia dell’ecosistema non è deducibile agli effetti delle imposte sui redditi e agli effetti dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonché di ogni altra imposta o tassa e il relativo costo non può essere riversato in tutto o in parte, sugli utenti. Per tutto quanto non altrimenti espressamente disciplinato con riferimento ad accertamento, liquidazione, riscossione, sanzioni e tutela giudiziaria relativamente al contributo di cui al comma 44-bis si applicano le corrispondenti disposizioni di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
44-quater. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sono stabilite le modalità per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 44-bis e 44-ter, nonché per la dichiarazione da parte dei soggetti passivi del contributo, liquidazione e accertamento dello stesso».
Conseguentemente alla tabella C rubrica: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: - Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), apportare le seguenti modificazioni:
2005: + 102.000;
2006: + 154.000;
2007: + 154.000.
42.273
Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini
Respinto
Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:
«44-bis. All’articolo 1, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, è aggiunto in fine il seguente periodo:»La stessa riduzione di accisa si applica alle miscele di gasolio e biodiesel in misura superiore al 5 per cento».
Conseguentemente, all’articolo 43 tabella A, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 5.000;
2006: – 5.000;
2007: – 5.000.
42.274
Passigli
Respinto
Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:
«44-bis. Al fine di incrementare e ampliare la rete telematica della ricerca italiana (GARR-G), per renderla fruibile per le iniziative di formazione a distanza e di interazione tra sistema scolastico e sistema universitari il Ministero per l’innovazione e le tecnologie ha un incremento del prorio fondo di cinquanta mila euro».
Conseguentemente, all’articolo 42, comma 19, sostituire le parole, «del 10 per cento» con le seguenti: «del 15 per cento».
42.275
Passigli
Respinto
Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:
«44-bis. Al fine di incrementare e ampliare la rete telematica della ricerca italiana (GARR-G), per renderla fruibile per le iniziative di formazione a distanza e di interazione tra sistema scolastico sistema universitario il Ministero per l’innovazione e le tecnologie ha un incremento del proprio fondo di centomila euro».
Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente: «Art. 42-bis.(Revisione aliquote sui prodotti alcolici). - 1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti Ie imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.»
42.276
Passigli
Respinto
Dopo il comma 44, aggingere il seguente:
44-bis. È stanziato un contributo annuale di 103,3 milioni di euro, per gli anni 2005-2006-2007, destinati alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo ai non abbienti che frequentano le tre classi del I ciclo successive alla scuola primaria ed al sostegno del comodato d’uso nella scuola secondaria superiore, come dall’articolo 27, della legge 448, del 1998.
Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente: «Art. 42-bis. (Revisione aliquote sui prodotti alcolici). - 1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di eui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.«
42.277
Compagna
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:
44-bis. All’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n 350 sono apportate le seguenti moditicazioni:
a) al comma 181, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione e alle case editrici di libri è riconosciuto un credito d’imposta pari al 10 per cento della spesa per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate e dei libri sostenuta negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007“;
b) al comma 182, il primo periodo è sostituito dal seguente: “La spesa per l’acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici, ovvero, per le imprese editrici prive di certificazione di bilancio, da specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal collegio sindacale o, in caso di assenza di quest’ultimo, dall’organo amministrativo o dall’imprenditore individuale“».
Conseguentemente, all’articolo 37, tabella B, alla rubrica: Ministero dell’Economia e delle Finanlze apportare seguenti variarioni:
2005: – 95 milioni di euro;
2006: – 95 milioni di euro;
2007: – 95 milioni di euro.
42.278
Valditara
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:
«44-bis. All’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n.350, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 181, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione e alle case editrici di libri è riconosciuto un credito d’imposta pari al 10 per cento della spesa per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate e dei libri sostenuta negll anni 2004, 2005, 2006 e 2007“;
b) al comma 182, il primo periodo è sostituito dal seguente: “La spesa per l’acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici, ovvero, per le imprese editrici prive di certificazione di bilancio, da specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal collegio sindacale o, in caso di assenza di quest’ultimo, dall’organo amministrativo o dall’imprenditore individuale“».
Conseguentemente, all’articolo 37, tabella B, alla rubrica: Ministero dell’Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
2005: – 95 milioni di euro
2006: – 95 milioni di euro
2006: – 95 milioni di euro
42.279
Passigli
Respinto
Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:
«44-bis. All’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 181, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione e alle case editrici di libri è riconosciuto un credito d’imposta pari al 10 per cento della spesa per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate e dei libri sostenuta negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007“;
b) al comma 182 il primo periodo è sostituito dal seguente: “La spesa per l’acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici, ovvero, per le imprese editrici prive di certificazione di bilancio, da specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal collegio sindacale o, in caso di assenza di quest’ultimo, dall’organo amministrativo o dall’imprenditore individuale.“».
Conseguentemente, all’articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «del 10 per cento», con le seguenti: «del 13,5 per cento».
42.280
Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini
Respinto
Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:
«44-bis. All’articolo 8, comma 10, lettera e), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e aggiunto in fine il seguente periodo: “Tale beneficio si applica anche sui quantitativi di miscele di gasolio e biodiesel in misura superiore al 5 per cento, utilizzato dagli stessi esercenti le attività di trasporto merci per conto terzi.“».
Conseguentemente, all’articolo 13, tabella A, alla rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 3.000
2006: – 3.000
2007: – 3.000
42.281
Izzo
Respinto
Dopo il comma 44, aggiungre il seguente:
44-bis. Dopo il comma 3, dell’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 482, aggiungere i seguenti:
4. Il Fondo di cui al comma 2 può essere utilizzato anche per le iniziative di cui al comma 1 dell’articolo 5 della presente legge.
5. Al fine di un riequilibrio tra le aree del Paese, il Fondo di cui al comma 2, va utilizzato per il 50% per il finanziamento dei progetti provenienti dalle regioni svantaggiate, utilizzando per la loro individuazione la classificazione degli obiettivi dell’Unione europea».
42.282
Bettamio
Respinto
Dopo il comma 44, inserire il seguente:
«44-bis. All’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3-bis. Il Comune, attraverso il responsabile del servizio preposto alla gestione dei rifiuti urbani, oppure attraverso l’ufficio unico composto da più Comuni predisposto ai sensi dell articolo 147 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sia nel caso in cui il servizio sia svolto direttanente, sia nel caso il servizio sia affidato direttarnente o tramite gara a terzi, dovrà predisporre secondo le scadenze e con la medesima periodicità prevista per il Conto del Bilancio di cui all’art. 228, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, una Valutazione dell’Efficienza del Servizio Rifiuti Urbani, che misuri secondo precisi rapporti l’efficacia, l’efficienza ed il grado di economicità del servizio nell’annualità trascorsa. La Valutazione dell Efficienza del Servizio Rifiuti Urbani, sarà allegata al Conto del Bilancio, avrà la funzione di Referto del Controllo di gestione del servizio rifiuti, e pertanto, verrà valutata nella Relazione al Rendiconto della Gestione del Comune. La Valutazione dell’Efficienza del Servizio Rifiuti urbani dovrà contenere almeno i parametri contenuti nello schema indicato nell’Allegato 3, ed i valori utilizzati per il calcolo dei parametri andranno giustificati per il loro ammontare. La Valutazione dell’Efficienza del Servizio Rifiuti Urbani sarà inclusa nella Relazione di cui all’articolo 8 comma 3, ed i suoi risultati saranno propedeutici alla formulazione del Piano Finanziario di cui all’articolo 8 comma 2. Al fine di favorire l’innovazione della tecnologia e dell’organizzazione del servizio preposto alla gestione dei rifiuti, affinchè da ciò derivino maggiori economie e risparmi di spesa, i Comuni che abbiano rispettato per l’anno 2004 le regole del patto di stabilità interno, potranno stipulare specifici contratti di collaborazione con soggetti privati».
42.283
Monticone
Respinto
Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:
«44-bis. All’articolo 10, comma 1, della legge 25 giugno 1985, n. 331 sostituire le parole »esclusivamente delle Università e delle istituzioni universitarie di cui all’articolo 42 della legge 28 luglio 1967 n. 641« con le parole: »delle Università e delle istituzioni universitarie di cui all’articolo 42 della legge 28 luglio 1967 n. 641 nonché delle Università degli studi e degli istituti di istruzione universitaria non statali legalmente riconosciuti».
Conseguentemente, all’articolo 43, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, entro il limite del 3 per cento.
42.284
Marano
Respinto
Dopo il comma 44, inserire i seguenti:
«44-bis. Al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico incentivando l’utilizzo di prodotti ecocompatibili, l’aliquota di accisa gravante sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e sue successive modificazioni ed integrazioni, è fissata in euro 200,00 per mille chilogrammi.
44-ter. All’onere derivante dal precedente comma 44-bis, valutato in euro 100.000.000 per anno, si provvede mediante la rimodulazione della allquota di accisa gravante sul gasolio usato come carburante secondo quanto predisposto nel successivo comma 44-quater.
44-quater. L’aliquota di accisa gravante sul gasolio usato come carburante, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e sue successive modificazioni ed integrazioni, è fissata in euro 409,2139113 per mille litri.
44-quinquies. Per i soggetti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, dei decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16 il maggior onere conseguente alle disposizioni di cui al comma 44-quater è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell’Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 200, n. 267.
42.1001
Ferrara, Lauro
Respinto
Dopo il comma 44 aggiungere il seguente:
«44-bis. Nell’ambito del piano nazionale della Sicurezza stradale di cui alla legge 144 del 1999, il dipartimento trasporti terrestri adotta una campagna di comunicazione volto a diffondere la sicurezza stradale, ad assicurare una adeguata informazione agli utenti».
Conseguentemente alla tabella C, Ministero dell’economia, legge 230 del 1998, apportare le seguenti modifiche:
2005: – 2.000;
2006: – 2.000;
2007: – 2.000.
42.285
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan
Respinto
Sopprimere il comma 45.
42.286
Moro
Respinto
Sopprimere il comma 45.
42.287
Brunale, Vitali, Battaglia Giovanni, Maritati, Basso, Baratella
Respinto
Al comma 45, sostituire le parole: «lettera a)», con le seguenti: «lettere a) e b)».
42.288
Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti
Respinto
Al comma 45, sostituire le parole: «lettera a)», con le altre: «lettere a) e b)».
42.289
Specchia, Rizzi, Moncada Lo Giudice Di Monforte, Tofani, Battaglia Antonio, Mulas, Zappacosta, Cozzolino, Demasi, Grillotti, Salerno, Ulivi
Respinto
Al comma 45, dopo le parole: «all’articolo 11, comma 1, lettera a)», aggiungere le seguenti: «e lettera b)».
Dopo le parole: «della legge 27 dicembre 2002, n.289», aggiungere le seguenti: « successivamente modificata dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 4, comma 116».
42.290
Bettamio
Respinto
Al comma 45, sostituire le parole: «lettera a)», con le seguenti: «lettere a) e b)».
42.291
Muzio, Marino, Pagliarulo
Respinto
Al comma 45, sostituire le parole: «lettera a)», con le seguenti: «lettere a) e b)».
42.292
Chincarini, Moro
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 45, inserire il seguente: «45-bis. Al fine di incentivare l’adozione da parte dei comuni del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, è riconosciuto, per l’anno 2005, a favore dei comuni che adottano il metodo della tariffa un contributo, da parte dello Stato, pari alle maggiori entrate corrispondenti all’imposta sul valore aggiunto applicata alla tariffa medesima».
42.293
Izzo
Dichiarato inammissibile
Al comma 45, aggiumgere il seguente: «45-bis. Ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva prevista per il trattamento pensionistico, il periodo del servizio reso dai magistrati, nelle sedi distaccate delle isole minori ha una valenza doppia rispetto a quella previste per l’esercizio nelle altre sedi. Il periodo di servizio di cui al comma 1, deve essere di durata non inferiore a quattro anni. Ciò vale anche per il raggiungimento del diritto a percepire l’indennità di fine rapporto comunque denominata».
42.294
Ferrara, Lauro
Ritirato
Dopo il comma 45, inserire il seguente: «In deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 12 agosto 2000, n. 212, ai fini dell’adozione di misure economiche redistributive volte al riequilibrio del potere di acquisto e per il rilancio dei consumi, a decorrere dall’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004, per i soggetti che effettuano attività imprenditoriale di importazione esportazione, lavorazione, trasformazione o commercializzazione di materie prime o beni il cui prezzo di vendita ai terzi o al pubblico è aumentato, nell’anno precedente, in misura superiore al 10 per cento, le spese di pubblicità e propaganda sono equiparate, agli effetti di cui all’articolo 108, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, alle spese di rappresentanza.».
Conseguentemente, alla tabella C, apportare le seguenti modificazioni: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: - Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003)
2005: + 100.000;
2006: + 100.000;
2007: + 100.000.
42.295
Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini
Respinto
Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
«45-bis. Per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 27 della legge n. 166 del 2002 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2005».
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell’interno, variare gli importi come segue:
2005: – 10.000.
42.296
Izzo
Respinto
Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
«45-bis. Le disposizioni del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, come modificato dalla legge di conversione 23 novembre 2001, n. 410 e quello del decreto legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito in legge 23 aprile 2004, n. 104, si applicano anche ai beni immobili degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 che siano stati trasformati in fondazione o in associazione di diritto privato in epoca successiva all’entrata in vigore del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 e successive modificazioni, nonché della legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni, che non abbiano concluso il procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare o per i quali, in assenza di offerta in opzione, gli inquilini abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 nelle forme previste. In attuazione dell’articolo 1 del decreto legge 25 settembre 2001, n.351, le autorità competenti provvederanno ad individuare i beni immobili e ad emanare i decreti che ne consentano la dismissione».
42.297
Izzo
Accolto
Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
«45-bis. Ferma restando la facoltà del Ministro dell’economia e delle finanze di intervenire ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, all’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le parole: “da svolgersi in sale diverse non dedicate all’esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento e intrattenimento, nonchè biliardi, biliardini e apparecchi similari“, sono abrogate».
42.298
Izzo
Respinto
Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
«45-bis. Ferma restando la facoltà del Ministro dell’economia e delle finanze di intervenire ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, all’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le parole: “da svolgersi in sale diverse non dedicate all’esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento e intrattenimento, nonchè biliardi, biliardini e apparecchi similari“, sono abrogate».
42.299
Firrarello
Respinto
Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
«45-bis. Per il finanziamento di interventi finalizzati al rilancio della multimodalità ed integrazione della logistica, nonché per il completamento della rete interportuale, è autorizzata la spesa di 147 milioni di euro per il 2005 e di 50 milioni di euro per il 2006».
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, apportare le seguenti modifiche:
2005: – 147.000;
2006: – 50.000.
42.300
Nocco, Izzo, Giuliano, Gentile
Ritirato e trasformato in ordine del giorno
Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
«45-bis. Sono abrogati gli articoli 2 e 4 della legge 19 marzo 1975, n. 169».
Conseguentemente, all’articolo 1 della medesima legge 19 marzo 1975, n. 169 è aggiunto il seguente comma:
«4-bis. Per l’esercizio delle linee di cui al comma 1 non si dà luogo al riconoscimento di alcuna agevolazione fiscale né a sovvenzioni di alcun tipo da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
42.301
Cantoni, Ferrara
Respinto
Dopo il comma 45, inserire il seguente:
«45-bis. Per consentire lo smobilizzo del valore di immobili di proprietà, le banche e gli intermediari finanziari possono concedere finanziamenti, garantiti da ipoteca sull’immobile, il cui rimborso, per sorte capitale e sorte interessi, sia dovuto solo a decorrere dal decesso del finanziato, fatte salve le ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento previste a beneficio del finanziato. I finanziamenti possono essere assistiti da mandato irrevocabile, con rappresentanza, a vendere l’immobile decorsi almeno tre mesi dal decesso del finanziato. Il finanziatore può soddisfarsi esclusivamente sui proventi della vendita dell’immobile, senza alcuna pretesa ulteriore nei confronti dell’eredità o degli eredi. Gli interessi maturati almeno per sei mesi, ancorché non scaduti, producono interessi al tasso contrattualmente previsto.
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Banca d’ltalia individua gli obblighi informativi che le banche e gli intermediari finanziari devono rispettare in occasione della concessione dei finanziamenti di cui al comma che precede, la somma finanziabile in rapporto al valore dell’immobile ed all’età del finanziato e le modalità di vendita che devono essere osservate per garantire la trasparenza del processo di vendita degli immobili».
42.302
Ferrara, Barelli, Cicolani
Ritirato
Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
«45-bis. È istituita, alla data di entrata in vigore della presente legge, una nuova scommessa ippica a totalizzatore, proposta dall’UNIRE. Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con regolamento emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabilite le disposizioni attuative relative alla nuova scommessa ippica, da effettuarsi nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici, delle agenzie ippiche e sportive nonché negli ippodromi, tenendo conto che la raccolta deve essere ripartita assegnando il 72 per cento come montepremi e compenso per l’attività di gestione della scommessa, l’8 per cento come compenso dell’attività dei punti vendita, il 6 per cento come entrate erariali sottoforma di imposta unica e il 14 per cento a favore dell’UNIRE. In via transitoria per gli anni 2005-2006 una somma non inferiore all’80 per cento dell’imposta unica di cui al precedente periodo è integralmente destinata all’UNlRE».
42.303
Salerno
Respinto
Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
«45-bis. All’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo le parole: “quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata“ sono inserite le seguenti: “ovvero a esigenze connesse alla difesa nazionale“».
42.304
Salerno
Respinto
Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
«45-bis. All’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo le parole: “quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata“ sono inserite le seguenti: “ovvero a esigenze connesse alla difesa nazionale“».
42.305
Battisti
Respinto
Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
«46-bis. All’articolo 185 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunto, dopo il comma 2 il seguente comma:
“2 bis) Gli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati possono derogare il disposto dell’articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nella determinazione del reddito degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio d’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa».
46-ter. La lettera c-bis dell’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 è soppressa.
Conseguentemente, all’articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.2900
Il Relatore
Respinto
Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
«45-bis. Al fine di incentivare l’adozione da parte dei comuni del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, le maggiori entrate erariali corrispondenti all’IVA sulla citata tariffa istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei comuni che ne deliberano l’applicazione, affluisce ad uno speciale fondo istituto presso il Ministero dell’economia e delle finanze. Sono, comunque, preliminarmente detratte le quote dell’imposta spettanti all’Unione europea, nonché quelle attribuite alle regioni, a decorrere, per le regioni a statuto ordinario, dalla definitiva determinazione dell’alquota di compartecipazione regionale all’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ed alle province autonome di trento e Bolzano. Le procedure e le modalità per l’attuazione del presente comma nonché per la ripartizione del fondo in favore dei comuni che adottano la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».
42.306
Ciccanti, Tarolli
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:
«All’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Per gli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, le svalutazioni e gli accantonamenti per rischi su crediti risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia, sono deducibili in ciascun esercizio in deroga a quanto previsto nei precedenti commi“».
42.307
Curto
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:
«All’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Per gli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, le svalutazioni e gli accantonamenti per rischi su crediti risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia, sono deducibili in ciascun esercizio in deroga a quanto previsto nei precedenti commi“».
42.308
Battisti
Respinto
Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:
«All’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Per gli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, le svalutazioni e gli accantonamenti per rischi su crediti risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia, sono deducibili in ciascun esercizio in deroga a quanto previsto nei precedenti commi“».
Conseguentemente, all’articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.309
Battisti
Respinto
Dopo il comma 45, aggiungere il seguente comma:
«45-bis. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modifiche, dopo il comma 1, aggiunto il seguente comma:
11-bis) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione a canone sociale, di proprietà dagli Istituti autonomi case popolari comunque denominati o dai nuovi soggetti che ne hanno assunto le funzioni a seguito di provvedimento regionale, relativamente agli interventi finanziati con risorse proprie».
Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie fino a concorrenza dell’onere.
42.310
Curto
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 45, aggiungere il seguente comma:
«45-bis. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modifiche, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma:
11-bis) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione a canone sociale, di proprietà dagli Istituti autonomi case popolari comunque denominati o dai nuovi soggetti che ne hanno assunto le funzioni a seguito di provvedimento regionale, relativamente agli interventi finanziati con risorse proprie».
42.311
Ciccanti, Tarolli
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 45, aggiungere il seguente comma:
«45-bis. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modifiche, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma:
11-bis) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione a canone sociale, di proprietà dagli Istituti autonomi case popolari comunque denominati o dai nuovi soggetti che ne hanno assunto le funzioni a seguito di provvedimento regionale, relativamente agli interventi finanziati con risorse proprie».
42.312
Ciccanti, Tarolli
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 45 aggiungere i seguenti:
«46-bis. All’articolo 185 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 è aggiunto, dopo il comma 2, il seguente:
“2.-bis. Gli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati possono derogare il disposto dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nella determinazione del reddito degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio d’impresa, nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa“.
47) La lettera c-bis. dell’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601 è soppressa».
42.313
Curto
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 45 aggiungere i seguenti:
«46-bis. All’articolo 185 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 è aggiunto, dopo il comma 2, il seguente:
“2.-bis. Gli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati possono derogare il disposto dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nella determinazione del reddito degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio d’impresa, nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa“.
47) La lettera c-bis. dell’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601 è soppressa».
42.314
Monticone
Respinto
Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
«45-bis. All’articolo 5, comma 1, lettera b) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono soppresse le parole: “e del comma 8 dell’articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910“».
42.315
Giaretta, Castellani, Cambursano, D’Amico, Veraldi, Scalera, Zanda, Dettori
Respinto
Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
«45-bis. Le agevolazioni fiscali previste per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prorogate fino al 31 dicembre 2005, dall’articolo 23-bis, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2006 e si applicano a partire dal 1º gennaio 2005 alle seguenti condizioni:
a) l’ammontare complessivo delle spese è fissato in 75.000 euro;
b) la detrazione compete per una quota pari al 41 per cento delle spese di cui alla lettera a);
c) l’importo è ripartito in cinque quote annuali».
Conseguentemente all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «700 milioni».
42.316
Giaretta, Castellani, Cambursano, D’Amico, Veraldi, Scalera, Zanda, Dettori
Respinto
Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
«45-bis. Le agevolazioni fiscali previste per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prorogate fino al 31 dicembre 2005, dall’articolo 23-bis, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, si applicano a partire dal 1º gennaio 2005 alle seguenti condizioni:
a) l’ammontare complessivo delle spese è fissato in 75.000 euro;
b) la detrazione compete per una quota pari al 41 per cento delle spese di cui alla lettera a);
c) l’importo è ripartito in cinque quote annuali».
Conseguentemente all’articolo 42, sostituire il comma 17 con il seguente:
«17. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è aumentata, a decorrere dall’anno 2005, l’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in misura tale da assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 700 milioni di euro».
42.317
Giaretta, Castellani, Cambursano, D’Amico, Veraldi, Scalera, Zanda, Dettori
Respinto
Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
«45-bis. Le agevolazioni fiscali previste per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prorogate fino al 31 dicembre 2005, dall’articolo 23-bis, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2006 e si applicano a partire dal 1º gennaio 2005 alle seguenti condizioni:
a) l’ammontare complessivo delle spese è fissato in 75.000 euro;
b) la detrazione compete per una quota pari al 41 per cento delle spese di cui alla lettera a)».
Conseguentemente all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «700 milioni».
42.318
Giaretta, Castellani, Cambursano, D’Amico, Veraldi, Scalera, Zanda, Dettori
Respinto
Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
«45-bis. Le agevolazioni fiscali previste per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prorogate fino al 31 dicembre 2005, dall’articolo 23-bis, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2006 e si applicano a partire dal 1º gennaio 2005 alle seguenti condizioni:
a) l’ammontare complessivo delle spese è fissato in 75.000 euro;
b) l’importo è ripartito in cinque quote annuali».
Conseguentemente all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «700 milioni».
42.319
Giaretta
Respinto
Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
«45-bis. Le agevolazioni fiscali previste per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prorogate fino al 31 dicembre 2005, dall’articolo 23-bis, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, si applicano a partire dal 1º gennaio 2005 alle seguenti condizioni:
a) l’ammontare complessivo delle spese è fissato in 75.000 euro;
b) la detrazione compete per una quota pari al 41 per cento delle spese di cui alla lettera a);
c) l’importo è ripartito in cinque quote annuali».
Conseguentemente all’articolo 42, sostituire il comma 17 con il seguente:
«17. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è aumentata, a decorrere dall’anno 2005, l’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in misura tale da assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 750 milioni di euro».
42.320
Il Relatore
Accolto
Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
«45-bis. In ottemperanza alla decisione della Commissione europea n. C(2004)2638 FIN dell’8 settembre 2004, l’articolo 94, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è abrogato.».
42.321
Bettamio
Respinto
Dopo il comma 45 aggiungere i seguenti:
«45-bis. Al Capo 1 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia
di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
nell’articolo 12, comma 1, e nell’articolo 14, comma 1, è soppressa la parola: “insegne“;
nell’articolo 17, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) la pubblicità realizzata all’interno o nelle vetrine dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando sia relativa all’attività negli stessi esercitata, nonché le insegne di sercizio come definite dall’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;“;
nell’articolo 17 il comma 1-bis è soppresso.
45-ter. Il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, se riferito alle insegne di esercizio come definite dall’art. 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, non è dovuto.
45-quarter. L’articolo 2-bis del decreto-legge 22 febbraio 2002, n.13, convertito nella legge 24 aprile 2002, n. 75, è soppresso.»
Conseguentemente, all’articolo 43, tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma del’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 70, comma 2: - Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – cap. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:
2005: – 70.000;
2006: – 70.000;
2007: – 70.000.
42.322
Moro
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 45, inserire il seguente:
«I provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie sono impugnabili con i rimedi previsti dalla legge n. 689/1981».
42.323
Il Relatore
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 45 aggiungere il seguente:
«45-bis. All’articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2-quater, dopo le parole: “periti commerciali“, sono inserite le seguenti: “dei consulenti del lavoro,“;
b) al comma 2-quinquies, terzo periodo, le parole: “dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali“, sono sostituite dalle seguenti: “dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro“».
42.324
Moro, Pedrazzini
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47 aggiungere il seguente:
«47-bis. All’articolo 1-bis della legge 9 novembre 2004, n. 265 dopo il comma 1, e inserito il seguente: “Alla concessione della gestione totale aeroportuale degli aeroporti di rilevanza nazionale di cui al comma 1, nel limite massimo di durata quarantennale, si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, ove del caso, del Ministro della difesa. Il provvedimento concessorio è adottato su proposta dell’E.N.A.C. che, verificato il possesso dei requisiti e delle condizioni stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere nel termine di trenta giorni dall’assegnazione, stipula la convenzione ed il contratto di programma con il soggetto gestore individuato mediante procedura ad evidenza pubblica».
42.325
Grillo, Cicolani, Pedrazzini, Donati, Brutti Paolo, Menardi, D’Ippolito, Pessina, Chirilli, Guasti, Manunza, Pellegrino, Forte
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47 aggiungere il seguente:
«47-bis. All’articolo 1-bis della legge 9 novembre 2004, n. 265 dopo il comma 1, è inserito il seguente: “Alla concessione della gestione totale aeroportuale degli aeroporti di rilevanza nazionale di cui al comma 1, nel limite massimo di durata quarantennale, si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, ove del caso, del Ministro della difesa. Il provvedimento concessorio è adottato su proposta dell’E.N.A.C. che, verificato il possesso dei requisiti e delle condizioni stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere nel termine di trenta giorni dall’assegnazione, stipula la convenzione ed il contratto di programma con il soggetto gestore individuato mediante procedura ad evidenza pubblica“».
42.326
Bongiorno
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47 aggiungere il seguente:
«47-bis. Il comma 2-bis dell’art. 2 della legge 3 agosto 2004 n. 204 è abrogato.
All’art. 4, comma 28, della legge 24 dicembre 2003, n.350, dopo le parole: “trasferiti“ sono inserite, le seguenti: “anche a titolo temporaneo“».
42.327
Perruzzotti, Monti, Moro, Stiffoni, Agoni
Respinto
Dopo il comma 47 aggiungere il seguente:
«47-bis. Il comma 11 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 è sostituito dal seguente:
“11. È istituita l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco di passeggeri sugli aeromobili. L’addizionale è pari ad 1 euro per passeggero imbarcato ed è versata all’entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione per la parte eccedente 30 milioni di euro in un apposito fondo unico istituito presso il Ministero dell’interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri:
a) il 20 per cento del totale, in parti uguali, a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati; percentuale del numero totale degli abitanti del comune considerando comunque la popolazione fino ad un massimo di 100.000 abitanti;
b) il 5 per cento del totale a favore delle province nelle quali è insediato il sedime aeroportuale;
c) il 40 per cento del totale, da ripartirsi in parti uguali, a favore dei comuni sul territorio dei quali è ubicata l’aerostazione passeggeri, cargo o charter, al fine di sostenere prioritariamente gli oneri finanziari derivanti dall’adozione delle misure a sostegno della sicurezza urbana, con riparto direttamente proporzionale al gettito di ciascun aeroporto;
d) il 35 per cento al Ministero dell’lnterno al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell’incolumità delle persone e delle strutture per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie“».
Conseguentemente, dopo l’articolo 42 inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
A decorrere dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 6 milioni di euro annui».
42.328
Tomassini
Respinto
Dopo il comma 47 aggiungere il seguente:
«47-bis. Al comma 11 dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, come modificato dal DL 29 marzo 2004 n. 80, convertito in legge 28 maggio 2004 n. 140 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) le parole: “l’80 per cento“ sono sostituite dalle seguenti: “il 35 per cento“;
b) dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti lettere:
“c) al fine di sostenere gli oneri finanziari derivanti dall’adozione delle misure a sostegno della sicurezza urbana, il 40 per cento del totale, da ripartirsi in parti uguali, a favore dei comuni sul cui territorio è ubicata l’aerostazione passeggeri cargo o charter, con riparto effettuato direttamente in modo proporzionale al gettito di ciascun aeroporto.
d) al fine di favorire le iniziative a sostegno della sicurezza pubblica il 5 per cento del totale a favore delle province nel cui territorio e’ubicata l’aerostazione passeggeri cargo o charter, con riparto effettuato direttamente in modo proporzionale al gettito di ciascun aeroporto“».
42.329
Muzio, Marino, Pagliarulo
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. A decorrere dall’anno 2005 il rimborso degli importi IVA spettante agli enti locali e alle regioni a statuto ordinario di cui all’art. 3, comma 25 della legge 27 dicembre 2003, n. 350 è effettuato al lordo delle quote IVA spettanti alle regioni a statuto ordinario in base alla normativa vigente».
Conseguentemente dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
A decorrere dal 1º gennaio 2005 le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, nº 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento.
42.330
Compagna, Lauro
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. All’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 181, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione e alle case editrici di libri è riconosciuto un credito d’imposta pari al 10 per cento della spesa per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate e dei libri sostenuta negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007“;
b) al comma 182, il primo periodo è sostituito dal seguente: “La spesa per l’acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici, ovvero, per le imprese editrici prive di certificazione di bilancio, da specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal collegio sindacale o, in caso di assenza di quest’ultimo, dall’organo amministrativo o dall’imprenditore individuale“».
Conseguentemente, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata percentualmente fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura».
42.331
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. L’articolo 2, comma 69 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e abrogato».
Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell’economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1990: riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legee 10 marzo 1997, n. 59 – Articolo 70, comrna 2: finanziamento agenzie fiscali (upb 6.2.3.4 – Agenzia delle entrate – cap 7775), apportate le seguenti variazioni:
2005: – 80.000;
2006: – 80.000;
2007: – 80.000.
42.332
Tarolli, Ciccanti, Maffioli
Respinto
È aggiunto, in fine, il seguente comma:
«all’articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole “1 euro“ sono sostituite con le seguenli: “1,25 euro“;
b) al secondo periodo, dopo le parole: “bilancio dello Stato“ le parole da: “per la successiva riassegnazione“ fino a: “30 milioni di euro“, sono sostituite con le seguenti: “per la rassegnazione, su base trimestrale, di una quota pari al 48 per cento delle somme di volta in volta introitate“;
c) al secondo periodo, dopo le parole: “e ripartito“ aggiungere le parole: “e liquidato trimestralmente“;
d) alla lettera a), le parole: “il 20 per cento“ sono sostituite con le seguenti: “il 53 per cento“;
e) alla lettera a), dopo le parole: “chilometri quadrati“, aggiungere le parole: “percentuale del numero totale degli abitanti del Comune considerando comunque la popolazione fino ad un massimo di 100.000 abitanti; percentuale, non inferiore al 50 per cento del rispettivo gettito, da passeggerei, cargo o charter al fine di sostenere gli oneri finanziari derivanti dall’adozione delle misure a sostegno della sicurezza urbana“;
f) alla lettera b), le parole “l’80 per cento“ sono sostituite con le seguenti: “il 47 per cento“;
g) alla lettera b), dopo le parole: “strutture aeroportuali“, aggiungere le parole: “anche attraverso i comuni competenti per territorio“».
42.333
Pace, Curto, De Corato, Grillotti, Salerno
Respinto
È aggiunto, in fine, il seguente comma:
«All’articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole “1 euro“ sono sostituite con le seguenli: “1,25 euro“;
b) al secondo periodo, dopo le parole: “bilancio dello Stato“ le parole da: “per la successiva riassegnazione“ fino a: “30 milioni di euro“, sono sostituite con le seguenti: “per la rassegnazione, su base trimestrale, di una quota pari al 48 per cento delle somme di volta in volta introitate“;
c) al secondo periodo, dopo le parole: “e ripartito“ aggiungere le parole: “e liquidato trimestralmente“;
d) alla lettera a), le parole: “il 20 per cento“ sono sostituite con le seguenti: “il 53 per cento“;
e) alla lettera a), dopo le parole: “chilometri quadrati“, aggiungere le parole: “percentuale del numero totale degli abitanti del Comune considerando comunque la popolazione fino ad un massimo di 100.000 abitanti; percentuale, non inferiore al 50 per cento del rispettivo gettito, da ripartirsi in parti uguali a favore dei comuni sul territorio dei quali è ubicata l’aerostazione passeggeri, cargo o charter al fine di sostenere gli oneri finanziari derivanti dall’adozione delle misure a sostegno della sicurezza urbana“;
f) alla lettera b), le parole “l’80 per cento“ sono sostituite con le seguenti: “il 47 per cento“;
g) alla lettera b), dopo le parole: “strutture aeroportuali“, aggiungere le parole: “anche attraverso i comuni competenti per territorio“».
42.334
Fabris, D’ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti
Respinto
Aggiungere il seguente comma:
«47-bis. A decorrere dall’anno 2005 il rimborso degli importi IVA spettante agli enti locali e alle regioni a statuto ordinario di cui all’articolo 3, comma 25 della legge 27 dicembre 2003, n, 350 è effettuato al lordo delle quote IVA spettanti alle regioni a statuto ordinario in base alla normativa vigente»,
Conseguentemente, dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
1. A decorrere dal 1º gennaio 2005 le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento.
42.335
Bongiorno
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47 aggiungere il seguente:
«47-bis. Gli effetti dell’articolo 4, comma 28, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, sono estesi alla regione Sicilia».
42.336
Lauro
Ritirato e trasformato in ordine del giorno
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis La lettera d) del comma 27 della legge 24 novembre 2003 n. 326 è sostituita dalla seguente:
d) siano state realizzate, in assenza o in difformità del titolo abitativo edilizio, e non conformemente alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base dei leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei parchi e delle aree protette nazionali. regionali e provinciali, qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, nonché su immobili individualmente vincolati, come quelli elencati alle lettere a), b) e c) dell’articolo 136 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42.
Per gli altri immobili esistenti sulle aree o bellezze panoramiche di insieme soggette a vincolo generico di inedificabilità ai sensi dell’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso».
42.337
Semeraro, Pontone, Curto
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. Sostituire la lettera d) del comma 27 della legge 24 novembre 2003 n. 326, con la seguente:
d) siano state realizzate, in assenza o in difformità del titolo abitativo edilizio, e non conformemente alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su aree soggette a vincoli imposti sulla base dei leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei parchi e delle aree protette nazionali. regionali e provinciali, qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, nonché su immobili individualmente vincolati, come quelli elencati alle lettere a), b) e c) dell’articolo 136 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42.
Per gli altri immobili esistenti sulle aree o bellezze panoramiche di insieme soggette a vincolo generico di inedificabilità ai sensi dell’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso».
42.338 (v. testo 2)
Muzio, Pizzinato, Marino, Pagliarulo
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. Tra i soggetti di cui all’articolo 9-quinques del decreto-legge 30 settembre 2003 convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, sono ricompresi anche coloro che ricoprono cariche sindacali. Le parole: “possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2004“ del medesimo articolo sono sostituite dalle seguenti: “possono esercitare tale facoltà entro il 30 giugno 2005“.
Conseguentemente ai maggiori oneri stimati derivanti dall’applicazione della presente disposizione si provvede mediante abrogazione dell’articolo 13 e del comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
42.338 (testo 2)
Muzio, Pagliarulo, Marino, Pizzinato
Accolto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. Tra i soggetti di cui all’articolo 44, comma 9-quinquies, del decreto legge n. 269, del 30 settembre 2003, convertito con legge n. 326 del 24 novembre 2003, sono ricompresi anche coloro che ricoprono cariche sindacali. Le parole: “periodi anteriori al 1º gennaio 2002“ del medesimo articolo e comma sono sostituite da: “periodi anteriori al 1º gennaio 2003“ e le parole: “possono esercitare tali facoltà entro il 31 marzo 2004“ sono sostituite da: “possono esercitare tali facoltà entro il 31 marzo 2005“».
42.339
Moro, Agoni
Dichiarato inammissibile
Aggiungere, in fine, il comma seguente:
«Dopo il comma 1 dell’articolo 3 del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49 convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 30 maggio 2003, n. 119 è aggiunto il seguente:
“1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2005, la cessione anche parziale dei quantitativi individuali di riferimento, comporta la revoca delle assegnazioni integrative effettuate ai sensi dell’articolo 1 comma 21 del decreto legge 1º marzo 1999 n. 43, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 27 aprile 1999 n. 118, e dell’articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000 n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79, nonché ogni altra assegnazione integrative effettuate dalle Regioni o Province Autonome di Trento e di Bolzano. I quantitativi revocati ai sensi del presente comma confluiscono nella riserva nazionale“».
42.340
Moro, Agoni
Dichiarato inammissibile
Aggiungere, in fine, il comma seguente:
«I commi 3 e 4 dell’articolo 3 del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49. convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 30 maggio 2003, n. 119 sono sostituiti dai seguenti:
“3. I quantitativi di riferimento resi disponibili a seguito delle revoche di cui al comma 1, con esclusione di quelli di cui al comma 2, affluiscono alla riserva nazionale e sono attribuiti, per il tramite delle regioni, ai produttori che ne facciano domanda ad AGEA. Tali attribuzioni sono effettuate prioritariamente a:
a) coloro che hanno fatto registrare esuberi produttivi nella campagna 2003/04, nella misura massima del 30 per cento dell’esubero medesimo;
b) coloro che, entro il 28 febbraio della campagna di cui trattasi, abbiano acquistato un quantitativo di quota pari al doppio di quella che richiedono in assegnazione.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a valere sulle revoche effettuate ai sensi del comma 1 sulla campagna 2003/2004. I quantitativi assegnati ai sensi del comma 3 non possono essere ceduti o affittati, e la cessione anche parziale dei quantitativi individuali di riferimento ne comporta la perdita da destinarsi alla riserva nazionale».
42.341
Moro, Agoni
Dichiarato inammissibile
Aggiungere, in fine, il comma seguente:
«Dopo il comma 3 dell’articolo 5 del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 30 maggio 2003, n. 119 è inserito il seguente:
“3-bis. L’Agea esegue la compensazione di cui all’articolo 9. I dati produttivi per i quali siano state riscontrate incongruenze rispetto alla potenzialità produttiva aziendale, quale risulta dai controlli eseguiti attraverso l’anagrafe bovina sono considerati non validi ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 9 comma 1, lettera a)“».
42.342
Moro, Agoni
Dichiarato inammissibile
Aggiungere, in fine, il comma seguente:
«Dopo il comma 13 dell’articolo 10 del decreto legge 28 marzo 2003, n. 19 convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 30 maggio 2003, n. 119 è inserito il seguente:
“13-bis. Al fine di favorire la possibilità, da parte delle aziende agricole, di disporre della liquidità necessaria per le operazioni di ristrutturazione aziendale nonché per l’eventuale acquisto di ulteriori quantitativi individuali di riferimento, gli acquirenti provvedono a restituire ai produttori tutte le somme trattenute comprensive degli interessi, ovvero a svincolare le relative fideiussioni, bancarie o assicurative, prestate a garanzia, relativamente ai superprelievi per i quali sia intervenuto un provvedimento di sospensiva o di annullamento da parte degli organismi giurisdizionale, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento dei relativi atti, anche in copia conforme all’originale. ln caso di procedimenti con esito negativo definitivo per il produttore, questi è responsabile del pagamento di quanto dovuto“».
42.343
Moro, Agoni
Dichiarato inammissibile
All’articolo 42, aggiungere in fine, il seguente comma:
«Dopo il comma 13 dell’articolo 10 del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 30 maggio 2003, n. 119, così come modificato dall’articolo 2 comma 2 del decreto legge 24 giugno 2004 n. 157, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, è aggiunto il seguente comma : “13-bis. Il quantitativo non ceduto di cui al comma 13 confluisce nella riserva nazionale».
42.344
Moro, Agoni
Dichiarato inammissibile
All’articolo 42, aggiungere in fine, il seguente comma:
«Dopo il comma 13 dell’articolo 10 del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 30 maggio 2003, n. 119, inserire il seguente: “13-bis. Le cessioni temporanee di quota in corso di campagna, ed i trasferimenti di quota tra produttori a decorrere dalla campagna successiva, sono consentiti entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno. Le regioni e le province autonome provvedono al controllo ed alla validazione definitiva dei contratti entro e non oltre il 15 marzo».
42.345
Moro, Agoni
Dichiarato inammissibile
All’articolo 42, aggiungere in fine, il seguente comma:
«Il comma 24 dell’articolo 10 del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 30 maggio 2003, n. 119, è soppresso».
42.346
Moro, Agoni
Respinto
All’articolo 42, aggiungere in fine, il seguente comma:
«Il comma 27 dell’articolo 10 del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 30 maggio 2003, n. 119 è sostituito dal seguente: “27. Al fine di consentire la graduale applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, in relazione al progressivo riequilibrio tra quantitativi individuali assegnati e produzione ottenuta da ogni produttore titolare di quota, nei primi tre periodi di applicazione del presente decreto non si attua l’esclusione della restituzione di cui all’articolo 9, comma 4, e iversamenti mensili di cui all’articolo 5, comma 2, vengono sono dagli aquirenti nelle seguenti percentuali:
a) per i produttori titolari di quota con aziende ubivate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento CEE 1257/1999, nella misura del 5 per cento per il primo periodo;
b) per i quantitativi già titolari di quota B ridotta ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995/, n. 46, nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 21, del decreto legge 10 marzo 1999, n. 43, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e ai sensi dell’articolo 3;
c) per tutti i produttori titolari di quota, nella misura del 10 per cento per il secondo periodo e il terzo periodo“.».
42.347
Moro, Agoni
Dichiarato inammissibile
All’articolo 42, aggiungere in fine, il seguente comma:
«Il comma 29 dell’articolo 10 del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 30 maggio 2003, n. 119, è sostituito dal seguente: “Per i primi tre periodi di applicazione del presente decreto gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo non versato ai sensi del comma 27, possono avvalersi di una idonea garanzia autonomamente determinata che garantisca, a prima e semplice richiesta, il versamento di quanto dovuto a titolo di prelievo supplementare.“».
42.348
Moro, Agoni
Dichiarato inammissibile
All’articolo 42, aggiungere in fine, il seguente comma:
«Al comma 42 dell’articolo 10 del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 30 maggio 2003, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole “può essere nominato“, sono sostituite dalle seguenti: “nomina entro il 31 marzo 2005 1-bis“; e le parole: “nei suoi primi due periodi di attuazione“, sono soppresse».
42.349
Brignone, Moro
Respinto
All’articolo 42, aggiungere in fine, il seguente comma:
«47-bis. All’articolo 90, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), aggiungere il seguente: “11-bis. Per isoggetti di cui al comma 1 le attività promozionali, in qualunque modo realizzate negli impianti utilizzati dallo sport dilettantistico con capienza inferiore ai tyremila posti, sono da considerarsi, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del Decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 60, in rapporto di occasionalità rispetto all’evento sportivo“.»
Conseguentemente,
alla tabella A, alla rubrica Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 1.000;
2006: – 1.000;
2007: – 1.000.
42.350
Marino, Muzio, Pagliarulo
Respinto
All’articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. Il comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente: “7. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, sono determinati i criteri per l’attribuzione alle persone fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli oneri, relativi ai libri di testo effettivamente rimasti a carico per l’attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso la scuola dell’obbligo, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. L’attribuzione di tale contributo interesserà prioritariamente i redditi familiari fino a 30.000 euro annui. Gli studenti iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche“».
Conseguentemente, alla Tabella A, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le voci, al netto delle regolazioni debitorie.
42.351
Nocco, Gentile, Izzo, Ponzo, Morra, Giuliano, Costa, Danzi, Tatò, Bucciero, Chirilli, Nessa
Dichiarato inammissibile
All’articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«48. Al comma 2 dell’articolo 76, della legge 289/02, dopo le parole: “per l’anno 2004“, aggiungere le seguenti: “2005 e 2006 per il raddoppio della SS 171, attribuire all’ANAS“».
Conseguentemente alla tabella B, alla rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 6.000.000;
2006: – 6.000.000.
42.352
Nocco, Gentile, Izzo, Ponzo, Morra, Giuliano, Costa, Danzi, Chirilli, Nessa
Respinto
All’articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. Al comma 2 dell’articolo 76 della legge n. 289 del 2002, dopo le parole: “per l’anno 2004“, aggiungere le seguenti: “e di 4 milioni di euro per il 2005 e 2006“».
Conseguentemente, alla tabella B, alla rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 4.000;
2006: – 4.000.
42.353
Nocco, Gentile, Izzo, Ponzo, Morra, Giuliano, Costa, Danzi, Tatò, Bucciero, Chirilli, Nessa
Dichiarato inammissibile
All’articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«48. Il finanziamento di cui all’articolo 19 della legge n. 166/2002, comma 1, lettera i), è incrementato di 10 milioni di euro per gli anni 2005, 2006 e 2007“».
Conseguentemente, alla tabella B, alla rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 10.000;
2006: – 10.000;
2007: – 10.000.
42.354
Nocco, Gentile, Izzo, Ponzo, Morra, Giuliano, Costa, Danzi, Chirilli, Nessa
Dichiarato inammissibile
All’articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«48. Il finanziamento di cui all’articolo 19 della legge n. 166/2002, comma 1, lettera i), è incrementato di 10 milioni di euro per gli anni 2005, 2006 e 2007“».
Conseguentemente, alla tabella B, alla rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 10.000;
2006: – 10.000;
2007: – 10.000.
42.355
De Petris, Ripamonti
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
47-bis. All’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: «ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunità europee»;
b) al comma 5, primo periodo. inserire, in fine, le seguenti parole: «e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006».
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell’economia e delle finanze, alla voce: decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70 comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), modificare gli importi come segue:
2005: – 100.000;
2006: – 100.000.
42.356
Bettamio
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. All’articolo 2-bis della legge 24 aprile 2002, n. 75, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali, il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai cinque metri quadrati l’imposta o il canone sono dovuti solo per la superficie eccedente tale limite.“».
Conseguentemente, all’articolo 43, tabella C rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, alla voce: decreto legislativo n. 300 del 1999, Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 70, comm 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:
2005: – 25.000;
2006: – 25.000;
2007: – 25.000.
42.357
Marino, Muzio, Pagliarulo
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. Il comma 1 dell’articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è abrogato».
42.358
Marino, Muzio, Pagliarulo
Respinto
Dopo il comma 47 aggiunere i seguenti:
«47-bis. Alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 inserire, in fine: «ad esclusione della pensione a calcolo in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell’importo mensile di cui al comma 1, dei redditi esenti da imposte e, se di importo non superiore a 1.032,91 euro annui, anche quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
Conseguentemente all’onere stimato in 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005. 2006 e 2007 si fa fronte mediante le seguenti modifiche:
L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985 n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.
17-ter. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
42.359
Marino, Muzio, Pagliarulo
Respinto
Dopo il comma 47 aggiunere il seguente:
«47-bis. Alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 inserire, in fine: «ad esclusione della pensione a calcolo in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell’importo mensile di cui al comma 1.
Conseguentemente all’onere stimato in 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005. 2006 e 2007 si fa fronte mediante le seguenti modifiche:
L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985 n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.
17-ter. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
42.360
Moro, Agoni
Dichiarato inammissibile
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1. Per la liquidazione delle istanze ritenute idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 31 dicembre 1999, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 52, comma 82 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è incrementata di euro 833.00, per l’anno 2005. All’onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali».
42.361
De Petris, Battisti, Ripamonti, Cortiana, Boco, Carella, Donati, Martone, Turroni, Zancan
Respinto
Alla Tabella C, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo Articolo 11, comma 1 (3.1.2.1 Sostegno all’acceso alle locazioni abitative – cap. 1690), apportare le seguenti variazioni:
2005: + 100.000;
2006: + 100.000;
2007: + 100.000.
Conseguentemente, all’articolo 42 dopo il comma 47 è aggiunto il seguente comma:
47-bis. L’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è soppresso.
42.362
Giuliano, Izzo, Compagna
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere i seguenti:
«47-bis. Le disposizioni dell’articolo 3, commi 7, 8 e 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 novembre 2002 ed entro il 30 aprile 2003. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva di cui al comma 10 del citato articolo 3 della legge n. 448 del 2001 sono effettuati entro, rispettivamente, il 15 maggio 2003, il 16 luglio 2003 ed il 16 novembre 2003.
47-ter. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentari e dei terreni edificabili o con destinazione agricola posseduti alla data del l gennaio 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 16 maggio 2003; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 16 maggio 2003».
Conseguentemente, all’articolo 42, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «60 per cento».
42.363
Marino, Muzio, Pagliarulo
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. Il comma 1 dell’articolo 13 ed il comma 1 dell’articolo 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».
42.364
Ripamonti, Carella, Cortiana, Boco, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan
Respinto
Alla tabella D, Ministero della salute, legge 448/1998, articolo 71, comma 1, «Interventi sanitari nei grandi centri urbani» (u.p.b. 2.2.3.3. – cap. 7111). Modificare gli importi come segue:
2005: + 100.000;
2006: + 100.000;
2007: + 50.000.
Conseguentemente, all’articolo 42 dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«45-bis. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».
42.365
Ripamonti, Carella, Cortiana, Boco, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan
Respinto
Alla tabella D, rubricaMinistero dell’economia, alla voce: legge 289 del 2002 articolo 61, comma 1. – Fondo per le aree sottoutilizzate, apportare le seguenti modifiche:
2005: + 320.000;
2006: + 320.000;
2007: + 320.000.
Conseguentemente, all’articolo 42 dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».
42.366
Ripamonti, Carella, Cortiana, Boco, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan
Respinto
Alla tabella D, Ministero dell’economia e delle finanze, inserire la legge 448/1998, articolo 50, comma 1, lettera c) «Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica» (u.p.b. 4.2.3.3. – cap. 7464), modificare gli importi come segue:
2005: + 100.000;
2006: + 100.000;
2007: + 100.000.
Conseguentemente, all’articolo 42 dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».
42.367
Ripamonti, Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan
Respinto
Alla tabella C, voce Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca scientifica, decreto legislativo 204/1998 Programmazione e valutazione politica nazionale relativa alla ricerca scientifica (u.p.b. 4.2.3.4 – cap. 7236), modificare gli importi come segue:
2005: + 200.000;
2006: + 200.000;
2007: + 200.000.
Conseguentemente, all’articolo 42 dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».
42.368
Moro, Tirelli, Agone
Respinto
Dopo il comma 47 aggiungere il seguente:
«1. L’articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modifieazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, va interpretato nel senso che agli incarichi di consigliere giuridico e di esperto hon si applica il decreto del Presidente della Repubblica i8 agosto 1994, n. 338, anche nell’ipotesi in cui il personale interessato non sia assegnato agli uffici di diretta collaborazione.
La norma di cui al comma 1 si applica anche agli incarichi fiduciari attribuiti ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Con riferimento ai rapporti posti in essere nel periodo antecedente all’entrata in vigore delle disposizioni della presente legge sono comunque dichiarati estinti, anche d’ufficio, con provvedimento emesso in ogni stato e grado del giudizio, i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge conseguenti a violazioni di natura contabile ed amministrativa commesse in relazione al conferimento, alla valutazione e alla esecuzione degli incarichi effettuati ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1997, n. 338».
42.369
Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci, Biscardini, Bedin
Respinto
Dopo il comma 47 aggiungere il seguente:
«47-bis. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2 della legge 26 marzo 2001, n. 128 è rideterminata in 45 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, per garantire il pagamento del lavoro straordinario e gli oneri logistici connessi con l’attività di sorveglianza e controllo ad obiettivi fissi».
Conseguentemente alla tabella A voce: Ministero degli Affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 38.286,1;
2006: – 38.286,1;
2007: – 38.286,1.
42.370
Cantoni, Ferrara
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. All’articolo 22 della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel comma 1, le parole: «iscritto nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 1º gennaio 1999» sono sostituite dalle seguenti: «iscritto nel bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2003, ovvero, per i soggetti con esercizio diverso dall’anno solare, iscritto nel bilancio relativo all’esercizio in corso alla predetta data».
42.371
Tarolli, Ciccanti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. Alla legge 24 novembre 2000, n. 340, all’articolo 31, ai commi 2-quater. e 2 quinquies, dopo le parole: “dei ragionieri e periti commerciali“ sono aggiunte le seguenti: “dei consulenti del lavoro“».
42.372
Moro
Respinto
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente comma:
«1. Le aziende termali individuate dall’articolo 3 legge 323/2000 possono detrarre, limitatamente agli anni 2004-2005-2006, l’IVA assolta sulle seguenti spese:
a) investimenti in immobilizzi materiali ex articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Detto beneficio si applica ai costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare ristrutturare o rimodernare immobili, impianti ed attrezzature strumentali all’esercizio dell’attività termale;
b) progetti di ricerca e di sviluppo, nonché investimenti promozionali e pubblicitari, attinenti le attività termali;
c) ideazione, realizzazione e/o acquisto di marchi di fabbrica attinenti le attività termali;
d) costi inerenti il lavoro interinale applicato alla realizzazione degli investimenti e dei progetti di cui al presente comma.
L’imposta sul valore aggiunto assolta sulle spese di cui al comma precedente deve essere separatamente annotata nella registrazione degli acquisti prevista dall’articolo 25 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successivamente modificato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 19 c. 1 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, indipendentemente dall’effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA».
Conseguentemente, all’articolo 42, comma 17, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo, aumentare l’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all’articolo 28, comma 1 del decreto-legge 31 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n 427, a 510 milioni di euro.
42.373
Pedrizzi
Respinto
Dopo il comma 47, inserire il seguente comma:
«47-bis. Le aziende termali individuate dall’articolo 3 legge 323/2000 possono detrarre, limitatamente agli anni 2005-2006-2007, l’IVA assolta sulle seguenti spese:
a) investimenti in immobilizzi materiali ex articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Detto beneficio si applica ai costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare ristrutturare o rimodernare immobili, impianti ed attrezzature strumentali all’esercizio dell’attività termale;
b) progetti di ricerca e di sviluppo, nonché investimenti promozionali e pubblicitari, attinenti le attività termali;
c) ideazione, realizzazione e/o acquisto di marchi di fabbrica attinenti le attività termali;
d) costi inerenti il lavoro interinale applicato alla realizzazione degli investimenti e dei progetti di cui al presente comma.
L’imposta sul valore aggiunto assolta sulle spese di cui al comma precedente deve essere separatamente annotata nella registrazione degli acquisti prevista dall’articolo 25 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successivamente modificato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 19 c. 1 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, indipendentemente dall’effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA».
Conseguentemente, all’articolo 42, comma 17, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo, aumentare l’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all’articolo 28, comma 1 del decreto-legge 31 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n 427, a 510 milioni di euro.
42.374
Pasinato, Izzo
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. All’articolo 3, comma 11, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, dopo le parole: “alla data di entrata in vigore della presente legge“ aggiungere le seguenti: “e alle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge. Non si fanno rimborsi per quanto già versato“.».
Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: «Finanziamento agenzie fiscali (agenzia del territorio)», apportare le seguenti variazioni:
2005: – 30.000;
2006: – 30.000;
2007: – 30.000.
42.375
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta, Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«48. All’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 25 settembre 1999, n. 374, è aggiunto il seguente nuovo comma:
“4-bis. Per le case da gioco soggette a controllo pubblico gli obblighi di identificazione e registrazione, previsti dal precedente comma 4 e dall’articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 e successive modificazioni, si considerano assolti, indipendentemente dall’importo dei gettoni acquistati o ceduti, mediante la identificazione e registrazione di tutti i clienti al momento del loro ingresso nella casa da gioco“.»
42.376
Mugnai, Salerno
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 si applicano anche per l’Isola d’Elba, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento CEE n. 2408/92 del 23 luglio 1992 del Consiglio nei limiti delle risorse già preordinate».
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2005: – 10.000;
2006: – 10.000;
2007: – 10.000.
42.377
Chincarini, Moro
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. Al comma 5 dell’articolo 59 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, dopo le parole “Chiunque nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali« sono inserite le seguenti: »in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5“ e dopo le parole “a norma dell’articolo 33, comma 1“ le parole: “in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5“ sono soppresse».
42.378
Moro, Chincarini
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. In relazione al periodo 1º gennaio 1999-31 dicembre 2003, il pagamento dei sovracanoni degli impianti eletteci di accumulo per pompaggio, di cui all’articolo 28, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 136, deve essere effettuato sulla base della metodologia di calcolo di cui all’articolo 1-quinquies, comma 4, del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239 convertito della legge 21 ottobre 2003, n. 290.».
42.379
Cantoni, Ferrara
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis Alla Legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’art. 1, comma 1, dopo le parole: “sia esistenti sia futuri,“ sono inserite le seguenti: “ivi inclusi proventi, in quanto generabili nell’esercizio di attività del cedente,“;
b) alla lettera b) del comma 1 dell’art. 1;
1) dopo le parole: “dai debitori ceduti“, sono inserite le seguenti: “nonché ogni altra somma incassata nell’ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione“;
2) le parole “incorporati nei“ sono sostituite da “dei portatori dei“;
3) dopo le parole “per finanziare l’acquisto di tali crediti,“ sono inserite le parole “e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti ceduti e degli altri contratti accessori,“;
4) le parole “al pagamento dei costi dell’operazione“ sono sostituite con le parole “al pagamento degli altri costi dell’operazione“;
c) all’art. 2, comma 3, dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera c-bis): “il rappresentante comune dei portatori dei titoli“;
d) all’art. 3, la rubrica dell’articolo è così modificata: “Società per la cartolarizzazione dei crediti rappresentante comune“;
e) all’art. 3, comma 2, le parole “I crediti relativi a ciascuna operazione“ sono sostituite con le parole: “crediti ceduti, nonché ogni altro diritto acquisito nell’ambito di singole operazioni di cartolarizzazione“;
f) all’art. 3, comma 2, secondo periodo, le parole “da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti stessi“ sono sostituite con le parole “a tutela di diritti diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b)“;
g) all’art. 3, comma 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente periodo: “Delle obbligazioni nei confronti dei titolari di tali diritti, nell’ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione risponde esclusivamente il patrimonio separato. “;
h) all’art. 3, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma 4: “Il rappresentante comune dei portatori dei titoli esercita i poteri indicati nel prospetto informativo ed approva le modifiche alle condizioni dell’operazione di cui all’art. 2, comma 3, lett. a), b), c), d), e), f), h), in rappresentanza dei portatori dei titoli e per la cura dei loro interessi. Al rappresentante comune, ovvero, qualora il rappresentante comune sia una persona giuridica, a coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso il medesimo, si applicano le disposizioni emanate ai sensi dell’articolo 109, comma 1, del testo unico bancario, per coloro che svolgono funzioni di amministrazione presso intermediari finanziari“;
i) all’art. 4, comma 3, sono eliminate le parole “dai debitori ceduti“ e le parole “non si applica l’art. 67 sono sostituite dalle parole: “non si applicano gli articoli 65 e 67“;
j) all’art. 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma 3: “L’offerta di titoli emessi nell’ambito di operazioni realizzate mediante cessione di proventi ovvero di crediti il cui rimborso dipenda dalla dismissione di attivi del cedente è riservata ad investitori istituzionali, come definiti ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.“;
k) è inserito, dopo l’art. 7, il seguente:
“Art. 7-bis.
(Obbligazioni bancarie garantite)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 3. commi 2 e 3. all’articolo 4 e all’articolo 6, comma 2, si applicano, salvo quanto specifcato ai successivi commi 2 e 3, alle operazioni aventi ad oggetto le cessioni di crediti fondiari e ipotecari, di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche individuabili in blocco, nonché di titoli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura, effettuate da banche in favore di società il cui oggetto esclusivo sia l ’acquisto di tali crediti e titoli, mediante l’assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre.
2. I crediti ed i titoli acquistati dalla società di cui al comma 1 e le somme corrisposte dai relativi debitori sono destinati al soddisfacimento, anche ai sensi dell’articolo 1180 del codice civile. dei diritti dei portatori delle obbligazioni di cui al comma I e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e degli altri contratti accessori. nonché al pagamento degli altri costi dell’operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, si applicano a beneficio dei soggetti di cui al comma 2.
4. Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n 2440. Dell’affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c) a soggetti diversi dalla banca cedente, è dato avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale nonché comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici. Ai finanziamenti concessi alle società di cui al comma 1 e alla garanzia prestata dalle medesime società, si applica l’articolo 67, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, e successive modificazioni.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento emanato, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge 23 agosto 1988 n 400, sentita la Banca d’Italia, adotta disposizioni di attuazione del presente articolo aventi ad oggetto, in particolare, il rapporto massimo tra le obbligazioni oggetto di garanzia e le attività cedute, la tipologia di tali attività e di quelle, dagli equivalenti profili di rischio, utilizzabili per la loro successiva integrazione, nonché le caratteristiche della garanzia di cui al comma 1. assunta ai sensi del Libro quarto, Titolo III, Capo XXII del codice civile, necessarie per la tutela dei sottoscrittori delle obbligazioni bancarie garantite.
6. Ai sensi dell’articolo 53 del Testo unico bancario sono emanate, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disposizioni di attuazione del presente articolo. Tali disposizioni disciplinano anche i requisiti delle banche emittenti, i criteri che le banche cedenti adottano per la valutazione dei crediti e dei titoli ceduti e le relative modalità di integrazione, nonché i controlli che le banche effettuano per il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo, anche per il tramite ,1 società di revisione allo scopo incaricate.
7. Ogni imposta e tassa è dovuta considerando le opera ioni di cui al comma I come non effettuate e i crediti e i titoli che hanno formato oggetto di cessione come iscritti nel bilancio della banca cedente se per le cessioni è pagato un corrispettivo pari all’ultimo valore di iscrizione in bilancio dei crediti dei titoli, e il finanziamento di cui al comma 1 è concesso o garantito dalla medesima banca cedente.
8. Alla costituzione di patrimoni destinati aventi ad oggetto i crediti ed i titoli di cui al comma 1 e alla destinazione dei relativi proventi, effettuati ai sensi dell’articolo 2447-bis del codice civile, garantire i diritti dei portatori delle obbligazioni emesse da banche, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 5 e 6“».
42.380
Ferrara, Vizzini, Minardo, Firrarello
Accolto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis In virtù del combinato disposto dell’art 45, comma 14, della legge del 23 dicembre 1998, n. 448 e dell’art. 36 della L.R. del 31 Maggio 2004 n. 9, i benefici di cui all’art. 133 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, si intendono trasferiti, alle medesime condizioni di cofinanziamento regionale ivi previste, all’art. 134 della medesima legge nei limiti delle norme di contabilità di Stato».
42.381
Tarolli, Ciccanti, Maffioli
Dichiarato inammissibile
All’articolo 42, infine, è aggiunto il seguente comma:
«All’articolo 11, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, infine, sono aggiunte le seguenti parole: “Nella valutazione delle domande di cui al comma 2, è data priorità ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ed agli stessi è riservata una quota di obiettori non inferiore al 50%“».
42.382
Muzio, Marino, Pagliarulo
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. La lettera c) comma 2, articolo 7 del decreto legislativo 112/98 è soppressa».
42.383
Demasi, Valditara, Salzano, Salerno
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. Alle università che alla data di approvazione della presente legge abbiano avviato l’iter procedurale per l’attivazione di facoltà di medicina e chirurgia, secondo le modalità di cui all’articolo 2, comma 3, del DPR n. 25 del 1998, e che abbiano sottoscritto con gli enti competenti un protocollo d’intesa funzionale alla successiva sottoscrizione dell’accordo di programma operativo, viene riconosciuto un contributo per la istituzione della facoltà di medicina e chirurgia di euro 1.500,00 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.»;
Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2005: – 1.500;
2006: – 1.500;
2007: – 1.500.
42.384
Bianconi
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. Ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n 460 le Regioni, con propria legge, possono esentare parzialmente o totalmente dal pagamento dell’Irap e della tassa automobilistica i soggetti individuati dall’articolo 10 del medesimo decreto.
Analogo provvedimento legislativo le Regioni possono adottare a favore delle imprese e delle cooperative di produzione e lavoro, purché iscritte nel registro prefettizio di cui all’articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni e integrazioni.
Resta fermo per i soggetti beneficiari dei provvedimenti regionali l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi alla competente Agenzia delle Entrate, anche ai fini della determinazione dell’imponibile Irap, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n 446 e successive modificazioni e integrazioni».
42.385
Ciccanti, Tarolli
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 4-bis.1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini della determinazione del limite dei componenti positivi, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni, per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori“».
Conseguentemente, all’articolo 43, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891) apportare le seguenti variazioni:
2005: – 60.000;
2006: – 60.000;
2007: – 60.000.
42.386
Bettamio
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: “2.000 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d’imposta“, sono sostituite dalle seguente: “4.000 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d’imposta“».
Conseguentemente, all’articolo 43, comma 2, Tabella C, ridurre gli importi dell’1 per cento, le voci di parte corrente.
42.387
Bettamio
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: “euro 7.500,“ “euro 5.625“, “euro 3.759“, “euro 1.875“ sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “euro 15.000,“ “euro 11.250“, “euro 7.500“, “euro 3.750“.
Conseguentemente, all’articolo 43, comma 2, tabella C, ridurre gli importi del 4 per cento tutte le voci di parte corrente.
42.388
Ciccanti, Tarolli
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. All’articolo 56, comma 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: “, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio,“ sono soppresse».
Conseguentemente, all’articolo 43, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891) apportare le seguenti variazioni:
2005: – 27.000;
2006: – 27.000;
2007: – 27.000.
42.389
Bettamio
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. Dopo l’articolo 1, comma 2 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 1997, n. 403 è inserito il seguente comma;
“L’importo delle agevolazioni per l’installazione di impianti di alimentazione a metanoo a GPL può essere recuparato, mediante credito di imposta di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, convertito con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, dagli installatori o, in alternativa, dalle imprese costruttrici di impianti per l’alimentazione dei veicoli a metano o a GPL, o dalle aziende commerciali di vendita di impianti per l’alimentazione dei veicoli a metano o a GPL o dalle aziende titolari di stazioni di distribuzione metano e/o GPL per autotrazione, secondo modalità, che verranno definite con accordo di programma fra il Ministero delle Attività Produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, ai sensi del decreto 2 luglio 2003, n. 183 recante norme di attuazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 1997, n. 403“».
42.390
Moro, Agoni
Respinto
All’articolo 42, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«... In caso di autoproduzione di energia nei territori montani da parte degli imprenditori agricoli mediante generatori esenti da denuncia e imposta ai sensi dell’articolo 52, comma 3, lettera e-bis) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica, limitatamente agli insediamenti stabili utilizzati esclusivamente durante il periodo di pascolo in quota nelle malghe e negli alpeggi nei mesi estivi, nonché localizzati in aree non servite da linee elettrica fissa, l’esenzione dell’accisa sul gasolio utilizzato per il funzionamento dei suddetti generatori, fino ad un quantitativo non superiore a 3.000 chilogrammi annui per imprenditore agricolo.
All’onere derivante dall’attuazione del presente comma valutato in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
42.391
Moro, Pedrazzini
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. Nella Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al punto 2, sono soppresse le seguenti parole: “diversa dall’aviazione privata da diporto“».
Conseguentemente, all’articolo 14, comma 1, della legge 18 dicembre 1973 sono apportate le seguenti modifiche: le parole «10 per cento» sono sostituite dalle parole: «5 per cento» e le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle parole: «2,5 per cento».
42.392
Pedrizzi, Kappler, Salerno, Balboni
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. Alla Tab. A, allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, al punto 11, dopo le parole “Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l’imposta di consumo sull’energia elettrica“, inserire le seguenti: “fonti energetiche rinnovabili esenzione“.».
Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero dell’economia e delle finanze decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, «Finanziamento agenzie fiscali (agenzia del territorio)», apportare le seguenti variazioni:
2005: – 2.000;
2006: – 2.000;
2007: – 2.000.
42.393
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta, Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. All’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. approvato con decreto legislativo, 26 ottobre 1995, n. 504. e successive modificazioni, dopo la voce: “Alcole etilico“, è aggiunta la seguente: “Alcole etilico prodotto da piccole distillerie in cui concorrano le condizioni indicate all’articolo 33, comma 2, lettere a) e b) euro 365,44 per ettolitro anidro“».
Conseguentemente, alla tabella A: alla voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 50;
2006: – 50;
2007: – 50;
alla voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modificazioni:
2005: – 45;
2006: – 50;
2007: – 50;
alla voce: alla voce: Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 500;
2006: – 500;
2007: – 500;
alla voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 500;
2006: – 500;
2007: – 500;
42.394
Maffioli, Tarolli, Ciccanti
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. All’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo la voce: “Alcole etilico“, è aggiunta la seguente: “Alcole etilico prodotto da piccole distillerie in cui concorrano le condizioni indicate all’articolo 33 comma 2. lettere a) e b): euro 365,44 per ettolitro anidro“».
Conseguentemente, alla tabella A: alla voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 50;
2006: – 50;
2007: – 50;
alla voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modificazioni:
2005: – 45;
2006: – 50;
2007: – 50;
alla voce: alla voce: Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 500;
2006: – 500;
2007: – 500;
alla voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 500;
2006: – 500;
2007: – 500;
42.395
Piccioni
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. All’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni dopo la voce: “Alcole etilico“, è aggiunta la seguente: “Alcole etilico prodotto da piccole distillerie in cui concorrano le condizioni indicate all’articolo 33, comma 2 lettere a) e b): euro 365,44 per ettolitro anidro“».
Conseguentemente, alla tabella A: alla voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 50;
2006: – 50;
2007: – 50;
alla voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modificazioni:
2005: – 45;
2006: – 50;
2007: – 50;
alla voce: alla voce: Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 500;
2006: – 500;
2007: – 500;
alla voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 500;
2006: – 500;
2007: – 500;
42.396
Dettori
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. Le disposizioni di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di riliquidazione dell’indennità integrativa speciale, si applicano al personale docente di ogni ordine e grado cessato dal servizio a decorrere dal 1º gennaio 1984».
Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.397
Demasi, Ulivi
Respinto
Dopo l’ultimo comma, aggiungere il seguente:
«47-bis. All’articolo 1, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n.560, dopo lettera c), aggiungere la seguente: “c-bis. Agli alloggi costruiti dalle II.PP.A.E3 (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza)“».
42.398
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta, Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«48. Al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 11 dell’articolo 138 dopo le parole: “dei Corpi dei vigili del fuoco delle Provincie autonome di Trento e Bolzano“ sono inserite le seguenti “e della Regione Valle d ’Aosta“;
b) al comma 12, primo periodo, dell’articolo 138 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “salvo il caso del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e Bolzano e della regione Valle d’Aosta, incaricato della guida di automezzi di soccorso antincendio con targa civile“;
c) al comma 1 dell’articolo 177 dopo le parole “servizi di polizia o antincendio“ sono inserite le seguenti “, a quelli della Protezione civile nazionale, della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano“.
42.399
Izzo
Accolto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. All’articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2005, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma 3, è oggetto di arrotondamento all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero, per difetto, se è inferiore a detto limite“».
42.400
Battaglia Antonio
Dichiarato inammissibile
Dopo l’ultimo comma, aggiungere il seguente:
«47-bis. Il comma 12 dell’articolo 175 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e sostituito dal seguente: “il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1, nonché sulle strade di cui all’articolo 2, comma 2, lettere B, C ed F, sono consentiti solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall’ente proprietario. Sono esentati dall’autorizzazione le Forze Armate e di Polizia“».
42.401
Muzio, Marino, Pagliarulo
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. L’ispettorato del lavoro, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvede alla verifica di tutte le aziende non in regola con il versamento del contributo di cui al comma 10, dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257».
42.402
Pedrini
Respinto
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«47-bis. Per il completamento degli interventi di cui all’articolo 3 comma della Legge 23 gennaio 1992 n. 32, concernente la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1980/1981, la Regione Puglia è autorizzata a contrarre mutuo della durata di quindici anni per l’importo, della rata di ammortamento, di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2005, da destinare al completamento delle opere di ricostruzione dei comuni del subappennino Dauno in provincia di Foggia colpiti dagli eventi sismici».
Conseguentemente all’articolo 43 alla tabella A rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 1.000;
2006: – 1.000;
2007: – 1.000.
42.403
Chincarini, Moro
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. Il comma 4 dell’articolo 35, della legge 6 dicembre 199l, n. 394 è abrogato. È altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente disposizione».
42.404
Moro, Pedrazzini
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47 aggiungere il seguente:
«47-bis. I consulenti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, “Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto“, e successive modificazioni ed integrazioni, abilitati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, recante interventi di semplificazione delle formalità automobilistiche, possono procedere alle iscrizioni e trascrizioni al Pubblico Registro Automobilistico su richiesta sottoscritta dell’acquirente di un veicolo. L’acquirente viene identificato a cura dei citati consulenti. Le registrazioni diventano inefficaci se nei successivi dieci giorni non viene prodotto a detto ufficio il titolo prescritto dalle disposizioni vigenti».
42.405
Bongiorno, Grillotti, Salerno
Respinto
Dopo l’ultimo comma, aggiungere i seguenti:
«47-bis. All’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo le parole “quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata“ sono inserite le seguenti: “ovvero ad esigenze connesse alla difesa nazionale“».
47-ter. Il programma di edilizia residenziale previsto dall’articolo 18 di cui al comma 1 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.l52, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e successive modificazioni, è realizzato per gli anni 2005, 2006 e 2007 con i fondi disponibili dell’articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988. n. 67 riservati all’attuazione degli interventi stessi».
42.406
Bettamio
Respinto
Dopo il comma 17, inserire il seguente:
«47-bis. L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 1991, n. 202, è abrogato».
Conseguentemente alla Tabella A, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 5.000;
2006: – 5.000;
2007: – 5.000.
42.407
Salerno
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. All’articolo 6 comma 2 lettera c) della legge del 27 gennaio 1989 n. 20 eliminare le seguenti parole: “lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh“ e sostituirle con le seguenti parole: “0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kWh“».
42.408
Marino, Muzio, Pagliarulo
Respinto
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
«47-bis. Al comma 1 dell’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è aggiunto il comma 1-bis: “A partire dal periodo d’imposta 2005 non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili che appartengono alle ONLUS che sono strumentali per l’esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse“».
Conseguentemente ai maggiori oneri stimati derivanti dall’applicazione della presente disposizione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 si provvede mediante abrogazione dell’articolo 13 e del comma 1 dell’articolo 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
42.409
Iovene
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. All’articolo 15 del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modifiche: comma 1 lettera i-bis) dopo la parola “ONLUS)“ inserire “;“ e sopprimere la parola “nonché“ comma 2 dopo la lettera f) inserire i-bis secondo periodo“ comma 3 dopo la parola “i-bis) inserire “primo periodo“.
Conseguentemente, all’articolo 43, tabella A, rubrica: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 25.000;
2006: – 25.000;
2007: – 25.000.
42.410
Ciccanti, Tarolli
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«Alle note dell’articolo 5 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono aggiunte le seguenti:
“II-ter) Per i contratti di immobili di edilizia residenziale pubblica assegnati a titolari di redditi di lavoro dipendente o di pensione non superiori al limite previsto per la prima fascia dalla delibera CIPE 13 marzo 1995 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995, n. 122, concernente ’Edilizia residenziale pubblica; criteri generali per l’assegnazione di alloggi e per la determinazione dei canoni’ e successive modifiche e integrazioni, l’imposta è dovuta in misura fissa di euro 51,65 per l’intera durata del rapporto di locazione.
II-quarter) In caso di risoluzione di contratto di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica non è dovuta la relativa imposta“».
42.411
Curto
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«Alle note dell’articolo 5 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono aggiunte le seguenti:
“II-ter) Per i contratti di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica assegnati a titolari di redditi di lavoro dipendente o di pensione non superiori al limite previsto per la prima fascia dalla delibera CIPE 13 marzo 1995, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995, n. 122, concernente ’Edilizia residenziale pubblica; criteri generali per l’assegnazione di alloggi e per la determinazione dei canoni’ e successive modifiche e integrazioni, l’imposta è dovuta in misura fissa di euro 51,65 per l’intera durata del rapporto di locazione.
II-quater) In caso di risoluzione di Contratto di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica non è dovuta la relativa imposta“».
42.412
Boldi, Moro
Respinto
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
«47-bis. All’articolo 54 del Testo unico 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Le spese di partecipazione ai corsi di formazione professionale obbligatoria di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, incluse le spese di viaggio e di soggiorno, sono interamente deducibili“».
Conseguentemente, all’articolo 43, comma 1, alla Tabella A, voce Ministero degli esteri, sono apportate le seguenti modifiche:
2005: – 400;
2006: – 400;
2007: – 400.
42.413
Bettamio
Respinto
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-bis. All’articolo 92 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
“7-bis. Nei settori del tessile, dell’abbigliamento e delle calzature la valutazione delle rimanenze di prodotti di carattere stagionale o di moda è effettuata applicando i seguenti coefficienti:
a) primo anno 100 per cento del costo;
b) secondo anno, 70 per cento del costo;
c) terzo anno, 50 per cento del costo;
d) quarto anno 30 per cento del costo;
e) quinto anno e successivi, 10 per cento del costo.
Al termine del quinto anno e successivi, il valore delle rimanenze è pari a zero, a condizione che sia fornita idonea prova della loro avvenuta distruzione o cessione come “stracci“. Per gli esercenti attività di commercio al minuto è stabilita per ciascun anno, con provvedimento del Ministro dell’economia e delle finanze, la percentuale di abbattimento da utilizzare ai fini della determinazione del valore delle rimanenze».
Conseguentemente, all’articolo 43, al comma 2, Tabella C ivi allegata, ridurre gli importi del 3 per cento tutte le voci di parte corrente.
42.414
Ciccanti, Tarolli
Respinto
Dopo il comma 47 sono aggiunti i seguenti:
«47-bis. All’articolo 164, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ad alcuni veicoli, sono apportate le seguenti modificazioni:
alla lettera b), le parole: “misura del 50 per cento“ sono sotituite dalle seguenti: “misura del 100 per cento“ ovunque ricorrano;
alla lettera b), il secondo e l’ultimo periodo sono soppressi.
45-ter. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai veicoli immatricolati per la prima volta a decorrere dal 1º gennaio 2005».
Conseguentemente, all’articolo 43, Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:
2005: – 180.000;
2006: – 180.000;
2007: – 180.000.
42.415
Forlani, Tarolli, Ciccanti
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. All’articolo 88, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo le parole: “unità sanitarie locali“ aggiungere le seguenti: “e le ex IPAB, comunque trasformate, che perseguoono finalità di utilità sociale senza scopo di lucro“».
Conseguentemente, sono ridotte per una somma complessiva di pari importo tutte le voci contenute nella tabella C.
42.416
Bettamio
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. La lettera c), del secondo comma dell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), come modificato con decreto legislativo n. 344 del 2003, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
“c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestita da terzi, o fino all’importo giornaliero di euro 10, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti di cantieri edili ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone ove manchino strutture o servizi di ristorazione. Tale importo, per quanto riguarda le prestazioni sostitutive ed in deroga a quanto stabilito dal comma 9 del presente articoo, è aggiornato annualmente sulla base della variazione dell’indice dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati“».
42.417
Nocco
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. Al comma 2, dell’articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo è inserire il seguente: “Si considerano ricomprese tra le spese di pubblicità e di propaganda quelle sostenute dalle imprese operanti nel settore agroalimentare per visite organizzate agli stabilimenti, degustazioni gratuite ed omaggi promozionali allo scopo di far conoscere i prodotti“».
Conseguentemente, nella Tabella A, alla voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti riduzioni:
2005: – 5.000;
2006: – 5.000;
2007: – 5.000.
42.418
Ciccanti, Tarolli
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. Nel decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all’articolo 108, secondo comma, ultimo periodo le parole: “beni di cui al periodo precedente di valore unitario non eccedente euro 25,82“, sono sostituite dalle seguenti: “beni di cui al periodo precedente di valore unitario non eccedente euro 51,64“».
42.419
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta, Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«48. All’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: “loro residenza anagrafica“ aggiungere le seguenti: “o il domicilio fiscale“».
Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:
2005: – 1.000;
2006: – 1.000;
2007: – 1.000.
42.420
Monticone
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente.
«47-bis. Alla lettera h) dell’articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, dopo le parole: “di enti o istituzioni pubbliche“ inserire le seguenti: “di università statali e non statali“».
Conseguentemente all’articolo 42, sostituire il comma 17 con il seguente:
«17. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è aumentata, a decorrere dall’anno 2005, l’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in misura del 15 per cento».
42.421
Dettori
Respinto
Dopo il comma 47, inserire il seguente.
«47-bis. All’arlicolo 13 comma 1, lettera b) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 recante testo unico sull’imposta sui redditi è aggiunto in fine il seguente periodo: “A decorrere dall’anno 2005 alle famiglie con più di cinque figli a carico riconosciuta una detrazione di 2.000.00 euro“».
Conseguentemente, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)
1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicemhre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agll articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
42.422
Monticone
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. Alla lettera c) dell’articolo 100, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, sostituire le parole: “2 per cento“ con le parole: “5 per cento“».
Conseguentemente all’articolo 42, sostituire il comma 17 con il seguente:
«17. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è aumentata, a decorrere dall’anno 2005, l’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in misura del 15 per cento».
42.423
Falomi
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«48. Alle note dell’articolo 5 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR. 26 aprile 1986. n. 131 sono aggiunte le seguenti:
“II-ter) Per i contratti di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica assegnati a titolari di redditi di lavoro dipendente o di pensione non superiori al limite previsto per la prima fascia dalla Delibera CIPE 13 marzo 1995 pubblicata sulla G.U. del 27.5.1995 n. 122 concernente “Edilizia residenziale pubblica; criteri generali per l’assegnazione di alloggi e per la determinazione dei canoni“ e successive modifiche e integrazioni, l’imposta è dovuta in misura fissa di 51,65 per l’intera durata del rapporto di locazione.
II-quater) In caso di risoluzione di contratto di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica non è dovuta la relativa imposta“».
Conseguentemente, dopo l’articolo 43, aggiungere:
«43-bis.
(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)
1. L’articolo 13 e il commma 1 dell’articolo 14 della legge 1º ottobre 2001. n. 383, sono abrogati».
42.424
Battisti
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente.
«47-ter. Alle note dell’articolo 5 della Tariffa. parte prima, allegata al DPR. 26 aprile 1986, n. 131 sono aggiunte le seguenti:
“II-ter) Per i contratti di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica assegnati a titolari di redditi di lavoro dipendente o di pensione non superiori al limite previsto per la prima fascia dalla Delibera CIPE 13 marzo 1995 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 27 maggio 1995, n. 112 concernente “Edilizia residenziale pubblica; criteri generali per l’assegnazione di alloggi e per la determinazione dei canoni“ e successive modifiche e intcgrazioni, l’imposta è dovuta in misura fissa di euro 51,65 per l’intera durata del rapporto di locazione.
II-quater) In caso di risoluzione di contratto di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica non è dovuta la relativa imposta“».
Conseguentemente all’articolo 13, comma l, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitori, fino a concorrenza dell’onere.
42.425
Marino, Muzio, Pagliarulo
Respinto
Dopo il comma 47 aggiungere il seguente:
«47-bis. I proprietari di edifici privati esistenti che decidano di adeguare gli stessi alle disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive modificazioni e delle relative norme regionali di riferimento, hanno diritto a beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni».
Conseguentemente al maggior onere si fa fronte con una diminuzione di pari importo a valere sulla voce: Ministero dell’economia e delle finanze della tabella A di cui al comma 1 dell’articolo 43.
42.426
Falomi
Respinto
Dopo l’ultimo comma aggiungere.
–«Art. 48. – (Disposizioni antielusione)
a) dopo la lettera f-bis) del comma 3 dell’articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:
“f-ter) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale)“;
“b) (Efficacia delle norme)
1. Le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1º gennaio 2005.
42.427
Bettamio
Respinto
Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:
«47-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportare le seguenti modifiche:
a) all’articolo 19-bis, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: “sostitutivi di mense aziendali.“ sono aggiunte le seguenti: “fatta eccezione per quella relativa alle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e viaggi d’affari, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi,“;
b) all’articolo 74-ter, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
“8-bis. Le agenzie di viaggio e turismo possono, per ciascuna prestazione per cui è ammesso il regime speciale di imposizione ai sensi dei commi precedenti, applicare il regime normale dell’imposta sul valore aggiunto possono dedurre dall’imposta dovuta l’imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad essa forniti dai suoi fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto a deduzione sorge nel momento in cui diventa esigibile l’imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggio optano per il regime normale dell’imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime normale dell’imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d’imposizione sul margine, le agenzie di viaggio devono seguire separamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi“;
c) alla parte III della teballa A allegata dopo il numero 120) è aggiunto il seguente:
“120-bis. prestazioni di organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e viaggi d’affari“».
Conseguentemente, all’articolo 43, tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 dlegge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 70, comma 2 – Finanziamento agenzie ficali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – cap. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:
2005: – 210.000;
2006: – 210.000;
2007: – 210.000.
42.428
Ciccanti, Tarolli
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. All’articolo 7, comma 4, dopo la lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
“f-ter) Le prestazioni di prenotazione, effettuate dalle agenzie di viaggi e turismo per conto di clienti italiani e stranieri, di servizi albeghieri, di ristorazione e di trasporto passeggeri quando tali servizi sono usufruiti interamente all’estero“».
42.429
Ciccanti, Tarolli
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. All’articolo 7, comma 4, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti territori» sono aggiunte le seguenti: «nonché le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o operazioni».
42.430
Ciccanti, Tarolli
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, aggiungere i seguenti:
«48. Alla tabella A parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente comma:
“21-ter) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, ancorché non ultimate, purché permanga l’originaria destinazione costruiti dagli Istituti autonomi case popolari comunque denominati“.
49. II numero 127-duodecies) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 63, è sostituito dal seguente:
“127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a)e b) della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti Autonomi case popolari comunque denominati“.
50. Al numero 8) del comma 1 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta, in fine, la seguente frase: “gli immobili ad uso di civile abitazione locati dagli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, sono equiparati a quelli ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita“».
42.431
Falomi
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere i seguenti:
«48. Alla tabella A parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente comma:
“21-ter) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, ancorché non ultimate, purché permanga l’originaria destinazione costruiti dagli Istituti autonomi case popolari comunque denominati“.
49. II numero 127-duodecies) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 63, è sostituito dal seguente:
“127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a)e b) della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti Autonomi case popolari comunque denominati“.
50. Al numero 8) del comma 1 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta, in fine, la seguente frase: “gli immobili ad uso di civile abitazione locati dagli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, sono equiparati a quelli ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita“».
Conseguentemente, dopo l’articolo 43, aggiungere i seguenti:
«Art. 43-bis.
(Tassazione delle rendite finanziarie)
1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981. n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge del 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Art. 43-quater.
(Rimodulazione aliquote Irpef)
1. All’articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire alla lettera e) il seguente testo: “da 70.000 euro a 85.000 euro, 41 per cento“.
Successivamente dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:
f) da 75.000 a 100.000 euro, 42,5 per cento;
g) oltre 100.000 euro, 44,5 per cento».
42.432
Curto
Respinto
All’articolo 42, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«47-bis. Al numero 19) della tabella A/II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: “fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748;“ sono inserite le seguenti: “prodotti fitosanitari di origine naturale (estratti naturali e microorganismi) autorizzati dal Ministero della salute“».
Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell’economia e delle Finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999 – Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate), apportare le seguenti variazioni:
2005 – 50.000;
2006 – 50.000;
2007 – 50.000.
42.433
Bianconi
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47bis. All’articolo 16 del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2, aggiungere il seguente.
“2-bis. L’aliquota è ridotta al 10 per cento per l’imposta di consumo e per l’imposta addizionale regionale sul gas metano“.
Conseguentemente all’articolo 36, comma 1, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: “20 per cento“ con le seguenti: «30 per cento’;
2) alla lettera b) sostituire le parole: “trenta per cento“ con le seguenti: “40 per cento“.
42.434
Bianconi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. Fra le prestazioni socio-sanitarie ed educative di cui al numero 41-bis della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20, e 21 dell’articolo 10 del predetto decreto n. 633 del 1972 rese, in favore dei soggetti indicati nel medesimo n. 41-bis, da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381 di optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 460».
42.435
Forcieri, Iovene, Longhi, Turci
Respinto
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
«47-bis. Fra le prestazioni socio-sanitarie ed educative di cui al numero 41-bis della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20 e 21 dell’articolo 10 del predetto decreto n. 633 del 1972 rese, in favore dei soggetti indicati nel medesimo n. 41-bis, da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 di optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell’articolo 10. comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 460».
Conseguentemente, dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
1. A decorrere dal 1º gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 5 per cento».
42.436
Ciccanti, Tarolli
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente;
«Nell’articolo 19-bis 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettera h) le parole: “beni di costo unitario non superiore a euro 25,82“ sono sostituite dalle seguenti: “beni di costo unitario non superiore a euro 51,64“».
42.437
Nocco
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente;
«All’articolo 19-bis 1, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: “non superiore a lire cinquantamila“ sono sostituite dalle seguenti: “non superiore a euro cento“».
Conseguentemente, nella Tabella A, voce Ministero dell’interno, apportare la seguente riduzione:
2005: – 5.000;
2006: – 5.000;
2007: – 5.000.
42.438
Battisti
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere i seguenti:
«47-bis. Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il segue comma:
“21-ter) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, ancorché non ultimate, purché permanga l’originaria destinazione costruiti dagli Istituti autonomi case popolari comunque denominati“.
47-ter. Il numero 127-duodecies) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituitdo dal seguente:
“127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a) e b) della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti Autonomi case popolari comunque denominati;“.
47-quater. Al numero 8) del comma 1 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta, in fine, la seguente frase: “gli immobili ad uso di civile abitazione locati dagli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, sono equiparati a quelli ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita;“».
Conseguentemente, all’articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitoroe, fino a concorrenza dell’onere.
42.439
Lauro
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture, come previsto dall’articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall’articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l’IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell’acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l’inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l’oggetto proprio ovvero beni senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata».
42.440
Curto
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, aggiungere i seguenti:
«48. Alla tabella A parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente comma:
“21-ter) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, ancorché non ultimate, purché permanga l’originaria destinazione costruiti dagli Istituti autonomi case popolari comunque denominati“.
49. II numero 127-duodecies) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 63, è sostituito dal seguente:
“127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a)e b) della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti Autonomi case popolari comunque denominati“.
50. Al numero 8) del comma 1 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta, in fine, la seguente frase: “gli immobili ad uso di civile abitazione locati dagli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, sono equiparati a quelli ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita“».
42.441
Cozzolino, Demasi, Salerno
Respinto
Dopo l’ultimo comma, aggiungere il seguente:
«47-bis. L’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto sul latte in polvere per neonati è fissata al 4 per cento».
Conseguentemente, alla Tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni dopo il numero 41-quater) è aggiunto il seguente:
“41-quinquies) latte in polvere per i neonati.“».
Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 3.000;
2006: – 3.000;
2007: – 3.000.
42.442
Fabris, D’Ambrosio, Dentamaro, Filippelli, Righetti
Respinto
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«47-bis. Nel secondo comma dell’art. 4 della L. 29-09-1964, n. 847, la lettera d) è sostituita dalla seguente d) municipi e delegazioni comunali».
42.443
Muzio, Marino, Pagliarulo
Respinto
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«48. Nel secondo comma dell’art. 4 della L. 29-09-1964. n. 847, la lettera d) è sostituita dalla seguente: d) municipi e delegazioni comunali.
42.444
Turroni, Ripamonti, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, martone, Zancan
Respinto
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
«47-bis. All’articolo 20, primo comma, del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n.39, dopo le parole: “Gli autoveicoli“ sono inserite le seguenti: “alimentati a metano o a GPL, nonché gli autoveicoli“ conseguentemente, alla rubrica dell’articolo 20, aggiungere in fine le seguenti parole: “nonché per autoveicoli alimentati a metano o a GPL“».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 15.000;
2006: – 15.000;
2007: – 15.000.
42.445
Magnalbò
Respinto
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
«47-bis. All’articolo 21, comma 6-ter, del decreto legislativo 26 ottobre 1955, n. 504 introdotto dall’articolo 22, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole “lire 30 miliardi annui“, sono sostituite dalle seguenti “150 milioni di euro annui“».
Conseguentemente alla Tabella C, voce Ministero dell’Economia e delle Finanze legge n. 320 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza: art. 19 fondo nazionale per il servizio civile, sono apportate le seguenti variazioni:
2005: – 150.000;
2006: – 150.000;
2007: – 150.000.
42.446
Marino, Muzio, Pagliarulo
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali di cui all’articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939 n. 1272, e successive modificazioni, è elevata al 60 per cento dal 1º gennaio 2005 è estesa fino a dodici mesi, e fino a venti mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni»
Conseguentemente l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogati.
42.447
Ulivi, Carella
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. La lettera e) del primo comma dell’articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, come sostituita dal comma 23 dell’articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è soppressa».
42.448
Izzo
Ritirato e trasformato in ordine del giorno
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
«47-bis. È concesso un contributo straordianrio a favore dell’Ospedale Fatebenefratelli quale concorso dello Stato per la spesa del personale medico per un importo di 80 milioni di euro».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre tutte le voci di natura corrente dell’1%.
42.449
Moro
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. Dal 1º gennaio 2005 per le persone affette dalla sindrome di Crigler-Najiar, il pagamento delle utenze domestiche per la fornitura di energia elettrica è esente da qualsiasi imposta. Con decreto del Ministero dell’economia sono stabilite le modalità per l’attuazione della presente norma».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti modifiche
2005: – 15.000;
2006: – 15.000;
2007: – 15.000.
42.450
Moro, Tirelli
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. Per la realizzazione di opere idrauliche, anche finalizzate alla navigabilità, nel bacino idrografico del fiume Po è autorizzato, a favore dell’Autorità di bacino del Po, un limite di impegno quindicennale di 10 milioni di euro con decorrenza dall’anno 2005. Al relativo onere, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 11 della legge n. 413 del 1998 come determinata dalla tabella 1 di cui all’articolo 4, comma 176 della legge 24 dicembre 2003, n. 350».
42.451
Muzio, Marino, Pagliarulo
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. L’Agenzia Interregionale per il fiume Po, ad integrazione delle risorse continuative trasferite dallo Stato, è autorizzata ad iscrivere a bilancio e ad utilizzare somme fino al 15 per cento delle spese di investimento per gli interventi, al fine di concorrere agli oneri per le attività, alle spese generali ed al funzionamento della struttura, ivi compresi i maggiori oneri per il personale».
42.452
Falomi
Respinto
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«47-bis. (Roma Capitale) Al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il Comune di Roma sostiene in ragione delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica, per l’erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, a decorrere dall’anno 2005; trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 60 milioni di euro.
47-ter Alla tabella D: Ministero dell’economia e delle finanze inserire la voce:
Legge 31, e n. 396 del 1990 Interventi per Roma, Capitale della Repubblica (3.2.3.20 Fondo per la Roma Capitale – Cap. 7657) apportare le seguenti variazioni:
2005: + 100.000;
2006: + 100.000;
2007: + 100.000.
Conseguentemente alla tabella E, Ministero dell’economia e delle finanze: Legge 662 del 1996. Misure di razionalizzazione alla Finanza Pubblica – art 2 comma 14, apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato (3.2.3.15 ferrovie dello Stato – Cap. 7122), apportare le seguenti variazioni:
2005: – 100.000;
2006: – 100.000;
2007: – 100.000.
Conseguentemente, dopo l’articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Tassazione delle rendite finanziarie)
2. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale dl cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600;
b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981. n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito. con modificazioni. dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Art. 43-quater.
(Rimodulazione aliquote Irpef)
1. All’articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 sostituire alla lettera e) il seguente testo: da 70.000 euro a 85.000 euro, 41 per cento.
Successivamente aggiungere, dopo la lettera e):
f) da 75.000 a 100.000 euro, 42,5 per cento;
g) oltre 100.000 euro, 44,5 per cento.
42.453
Falcier
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. Quale concorso dello Stato in favore degli interventi di spesa corrente che il Comune di Roma sostiene per il miglioramento della fruizione culturale del patrimonio, storico-artistico della città e per la riqualificazione della recettività turistico-culturale, sono stanziati 8 milioni di euro per l’anno 2005».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’interno, apportare le seguenti modifiche:
2005: – 8.000.
42.454
Bianconi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. È istituito, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il fondo per il sostegno delle attività delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di seguito denominato Fondo ONLUS, al fine di cofinanziare progetti in campo sociale realizzati da quelle organizzazioni non lucrative di utilità sociale che operino in settori di particolare meritorietà sociale.
Al Fondo ONLUS è destinato il 5% delle maggiori entrate erariali, calcolate al netto dei costi necessari per generarle, rispetto a quelle accertate nell’esercizio finanziario 2003, derivanti da qualsiasi gioco, compresi quelli degli apparecchi e congegni d’intrattenimento, concorsi pronostici scommessa e lotteria gestito dal ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
La valutazione dei progetti è effettuata secondo modalità individuate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, acquisito il parere della Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ripartisce annualmente con proprio decreto le risorse del fondo».
42.455
Pedrizzi, Bonatesta
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2005, all’Associazione Nazionale Privi della Vista e Ipovedenti ANPVI ONLUS – ente morale con personalità giuridica di diritto privato riconosciuto con DPR n.126 del 13.02.1981 –, è assegnato un contributo pel ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 di euro 500 mila per la realizzazione e la gestione del Centro per l’autonomia e la mobilità “CAM“ con annessa scuola cani guida per ciechi, del Centro Nazionale di Documentazione, degli Uffici Provinciali dí Segretariato Sociale ed il Centro per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione.
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 500;
2006: – 500;
2007: – 500.
42.456
Salerno
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. Ai fini del coordinamento nazionale della gestione e tutela dei molluschi bivalvi, la Conferenza permanente di cui al decreto ministeriale 4 luglio 2003 è riconosciuta organo indispensabile ad alta specializzazione tecnica del Ministero delle politiche agricole e forestali con relativo onere per la presidenza di euro 40.000,00 annui a carico del pertinente capitolo 1413 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali».
42.457
Rigoni, Giaretta
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. Si intendono prorogate per l’anno 2006, le disposizioni recate dall’articolo 11 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, già prorogate per l’anno 2004 dall’art. 2, comma 5 della Legge 24 dicembre n. 350, in tema di benefici fiscali e previdenziali per le imprese che esercitano la pesca costiera, nonché per le imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari».
Conseguentemente all’articolo 13 comma 1 Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.458
Pedrizzi, Forte
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 2006 e 2007, finalizzata alla prosecuzione degli interventi di potenziamento della Strada Statale 156 dei Monti Lepini e della variante alla Statale n. 7 Appia Pedemontana di Formia».
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 20.000;
2006: – 20.000;
2007: – 20.000.
42.459
Mulas
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 2006 e 2007 finalizzata all’adeguamento della viabilità nella nuova provincia OlbiaTempio».
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 5.000;
2006: – 5.000;
2007: – 5.000.
42.460
Cavallaro
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. Per la realizzazione di interventi straordinari nel settore della viabilità interprovinciale per il collegamento dell’area sud di Ancona e di Osimo con la ss. 77 in località Villa Potenza è autorizzato un contributo di euro 5.000.000 per l’anno 2005, euro 5.000.000 per l’anno 2006 ed euro 5.000.000 per l’anno 2007 alle Province di Ancona e Macerata».
Conseguentemente all’articolo 42, comma 1, Tabella A, gli stanziamenti di tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino concorrenza dell’onere.
42.461
Cavallaro
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. Per il completamento del Traforo del Cornello è autorizzato un contributo di euro 80.000.000 per il 2005, euro 80.000.000 per il 2006 e di euro 80.000.000 per il 2007 alla Provincia di Macerata».
Conseguentemente all’articolo 42, comma 1, Tabella A, gli stanziamenti di tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.462
Montagnino, Lauria, Battaglia Giovanni, Rotondo, Montalbano, Garraffa, D’Andrea
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. Per gli interventi relativi alla strada a scorrimento veloce Caltanissetta-Gela e raddoppio della strada a scorrimento veloce Caltanissetta-Porto Empedocle è autorizza per il triennio 2005-2007, la spesa complessiva di 800 milioni di euro, così ripartita:
a) scorrimento veloce Caltanissetta-Gela per lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e lavori di sistemazione idraulica e per lavori di costruzione del 7º e 8º lotto:
2005: – 30;
2006: – 30;
2007: – 40;
b) scorrimento veloce Caltanissetta-Porto Empedocle:
2005: – 100;
2006: – 200;
2007: – 400.
Conseguentemente all’articolo 43 comma 2, Tabella C ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
42.463
Veraldi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. Per l’ampliamento ed il miglioramento della Strada Statale n. 19 Pratora- Catanzaro (vecchia sede) è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 da assegnare all’ANAS;»
Conseguentemente all’articolo 12, comma 1, Tabella A, gli stanziamenti di tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.464
Veraldi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. Per la progettazione esecutiva e per la realizzazione a quattro corsie della ex strada statale n.106 (E90) dal tratto Squillace-Simeri Crichi- Passo Vecchio al tratto Gabella-MandatoriccioAmendolara è autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l’anno 2005».
Conseguentemente all’articolo 42, comma 1, Tabella A, gli stanziamenti di tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.465
Veraldi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. Per il completamento delle opere della strada a scorrimento veloce “Savuto-Due Mari“ da località Borboruso (nei Comuni di Soveria Mannnelli e Decollatura) fino alla Stazione delle F.d.C. di Serastretta-Carlopoli è autorizzata la spesa di 3.500.000 di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007, da assegnare alla provincia di Catanzaro».
Conseguentemente all’articolo 42, comma l, Tabella A, gli stanziamenti di tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.466
Veraldi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. Per l’ammodernamento della strada statale n. 114, Bovalino-Barbara e la realizzazione della galleria “Zillastro“ è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l’anno 2005».
Conseguentemente all’articolo 42, comma 1, Tabella A, gli stanziamenti di tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.467
Veraldi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. Per l’ammodernamento e l’ampliamento delle strade provinciali nel Comune di Soveria Mannelli Croce-Colla e località Scaglioni-Croce Colla (ex s.s. n. 19) ed innesto strada statale n. 19, dal m. 322 fino a località Borboruso, è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l’anno 2005 da assegnare alla provincia di Catanzaro».
Conseguentemente all’articolo 42, comma 1, Tabella A, gli stanziamenti di tutte le rubriche, sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.468
Veraldi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. Per l’ammodernamento e l’ampliamento delle strade provinciali Gimigliano – Tiriolo (s.p. n.40) e strada provinciale n. 35, innesto provinciale “Gagliano – strada statale n. 109“ – Santuario Madonna di Porto, è autorizzata per l’anno 2005 la spesa di euro 800.000 da assegnare alla provincia di Catanzaro».
Conseguentemente all’articolo 42, comma 1, Tabella A, gli stanziamenti di tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.469
Veraldi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. Per il completamento, l’adeguamento ed il risanamento delle strade provinciali 31 e 32 Taverna-Ruggiolino, è autorizzata, rispettivamente, la spesa di euro 150.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di euro 500.000 per gli anni 2005, 2006, 2007, da assegnare alla provincia di Catanzaro».
Conseguentemente all’articolo 42, comma l, Tabella A, gli stanziamenti di tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.470
Veraldi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
«47-bis. Per la progettazione e la realizzazione di opere di messa in sicurezza e miglioramento della viabilità delle strade di congiungimento tra il mare e la montagna calabrese nelle zone:
Cirò Marina – Cirò – Umbriatico – Verzino – Savelli S.S. n. 106;
–Torre Melissa – Melissa – San Nicola – Pallagorio – Verzino;
Strangoli – Casabona- Pallagorio;
S.S. 107 – Rocca di Neto – Belvedere – Verzino;
Crotone – Cutro – Roccabernarda- Melissa- Petilia;
Botricello – Belcastro – Petronà;
–Sellia Marina – Sellia Superiore – Marcedusa – Taverna;
–Strada 2 mari – Tiriolo – Gimigliano – Catanzaro;
Tiriolo – San Pietro Apostolo – Serrastretta – Cicala- Carlopoli;
Sorbo San Basile – Taverna – Sersale – Andali – Petronà – Belcastro – Mesora;
SS 107 – Santa Severina- Scandale – San Mauro Marchesato;
SS 106 – Propani – Sersale – Marcedusa;
SS 107 – Cotronei – Roccabernarda- Petilia- Isola Capo Rizzuto;
Crotone – Capocolonna – Isola Capo Rizzuto;
SS 106 – Cutro – San Mauro Marchesato;
Svincolo SS 106 – Cirò Marina e cavalcaferrovia Cirò Marina.
È autorizzata la spesa di 800.000.000 euro per l’anno 2005 da assegnare alle province di Catanzaro e Crotone ed all’ANAS per i collegamenti SS 106 – Cirò Marina».
Conseguentemente, all’articolo 42, comma 1 tabella A, gli stanziamenti di tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.471
Veraldi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
«47-bis. Per l’ampliamento della strada provinciale Satriano-Soverato è autorizzata la spesa di euro 600.000 per l’anno 2005 da assegnare alla provincia di Catanzaro».
Conseguentemente, all’articolo 42, comma 1, tabella A, gli stanziamenti di tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.472
Veraldi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
«47-bis. Per il risanamento ed adeguamento delle strade provinciali 17 e 18 rispettivamente Siano Sant’Anna – strada statale n. 109/bis (traversa interna Siano) è autorizzata la spesa di euro 600.000 per l’anno 2005 da assegnare alla provincia di Catanzaro».
Conseguentemente, all’articolo 42, comma 1, tabella A, gli stanziamenti di tutte le rubriche sono proporzionulmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.473
Veraldi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
«47-bis. Per l’ampliamento e l’adeguamento della strada provinciale Martirano Lombardo – San mango d’Aquino, è autorizzata la spesa di euro 250.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007, da assegnare alla provincia di Catanzaro».
Conseguentemente, all’articolo 42, comma 1, tabella A, gli stanziamenti di tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.474
Veraldi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
«47-bis. Per il completamento della strada provinciale 60 Platania-Panetti-Mercuri è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 da assegnare alla provincia di Catanzaro».
Conseguentemente, all’articolo 42, comma 1, tabella A, gli stanziamenti di tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.475
Veraldi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
«47-bis. Per l’ampliamento ed adeguamento della strada provinciale 20 innesto SS n. 109 nei pressi di Sersale Buturo è autorizzata la spesa di euro 250.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007 da assegnare alla provincia di Catanzaro».
Conseguentemente, all’articolo 42, comma 1, tabella A, gli stanziamenti di tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le reglazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.476
Veraldi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
«47-bis. Per l’ampliamento della strada provinciale 38 San Pietro Apostolo – scalo ferroviario omonimo è autorizzata la spesa di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007 da assegnare alla provincia di Catanzaro».
Conseguentemente, all’articolo 42, comma 1, tabella A, gli stanziamenti di tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.477
Veraldi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
«47-bis. Per il finanziamento ulteriore delle opere della “Trasversale delle Serre“ nel tratto Serra San Bruno – Troppa e Chiaravalle Centrale – Gagliato è autorizzata la spesa di euro 9.000.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 da assegnare allANAS».
Conseguentemente, all’articolo 42, comma 1, tabella A, gli stanziamenti di tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.478
Veraldi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
«47-bis. Per la realizzazione e progettazione della viabilità alternativa alla strada statale n. 18 nel comune di Falerna è autorizzata la spesa di euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007 da assegnare al comune di Falerna».
Conseguentemente, all’articolo 42, comma 1, tabella A, gli stanziamenti di tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.479
Salerno
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
«47-bis. È autorizzata la spesa di 5.000.000,00 euro per l’anno 2005, di cui 2.500.000,00 da destinare alla provincia di Vercelli, finalizzata alla realizzazione di un collegamento stradale Romagnano Sesia e Cossato, e 2.500.000,00 da destinare alla provincia di Biella per il collegamento dell’autostrada Torino-Milano».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 5.000.
42.480
Veraldi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
«47-bis. Per la realizzazione della strada Bivio Lenza – SS n. 106 – “Strada del Petilino“ autorizzata la spesa di euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007 da assegnare alla provincia di Crotone».
Conseguentemente, all’articolo 42, comma 1, tabella A, gli stanziamenti di tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.481
Veraldi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
«47-bis. Per i lavori di regimazione acque al sottovia ferroviario alla strada provinciale 99 Gizzeria Lido – Fiume Bagni è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l’anno 2005 da assegnare all provincia di Catanzaro».
Conseguentemente, all’articolo 42, comma 1, tabella A, gli stanziamenti di tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.482
Veraldi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
«47-bis. Per i lavori riguardanti il sottopasso ferroviario del comune di Falerna (Catanzaro) è autorizzata la spesa di euro 600.000 per l’anno 2005 da assegnare al comune di Falerna».
Conseguentemente, all’articolo 42, comma 1, tabella A, gli stanziamenti di tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.483
Veraldi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
«47-bis. Per la trasformazione in metropolitana leggera di superficie del tratto gestito da RFI Catanzaro Lido – Lamezia Terrne è autorizzata la spesa di 7.000.00000 di euro per l’anno 2005 da assegnare a RFI».
Conseguentemente, all’articolo 42, comma 1, tabella A, gli stanziamenti di tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.484
Veraldi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
«47-bis. Per la trasformazione della tratta ferroviaria Catanzaro Lido – Soveria Mannelli delle Ferrovie della Calabria S.r.l. in “metropolitana leggera di superficie“ (ad eccezione delle opere previste nel PRUSST della Città di Catanzaro) è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007, da assegnare alla Società di trasporto pubblico Ferrovie della, Calabria S.r.l.».
Conseguentemente, all’articolo 42, comma 1, tabella A, gli stanziamenti di tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.485
Giuliano, Izzo, Compagna
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
«47-bis. Alla Scuola di Ateneo “Jean Monnet“ per l’Alta Finanza Europea della Seconda Università degli Studi di Napoli, centro di eccellenza per l’internazionalizzazione euro-mediterranea, sono attribuiti euro 2.000.000,00 utilizzabili per il 50% alla implementazione dell’autonomo organico di personale docente e non docente, in applicazione della normativa universitaria e con le procedure della stessa, per le attività didattiche e scientifiche, i progetti di ricerca e i programmi di teledidattica e di diffusione dell’informazione attinenti allo sviluppo del partenariato euromediterranea e all’impatto delle politiche dell’Unione Europea sull’area euromediterranea, particolarmente nei settori del diritto e dell’economia».
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero degli affari esteri, Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamento aggiuntivo per l’aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti modificazioni:
2005: – 2.000.
42.486
Pedrizzi
Dichiarato inammissibile
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«47-bis. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007 da destinare all’Amministrazione Comunale di Aprilia per il Centro Culturale o Palazzo della Cultura».
Conseguentemente alla tab. A voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 5.000;
2006: – 5.000;
2007: – 5.000.
42.487
Zavoli
Respinto
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«47-bis. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2005 per la ricostruzione e la ristrutturazione dei Teatri».
Conseguentemente, dopo l’articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)
1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
42.488
Veraldi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
«47-bis. Per le spese di gestione del Teatro “A. Rendano“ di Cosenza è autorizzata la spesa di euro 400.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007 da assegnare al Comune di Cosenza».
Conseguentemente all’articolo 42, comma 1, Tabella A, gli stanziamenti di tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.489
Cavallaro
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
«47-bis. per la promozione del sistema museale diffuso è autorizzato un contributo euro 1.000.000 per l’anno 2005 alla Provincia di Macerata».
Conseguentemente all’articolo 42, comma 1 Tabella A, gli stanziamenti di tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.490
Veraldi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
«47-bis. Al fine dell’istituzione e realizzazione di un museo di arte contemporanea nella Città di Catanzaro è autorizzata la spesa in favore della Fondazione “Rotella“ di euro 750.000 per ciascuno degli anni 2005. 2006 2007 da assegnare alla Fondazione “Rotella“ di Catanzaro».
Conseguentemente all’articolo 42, comma 1, Tabella A, gli stanziamenti di tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie fino a concorrenza dell’onere.
42.491
Battisti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. È autorizzata altresì la spesa di euro 10 milioni per l’anno 2005 per gli interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a sede nonché per l’acquisto di attrezzature e strumenti del Centro studi europeo sul cervello Fondazione “Ebri“ di cui alla legge 291 del 2003 previa presentazione dei relativi progetti al Ministero della Salute».
Conseguentemente all’articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «510 milioni».
42.492
Veraldi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
«47-bis. Per lo sviluppo delle attività della Fondazione “Ezio Galiano“ di Catanzaro è autorizzata spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007 da assegnare alla Fondazione “Ezio Galiano“».
Conseguentemente all’articolo 42, comma 1, Tabella A, gli stanziamenti di tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.493
Veraldi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
«47-bis. Per le spese di gestione della Fondazione “Teatro Politeama“ di Catanzaro è autorizzata la spesa di Euro 600.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007 da assegnare alla medesima Fondazione».
Conseguentemente all’articolo 12, comma 1, Tabella A, gli stanziamenti di tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.494
Veraldi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
«47-bis. Per le spese di gestione e per la pianificazione delle attività associative della Cooperativa “Nuova Ipotesi“ è autorizzata la spesa di Euro 150.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007 da assegnare alla Cooperativa medesima».
Conseguentemente all’articolo 12, comma 1, Tabella A, gli stanziamenti di tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.495
Veraldi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
«47-bis. Per le spese di funzionamento e di gestione del Parco Nazionale della Sila è autorizzata la spesa di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007 da assegnare all’Ente Parco Nazionale della Sila».
Conseguentemente all’articolo 12, comma 1, Tabella A, gli stanziamenti di tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.496
Moro, Tirelli
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
«47-bis. I provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie sono impugnabili con i rimedi previsti dalla legge 689/81».
42.497
Moro, Peruzzotti
Respinto
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
«47-bis. Le imbarcazioni utilizzate per il trasporto degli immigrati clandestini, sequestrati in acque territoriali, sono sottoposte a vendita giudiziaria entro sei mesi dalla loro confisca. Il ricavato viene destinato all’ammodernamento delle attrezzature della guardia costiera e della guardia di finanza».
42.498
Marino, Muzio, Pagliarulo
Respinto
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
«47-bis. I Ministeri della salute, giustizia, per i beni e le attività culturali, economia e finanza l’Agenzia del territorio e il Ministro dell’ambiente sono autorizzati ad avvalersi del personale già assunto a tempo determinato, attraverso una progressiva immissione nel triennio 2005-2007 del medesimo personale nei ruoli organici dei suddetti Ministeri attraverso procedure concorsuali selettive».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 140.000;
2006: – 140.000;
2007: – 140.000.
42.499
Marino, Muzio, Pagliarulo
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
«47-bis. Le Associazioni combattentistiche e partigiane erette in enti morali, costituitesi in Confederazione nel 1979, preparano ed organizzano, d’intesa con il Ministero della difesa, nel triennio 2005-2007, manifestazioni celebrative ed iniziative storico-culturali, sul piano nazionale ed internazionale, per il sessantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione».
Conseguentemente, all’onere stimato in 3.100.000 euro per lanno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte alla voce Ministero dell’economia e finanze della tabella A, di cui al comma 1 dell’articolo 43.
42.500
Moro, Pedrazzini
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. Gli atti aventi per oggetto i beni mobili registrati presso il Pubblico Registro Automobilistico, non sono soggetti ad autentica notarile. La forma di tali atti e le modalità della loro sottoscrizione sono definite con regolamento del Ministro della Giustizia, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri“».
42.501
Stiffoni, Vanzo, Moro
Respinto
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
«47-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti gli altri Ministri interessati, le Regioni e l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, emana con proprio decreto specifiche norme finalizzate a introdurre elementi di effettiva perequazione nei criteri di imputazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico tra le diverse categorie di clienti finali non domestici appartenenti alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.2 lettere c), e), f) del testo Integrato alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 228/01, soggette all’applicazione delle componenti tariffarie elettriche A2, A3, A4, A5, A6, UC3, UC5, UC6, fermo restando obiettivo di invarianza del gettito annuale complessivo per i rispettivi conti gestiti presso la Cassa conguaglio del settore elettrico».
42.502
Stiffoni, Vanzo, Moro
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. Gli immobili e i macchinari in uso presso i depositi della società Nucleco Spa, sono trasteriti in proprietà, a titolo gratuito, dall’Ente di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n 257, alla medesima Nucleco Spa, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali».
42.503
Rollandin, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta, Peterlini, Pedrini, Frau
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, è inserito il seguente:
«47-bis. Per la prosecuzione degli interventi necessari allo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno, da erogare alla regione Lombardia, quale limite massimo di concorso dello Stato alla copertura dei costi funzionali ed accessori connessi alla manifestazione».
Conseguentemente, all’articolo 43, nella tabella A, rubrica: Ministero dell’interno, diminuire come segue gli stanziamenti previsti:
2005: – 20.000;
42.504
Rollandin, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta, Pedrini, Frau
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«48. Ai fondi pensione a carattere regionale, istituiti in Valle d’Aosta, possono accedere anche:
a) coloro che già aderiscono ad altri fondi pensione;
b) il personale ispettivo, dirigente, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla regione;
c) il personale dipendente dell’Azienda sanitaria regionale USL della Valle d’Aosta;
d) i dipendenti statali e delle altre pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale, nei casi e nelle modalità previste dalle relative disposizioni contraffuali».
42.505
De Petris, Martone, Ripamonti, Carella, Cortiana, Donati, Turroni, Zancan
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere i seguenti:
«47-bis. Per le imprese industriali, sono ammessi in deduzione il 50 per cento di tutte le spese per investimenti a favore di circuiti chiusi di utilizzo dell’acqua, oppure il 25 per cento di tutte le spese per investimenti a favore dell’utilizzo di acque depurate e affinate, per le produzioni industriali ad alto consumo d’acqua potabile, così come definiti da apposito decreto da emanare a cura del Ministro dell’ambiente entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge.
47-ter. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».
42.506
Montalbano, Maritati, Calvi
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. Al fine di consentire il completamento delle opere di cui al programma costruttio predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Ministero della giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena, il relativo fondo è incrementato di una somma pari a 50 milioni di euro per l’anno 2005, 100 milioni di euro per l’anno 2006 e 150 milioni di euro per l’anno 2007».
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modifiche:
2005: – 25.000;
2006: – 50.000;
2007: – 50.000.
e alla voce Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 25.000;
2006: – 50.000;
2007: – 50.000.
42.507
Izzo
Respinto
Aggiungere alla fine il seguente comma:
«8. Per le finalità connesse al P.O.R.E. (Progetto opportunità delle Regioni in Europa) è autorizzata la spesa di Euro 1.000.000.00 per l’anno 2005, a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Affari Regionali».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’ambiente, per l’anno 2005, di pari somma.
42.508
Firrarello
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720 e 722 del codice penale, la regione Sicilia può autorizzare l’apertura di una casa da gioco nel comune di Taormina.
La regione Sicilia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento per la disciplina e l’esercizio della casa da gioco».
42.509
Fasolino
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 destinati alla corresponsione di un ulteriore indennizzo a cittadini, enti e società di nazionalità italiana che abbiano perduto beni diritti e interessi all’estero»,
Conseguentemente, nella tabella A, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni.
2005: – 10.000;
2006: – 10.000;
2007: – 10.000.
42.511
Pasinato, Izzo
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. Nei confronti degli amministratori delle società che alla data del settembre 2004 hanno perso rappresentanza del soggetto passivo o del soggetto inadempiente non si applicano le sopratasse e le pene pecuniarie previste ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, a condizione che venga presentata entro il 30 aprile 2005 apposita istanza all’ufficio delle imposte competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell’istanza stessa, e venga effettuato il pagamento della somma di 1.500,00 euro per ciascuno dei periodi di imposta cui le violazioni si riferiscono. L’istanza deve essere redatta in duplice esemplare in conformità al modello approvato entro il 31 gennaio 2005 con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. I versamenti devono essere effettuati in tre rate di eguale importo nei mesi di aprile e luglio 2005 e luglio 2006 o secondo le modalità previste dagli articoli 39, 40 e 41 della legge 30 dicembre 1991, n. 413».
42.512
Piccioni
Respinto
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
«47-bis. A decorrere dal gennaio 2005 è istituita una tassa comunale annuale sulle condotte di prima specie, di cui al decreto ministeriale 24 novembre 1984 concernente norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8, che abbiano pressione massima di esercizio pari o superiore a 24 bar e diametro nominale pari o superiore a 850 mm. La tassa è dovuta annualmente in misura corrispondente a diecimila euro per ciascun chilometro lineare di condotta, dai soggetti che, alla data del 1º gennaio di ciascun anno, risultano proprietari delle condotte di cui al periodo precedente.
47-ter. La tassa è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune il cui territorio è attraversato dalle condotte di cui al comma 47-bis. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicate le condotte al 1º gennaio dell’anno cui la tassa si riferisce.
47-quater. I soggetti di cui al secondo periodo del comma 47-bis devono effettuare il versamento della tassa annualmente dovuta al comune entro il 30 giugno dell’anno di riferimento. La tassa deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune di cui al comma 47-ter ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario. Il versamento su conto corrente postale viene effettuato mediante bollettini conformi al modello da approvare con decreto ministeriale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La commissione spettante al concessionario è a carico del comune impositore ed è stabilita nella misura dello 0,1. per cento delle somme riscosse.
47-quinquies. I soggetti passivi della tassa di cui al comma 47-bis devono dichiarare le condotte possedute nel territorio di ciascun comune alla data del 1º gennaio di ogni anno, su apposito modulo, entro il 30 aprile dell’anno medesimo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso amontare della tassa dovuta. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di cui al primo periodo anche in caso di cessazione della proprietà. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli della dichiarazione e sono determinati i dati e gli elementi che essa deve contenere, i documenti che devono essere eventualmente allegati e le modalità di presentazione ai comuni interessati, nonché le procedure per la trasmissione ai comuni da parte delle altre amministrazioni degli elementi necessari per la liquidazione ed accertamento della tassa. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli per il versamento al concessionario e sono stabilite le modalità di registrazione, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, al sistema informativo del Ministero medesimo. I decreti di cui ai periodi precedenti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
47-sexies. Il comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate ai sensi del comma 47-quinquies, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del comma 47-quater e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonché sulla base delle informazioni acquisite da altre amministrazioni, provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida la tassa. Il comune emette avviso di liquidazione, con l’indicazione dei criteri adottati, della tassa o maggiore tassa dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti; l’avviso deve essere notificato al contribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento della tassa. Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all’accertamento d’ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione della tassa o maggiore tassa dovuta e delle relative sanzioni ed interessi: ravviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento della tassa. Nel caso di omessa presentazione, l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento della tassa.
47-septies. Le somme liquidate dal comune per tassa, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate nel comma 47-quater, entro il termine di 90 giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione o dell’avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di liquidazione o l’avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
47-octies. Per l’omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro tremila. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da euro cento a euro trecento. Le sanzioni indicate nei periodi primo e secondo sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. Sulle somme dovute per la tassa si applicano gli interessi moratori nella misura del tre per cento per ogni semestre compiuto.
47-nonies. Contro l’avviso di liquidazione, l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l’istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n 546, intendendosi sostituito all’ufficio tributario il comune nei cui confronti il ricorso è proposto.
47-decies. La tassa comunale sulle condotte di prima specie non è deducibile agli effetti delle imposte sui redditi e agli effetti dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonché di ogni altra imposta o tassa».
42.513
Minardo
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
47-bis. Allo scopo di garantire la trasparenza nella formazione dei prezzi al consumo dei prodoni agro alimentari, è fatto obbligo di esposizione all’atto della vendita, del prezzo di acquisto alla produzione e di eventuali prezzi intermedi della filiera.
Il Ministero per le attività produttive provvederà alla istituzione di un osservatorio nazionale dei prezzi al consumo e con separato decreto istituirà i sistemi sanzionatori i cui proventi saranno destinati al sostegno di iniziative per la tutela dei consumatori».
42.514
Salerno
Respinto
Dopo l’ultimo comma, aggiungere i seguenti:
«47-bis. I maggiori valori degli elementi dell’attivo patrimoniale e i minori valori dei fondi di accantonamento del passivo patrimoniale che emergono nel primo bilancio di riconosciuti anche ai fini fiscali, in deroga alle disposizioni dell’articolo 4, comma 1, lettera h), n. 1), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, se il loro importo complessivo è assoggettato ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 10 per cento. L’imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.
47-ter. Le somme corrisposte in applicazione del comma 1 sono liquidate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2004 e versate in tre rate; la prima, nella misura del 40 per cento, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte relative a tale periodo, e le alter nella misura del 30 per cento ciascuna entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai due periodi d’imposta successivi. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata».
42.515
Salerno
Respinto
Dopo l’ultimo comma, aggiungere i seguenti:
«47-bis. I maggiori valori in bilancio, per effetto dell’imputazione dei disavanzi di fusione e scissione derivanti dall’annullamento di azioni o quote acquisite mediante le offerte pubbliche di cui agli articoli 102 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono riconosciuti ai fini fiscali a condizione che venga corrisposta una somma pari al 10 per cento dei maggiori valori di cui si intende ottenere il riconoscimento; tale disposizione si applica per le operazioni deliberate fino alla data del 30 aprile 2004. L’imposta sostitutiva è indeducibile e può essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.
47-ter. Le somme corrisposte in applicazione del comma 1 sono liquidate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2004 e versate in tre rate: la prima, nella misura del 40 per cento, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte relative a tale periodo, e le altre nella misura del 30 per cento ciascuna entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai due periodi d’imposta successivi. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata».
42.516
Salerno
Respinto
Dopo l’ultimo comma, aggiungere i seguenti:
«47-bis. Le disposizioni degli articoli 115, comma 11, e 128 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 non si applicano se l’importo dei valori fiscali degli elementi dell’attivo patrimoniale e dei fondi di accantonamento del passivo patrimoniale da rettificare è assoggettato ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 10 per cento. L’imposta sostitutiva è indeducibile e può essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.
47-ter. L’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2004 e versata in tre rate; la prima, nella misura del 40 per cento, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte relative a tale periodo, e le altre nella misura del 30 per cento ciascuna entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai due periodi d’imposta successivi. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata».
42.517
Salerno
Respinto
Dopo l’ultimo comma, aggiungere i seguenti:
«47-bis. 1 benefici di proroga al 31 dicembre 2003, di cui agli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 14, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, sono estesi alla fattispecie di cui all’articolo 12 della medesima legge».
42.518
Valditara, Bevilacqua, Delogu
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. La facoltà di cui al comma 8 dell’articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è prorogata al 30 aprile 2005 e conseguentemente, al comma 9 del medesimo articolo, sostituire le parole: “non inferiore a 435 milioni di euro a decorrere dal 2003“ con le parole: “non inferiore a 250 milioni di euro a decorrere dal 2005“».
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, alla voce Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica – Art. 5, comma 1,: spese per il funzionamento delle università (4.1.2.11 – Finanziamento ordinario delle università statali – cap. 1694), apportare le seguenti variazioni:
2005: + 200.000;
2006: + 200.000;
2007: + 200.000.
42.519
Valditara, Bevilacqua, Delogu
Respinto
Dopo l’ultimo comma aggiungere il seguente:
«47-bis. Al Fondo di Finanziamento Ordinario dell’Università di cui all’articolo 5 comma 1, lettera a), della legge n. 537 del 1993 è destinata la somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 100.000;
2006: – 100.000;
2007: – 100.000.
42.520
Specchia Rizzi, Moncada Lo Giudice di Monforte, Chincarini, Battaglia Antonio, Mulas, Zappacosta, Cozzolino, Demasi, Ulivi
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere i seguenti:
«47-bis. Per potenziamento degli organici del Comando dei carabinieri per la tutela dell’ambiente, considerata l’urgente necessità di accrescere la capacità dl supporto alle decisioni e di intervento del Comando medesimo al fine di meglio prevenire e reprimere le violazioni commesse in danno dell’ambiente sul territorio nazionale, con particolare riferimento all’analisi ed al monitoraggio delle bonifiche dei siti di interesse nazionale, è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari pari a 20 unità di personale, da considerare in soprannumero rispetto l’organico dell’Arma dei carabinieri, previsto dalle leggi vigenti.
47-ter. I conseguenti oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all’accasermamento, al casermaggio ed al vestiario, sono posti a carico del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, il cui bilancio viene incrementato di un milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».
Conseguentemente, alla tabella, A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 1.000;
2006: – 1.000;
2007: – 1.000.
42.521
Pedrizzi, Forte
Dichiarato inammissibile
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«47-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a favore dell’Amministrazione comunale di Latina finalizzata alla costruzione della Cittadella Giudiziaria.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze. apportare le seguenti variazioni:
2005: – 3.000;
2006: – 3.000;
2007: – 4.000.
42.522
Pedrizzi, De Corato, Pellicini, Servello, Caruso Antonino, Grillotti, Valditara
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 per gli interventi di risanamento e ricostruzione di edifici pubblici, monumenti e privati e riassetto idrogeologico nelle zone della provincia di Brescia colpite dagli eventi sismici del 24 novembre 2004».
Conseguentemente, alla Tab. A, voce Ministero Economia e Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 10.000;
2006: – 10.000;
2007: – 10.000.
42.523
Mulas
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. Allo scopo di istituire un sistema di monitoraggio e controllo del tra navale da e per la Sardegna e ai fini di una migliore sicurezza ed efficienza dei trasporti, di una migliore risposta delle autorità in caso di incidente ovvero in presenza di situazioni potenzialmente pericolose in mare e di un ausilio per migliorare la prevenzione e l’individuazione dell’inquinamento causato dalle navi, ed un sistema operativo di monitoraggio dei percorsi è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro in ragione d’anno».
Conseguentemente, alla Tab. A, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 5.000;
2006: – 5.000;
2007: – 5.000.
42.524
Mulas
Respinto
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«47-bis. Al fine di conseguire l’obiettivo del compimento della continuità territoriale per la Sardegna, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. l44, del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e al fine di contenere i costi di trasporto che gravano sui prodotti finiti, o semilavorati esportati fuori dalla regione dalle piccole e medie imprese agricole estrattive o di trasformazione con sede di stabilimento in Sardegna, a decorrere dall’anno 2003 è autorizzata l’ulteriore spesa di 70 milioni di euro».
Conseguentemente, alla Tab. A, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 20.000;
2006: – 20.000;
2007: – 20.000.
42.525
Bongiorno
Respinto
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«47-bis. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 2006 e 2007 destinati alla corresponsione di un ulteriore indennizzo a cittadini italiani, Enti e Società italiane che hanno perduto beni, diritti e interessi all’estero a seguito di confische o di provvedimenti limitativi ed impeditivi della proprie comunque adottati dalle Autorità straniere».
Conseguentemente, alla Tab. A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 20.000;
2006: – 20.000;
2007: – 20.000.
42.526
Bongiorno, Grillotti, Salerno
Dichiarato inammissibile
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«47-bis. I ribassi d’asta delle opere pubbliche inserite nella legge obiettivo sono finalizzati per opere infrasatrutturali nelle regioni dell’obiettivo 1».
42.527
Battaglia Antonio, Nania, Bongiorno, Ragno
Respinto
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«47-bis. È assegnato un contributo di 7.500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2005-2006 alla società degli interporti siciliani, finalizzato a interventi per dotare la piattaforma logistica siciliana di un sistema hardware e software per l’integrazione della rete porti, interporti e piastre logistiche e per la costruzione di una banca dati sulla quale fondare la pianificazione futura e la gestione attuale dei flussi delle merci».
Conseguentemente, alla TAB. C. – Decreto Legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59: – Articolo 70, comma : Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:
2005: – 7.500;
2006: – 7.500.
42.528
Zanda, Crema, Scalera, Battisti, Brutti Paolo, Falomi
Respinto
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«47-bis. Per la vendita di spazi pubblicitari, comprese la pubblicità commerciale e istituzionale, su giornali quotidiani, periodici e libri, ad esclusione di quelli pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione sui prodotti editoriali, effettuata nei confronti dei soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; e nei confronti di privati, enti no-profit ed enti pubblici, a decorrere dall’anno 2005 l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto è applicata in misura pari al 4 per cento. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti modificazioni al numero 18) della Tabella A, parte 11, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.529
Cavallaro
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
«47-bis. Per l’attuazione di progetti e programmi di integrazione dei servizi e delle attività scientifiche e didattiche e per la riorganizzazione territoriale è concesso un contributo straordinario finalizzato alle Università statali di Camerino e Macerata di e 3.000.000 per l’anno 2005, e 2.500.000 per l’anno 2006 e e 2.000.000 per l’anno 2007».
Conseguentemente all’articolo 42, comma 1, Tabella A, gli stanziamenti di tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie fino a concorrenza dell’onere.
42.530
Cavallaro
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
«47-bis. Per la formulazione di programmi straordinari di mobilità internazionale degli studenti e dei docenti, per intese con università straniere dei paesi di nuova entrata nella UE e nei paesi mediterranei, nonché per l’integrazione delle reti di servizi e di strutture e per favorire la crescita di modelli integrati di organizzazione didattica e scientifica sul territorio marchigiano è concesso un contributo straordinario finalizzato alle università statali di Ancona, Camerino e Macerata ed all’Università non statale di Urbino di e 3.000.000 per l’anno 2005, e 2.500.000 per l’anno 2006 e e 2.000.000 per l’anno 2007».
Conseguentemente all’articolo 42, comma 1, Tabella A, gli stanziamenti di tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.531
Cavallaro
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
«47-bis. Per il riequilibrio dei trasferimenti fra enti lirici ed Arena Sferisterio degli Macerata, Teatro delle Muse di Ancona, Rossini Opera Festival di Pesaro, Fondazione Pergolesi di lesi con contributi ai rispettivi comuni di Macerata, Ancona, Pesaro e Iesi è autorizzato un contributo speciale finalizzato di e 5.000.000 per l’anno 2005, e 4.000.000 per l’anno 2006 ed e 3.000.000 per l’anno 2007».
Conseguentemente all’articolo 42, comma 1, Tabella A, gli stanziamenti gli tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.532
Montagnino
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
«47-bis. Per interventi di studio, ricerca, monitoraggio, sperimentazione operativa, sostegno e promozione connessi all’introduzione delle nuove tecnologie nei settori economici è autorizzata a favore dell’Istituto per lo Studio dell’innovazione nei Media e per la Multimedialità (ISIMM) la spesa annua di 1,5 milioni di euro nel triennio 2005-2007».
Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.533
Castellani
Respinto
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
«47-bis. Per il personale collocato a riposo a decorrere dal 1º dicembre 1995 il secondo comma dell’art. 73 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, si interpreta nel senso che, ai fini pensionistici, nel trattamento economico del dirigente di pari anzianità deve essere ricompreso anche il minimo o parte fissa della retribuzione di posizione con esclusione di quella di risultato».
Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.534
Rigoni, Giaretta
Respinto
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
«47-bis. A partire dal 1º gennaio 2005 al fine di compensare l’aumento del prezzo del gasolio per riscaldamento, l’ammontare della riduzione minima di costo prevista dall’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentato di euro 0,0823 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di e 0,0823 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto».
Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.535
Veraldi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
«47-bis. Ai fini della tutela ambientale, della salvaguardia delle colture esistenti e per la promozione delle attività della Associazione GreenStone a sostegno dell’istituzione del Parco del Reventino è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, da assegnare all’Associazione non profit GreenStone di Platania».
Conseguentemente all’articolo 42, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.536
Veraldi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
«47-bis. Per la realizzazione di opere di salvaguardia della costa del Comune di Falerna (Catanzaro) è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, da assegnare al Comune di Falerna».
Conseguentemente all’articolo 42, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.537
Veraldi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
«47-bis. Per la Direzione dell’Esercizio della nuova Funivia di Camigliatello Silano e per quelle di Ciricilla e Lorica è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 da assegnare al gestore delle Funivie medesime, Società di Servizi di trasporto pubblico FERRROVIE DELLA CALABRIA S.r.l.».
Conseguentemente all’articolo 42, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.538
Veraldi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
«47-bis. Per il potenziamento della sentieristica di montagna nel percorso “SENTIERO ITALIA“ della Calabria è autorizzata la spesa di e 800.000 per l’anno 2005 da assegnare al Club Alpino Italiano».
Conseguentemente all’articolo 42, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.539
Veraldi
Respinto
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
«47-bis. Per la realizzazione del programma triennale di interventi riguardanti l’utilizzazione dei lavoratori idraulico forestali della Calabria è autorizzata la spesa di e 190.000 per l’anno 2005».
Conseguentemente all’articolo 42, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.540
Veraldi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
«47-bis. Per fronteggiare i danni derivanti dagli straordinari eventi calamitosi che hanno colpito la località Roccelletta di Borgia è autorizzata la spesa di euro 2.000.000.00 per l’anno 2005 da destinare alla provincia di Catanzaro ed all’Amministrazione comunale di Borgia».
Conseguentemente all’articolo 42, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.541
Veraldi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
«47-bis. Per il completamento, l’ampliamento e la gestione del progetto telematico “Soveria.it“ del Comune di Soveria Mannelli è autorizzata la spesa di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 da assegnare al Comune di Soveria Mannelli (Catanzaro)».
Conseguentemente all’articolo 42, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.542
Veraldi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
«47-bis. Per il rafforzamento delle attività del Consorzio di Comuni “Giubileo 2000“ – interessanti i Santuari Mariani della Calabria – è autorizzata la spesa di e 800.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007 da assegnare al Consorzio medesimo».
Conseguentemente all’articolo 42, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.543
Giaretta
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. Per il finanziamento del fondo istituito con legge 27 dicembre 2002 n. 288, per la concessione dell’assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro in ragione di anno per gli anni 2005 e 2006 e 2007».
Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 10.000;
2006: – 10.000;
2007: – 10.000.
42.544
Giaretta
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. Per l’anno 2005, il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Artigiancassa) di cui alla legge n. 321 del 1990 è incrementato nella misura di 41.300 mila euro».
Conseguentemente all’articolo 43, comma 2, Tabella G, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, alla voce «Decreto legislativo n. 300 del 1999. Riforma dell’organizzazione del Governo: - Art. 70, comma 2, Agenzia delle entrate, apportare le seguenti modifiche:
2005: – 41.300.
42.545
Bastianoni
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. All’articolo 6 comma 2 lettera c) del decreto-legge 28 novembre 1988 n. 511, convertito con legge 27 gennaio 1989, le parole: “lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh“, sono sostituite dalle seguenti: “0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0.56 centesimi di euro per kWh“».
Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell’onere.
42.546
Bedin
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. È autorizzato per l’anno 2005, un limite d’impegno della durata di quindici anni, pari 3 milioni di euro annui, per la concessione di contributi integrativi e/o suppletivi da destinare alle cooperative edilizie già fruenti di un contributo originario ai sensi dell’articolo 7, terzo comma, del decreto legge 13 agosto 1975 n. 376, convertito, con modificazioni dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e successive modificazioni ed integrazioni. L’entità dei contributi integrativi è determinata dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti in misura che l’onere dell’ammortamento, a carico delle cooperative per i mutui contratti per la costruzione dei fabbricati sociali assistiti dal contributo originario e suppletivo e/o integrativo, non gravi in misura realmente superiore a quanto stabili dalla legge.
47-ter. È autorizzato per l’anno 2005 un limite d’impegno della durata di quindici anni, pari a euro un milione annui, per la concessione di contributi integrativi alle cooperative edilizie che abbiano ultimato il programma dei lavori per le finalità di cui all’articolo 7, terzo comma, del decreto legge 13 agosto 1975 n. 376, convertito con modificazioni della legge 16 ottobre 1975, n. 492, e successive modificazioni ed integrazioni da destinarsi all’abbattimento progressivo e con le finalità perequative fra le diverse modalità di finanziamento effettuate, delle maggiori spese ed oneri sostenuti, compresi gli interessi di pre-ammortamento. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti determina l’entità di tali contributi integrativi che sono concessi alle cooperative esclusivamente per i finanziamenti a cui sono stati applicati tassi di interesse superiori al 3 per cento.
Conseguentemente all’articolo 43, comma 2, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
42.547
Bastianoni, Coviello
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. Per l’anno 2005 il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Artigiancassa) di cui alla legge n. 321 del 1990 è incrementato nella misura di 41.300 mila euro».
Conseguentemente all’articolo 43, comma 2, Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, alla voce «Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo: - Art. 70, comma 2, Agenzia delle entrate, apportare le seguenti modifiche.
2005: – 41.300.
42.548
Mancino, Coviello, D’Andrea, Gruosso, Di Siena, Liguori, Giaretta, Manzione, Scalera, Formisano
Respinto
Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«47-bis. Per il completamento degli interventi e delel opere di ricostruzione delle zone terremotate della Basilicata e della Campania, di cui all’articolo 50, comma 1, lettera i), della legge n. 448 del 1998, è autorizzato il limite d’impegno quindicennale per un importo di 15 milioni di euro in ragione d’anno, per gli anni 2005, 2006 e 2007.
Conseguentemente all’articolo 43, comma 2, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.
42.0.1
Izzo, Nocco, Gentile, Giuliano
Respinto
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
(Determinazione dell’aliquota di accisa applicata ai gas
di petrolio liquefatti usati come carburante)
1. Al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico incentivando l’utilizzo di prodotti ecocompatibili, l’aliquota di accisa gravante sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, è fissata in euro 125,00 per mille chilogrammi, pari al valore stabilito dalla Direttiva 2003/96/CE.
2. All’onere derivante dal precedente comma 1, valutato in euro 188.000.000 per anno, si provvede mediante la rimodulazione della aliquota di accisa gravante sul gasolio usato come carburante secondo quanto previsto nel successivo comma 3.
3. L’aliquota di accisa gravante sul gasolio usato come carburante, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, è fissato in euro 414.522.2521 per mille litri.
4. Per i soggetti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alle disposizioni di cui al comma 3 è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell’Agenzia delle Dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 267».
42.0.2
Curto
Respinto
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
(Determinazione dell’aliquota di accisa applicata ai gas
di petrolio liquefatti usati come carburante)
1. Al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico incentivando l’utilizzo di prodotti ecocompatibili, l’aliquota di accisa gravante sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, è fissata in euro 125,00 per mille chilogrammi, pari al valore stabilito dalla Direttiva 2003/96/CE.
2. All’onere derivante dal precedente comma 1, valutato in euro 188.000.000 per anno, si provvede mediante la rimodulazione della aliquota di accisa gravante sul gasolio usato come carburante secondo quanto previsto nel successivo comma 3.
3. L’aliquota di accisa gravante sul gasolio usato come carburante, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, è fissato in euro 414.522.2521 per mille litri.
4. Per i soggetti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alle disposizioni di cui al comma 3 è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell’Agenzia delle Dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 267».
42.0.3
Bongiorno
Respinto
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
(Determinazione dell’aliquota di accisa applicata ai gas
di petrolio liquefatti usati come carburante)
1. Al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico incentivando l’utilizzo di prodotti ecocompatibili, l’aliquota di accisa gravante sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, è fissata in euro 125,00 per mille chilogrammi, pari al valore stabilito dalla Direttiva 2003/96/CE.
2. All’onere derivante dal precedente comma 1, valutato in euro 188.000.000 per anno, si provvede mediante la rimodulazione della aliquota di accisa gravante sul gasolio usato come carburante secondo quanto previsto nel successivo comma 3.
3. L’aliquota di accisa gravante sul gasolio usato come carburante, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, è fissato in euro 414.522.2521 per mille litri.
4. Per i soggetti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alle disposizioni di cui al comma 3 è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell’Agenzia delle Dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 267».
42.0.4
Salerno
Respinto
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
(Determinazione dell’aliquota di accisa applicata ai gas
di petrolio liquefatti usati come carburante)
1. Al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico incentivando l’utilizzo di prodotti ecocompatibili, l’aliquota di accisa gravante sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, è fissata in euro 125,00 per mille chilogrammi, pari al valore stabilito dalla Direttiva 2003/96/CE.
2. All’onere derivante dal precedente comma 1, valutato in euro 188.000.000 per anno, si provvede mediante la rimodulazione della aliquota di accisa gravante sul gasolio usato come carburante secondo quanto previsto nel successivo comma 3.
3. L’aliquota di accisa gravante sul gasolio usato come carburante, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, è fissato in euro 414.522.2521 per mille litri.
4. Per i soggetti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alle disposizioni di cui al comma 3 è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell’Agenzia delle Dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 267».
42.0.5
Tarolli, Ciccanti
Respinto
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
(Determinazione dell’aliquota di accisa applicata ai gas
di petrolio liquefatti usati come carburante)
1. Al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico incentivando l’utilizzo di prodotti ecocompatibili, l’aliquota di accisa gravante sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, è fissata in euro 125,00 per mille chilogrammi, pari al valore stabilito dalla Direttiva 2003/96/CE.
2. All’onere derivante dal precedente comma 1, valutato in euro 188.000.000 per anno, si provvede mediante la rimodulazione della aliquota di accisa gravante sul gasolio usato come carburante secondo quanto previsto nel successivo comma 3.
3. L’aliquota di accisa gravante sul gasolio usato come carburante, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, è fissato in euro 414.522.2521 per mille litri.
4. Per i soggetti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alle disposizioni di cui al comma 3 è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell’Agenzia delle Dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 267».
42.0.6
Cutrufo
Respinto
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
(Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi
ai fini della determinazione dell’imposta
attraverso il sistema del quoziente familiare)
1. Dopo l’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
“Art. 11-bis. - (Determinazione dell’imposta attraverso il sistema del quoziente familiare) – 1. I contributi appartenenti allo stesso nucleo familiare possono determinare l’imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall’articolo 3, comma 1, le disposizioni di cui al presente articolo. Ai fini dell’esercizio di tale facoltà il nucleo familiare è costituito:
a) dal contribuente;
b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;
d) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all’importo della pensione minima vigente alla data dell’anno di riferimento.
2. L’imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare, al netto degli oneri deducibili spettanti in relazione al reddito di ciascun componente, per il numero di parti risultante dall’applicazione dei seguenti coefficienti:
a) per ciascuno dei soggetti di cui al comma 1, lettere a),
b) e d) 1 ;
b) per ciascuno dei soggetti di cui al comma 1, lettera c), 0,5;
3. A ciascuno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, sono attribuiti i seguenti ulteriori coefficienti:
a) 0,2 se affetto da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali comprovate da apposita cetificazione rilasciata dalle strutture del Servizio sanitario nazionale;
b) 0,3 se il componente del nucleo familiare di cui alla lettera a) non sia autosufficiente, a condizione che tale circostanza risulti comprovata dalla certificazione di cui alla medesima lettera a).
4. Al reddito imponibile corrispondente ad una parte intera è applicata l’aliquota di cui all’articolo 12. L’ammontare dell’imposta lorda del nucleo familiare si determina moltiplicando tale ultimo importo er il numero di parti spettanti.
5. Le detrazioni di cui all’articolo 13 non si applicano ai contribuenti che si avvalgono della facoltà stabilita dal presente articolo.
6. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti l’indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contributi diversi dal coniuge, indicati al comma 1, lettere b) e d), devono attestare nella dichiaraione dei redditi o in apposito allegato l’esistenza dei requisiti ivi previsti.
7. La certificazione relativa ai soggetti di cui al comma 3, lettere a) e b), deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare. Se la certificazione è allegata in copia fotostatica, l’amministrazione finanziaria può chiedere l’esibizione dell’originale o di copia autenticata.
8. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a) e d), del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo dandone comunicazione nell’apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e l’aliquota media di cui al comma 2.
9. La notificzione dell’atto di rettifica della dichiarazione presentata da un componente del nucleo familiare e dalla quale consegue la determinazione di un’aliquota media ai sensi del comma 2 del presente articolo superiore a quella risultanta dal prospetto di cui al comma 6, produce effetto anche ai fini della liquidazione delle imposte dovute, ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dagli altri componenti del nucleo familiare.
10. L’atto di cui al comma 9 deve essere notificato esclusivamente al componente del nucleo familiare nei cui riguardi è operata la rettifica da cui consegue la determinazione di un’aliquota media più elevata. Gli altri componenti del nucleo familiare possono impugnare l’atto stesso dinanzi alla commissione tributaria competente in ralzione al domicilio fiscale del componente nei cui confronti è stata operata la rettifica.
11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo si applicano anche in caso di liquidazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi di un componente del nucleo familiare.
12. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta 2005“».
42.0.7
Borea
Respinto
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
(Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi
ai fini della determinazione dell’imposta
attraverso il sistema del quoziente familiare)
1. Dopo l’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. - (Determinazione dell’imposta attraverso il sistema del quoziente familiare). – 1. I contribuenti appartenenti allo stesso nucleo familiare possono determinare l’imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall’articolo 3, comma, le disposizioni di cui al presente articolo. Ai fini dell’esercizio di tale facoltà il nucleo familiare è costituito:
a) dal contribuente;
b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;
d) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all’importo della pensione minima vigente alla data dell’anno di riferimento.
2. L’imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare, al netto degli oneri deducibili spettanti in relazione al reddito di ciascun componente, per il numero di parti risultante dall’applicazione dei seguenti coefficienti:
a) per ciascuno dei soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e d) 1;
b) per ciascuno dei soggetti di cui al comma 1, lettera c) 0,5;
3. A ciascuno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, sono attribuiti i seguenti ulteriori coefficienti:
a) 0,2 se affetto da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali comprovate da apposita certificazione rilasciata dalle strutture del Servizio sanitario nazionale;
b) 0,3 se il componente del nucleo familiare di cui alla lettera a) non sia autosufficiente, a condizione che tale circostanza risulti comprovata dalla certificazione di cui alla medesima lettera a).
4. Al reddito imponibile corrispondente ad una parte intera è applicata l’aliquota d’imposta di cui all’articolo 12. L’ammontare dell’imposta lorda del nucleo familiare si determina moltiplicando tale ultimo importo per il numero di parti spettanti.
5. Le detrazioni di cui all’articolo 13 non si applicano ai contribuenti che si avvalgono della facoltà stabilita dal presente articolo.
6. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l’indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge indicati al comma 1, lettere b) e d), devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato l’esistenza dei requisiti ivi previsti.
7. La certificazione relativa ai soggetti di cui al comma 3, lettere a) e b), deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare. Se la certificazione è allegata in copia fotostatica, l’amministrazione finanziaria può chiedere l’esibizione dell’originale o di copia autenticata.
8. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a) e d), del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale. possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo dandone comunicazione nell’apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e l’aliquota media di cui al comma 2.
9. La notificazione dell’atto di rettifica della dichiarazione presentata da un componente del nucleo familiare e dalla quale consegue la determinazione di un’aliquota media ai sensi del comma 2 del presente articolo superiore a quella risultante dal prospetto di cui al comma 6, produce effetto anche ai fini della liquidazione delle imposte dovute, ai sensi dell’articolo 36-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dagli altri componenti del nucleo familiare.
10. L’atto di cui al comma 9 deve essere notificato esclusivamente al componente del nucleo familiare nei cui riguardi è operata la rettifica da cui consegue la determinazione di un’aliquota media più elevata. Gli altri componenti del nucleo familiare possono impugnare l’atto stesso dinanzi alla commissione tributaria competente in relazione al domicilio fiscale del componente nei cui confronti è stata operata la rettifica.
11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo si applicano anche in caso di liquidazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi di un componente del nucleo familiare.
12. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta.
Conseguentemente:
2005: – 7,9 miliardi;
2006: – 7,9 » ;
2007: – 7,9 » .
Conseguentemente, ai relativi anni si provvede:
a) alla lettera c) alinea 1, lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, sostituire le parole: «45 per cento» con le seguenti: «47 per cento»;
b) all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».
42.0.8
Pedrizzi, Salerno
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
(Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi
ai fini della determinazione dell’imposta
attraverso il sistema del quoziente familiare)
1. Dopo l’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. - (Determinazione dell’imposta attraverso il sistema del quoziente familiare). – 1. I contribuenti appartenenti allo stesso nucleo familiare possono determinare l’imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall’articolo 3, comma, le disposizioni di cui al presente articolo. Ai fini dell’esercizio di tale facoltà il nucleo familiare è costituito:
a) dal contribuente;
b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;
d) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all’importo della pensione minima vigente alla data dell’anno di riferimento.
2. L’imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare, al netto degli oneri deducibili spettanti in relazione al reddito di ciascun componente, per il numero di parti risultante dall’applicazione dei seguenti coefficienti:
a) per ciascuno dei soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e d) 1;
b) per ciascuno dei soggetti di cui al comma 1, lettera c) 0,5;
3. A ciascuno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, sono attribuiti i seguenti ulteriori coefficienti:
a) 0,2 se affetto da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali comprovate da apposita certificazione rilasciata dalle strutture del Servizio sanitario nazionale;
b) 0,3 se il componente del nucleo familiare di cui alla lettera a) non sia autosufficiente, a condizione che tale circostanza risulti comprovata dalla certificazione di cui alla medesima lettera a).
4. Al reddito imponibile corrispondente ad una parte intera è applicata l’aliquota d’imposta di cui all’articolo 12. L’ammontare dell’imposta lorda del nucleo familiare si determina moltiplicando tale ultimo importo per il numero di parti spettanti.
5. Le detrazioni di cui all’articolo 13 non si applicano ai contribuenti che si avvalgono della facoltà stabilita dal presente articolo.
6. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l’indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge indicati al comma 1, lettere b) e d), devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato l’esistenza dei requisiti ivi previsti.
7. La certificazione relativa ai soggetti di cui al comma 3, lettere a) e b), deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare. Se la certificazione è allegata in copia fotostatica, l’amministrazione finanziaria può chiedere l’esibizione dell’originale o di copia autenticata.
8. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a) e d), del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale. possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo dandone comunicazione nell’apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e l’aliquota media di cui al comma 2.
9. La notificazione dell’atto di rettifica della dichiarazione presentata da un componente del nucleo familiare e dalla quale consegue la determinazione di un’aliquota media ai sensi del comma 2 del presente articolo superiore a quella risultante dal prospetto di cui al comma 6, produce effetto anche ai fini della liquidazione delle imposte dovute, ai sensi dell’articolo 36-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dagli altri componenti del nucleo familiare.
10. L’atto di cui al comma 9 deve essere notificato esclusivamente al componente del nucleo familiare nei cui riguardi è operata la rettifica da cui consegue la determinazione di un’aliquota media più elevata. Gli altri componenti del nucleo familiare possono impugnare l’atto stesso dinanzi alla commissione tributaria competente in relazione al domicilio fiscale del componente nei cui confronti è stata operata la rettifica.
11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo si applicano anche in caso di liquidazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi di un componente del nucleo familiare.
12. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta 2005».
Conseguentemente alla tabella A, voce. Ministero degli Esteri, apportare le seguenti varizioni:
2005: – 4.000;
2006: – 4.000;
2007: – 4.000.
42.0.9
Cambursano, Giaretta, Coviello, Castellani, D’Amico
Respinto
«Art. 42-bis.
(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)
1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
42.0.10
Boco, Martone, Ripamonti, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Zancan
Respinto
Alla tabella C, voce: Ministero degli affari esteri, legge 3 gennaio 1981, n. 7 e legge n. 49 del 1987 – Stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti modifiche:
2005: – 500.000;
2006: – 1.000.000;
2007: – 1.000.000.
Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-ter.
(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)
1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
42.0.11
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan
Respinto
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
(Recupero fiscal drag)
1. Il comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è sostituito dal seguente:
“1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, quando la variazione percentuale del valore medio dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno, oppure quando cumulativamente il valore medio di tale indice relativo ad un periodo di due o più anni terminanti alla medesima data di ciascun anno, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell’anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli efletti dell’ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito. Ai fini della restituzione integrale del drenaggio fiscale si provvederà mediante l’adeguamento della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione, degli scaglioni, delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni“».
Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-ter.
(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)
1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 2 1 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
i) l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
42.0.12
Izzo, Nocco, Gentile, Giuliano
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
1. Nell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441 recante: “norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto“, il secondo comma è abrogato».
42.0.13
Tarolli, Ciccanti
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
1. Nell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441 recante: “norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto“, il secondo comma è abrogato».
42.0.14
Izzo, Nocco, Gentile, Giuliano
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
Le comunicazioni previste dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 265 per le quali il termine di invio all’Agenzia delle Entrate scade entro il 31 dicembre 2004, possono essere inviate entro il 31 marzo 2005 sempreché non siano state già constatate violazioni o comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche. Le comunicazioni, il cui termine di invio scade successivamente al 31 dicembre 2004, sono valide anche se inviate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, sempreché successivamente a tale scadenza non siano state già constatate violazioni o comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche».
42.0.15
Tarolli, Ciccanti
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
Le comunicazioni previste dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 265 per le quali il termine di invio all’Agenzia delle Entrate scade entro il 31 dicembre 2004, possono essere inviate entro il 31 marzo 2005 sempreché non siano state già constatate violazioni o comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche. Le comunicazioni, il cui termine di invio scade successivamente al 31 dicembre 2004, sono valide anche se inviate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, sempreché successivamente a tale scadenza non siano state già constatate violazioni o comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche».
42.0.16
Izzo, Nocco, Gentile, Giuliano
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
1. Il trasferimento a titolo gratuito di beni a favore di enti non commerciali, con atto sottoposto a registrazione entro il 30 giugno 2004, non da luogo, ai fini delle imposte sui redditi, al realizzo o distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, non costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dell’ente cessionario, né è soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti, a condizione che l’ente dichiari nell’atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività».
42.0.17
Tarolli, Ciccanti
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
1. Il trasferimento a titolo gratuito di beni a favore di enti non commerciali, con atto sottoposto a registrazione entro il 30 giugno 2004, non da luogo, ai fini delle imposte sui redditi, al realizzo o distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, non costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dell’ente cessionario, né è soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti, a condizione che l’ente dichiari nell’atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività».
42.0.18
Izzo, Nocco, Gentile, Giuliano
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 52, comma 2, lettera o-bis), del decreto legislativo ottobre 1995, n. 504, deve essere inteso quale unico opificio industriale anche l’aggregazione di più soggetti giuridici che si approvvigionano di energia elettrica attraverso un unico punto di riconsegna e che pertanto costituiscono a tutti gli effetti, per la rete di distribuzione locale o la rete di trasporto nazionale, un’unica utenza».
42.0.19
Tarolli, Ciccanti
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 52, comma 2, lettera o-bis), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, deve essere inteso quale unico opificio industriale anche l’aggregazione di più soggetti giuridici che si approvvigionano di energia elettrica attraverso un unico punto di riconsegna e che pertanto costituiscono a tutti gli effetti, per la rete di distribuzione locale o la rete di trasporto nazionale, un’unica utenza.
42.0.20
Izzo, Nocco, Gentile, Giuliano
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
All’articolo 109, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico imposte sui redditi) dopo le parole: “interessi di mora“ aggiungere le seguenti: “e gli interessi per ritardato rimborso dei tributi“».
42.0.21
Tarolli, Ciccanti
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
All’articolo 109, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico imposte sui redditi) dopo le parole: “interessi di mora“ aggiungere le seguenti: “e gli interessi per ritardato rimborso dei tributi“».
42.0.22
Izzo, Nocco, Gentile, Giuliano
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, è inserito il seguente:
«Art. 42-bis.
1. All’articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: “spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro“ sono aggiunte le seguenti: “e con contratti di inserimento“».
42.0.23
Tarolli, Ciccanti
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, è inserito il seguente:
«Art. 42-bis.
1. All’articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: “spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro“ sono aggiunte le seguenti: “e con contratti di inserimento“».
42.0.24
Izzo, Nocco, Gentile, Giuliano
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, è inserito il seguente:
«Art. 42-bis.
1. Nella tabella A, parte III del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il numero 123-ter) è sostituito dal seguente:
“123-ter) Canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma codificata, nonché servizi di diffusione radiotelevisiva, anche se non resi in abbonamento, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite o via etere, ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto“».
42.0.25
Tarolli, Ciccanti
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, è inserito il seguente:
«Art. 42-bis.
1. Nella tabella A, parte III del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il numero 123-ter) è sostituito dal seguente:
“123-ter) Canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma codificata, nonché servizi di diffusione radiotelevisiva, anche se non resi in abbonamento, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite o via etere, ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto“».
42.0.26
Izzo
Accolto
Dopo l’articolo 42, è inserito il seguente:
«Art. 42-bis.
(Carte valori e stampati a rigoroso rendiconto)
1. Sono carte valori quelle che rappresentano per lo Stato e per gli altri enti ed amministrazioni pubbliche valori bollati e postali, certificazioni di identità autorizazioni e concessioni, obbligazioni, ricevute fiscali, attestazioni di iscrizione nei pubblici registri, ricettari per farmaci, segnaprezzi di beni con rimborso a carico dell’Erario, nonché supporti elettronici destinati all’erogazione di servizi in rete ad opera di Amministrazioni ed enti pubblici e carte destinate ad assumere un valore fiduciario o collegate all’ordine pubblico od alla sicureza dello Stato. Sono stampati a rigoroso rendiconto quelli che costituiscono prova di carico degli agenti contabili.
2. In relazione alla loro funzione, il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con le Amministrazioni interessate, può dichiarare carte valori e stampati a rigoroso rendiconto altre tipologie di modelli.
3. Le carte valori e gli stampati a rigoroso rendiconto presentano per la loro destinazione caratteristiche di residenza alle contraffazioni in quanto prodotte con particolari ed avanzate tecniche anche elettroniche di sicureza. Essi sono iscritti in appositi e distinti modulari costantemente aggiornati.
4. Con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, il dipartimento del Tesoro provvede ad individuare i fabbisogni di carte valori e di stampati a rigoroso rendiconto necessari alle Amministrazioni statali per la successiva commissione all’Istituto poligrafico e zecca dello Stato che in esclusiva, esegue la loro fornitura.
5. Ai fini del rilascio delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto, da parte delle competenti Amministrazioni pubbliche, i soggetti richiedenti sono tenuti a concorrere alle spese necessarie per la produzione e per l’espletamento dei servizi ad essi connessi, mediante il pagamento di un contributo, da determinarsi, previa individuazione e ripartizione dei relativi oneri, con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
6. Le entrate rivenienti dai contributi, riscossi secondo le modalità determinate dal decreto di cui al comma 5, sono versate – limitatamente agli oneri sostenuti dallo Stato per la produzione, il controllo ed il trasporto delle carte valori e deglil stampati a rigoroso rendiconto, nonché per la fornitura delle attrezature informatiche necessarie al loro rilascio – all’entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva assegnazione al capitolo 2188 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
7. Le rimanenti entrate sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze nella misura del 95 per cento del gettito, al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione delle Amministrazioni statali competenti, per oneri sostenuti per la realizazione, il funzionamento e la manutenzione del sistema di erogazione dei servizi attinenti il rilascio e l’utilizo delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto.
8. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
42.0.27
Cutrufo
Respinto
Dopo l’articolo 42, è inserito il seguente:
«Art. 42-bis.
1. Le detrazioni di cui all’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono raddoppiate per ciascuno dei figli a partire dal quinto».
Conseguentemente, al relativo onere pari a 3 miliardi di euro
Compensazione n. 1, si provvede:
Alla lettera c), alinea 1, lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, sostituire le parole: «45 per cento» con le seguenti: «47 per cento».
Compensazione n. 2
All’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misure del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cuialle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».
42.0.28
Ciccanti, Tarolli
Respinto
Dopo l’articolo 42, è inserito il seguente:
«Art. 42-bis.
1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti sogetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, comma 1, decreto legislativo 4 dicembre 1997, 460, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
2. Costituisce in ogni caso presupposto per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
3. Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 100, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall’imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità di cui ai commi 3 e 4, la sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 417, è maggiorata del duecento ner cento.
5. Se la deduzione di cui al comma 2 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all’ente beneficiano dell’erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l’ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.
6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 2 la deducibilità di cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
7. Al testo unico delle imposte sui redditi sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera g) e la lettera i-quater) del comma 1 dell’articolo 15, sono abrogate;
b) all’articolo 146, comma 1, le parole: “f) e g)“ sono sostituite dalle seguenti: “ed f)“;
c) all’articolo 147, comma 1, le parole: “i-bis) e i-quater)“ sono sostituite dalle seguenti: “ed i-bis)“.
Conseguentemente dopo l’articolo 42-bis, inserire il seguente:
“Art. 42-ter.
1. A decorrere dal 1º gennaio 2005 le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dello 0,50 per cento“».
42.0.29
Ciccanti, Tarolli
Respinto
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
(Rivalutazione dei beni materiali risultanti dai bilanci)
1. I soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che svolgono almeno una delle attività indicate nell’articolo 1 della legge 23 maggio 2000, n. 164, possono, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposiione di legge vigente in materia, rivalutare i beni materiali risultanti dal bilancio relativo all’esercizio chiuso entro il 30 giugno 2004.
2. La rivalutazione di cui al comma 1 deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello di cui al medesimo comma 1 per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e alla nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili e i mobili iscritti in pubblici registri.
3. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità di economia utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri.
4. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri nella rivalutazione delle varie categorie dei beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore di cui al comma 3.
5. Nell’inventario relativo all’esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il przzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in conformità a precedenti leggi di rivalutazione, dei beni rivalutati.
6. Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio, di cui al comma 3, è dovuta una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito della società e dell’imposta regionale sulle attività produttive pari al 10 per cento relativamente ai beni ammortizzabili e pari al 5 per cento relativamente ai beni non ammortizzabili.
7. L’imposta sostitutiva deve essere versata in massimo tre rate annuali entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni. L’imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.
8. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.
9. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi dei commi 1 e 5 deve essere imputato al capitale o accantonamento in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
10. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del codice civile. On caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell’assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del codice civile.
11. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 9 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell’imposta sostitutiva corrispondente all’ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.
12. Ai fini del comma 11 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l’imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di recedenti leggi di rivalutazione, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l’imputazione di tali riserve.
13. Nell’esercizio in cui si verificano le fattispecie indicate nel comma 9, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito d’imposta ai fini dell’imposta sul reddito delle società pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva di cui al comma 6, pagata nei precedenti esercizi.
14. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 possono essere applicate per il riconoscimento i fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche o dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive dei maggiori valori, iscritti nel bilancio di cui al comma 1, dei beni indicati nello stesso comma 1.
15 L’importo corrispondente ai maggiori valori di cui al comma 14 è accantonato in apposita riserva cui si applica la disciplina del comma 11.
16. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del disposizioni di cui ai precedenti commi».
42.0.30
Salerno
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
1. All’articolo 1, comma 4, la lettera c) del decreto-legge n. 168 del 2004 è sostituita dalla seguente:
“c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. Il parametro prezzo-qualità non si applica quando le amministrazioni pubbliche effettuano i propri acquisti tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito dalla Consip Spa.
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4“».
42.0.31
Tarolli, Ciccanti
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
1. All’articolo 1, comma 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. Il parametro prezzo-qualità non si applica quando le amministrazioni pubbliche effettuano i propri acquisti tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito dalla Consip Spa.
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4“».
42.0.32
Tarolli
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
1. All’articolo 18 del decreto legge 9 novembre 2004, n. 266, “Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative“, al comma 1, dopo le parole: “tra la data“, sostituire le parole: “di entrata in vigore del presente decreto“ con le seguenti: “del 2 novembre 2004“».
42.0.33
Izzo, Nocco, Gentile, Giuliano, Pasinato
Respinto
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
1. All’articolo 6, comma 2, lettera c) della legge del 27 gennaio 1989, n. 20, eliminare le parole: “lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh“, e sostituirle con le seguenti: “0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kWh“».
42.0.34
Izzo, Gentile, Nocco, Giuliano
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
1. Per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo le disposizioni ivi previste, sono autorizzate due limiti di impegno quindicennali rispettivamente 15 milioni di euro ciascuno a decorrere dall’anno 2005, nonché due ulteriori limiti di impegno di 15 milioni di euro ciascuno a decorrere dall’anno 2006.
2. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizio, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.
3. Le risorse derivanti dai muti finanziati a valere sui limiti di impegno autorizzati con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, spettano alle regioni Basilicata e Campania nella misura, rispettivamente, del 25 per cento e del 75 per cento».
42.0.35
Bianconi
Dichiarato inammissibile
All’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 544 del 30 dicembre 1999, le parole: «decreto del Presidente della Repubblica n. 633, che nell’anno solare» sono sostituite da: «decreto del Presidente della Repubblica n. 633 che nell’anno solare».
42.0.36
Fasolino
Respinto
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
1. Al comma 1 dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: “è fissato in lire 1 miliardo“ sono sostituite dalle seguenti: “è fissato in euro 1 milione“».
Conseguentemente, alla tabella A, all’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti, modifiche:
2005: – 100;
2006: – 100;
2007: – 100.
42.0.37
Fasolino
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
1. All’articolo 19-bis 1, del decreto del Presidente della repubblica n. 633 del 1972, alla lettera e), è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: “È in ogni caso detraibile l’imposta relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente ai giorni di partecipazione a congressi e convegni“».
42.0.38
Fasolino
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
1. All’articolo 74-ter del DPR 633/72, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti commi.
“Le agenzie di viaggi e turismo possono optare per l’applicazione del regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto per ciascuna prestazione per la quale è prevista l’applicazione del regime speciale ai sensi dei precedenti commi.
Nei casi in cui viene applicato il regime ordinario le agenzie di viaggi e turismo deducono nel calcolo dell’imposta dovuta l’imposta dovuta dai loro fornitori per i servizi ad esse forniti per operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente.
Le agenzie di viaggio che applicano sia il regime speciale che quello ordinario dell’imposta sul valore aggiunto adottano contabilità separate per le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi“».
42.0.39 (v. testo 2)
Barelli
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
1. A partire dal 1º gennaio 2005, una quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva, dalle scommesse, dal gioco del lotto, dall’enalotto, dal bingo, dagli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, dalle lotterie ad estrazione istantanea e differita, dalla scommessa tris, dal concorso a pronostici totip, nonché da eventuali giochi di istituzione successiva a tale data, è destinata al CONI per il finanziamento dello sport.
2. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali provenienti dai giochi di cui al comma 1 nonché le modalità di trasferimento periodico dei fondi per il finanziamento del CONI, sono determinati con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato d’intesa con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato da emanarsi entro il 31 marzo 2005. Per iœ quadriennio 2005-2008, le risorse a favore del CONI sono stabilite in misura pari a 450 milioni di euro annui, secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 8 agosto 2002, n. 178. Dette risorse sono comprensive del contributo straordinario finalizzato alla preparazione degli atleti per i Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 e per i Giochi Olimpici di Pechino 2008.
3. Ferme restando le competenze del Ministro dell’economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e 16, secondo, terzo e quarto periodo della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1º gennaio 2005, al fine di assicurare l’incremento dei volumi di raccolta derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva e tenuto conto delle nuove modalità di finanziamento del CONI, la posta di gioco dei concorsi pronostici di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, è così rideterminata:
a) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato;
b) 50 per cento, come montepremi;
c) 33,84 per cento, come imposta unica;
d) 2,45 per cento, come contributo all’Istituto per il credito sportivo;
e) 5,71 per cento, come contributo alle spese di gestione.
Le vincite non riscosse entro i termini stabiliti dal regolamento di gioco, per i concorsi indetti dopo il 1º gennaio 2005, sono riportate sul montepremi del concorso immediatamente successivo.
4. Ferme restando le competenze del Ministro dell’economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e 16, secondo, terzo e quarto periodo della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1º gennaio 2005, in funzione delle nuove modalità di finanziamento del CONI di cui ai commi 1 e 2, l’aliquota dell’imposta unica sulle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 3 dicembre 1998, n. 504, è fissata nella misura del 33 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa Dalla stessa data nessuna quota di prelievo, determinata sul prelievo lordo, è riconosciuta a favore del CONI sulle medesime scommesse.
Le vincite non riscosse ed i rimborsi non richiesti entro i termini stabiliti dal regolamento di gioco, per le scommesse indette dopo il 1º gennaio 2005, sono acquisite dall’erario.
5. Ferme restando le competenze del Ministro dell’economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e 16, secondo, terzo e quarto periodo della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1º gennaio 2005, la posta unitaria di gioco delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli, di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, è così rideterminata, trovando applicazione, per la percentuale residua la disposizione di cui all’articolo 16, comma 2, lettera b), della legge 13 maggio 1999. n. 133:
a) 57 per cento, come disponibile a vincite;
b) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato;
c) 20 per cento, come imposta unica;
d) 5,71 per cento, come contributo alle spese complessive di gestione;
e) 2,54 per cento, come fondo speciale di riserva.
A partire dalla stessa data, in funzione delle nuove modalità di finanziamento del CONI, è abrogata la lettera a) del comma 2, dell’articolo 16, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
6. Al CONI ed alle Federazioni sportive nazionali, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 7 della presente legge.
7. Con uno o più decreti, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell’economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore presente legge, provvede al riordino delle scommesse su eventi sportivi diversi dalla corse dei cavalli e su eventi non sportivi, in particolare per quanto attiene agli aspetti organizzativi, gestionali amministrativi, impositivi, sanzionatori, nonché a quelli relativi al contenzioso ed al riparto dei proventi.
8. Con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalità di distribuzione delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, da adottarsi nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, secondo principi di:
a) armonizzazione delle modalità di commercializzazione a quella dei concorsi pronostici;
b) economicità ed efficienza delle reti di vendita, fisiche e telematiche;
c) diffusione capillare delle stesse sul territorio nazionale;
d) sicurezza e trasparenza del gioco nonché tutela della buona fede dei partecipanti;
e) salvaguardia dei diritti derivanti dall’applicazione del Decreto del Ministro delle Finanze 2 giugno 1998, n. 174 e successive modificazioni ed integrazioni».
42.0.39 (testo 2)
Barelli
Respinto
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
1. A partire dal 1º gennaio 2005, una quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva, dalle scommesse, dal gioco del lotto, dall’enalotto, dal bingo, dagli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, dalle lotterie ad estrazione istantanea e differita, dalla scommessa tris, dal concorso a pronostici totip, nonché da eventuali giochi di istituzione successiva a tale data, è destinata al CONI per il finanziamento dello sport.
2. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali provenienti dai giochi di cui al comma 1 nonché le modalità di trasferimento periodico dei fondi per il finanziamento del CONI, sono determinati con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato d’intesa con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato da emanarsi entro il 31 marzo 2005. Per iœ quadriennio 2005-2008, le risorse a favore del CONI sono stabilite in misura pari a 450 milioni di euro annui, secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 8 agosto 2002, n. 178. Dette risorse sono comprensive del contributo straordinario finalizzato alla preparazione degli atleti per i Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 e per i Giochi Olimpici di Pechino 2008.
3. Ferme restando le competenze del Ministro dell’economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e 16, secondo, terzo e quarto periodo della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1º gennaio 2005, al fine di assicurare l’incremento dei volumi di raccolta derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva e tenuto conto delle nuove modalità di finanziamento del CONI, la posta di gioco dei concorsi pronostici di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, è così rideterminata:
a) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato;
b) 50 per cento, come montepremi;
c) 33,84 per cento, come imposta unica;
d) 2,45 per cento, come contributo all’Istituto per il credito sportivo;
e) 5,71 per cento, come contributo alle spese di gestione.
Le vincite non riscosse entro i termini stabiliti dal regolamento di gioco, per i concorsi indetti dopo il 1º gennaio 2005, sono riportate sul montepremi del concorso immediatamente successivo.
4. Ferme restando le competenze del Ministro dell’economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e 16, secondo, terzo e quarto periodo della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1º gennaio 2005, in funzione delle nuove modalità di finanziamento del CONI di cui ai commi 1 e 2, l’aliquota dell’imposta unica sulle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 3 dicembre 1998, n. 504, è fissata nella misura del 33 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa Dalla stessa data nessuna quota di prelievo, determinata sul prelievo lordo, è riconosciuta a favore del CONI sulle medesime scommesse.
Le vincite non riscosse ed i rimborsi non richiesti entro i termini stabiliti dal regolamento di gioco, per le scommesse indette dopo il 1º gennaio 2005, sono acquisite dall’erario.
5. Ferme restando le competenze del Ministro dell’economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e 16, secondo, terzo e quarto periodo della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1º gennaio 2005, la posta unitaria di gioco delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli, di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, è così rideterminata, trovando applicazione, per la percentuale residua la disposizione di cui all’articolo 16, comma 2, lettera b), della legge 13 maggio 1999. n. 133:
a) 57 per cento, come disponibile a vincite;
b) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato;
c) 20 per cento, come imposta unica;
d) 5,71 per cento, come contributo alle spese complessive di gestione;
e) 2,54 per cento, come fondo speciale di riserva.
A partire dalla stessa data, in funzione delle nuove modalità di finanziamento del CONI, è abrogata la lettera a) del comma 2, dell’articolo 16, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
6. Con uno o più decreti, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell’economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore presente legge, provvede al riordino delle scommesse su eventi sportivi diversi dalla corse dei cavalli e su eventi non sportivi, in particolare per quanto attiene agli aspetti organizzativi, gestionali amministrativi, impositivi, sanzionatori, nonché a quelli relativi al contenzioso ed al riparto dei proventi.
7. Con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalità di distribuzione delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, da adottarsi nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, secondo principi di:
a) armonizzazione delle modalità di commercializzazione a quella dei concorsi pronostici;
b) economicità ed efficienza delle reti di vendita, fisiche e telematiche;
c) diffusione capillare delle stesse sul territorio nazionale;
d) sicurezza e trasparenza del gioco nonché tutela della buona fede dei partecipanti;
e) salvaguardia dei diritti derivanti dall’applicazione del Decreto del Ministro delle Finanze 2 giugno 1998, n. 174 e successive modificazioni ed integrazioni».
42.0.40
Salerno
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
(Esclusione dell’applicazione dell’IRAP sui redditii professionali)
1. L’imposta regionale sulle attività produttive di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non applica nei riguardi delle persone fisiche, delle società semplici e delle associazioni ad esse equiparate a norma dell’articolo 5, comma 3, del TUIR esercenti arti e professioni di cui all’articolo 49, comma 1, dello stesso testo unico, a condizione che non utilizzino beni strumentali, esclusi gli immobili, di costo complessivo, al netto degli ammortamenti, superiore a 51.646 euro e non corrispondano a dipendenti o altri collaboratori stabili compensi complessivi, tenendo conto anche dei contributi previdenziali e assistenziali, superiori a 30.000 euro. In caso di esercizio della professione in forma associata i detti importi vanno divisi per il numero dei professionisti.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo d’imposta per il quale termine per la presentazione della dichiarazione dell’IRAP scade successivamente all’entrata in vigore della presente legge».
42.0.41
Salerno
Respinto
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
1. Relativamente alle operazioni inesistenti, per cessioni di beni e/o prestazioni di servizio, per le quali siano state emesse o utilizzate fatture, è data facoltà al cedente/prestatore e/o al cessionario/utilizzatore di ripresentare le dichiarazioni annuali, per i periodi di imposta ancora accertabili ed i cui termini di presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2004.
Queste dichiarazioni si considerano modificative e sostitutive a tutti gli effetti di quelle originariamente presentate e si considerano prodotte nei termini, ciascuno per il suo.
Tale facoltà è fruibile indipendentemente dalle avvenute definizioni agevolate di cui alla legge 289/02 e successive modificazioni ed integrazioni, e per singole annualità o esercizi; qualora esperita deve essere esercitata e per il settore impositivo IVA, e per il settore impositivo delle imposte dirette sempre che ne ricorrano le condizioni.
2. I tributi dovuti, emergenti dalla dichiarazione modificativa, devono essere comunque integralmente versati, incrementati degli interessi maturati sino alla data del versamento.
3. Ai fini della imposizione diretta, la riliquidazione e il conseguente versamento del tributo dovuto per ciascuna dichiarazione e per ciascuna annualità deve essere effettuato senza tener conto di predite dell’anno, di perdite pregresse portate a riporto e di detassasione di utili disposte da altre normative.
4. Ai fini dell’imposizione diretta, delle imposte e delle sanzioni amministrative connesse, la dichiarazione modificativa effettuata dal cessionario/utilizzatore esplica efficacia anche nei confronti del cedente/prestatore o dei cedenti/prestatori, identidicati ed indicati, limitatamente agli importi a ciascuno attribuiti nella stessa dichiarazione; la dichiarazione modificativa effettuata dal cedente/prestatore esplica efficacia anche nei confronti del cessionario/utilizzatore o dei cessionari/utilizzatori, identificati ed indicati limitatamente agli importi a ciascuno attribuiti, nella stessa dichiarazione modificativa.
5. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la riliquidazione non deve tener conto del credito dell’esercizio, nè di crediti riportati dalle annualità precedenti.
6. Ai fini IVA, dell’imposta e delle sanzioni amministrative connesse, la dichiarazione modificativa effettuata dal cedente/prestatore esplica efficacia anche nei confronti del cessionario/utilizzatore o dei cessionari/utilizzatori, identificati ed indicati, limitatamente agli importi a ciascuno attribuiti nella stessa dichiarazione; la dichiarazione modificativa effettuata dal cessionario/utilizzatore esplica efficacia anche nei confronti del cedente/prestatore o dei cedenti/prestatori, identidicati ed indicati, limitatamente agli importi a ciascuno attribuiti, nella stessa dichiarazione modificativa».
42.0.42
Salerno
Respinto
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
1. Per l’anno 2005, è istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze il fondo per il sostegno ai nuovi investimenti per le aree sottoutilizzate. Affluiscono al fondo le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3 e successivi del presente articolo,
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo e gli incentivi, anche in forma di credito di imposta, che possono essere concessi a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1.
3. Ai commi 2 e 2-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 212, le parole: “16 marzo 2004“ sono sostituite dalle seguenti: “16 aprile 2005“.
4. Al comma 44 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole da: “Le disposizioni“ a “16 marzo 2004“, sono sostituite dalle seguenti: “Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano, con le medesime modalità ivi rispettivamente indicate, anche relativamente al periodo d’imposta chiuso entro il 31 dicembre 2003, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2004, effettuando il versamento entro il 16 aprile 2005“.
5. Al comma 45 della legge 25 dicembre 2003, n. 350, le parole: “alla data di entrata in vigore della presente legge“ sono sostituite da: “al 1º gennaio 2005“ e le parole: “16 aprile 2004“ sono sostituite dalle parole: “16 aprile 2005“.
6. Al comma 46 della legge 25 dicembre 2003, n. 350, le parole: “alla data di entrata in vigore della presente legge“ sono sostituite da: “al 1º gennaio 2005“ e le parole: “30 settembre 2003“ sono sostituite da: “30 settembre 2004“ e le parole: “16 aprile 2004“ sono sostituite dalle parole: “16 aprile 2005“.
7. Al comma 47 della legge 25 dicembre 2003, n. 350, le parole: “anche relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003“ sono sostituite dalle parole: “anche relativamente al periodo d’imposta chiuso entro il 31 dicembre 2003, per il quale le dichiarazioni sono state presenate entro il 31 ottobre 2004“. Nello stesso comma, le parole: “alle attività detenute all’estero alla data del 31 dicembre 2002“ sono sostituite dalle parole: “alle attività detenute all’estero alla data del 31 dicembre 2003“. Nello stesso comma, alle lettere a) e b), le parole: “31 dicembre 2003“ sono sostituite da: “31 dicembre 2004“. Alla lettera c), le parole: “16 aprile 2004“ sono sostituite dalle parole: “16 aprile 2005“.
8. Al comma 47 della legge 25 dicembre 2003, n. 350, le parole: “Relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002“ sono eliminate. Le parole: “alla data di entrata in vigore della presente legge“ sono sostituite da: “al 1º gennaio 2005“. Le parole: “16 aprile 2004“ sono sostituite dalle parole: “16 aprile 2005“. Nello stesso comma, le parole da: “per i soli soggetti“ a “numeri 1) e 2)“ sono eliminate. L’ultimo periodo del comma 48 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è eliminato.
9. Al comma 47 della legge 25 dicembre 2003, n. 350, le parole: “alla data di entrata in vigore della presente legge“ sono sostituite da: “al 1º gennaio 2005“. Le parole: “30 ottobre 2003“ sono sostituite da: “30 ottobre 2004“ e le parole: “16 aprile 2004“ sono sostituite dalle parole: “16 aprile 2005“.
10. I termini connessi relativi alle disposizioni di cui ai commi precedenti nonchè quelli per la mera trasmissione delle dichiarazioni integrative sono determinati, rispettivamente, con decreti del ministro dell’Economia e delle Finanze e del direttore dell’agenzia delle Entrate».
42.0.43
Pedrizzi
Respinto
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
1. Le detrazioni di cui all’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni sono raddoppiate per ciascuno dei figli a partire dal quinto.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero del lavoro, apportare le seguenti modificazioni:
2005: – 300.000;
2006: – 300.000;
2007: – 300.000.
42.0.44
Pedrizzi
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
1. Al DPR 26 ottobre 1972, n. 633,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 19-bis 1, al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: “e-bis) sono ammesse in detrazione le spese alberghiere, di ristorazione e di partecipazione a congressi e a convegni, relativamente ai giorni di svolgimento dell’evento;“;
b) all’articolo 19-bis 1, al comma 1, la lettera h) è soppressa;
c) all’articolo 74-ter, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
“8-bis. Le agenzie di viaggio e turismo possono optare per l’applicazione del regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto per ciascuna prestazione per la quale è prevista l’applicazione del regime speciale ai sensi dei commi precedenti.
8-ter. Nei casi di applicazione del regime ordinario, le agenzie di viaggi e turismo deducono nel calcolo dell’imposta l’imposta dovuta dai loro fornitori per i servizi ad esse forniti per operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente.
8-quater. Le agenzie di viaggio che applicano sia il regime speciale, sia quello ordinario dell’imposta sul valore aggiunto adottano contabilità separate per le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi“.;
d) alla Tabella A – Parte III – allegata, dopo il punto 120, è aggiunto il seguente: “120-bis. Prestazioni per la partecipazione a convegni e congressi rese in regime di organizzazione dalle agenzie di viaggi e turismo“».
42.0.45
Eufemi, Iervolino
Respinto
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
“4-bis. – Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), del decreto legislativo sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza I seguenti importi:
a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 7.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.859,91;
c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.859,91 ma non euro 180.959,91;
d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 180.959,91 ma non euro 181.059,91».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre gli importi alla voce Ministero dell’economia e delle finanze Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzie delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:
2005: – 350.000;
2006: – 350.000;
2007: – 350.000.
42.0.46
Eufemi, Iervolino
Respinto
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta al comma 4-bis.1 le parole: “euro 2.000“ sono sostituite dalle seguenti: “euro 4.000“».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre gli importi alla voce Ministero dell’economia e delle finanze Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzie delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – cap. 3890)
2005: – 82.000;
2006: – 82.000;
2007: – 82.000.
42.0.47
Brunale
Respinto
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
Con regolamento del direttore generale dell’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato vengono stabilite le condizioni ed i termini per la diretta assegnazione, senza oneri, di una rivendita di generi di monopolio ai titolari di ricevitoria del lotto non abbinata ad una rivendita di generi di monopolio che per effetto di nuove attivazioni di ricevitorie del lotto presso rivendite di generi di monopolio o trasferimenti di sede delle stesse si trovino a distanza inferiore ai 200 metri da altra ricevitoria, o, comunque, quando a seguito dell’ampliamento della rete di raccolta, sia intervenuto un significativo mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda. La possibilità di assegnazione è estesa, qualora non esercitata dal titolare della ricevitoria, in subordine ai coadiutori od ai parenti entro il quarto grado od agli affini entro il terzo grado. Per l’istituzione delle predette rivendite devono essere rispettati i parametri vigenti di distanza e redditività».
42.0.48
Borea
Respinto
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
Le detrazioni di cui all’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono raddoppiate per ciascuno dei figli a partire dal quinto».
Conseguentemente, i relativi anni si provvede: alla lettera c) alinea 1 lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, sostituire le parole: «45 per cento» con le seguenti: «47 per cento».
Per i restanti oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973; n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981 n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981 n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983 n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992 n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996 n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997 n. 461».
42.0.49
Bongiorno
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
All’articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato “Consiglio“.
2. Il Consiglio, che si avvale, per le prorpie inziative, della struttura e del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell’elenco di cui all’articolo 5 e da un rappresentante delle regioni e delle province autonome designato dalla conferenza dei presidenti delle regioni, e delle province autonome, ed è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Vice Presidente del Consiglio del Consiglio dei Ministri o da un Ministro appositamente delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dura in carica tre anni.
2-bis. Le competenze attribuite al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, sono trasferite alla presidenza del Consiglio dei Ministri che, con apposito regolamento da emanare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individua le strutture e il personale da destinare all’adempiamento delle predette competenze. Le risorse autorizzate dalla legge n. 281 del 2001 per lo svolgimento delle attività promozionali del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, iscritte nel bilancio dello Stato allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive sono trasferite, a decorrere dall’anno 2005, alla Presidenza del Consiglio dei ministri per essere destinate alle medesime finalità. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzate ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
42.0.50
Magnalbò, Grillotti, Ulivi
Respinto
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
1. In deroga agli articoli da 718 a 722 del codice penale, in ciascuna Regione, fatta eccezione per quelle Regioni che già ospitano una struttura di tale tipo, tra le quali si intende compresa la regione Lombardia nella quale opera il Casinò di Campione d’Italia, può essere istituita una casa da gioco per ogni provincia.
2. Le case da gioco sono istituite sulla base di una apposita autorizzazione, rilasciata ai comuni richiedenti con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, entro 90 giorni dall’ultimo giorno valido per la presentazione delle richieste.
3. La scelta dei comuni che ospitano le case da gioco è effettuata sulla base della valutazione del possesso dei seguenti requisiti:
a) potenziale turistico del Comune richiedente;
b) capacità ricettiva e qualità delle strutture alberghiere a ciò dedicate;
c) presenza di strutture idonee ad ospitare la casa da gioco;
d) tradizione nel settore testimoniata dall’aver ospitato nel passato case da gioco o trutture analoghe.
4. È fatta salva, per acclarate motivazioni, riguardanti la stagionalità dei flussi turistici, la possibilità di istituire una sede secondaria nell’ambito dei comuni che hanno presentato istanza e previa autorizzazione del Ministero dell’interno.
5. Al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione di cui al comma 2 i comuni interessati presentano apposita richiesta al Ministero dell’interno entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla richiesta di autorizzazione è allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 3. L’autorizzazione ha durata ventennale, con decorrenza a far data dall’apertura al pubblico della casa da gioco.
6. I Comuni autorizzati ad ospitare nel proprio territorio una casa da gioco ai sensi del comma 2 del presente articolo, affidano la costituzione e la gestione della stessa a società selezionate mediante gara ad evidenza pubblica.
7. Il provvedimento di concessione, di durata ventennale, è rilasciato dal comune al soggeno che si è aggiudicato la gara pubblica e che sottoscrive la convenzione che regola i rapporti di obbligazione tra il comune ed il soggetto aggiudicatario, unitamente al capitolato di cui al comma seguente.
8. Il Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro delle attività produttive, adotta, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il capitolato generale e speciale d’appalto contenente le modalità di gara pubblica di cui al comma 6 e le seguenti disposizioni:
a) le garanzie che il comune è tenuto a richiedere al concessionario, che deve prestare adeguate fideiussioni bancarie;
h) i requisiti professionali e morali, ulteriori a quelli già indicati nella presente legge, nonché le condizioni finanziarie e patrimoniali che deve possedere il concessionario;
c) gli obblighi dalla cui violazione consegua la sospensione o la revoca della concessione;
d) individuazione e disponibilità del sito e validazione del progetto tecnico.
9. Se il concessionario viola uno degli obblighi previsti dal capitolato il Comune provvede a sospendere la concessione per un periodo di novanta giorni. Nel caso di violazioni ulteriori degli obblighi previsti dal capitolato, il comune dispone la revoca della concessione. Il comune dispone altresì la revoca della concessione per violazione delle disposizione sullo svolgimento dell’attività, per violazione di legge, per motivi di ordine pubblico o a causa del mancato esercizio delle attività della casa da gioco per un periodo di 180 giorni. In tale caso può essere istituito una nuova casa da gioco, con le procedure di cui al presente articolo.
10. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’interno, sentito il parere del Ministro dell’economia e delle finanze, emana il regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Il regolamento di attuazione individua:
a) specie e tipi di giochi che sarà possibile praticare all’interno delle case da gioco e loro regolamentazione, stabilendo anche un equilibrato rapporto fra giochi tradizionali e giochi elettronici a disposizione della clientela;
b) disposizioni volte a garantire la tutela dell’ordine pubblico, con particolare riferimento alla disciplina dell’accesso dei giocatori nella casa da gioco, che sarà comunque vietato ai minori di diciotto anni ed ai residenti nel comune stesso, nonché gli ulteriori casi di divieto per soggetti che si trovano in specifiche condizioni ostative;
c) disposizioni riguardanti i controlli sulla conduzione e gestione della casa da gioco;
d) disposizioni riguardanti i controlli sullo svolgimento del gioco, nonché sugli incassi e loro ripartizione, secondo criteri e modalità che devono essere accettate dal gestore e fare parte integrante della convenzione di cui al comma 7 del presente articolo;
e) modalità di svolgimento delle operazioni di cambio assegni e/o di anticipazione nella casa da gioco.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative alle modalità di svolgimento dei giochi previste dal regolamento di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 100.000 euro.
12. I proventi lordi derivanti dalla pratica del gioco d’azzardo presso ciascuna casa da gioco sono distribuiti secondo i seguenti criteri, fatte salve le case da gioco già esistenti che mantengono la ripartizione già prevista dalla legge:
a) il 50 per cento degli stessi è riservato alla società che gestisce la casa da gioco;
b) il 20 per cento degli stessi è riservato al comune che ospita la casa da gioco;
c) il 20 per cento è riservato allo Stato;
d) il 10 per cento è riservato alla Regione all’interno della quale ha sede la casa da gioco.
13. Nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno è istituita, con apposito decreto del Ministro dell’interno, la direzione centrale per il controllo delle case da gioco che provvede alla istituzione di un nucleo speciale di polizia composto da personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza con compiti di prevenzione di polizia giudiziaria e di informazione per il controllo del gioco d’azzardo.
14. Agli effetti giuridici e della vigilanza, i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.
15. Alla gestione delle case da gioco si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374».
42.0.51
Izzo, Nocco, Gentile, Giuliano
Dichiarato inammissibile
Al comma 3 della legge 24 novembre 2003, n. 326, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
“1-bis. Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell’Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell’interessato, il codice fiscale ed il domicilio. Il pignoramento di crediti di cui all’articolo 543 del codice di procedura civile promosso nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilità rilevabile d’ufficio, esclusivamente innanzi ad un Giudice dell’Esecuzione avente sede in un tribunale nell’ambito del distretto della Corte d’Appello a cui appartiene l’Ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva è promossa. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento è trascorso un anno senza che sia stata disposta l’assegnazione. L’ordinanza che dispone ai sensi dell’articolo 553 del codice di procedura civile l’assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia se il creditore procedente, entro il termine di un anno dalla data in cui è stata emessa, non provvede all’esazione delle somme assegnate».
42.0.52
Izzo
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, è inserito il seguente:
«Art. 42-bis.
(Disposizioni in tema di trasferimento di partecipazioni sociali)
1. Nell’articolo 2355 del codice civile, al terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il trasferimento delle azioni nominative si opera mediante girata autenticata da un notaio, da un avvocato, da un dottore commercialista ovvero da altro soggetto secondo quanto previsto da leggi speciali“.
2. Nell’articolo 2470 del codice civile, al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: “L’atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio, dell’avvocato o del dottore commercialista autenticante, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale“.
3. L’avvocato o il dottore commercialista nel compimento degli atti di cui al presente articolo acquista a tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale».
42.0.53
Costa
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, è inserito il seguente:
«Art. 42-bis.
(Disposizioni in materia di organismi di investimento
collettivo del risparmio)
1. Nell’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
2-bis. Qualora le quote dei fondi comuni di investimento immobiliare di cui all’articolo 6, comma 1, siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una Società autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta di cui al comma 1 è applicata, alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti, dai soggetti residenti presso i quali le quote sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.
2-ter. I soggetti non residenti di cui al comma 2-bis nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell’adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 2-bis, residenti in Italia e provvede a
a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.
2. Nel comma 3 dell’art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 dopo la lettera e) è inserita la seguente:
f) la ritenuta prevista dal comma 1 dell’art. 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
3. Il comma 1 dell’art. 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, è sostituito dal seguente:
I fondi pensione in regime di contribuzione definita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell’imposta sostitutiva. aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nonché dei redditi soggetti a ritenuta, del 54,55 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonché dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota del 5 per cento di cui ai commi da 1 a 4 dell’articolo 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta, e il valore del patrimonio stesso all’inizio dell’anno. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota del 12,50 per cento concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d’imposta del 15 per cento. Il credito d’imposta concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall’imposta sostitutiva dovuta. Il valore del patrimonio netto del fondo all’inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d’anno, in luogo del patrimonio all’inizio dell’anno assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla dell’anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo.
4. Nel terzo periodo del comma I degli articoli 9 della legge 23 marzo 1983 sull’istituzione e disciplina dei fondi comuni d’investimento mobiliare, 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, recante la disciplina del regime tributario delle SICAV, e 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, sull’istituzione e disciplina dei fondi comuni d’investimento mobiliare chiusi, le parole: «e dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «e dai commi 1 e 6».
42.0.54
Fasolino
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, è inserito il seguente:
«Art. 42-bis.
1. Tra le prestazioni di servizi di cui all’art. 3, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni si intendono comprese le concessioni di godimento a terzi di beni demaniali da parte delle Autorità Portuali di cui all’art. 6 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le operazioni di cui al comma precedente già effettuate, nel periodo d’imposta in corso o in periodi pregressi, senza sottoposizione ad imposta sul valore aggiunto possono essere regolarizzate, senza applicazione di sanzioni né di interessi, anche se già poste a base di atti di accertamento o di irrogazione di sanzioni, purchè non divenuti definitivi, mediante emissione da parte dei prestatori, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di fattura assoggettata ad imposta all’aliquota ordinaria, con successivo normale adempimento dei conseguenti obblighi di registrazione, liquidazione, versamento e dichiarazione. La regolarizzazione si ha per effettuata nel momento di emissione della fattura, come definito nell’articolo 21 del decreto indicato nel comma 1.
3. Nel caso di regolarizzazione intervenga, in parziale deroga alle disposizioni di cui agli articoli 6, quinto comma e 19, primo comma del decreto indicato nel comma 1, la relativa imposta si considera divenga esigibile all’atto dell’emissione della fattura di cui al comma 2 ed il committente può esercitare il diritto alla detrazione alle condizioni esistenti al momento di originaria effettuazione dell’operazione.
4. I termini per l’impugnazione di atti impositivi o sanzionatori fondati, anche soltanto in parte, sulla soggezione all’imposta sul valore aggiunto delle operazioni di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi per sei mesi. Nel caso la regolarizzazione intervenga, l’atto impositivo o sanzionatorio perde efficacia, in tutto o nella parte interessata dalla materia.
5. I processi tributari originati dall’impugnazione di atti impositivi o sanzionatori motivati come indicato al comma precedente, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi per sei mesi, anche quanto ai termini per l’attività processuale delle parti. Nel caso la regolarizzazione intervenga, l’intero processo si estingue, in tutto o nella parte interessata della materia, e, in corrispondenza, perde efficacia l’atto impugnato.
6. Non si fa luogo in alcun caso alla restituzione di imposte o sanzioni a qualunque titolo già pagate a seguito dell’effettuazione delle operazioni indicate al comma 1.
42.0.55
Tarolli, Ciccanti
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, è inserito il seguente:
«Art. 42-bis.
1. Tra le prestazioni di servizi di cui all’art. 3, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni si intendono comprese le concessioni di godimento a terzi di beni demaniali da parte delle Autorità Portuali di cui all’art. 6 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le operazioni di cui al comma precedente già effettuate, nel periodo d’imposta in corso o in periodi pregressi, senza sottoposizione ad imposta sul valore aggiunto possono essere regolarizzate, senza applicazione di sanzioni né di interessi, anche se già poste a base di atti di accertamento o di irrogazione di sanzioni, purchè non divenuti definitivi, mediante emissione da parte dei prestatori, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di fattura assoggettata ad imposta all’aliquota ordinaria, con successivo normale adempimento dei conseguenti obblighi di registrazione, liquidazione, versamento e dichiarazione. La regolarizzazione si ha per effettuata nel momento di emissione della fattura, come definito nell’articolo 21 del decreto indicato nel comma 1.
3. Nel caso di regolarizzazione intervenga, in parziale deroga alle disposizioni di cui agli articoli 6, quinto comma e 19, primo comma del decreto indicato nel comma 1, la relativa imposta si considera divenga esigibile all’atto dell’emissione della fattura di cui al comma 2 ed il committente può esercitare il diritto alla detrazione alle condizioni esistenti al momento di originaria effettuazione dell’operazione.
4. I termini per l’impugnazione di atti impositivi o sanzionatori fondati, anche soltanto in parte, sulla soggezione all’imposta sul valore aggiunto delle operazioni di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi per sei mesi. Nel caso la regolarizzazione intervenga, l’atto impositivo o sanzionatorio perde efficacia, in tutto o nella parte interessata dalla materia.
5. I processi tributari originati dall’impugnazione di atti impositivi o sanzionatori motivati come indicato al comma precedente, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi per sei mesi, anche quanto ai termini per l’attività processuale delle parti. Nel caso la regolarizzazione intervenga, l’intero processo si estingue, in tutto o nella parte interessata della materia, e, in corrispondenza, perde efficacia l’atto impugnato.
6. Non si fa luogo in alcun caso alla restituzione di imposte o sanzioni a qualunque titolo già pagate a seguito dell’effettuazione delle operazioni indicate al comma 1.
42.0.56
Tarolli, Ciccanti
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
All’art. 19-bis1, del DPR 633/72, alla lettera e), è aggiunto alla fine il seguente periodo: “È in ogni caso detraibile l’imposta relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente ai giorni di partecipazione a congressi e convegni“».
42.0.57
Tarolli, Ciccanti
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
All’art. 54-ter del DPR 633/72, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti commi:
Le agenzie di viaggi e turismo possono optare per l’applicazione del regime ordinario dell’imposta sui valore aggiunto per ciascuna prestazione per la quale è prevista l’applicazione del regime speciale ai sensi dei precedenti commi.
Nei casi in cui viene applicato il regime ordinario le agenzie di viaggi e turismo deducono nel calcolo dell’imposta dovuta l’imposta dovuta dai loro fornitori per i servizi ad esse forniti per operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente.
Le agenzie di viaggio che applicano sia il regime speciale che quello ordinario dell’imposta sul valore aggiunto adottano contabilità separate per le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi».
42.0.58
Tarolli, Ciccanti
Respinto
Dopo l’articolo 42, è aggiunto il seguente:
«Art. 42-bis.
Al comma 1 dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, le parole: “è fissato in 1 miliardo“ sono sostituite dalle seguenti: “è fissato in euro 1 milione“.
Conseguentemente, alla tabella A, all’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti, modifiche:
2005: – 100;
2006: – 100;
2007: – 100.
42.0.59
Boco, Ripamonti, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Turroni, Zancan
Respinto
Dopo l’articolo 42, è inserito il seguente:
«Art. 42-bis.
(Prelievo speciale sugli utili derivanti dalla produzione, dalla vendita e da qualsiasi forma di ulilizzazione a fini di lucro di armi, munizioni, esplosivi di ogni tipo)
1. È istituito un prelievo speciale sui redditi di impresa, di cui all’articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e da ogni forma di utilizzazione di armi, munizioni, esplosivi di ogni tipo. L’aliquota è fissata nella misura del 25 per cento.
2. Il prelievo di cui al comma 1 non è deducibile dalle imposte sui redditi e dall’imposta regionale sull’attività produttiva.
3. L’esclusione del prelievo di cui al comma 1 comporta, oltre al pagamento dell’imposta dovuta, l’applicazione della sanzione pecuniaria in misura fissa pari al doppio dell’imposta.
4. Sono escluse dall’imposta di cui al comma 1 le armi destinate agli organi di pubblica sicurezza e dei corpi delle forze armate.
5. Le modalità di definizione del presente articolo sono definite con regolamento del ministro dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
42.0.60
Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Turroni, Zancan
Respinto
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
(Istituzioni dell’imposta sul traffico pesante)
1. A partire da 1º luglio 2005 è istituita un’imposta sul trasporto delle merci su strada attraverso i confini nazionali. All’imposta sono assoggettati tutti i veicoli, autotreni ed autoarticolati aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate, ogni qualvolta attraversino, su sede stradale, i confini nazionali.
2. L’imposta è commisurata alla massa complessiva del veicolo ed è finalizzata a trasferire una quota del trasporto merci dalla strada alla ferrovia, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale del sistema di trasporto e di migliorare la sicurezza stradale.
3. Il Ministro delle finanze, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il ministro dell’ambiente, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un regolamento per definire le modalità di esazione dell’imposta, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione dell’ammontare dell’imposta sulla base dell’impatto del traffico veicolare pesante lungo l’asse attraversato, tenendo in particolare considerazione le caratteristiche ambientali dell’area e il livello di sicurezza intrinseca dell’asse viario;
b) individuazione delle metodiche e degli strumenti più idonei per la riscossione dell’imposte attraverso l’eventuale adozione di rilevatori elettronici di transito;
c) riscossione semestrale dell’imposta per coloro i quali si dotano di dispositivi per la rilevazione automatica di transito e ad ogni attraversamento della zona di confine per coloro i quali siano sprovvisti dei dispositivi suddetti.
4. Il gettito dell’imposta istituita ai sensi del comma 1 è così ripartito:
a) una quota pari al 70 per cento del gettito complessivo è destinata al Fondo per il riequilibro modale di cui al comma 5.
b) una quota pari al 30 per cento del gettito complessivo è destinata al Piano nazionale per la sicurezza stradale e viene utilizzata prioritariamente per il miglioramento della sicurezza stradale dei valichi e dei trafori dell’arco alpino.
5. Al fine di favorire un più ampio ricorso alla ferrovia e, anche, al cabotaggio costiero per il trasporto delle merci è istituito il Fondo per il riequilibro modale, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Le disponibilità del Fondo di cui alla lettera a) del comma 4 sono utilizzate come segue:
a) riduzione dei costi del trasporto delle merci su ferrovia;
b) miglioramento ed innovazione tecnologica delle infrastrutture ferroviarie destinate al trasporto delle merci;
c) adozione di un programma per il miglioramento del servizio di trasporto merci su ferrovia, per l’abbattimento dei tempi di percorrenza e per l’estensione dell’utilizzo del sistema di trasporto combinato.
7. La dotazione iniziale del fondo è fissata in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:
2005: – 10.000;
2006: – 10.000;
2007: – 10.000.
42.0.61
De Petris, Martone, Ripamonti, Boco, Cortiana, Carella, Donati, Turroni, Zancan
Respinto
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
1. Per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico è istituito un contributo pari a 0,1 centesimi di euro che va a confluire del fondo di cui al comma 2.
2. È istituito un fondo di solidarietà, presso la Presidenza del Consiglio finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell’accesso all’acqua a livello universale.
3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e in accordo con il Ministro degli affari esteri e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a emanare regolamenti attuativi necessari»
42.0.62
Ripamonti, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Turroni, Zancan
Respinto
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
(Incentivi fiscali per la mobililà sostenibile)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) All’articolo 15, dopo la lettera e-ter) aggiungere la seguente:
c-quater) le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero quelle sostenute nell’ambito dei piani degli spostamento casa-lavoro ai sensi dei decreti del Ministero dell’ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000 con l’esclusione di quelle sostenute singolarmente per autovetture e motocicli usati personalmente;
b) All’articolo 51, al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) Le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti o anche se rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati ed i valori dei servizi erogati dal datore di lavoro nell’ambito delle misure attuative del piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente di cui ai decreti del Ministero dell’ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000.
2. Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti o anche se rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati ed i valori dei servizi erogati nell’ambito delle misure attuative del piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente di cui ai decreti del Ministero dell’ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000 sono detraibili dall’imponibile complessivo determinato per l’IRPEF, l’IRES e l’IRAP.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in 150 milioni a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all’articolo 42-bis.».
Conseguentemente, dopo l’articolo 42, della presente legge, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)
1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all’articolo 5 dcl decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
42.0.63
Iovene
Respinto
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
(Sostegno al commercio equo e solidale)
1. All’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, apportare le segue modifiche: dopo le parole “per cento“, inserire le seguenti: “del prezzo del prodotto“ e cancellare le parole da “della imposta“ a “acquistati“».
Conseguentemente, all’articolo 43, tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 25.000;
2006: – 25.000;
2007: – 25.000.
42.0.64
Iovene
Respinto
Alla tabella C, voce Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, legge n. 440 del 1997 e legge 144 del 1999 (articolo 68, comma 41 lettera b)): Fondo per l’ampliamento dell’offerta formativa (4.1.5.1 – Fondo per il funzionamento della scuola – cap. 1722), apportare le seguenti modifiche:
2005: + 150.000;
2006: + 150.000;
2007: + 150.000.
Conseguentemente dopo I’articolo 42, aggiungere i seguenti:
«Art. 42-bis.
(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni annui».
42.0.65
Tonini, Budin, Bonfietti, Salvi, Zavoli, Iovene
Respinto
Alla tabella C rubrica: Ministero degli affari esteri, voce: legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento – capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 – Paesi in via di sviluppo – capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare le seguenti variazioni:
2005: + 320.000;
2006: + 500.000;
2007: + 500.000.
Conseguentemente dopo I’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
42.0.66
Battafarano, Gruosso, Di Siena, Viviani, Piloni
Respinto
Alla tabella C, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, voce: Legge n. 328 del 2000 legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali – Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (3.1.5.1 Fondo per politiche sociali-cap. 1711) apportare le seguenti variazioni:
2005: + 850.000;
2006: + 850.000;
2007: + 850.000.
Conseguentemente dopo I’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
(Aliquote relative alle rendite di capitale)
1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
42.0.67
Iovene
Respinto
Alla tabella C, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, voce: Legge n. 328 del 2000 legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali – Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (3.1.5.1 Fondo per politiche sociali-cap. 1711) apportare le seguenti variazioni:
2005: + 150.000;
2006: + 150.000;
2007: + 150.000.
Conseguentemente dopo I’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni annui».
42.0.68
Iovene, Sodano Tommaso, Martone, De Zulueta, Malabarba, Pagliarulo
Respinto
Alla tabella C, voce: Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:
2005: + 150.000;
2006: + 150.000;
2007: + 150.000.
Conseguentemente dopo I’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni annui».
42.0.69
Franco Vittoria, Acciarini, Pagano, Di Girolamo, Rotondo, Stanisci, Basso
Respinto
Alla tabella C, rubrica Ministero del lavoro e delle politiche sociali, voce: Legge n. 328 del 2000 legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali – Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (3.1.5.1 Fondo per politiche sociali – cap. 1711), apportare le seguenti variazioni.
2005: + 343.000;
2006: + 343.000;
2007: + 343.000.
Conseguentemente, dopo l’articolo 12, aggiungere i seguenti:
«Art. 42-bis.
(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)
1. L’articolo 13 comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 20017 n. 383, sono abrogati».
«Art. 42-ter.
(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui».
42.0.70
Izzo
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
(Disposizioni in materia di certificazione tributaria)
1. All’articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è abrogato il comma 2.
2. Nel comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) è inibito agli organi di accertamento fiscale procedere, sulla base delle disposizioni dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e degli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla rettifica delle dichiarazioni relativamente alle componenti di reddit che sono state oggetto di certificazione, salvo che non venga definitivamente accertato che la certificazione sia stata indebitamente o non correttamente rilasciata“».
42.0.71
Fasolino
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
(Puntuale e corretta applicazione dell’articolo 24 comma 1-bis
del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito
nella legge 19 gennaio 2001, n. 2001)
1. Il comma 1-bis dell’articolo 24 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, si interpreta nel senso che l’obbligo del Ministero della giustizia di provvedere alla copertura della metà dei posti vacanti della carriera dirigenziale attingendo alla graduatoria di merito dei concorsi precedentemente banditi dalla medesima Amministrazione permane per tutto il periodo di validità delle graduatorie in riferimento e che per l’attingimento delle graduatorie di merito sono periodicamente individuati tutti i posti comunque vacanti nella carriera dirigenziale comprensivi delle eventuali nuove disponibilità. Dalla metà dei posti vacanti periodicamente individuati e riservati agli idonei non possono essere detratti posti a nessun titolo. Il Ministero della giustizia provvede direttamente alle assunzioni nella carriera dirigenziale previste dal comma 1-bis dell’articolo 24 del citato decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341».
42.0.72
Fasolino
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
1. I trattamenti retributivi aggiuntivi alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi del settore edile sono esclusi dalla base imponibile di cui all’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall’articolo 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997 n. 314.
2. Le erogazioni di cui al comma 1 sono destinate ai trattamenti pensionistici complementari del settore in misura pari al 10 per cento.
3. L’esclusione dall’imponibile di cui al comma 1 si applica a condizione che l’azienda sia iscritta alla Cassa edile e sia in regola con i versamenti ad essa dovuti.
4. I trattamenti di cui al comma 1 concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente di cui all’articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
42.0.73
Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
(Disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto)
1. All’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 10 è inserito il seguente:
“10-bis. Ai fini della determinazione dell’imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1980, n. 917, e successive modificazioni, si assume, se più favorevole, l’aliquota determinata in base alle disposizioni del medesimo testo unico in vigore al 31 dicembre 2002“.
2. Le disposizioni di cui al comma 10-bis dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano si trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1º gennaio 2003».
Conseguentemente,
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 16, comma 1, le parole «nonchè nei commi 1 e 2 dell’articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell’articolo 45, nonché l’aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all’articolo 45, il comma 2 è soppresso;
c) all’articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
2. A partire dal 1º gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all’imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l’imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.
Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.
42.0.74
Giaretta, Treu, Montagnino
Respinto
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
(Deduzione dal reddito dei lavoratori dipendenti delle spese di mobilità casa-lavoro)
1. All’articolo 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
“d-bis) le somme erogate, i valori dei beni resi disponibili e dei servizi forniti dal datore di lavoro nell’ambito delle misure previste dal piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente, di cui ai decreti del Ministero dell’ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000“».
Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino concorrenza dell’onere.
42.0.75
Eufemi, Iervolino
Respinto
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
1. Al punto 1), lettera b), primo comma dell’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive integrazioni e modificazioni, in fine è aggiunta la seguente frase: “ad eccezione di quelli afferenti i nuovi assunti a decorrere dal 1º gennaio 2005, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e che incrementano la base occupazionale, rispetto a quella in essere al 31 dicembre 2004, dei dipendenti assunti con il medesimo contratto. Per i dipendenti, il cui costo è ammesso in deduzione dalla base imponibile, non spetta l’agevolazione prevista dal comma 4-bis.-1“».
Conseguentemente alla Tabella C, ridurre gli importi alla voce Ministero dell’economia e delle finanze Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzie delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – cap. 3890)
2005: – 400.000;
2006: – 400.000;
2007: – 400.000.
42.0.76
Izzo, Morra, Fasolino, Fabbri, Girfatti
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
1. Il compenso corrisposto in costanza di rapporto di lavoro ex articolo 5 CCNL - 1994, articolo 2 - Accordo collettivo - 1997, articolo 1 - Accordo collettivo - 1999 e comunque qualsiasi altra voce retributiva corrisposta in via fissa e continuativa ai Dirigenti delle Poste italiane anche se fuori ruolo o in pensione già destinatari del compenso di cui al predetto articolo 5 del CCNL - 1994 o assimilato, sono interamente soggetti alla contribuzione per il trattamento di quiescenza, ivi compresa la quota di maggiorazione introdotta dall’articolo 15, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e sono pensionabili ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503».
42.0.77
Izzo
Respinto
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
1. L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici conforma il suo ordinamento ai princìpi generali contenuti nel decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, in materia di organizzazioni degli uffici e rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, fermi restando l’autonomia ed indipendenza di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109».
42.0.78
Izzo, Gentile, Nocco, Giuliano
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
(Disposizioni in materia di funzioni trasferite alle regioni)
Il termine di cui all’articolo 11-bis del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, che modifica il termine di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 in attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, è prorogato al 1º gennaio 2006».
42.0.79
Fasolino
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
(Disposizioni in materia di funzioni trasferite alle regioni)
Il termine di cui all’articolo 11-bis del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, che modifica il termine di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 in attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, è prorogato al 1º gennaio 2006».
42.0.80
Bassanini, Amato, Treu, Giaretta, Morando, Brutti Paolo, Viviani, Piatti, D’Amico
Respinto
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
(Servizi pubblici locali)
1. Le disposizioni dei successivi commi si applicano ai servizi locali a domanda individuale aventi interesse economico generale.
2. Costituisce funzione fondamentale dell’ente locale individuare autonomamente le attività di interesse economico generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni delle persone appartenenti alle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.
3. L’ente locale individua le attività di cui ai commi precedenti per le quali sia necessario disporre, per i fini di cui al comma 2, misure di regolazione nel rispetto della concorrenza, secondo quanto previsto dalle leggi competenti nella materia. Le ulteriori misure eventualmente disposte, secondo quanto consentito dalle leggi di settore, con regolamento dell’ente locale per specifiche esigenze hanno carattere trasparente e non discriminatorio.
4. Nei casi in cui non è possibile mediante le misure di regolazione di cui al comma 3 raggiungere le finalità di cui al comma 2, l’ente locale stipula dei contratti di servizio con una o più imprese selezionate con procedure ad evidenza pubblica. È consentito il contratto di servizio con una sola impresa per la gestione di reti o infrastrutture non duplicabili ovvero quando soltanto in tal modo sia assicurata l’economicità di gestione in condizioni di accessibilità universale, di continuità e non discriminazione. I contratti di servizio hanno efficacia giuridica anche nei confronti degli utenti.
5. Fermo quanto previsto dalla legislazione di settore e dalle prescrizioni delle Autorità competenti per il settore, gli enti locali individuano i caratteri quantitativi e qualitativi delle prestazioni che debbono essere rese per l’interesse generale, stabiliscono le tariffe massime applicabili agli utenti, predispongono i bandi di gara e i contratti di servizio e ne verificano l’attuazione. Gli enti locali verificano periodicamente la compatibilità delle condizioni di mercato con le esigenze di soddisfazione dei bisogni e la permanenza dei presupposti che giustificano gli interventi di cui a commi 3 e 4.
6. Le discipline generali e di settore e gli interventi pubblici regolativi e organizzativi, pongono all’autonomia imprenditoriale e alla libertà di concorrenza delle imprese, in via di fatto e di diritto, i soli limiti che siano necessari, nel rispetto del principio di proporzionalità. Ove siano imposti alle imprese obblighi di servizio pubblico che impediscano la copertura dei costi minimi efficienti e il conseguimento di un ragionevole profitto, devono essere previste le necessarie misure compensative.
7. La durata della gestione prevista dai contratti di servizio è disciplinata dalla normativa di settore competente per materia; non può superare 15 anni per il servizio idrico integrato e per l’erogazione dell’energia diversa da quella elettrica, 12 anni per la distribuzione del gas naturale e la gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento e per il solo smaltimento anni per il trasporto collettivo di linea e la gestione dei rifiuti escluso smaltimento. Non puo superare 10 anni per gli altri servizi d’interesse economico generale.
8. Sono ammesse a partecipare alle procedure previste dal comma 4 per la scelta dei contraenti le imprese costituite in societa di capitali, anche riunite in associazioni temporanee o consorzi, e i GEIE. Non sono ammesse:
a) le societa di capitali, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, che svolgano nell’UE di fatto o per disposizione di legge, di atto amministrativo o di contratto servizi di cui alla presente legge per effetto di una procedura non ad evidenza pubblica;
b) le società fiduciarie o aventi sede in paesi nei quali non e possibile rilevare da pubblici registri l’effettiva titolarità economica delle azioni o quote e le società dalle stesse partecipate;
c) le società estere che abbiano sede in Stati che non riconoscono di fatto o di diritto alle società con sede in Italia la medesima possibilità di accesso alle procedure per la gestione dei servizi.
9. La procedura di selezione e indetta sulla base degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali e di sicurezza definiti dalla competente Autorità o, in mancanza, individuati dagli enti locali nei modi previsti dalle leggi di settore. La scelta avviene sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base agli elementi considerati dal regolamento di cui al comma seguente, che deve in ogni caso privilegiare il contenimento del livello delle tariffe o dei trasferimenti da bilancio. La procedura e disciplinata con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità di cui al comma 5 e la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, sulla base dei criteri desumibili dal decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158, indipendentemente dagli importi dei contratti. Si adotta sempre la procedura aperta quando si tratta della gestione di servizi a rete ai sensi del comma 11. Il regolamento definisce anche i casi in cui e possibile che la procedura abbia per oggetto contestualmente più servizi e definisce i criteri di aggiudicazione. Se la procedura e bandita da ente locale che ha la proprietà o il controllo di societa di gestione di servizi pubblici locali, i componenti la Commissione giudicatrice sono indicati dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Ai fini del presente comma si ha controllo nel caso in cui gli enti locali, singoli o associati, si trovano in una delle condizioni contemplate dall’articolo 2359 c.c..
10. Il gestore subentrante è tenuto a versare al gestore uscente una somma pari al valore residuo degli investimenti al netto degli ammortamenti realizzati secondo il relativo piano, risultanti dal bilancio del gestore uscente e corrispondenti ai piani di investimento previsti dal precedente contratto, al netto dei mezzi finanziari di terzi risultanti dal bilancio e degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto.
11. Le reti e le altre infrastrutture strumentali al servizio sono di proprietà dell’ente locale competente. Possono essere conferite a società di capitali di cui detengano la maggioranza, che e incedibile. Tali società hanno nel proprio oggetto sociale esclusivamente l’amministrazione d detti beni. La gestione della rete e separata in ogni caso dalla gestione dei relativi servizi quando questi ultimi possono essere svolti da più gestori. Il gestore o i gestori dell’infrastruttura sono tenuti a consentirne a qualsiasi soggetto l’utilizzazione per l’erogazione dei relativi servizi a condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie.
12. La gestione dei beni di cui al comma 11 e sempre conferita con procedura concorsuale, sulla base di un contratto di servizio che definisce anche gli obblighi di manutenzione, ammodernamento ed ampliamento. Alla scadenza del periodo di gestione, espletata la nuova gara, gli stessi beni e quelli di nuova realizzazione sono utilizzati dal nuovo gestore.
13. E vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei soggetti gestori di reti ed altre infrastrutture e degli erogatori in genere di pubblici servizi, in ordine al trattamento tributario, all’attribuzione di contributi o agevolazioni di qualsiasi tipo e al regime giuridico applicabile. L’eventuale privatizzazione dei soggetti contraenti di cui al comma 8 non è causa di decadenza o anticipata cessazione del contratto.
14. Gli enti locali trasformano entro il 30 giugno 2005 le aziende speciali e i consorzi che gestiscono i servizi di cui al comma 2 in società di capitali applicando le regole di cui all’articolo 115 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali. Nel caso di trasformazione di un consorzio l’assemblea consortile sostituisce i singoli consigli comunali e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti. Gli enti locali che non intendano partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione, sulla base del valore nominale iscritto a bilancio, della relativa quota di capitale. Entro lo stesso termine, gli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge detengano la maggioranza del capitale sociale delle società per la gestione dei servizi di cui al comma 2, che siano proprietarie anche delle reti e degli altri impianti strumentali al servizio, provvedono a conferire tali beni ad una società avente le caratteristiche previste dal comma 11. Le reti e le altre infrastrutture che siano, per effetto delle discipline previgenti, di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali competenti per quel servizio, restano destinate al servizio e alla loro gestione: si applicano le norme che precedono a cura dell’ente locale competente. Al proprietario spetta un canone annuo determinato dall’Autorità di regolazione o, in mancanza, dall’ente locale.
15. Le gestioni attribuite con affidamenti diretti o con atti di concessione comprese quelle delle societa costituite ai sensi del comma 14 e le gestioni in economia, in essere al 31 dicembre 2001, proseguono fino alla scadenza del periodo transitorio consentito dalle disposizioni di settore, in tutti i casi in cui non vi siano termini o gli stessi scadano successivamente alla conclusione del periodo transitorio. Negli altri casi restano ferme le scadenze previste.
16. Ferma la disciplina del periodo transitorio contenuta nei decreti legislativi n. 422 del 1997 e successive modificazioni e n. 164 del 2000, le disposizioni di settore competenti disciplinano, anche a fini di politica industriale, la durata e le altre condizioni del periodo transitorio, che non puo superare in ogni caso 6 anni a decorrere dal 1 gennaio 2003. Le gestioni in essere al 31 dicembre 2003 conferite mediante procedura ad evidenza pubblica, senza proroghe o rinnovi, sono conservate per il periodo previsto, ma non oltre quello massimo consentito dal comma 7, calcolato a decorrere dal 1º gennaio 2004. Le esclusioni di cui al comma 8 non si applicano alle societa che partecipano alla prima gara indetta in base alla presente legge.
17. In tutti i casi in cui i rapporti di gestione cessino anticipatamente per effetto dei precedenti commi, e riconosciuto al gestore uscente un rimborso corrispondente agli investimenti non ammortizzati calcolato ai sensi del comma 10.
18. È abrogato l’articolo 35 della legge n. 448/2001. Le disposizioni di legge o regolamento che prevedono, con riferimento ad affidamenti o a concessioni, durate superiori a quelle massime consentite sono modificate in conformità a quanto previsto dal comma 7».
42.0.81
Bergamo
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
1. Le aree intestate al demanio pubblico dello Stato site nel comune di Caorle, località Falconera, contraddistinte in catasto alla partita n. 2140 foglio n. 34 mappale n. 437 dell’estensione di ettari 09.41.00, alla partita n. 155 foglio n. 34 mappale n. 529 dell’estensione di ettari 05.21.90, alla partita n. 155 foglio n. 34 mappale n. 22 dell’estensione di ettari 01.72.50 e alla partita n. 155 foglio n. 34 mappale n. 23 dell’estensione di ettari 07.68.60, sono trasferite agli occupanti da almeno cinque anni, che ne facciano richiesta entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della prese legge.
2. Il prezzo di cessione delle aree di cui al comma precedente è stabilito, tenendo conto della loro attuale destinazione, sulla base della valutazione del solo terreno e l’individuazione dei singoli appezzamenti è effettuata dal demanio dello Stato in collaborazione con il comune di Caorle.
3. Per i canoni, le indennità, i compensi e le sanzioni richieste dall’amministrazione finanziaria sino alla data di entrata in vigore della presente legge è determinata la riduzione del 50 per cento degli importi capitali indicati.
4. Il comune di Caorle è autorizzato ad emanare provvedimenti di sospensione delle procedure amministrative conseguenti alle istanze di condono edilizio depositate dagli occupanti dei sedimi ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, sino alla conclusione dei procedimenti di acquisizione delle aree di trasferimento delle medesime agli stessi occupanti, conseguenti all’attuazione della presente legge».
42.0.82
Lauro
Respinto
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
1. Al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 1 è abrogato;
b) all’articolo 3, comma 1, sono soppresse le parole da: “per l’applicazione“ fino a: “sulla pubblicità e“; i commi 5 e 6 sono abrogati;
c) all’articolo 4, comma 1, sono soppresse le parole: “dell’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e“;
d) gli articoli da 5 a 17 e gli articoli da 23, 24 e 35 sono abrogati.
2. Al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2 dell’articolo 38 dopo le parole: “e simili infissi di carattere stabile“, inserire le parole: “e delle tende retrattili“;
b) il comma 4 dell’articolo 38 è sostituito dal seguente: “4. Si comprendono nelle aree comunali i fratti di strada situati all’interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuali a norma dell’articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285“;
c) all’articolo 39 è aggiunto il seguente periodo: “Per le occupazioni effettuate con impianti pubblicitari sono solidalmente obbligati al pagamento della tassa chi dispone dell’impianto e chi lo utilizza per diffondere il messaggio pubblicitario“;
d) la rubrica dell’articolo 42 è sostituita dalla seguente: (Determinazione della tassa); i commi 1, 2 e 5 dell’articolo 42 sono abrogati;
e) il comma 6 dell’articolo 42 è sostituito dal seguente: “Nel caso in cui vengono realizzate contemporaneamente nella stessa area occupazioni del suolo, del soprassuolo e del Sottosuolo, deve essere corrisposta solo la tassa relativa alla fattispecie che determina un importa più elevato“;
f) l’articolo 43 è sostituito dal seguente: “Art. 43. –(Canone di concessione). - 1. L’applicazione della tassa non esclude, fatta salva la fattispecie di cui all’articolo 46, il pagamento di un canone di concessione stabilito con regolamento in base al valore economico dell’occupazione del suolo pubblico determinato in relazione all’apporto che detta occupazione reca all’attività con essa esercitata“;
g) L’articolo 44 è sostituito dal seguente: “Art. 44. – (Tariffe per le occupazioni ordinarie). - 1. La tariffa massima in base alla quale applicare la tassa per anno solare è pari a 60 euro per metro quadrato di superficie occupata; per i comuni con popolazione complessiva inferiore ai cinquemila abitanti la tariffa massima è pari al settanta per cento di questa.
2. La tariffa può essere maggiorata fino al 200 per cento per particolari zone del territorio comunale in relazione alla loro importanza economica; per i comuni con popolazione complessiva inferiore ai cinquemila abitanti la tariffa per tali ipotesi può essere maggiorata fino al 50 per cento; in ogni caso, la superficie complessiva di tali zone non può superare il 30 per cento del centro abitato come determinato ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Per le occupazioni di durata inferiore a sei mesi nel corso dell’anno la tassa è dovuta per ogni mese in base ad una tariffa massima pari ad un sesto di quella annuale. Per occupazioni inferiori ad un mese la tariffa massima, per ogni giorno, è pari ad un sesto di quella mensile.
4. Il comune può prevedere l’applicazione di una tariffa massima pari ad un quarto di quella di cui al comma 1 per le occupazioni realizzate con passi carrabili che comportino la modifica o l’interruzione del piano stradale. La superficie dei passi carrabili da assoggettare a tassazione si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si da l’accesso, per la profondità di un metro lineare.
5. La tassa non è dovuta per gli accessi a raso, come definiti dall’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre l992, n. 495, a meno che venga richiesta l’occupazione del suolo pubblico per ottenere il divieto di sosta nella zona antistante il passo stesso ed il posizionamento del relativo segnale, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del l992; in questo caso la tassa è determinata in base ai criteri ed alla tariffa prevista per i passi carrabili.
6. Per le occupazioni del sottosuolo, la tariffa di cui al presente articolo è ridotta ad un quarto.
7. Per l’occupazione del suolo e del sottosuolo provinciale, le tariffe non possono essere superiori a quelle previste dai commi 1, primo periodo, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo“;
h) L’articolo 45 è sostituito dal seguente: “Art. 45 – (Occupazioni con mezzi pubblicitari). - 1. Le occupazioni delle aree di cui all’articolo 38, realizzate con impianti destinati all’effettuazione della pubblicità esterna sono assoggettate alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per metro quadrato di superficie dell’impianto pubblicitario nelle misure e con le modalità di cui all’articolo 44, comma, 1 2, 3 e 7. Per superfici superiori a 6 e fino a 9 metri quadrati la tariffa maggiorata del 50 per cento; pel superfici superiori a 9 metri quadrati la maggiorazione è del 100 per cento.
2. A titolo di rilascio dell’autorizzazione all’esposizione pubblicitaria, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle occupazioni realizzate su aree private, ad eccezione di quella all’interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando la pubblicità risulti visibile da spazi ed aree pubbliche. Dette disposizioni si applicano altresì alla pubblicità effettuata con affissioni che non comportino occupazione, a quella realizzata con aeromobili, palloni frenari e simili; a quella effettuata all’esterno ed all’interno di veicoli pubblici ed all’esterno di veicoli privati. La tariffa massima applicabile è pari alla metà di quella stabilita al comma 1“;
i) L’articolo 46 è sostituito dal seguente: “Art. 46 –(Servizi a rete). - 1. Per l’occupazione del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo comunale con cavi e condutture da chiunque effettuata per la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, la tassa è dovuta dal soggetto titolare dell’atto di concessione sulla base di una tariffa forfetaria di 1 euro per ogni utenza del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti in ciascun comune, con un minimo di euro 500 per comune.
2. La tassa è comprensiva degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete.
3. Il soggetto tenuto al pagamento della tassa ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.
4. Per le occupazioni del suolo provinciale è dovuta una tassa pari al 20 per cento dell’importo risultante dall’applicazione dei criteri di cui ai commi 1 e 2 per il numero complessivo delle utenze prescelti in ciascun comune compreso nel territorio della provincia.
5. I comuni e le province che provvedono alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture dei cavi e degli impianti possono imporre, oltre alla tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime“;
j) L’articolo 47 è sostituito dal seguente: “Art. 47. – (Distributori di carburanti). - Per le occupazioni del sottosuolo comunale o provinciale con serbatoi per la distribuzione di carburanti si applica una tariffa annua di 100 euro per serbatoi di capacità complessiva non superiore a tremila litri; se i serbatoi sono di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità“;
k) L’articolo 48 è sostituito dal seguente: “Art. 48. – (Riduzioni). - 1. La tariffa è ridotta in ogni caso almeno del 50 per cento per superfici eccedenti mille metri quadrati.
2. La tariffa è ridotta dell’80 per cento in caso di occupazione del suolo pubblico realizzata:
a) in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive;
b) con spettacoli viaggianti;
c) per l’esercizio dell’attività edilizia»;
l) Nell’articolo 49, aggiungere al comma I, dopo la lettera g), le seguenti lettere:
2g-bis) le insegne di esercizio che complessivamente per ciascuna sede adibita alla vendita di beni o alla prestazione di servizi non superino la superficie di cinque metri quadrati;
g-ter) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell’indirizzo sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell’impresa e adibiti al trasporto per suo conto, limitatamente alla superficie utilizzata da tali indicazioni.
m) nell’articolo 51 il comma 1 è abrogato; il comma 2 è sostituito dal seguente: “Il comune o la provincia procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente un apposito avviso motivato“. Nel comma 3 le parole: “terzo anno“, sono sostituite dalle parole: “quinto anno“. Il comma 5 è sostituito dal seguente: “La riscossione coattiva della tassa è effettuata secondo le modalità previste dall’art. 52, comma 6, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. La cartella esattoriale di pagamento prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 o l’ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 602, devono essere notificate entro il termine di tre anni da quando l’accertamento è divenuto definitivo“;
n) L’articolo 52 è abrogato;
o) Il comma 4 dell’articolo 53 è sostituito dal seguente: “La misura annua degli interessi per la riscossione e per i rimborsi della tassa è determinata da ciascun ente impositore nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso legale“;
p) dopo l’articolo 53, è aggiunto il seguente:
“Art. 53-bis.
(Sanzioni amministrative)
1. Per le occupazioni abusive, oltre alle sanzioni amministrative tributarie previste nell’articolo 53, si applicano le sanzioni stabilite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
2. ll comune e la provincia dispongono l’immediata rimozione degli impianti che costituiscono occupazione abusiva e delle affissioni abusive secondo le disposizioni dell’articolo 215 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con successiva notificazione di apposito verbale di contestazione a norma dell’articolo 201 del medesimo decreto legislativo. È altresì disposta l’immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che il messaggio sia privato di efficacia pubblicitaria.
3. Per il pagamento delle sanzioni e dei costi di rimozione dell’installazione abusiva si applica il comma 1-bis. dell’articolo 39 del medesimo decreto legislativo“;
q) 1. Presso il Ministero delle Finanze è istituito l’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazine e di accertamento dei tributi e quella di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, nonché dei soggetti abilitati ad effettuare servizi di consulenza in favore degli enti suddetti in relazione alle attività oggetto del presente comma;
2. I soggetti di cui ai comma 1 devono possedere un capitale sociale interarnente versato di cinque milioni di euro;
r) L’articolo 57 è abrogato.
3. Gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati.
4. La misura della tariffa della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche può essere aggiornata ogni biennio con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze d’intesa eon la conferenza Stato-Città;
5. Per la prima applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e fino all’approvazione della relativa deliberazione continuano ad applicarsi le tariffe previgenti per le analoghe fatti specie;
6. Ai soggetti cui è affidato il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità a norma dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è attribuita la gestione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni ove questa non sia già effettuata da altro soggetto, indicato dallo stesso articolo 52. A tal fine le condizioni contrattuali e il relativo compenso sono stabiliti d’accordo tra le parti avendo riguardo alle nuove modalità di applicazione della tassa. In ogni caso, a detti contratti, si applica il disposto dell’articolo 113, comma 15-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
42.0.83
Piccioni, Lauro
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
(Nuova disciplina dei fabbricati rurali)
1. All’articolo 9, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, così come modificato dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) il fabbricato deve essere utilizzato:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno anche se trattasi di utilizzazione ad uso abitativo diverso dall’abitazione principale;
2) dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno cui l’immobile è asservito;
3) dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche;
4) da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
5) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
6) da uno dei soci della società semplice che conduce il fondo“.
b) al comma 3 la lettera b) è soppressa;
c) al comma 3 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
“e-bis) per l’accatastamento delle nuove costruzioni prive dei requisiti dl ruralità di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, ovvero delle costruzioni già censite al catasto terreni per le quali non sussistono i suddetti requisiti, si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto edilizio urbano. Le stesse disposizioni si applicano anche ai fabbricati destinati ad uso diverso da quello abitativo, che non presentano i requisiti di ruralità di cui al successivo comma 3 bis. In attesa dell’istituzione delle microzone di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, i fabbricati di abitazione che hanno perso il requisito della ruralità sono censiti nella categoria A/4 se costruiti prima del 1945 ed A3 per quelli costruiti dopo tale data.“.
d) il comma 3-bis, è sostituito dal seguente:
“3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile ed in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
d) al ricovero degli animali;
e) all’agriturismo;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento;
g) alle persone addette all’attività di alpeggio in zone di montagna;
h) ad uso ufficio dell’azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli anche se conferiti dai soci a cooperative o società.“.
e) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
“3-ter. Le costruzioni rurali di cui al comma 3-bis sono censite nella categoria catastale “D/10 – Fabbricati per funzioni produttive connesse all’attività agricola“, senza attribuzione di rendita, a condizione che le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale sono state originariamente costruite. Per l’accatastamento del fabbricati strumentali, in quanto pertinenze del terreno sul quale insistono, si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto dei terreni.“.
f) Al comma 6, primo periodo, le parole «purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a), c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «purchè risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a), c) ed e)“;
g) i commi 7 ed 8 sono soppressi.
2. All’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n 139, i commi 2, 4 e 5 sono soppressi».
42.0.84
Falcier, Archiutti, De Rigo
Respinto
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
1. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, e occupati da persone con i requisiti per la permanenza definiti dalle regioni, sono equiparati, ai fini dell’imposizione ICI, alla prima abitazione. I comuni possono accordare ulteriori deduzioni o l’esenzione dall’ICI, a fronte di un impegno dello Iacp a destinare l’importo derivante dalle agevolazioni a manutenzione straordinaria o recupero degli alloggi gestiti».
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente in misura pari al 2 per cento.
42.0.85
Falcier, Archiutti, De Rigo
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
1. Gli alloggi e relative pertinenze di proprietà dello stato, costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche, compresi quelli affidati ad appositi enti gestori, ed effettivamente destinati a tali scopi, acquisiti dagli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, sono trasferiti in esenzione dall’imposta sul reddito e dall’imposta regionale sulle attività produttive. La norma ha carattere interpretativo».
42.0.86
Falcier, Archiutti, De Rigo
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
1. I finanziamenti erogati dallo Stato, dalle regioni, dai comuni e dalle province autonome per la costruzione, la ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati non si considerano contributi o liberalità ai fini dell’Imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La norma ha carattere interpretativo».
42.0.87
Bergamo
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. L’articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 366 si interpreta nel senso che non rientrano nel demanio marittimo i terreni ad uso agricolo, tradizionalmente denominati orti, gli scoli e fossi ad uso irriguo o di scolo delle acque meteoriche, pur ricadenti nella conterminazione della laguna di Venezia.
2. Per il rilievo pubblico del loro valore ecologico la conduzione dei beni di cui al precedente comma 1 rimane vincolata al rispetto delle normative vigenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, conformemente alle disposizioni adottate dal Magistrato alle acque nell’esercizio dei poteri di competenza per la sorveglianza e disciplina della laguna di Venezia, al fine di assicurare il buon regime idraulico lagunare.
3. Qualora il Magistrato alle acque ritenga necessario destinare alla libera espansione della marea alcune aree dei beni immobili di cui al precedente comma 1 ed i vincoli derivanti dalla servitù idraulica risultino inadeguati ad assicurare il buon regime delle acque, si applica comunque il disposto dell’articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366».
42.0.88
Caddeo, Piatti, Garraffa, Murineddu, Nieddu, Montalbano, Battaglia Giovanni, Rotondo
Respinto
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
(Ulteriori finanziamenti a favore della continuità territoriale per la Sardegna e le isole minori della Sicilia)
1. Dopo il comma 7 dell’articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, aggiunto il seguente:
“7-bis. Per la prosecuzione degli interventi a favore della continuità territoriale per la Sardegna e le isole minori della Sicilia, di cui ai precedenti commi, sono stanziati 150 milioni di euro a decreto dall’anno 2005“.».
Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».
42.0.89
Falcier, De Rigo
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
1. Le aree intestate al demanio pubblico deIlo Stato site nel comune di Caorle, località Falconera, contraddistinte in catasto alla partita n. 2140 foglio n. 34, mappale n. 437 dell’estensione di ettari 09.41.00, alla partita n. 155 foglio n. 34 mappale n. 529 dell’estensione di ettari 05.21.90, alla partita n. 155 foglio n. 34 mappale n. 22 dell’estensione di ettari 01.72.50 e alla partita n. 155 foglio n. 34 mappale n. 23 dell’estensione di ettari 07.68.60, sono trasferite agli occupanti da almeno cinque anni, che ne facciano richiesta entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Il prezzo di cessione delle aree di cui al comma precedente è stabilito, tenendo conto della loro attuale destinazione, sulla base della valutazione del solo terreno e l’individuazione dei singoli appezzamenti è effettuata dal demanio dello Stato in collaborazione con il comune di Caorle.
3. Per i canoni, le indennità, i compensi e le sanzioni richieste dall’amministrazione finanziaria sino alla data di entrata in vigore della presente legge è determinata la riduzione del 50 per cento degli importi capitali indicati.
4. Il comune di Caorle è autorizzato ad emanare provvedimenti di sospensione delle procedure amministrative conseguenti alle istanze di condono edilizio depositate dagli occupanti dei sedimi ai sensi della legge 28 febbraio 19X5, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, sino alla conclusione dei procedimenti di acquisizione delle aree di trasferimento delle medesime agli stessi occupanti, conseguenti all’attuazione della presente legge».
42.0.90
Piccioni
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
1. Gli atti di alienazione di terreni gravati da diritti di uso civico disposti dai comuni, nonché da altri soggetti titolari della proprietà dei terreni medesimi, in assenza della autorizzazione di cui all’articolo 12, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono convalidati nei limiti e alle condizioni stabiliti dai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Gli acquirenti dei terreni di cui al comma 1 sono tenuti a presentare istanza di convalida alla regione o alla provincia autonoma nella quale è ubicato il terreno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a definire la procedura di convalida, prevista dal comma 2, prevedendo:
a) l’attribuzione alla rispettiva giunta della competenza ad adottare i provvedimenti di convalida, con obbligo per la stessa di pronunciarsi entro un termine perentorio, decorso il quale si intende formato il silenzio-assenso;
b) l’esclusione, in ogni caso, del versamento di un prezzo da parte degli acquirenti;
c) le tipologie di terreni escluse, in ragione del particolare interesse ambientate o culturale, dalla possibilità di convalida.
4. La presentazione dell’istanza di cui al comma 2 sospende ogni procedimento in corso, amministrativo o giurisdizionale, avente ad oggetto i terreni di cui ai comma 1, fino alla pronuncia della giunta regionale o della provincia autonoma ai sensi del comma 3, lettera a).
5. La convalida fa salvi tutti gli effetti giuridici prodotti e i rapporti sorti a seguito dell’adozione degli atti di alienazione di cui al comma 1.
6. La convalida non comporta il trasferimento dei diritti di uso civico su altri terreni».
42.0.91
Maffioli, Tarolli, Ciccanti
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
1. Gli atti di alienazione di terreni gravati da diritti di uso civico disposti dai comuni, nonché da altri soggetti titolari della proprietà dei terreni medesimi in assenza della autorizzazione di cui all’articolo 12, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono convalidati nei limiti e alle condizioni stabiliti dai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Gli acquirenti dei terreni di cui al comma 1 sono tenuti a presentare istanza di convalida alla regione o alla provincia autonoma nella quale è ubicato il terreno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro sei mesi dalli dalla di entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a definire la procedura di convalida, prevista dal comma 2, prevedendo:
a) l’attribuzione alla rispettiva giunta della competenza ad adottare i provvedimenti di convalida con obbligo per la stessa di pronunciarsi entro un termine perentorio, decorso il quale si intende formato il silenzio-assenso;
b) l’esclusione, in ogni caso, del versamento di un prezzo da parte degli acquirenti;
c) le tipologie di terreni escluse, in ragione del particolare interesse ambientate o culturale, dalla possibilità di convalida.
4. La presentazione dell’istanza di cui al comma 2 sospende ogni procedimento in corso, amministrativo o giurisdizionale, avente ad oggetto i terreni di cui al comma 1, fino alla pronuncia della giunta regionale o della provincia autonoma ai sensi del comma 3, lettera a).
5. La convalida fa salvi tutti gli effetti giuridici prodotti e i rapporti sorti a seguito dell’adozione degli atti di alienazione di cui al comma 1.
6. La convalida non comporta il trasferimento dei diritti di uso civico su altri terreni».
42.0.92
Tarolli, Ciccanti
Respinto
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
1. Al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 1 è abrogato;
b) all’articolo 3, comma 1, sono soppresse le parole da: “per l’applicazione“ fino a: “sulla pubblicità e“; i commi 5 e 6 sono abrogati;
c) all’articolo 4, comma 1, sono soppresse le parole: “dell’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e“;
d) gli articoli da 5 a 17 e gli articoli da 23, 24 e 35 sono abrogati.
2. Al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2 dell’articolo 38 dopo le parole: “e simili infissi di carattere stabile“, inserire le parole: “e delle tende retrattili“;
b) il comma 4 dell’articolo 38 è sostituito dal seguente: “4. Si comprendono nelle aree comunali i fratti di strada situati all’interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuali a norma dell’articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285“;
c) all’articolo 39 è aggiunto il seguente periodo: “Per le occupazioni effettuate con impianti pubblicitari sono solidalmente obbligati al pagamento della tassa chi dispone dell’impianto e chi lo utilizza per diffondere il messaggio pubblicitario“;
d) la rubrica dell’articolo 42 è sostituita dalla seguente: (Determinazione della tassa); i commi 1, 2 e 5 dell’articolo 42 sono abrogati;
e) il comma 6 dell’articolo 42 è sostituito dal seguente: “Nel caso in cui vengono realizzate contemporaneamente nella stessa area occupazioni del suolo, del soprassuolo e del Sottosuolo, deve essere corrisposta solo la tassa relativa alla fattispecie che determina un importa più elevato“;
f) l’articolo 43 è sostituito dal seguente: “Art. 43. –(Canone di concessione). - 1. L’applicazione della tassa non esclude, fatta salva la fattispecie di cui all’articolo 46, il pagamento di un canone di concessione stabilito con regolamento in base al valore economico dell’occupazione del suolo pubblico determinato in relazione all’apporto che detta occupazione reca all’attività con essa esercitata“;
g) L’articolo 44 è sostituito dal seguente: “Art. 44. – (Tariffe per le occupazioni ordinarie). - 1. La tariffa massima in base alla quale applicare la tassa per anno solare è pari a 60 euro per metro quadrato di superficie occupata; per i comuni con popolazione complessiva inferiore ai cinquemila abitanti la tariffa massima è pari al settanta per cento di questa.
2. La tariffa può essere maggiorata fino al 200 per cento per particolari zone del territorio comunale in relazione alla loro importanza economica; per i comuni con popolazione complessiva inferiore ai cinquemila abitanti la tariffa per tali ipotesi può essere maggiorata fino al 50 per cento; in ogni caso, la superficie complessiva di tali zone non può superare il 30 per cento del centro abitato come determinato ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Per le occupazioni di durata inferiore a sei mesi nel corso dell’anno la tassa è dovuta per ogni mese in base ad una tariffa massima pari ad un sesto di quella annuale. Per occupazioni inferiori ad un mese la tariffa massima, per ogni giorno, è pari ad un sesto di quella mensile.
4. Il comune può prevedere l’applicazione di una tariffa massima pari ad un quarto di quella di cui al comma 1 per le occupazioni realizzate con passi carrabili che comportino la modifica o l’interruzione del piano stradale. La superficie dei passi carrabili da assoggettare a tassazione si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si da l’accesso, per la profondità di un metro lineare.
5. La tassa non è dovuta per gli accessi a raso, come definiti dall’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre l992, n. 495, a meno che venga richiesta l’occupazione del suolo pubblico per ottenere il divieto di sosta nella zona antistante il passo stesso ed il posizionamento del relativo segnale, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del l992; in questo caso la tassa è determinata in base ai criteri ed alla tariffa prevista per i passi carrabili.
6. Per le occupazioni del sottosuolo, la tariffa di cui al presente articolo è ridotta ad un quarto.
7. Per l’occupazione del suolo e del sottosuolo provinciale, le tariffe non possono essere superiori a quelle previste dai commi 1, primo periodo, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo“;
h) L’articolo 45 è sostituito dal seguente: “Art. 45 – (Occupazioni con mezzi pubblicitari). - 1. Le occupazioni delle aree di cui all’articolo 38, realizzate con impianti destinati all’effettuazione della pubblicità esterna sono assoggettate alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per metro quadrato di superficie dell’impianto pubblicitario nelle misure e con le modalità di cui all’articolo 44, comma, 1 2, 3 e 7. Per superfici superiori a 6 e fino a 9 metri quadrati la tariffa maggiorata del 50 per cento; pel superfici superiori a 9 metri quadrati la maggiorazione è del 100 per cento.
2. A titolo di rilascio dell’autorizzazione all’esposizione pubblicitaria, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle occupazioni realizzate su aree private, ad eccezione di quella all’interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando la pubblicità risulti visibile da spazi ed aree pubbliche. Dette disposizioni si applicano altresì alla pubblicità effettuata con affissioni che non comportino occupazione, a quella realizzata con aeromobili, palloni frenari e simili; a quella effettuata all’esterno ed all’interno di veicoli pubblici ed all’esterno di veicoli privati. La tariffa massima applicabile è pari alla metà di quella stabilita al comma 1“;
i) L’articolo 46 è sostituito dal seguente: “Art. 46 –(Servizi a rete). - 1. Per l’occupazione del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo comunale con cavi e condutture da chiunque effettuata per la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, la tassa è dovuta dal soggetto titolare dell’atto di concessione sulla base di una tariffa forfetaria di 1 euro per ogni utenza del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti in ciascun comune, con un minimo di euro 500 per comune.
2. La tassa è comprensiva degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete.
3. Il soggetto tenuto al pagamento della tassa ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.
4. Per le occupazioni del suolo provinciale è dovuta una tassa pari al 20 per cento dell’importo risultante dall’applicazione dei criteri di cui ai commi 1 e 2 per il numero complessivo delle utenze prescelti in ciascun comune compreso nel territorio della provincia.
5. I comuni e le province che provvedono alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture dei cavi e degli impianti possono imporre, oltre alla tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime“;
j) L’articolo 47 è sostituito dal seguente: “Art. 47. – (Distributori di carburanti). - Per le occupazioni del sottosuolo comunale o provinciale con serbatoi per la distribuzione di carburanti si applica una tariffa annua di 100 euro per serbatoi di capacità complessiva non superiore a tremila litri; se i serbatoi sono di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità“;
k) L’articolo 48 è sostituito dal seguente: “Art. 48. – (Riduzioni). - 1. La tariffa è ridotta in ogni caso almeno del 50 per cento per superfici eccedenti mille metri quadrati.
2. La tariffa è ridotta dell’80 per cento in caso di occupazione del suolo pubblico realizzata:
a) in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive;
b) con spettacoli viaggianti;
c) per l’esercizio dell’attività edilizia“;
l) Nell’articolo 49, aggiungere al comma I, dopo la lettera g), le seguenti lettere:
2g-bis) le insegne di esercizio che complessivamente per ciascuna sede adibita alla vendita di beni o alla prestazione di servizi non superino la superficie di cinque metri quadrati;
g-ter) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell’indirizzo sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell’impresa e adibiti al trasporto per suo conto, limitatamente alla superficie utilizzata da tali indicazioni.
m) nell’articolo 51 il comma 1 è abrogato; il comma 2 è sostituito dal seguente: “Il comune o la provincia procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente un apposito avviso motivato“. Nel comma 3 le parole: “terzo anno“, sono sostituite dalle parole: “quinto anno“. Il comma 5 è sostituito dal seguente: “La riscossione coattiva della tassa è effettuata secondo le modalità previste dall’art. 52, comma 6, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. La cartella esattoriale di pagamento prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 o l’ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 602, devono essere notificate entro il termine di tre anni da quando l’accertamento è divenuto definitivo“;
n) L’articolo 52 è abrogato;
o) Il comma 4 dell’articolo 53 è sostituito dal seguente: “La misura annua degli interessi per la riscossione e per i rimborsi della tassa è determinata da ciascun ente impositore nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso legale“;
p) dopo l’articolo 53, è aggiunto il seguente:
“Art. 53-bis.
(Sanzioni amministrative)
1. Per le occupazioni abusive, oltre alle sanzioni amministrative tributarie previste nell’articolo 53, si applicano le sanzioni stabilite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
2. ll comune e la provincia dispongono l’immediata rimozione degli impianti che costituiscono occupazione abusiva e delle affissioni abusive secondo le disposizioni dell’articolo 215 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con successiva notificazione di apposito verbale di contestazione a norma dell’articolo 201 del medesimo decreto legislativo. È altresì disposta l’immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che il messaggio sia privato di efficacia pubblicitaria.
3. Per il pagamento delle sanzioni e dei costi di rimozione dell’installazione abusiva si applica il comma 1-bis. dell’articolo 39 del medesimo decreto legislativo“;
q) 1. Presso il Ministero delle Finanze è istituito l’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazine e di accertamento dei tributi e quella di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, nonché dei soggetti abilitati ad effettuare servizi di consulenza in favore degli enti suddetti in relazione alle attività oggetto del presente comma;
2. I soggetti di cui ai comma 1 devono possedere un capitale sociale interarnente versato di cinque milioni di euro;
r) L’articolo 57 è abrogato.
3. Gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati.
4. La misura della tariffa della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche può essere aggiornata ogni biennio con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze d’intesa eon la conferenza Stato-Città;
5. Per la prima applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e fino all’approvazione della relativa deliberazione continuano ad applicarsi le tariffe previgenti per le analoghe fatti specie;
6. Ai soggetti cui è affidato il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità a norma dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è attribuita la gestione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni ove questa non sia già effettuata da altro soggetto, indicato dallo stesso articolo 52. A tal fine le condizioni contrattuali e il relativo compenso sono stabiliti d’accordo tra le parti avendo riguardo alle nuove modalità di applicazione della tassa. In ogni caso, a detti contratti, si applica il disposto dell’articolo 113, comma 15-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
42.0.93
Izzo, Giuliano, Gentile, Nocco
Respinto
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
(Agevolazioni per reinvestimenti nel settore fieristico)
1. Per l’esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i cinque successivi, la parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dai soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in beni strumentali, materiali ed immateriali, effettuato nell’esercizio stesso in cui si chiede l’agevolazione e nei tre successivi, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell’IRES e dell’IRAP.
2. L’agevolazione compete fino alla concorrenza degli investimenti previsti nel comma 1.
3. L’agevolazione prevista dal comma 1 non può eccedere il reddito imponibile, al netto degli ammortamenti, calcolati con l’aliquota massima e deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi con l’indicazione della parte di utili destinata al reinvestimento. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti.
4. Per investimenti si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti e l’acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria. L’investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.
Conseguentemente all’articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 12.500;
2006: – 10.000;
2007: – 10.000.
42.0.94
Bianconi
Respinto
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
All’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, lett. tt) è apportata la seguente integrazione: dopo la parola “medie“ è aggiunta la parola “e grandi“».
Conseguentemente alla Tabella C ridurre gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente in misura pari al 2 per cento.
42.0.95
Bianconi
Respinto
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
All’articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è apportata la seguente integrazione: dopo le parole: “pesca verticale di abilità“ è aggiunta la frase “e videogiochi“».
42.0.96
Bianconi
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
All’articolo 63, comma 2, lett e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è apportata la seguente integrazione: dopo le parole “per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali“ sono aggiunte le parole “e per le occupazioni realizzate dalle attrazioni ed attrezzature dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento“».
42.0.97
Bianconi
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
All’articolo 2 al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 1997 la frase: “lettere g) e h) del predetto allegato“ è sostituita dalla seguente: “lettere g), h) ed i) del predetto allegato“;
All’allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 1997 è aggiunta la seguente lettera:
“i) attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento“».
42.0.98
Lauro
Respinto
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
(Disposizioni in materia di tasse automobilistiche
per particolari categorie dei veicoli)
1. I veicoli di interesse storico o collezionistico di cui all’art. 60, comma del 4 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, certificati dall’A.S.I. e per i motoveicoli, anche dalla F.M.I., nel rispetto del Regolamento Tecnico A.S.I., esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione, sono esentati dal pagamento della tassa di possesso.
2. Per i veicoli di interesse storico o collezionistico indicati nel precedente comma, a decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, la tassa di possesso è stabilita nella misura forfettaria annua di euro 25,00 per gli autoveicoli, e di euro 10,00 per i motoveicoli.
3. L ’imposta provinciale di trascrizione per gli autoveicoli di cui ai commi che precedono è fissata in euro 52,00.
4. Per gli autoveicoli e i motoveicoli che, nel periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2001 e la data di entrata in vigore della presente legge, hanno compiuto i vent’anni dalla data della loro costruzione, ma non hanno superato i trenta e non possiedono i requisiti di cui ai commi 1 e 2, la tassa di possesso per gli anni 2001, 2002 e 2003, ovvero l’imposta provinciale di trascrizione, deve essere corrispos ta in misura ordinaria, senza applicazione di sanzioni o interessi. Il versamento delle somme deve essere effettuato entro il termine di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli contenute nelle leggi regionali.
5. È abbrogato l’art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342».
Conseguentemene alla Tabella A, voce ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 15.000;
2006: – 15.000;
2007: – 15.000.
42.0.99
Lauro
Respinto
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
(Disposizioni in materia di tasse automobilistiche
per particolari categorie di veicoli)
1. I veicoli di interesse storico o collezionistico di cui all’art. 60, comma del 4 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, certificati dall’A.S.I. e per i motoveicoli, anche dalla F.M.I., nel rispetto del Regolamento Tecnico A.S.I., esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, sono esentati dal pagamento della tassa di possesso.
2. L ’imposta provinciale di trascrizione per gli autoveicoli di cui al comma che precede è fissata in euro 52,00.
3. Per gli autoveicoli e i motoveicoli che, nel periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2001 e la data di entrata in vigore della presente legge, hanno compiuto i vent’anni dalla data della loro costruzione, ma non hanno superato i trenta e non possiedono i requisiti di cui al comma 1, la tassa di possesso per gli anni 2001, 2002 e 2003, ovvero l’imposta provinciale di trascrizione deve essere corrisposta in misura ordinaria, senza applicazione di sanzioni o interessi. Il versamento delle somme deve essere effettuato entro il termine di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli contenute nelle leggi regionali.
5. È abbrogato l’art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342».
Conseguentemene alla Tabella A, voce ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 14.000;
2006: – 14.000;
2007: – 14.000.
42.0.100
Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
(Agevolazioni per le Onlus e le associazioni di promozione sociale)
1. Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e alle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 che dimostrino di effettuare con costanza di impegno il trasporto di persone anziane o con disabilità è riconosciuto un credito di imposta pari al 19 per cento degli oneri sostenuti per l’acquisto e l’allestimento di veicoli destinati alla attività di cui sopra e rispondenti ai requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto approvato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente norma.
2. Sui medesimi veicoli è riconosciuta l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica con le modalità fissate dal Ministero delle finanze entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente norma».
Conseguentemente,
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell’articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell’articolo 45, nonché l’aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all’articolo 45, il comma 2 è soppresso; c) all’articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
2. A partire dal 1º gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggetti all’imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l’imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.
Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.
42.0.101
Iovene, Maritati
Respinto
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
(Agevolazioni per le Onlus e le Associazioni di promozione sociale)
1. Alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e le Associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 che dimostrino di effettuare con costanza di impegno il trasporto di persone anziane o con disabilità e riconosciuto un credito di imposta pari al 19 per cento degli oneri sostenuti per l’acquisto e l’allestimento di veicoli destinati alla attività di cui sopra e rispondente ai requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto approvato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente norma.
2. Sui medesimi veicoli è riconosciuta l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica con le modalità fissate dal Ministero delle finanze entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente norma».
Conseguentemente dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente: «Art. 42-bis. (Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni) – 1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre, n. 383 sono abrogati».
42.0.102
Bianconi
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
1. Alla legge 18 marzo 1968, n. 337 è aggiunto il seguente: “È istituito presso la competente Direzione generale del Ministero per i beni e le attività culturali l’elenco delle imprese che svolgono attività di impresa nella spettacolo viaggiante e parchi di divertimento.
2. Con decreto dirigenziale sono definite le modalità di iscrizione, aggiornamento annuale e cancellazione dall’elenco di cui al comma precedente“».
42.0.103 (v. testo 2)
Salerno
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
1. È autorizzata la spesa di 1.770.000,00 euro per l’anno 2005, a sostegno delle realtà calcistiche femminili FIGC – divisione calcio femminile – di serie A, A2 e B per ciascuna stagione calcistica da ripartire nel seguente modo:
50.000,00 euro per ciascuna delle squadre iscritte al campionato di serie A (per la stagione 2004-2005 n. 12 squadre regolarmente iscritte);
25.000,00 euro per ciascuna delle 24 squadre iscritte al campionato di serie A2 (per la stagione 2004-2005 due gironi da 12 squadre ciascuno);
10.000,00 euro per ciascuna delle 57 squadre iscritte al campionato di serie B (per la stagione 2004-2005 cinque gironi da n. 12, 11, 11 squadre regolarmente iscritte.
2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto alle società di serie A e A2 presso le quali risultano iscritte, oltre al proprio campionato di competenza, almeno 3 squadre giovanili, di cui una appartenente al settore Primavera, e due sotto l’egida del settore scolastico, ed a quelle di serie B presso le quali risulta iscritta 1 squadra del settore giovanile.
3. I contributi a sostegno dell’attività professionistica delle suddette squadre non sono cumulabili con altro genere di finanziamenti di enti pubblici, nazionali e/o locali. Nel caso le suddette squadre fossero beneficiarie di contributo da parte di ente pubblico, la quota ad esse spettante in base al comma 1 verrà calcolata (a defalcazione) sulla base di quanto già percepito da altri enti pubblici.
4. In caso di rimanenza delle risorse individuate al comma 1, le stesse vengono accantonate per l’anno successivo ad integrazione di quanto già impegnato.
5. Le risorse di cui al comma 1 vengono erogate mediante bandi dalle amministrazioni regionali in quota pari al numero di squadre iscritte e partecipanti, di anno in anno, ai campionati FIGC – divisione calcio femminile – delle serie A, A2 e B».
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 1.770;
42.0.103 (testo 2)
Salerno
Respinto
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
1. È autorizzata la spesa di 1.770.000,00 euro per l’anno 2005, a sostegno delle realtà calcistiche femminili FIGC – divisione calcio femminile – di serie A, A2 e B da ripartire nel seguente modo:
50.000,00 euro per ciascuna delle squadre iscritte al campionato di serie A (per la stagione 2004-2005 n. 12 squadre regolarmente iscritte);
25.000,00 euro per ciascuna delle 24 squadre iscritte al campionato di serie A2 (per la stagione 2004-2005 due gironi da 12 squadre ciascuno);
10.000,00 euro per ciascuna delle 57 squadre iscritte al campionato di serie B (per la stagione 2004-2005 cinque gironi da n. 12, 11, 11 squadre regolarmente iscritte.
2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto alle società di serie A e A2 presso le quali risultano iscritte, oltre al proprio campionato di competenza, almeno 3 squadre giovanili, di cui una appartenente al settore Primavera, e due sotto l’egida del settore scolastico, ed a quelle di serie B presso le quali risulta iscritta 1 squadra del settore giovanile.
3. I contributi a sostegno dell’attività professionistica delle suddette squadre non sono cumulabili con altro genere di finanziamenti di enti pubblici, nazionali e/o locali. Nel caso le suddette squadre fossero beneficiarie di contributo da parte di ente pubblico, la quota ad esse spettante in base al comma 1 verrà calcolata (a defalcazione) sulla base di quanto già percepito da altri enti pubblici.
4. Le risorse di cui al comma 1 vengono erogate mediante bandi dalle amministrazioni regionali in quota pari al numero di squadre iscritte e partecipanti ai campionati FIGC – divisione calcio femminile – delle serie A, A2 e B».
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 1.770;
42.0.104
Collino, Salerno, Bongiorno, Curto
Respinto
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
(Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga)
«1. Dal 1º gennaio 2005, il Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga, di cui all’articolo 127 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, acquisisce la denominazione di “Fondo Nazionale per le politiche antidroga“.
2. A partire dall’anno 2005, la dotazione finanziaria annuale del Fondo di cui al comma 1, è fissata in euro 128.081.311,00.
3. L’articolo 127 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente: “articolo 127 (Fondo nazionale per le politiche antidroga):
1. La dotazione finanziaria del Fondo Nazionale per le politiche antidroga, di seguito denominato ’Fondo’ non può essere inferiore a quella dell’anno precedente, se non in presenza di dati statistici inequivocabili, elaborati dal Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, che documentino la diminuzione del fenomeno del la tossicodipendenza.
2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuati le tipologie degli interventi che possono essere finanziati con il fondo, le finalità, i destinatari, i requisiti per accedere al finanziamento, le quote percentuali da trasferire, i criteri, gli indicatori, le modalità di ripartizione e gli strumenti di monitoraggio e di controllo dell’utilizzo dei finanziamenti“.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni al bilancio dello Stato per il trasferimento delle dotazioni finanziarie del Fondo per le politiche antidroga nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga».
42.0.105
Menardi
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
1. È autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascun anno 2005-2006-2007 al comune di Villafalletto per il restauro del Municipio».
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell’economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 100;
2006: – 100;
2007: – 100.
42.0.105a
Menardi
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
1. È autorizzata la spesa di 350.000 euro per ciascun anno 2005-2006-2007 quale contributo al comune di Prazzo per l’acquisto della Caserma Pisacane.
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell’economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 350;
2006: – 350;
2007: – 350.
42.0.106
Menardi
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
1. È autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascun anno 2005-2006-2007 quale contributo al Conservatorio statale di musica G.F. Ghedini di Cuneo, per l’acquisto della sede.
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell’economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 400;
2006: – 400;
2007: – 400.
42.0.107
Pedrizzi
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
1. È concesso un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, al MOIGE (Movimento Italiano Genitori), organizzazione di promozione sociale, Onlus con sede a Roma, al fine della promozione ed il sostegno di iniziative intese a tutelare e sensibilizzare il ruolo della famiglia nella società».
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministro dell’economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 1.000;
2006: – 1.000;
2007: – 1.000.
42.0.108
Salerno
Respinto
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
(Disposizioni in materia di immobili ai profughi Giuliano-Dalmati)
1. Il comma 223 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, viene sostituito con il seguente:
“Il comma 24 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560 s’interpreta nel senso che gli immobili ubicati, nell’intero territorio nazionale, ivi comprese le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, a prescindere dalla data di costruzione, dalla natura dell’Ente proprietario dell’immobile ovvero della legge di finanziamento e che siano stati riservati e/o assegnati ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, nonché dell’articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 a cittadini italiani in possesso della qualifica di profugo, ai sensi dell’articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sono ceduti in proprietà ai profughi assegnatari o ai loro congiunti, in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge.
Per la determinazione delle condizioni di vendita, ivi compresa la fissazione del prezzo e le modalità di pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore alla data di presentazione della domanda di acquisto.
Per familiari conviventi, anche se non in possesso della qualifica di profugo, devono intendersi il coniuge, i figli legittimi, naturali e riconosciuti e adottivi, nonché gli ascendenti e i discendenti, i collaterali fino al 3º grado, gli affini fino al 2º grado purché stabilmente conviventi con l’assegnatario alla data del suo decesso.
La comunicazione del prezzo di cessione fatta dall’Ente proprietario dell’immobile al profugo assegnatario e al suo familiare convivente, che ne abbia domandato la cessione, seguita dal successivo versamento, a termine di legge, del prezzo di cessione, costituisce raggiungimento dell’accordo contrattuale tra le parti, cui deve necessariamente seguire la formalizzazione del contratto di cessione.
In caso di decesso dell’istante, nelle more del procedimento amministrativo in corso per la stipula del contratto di cessione dell’alloggio pubblico, il contratto dovrà stipularsi a favore degli eredi dell’avente diritto.
Nel caso in cui l’assegnatario deceduto non avesse richiesto il riconoscimento formale della qualifica di profugo, il familiare interessato all’acquisto potrà richiedere alla Prefettura competente il riconoscimento della qualifica post mortem, onde beneficiare delle condizioni di miglior favore previste dal comma 24 dell’articolo unico della legge n. 560 del 24 dicembre 1993.
Se il profugo assegnatario è deceduto, il familiare convivente, che ha inoltrato nei termini la relativa domanda di acquisto, documentando la qualifica di profugo in capo al dante causa deceduto, potrà pure beneficiare delle condizioni di miglior favore di cui al comma 24 dell’articolo 1 della legge n. 560 del 24 dicembre 1993“.
Il comma 1 dell’articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è così modificato:
“Il termine per la domanda di cessione di immobili, ubicati nell’intero territorio nazionale ivi comprese le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui agli articoli 1, 17 e 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni nonché di cui all’articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è prorogato sino al 31 dicembre 2008“.
Il comma 224 della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 viene sostituito con il seguente:
“Gli immobili di cui al comma 3 dell’articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni nonché quelli di cui all’articolo 61 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle originarie e di conseguenza, a prescindere dall’anno di costruzione, dalla natura dell’Ente proprietario dell’immobile ovvero dalla relativa legge di finanziamento, il vincolo di destinazione, sorto con la costruzione del bene, non può essere modificato.
Laddove gli immobili di cui al comma precedente, non riscattati dal profugo originariamente assegnatario o da coloro ai quali sia stato successivamente attribuito in virtù del vincolo di destinazione d’uso sullo stesso esistente, risultino liberi o assegnati a persone non profughe e siano andati deserti ben tre bandi consecutivi per l’assegnazione dell’immobile alla categoria dei profughi, il vincolo di destinazione d’uso verrà a cessare e l’immobile potrà essere assegnato in locazione a cittadini beneficiari della normativa in materia di edilizia economica popolare.
Nel caso in cui la liberazione degli immobili assegnati a persone non profughe comporti eccessivi tempi di sgombero, l’Ente proprietario o gestore potrà emanare un bando a favore dei profughi per l’assegnazione e successivo riscatto dei sopraccitati immobili, lasciando al profugo neo proprietario l’onere dello sgombero“.
L’articolo 45 della legge 23 dicembre n. 388, così come integrata dall’articolo 61 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, è così modificato ed integrato:
“Dopo il comma 3-bis dell’articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente:
“La Federazione degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati di cui all’articolo 1 della legge 16 marzo 2002, n. 72, indicherà all’Ente proprietario, a prescindere dalla sua natura, il nominativo dell’Associazione, ad essa aderente ed avente personalità giuridica, che formalizzerà l’acquisto degli immobili di cui all’articolo 61 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001“.
Il comma 225 dell’articolo 4 della legge 23 dicembre 2003, n. 350, fornisce interpretazione autentica dell’articolo 24 della legge 4 marzo 1952, n. 137 e del comma 8-ter dell’articolo 5 della legge 29 novembre 1996, n. 507».
42.0.109
Minardo, Pagano, Crema, Trematerra, Mulas
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
1. I termini per la presentazione della dichiarazione per il riacquisto della cittadinanza italiana, di cui all’articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, non si applicano agli aventi diritto residenti negli Stati che abbiano ammesso possesso della doppia cittadinanza successivamente al 31 dicembre 1997.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che erano titolari di doppia cittadinanza alla data del 31 dicembre 1997 e che l’hanno successivamente persa a causa della scadenza dei termini previsti dall’articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, possono riacquistare la cittadinanza italiana».
42.0.110
Borea
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
1. È concesso un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, al MOIGE (Movimento Italiano Genitori), organizzazione di promozioni sociale, Onlus con sede a Roma, al fine della promozione ed il sostegno di iniziative intese a tutelare e sensibilizzare il ruolo della famiglia nella società».
Conseguentemente, alla tabella A rubrica: Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 1.000.000;
2006: – 1.000.000;
2007: – 1.000.000.
42.0.111
Cutrufo
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
1. È concesso un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, al MOIGE (Movimento italiano genitori), organizzazione di promozione sociale, Onlus con sede a Roma, al fine della promozione ed il sostegno di iniziative intese a tutelare e sensibilizzare il ruolo della famiglia nella società».
Conseguentemente, alla rubrica: Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 1.000.000;
2006: – 1.000.000;
2007: – 1.000.000.
42.0.112
Sambin
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
1. Per la messa in sicurezza e il restauro conservativo di Villa De Mari a Cairo Montenotte (Savona), è stanziata una somma pari a 1500.000 euro da assegnare al Comune di Cairo Montenotte (Savone).
2. All’onere derivante dall’attuazione del precedente comma, valutato in 1.500.000 euro per l’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale di tutte le voci contenute nella tabella C».
42.0.113
Girfatti, Ferrara
Respinto
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
1. Per le scommesse a libro ammesse dalla normativa vigente, il totalizzatore nazionale esercita la funzione di servizio centrale di registrazione. L’accettazione della scommessa è certificata dalla ricevuta emessa dal concessionario, che ne da comunicazione in tempo reale al servizio centrale di registrazione».
42.0.114
Barelli, Nocco
Respinto
Dopo l’articolo 42, infine aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
1. Alle attività dello spettacolo è esteso, in via di opzione, il regime previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 20002, n. 69 in attesa che il sistema possa raggiungere la completa funzionalità sotto l’aspetto tecnico e commerciale e, comunque, per due anni successivi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministero dell’economia e finanze vigilerà sull’attuazione delle relative disposizioni di legge, sentita la SIAE e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale».
42.0.115
Tofani
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge i prodotti offerti in vendita ai consumatori, esposti nelle vetrine esterne, all’ingresso degli esercizi commerciali ovvero nelle immediate vicinanze, su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare in modo chiaro, leggibile ed inequivocabile, sia il prezzo all’origine, sia il prezzo finale.
2. Ai fini della presente legge, s’intende per:
a) «prezzo all’origine» il prezzo iniziale di un prodotto, certificato dalla fattura di vendita del produttore;
b) «prezzo finale» il prezzo di vendita al pubblico di un prodotto, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e di ogni altra imposta, nonché dei ricarichi documentabili dalle fatture emesse nel percorso della filiera commerciale.
3. La violazione di quanto disposto dall’articolo 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516 euro a 10.000 euro e con la sospensione dell’esercizio commerciale da uno a sei mesi in caso di recidiva.
4. Le sanzioni di cui al comma 1 sono applicate dal sindaco.
5. I fondi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al punto 1 sono destinati al comune nel quale è stata commessa l’infrazione, e sono utilizzati per alimentare il fondo per il sostegno dell’emergenza abitativa, allo scopo istituito presso ciascun comune».
42.0.116
Fasolino
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
(Credito d’imposta per le attività di ricerca industriale e di sviluppo
destinate ai servizi erogabili tramite sistemi di telecomunicazione
a larga banda)
1. Alle imprese che effettuano attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo strumentali allo sviluppo di servizi erogabili tramite sistemi di telecomunicazione a larga banda è attribuito un credito d’imposta nella misura del 25 per cento degli investimenti effettuati negli anni 2005, 2006 e 2007.
2. Il credito d’imposta è determinato con riguardo ai costi sostenuti ammissibili sulla base della disciplina comunitaria per gli aiuti di stato alla ricerca e sviluppo (96/C 45/06), calcolati con riferimento a ciascun periodo d’imposta ed indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.
3. Esso non concorre alla formazione dell’imposta sui redditi né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all’articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per il 50 per cento a decorrere dalla data di sostenimento dei costi e per il saldo alla presentazione della rendicontazione consuntiva annuale.
4. Il credito d’imposta non è cumulabile con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi costi che fruiscono del credito di imposta.
5. Per fruire del contributo le imprese eligibili inoltrano, in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate un’istanza contenente gli elementi identificativi dell’impresa, l’ammontare complessivo degli investimenti agevolabili distintamente per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nonché l’impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, a realizzare gli investimenti programmati entro il 31 dicembre di ciascun anno.
6. L’Agenzia delle entrate rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata, certificazione della data di avvenuta presentazione della domanda, esamina i requisiti soggetti, ripartisce i fondi pro-quota sulla base delle domande presentate entro 30 giorni dalla data in cui sarà resa disponibile la procedura automatizzata sopraindicata. Qualora i fondi richiesti dai singoli contribuenti con riferimento ai singoli anni fossero utilizzati solo in parte a causa di minori investimenti effettuati, la quota di fondi residui inutilizzati complessivamente disponibile al termine di ciascun anno sarà ripartita tra gli altri operatori che ne avevano effettuato domanda, pro-quota sulla base dell’eccedenza di costi sostenuti per i sopraindicati investimenti agevolabili effettivamente realizzati nell’anno rispetto agli importi degli investimenti a suo tempo complessivamente richiesti nei termini per tale annualità ma non assegnati (all’operatore) richiedente solo a causa del presunto esaurimento dei fondi attribuibili per tali finalità per l’anno di riferimento o negli anni precedenti.
7. Con uno o più decreti del Ministero dell’Economia da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate disposizioni per l’effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni».
42.0.117
Tarolli, Ciccanti
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
Alle imprese che effettuano attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo strumentali allo sviluppo di servizi erogabili tramite sistemi di telecomunicazione a larga banda è attribuito un credito d’imposta nella misura dei 25% degli investimenti effettuati negli anni 2005, 2006 e 2007.
Il credito d’imposta è determinato con riguardo ai costi sostenuti ammissibili sulla base della disciplina comunitaria per gli aiuti di stato alla ricerca e sviluppo (96/C 45/06), calcolati con riferimento a ciascun periodo d’imposta ed indicato nella relative dichiarazione dei redditi.
Esso non concorre alla formazione dell’imposta sui redditi all’articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per il 50 per cento a decorrere dalla data di sostenimento dei costi e per il saldo alla presentazione della rendicontazione consuntiva annuale.
Il credito d’imposta non è cumulabile con altri due aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi costi che fruiscono del credito di imposta.
Per fruire del contributo le imprese eligibili, in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate un’istanza contenente gli elementi identificativi dell’impresa, l’ammontare complessivo degli investimenti agevolabili distintamente per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nonché l’impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, a realizzare gli investimenti programmati entro il 31 dicembre di ciascun anno.
L’Agenzia delle entrate rilascia, in via telematica e con procedure automatizzata, certificazione della data di avvenuta presentazione della domanda, esamina i requisiti soggetti, ripartisce i fondi pro-quota sulla base delle domande presentate entro 30 giorni dalla data in cui sarà resa disponibile la procedura automatizzata sopraindicata. Qualora i fondi richiesti dai singoli contribuenti con riferimento ai singoli anni fossero utilizzati solo in parte a causa di minori investimenti effettuati, la quota di fondi residui inutilizzati complessivamente disponibile al termine di ciascun anno sarà ripartita tra gli altri operatori che ne avevano effettuato domanda, pro-quota sulla base dell’eccedenza di costi sostenuti per i sopraindicati investimenti agevolabili effettivamente realizzati nell’anno rispetto agli importi degli investimenti a suo tempo complessivamente richiesti nei termini per tale annualità ma non assegnati [all’operatore] richiedente solo a causa del presunto esaurimento dei fondi attribuibili per tali finalità per l’anno di riferimento o negli anni precedenti.
Con uno o più decreti del Ministero dell’Economia da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate disposizioni per l’effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni».
42.0.118
Comincioli
Respinto
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
(Continuità territoriale Sardegna)
1. All’articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 sono apportate le seguenti modificazioni dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
5-bis. Ai fini dell’equiparazione delle condizioni di esercizio del trasporto merci alle medie nazionali dei consumi energetici e della velocità d’esercizio, è concesso alle imprese di autotrasporto, con sede legale e stabilimento operativo in Sardegna, un contributo per l’acquisto di carbolubrificanti nei limiti del massimale previsto dal vigente regime degli aiuti di Stato per la piccola e media impresa nelle regioni di cui all’obiettivo i del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, secondo le procedure di cui al comma 6, a valere sulle risorse di cui al comma 7.
5-ter. Non costituiscono aiuti di Stato in violazione dei principi comunitari della concorrenza, i provvedimenti volti a ridurre i differenziali regionali del costo del denaro mediante abbattimento degli interessi sui crediti di esercizio, destinati alle imprese di trasporto operanti nelle aree in cui si applica la continuità territoriale. Sono nulli tutti i provvedimenti in contrasto con la presente disposizione e sono integralmente restituite agli aventi diritto le somme già riconosciute successivamente ripetute dagli istituti di credito.
5-quater. Per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 2, comma 3 del decreto legge-28 dicembre 1999, n. 451 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40 in materia di riduzione compensata di pedaggi autostradali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente alle imprese di autotrasporto con sede legale e stabilimento operativo nelle aree interessate dalla continuità territoriale, modifica le direttive ivi previste tenendo conto dei costi marittimi gravanti sulle imprese di autotrasporto, nonché delle distanze chilometriche percorse in mare e per raggiungere i porti d’imbarco. Nelle medesime direttive il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad introdurre il rimborso parziale dei costi marittimi, secondo criteri che garantiscano la parità di condizioni di esercizio tra tutte le imprese del settore. 2. Ai fini di cui al presente articolo sono stanziati ulteriori 20 milioni di curo decorrere dall’anno 2005.».
Conseguentemente alla tabella A, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali ridurre come segue gli importi previsti:
2005: – 20.000;
2006: – 20.000;
2007: – 20.000.
42.0.119
Coviello, Veraldi, Treu, D’Andrea, Montagnino, Dato, Scalera
Respinto
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
(Credito di imposta per gli investimenti in tecnologie e ricerca
a favore delle imprese con sede nelle aree obiettivo 1 e 2)
1. Al fine di garantire le condizioni per uno sviluppo competitivo delle aree svantaggiate, le imprese ubicate nelle aree obiettivo 1 e 2 che nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge effettuano investimenti in ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, nonché investimenti in tecnologie volte a innovazioni di prodotto, di processo e organizzative, fruiscono di un credito di imposta aggiuntivo sui costi sostenuti e dal presidente del collegio sindacale ovvero. in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell’albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
2. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti in ciascun periodo d’imposta per gli investimenti di cui al comma 1, al netto dell’Iva, e comunque in misura non superiore a 250.000,00 euro nel triennio, con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell’IVA, dell’IRPEF e dell’IRES anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. La dichiarazione per l’accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro delle attività produttive con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
Conseguentemente, dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
(Nuove norme in materia di imposizione sui redditi da capitale)
1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n 600;
b) articolo I del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articoli 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
42.0.120
Salini
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
Disporre per il Consorzio per lo sviluppo industriale per la Provincia di Teramo, la somma di 1 milione di euro ripartiti in due anni, finalizzata al sostegno delle attività produttive del settore della filatura e della tessitura».
42.0.121
Baratella, Chiusoli, Maconi, Garraffa
Respinto
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente.
«Art. 42-bis.
1. Gli articoli 9 e 10 del RDL 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939 n. 1249. si interpretano nel senso che gli elementi costitutivi degli immobili costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale, indicati nell’art. 10, ultimo comma della legge 11 luglio 194 n 843, concorrono alla determinazione della rendita catastale, anche se fisicamente non incorporati 31 suolo».
42.0.122
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa, Maritati
Respinto
Dopo l’articolo 42, aggiungere i seguenti:
«Art. 42-bis.
(Sgravi fiscali per imprese in crisi).
1. Ai fini del presente articolo si intendono per:
a) “aree sottoutilizzate“ le aree di cui all’articolo 61 della Legge 27 dicembre 200)2, n. 289;
b) “fondo“ o “fondi“ i fondi chiusi costituiti ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
c) “imprese in crisi“ le società di capitali il cui stato di crisi sia stato dichiarato con decreto a norma del comma 6;
d) “mercato regolamentato“: i mercati di strumenti finanziari autorizzati dalla Consob ai sensi dell’articolo 63 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);
e) “periodo di crisi“ il periodo di tempo compreso tra la data di inizio e quella di fine dello stato di crisi, incluso l’eventuale rinnovo;
f) periodo di esenzione» il periodo di tempo, al massimo coincidente con il periodo di crisi durante il quale i Fondi possono usufruire dei benefici di cui alla presente legge;
g) “titoli“ le quote, azioni ed obbligazioni convertibili di imprese in crisi;
h) “valore del patrimonio netto del fondo“: il valore delle quote desunto dai prospetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 della Legge 14 agosto 1993, n. 344, relativi alla fine dell’anno.
2. Il risultato di gestione dei Fondi, di cui al comma 3, che investano in titoli di imprese in crisi, è esente dal prelievo fiscale di cui all’articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, per la quota relativa ai titoli delle aziende in crisi per l’intero periodo di crisi.
3. Per le finalità di cui ai comma 2, il risultato di gestione dei Fondi si determina sottraendo dal valore della quota di patrimonio netto del Fondo investita in titoli di imprese in crisi alla fine del periodo di esenzione al lordo dell’imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell’anno, il valore ditale quota di patrimonio netto del Fondo all’inizio del periodo di esenzione e i proventi di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d’imposta.
4. All’inizio del periodo di esenzione, il valore del patrimonio netto del Fondo investito in titoli di imprese in crisi è calcolato, per i titoli negoziati sui mercati regolamentati:
a) al prezzo di acquisto, qualora i titoli siano stati acquistati successivamente alla dichiarazione dello stato di crisi di cui al comma 5;
b) al prezzo di chiusura dell’ultimo giorno del mese antecedente la dichiarazione dello stato di crisi, qualora al momento della dichiarazione i titoli fossero già in proprietà del fondo; negli altri casi è calcolato:
a) al prezzo di acquisto, qualora i titoli siano stati acquistati successivamente alla dichiarazione dello stato di crisi;
b) in base a perizia giurata di stima ai sensi dell’articolo 64 del codice di procedura civile, di soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, ovvero nell’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, qualora al momento della dichiarazione dello stato di crisi i titoli fossero già in proprietà del fondo.
5. Alla fine del periodo di esenzione, il valore del patrimonio netto del Fondo investito in titoli di imprese in crisi è calcolato:
a) per i titoli negoziati sui mercati regolamentati, in base al prezzo di chiusura dell’ultimo giorno del mese antecedente la fine dello stato di crisi;
b) per i titoli non negoziati sui mercati regolamentati, in base a perizia giurata di stima ai sensi dell’articolo 64 del codice di procedura civile, di soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, ovvero nell’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali.
6. Ai fini della presente legge, un’impresa può chiedere la dichiarazione dello stato di crisi, con le modalità di cui al comma 6, in presenza di una temporanea difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni e qualora vi siano comprovate possibilità di risanare l’impresa.
7. La domanda di dichiarazione di stato di crisi, approvata all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione o di Gestione dell’impresa, è inviata al Ministro delle Attività Produttive corredata da una relazione giurata sottoscritta dal legale rappresentante della società da cui risultino:
a) l’andamento delle perdite;
b) la diminuzione del fatturato;
c) l’andamento delle scorte;
d) l’andamento della capacità produttiva rispetto alle vendite medie degli ultimi otto anni;
e) l’aumento dell’indebitamento e degli oneri da interessi.
8. La domanda di cui al comma 6 è corredata altresì da un piano di ristrutturazione che contenga almeno le seguenti informazioni:
a) piano economico finanziario relativo alla strategia di ristrutturazione dell’impresa per i successivi otto anni, anche in considerazione dell’evoluzione di mercato attesa;
b) descrizione delle possibili conseguenze economiche e sociali a livello regionale e/o nazionale, della scomparsa dell’impresa e dell’esecuzione del piano di ristrutturazione;
c) verbale della concertazione con i sindacati più rappresentativi a livello nazionale in merito alla ristrutturazione prevista.
9. Entro 30 giorni dalla domanda di cui al comma 6, il Ministro delle Attività Produttive, con proprio decreto, provvede alla dichiarazione dello stato di crisi dell’impresa, definendo altresì la data di inizio e di fine del periodo di crisi.
10. La durata del periodo di crisi non può essere superiore ai quattro anni; la dichiarazione dello stato di crisi può essere rinnovata una sola volta, su richiesta dell’impresa, con le modalità di cui al comma 6.
11. Se il Fondo di cui al comma 2 dopo la fine dello stato di crisi senza dichiarazione d’insolvenza, intende cedere le partecipazioni detenute nell’impresa in crisi, tali partecipazioni sono offerte in prelazione, a parità di condizioni, ai soggetti iscritti nel libro soci alla data della dichiarazione dello stato di crisi, in proporzione ai titoli ceduti al Fondo.
12. L’offerta in prelazione di cui al comma 11 deve essere depositata presso l’Ufficio del Registro delle imprese. Per l’esercizio della prelazione il Fondo concede un termine non superiore a cinque giorni a decorrere dalla pubblicazione dell’offerta.
13. Il diritto di prelazione sulle azioni o quote della società in crisi può essere escluso con patto tra l’alienante la partecipazione ed il Fondo acquirente.
14. I Fondi di cui al comma 1 che intendano investire in titoli di imprese in crisi che abbiano sede legale nelle aree sottoutilizzate da non meno di 12 mesi antecedenti la dichiarazione dello stato di crisi, possono richiedere un contributo ad un Fondo speciale, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive. Tale contributo copre, in misura non superiore al 50 per cento, il costo documentato delle attività di selezione di titoli e la valutazione dei piani di ristrutturazione e di sviluppo, nonché le necessarie analisi di mercato.
15. Il citato Fondo speciale presso il Ministero delle Attività Produttive, può altresì erogare contributi, su domanda, a imprese in crisi che abbiano sede legale nelle aree sottoutilizzate da non meno di 12 mesi antecedenti la dichiarazione dello stato di crisi, per il finanziamento delle seguenti attività:
a) certificazioni di bilancio;
b) ristrutturazioni di bilancio;
c) elaborazione del piano economico-finanziario;
d) consulenza per eventuali cessioni o ampliamenti tramite fusioni e acquisizioni;
e) consulenza tecnico-finanziaria per elaborare progetti di sviluppo dell’impresa volti a favorire l’accesso di Fondi in grado di offrire competenze complementari a quelle dell’imprenditore;
f) assistenza all’emissione di prestiti con contenuti azionari sotto forma di diritti di conversione e opzione.
16. Per le medesime finalità, il contributo di cui ai commi 14 e 15 può essere erogato a titolo di cofinanziamento di agevolazioni e programmi di finanziamento dell’Unione Europea e di contributi previsti da leggi regionali.
17. Per il finanziamento delle norme di cui ai commi 14 e 15, il Fondo speciale istituito presso il Ministero delle Attività produttive ha una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro.
«Art. 42-ter.
(Aliquote relative alle rendite di capitale)
1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura. relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
h) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
i) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981 n. 546, convertito, con modificazioni. dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
j) articolo 9 della legge 23 marzo 1983. n. 77;
k) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983 n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
l) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
m) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
n) aaticoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
42.0.123
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa
Respinto
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
(Tutela del Made in Italy e norme anticontraffazione).
1. E istituito il marchio del «prodotto italiano di qualità» per designare i prodotti progettati e realizzati nelle filiere produttive dei distretti industriali, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario.
2. Il Ministero delle attività produttive, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce con proprio decreto le fasi di lavorazione ad elevato valore aggiunto che si distinguono per le caratteristiche di elevata professionalità e di creatività nel processo produttivo e che danno diritto all’utilizzo del marchio. La proprietà del marchio è dello Stato.
3. È altresì istituito il marchio full made in Italy per designare le produzioni realizzate interamente sul territorio italiano, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CEE) n 2913 del 1992 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario. Ai fini della presente legge, un determinato prodotto si intende interamente realizzato sul territorio italiano quando il disegno, la progettazione, le lavorazioni ed il contezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano.
4. Le imprese attestano annualmente, attraverso autocertificazione, presso il Ministero delle attività produttive, l’effettuazione delle produzioni soggette al marchio nelle filiere produttive individuate. L’utilizzo del marchio è condizionato alla piena osservanza della vigente legislazione e dei contratti collettivi di lavoro.
5. Previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive, le Società di servizi de sistemi produttivi locali, possono gestire i marchi del «prodotto italiano di qualità» e full made in Italy e predisporre le relative azioni di promozione. Alle stesse Società riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 100 per cento per gli investimentl connessi alle attività di promozione del marchio. Il credito d’imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti alla Società di servizi dei sistemi produttivi locali in proporzione alla loro partecipazione al capitale nella detta Società di servizi.
6. Ai fini del comma 5 sono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omoogeni caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna individuati con legge regionale ai sensi dell’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dall. legge 11 maggio 1999, n. 140.
7. Il Ministero delle attività produttive, secondo modalità stabilite con proprio decreto, conduce controlli a campione sulla veridicità delle informazioni contenute nei marchi di cui ai commi 1 e 3, la cui proprietà è dello Stato.
8. Al fine di garantire agli utilizzatori intermedi ed ai consumatori finali un’adeguata informazione sui processi produttivi è istituito, nel rispetto della vigente normativa europea in tema di origine commerciale dei prodotti, l’obbligo di etichettatura. Tale etichetta deve evidenziare il paese di origine del prodotto finito nonché dei prodotti intermedi che racchiudano un processo produttivo complesso e definito.
9. Nel caso di prodotti alimentari trasformati, per luogo di origine si intende la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella preparaziont e nella produzione.
10. Il Ministero delle attività produttive e, per quanto di propria competenza, il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le associazioni nazionali riconosciute per la tutela dei consumatori, stabilisce con proprio decreto i comparti produttivi ai quali si applica l’obbligo di etichettatura.
11. Nella etichetta di prodotti finiti e intermedi è fatto obbligo di fornire informazioni, relative al conseguimento, o meno, di specifiche certificazioni ambientali e sociali.
12. La protezione delle indicazioni geografiche di origine «prodotto italiano di qualità e full made in Italy è garantita contro qualsivoglia imitazione, ancorché risulti indicata la reale origine del prodotto o l’indicazione geografica sia tradotta in altra lingua o accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «modo», «imitazione» e simili
13. La protezione è altresì garantita contro l’utilizzo, di qualsiasi genere e natura, di segni e simboli idonei a determinare un rischio di confusione per il pubblico in ordine alla provenienza del prodotto nonché contro l’uso decettivo di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichi o suggerisca che il prodotto provenga da località italiana.
14. È considerato comunque sempre idoneo a determinare un rischio di confusione ai termini del precedente comma l’uso decettivo sui prodotti di: a) simboli di enti pubblici territoriali e non, e di Autorità dello Stato italiano, ivi compresi, ad esempio, lo stemma e la bandiera nazionali, il sigillo di Stato, gli emblemi degli enti territoriali minori e qualsiasi simbolo che richiami tali soggetti; b) raffigurazioni e riproduzioni di monumenti, edifici pubblici ed opere site in Italia; espressioni o raffigurazioni che richiamino elementi caratteristici della identità italiana.
15. Qualora, a seguito dei controlli di cui al comma 7, sia accertato che, imprese o Società di servizi di cui al comma 6, eventualmente autorizzate alla gestione del marchio prodotto italiano di qualità o del marchio full made in Italy, pur non avendone diritto, ne facciano uso o vi riportino informazioni non veridiche, con decreto del Ministro delle attività produttive, sono revocate tutte le agevolazioni eventualmente godute in base alla presente legge a partire dalla data di utilizzo del marchio.
16. Chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni di categoria è legittimato ad agire a tutela degli interessi propri e collettivi richiedendo al giudice:
a) che sia disposta l’inibitoria ai sensi dell’articolo 63 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;
b) che sia disposta la descrizione o il sequestro ai sensi del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 in quanto compatibile.
17. Al fine di promuovere le attività di prevenzione dei fenomeni di contraffazione nonché gli investimenti in tecnologie intese a consentire la identificazione dei prodotti effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle Società di servizi di cui al comma 6, alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle predette Società di servizi è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 35%. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, dirotto o indiretto, di cui all’articolo 2359 del codice civile.
Conseguentemente, dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
(Aliquote relative alle rendite di capitale)
1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote che risultino inferiori a tale misura. relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
o) articoli 26 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600;
p) articolo l del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
q) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
r) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983. n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983. n. 649;
s) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
t) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
u) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 2 l novembre 1997. n. 461.
42.0.124
Salerno
Respinto
Dopo il comma 42, sostituire il seguente:
«1. Nell’articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole “chiuso entro il 31 dicembre 1999“ sono sostitute dalle seguenti: “chiuso entro il 31 dicembre 2003“. L’imposta sostitutiva dovuta in base alle disposlzloni di cui al presente comma deve essere versata in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi rispettivamente, secondo i seguentl Importi 20 per cento nel 2005, 30 per cento nel 2006 e 50 per cento nel 2007».
42.0.125
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa
Respinto
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
(Network telematici tra imprese turistiche)
1. Il Fondo di cui all’articolo 8 comma 1 della legge n. 27 del 2002 per lo sviluppo dell’economia informatica nelle piccole e medie imprese è incrementato di 25 milioni euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 da destinarsi allo sviluppo di newtwor telematici tra piccole melie imprese turistiche. Con decreto del Ministro delle attività produttive da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore ella pr legge si provvede a determinare criteri e modalità li erogazione dei contributi».
Conseguentemente all’articolo 3, alla tabella C rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforrna dell’oranizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 – Art. 70 comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890), apportare le .seuenti variazioni:
2005: - 25.000;
2006: – 25.000;
2007: – 25.000.
42.0.126
Baratella, Chiusoli, Maconi, Garraffa
Respinto
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
(Disposizioni per la tutela del commercio
e dell’artigianato nei centri storici)
1. Per salvaguardare la continuità delle attività commerciali e artigianali site nei cntl i storici e nelle periferie urbane, tutelate con specifici provvedimenti dei Comuni e non appartenenti a catene o ad analoghe forme organizzative, è istituito presso il Minitero delle attività produttive il Fondo per la tutela del commercio e dell’artigianato, con dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Alle risorse del Fondo possono accedere i Comuni che abbiano approvato con proprie deliberazioni piani di riqualificazione del commercio e (dell’artigianato nelle città con particolar riguardo:
a) alla diffusione di progetti comunali per il contenimento del carovita, tramite creazione di filiere alimentari locali basate sulla qualità dei prodotti e sull’abbassamento dei prezzi al consumo;
b) alla pianificazione intercomunale del commercio volta al riequilibrio delle diverse, forme di vendita e al recupero di edifici dismessi;
e) alla rivitalizzazione dei centri storici e delle periferie urbane, alla progettazione di centri commerciali naturali e distretti commerciali, alla riqualificazione dei mercati riondli e all’istituzione di mercati tematici;
d) alla tutela e alla salvaguardia delle attività tradizionali, delle botteghe storich delle attività artigianali nei centri storici.
2. Con le risorse del Fondo possono essere altresì assegnati dai comuni contributi per gli oneri di locazione dei locali commerciali e artigianali di cui al comrna 1 lettera d).
3. Con regolamento del Ministero delle attività produttive da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con la Conferenza Unificata, si provvede a determinare i criteri e le modalità di ripartizione del fondo, oltre alle tipologie di agevolazioni ed ai soggetti interessati. Il Fondo è finanziato con 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
Conseguentemente, all’articolo 43, alla tavella C:, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890), apportare le variazioni:
2005: – 50.000;
2006: – 50.000;
2007: – 50.000.
42.0.127
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa
Respinto
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
(Incremento del fondo per la riqualificazione e il potenziamento degli apparati di sicurezza nelle pivvole e medie imprese)
1. Il fondo di cui all’articoo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 30 milioni di euro per l’anno 2005 e di 20 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007 ed è esteso 11 costi relativi alla messa in sicurezza delle piccole e medie imprese anche nel campo informatico e telematico».
Conseguentemente, all’articolo 43, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento a,enzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:
2005: – 30.000;
2006: – 20.000;
2007: – 20.000.
42.0.128
Pedrini
Respinto
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
(Disposizioni sulle gestioni aeroportuali)
1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, previo parere vincolante delle competenti commissioni Parlamentari da esprimere entro sessanta giorni dalla comunicazione al Parlamento, sono individuati gli aeroporti di rilevanza nazionale, quali nodi essenziali per l’esercizio delle competenze esclusive dello Stato nell’ambito del sistema aeroportuale italiano.
2. Alla gestione di tali aeroporti si provvede con contratti di diritto privato ad evidenza pubblica. Il contratto è adottato su proposta dell’ENAC che, verificato il possesso dei requisiti e delle condizioni stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni Parlamentari da esprimere nel termine di sessanta giorni dall’assegnazione, stipula il contratto con il soggetto gestore individuato mediante procedura di evidenza pubblica, mantenendo all’interno dell’ENAC la titolarità giuridica della concessione e trasferendo su base contrattuale la gestione organizzativa delle strutture ai soli fini commerciali.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli accordi di trasferimento della gestione aeroportuale, devono contenere il termine, almeno quinquennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato 11 accordi di trasferimento della gestione, compresa la rispondenza dei piani di investimento all’effettivo sviluppo ed alla qualità del servizio, le modalità di definizione e approvazione dei programmi quinquennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di decadenza o revoca dei contratti e delle precedenti concessioni, nonché le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’ENAC adegua le convenzioni già stipulate alle prescrizioni anche sanzionatorie, di cui al comma 3, provvedendo alla conseguenti integrazioni e modifiche.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 costituiscono norme di principio ai fini dell’esercizio della potestà leislativa concorrente delle regioni».
42.0.129
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa
Respinto
Dopo l’articolo 42, aggiungere i seguenti:
«Art. 42-bis.
(Fondo per lo sviluppo dell’innovazione)
1. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, presso il Ministero delle Attività Produttive è istituito il Fondo per lo Sviluppo dell’Innovazione, di seguito denominato “Fondo“, con dotazione di risorse pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Il Fondo, è destinato all’anticipazione delle risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo; è destinato altresì alla copertura dell’onere relativo alle spese di funzionamento e di istruttoria dei Comitati Tecnico Scientifici regionali di cui al successivo comma 8.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle Attività Produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dell’innovazione e della Università e della Ricerca e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socioeconomici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all’innovazione per i settori produttivi.
3. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate da gruppi proponenti qualificati di ricerca, costituiti in forma associata, formati da piccole e medie imprese e da istituti o enti di ricerca quali Università, Enti di ricerca pubblici e privati, Laboratori universitari, Associazioni o centri di ricerca, Dipartimenti universitari.
4. Sono ammessi a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma i), per l’elaborazione del prototipo che incorpora l’innovazione, le proposte progettuali innovative assegnatarie del contributo di cui al comma 3.
5. I contributi di cui ai commi 3 e 4 sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di due bandi annuali del Ministero delle Attività Produttive.
6. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all’individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra: gli obiettivi generali dell’innovazione; il vantaggio economico e le implicazioni commerciali; la capacità dei proponenti di realizzare il progetto.
7. Il contributo di cui al comma 3, è destinato al finanziamento di uno studio di fattibilità delle proposte progettuali di cui al medesimo comma 3, finalizzato a fornire tutti gli elementi necessari, a valutare le implicazioni commerciali e il vantaggio economico connesso allo sviluppo del progetto ed alla sua copertura brevettuale.
8. Ai fini dell’assegnazione del contributo di cui al comma 3, le proposte progettuali sono valutate da un Comitato Tecnico Scientifico, istituito entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, da ciascuna Regione, con Regolamento che definisce la composizione del Comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I Comitati regionali sono altresì integrati da un rappresentante del Ministero delle Attività Produttive, designato d’intesa con il Ministero dell’innovazione e dell’Università e della Ricerca Scientifica.
9. La selezione dei progetti avviene in base ai seguenti criteri:
a) livello di innovazione, validità ed originalità dei risultati attesi;
b) fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario in relazione, alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;
c) adeguatezza scientifica, culturale, tecnica ed organizzativa dei proponenti come definiti all’articolo 1-bis, comma 3, e delle unità tecnico-operative partecipanti nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;
d) congruità dei finanziamenti richiesti rispetto alla proposta;
e) prospettive di ricaduta tecnico-scientifica e applicativa, con particolare riferimento al territorio e agli operatori dei settori interessati;
f) grado di coinvolgimento dell’impresa nel progetto in relazione all’organizzazione e alle risorse necessarie per lo sviluppo del progetto;
g) grado di complessità previste nella gestione del progetto, qualora nel progetto sia coinvolto un gruppo di imprese.
10. Lo studio di fattibilità è presentato al Comitato entro sei mesi dall’erogazione del contributo, con i seguenti elementi essenziali:
a) oggetto e descrizione delle attività;
b) obiettivi e risultati;
c) curriculum del soggetto responsabile della realizzazione del progetto e dei ricercatori e dei tecnici partecipanti;
d) costo totale previsto per la realizzazione del progetto;
e) specificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie;
f) collegamento con programmi di ricerca nazionali, comunitari ed internazionali in via di realizzazione;
g) indicazione di modi e strumenti per la valorizzazione scientifica e socioeconomica dei risultati.
11. Ai fini dell’assegnazione del contributo di cui al comma 4, i Comitati di cui al comma 8, selezionano e valutano le proposte progettuali già assegnatarie del contributo di cui al comma 3, in base ai seguenti criteri:
a) conseguenze economiche e sociali della realizzazione del progetto a livello regionale e/o nazionale, sul mercato, sul fatturato, sull’occupazione, sull’organizzazione della o delle imprese che utilizzano l’innovazione;
b) costi di sviluppo del progetto;
c) costi di passaggio dalla fase di prototipo alla produzione in serie;
d) tempi complessivi di sviluppo del progetto in termini di studio di fattibilità, creazione di prototipi, elaborazione della struttura produttiva per la produzione in serie, formazione del personale, organizzazione aziendale, sviluppo del mercato.
12. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei due bandi annuali di cui al comma 5, i Comitati regionali approvano la graduatoria delle proposte.
13. I contributi di cui ai commi 3 e 4, sono erogati dal Ministero delle Attività Produttive secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dai Comitati Tecnico Scientifici regionali nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento.
14. Entro 60 giorni dal termine, indicato nello studio di fattibilità, per lo sviluppo del progetto nelle varie fasi di cui al comma 10 lettera d), i Comitati regionali valutano la rispondenza dei risultati rispetto al progetto. I soggetti beneficiari dei contributi di cui commi 3 e 4, sono tenuti a comunicare ai Comitati regionali, per la relativa approvazione, ogni rilevante modifica intervenuta nella realizzazione del progetto.
15. Qualora dall’esame di cui al comma 14 non risulti la rispondenza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi del progetto, i Comitati regionali possono disporre la revoca dei contributi assegnati; la revoca preclude ai proponenti la possibilità di partecipare a successivi bandi a valere sulle risorse del Fondo. Le risorse revocate sono versate all’entrata del bilancio della Regione per le finalità di cui al presente articolo».
Conseguentemente, dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)
1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».
42.0.130
Tarolli, Ciccanti
Respinto
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
All’articolo 6, comma 2, lettera c) della legge del 27 gennaio 1989 n. 20 eliminare le seguenti parole: “lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh“, e sostituirle con le seguenti parole: “0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kWh“».
42.0.131
Coviello, D’Andrea, Di Siena, Gruosso, Ayala
Respinto
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
(Completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni
del lagonegrese colpiti dal sisma del settembre 98)
1. Per il completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni del lagonegrese colpiti dal sisma del settembre 1998 è riconosciuto un contributo straordinario di 10 milioni di euro per l’anno 2005 da attribuire alla Regione Basilicata».
Conseguentemente alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti in conto capitale relativi a tutte le rubriche, per il seguente importo.
2005: – 10.000.
42.0.132
Bongiorno, Grillotti, Salerno
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
(Programma straordinario di edilizia abitativa)
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove, coordinandolo ai sensi dell’articolo 59, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, un programma straordinario di natura sperimentale di edilizia abitativa denominato P.I.Q.R. – Progetti Incremento Qualità Residenziale – finalizzato a nuove costruzioni ed al recupero del patrimonio edilizio residenziale esistente ed alle infrastrutture di esclusivo supporto dello stesso da realizzare nei comuni con popolazione non superiore a 50.000 abitanti e da destinare agli appartenenti alle forze dell’ordine, armate e di polizia, agli anziani, agli sfrattati alle giovani coppie, agli studenti, ai lavoratori in mobilità ovvero ad altre categorie protette.
2. I soggetti pubblici e privati singolarmente o riuniti in consorzio o associati fra di loro, possono partecipare alla realizzazione ed al finanziamento del programma di cui al comma precedente.
3. Il programma di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione di alloggi di edilizia agevolata e libera secondo quanto specificato dal decreto indicato al successivo comma 5.
4. Al finanziamento del programma di cui al comma 1 è destinato l’importo di euro 305 milioni di cui alle risorse previste dall’articolo 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21.
5. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro 90 giorni dall’intesa definisce con proprio decreto gli indirizzi ed i contenuti del programma di cui al comma 1 e le modalità di attribuzione e di erogazione dei finanziamenti.
6. Per assicurare e favorire la necessaria tempestività della relativa azione amministrativa, anche in considerazione di quanto stabilito dall’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 settembre, n.269, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, all’assegnazione dei contributi e per la realizzazione dei programmi di cui al comma 1 si applicano rispettivamente, le procedure e modalità tecnico-finanziarie previste dall’articolo 18, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n.136 e, ove necessario, in deroga ai vigenti strumenti urbanistici, l’articolo 34 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto modalità e le procedure per l’assegnazione dei contributi di cui al precedente comma.
8. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge 8 febbraio 2001, n. 21 è sostituito dal seguente: “3. Le residue disponibilità finanziarie di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, accertate al 31 dicembre 1999, sono versate direttamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Direzione Generale edilizia residenziale e politiche urbane e abitative“».
42.0.133 (v. testo 2)
Camber
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
1. Per sostenere il ruolo e la competitività internazionale del Sincrotrone di Trieste e la realizzazione del progetto FERMI-Elettra, approvato tra i progetti prioritari della Unione europea, è autorizzato, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 un finanziamento di 14 milioni di euro, utilizzando a tale fine la disponibilità del fondo ordinario degli enti di ricerca di ricerca, di cui al decreto legislativo n. 204 del 5 giugno 1998, articolo 7. Il MIUR è autorizzato a procedere alla erogazione diretta della Società Sincrotrone Trieste SpA, dichiarata di interesse nazionale dall’articolo 10, comma 4 della legge n. 370 del 1999.
2. Per le stesse finalità è altresì concessa la garanzia dello Stato sul prestito attivato dalla Banca Europea degli investimenti alla stessa società».
42.0.133 (testo 2)
Camber
Respinto
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
1. Per sostenere il ruolo e la competitività internazionale del Sincrotrone di Trieste e la realizzazione del progetto FERMI-Elettra, approvato tra i progetti prioritari della Unione europea, è autorizzato, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 un finanziamento di 14 milioni di euro, utilizzando a tale fine la disponibilità del fondo ordinario degli enti di ricerca di ricerca, di cui al decreto legislativo n. 204 del 5 giugno 1998, articolo 7. Il MIUR è autorizzato a procedere alla erogazione diretta della Società Sincrotrone Trieste SpA, dichiarata di interesse nazionale dall’articolo 10, comma 4 della legge n. 370 del 1999».
42.0.134
Carrara
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
(Interventi nel settore delle infrastrutture)
1. È autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l’anno 2005, di 1.000.000 euro per l’anno 2006 e di 1.000.000 euro per l’anno 2007 per gli interventi di cui all’allegato 1 annesso alla presente legge, per le finalità, con gli importi e in favore dei soggetti ivi indicati.
Comune di Sovere (Bergamo) Completamento del rifugio museo malga:
2005: + 500;
2006: + ;
2007: + .
Comune di Arborea (Oristano) Arredo Urbano:
2005: + 1.000;
2006: + 1.000;
2007: + 1.000.
Conseguentemente all’articolo 43, nella tabella B, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, ridurre come segue gli stanziamenti previsti:
2005: – 1.500;
2006: – 1.000;
2007: – 1.000.
42.0.135 (v. testo 2)
Ferrara, Lauro
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
(Disposizioni per il potenziamento delle reti infrastrutturali)
1. Per il completamento degli interventi infrastrutturali necessari a garantire l’integrale attuazione della Convenzione tra l’Italia e la Francia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per dodici anni, a decorrere dal 2005, a valere sulle risorse previste dall’articolo 19-bis, comma 1, del decreto legge n. 67 del 1997, per la realizzazione delle opere di viabilità stradale e autostradale speciale e di grande comunicazione connesse al percorso di cui alla stessa Convenzione. A tal fine, per garantire effettività alla realizzazione delle iniziative in grado di potenziare e rendere più efficiente la grande viabilità lungo il percorso tra Italia e Francia, viene assicurata priorità al completamento degli interventi infrastrutturali stradali e di grande attraversamento viario nelle località in cui sono ubicati gli immobili di cui all’articolo 17 della citata Convenzione per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già perfezionata la fase della progettazione preliminare.
2. Per consentire l’inizio dei lavori relativi alla strada statale n. 38 previsti dalla delibera del CIPE del 21 dicembre 2001 per l’accesso alla Valtellina, è autorizzato un contributo quindicinnale di 2 milioni di euro, a favore dell’ANAS S.p.A., a decorrere dall’anno 2005. La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a intervenire a favore dell’ANAS ai sensi dell’articolo 47 della legge 28 dicembre 2001 n. 448.
3. All’articolo 24, comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «alla procedura» inserire le seguenti: «di esecuzione di lavori e».
4. Per la realizzazione ed il completamento di interventi infrastrutturali necessari ad assicurale la tutela dell’ambiente in relazione ad opere di interesse nazionale per il collegamento tra le grandi reti viarie urbane ed extraurbane delle città metropolitane a più intensa circolazione viaria, nonché tra nodi di scambio portuali ed aeroportuali ed aree urbane attraverso aree naturali protette, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo per la viabilità con una dotazione di 12 milioni di euro per l’anno 2005 e di 5 milioni di euro per l’anno 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi ammessi alla fruizione dei contributi e gli importi massimi erogabili per ciascun intervento, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.
5. Per la concessione di contributi alla realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di scambio viario intermodali è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di intervento che possono fruire dei contributi e gli importi massimi erogabili per ciascun intervento, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.
6. Per la prosecuzione degli interventi previsti all’articolo 4, comma 158, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2005.
7. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 allo scopo della prosecuzione degli interventi infrastrutturali previsti ai sensi dell’articolo 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
8. Per le finalità di cui all’articolo 45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminate dal comma 180 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166».
Alla tabella A apportare le seguenti modificazioni:
Ministero del lavoro:
2005: – 36.000;
2006: – 23.000;
2007: – 18.000.
Alla tabella C, apportare le seguenti modificazioni:
1) Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, voce legge n. 394 del 1977: potenziamento dell’attività sportiva universitaria (4.1.2.14 – altri interventi per le università statali cap. 1709):
2005: + 2.500;
2006: + 2.500;
2007: + 2.500.
2) Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, voce legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica – articolo 5, comma 1: spese per il funzionamento delle università (4.1.2.11 – finanziamento ordinario delle università statali – cap. 1694):
2005: – 2.500;
2006: – 2.500;
2007: – 2.500.
Alla tabella D, apportare la seguente modificazione:
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca: legge n. 910 del 1986 – articolo 7, comma 8, Edilizia universitaria:
2005: – 3.000;
Alla tabella F:
Settore 3 voce Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 350 del 2003, Disposizioni in formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) – art. 4, comma 91: prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali (l.i.):
2006: + 10.000;
2007: + 10.000;
2008: – 20.000.
Settore 27, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, legge n. 166 del 2002. Disposizioni in materia di infrastrutture e dei trasporti – art. 13, comma 1, realizzazione di opere strategiche (l.i.):
2006: + 10.000;
2007: + 10.000;
2008: – 20.000.
42.0.135 (testo 2)
Ferrara, Lauro
Respinto
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
(Disposizioni per il potenziamento delle reti infrastrutturali)
1. Per consentire l’inizio dei lavori relativi alla strada statale n. 38 previsti dalla delibera del CIPE del 21 dicembre 2001 per l’accesso alla Valtellina, è autorizzato un contributo quindicinnale di 2 milioni di euro, a favore dell’ANAS S.p.A., a decorrere dall’anno 2005. La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a intervenire a favore dell’ANAS ai sensi dell’articolo 47 della legge 28 dicembre 2001 n. 448.
2. All’articolo 24, comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «alla procedura» inserire le seguenti: «di esecuzione di lavori e».
3. Per la realizzazione ed il completamento di interventi infrastrutturali necessari ad assicurale la tutela dell’ambiente in relazione ad opere di interesse nazionale per il collegamento tra le grandi reti viarie urbane ed extraurbane delle città metropolitane a più intensa circolazione viaria, nonché tra nodi di scambio portuali ed aeroportuali ed aree urbane attraverso aree naturali protette, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo per la viabilità con una dotazione di 12 milioni di euro per l’anno 2005 e di 5 milioni di euro per l’anno 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi ammessi alla fruizione dei contributi e gli importi massimi erogabili per ciascun intervento, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.
4. Per la concessione di contributi alla realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di scambio viario intermodali è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di intervento che possono fruire dei contributi e gli importi massimi erogabili per ciascun intervento, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.
5. Per la prosecuzione degli interventi previsti all’articolo 4, comma 158, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2005.
6. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 allo scopo della prosecuzione degli interventi infrastrutturali previsti ai sensi dell’articolo 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
7. Per le finalità di cui all’articolo 45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminate dal comma 180 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».
Alla tabella A apportare le seguenti modificazioni:
Ministero del lavoro:
2005: – 36.000;
2006: – 23.000;
2007: – 18.000.
Alla tabella C, apportare le seguenti modificazioni:
1) Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, voce legge n. 394 del 1977: potenziamento dell’attività sportiva universitaria (4.1.2.14 – altri interventi per le università statali cap. 1709):
2005: + 2.500;
2006: + 2.500;
2007: + 2.500.
2) Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, voce legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica – articolo 5, comma 1: spese per il funzionamento delle università (4.1.2.11 – finanziamento ordinario delle università statali – cap. 1694):
2005: – 2.500;
2006: – 2.500;
2007: – 2.500.
Alla tabella D, apportare la seguente modificazione:
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca: legge n. 910 del 1986 – articolo 7, comma 8, Edilizia universitaria:
2005: – 3.000.
42.0.136
Lauro
Ritirato
Dopo l’articolo 41, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
(Disposizioni in materia di portualità turistica e autostrade del mare)
1. Le risorse, pari a 10 milioni di euro, stanziate per l’anno 2004 dall’articolo 3, comma 2-ter, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, quale contributo al finanziamento per la realizzazione di programmi di dotazione infrastrutturale diportistica, sono utilizzate, per un importo pari a 5 milioni di euro, per finanziamento delle attività inerenti alla programmazione e realizzazione del sistema integrato di trasporto denominato «Autostrade del mare», di cui al Piano generale dei Trasporti e della logistica, approvato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2001, nonchè, per i restanti 5 milioni di euro, per il finanziamento del Piano per la rete portuale turistica nazionale di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 83. L’utilizzo di tali risorse non è subordinato all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 3, comma 2-quater, del citato decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002. n. 265».
Conseguentemente all’articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
«Art. 47-bis.
10. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture, come previsto dall’articolo 19-bis. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall’articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l’IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell’acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l’inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l’oggetto proprio ovvero beni senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata».
42.0.137
Bergamo
Respinto
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
1. Le risorse pari a 10 milioni di euro, stanziate per l’anno 2004 dall’articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, quale contributo al finanziamento per la realizzazione di programmi di dotazione infrastrutturale diportistica, sono utilizzate, per un importo pari a 5 milioni di euro, per il finanziamento delle attività inerenti alla programmazione e realizzazione del sistema di trasporto denominato «Autostrade del mare», di cui al Piano Generale dei Trasporti e della logistica, approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2001, nonchè per i restanti 5 milioni di euro, per il finanziamento del Piano per la rete portuale turistica nazionale di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 83. L’utilizzo di tali risorse non è subordinato all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 3, comma 2-quater, del citato decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265.
42.0.138
Fasolino
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
1. Per le imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o sub-fornitura, componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, i periodi di integrazione salariale ordinaria fruiti negli anni 2003 e 2004 non vengono computati ai fini della determinazione del limite massimo di utilizzo dell’integrazione salariale ordinaria di cui all’articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164».
42.0.139
Bettamio
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109)
1. All’articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
“4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3 qualora il prezzo di singoli materiali di costruzioni, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento in diminuzioni, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’anno di presentazione dell’offerta con il decreto di cui al comma 4-quater, si fa luogo a compensazioni in aumento o in diminuzioni, per la percentuale eccedente detto 10 per cento e comunque nel limite delle risorse di cui al comma 4-sexies.
4-ter. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzioni impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare precedente al decreto di cui al comma 4-quater nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005, rileva con proprio decreto, le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1º gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma 4-quater rileva anche i prezzi dei materiali da costruzioni più significativi rilevati dal Ministero per l’anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1º gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l’anno 2003.
4-sexies. Per le finalità di cui al comma 4-bis si possono utilizzare somme appositamente accantonate nel quadro economico di ogni intervento in misura non inferiore all’1 per cento del totale dell’importo dei lavori, le somme accantonate per imprevisti, nonché le eventuali somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l’utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.
4-septies. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quali prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente norma, i prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo per progetti a base di gare la cui approvazione sia intervenuta entro tale date. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con le regioni interessate“».
42.0.140
Izzo, Gentile, Nocco
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
1. Il ricavato dei mutui attivati, singolarmente dalle regioni Campania e Basilicata, per il completamento della ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982, unitamente alle giacenze rilevate alla data di entrata in vigore della presente legge sulle contabilità speciali dei singoli comuni presso le tesorerie provinciali, decurtate di un importo pari ai prelievi effettuati negli ultimi diciotto mesi per ogni singolo comune, è depositato ai fini fruttiferi presso la cassa depositi e prestiti per la costituzione di due “fondi speciali accesi rispettivamente a nome della regione Campania e la regione Basilicata con i fondi dei rispettivi comuni per il completamento della ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982, di cui al testo unico 30 marzo 1990, n. 76“. Il tasso di remunerazione e stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
2. Le regioni Campania e Basilicata a valere sulle giacenze complessive dei fondi, procedono secondo le necessità di cassa, all’accreditamento ai singoli comuni nei limiti delle rispettive assegnazioni disposte.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti resta investito dei poteri di indirizzo e coordinamento, nonché di verifica e controllo, per l’intera area terremotata delle regioni Campania, Basilicata e Puglia, in applicazione del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, articolo 12.
4. Le regioni Campania e Basilicata, su richiesta motivata dei sindaci, previo parere di una commissione presieduta dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato è formata da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, un rappresentante del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un esperto nella specifica materia della ricostruzione e da cinque sindaci o loro delegati nominati dal Presidente della Giunta regionale, di cui per questi ultimi, almeno tre di comuni classificati disastrati, autorizzano l’impegno dei fondi eccedenti le assegnazioni di competenza già disposte a favore di ciascun comune a valere sulle giacenze complessive, nei limiti del fabbisogno accertato e formalizzato per ciascun comune. L’autorizzazione per l’utilizzazione di fondi eccedenti le assegnazioni già disposte può avvenire esclusivamente a seguito di dimostrazione di impegno di tutti i fondi assegnati. Relativamente all’autorizzazione inerente l’assegnazione di contributi a privati, dovrà essere esibito dal comune l’elenco degli aventi diritto a cui possono essere concessi i contributi prioritari, ai sensi della legge 23 gennaio 1992, n. 32, in quanto pratiche già istruite e approvate dall’organo competente, nonchè la relativa documentazione amministrativa a dimostrazione della richiamata priorità.
5. Le Regioni sono autorizzate ad assegnare fondi eccedenti a quei comuni che ne faranno richiesta, anche utilizzando tutti o parte dei fondi di quei comuni che nell’anno solare precedente hanno effettuato prelievi inferiori al 7 per cento dell’importo di cassa potenziale a loro disposizione.
6. I fabbisogni dei singoli comuni sono definiti con decreto del Presidente della Giunta regionale su istruttoria della Commissione di cui al comma 4».
42.0.141
Salerno
Respinto
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
1. Al fine di agevolare l’incremento dell’interscambio commerciale e la proiezione internazionale delle piccole e medie imprese del tessuto produttivo nazionale è istituita con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e degli affari esteri, la società “SIPI Export Spa – Sistema Italia delle piccole imprese per l’export“.
2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali sono definite le modalità di composizione e di funzionamento della Società di cui al comma 1, garantendo la rappresentanza di associazioni di categoria, Regioni, sistema comerale e degli interessi pubblici e privati.
3. Per l’attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata una spesa pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, a valere sulle risorse di cui all’articolo 4, comma 61, della legge n. 350 del 2003».
42.0.142
Trematerra
Respinto
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
(Disposizioni a garanzia della gestione economica del mercato elettrico di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79)
1. Il Gestore del mercato di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, può disciplinare l’istituzione e il funzionamento di sistemi finalizzati a garantire il buon fine delle transazioni concluse sui mercati organizzati e gestiti dallo stesso Gestore, anche emanando disposizioni concernenti la costituzione di fondi di garanzia, alimentati da versamenti effettuati dagli operatori ammessi ai mercati medesimi. Il Gestore del mercato individua, altresì, l’evento determinante l’escussione delle garanzie nonchè la definitività degli ordini di pagamento. La gestione dei sistemi di garanzia può essere affidata anche ad un soggetto terzo.
2. Nel caso di costituzione di fondi di garanzia, ciascun fondo costituisce patrimonio separato da quello del soggetto che lo gestisce e dagli altri fondi. Le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dagli operatori ammessi ai mercati organizzati e gestiti dal Gestore del mercato, in qualunque forma prestate, non possono essere distratte dalla destinazione prevista né essere soggette ad azioni, sequestri o pignoramenti, anche in caso di apertura di procedure concorsuali.
3. Non opera, nei confronti dell’ammontare garantito, la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria».
42.0.143
Bergamo
Respinto
Dopo l’articolo 43, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
1. Al fine di garantire la sicurezza degli aeroporti e le attività di prevenzione delle azioni terroristiche nonché per le finalità di cui alle leggi nn. 139 del 1992, 641 del 1996, 135 del 1997, 166 del 2002, 376 del 2003, e successive modifiche ed integrazioni, concernenti l’ammodernamento e l’ampliamento degli aeroporti nazionali, sono ripristinati in tabella F, in favore di ENAC, i limiti di impegno pari a complessivi 59,8 milioni di euro».
Conseguentemente, dopo l’articolo 42-bis, inserire il seguente:
«Art. 42-ter.
1. A decorrere dal 1º gennaio 2005 le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate 0,50 per cento».
42.0.144
Bergamo
Respinto
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della società Rete Autostrade Mediterranee Spa (RAM), per la gestione dei contributi di cui all’articolo 3, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002. n. 265».
42.0.145
Monti, Moro, Vanzo
Respinto
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
1. Allo scopo di promuovere e sviluppare la cooperazione energetica nella regione euro-mediterranea nel quadro delle iniziative avviate a livello comunitario, è istituita la Piattaforma euro-mediterranea dell’energia di Roma (REMEP) in forma di agenzia esecutiva del Ministero delle attività produttive.
2. Le modalità di organizzazione e di funzionamento dell’agenzia di cui al comma 1 saranno disciplinate con apposito decreto del Ministro delle attività produttive da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Per sostenere i costi di funzionamento dell’agenzia di cui al comma 1 è stanziata annualmente la somma di due milioni di euro per gli anni 2005 e 2006».
Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: Legge n. 230 del 1998, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 2.000;
2006: – 2.000.
42.0.146
Pontone, Curto
Respinto
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
1. Allo scopo di promuovere e sviluppare la cooperazione energetica nella regione euro-mediterranea nel quadro delle iniziative avviate a livello comunitario, è istituita la Piattaforma euro-mediterranea dell’energia di Roma (REMEP) in forma di agenzia esecutiva del Ministero delle attività produttive.
2. Le modalità di organizzazione e di funzionamento dell’agenzia di cui al comma 1 saranno disciplinate con apposito decreto del Ministro delle attività produttive da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Per sostenere i costi di funzionamento dell’agenzia di cui al comma 1 è stanziata annualmente la somma di due milioni di euro per gli anni 2005 e 2006».
Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia, voce: Legge n. 230 del 1998, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 2.000;
2006: – 2.000.
42.0.147
Semeraro, Pontone, Curto
Respinto
Dopo il comma 47 aggiungere il seguente:
«47-bis. Sostituire la lettera d) del comma 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, con la seguente:
d) siano state realizzate, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, e non conformemente alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su aree soggette a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, nonché su immobili individualmente vincolati, come quelli elencati alle lettere a), b) e c) dell’articolo 136 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Per gli altri immobili insistenti sulle aree o bellezze panoramiche di insieme soggette a vincolo generico di inedificabilità ai sensi dell’articolo 32 della legge del 28 febbraio 1985, n. 47, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso».
42.0.148
Tunis
Respinto
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
1. Ai fini dello sviluppo del programma di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, ed alla luce degli aggiornamenti tecnologici nel frattempo resisi necessari per assicurare l’economicità delle connesse attività micro-energetico, il termine previsto dal comma 1 dell’articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 dicembre 2005. Le risorse finanziaria previste dal medesimo articolo 57, comma 2, sono integrate con l’importo di 15 milioni di euro a valere sulle risorse dei fondi di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
Conseguentemente ridurre tutte le voci della tabella C fino alla concorrenza della cifra.
42.0.149
Tarolli, Ciccanti
Respinto
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
(Misure di incentivazione e rafforzamento delle reti di impresa)
1. All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a1) è ammesso in deduzione il costo del lavoro sostenuto dall’impresa, anche in forma consortile, per il proprio personale impiegato per:
a) favorire l’adozione di strumenti societari e aziendali di integrazione delle imprese in funzione del recupero di competitività nei loro mercati di riferimento;
b) favorire l’adozione di strumenti che, attraverso le reti di impresa contribuiscano alla riqualificazione produttiva ed il recupero di competitività degli insediamenti produttivi distrettualizzati;
c) favorire l’individuazione di strumenti che attraverso le reti di impresa siano in grado di valorizzazione le potenziali o inespresse vocazioani produttive territoriali;
d) favorire la formazione di partenariati e collaborazioni tra imprese ed gli altri soggetti o centri di competenze per la creazione di filiere complesse, per la ricerca e per l’innovazione;
e) favorire la formazione di reti di impresa per qualificare la produzione in funzione dei bisogni dei consumatori e degli utenti, anche attraverso strumenti di certificazione e/o qualificazione collettiva o attraverso marchi collettivi;
f) dotare le piccole imprese di strumenti manageriaii strutturati per la produzione di economie di scale e per la cooperazione ineraziendale;
g) favorire l’allestimento di strutture e servizi che, per filiera e/o per settore, completino la dotazione di risorse e competenze esistenti a livello di singola imprese, in modo da rafforzarne gli orientamenti innovativi e la capacità competitiva;
h) favorire l’adozione di strumenti che, attraverso le reti di imprese incentivino i processi di innovazione e trasferimento tecnologico nelle piccole imprese;
i) favorire l’adozione di strumenti che, attraverso le reti di impresa, incentivino l’apertura di nuovi canali di commercializzazione e l’internazionalizzazione delle piccole imprese».
Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, decreto legisiativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – articolo 70, comma 2. Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – cap. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:
2005: – 100.000;
2006: – 100.000;
2007: – 100.000.
42.0.150
Izzo
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, è inserito il seguente:
«Art. 42-bis.
(Modifiche agli articoli 68, 69, 71 e 73 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669)
1. Al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 68:
1) al primo comma, le parole: “notaro o“ sono sostituite dalle seguenti: “avvocato o da un dottore commercialista abilitati alla levata del protesto ovvero“;
2) al secondo comma, la parola: “notaro“ è sostituita dalle seguenti: “avvocato, dottore commercialista“;
b) all’articolo 69, primo comma, numero 5), le parole: “del notaro o“ sono sostituite dalle seguenti: “dell’avvocato, del dottore commercialista,“;
c) all’articolo 63, primo comma, numero 5), le parole: “del notaro o“ sono sostituite dalle seguenti: “dell’avvocato, del dottore commercialista,“;
d) all’articolo 73, primo comma, le parole: “I notari“ sono sostituite dalle seguenti: “Gli avvocati, i dottori commercialisti“».
42.0.151
Izzo
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, è inserito il seguente:
«Art. 42-bis.
(Modifiche agli articoli 60, 61, 63 e 65
del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736)
1. Al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 60:
1) al primo comma, le parole: “da un notaro o“ sono sostituite dalle seguenti: “avvocato o da un dottore commercialista abilitati alla levata del protesto ovvero“;
2) al secondo comma, la parola: «notaro» è sostituita dalle seguenti: «avvocato, dottore commercialista»;
b) all’articolo 61, primo comma, numero secondo periodo, le parole: “del notaro o“ sono sostituite dalle seguenti: “dell’avvocato, del dottore commercialista,“;
c) all’articolo 63, primo comma, numero 5), le parole: “del notaro o“ sono sostituite dalle seguenti: “dell’avvocato, del dottore commercialista,“;
d) all’articolo 65, primo comma, le parole: “I notari“ sono sostituite dalle seguenti: “Gli avvocati, i dottori commercialisti“».
42.0.152
Izzo
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, è inserito il seguente:
«Art. 42-bis.
(Funzioni degli avvocati)
1. Al regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, dopo l’articolo 4 sono inseriti i seguenti:
“Articolo 4-bis. 1. Gli avvocati iscritti all’albo professionale possono procedere all’autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione o la costituzione di diritti di garanzia relativi agli autoveicoli e ai motoveicoli, purché siano iscritti in un elenco speciale tenuto dal Consiglio dell’ordine.
2. Gli avvocati che aspirano all’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 devono farne domanda al Consiglio dell’ordine e dimostrare di avere esercitato per almeno cinque anni la professione di avvocato davanti alle corti d’appello e ai tribunali.
3. Il Consiglio dell’ordine provvede annualmente alla revisione e pubblicazione dell’elenco speciale di cui al comma 1.
4. L’avvocato nel compimento degli atti previsti dal presente articolo acquista a tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale.
5. L’avvocato che procede all’adempimento di autenticazione deve annotare l’avvenuto autenticazione in un repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dal presidente del Consiglio dell’ordine territorialmente competente o da un consigliere dallo stesso delegato.
6. Il repertorio di cui al comma 5 è tenuto e le relative annotazioni sono effettuate secondo le modalità e le forme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.
7. I criteri per la determinazione dei diritti e degli onorari dovuti per l’autenticazione sono stabiliti ogni due anni con deliberazione del Consiglio nazionale farenze e sono approvati dal Ministro della giustizia“».
42.0.153
Izzo
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, è inserito il seguente:
«Art. 42-bis.
(Funzioni degli avvocati)
1. Al regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, dopo l’articolo 4 sono inseriti i seguenti:
“Articolo 4-bis. 1. Gli avvocati iscritti all’albo professionale possono levare il protesto di cambiali e di assegni bancari, purché siano iscritti in un elenco speciale tenuto dal Consiglio dell’ordine.
2. Gli avvocati che aspirano all’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 devono farne domanda al Consiglio dell’ordine e dimostrare di avere esercitato per almeno cinque anni la professione di avvocato davanti alle corti d’appello e ai tribunali.
3. Il Consiglio dell’ordine provvede annualmente alla revisione e pubblicazione dell’elenco speciale di cui al comma 1.
4. L’avvocato nel compimento degli atti previsti dal presente articolo acquista a tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale“».
42.0.154
Izzo
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, è inserito il seguente:
«Art. 42-bis.
(Funzioni dei dottori commercialisti)
1. Dopo l’articolo 1 dell’ordinamento della professione di dottore commercialista approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1952, n. 1067, è inserito il seguente:
“Articolo 1-bis. (Funzioni dei dottori commercialisti). 1. I dottori commercialisti iscritti all’albo possono procedere all’autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione o la costituzione di diritti di garanzia relativi agli autoveicoli e ai motoveicoli, purché siano iscritti in un elenco speciale tenuto dal Consiglio dell’ordine.
2. I dottori commercialisti che aspirano all’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 devono farne domanda al Consiglio dell’ordine e dimostrare di avere esercitato per almeno cinque anni.
3. Il Consiglio dell’ordine provvede annualmente alla revisione e pubblicazione dell’elenco speciale di cui al comma 1.
4. Il dottore commercialista nel compimento degli atti previsti dal presente articolo acquista a tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale.
5. Il dottore commercialista che procede all’adempimento di autenticazione deve annotare l’avvenuto autenticazione in un repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dal presidente del Consiglio dell’ordine territorialmente competente o da un consigliere dallo stesso delegato.
6. Il repertorio di cui al comma 5 è tenuto e le relative annotazioni sono effettuate secondo le modalità e le forme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.
7. I criteri per la determinazione dei diritti e degli onorari dovuti per l’autenticazione sono stabiliti ogni due anni con deliberazione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e sono approvati dal Ministro della giustizia“».
42.0.155
Izzo
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
(Funzioni dei dottori commercialisti)
1. Dopo l’articolo 1 dell’ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, è inserito il seguente:
“Art. 1-bis.
(Funzioni dei dottori commercialisti)
1. I dottori commercialisti iscritti all’albo possono levare protesto di cambiali e di assegni bancari, purché siano iscritti in un elenco speciale tenuto dal Consiglio dell’ordine.
2. I dottori commercialisti che aspirano all’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 devono farne domanda al Consiglio dell’ordine e dimostrare di avere esercitato la professione per almeno cinque anni.
3. Il Consiglio dell’ordine provvede annualmente alla revisione e alla pubblicazione dell’elenco speciale di cui al comma 1.
4. Il dottore commercialista nel compimento degli atti previsti dal presente articolo acquista a tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale“».
42.0.156
Izzo
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, è inserito il seguente:
«Art. 42-bis.
(Modifiche agli articoli, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 e 13 della legge 12 giugno 1973, n. 349)
1. Alla legge 12 giugno 1973, n. 349, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
“a) all’articolo 1, primo comma, primo periodo, la parola: ’notaio’, è sostituita dalle seguenti: ’dall’avvocato, dal dottore commercialista abilitati alla levata del protesto ovvero’;
b) all’articolo 2:
1) al primo comma, le parole: ’il notaio’ sono sostituite dalle seguenti: ’l’avvocato, il dottore commercialista’;
2) al secondo comma, le parole: ’del notaio’ sono sostituite dalle seguenti: ’dell’avvocato, del dottore commercialista’;
3) al quarto comma, le parole: ’Il presentatore del notaio’ sono sostituite dalle seguenti: ’Il presentatore dell’avvocato, il presentatore del dottore commercialista’;
c) all’articolo 3:
1) al primo comma, le parole: ’del notaio’ sono sostituite dalle seguenti: ’dell’avvocato, del dottore commercialista’;
2) al secondo comma, la parola: ’notaio’ è sostituita dalle seguenti: ’avvocato, ciascun dottore commercialista’;
3) al terzo comma, la parola: ’notaio’ è sostituita dalle seguenti: ’avvocato, dottore commercialista’;
4) al quarto comma, le parole: ’del notaio’ sono sostituite dalle seguenti: ’dell’avvocato, del dottore commercialista’;
d) all’articolo 4, primo comma, le parole: ’del notaio’ sono sostituite dalle seguenti: ’dell’avvocato, il presentatore del dottore commercialista’ e la parola: ’notaio’ è sostituita dalle seguenti: ’dell’avvocato, del dottore commercialista’;
e) all’articolo 6, le parole: ’un notaio’ sono sostituite dalle seguenti: ’un avvocato, dottore commercialista’;
f) all’articolo 7:
1) al primo comma, le parole: ’Ai notai’ sono sostituite dalle seguenti: ’Agli avvocati, ai dottori commercialisti’;
2) al secondo comma, la parola: ’notaio’ è sostituita dalle seguenti: ’avvocato, dottore commercialista’;
3) il quinto comma è sostituito dal seguente: ’Per ciascun titolo protestato, l’avvocato o il dottore commercialista sono tenuti a versare alle rispettive Casse nazionali di previdenza e assistenza, il contributo del venti per cento sull’importo del diritto percepito ai sensi del presente articolo’;
g) all’articolo 10, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
’In mancanza dell’accordo di cui al primo comma, il presidente della corte d’appello, o il presidente del tribunale competente da lui delegato, sentite le aziende di credito, i consigli degli ordini degli avvocati e dei dottori commercialisti, i dirigenti degli uffici unici nonché i rappresentanti degli uffici giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari presso gli stessi uffici unici, e tenute presenti le situazioni locali ed ogni altro utile elemento, determina la ripartizione dei titoli tra le categorie degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari’.
’La ripartizione, nell’ambito della categoria degli avvocati e dei dottori commercialisti, avviene previa intesa tra le aziende di credito e i consigli dell’ordine degli avvocati e dei dottori commercialisti’;
h) l’articolo 13 è sostituito dal seguente: ’Art. 13. – (Annotazione dei protesti in repertorio speciale). - 1. L’annotazione dei protesti cambiari è effettuata dagli avvocati e dai dottori commercialisti in un repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dai presidenti dei rispettiv ordini territorialmente competenti o da un consigliere dagli stessi delegato.
2. Il repertorio speciale di cui al comma 1 è tenuto e le relative annotazioni sono effettuate secondo le modalità e le forme stabilite con decreto del Ministro della giustizia’.“».
42.0.157
Bettamio
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art 42-bis.
1. All’articolo 31 della legge 24 novembre 2003, n. 340, come modificato dall’articolo 54 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al comma 2-quater, dopo le parole: “periti commerciali“ inserire le seguenti: “e degli iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88“;
di conseguenza, al comma-quinques dopo le parole: “periti commerciali“ inserire le seguenti: e degli iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88“».
42.0.158
Guasti
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
(Consiglio degli ordini)
1. L’albo e la rappresentanza delle professioni di cui all’articolo 55 del Decreto del Presidente della Repubblica 328 del 5 giugno 2001 possono essere riordinati, su proposta dei rispettivi consigli nazionali, coerentemente ai criteri e principi del regolamento previsto dalla legge».
42.0.159
Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Betta, Cossiga, Frau, Kofler, Pedrini, Peterlini, Rollandin
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
(Disposizioni a favore
del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico)
1. Alla Legge 21 marzo 2001, n. 74 apportare le seguenti modificazioni:
“a) all’articolo 2, comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ‘, atte a disciplinare i servizi di soccorso ed elisoccorso’;
b) all’articolo 3, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:
‘1-bis. il CNSAS, in caso di particolare necessità e al fine di ottemperare alle proprie finalità di istituto e agli obblighi di legge, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati, nei soli limiti imposti dalle delibere assunte dalla sede centrale del CNSAS e dai Servizi Provinciali e Regionali del CNSAS.
1-ter. Al CNSAS possono applicarsi le disposizioni di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 e le agevolazioni fiscali previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460’.
c) all’articolo 4, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:
’4-bis. Il CNSAS propone all’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) le proprie osservazioni per la predisposizione delle normative S.A.R. e di ogni altra normativa concernente i servizi di elisoccorso che operano in ambiente montano e, in genere, negli ambienti ostili ed impervi del territorio nazionale.’
Al comma 5 dopo la parola: ’propone’ è inserita la seguente: ’, altresì,’.
Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
’5-bis. Allo scopo di concretizzare i principi espressamente previsti ai commi 4-bis e 5 viene istituita una commissione paritetica ENAC-CNSAS’.“».
42.0.160
Curto
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
(Potenziamento degli organici del Comando dei carabinieri
per la tutela dell’ambiente)
1. Per potenziamento degli organici del comando dei Carabinieri per la tutela dell’ambiente, considerata l’urgente necessità di accrescere la capacità di supporto alle decisioni e di intervento del Comando medesimo al fine di meglio prevenire e reprimere le violazioni commesse in danno dell’ambiente sul territorio nazionale, con particolare riferimento all’analisi ed al monitoraggio delle bonifiche dei siti di interesse nazionale, è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari pari a 20 unità di personale, da considerare in soprannumero rispetto all’organico dell’Arma dei carabinieri, previsto dalle leggi vigenti.
2. I conseguenti oneri connessi al trattemento economico, alla motorizzazione, all’accasermamento, al casermaggio ed al vestiario, sono a posti carico del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, il cui bilancio viene incrementato di un milione di euro a decorrere dall’anno 2005».
42.0.161
Tarolli, Ciccanti
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
(Potenziamento degli organici del Comando dei carabinieri
per la tutela dell’ambiente)
1. Per potenziamento degli organici del comando dei Carabinieri per la tutela dell’ambiente, considerata l’urgente necessità di accrescere la capacità di supporto alle decisioni e di intervento del Comando medesimo al fine di meglio prevenire e reprimere le violazioni commesse in danno dell’ambiente sul territorio nazionale, con particolare riferimento all’analisi ed al monitoraggio delle bonifiche dei siti di interesse nazionale, è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari pari a 20 unità di personale, da considerare in soprannumero rispetto all’organico dell’Arma dei carabinieri, previsto dalle leggi vigenti.
2. I conseguenti oneri connessi al trattemento economico, alla motorizzazione, all’accasermamento, al casermaggio ed al vestiario, sono a posti carico del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, il cui bilancio viene incrementato di un milione di euro a decorrere dall’anno 2005».
42.0.162
Curto
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42-ter, inserire il seguente:
«Art. 42-quater.
1. In considerazione delle funzioni e dei compiti attribuiti all’Agenzia per la Protezione dell’Ambientale per i Servizi Tecnici – APAT, ed ai fini di garantirne il pieno assolvimento, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio nell’istituire con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i ruoli dirigenziali dell’Agenzia in attuazione dell’articolo 1 del DPR 23 aprile 2004, n. 108, provvede ad inserire, in fase di prima attuazione, nei suddetti ruoli dirigenziali della prima e della seconda fascia e nelle rispettive funzioni di attribuzione, il personale incaricato ai sensi degli articoli 4, comma 1 e 8, comma 7, del DPR 8 agosto 2002, n. 207 con le medesime modalità già definite nell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343».
42.0.163
Curto
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42-bis, inserire il seguente:
«Art. 42-ter.
1. È inquadrato nei ruoli del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, previa selezione, il personale dipendente a tempo indeterminato di altre amministrazioni pubbliche, delle Poste italiane SpA, degli Enti pubblici anche economici e delle società a partecipazione pubblica, in posizione di comando, distacco o comunque in servizio presso il medesimo Ministero alla data di entrata in vigore della presente legge e il cui onere sia a carico del Ministero stesso, fatte salve le procedure di riqualificazione in atto del personale di ruolo del Ministero, previste dai vigenti contratti nazionali collettivi di lavoro.
2. L’inquadramento nei ruoli avviene in relazione alla qualifica posseduta negli enti di appartenenza sulla base di apposita tabella di equiparazione tra le qualifiche esistenti negli enti stessi e quella dell’amministrazione statale, approvata, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e delle finanze.
3. L’inquadramento può essere effettuato anche in posizione soprannumeraria riassorbibile.
4. Il Ministero dell’ambiente e tutela del territorio è autorizzato ad assumere, con contratto a tempo determinato, per periodo non superiore a tre anni, e previa prova selettiva, i soggetti che operano presso il Ministero dell’ambiente e tutela del territorio per i quali è in atto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il Ministero stesso o con altri soggetti sulla base di accordi internazionali, nell’ambito di programmi nazionali di assistenza tecnica ovvero sulla base di convenzioni di supporto all’attività istituzionale, nonché ai sensi dell’articolo 6, comma 4, primo periodo, dell’ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni e dell’articolo 4, comma 3, dell’ordinanza n. 3106 del 20 febbraio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, emanate ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1991, n. 225.
42.0.164
Iovene
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
1. All’articolo 13 della legge 189 del 2002, al comma 1, la lettera a) è soppressa.
2. All’articolo 13 della legge 189 del 2002, al comma 1, alla lettera b) sopprimere il comma 5-bis.
3. All’articolo 13 della legge 189 del 2002, sopprimere il comma 2.
4. Alla legge 189 del 2002, articolo 38, comma 3, sopprimere la parola “13“».
42.0.165
Falcier, De Rigo
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
1. Alla legge 4 ottobre 1986, n. 652, di seguito denominata: “legge n. 652 del 1986“, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo è sostituito dal seguente: “Autorizzazione a cedere ai soci della cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti, ai soci della cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni, agli insediati o in alternativa direttamente alla stessa ed al comune di Cavallino-Treporti il compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito nel comune di Cavallino-Treporti, sezione di Burano, fogli 36, 53, 56, 57 e 58, località Punta Sabbioni-Cavallino»;
b) all’articolo 1:
1) al comma 1, dopo le parole: “laguna Veneta“ sono inserite le seguenti: “, nonché, ai soci della cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni ed ai soggetti insediati sui lotti di seguito precisati, i lotti costituiti da terreni e fabbricati su di essi insistenti e facenti parte del compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito nel comune di Cavallino-Treporti, in località Punta Sabbioni, esteso ettari 79,1669 circa, riportato in catasto ai fogli 36, 53, 56, 57 e 58, Sezione di Burano, di cui 25,1960 circa certificati come demanio pubblico (fogli 36, 37, 53, 56, 58) e delimitato dai seguenti confini: a nord proprietà privata di terzi; ad est proprietà privata di terzi; a sud la fascia di pertinenza del demanio marittimo parallela al litorale del mare Adriatico; ad ovest il lungomare San Felice“.
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. In alternativa a quanto disposto al comma 1, l’amministrazione finanziaria è autorizzata a vendere, a trattativa privata, alla cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni l’intero compendio di cui al comma 1, ad esclusione delle aree da cedere a titolo gratuito al comune di Cavallino-Treporti di cui al comma 1 dell’articolo 3»;
c) all’articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole da: “dall’ufficio tecnico“ fino a: “per territorio“, sono sostituite dalle seguenti: “dall’Agenzia del demanio – filiale di Venezia ed approvati dal direttore della medesima Agenzia del demanio“;
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
“2-bis. Per “suolo coperto da costruzione di non facile sgombero“, di cui al comma 2, deve intendersi la superficie non superiore al doppio di quella coperta dai fabbricati»;
3) al comma 3, le parole: “del due per cento“ sono sostituite dalle seguenti: “dello 0,50 per cento“; e le parole: “dalla data di entrata in vigore della presente legge“ sono sostituite dalle seguenti: “dalla data di approvazione dei prezzi di vendita fino a quella di stipula dei relativi contratti per ogni semestre compiuto“;
4) al comma 4, dopo le parole: “amministrazione finanziaria“ sono inserite le seguenti: “concede il frazionamento dei lotti e“; e le parole: “nella misura del dodici per cento“ sono sostituite dalle seguenti: “nella misura massima del tasso ufficiale di sconto“;
5) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
“5-bis. Qualora il compendio delimitato dalla planimetria di cui all’articolo 1, ad esclusione delle aree di cui al comma 1 dell’articolo 3, venga interamente ceduto alla cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni, il prezzo del compendio, come determinato ai sensi dell’articolo 2, è ridotto del 45 per cento del valore determinato.
5-ter. La cooperativa di cui al comma 5-bis può esercitare l’opzione per l’acquisto diretto dell’intero compendio di cui all’articolo 1 entro il termine inderogabile di ventiquattro mesi dall’approvazione del prezzo di vendita dell’intero compendio. La cooperativa, all’atto del deposito della domanda irrevocabile dell’esercizio dell’opzione all’acquisto dell’intero compendio, versa in acconto la somma pari al 25 per cento del prezzo determinato. L’amministrazione finanziaria può accettare la domanda di acquisto entro il termine massimo di centottanta giorni dal deposito della domanda.
5-quater. In ipotesi di vendita diretta del compendio di cui all’articolo 1 alla cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni, le imposte di registro, catastali ed ipotecarie sono applicate in misura fissa“;
6) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. Le disposizioni dell’articolo 1 e quelle del presente articolo si applicano in favore dei soci assegnatari e dei loro eredi e parenti in linea retta, nonché, in subordine, degli insediati sui lotti. In mancanza di tali soggetti, hanno titolo all’acquisto i soggetti obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell’articolo 433 del codice civile“;
d) all’articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: “comune di Venezia“ sono sostituite dalle seguenti: “comune di Cavallino-Treporti“;
2) dopo le parole: “servizi sociali“ sono aggiunte le seguenti: “, terminal, parcheggi e attrezzature di interesse collettivo, ambiti di riqualificazione ambientale ad esclusione dei fabbricati realizzati dagli occupanti“;
3) dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:
“1-bis. Le aree di cui alla presente legge, certificate come demanio pubblico dello Stato, cessano da tale destinazione e diventano patrimonio disponibile dello Stato“.
2. I soggetti di cui al comma 6 dell’articolo 2 della legge n. 652 del 1986, come sostituito dal comma 1, lettera c), numero 6, del presente articolo, devono essere insediati sugli stessi lotti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il termine inderogabile di ventiquattro mesi, di cui al comma 5-ter dell’articolo 2 della legge n. 652 del 1986, inserito dal comma 1, lettera c), numero 5), del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La planimetria di cui all’articolo 1 della legge n. 652 del 1986, è sostituita dalla planimetria allegata alla presente legge».
Allegato
(Articolo 1, comma 4)
«Allegato
(Articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 652)
[TESTO_FOTOGRAFATO_NON_DISPONIBILE]»
42.0.166
Falcier, De Rigo
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
1. L’articolo l della legge 5 marzo 1963, n. 366 si interpreta nel senso che non rientrano nel demanio marittimo i terreni ad uso agricolo tradizionalmente denominati orti, gli scoli e fossi ad uso irriguo o di scolo delle acque meteoriche, pur ricadenti nella conterminazione della laguna di Venezia.
2. Per il rilievo pubblico del loro valore ecologico la conduzione dei beni di cui al precedente comma 1 rimane vincolata al rispetto delle normative vigenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, conformemente alle disposizioni adottate dal Magistrato alle acque nell’esercizio dei poteri di competenza per la sorveglianza e disciplina della laguna di Venezia, al fine di assicurare il buon regime idraulico lagunare.
3. Qualora il Magistrato alle acque ritenga necessario destinare alla libera espansione della marea alcune aree dei beni immobili di cui al precedente comma 1 ed i vincoli derivanti dalla servitù idraulica risultino inadeguati ad assicurare il buon regime delle acque, si applica comunque il disposto dell’articolo 9 della legge 5 marzo 19637 n. 366».
42.0.167
Castellani, Biscardini
Respinto
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente.
«Art. 42.
1. È istituita la sezione IV “vitigni autoctoni, antichi e tradizionali italiani“ del Registro nazionale delle varietà di viti di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164. Per “vitigni autoctoni, antichi e tradizionali italiani“ si intendono quei vitigni che derivano dalla domesticazione antica delle viti silvestri italiani o dall’importazione antica da altri paesi, soprattutto orientali, che sono coltivati soltanlo in Italia. I vitigni di cui al presentc comma sono dichiarati patrimonio culturale dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.
2. Il comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti, costituito dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 28 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Uffficiale n. 21 del 25 gennaio 2002, su richiesta motivata e documentata delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, accerta le condizioni per l’iscrizione dei vitigni autoctoni, antichi e tradizionali alla sezione IV del Registro nazionale delle varietà di viti, e ne delimita l’area di coltivazione Ogni vitigno autoctono, antico e tradizionale è iscritto con il nome storico, accompagnato dai relativi sinonimi. Ad ogni nome è attribuita una sigla alfanumerica, le cui caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. L’inosservanza dell’obbligo è punita con la condanna al pagamento di una sanzione amministrativa da 2.500 a 16.000 euro, stabilita ai sen.si della normativa introdotta dal decreto legislativo 16 luglio 2004, per combattere le imitazioni e 1 usurpazioni di denominazioni protette, e all’espianto dei vitigni abusivi.
3. Alle attività di ricerca, sperimentazione, divulgazione dei vitigni di cui alla presente norma condotte a cura e spese delle aziende agricole, singole e associate, si applicano in quanto compatibili le norme del comma 2 articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512 in materia di oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche in quanto finalizzati all’organizzazione di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico e culturale, e agli studi e ricerche a tal fine necessari».
Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni dehitorie. fino a concorrenza dell’onere.
42.0.168 (v. testo 2)
Salerno
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42.-bis.
(Disposizioni in materia di consorzi agrari)
1. Alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
“1. I consorzi agrari sono società cooperative regolate dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, nonché dalle leggi speciali in materia di società cooperative e delle disposizioni della presente legge.
1-bis. I consorzi agrari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2514 del codice civile sono considerati cooperative a mutualità prevalente.»;
b) all’articolo 4, comma 2, come modificato dall’articolo 88 della legge 27 dicembre 200 n. 289, le parole “agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545“ sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 2545-tredicies, 2545-sexsiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies»
c) all’articolo 5, comma 7-bis, introdotto dall’articolo 88 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parale: “all’articolo 2543“ sono sostiuite dalle seguenti: “all’articolo 2545-sexsiesdecies“.
d) all’articolo 6, dopo il cornma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Nel caso di vendita o di cessione di cui al precedente comma è riconosciuto alle società cooperative agricole che somministrano da almeno due anni i propri prodotti al consorzio agrario in liquidazione coatta amministrativa, autorizzato all’esercizio provvisono dell’impresa, il diritto di opzione per l’acquisto dei beni immobili ovvero per la cessione dei rami di azienda strumentali alla conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione del prodotti somministrati. L’esercizio del diritto di opzione esclude il diritto di prelazione di cui al precedente comma».
42.0.168 (testo 2)
Salerno
Respinto
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42.-bis.
(Disposizioni in materia di consorzi agrari)
1. Alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. I consorzi agrari sono società cooperative regolate dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, nonché dalle leggi speciali in materia di società cooperative e delle disposizioni della presente legge“.
b) all’articolo 4, comma 2, come modificato dall’articolo 88 della legge 27 dicembre 200 n. 289, le parole “agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545“ sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 2545-tredicies, 2545-sexsiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies»
c) all’articolo 5, comma 7-bis, introdotto dall’articolo 88 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parale: “all’articolo 2543“ sono sostiuite dalle seguenti: “all’articolo 2545-sexsiesdecies“.
d) all’articolo 6, dopo il cornma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Nel caso di vendita o di cessione di cui al precedente comma è riconosciuto alle società cooperative agricole che somministrano da almeno due anni i propri prodotti al consorzio agrario in liquidazione coatta amministrativa, autorizzato all’esercizio provvisono dell’impresa, il diritto di opzione per l’acquisto dei beni immobili ovvero per la cessione dei rami di azienda strumentali alla conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione del prodotti somministrati. L’esercizio del diritto di opzione esclude il diritto di prelazione di cui al precedente comma».
42.0.169
Bergamo
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
1. Alla legge 4 ottobre 1986, n. 652, di seguito denominata: “legge n. 652 del 1986“, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo è sostituito dal seguente: “Autorizzazione a cedere ai soci della cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti, ai soci della cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni, agli insediati o in alternativa direttamente alla stessa ed al comune di Cavallino-Treporti il compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito nel comune di Cavallino-Treporti, sezione di Burano, fogli 36, 53, 56, 57 e 58, località Punta Sabbioni-Cavallino»;
b) all’articolo 1:
1) al comma 1, dopo le parole: “laguna Veneta“ sono inserite le seguenti: “, nonché, ai soci della cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni ed ai soggetti insediati sui lotti di seguito precisati, i lotti costituiti da terreni e fabbricati su di essi insistenti e facenti parte del compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito nel comune di Cavallino-Treporti, in località Punta Sabbioni, esteso ettari 79,1669 circa, riportato in catasto ai fogli 36, 53, 56, 57 e 58, Sezione di Burano, di cui 25,1960 circa certificati come demanio pubblico (fogli 36, 37, 53, 56, 58) e delimitato dai seguenti confini: a nord proprietà privata di terzi; ad est proprietà privata di terzi; a sud la fascia di pertinenza del demanio marittimo parallela al litorale del mare Adriatico; ad ovest il lungomare San Felice“.
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. In alternativa a quanto disposto al comma 1, l’amministrazione finanziaria è autorizzata a vendere, a trattativa privata, alla cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni l’intero compendio di cui al comma 1, ad esclusione delle aree da cedere a titolo gratuito al comune di Cavallino-Treporti di cui al comma 1 dell’articolo 3»;
c) all’articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole da: “dall’ufficio tecnico“ fino a: “per territorio“, sono sostituite dalle seguenti: “dall’Agenzia del demanio – filiale di Venezia ed approvati dal direttore della medesima Agenzia del demanio“;
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
“2-bis. Per “suolo coperto da costruzione di non facile sgombero“, di cui al comma 2, deve intendersi la superficie non superiore al doppio di quella coperta dai fabbricati»;
3) al comma 3, le parole: “del due per cento“ sono sostituite dalle seguenti: “dello 0,50 per cento“; e le parole: “dalla data di entrata in vigore della presente legge“ sono sostituite dalle seguenti: “dalla data di approvazione dei prezzi di vendita fino a quella di stipula dei relativi contratti per ogni semestre compiuto“;
4) al comma 4, dopo le parole: “amministrazione finanziaria“ sono inserite le seguenti: “concede il frazionamento dei lotti e“; e le parole: “nella misura del dodici per cento“ sono sostituite dalle seguenti: “nella misura massima del tasso ufficiale di sconto“;
5) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
“5-bis. Qualora il compendio delimitato dalla planimetria di cui all’articolo 1, ad esclusione delle aree di cui al comma 1 dell’articolo 3, venga interamente ceduto alla cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni, il prezzo del compendio, come determinato ai sensi dell’articolo 2, è ridotto del 45 per cento del valore determinato.
5-ter. La cooperativa di cui al comma 5-bis può esercitare l’opzione per l’acquisto diretto dell’intero compendio di cui all’articolo 1 entro il termine inderogabile di ventiquattro mesi dall’approvazione del prezzo di vendita dell’intero compendio. La cooperativa, all’atto del deposito della domanda irrevocabile dell’esercizio dell’opzione all’acquisto dell’intero compendio, versa in acconto la somma pari al 25 per cento del prezzo determinato. L’amministrazione finanziaria può accettare la domanda di acquisto entro il termine massimo di centottanta giorni dal deposito della domanda.
5-quater. In ipotesi di vendita diretta del compendio di cui all’articolo 1 alla cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni, le imposte di registro, catastali ed ipotecarie sono applicate in misura fissa“;
6) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. Le disposizioni dell’articolo 1 e quelle del presente articolo si applicano in favore dei soci assegnatari e dei loro eredi e parenti in linea retta, nonché, in subordine, degli insediati sui lotti. In mancanza di tali soggetti, hanno titolo all’acquisto i soggetti obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell’articolo 433 del codice civile“;
d) all’articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: “comune di Venezia“ sono sostituite dalle seguenti: “comune di Cavallino-Treporti“;
2) dopo le parole: “servizi sociali“ sono aggiunte le seguenti: “, terminal, parcheggi e attrezzature di interesse collettivo, ambiti di riqualificazione ambientale ad esclusione dei fabbricati realizzati dagli occupanti“;
3) dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:
“1-bis. Le aree di cui alla presente legge, certificate come demanio pubblico dello Stato, cessano da tale destinazione e diventano patrimonio disponibile dello Stato“.
2. I soggetti di cui al comma 6 dell’articolo 2 della legge n. 652 del 1986, come sostituito dal comma 1, lettera c), numero 6, del presente articolo, devono essere insediati sugli stessi lotti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il termine inderogabile di ventiquattro mesi, di cui al comma 5-ter dell’articolo 2 della legge n. 652 del 1986, inserito dal comma 1, lettera c), numero 5), del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La planimetria di cui all’articolo 1 della legge n. 652 del 1986, è sostituita dalla planimetria allegata alla presente legge».
Allegato
(Articolo 1, comma 4)
«Allegato
(Articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 652)
[TESTO_FOTOGRAFATO_NON_DISPONIBILE]»
42.0.170
Curto
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-quinques.
1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli dall’INPS ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre del 2004 compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell’articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e sucessive modificazioni ed integrazioni, i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e somme aggiuntive con il pagamento;
a) di una somma pari al 25 per cento dell’importo iscritto al ruolo;
b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso, ancorchè non prescritti.
2. La definizione di cui al comma 1 comporta l’estinzione dei procedimenti amministrativi o giudiziari pendenti.
3. Nei 90 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 31 dicembre 2005 possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1 versando contestualmente almeno il 5 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1, il residuo importo è versato in venti rate semestrali senza interessi alle date di scadenza previste per la contribuzione corrente. Sulle somme ricosse, ai concessionari spetta un agio pari all’1 per cento.
4. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze è approvato il modello dell’atto di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all’operazione.
5. Alla definizione concordata di cui ai commi precedenti possono accedere anche i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli debitori nei confronti dell’INPS per contributi previdenziali ed assistenziali maturati al 31 dicembre 2004 e non ancora iscritti al ruolo.
42.0.171
Curto
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-sexies.
A decorrere dal 1º gennaio 2005, l’aliquota dei contributi agricoli unificati dovuta per gli operai a tempo determinato che svolgono lavori di carattere stagionale per un numero di giornate non superiore a 156 nell’anno solare, è fissata nella misura del 20 per cento della retribuzione imponibile. La ripartizione dell’aliquota tra le varie voci contributive è effettuata in modo proporzionale rispetto alla ripartizione dell’aliquota ordinaria. La quota a carico del datore di lavoro è soggetta alle riduzioni previste dall’articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni».
42.0.172
Filippelli
Respinto
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
(Misure diverse)
1. In deroga alla legge 4 agosto 1984, n. 442, e in attesa di una disciplina organica a sostegno dello sviluppo economico della regione Calabria, i consorzi di bonifica, la regione Calabria e gli enti regionali sono autorizzati ad assumere operai specializzati in relazione alle reali esigenze di intensificazione delle attività relative alla silvicoltura, alla prevenzione e agli interventi antincendi e di protezione civile, alla tutela del patrimonio forestale e ambientale, alla difesa del suolo, alla sistemazione idraulico-forestale e delle connesse infrastrutture civili, nella misura non superiore al 20 per cento del numero degli operai in attività al 31 dicembre 2004 e ciò per compensare in parte la perdita di giornate lavorative dovuta a dimissioni o a pensionamenti.
Conseguentemente aggiungere il seguente articolo:
«Art. 42-bis.
1. A decorrere dal 1º gennaio 2005 le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto, monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.
42.0.173
Pedrini
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
(Tutela dei vitigni autoctoni italiani)
1. È istituita la sezione IV “vitigni autoctoni, antichi e tradizionali italiani“ del Registro nazionale delle varietà di viti di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164. Per “vitigni autoctoni, antichi e tradizionali italiani“ si intendono quei vitigni che derivano dalla domesticazione antica delle viti silvestri italiane o dall’importazione antica da altri Paesi, soprattutto orientali, che sono coltivati soltanto in Italia. I vitigni di cui al presente comma sono dichiarati patrimonio culturale dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2004, n. 42.
2. Il Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti, costituito dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 28 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 25 gennaio 2002, su richiesta motivata e documentata delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, accerta le condizioni per l’iscrizione dei vitigni autoctoni, antichi e tradizionali alla sezione IV del Registro nazionale delle varietà di viti, e ne delimita l’area di coltivazione. Ogni vitigno autoctono, antico e tradizionale è iscritto con il nome storico, accompagnato dai relativi sinonimi. Ad ogni nome è attribuita una sigla alfanumerica, le cui caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Per ogni vitigno autoctono, antico e tradizionale è altresì delimitata la zona di produzione. Sono vietati l’uso del nome e la coltivazione dei vitigni autoctoni al di fuori della zona delimitata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. L’inosservanza dell’obbligo è punita con la condanna al pagamento di una sanzione amministrativa da 2.500 a 16.000 euro, stabilita ai sensi della normativa introdotta dal decreto legislativo 16 luglio 2004, per combattere le imitazioni e le usurpazioni di denominazioni protette, e all’espianto dei vitigni abusivi.
3. Alle attività di ricerca, sperimentazione, divulgazione dei vitigni di cui alla presente norma condotte a cura e spese delle aziende agricole, singole e associate, si applicano in quanto compatibili le norme del comma 2, articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512 in materia di oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche in quanto finalizzati all’organizzazione di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico e culturale, e agli studi e ricerche a tal fine necessari».
42.0.174
Moro, Agoni
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, aggiungere, in fine, il seguente:
«Art. 42-bis.
«1. Fermo restando il rispetto delle misure eventualmente disposte per motivi di polizia veterinaria, i trasporti, a fini non commerciali, di animali di specie equina asinina effettuati per diporto, affezione o uso sportivo, eseguiti da privati con mezzi propri, sono esenti dall’osservanza di cui agli articoli 31 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. L’autorizzazione di cui all’articolo 38 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, esclusivamente per i trasporti sopraindicati, e valevole per cinque anni».
42.0.175
Eufemi
Respinto
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
(Scuola Superiore dell’Agricoltura e dell’Ambiente)
1. È istituita la Scuola Superiore dell’agricoltura e dell’ambiente (in breve SSAA). quale istituzione di alta cultura e formazione posta alle dirette dipendenze dei Ministri delle politiche agricole e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio.
2. La SSAA ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle proprie risorse economico-finanziarie, e provvede alla formazione, alla specializzazione ed all’aggiornamento del personale dei Ministeri delle politiche agricole e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio, e delle altre amministrazioni pubbliche e degli enti, pubblici e privati, nazionali o esteri, interessati a tematiche agricole, ambientali e forestali, anche di a livello europeo ed internazionale. mediante l’organizzazione e la gestione di attività formative e di divulgazione, sia nelle sedi proprie che in sedi esterne. Provvede, altresì, nell’ambito delle proprie competenze, autonomamente o su impulso di altri soggetti, alla redazione di studi e ricerche su temi inerenti le problematiche agricole, ambientali e forestali, soprattutto, anche non esclusivamente, di tipo giuridico, economico e tecnico-scientifico, nonché al coordinamento ed alla gestione delle iniziative di ricerca e sperimentazione nel campo della tutela e della valorizzazione del territorio. Può svolgere attività formative, divulgative e di ricerca anche per soggetti italiani ed esteri, e curare la formazione, il perfezionamento e la specializzazione di neo laureati per stimolarne la cultura agricola, ambientale e forestale.
3. L’organizzazione e il funzionamento della Scuola sono definiti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento adottato dai Ministri delle politiche agricole e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio. Costituiscono criteri direttivi per tale regolamento le disposizioni di cui all’art. 1 commi 3, 4 e 5, all’art. 2, commi 4 e 10, all’art. 3. commi 3 all’art. 4. commi 1,2.4 e 6, all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 381, nonché i principi desumibili dalle restanti disposizioni dello stesso decreto.
4. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di I milione di euro per l’anno 2005 e di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.
5. Sono autorizzate, a parziale copertura degli oneri di cui al comma 4, riduzioni alle seguenti autorizzazioni di spesa:
a) 300.000 euro per il 2005 e 1.000.000 a decorrere dall’anno 2006, a valere sull’articolo 6, comma 1 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
b) 200.000 euro per l’anno 2005 e 500.000 euro a decorrere dall’anno 2006, a valere sull’articolo 4, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36».
Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 5.000;
2006: – 1.500;
2007: – 1.500.
42.0.176
Salerno
Respinto
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
(Scuola Superiore dell’Agricoltura e dell’Ambiente)
1. È istituita la Scuola Superiore dell’agricoltura e dell’ambiente (in breve SSAA). quale istituzione di alta cultura e formazione posta alle dirette dipendenze dei Ministri delle politiche agricole e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio.
2. La SSAA ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle proprie risorse economico-finanziarie, e provvede alla formazione, alla specializzazione ed all’aggiornamento del personale dei Ministeri delle politiche agricole e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio, e delle altre amministrazioni pubbliche e degli enti, pubblici e privati, nazionali o esteri, interessati a tematiche agricole, ambientali e forestali, anche di a livello europeo ed internazionale. mediante l’organizzazione e la gestione di attività formative e di divulgazione, sia nelle sedi proprie che in sedi esterne. Provvede, altresì, nell’ambito delle proprie competenze, autonomamente o su impulso di altri soggetti, alla redazione di studi e ricerche su temi inerenti le problematiche agricole, ambientali e forestali, soprattutto, anche non esclusivamente, di tipo giuridico, economico e tecnico-scientifico, nonché al coordinamento ed alla gestione delle iniziative di ricerca e sperimentazione nel campo della tutela e della valorizzazione del territorio. Può svolgere attività formative, divulgative e di ricerca anche per soggetti italiani ed esteri, e curare la formazione, il perfezionamento e la specializzazione di neo laureati per stimolarne la cultura agricola, ambientale e forestale.
3. L’organizzazione e il funzionamento della Scuola sono definiti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento adottato dai Ministri delle politiche agricole e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio. Costituiscono criteri direttivi per tale regolamento le disposizioni di cui all’art. 1 commi 3, 4 e 5, all’art. 2, commi 4 e 10, all’art. 3. commi 3 all’art. 4. commi 1,2.4 e 6, all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 381, nonché i principi desumibili dalle restanti disposizioni dello stesso decreto.
4. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di I milione di euro per l’anno 2005 e di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.
5. Sono autorizzate, a parziale copertura degli oneri di cui al comma 4, riduzioni alle seguenti autorizzazioni di spesa:
a) 300.000 euro per il 2005 e 1.000.000 a decorrere dall’anno 2006, a valere sull’articolo 6, comma 1 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
b) 200.000 euro per l’anno 2005 e 500.000 euro a decorrere dall’anno 2006, a valere sull’articolo 4, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36».
Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 500;
2006: – 1.500;
2007: – 1.500.
42.0.177
Filippelli
Respinto
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
(Interventi per la forestazione in Calabria)
1. Per gli oneri conseguenti agli interventi da attuare per la riqualificazione ambientale nei settori della forestazione e difesa del suolo in Calabria, è autorizzata in aggiunta alle risorse già disponibili, la spesa di 160 milioni di annui per il triennio 2005-2007».
Conseguentemente aggiungere il seguente articolo:
«Art. 42-bis.
1. A decorrere dal 1º gennaio 2005 le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 6 per cento».
42.0.178
Specchia
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, per lo svolgimento delle attività in materia di difesa del suolo. di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, al decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, al decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e alle leggi 1º gennaio 1963, n. 366, 3 agosto 1998, n. 267,18 maggio 1989, n. 183, e 28 dicembre 2001, n. 448, e, in particolare per il superamento delle situazioni di dissesto idrogeologico sul territorio nazionale si avvale di Società per azioni già esistente, controllata direttamente o indirettamente.
2. Al fine di ottimizzare le risorse finanziarie destinate allo svolgimento ielle attività di cui al comma 4, e di uniformare le relative procedure di spesa, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e dell’economia e delle finanze, con uno o più decreti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposite procedure per l’utilizzo delle predette risorse finanziarie.
3. All’articolo 144, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: “, attraverso il finanziamento“ fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “. La ripartizione dei predetti limiti di impegno è disposta con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L’utilizzo di tali risorse avviene mediante accordi di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione delle risorse idriche sottoscritti nell’ambito delle intese istituzionali di programma di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tale fine il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio concorre con contributi quindicennali al finanziamento degli interventi contenuti nei predetti accordi di programma quadro e realizzati da soggetti privati attuatori“.
4. Per l’utilizzo dei limiti d’impegno quindicennali di cui all’articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di risorse idriche, iscritti a decorrere dall’anno 2005 nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, sono applicate le procedure di cui all’articolo 144, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 6.
5. I vincoli totali o parziali delle riserve idriche disposti in attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti, di competenza statale ai sensi delle vigenti disposizioni, sono prorogati fino all’aggiornamento dello stesso piano regolatore ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
6. All’articolo 2, comma 1, del decretolegge 29 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, le parole da: “, a seguito dell’approvazione“ fino a: “delle aree“ sono soppresse e dopo le parole: “gli interventi della bonifica“ sono inserite le seguenti: “di interesse pubblico“. Dopo il comma 1-ter del medesimo articolo 2 è aggiunto il seguente:
“1-quater. Per l’attuazione della bonifica di cui al primo comma si applica la procedura di cui all’articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, del Ministro dell’ambiente, e al regolamento di cui al decreto e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468“.
7. Per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell’area delle acciaierie di Genova-Cornigliano, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è autorizzata la concessione di contributi in favore dei soggetti competenti, a carico del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che viene a tale fine integrato dell’importo annuo di 5 milioni di euro per 15 anni a decorrere dall’anno 2005.
8. Per la realizzazione, a cura del Ministero dell’ambiente e del territorio, sentito il Dipartimento dell’innovazione e le tecnologie, del progetto Scegli-Italia è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006».
42.0.179
Specchia
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
(Riorganizzazione delle strutture in materia di tutela
dall’inquinamento marino e di energie rinnovabili).
1. Al fine di assicurare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio la partecipazione costante ed efficiente a livello nazionale ed internazionale in materia di lotta all’inquinamento marino accidentale la Segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimi, di cui all’articolo 14 comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è soppressa e sostituita, a decorrere dal 1º gennaio 2005, dalla Segreteria tecnica per le azioni nazionali ed internazionali in materia di inquinamento marino accidentale e per la sicurezza ambientale della navigazione. La Segreteria dura in carica quattro anni e i membri possono essere rinnovati.
2. La Segreteria tecnica opera presso la competente Direzione protezione della natura del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ed è composta da un numero massimo di dieci esperti in materia di lotta all’inquinamento marino e sicurezza della navigazione, nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio. La Segreteria fornisce il supporto tecnico alle politiche del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per quanto concerne la fissazione degli standard normativi, di metodi e tecnologie di sviluppo sostenibile e per la partecipazione del Ministero alle varie commissioni, gruppi di studio e di lavoro istituiti in esecuzione ovvero in preparazione della stipula di accordi internazionali riguardanti le medesime materie. Fornisce, altresy, al competente Direttore generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio elementi tecnici in merito alle attività di sorveglianza, monitoraggio e disinquinamento del mare territoriale.
3. Nei limiti dello stanziamento di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i compensi per i membri dell’Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l’efficienza negli usi finali dell’energia».
42.0.180
Salerno
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
1. Fermi restando i requisiti di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1988, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1º gennaio 2005, l’assegno per il nucleo familiare viene erogato al coniuge dell’avente diritto.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del precedente comma».
42.0.300
Nieddu, Caddeo, Murineddu, Dettori, Angius
Respinto
Dopo l’Articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
1. Per far fronte ai danni causati dagli eventi alluvionali del dicembre 2004 che hanno colpito diversi territori della Sardegna, è concesso alla Regione autonoma della Sardegna un contributo straordiario di 50 milioni di euro per l’anno 2005 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007».
Conseguentemente, alla Tabella C, apportare le seguenti variazioni:
Ministero dell’economia e delle finanze: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: Art. 9-ter.: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:
2005: – 30.000;
2006: – ;
2007: – .
– Legge n. 225 del 1992: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile: – Articolo 3: Attività e compiti di protezione civile (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7447):
2005: – 20.000;
2006: – 30.000;
2007: – 30.000.
42.0.1000 (v. testo 2)
Il Relatore
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
1. È autorizzata la spesa di 1.770.000,00 euro per l’anno 2005, a sostegno delle realtà calcistiche femminili FIGC - Divisione Calcio Femminile - di serie A, A2 e B per ciascuna stagione calcistica da ripartire nel seguente modo:
50.000,00 euro per ciascuna delle squadre iscritte al campionato di serie A (per la stagione 2004-2005 n. 12 squadre regolarmente iscritte);
25.000,00 euro per ciascuna delle 24 squadre iscritte al campionato di serie A2 (per la stagione 2004-2005 due gironi da 12 squadre ciascuno);
10.000,00 euro per ciascuna delle 57 squadre iscritte al campionato di serie B (per la stagione 2004-2005 cinque gironi da 12, 11, 11 squadre regolarmente iscritte);
2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto alle società di serie A e A2 presso le quali risultano iscritte, oltre al proprio campionato di competenza, almeno 3 squadre giovanili, di cui una apaprtenente al settore Primavera, e due sotto l’egida del settore scolastico, e da quelle di serie B presso le quali risulta iscritta 1 squadra del settore giovanile.
3. I contributi a sostegno dell’attività professionistica delle suddette squadre non sono cumulabili con altro genere di finanziamenti di enti pubblici, nazionali e/o locali. Nel caso le suddette squadre fossero beneficiarie di contributo da parte di ente pubblico, la quota ad esse spettante in base al comma 1 verrà calcolata (a defalcazione) sulla base di quanto già percepito da altri enti pubblici.
4. In caso di rimanenza delle risorse individuate al comma 1, le stesse vengono accantonate per l’anno successivo ad integrazione di quanto già impegnato.
5. Le risorse di cui al comma 1 vengono erogate mediante bandi dalle amministrazioni regionali in quota pari al numero di squadre iscritte e partecipanti, di anno in anno, ai campionati FIGC - Divisione Calcio Femminile - delle Serie A, A2 e B.
6. Alla legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 18, sopprimere le seguenti parole: “nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari“;
b) al comma 18, lettera a), sostituire le parole: “anteriormente al 1º marzo 2004“ con le seguenti: “anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge“;
c) al comma 19, sopprimere il seguente periodo.
7. Per il finanziamento del fondo istituito con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, per la concessione dell’assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2005 e di 15 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007.
8. Nei casi in cui l’articolo 1 della legge 24 aprile 2000, n. 92 abbia avuto applicazione, perché il limite di età pensionabile era inferiore a 70 anni ora previsti, sia pure in via facoltativa, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, i tre anni previsti su richiesta per i perseguitati politici anti fascisti o razziali di cui al già citato articolo 1 della legge 21 aprile 2003, n. 92, si debbono intendere fruibili a partire dal nuovo limite di età pensionabile, sia pure facoltativi, di 70 anni, come recita l’articolo 1-quater della legge 27 luglio 2004, n. 186.
9. Onde poter assicurare la continuità nel processo di risanamento e riorganizzazione e il conseguente rilancio del territorio del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, è autorizzato un contributo straordinario di 4,5 milioni di euro per l’anno 2005 a favore dell’Ente Parco.
10. Il fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali è implementato per l’anno 2005 di 11 milioni di euro».
Conseguentemente, all’articolo 15, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Allo scopo di sostenere la diffusione ed il consumo delle produzioni agricole di qualità con particolare riferimento a quelle provenienti dalle aree di cui all’obiettivo 1, per la promozione del loro consumo nelle scuole, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2005. Le produzioni ammesse al contributo sono individuate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali».
Conseguentemente, all’articolo 20, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. I contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi al sisma ’90, riguardanti le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa, sospesi fino al 30 giugno 2005 con l’articolo 2, comma 66, della legge n. 350 del 2003, vengono prorogati fino al 30 giugno 2006».
Conseguentemente, all’articolo 30, comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «16 aprile 2003» aggiungere le seguenti: «, nonché una quota pari a 4 milioni di euro annui per fronteggiare le esigenze derivanti dalla situazione emergenziale conseguente alle intense precipitazioni verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1º novembre 2004 nel territorio della regione autonoma Friuli Venezia-Giulia», e all’ultimo periodo, sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «54 milioni di euro».
Conseguentemente, alla Tabella A,
alla rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 3.770;
2006: – 2.000;
2007: – 2.000;
alla rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 10.000;
2006: – 10.000;
2007: – 10.000;
alla rubrica: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare la seguente variazione:
2005: – 8.500;
alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978, art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri Fondi di riserva – cap. 3003), apportare la seguente variazione:
2005: – 11.000.
42.0.1000 (testo 2)
Il Relatore
Accolto
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
1. È autorizzata la spesa di 1.770.000,00 euro per l’anno 2005, a sostegno delle realtà calcistiche femminili FIGC - Divisione Calcio Femminile - di serie A, A2 e B per ciascuna stagione calcistica da ripartire nel seguente modo:
50.000,00 euro per ciascuna delle squadre iscritte al campionato di serie A (per la stagione 2004-2005 n. 12 squadre regolarmente iscritte);
25.000,00 euro per ciascuna delle 24 squadre iscritte al campionato di serie A2 (per la stagione 2004-2005 due gironi da 12 squadre ciascuno);
10.000,00 euro per ciascuna delle 57 squadre iscritte al campionato di serie B (per la stagione 2004-2005 cinque gironi da 12, 11, 11 squadre regolarmente iscritte);
2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto alle società di serie A e A2 presso le quali risultano iscritte, oltre al proprio campionato di competenza, almeno 3 squadre giovanili, di cui una apaprtenente al settore Primavera, e due sotto l’egida del settore scolastico, e da quelle di serie B presso le quali risulta iscritta 1 squadra del settore giovanile.
3. I contributi a sostegno dell’attività professionistica delle suddette squadre non sono cumulabili con altro genere di finanziamenti di enti pubblici, nazionali e/o locali. Nel caso le suddette squadre fossero beneficiarie di contributo da parte di ente pubblico, la quota ad esse spettante in base al comma 1 verrà calcolata (a defalcazione) sulla base di quanto già percepito da altri enti pubblici.
4. In caso di rimanenza delle risorse individuate al comma 1, le stesse vengono accantonate per l’anno successivo ad integrazione di quanto già impegnato.
5. Le risorse di cui al comma 1 vengono erogate mediante bandi dalle amministrazioni regionali in quota pari al numero di squadre iscritte e partecipanti, di anno in anno, ai campionati FIGC - Divisione Calcio Femminile - delle Serie A, A2 e B.
6. Per il finanziamento del fondo istituito con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, per la concessione dell’assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2005 e di 15 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007.
7. Nei casi in cui l’articolo 1 della legge 24 aprile 2000, n. 92 abbia avuto applicazione, perché il limite di età pensionabile era inferiore a 70 anni ora previsti, sia pure in via facoltativa, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, i tre anni previsti su richiesta per i perseguitati politici anti fascisti o razziali di cui al già citato articolo 1 della legge 21 aprile 2003, n. 92, si debbono intendere fruibili a partire dal nuovo limite di età pensionabile, sia pure facoltativi, di 70 anni, come recita l’articolo 1-quater della legge 27 luglio 2004, n. 186 alle medesime condizioni di sospensione dei versamenti contributivi previste dal predetto articolo 1-quater della legge n. 186 del 2004.
8. Onde poter assicurare la continuità nel processo di risanamento e riorganizzazione e il conseguente rilancio del territorio del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, è autorizzato un contributo straordinario di 4,5 milioni di euro per l’anno 2005 a favore dell’Ente Parco.
9. Il fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali è implementato per l’anno 2005 di 11 milioni di euro».
Conseguentemente, all’articolo 20, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. I contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi al sisma ’90, riguardanti le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa, sospesi fino al 30 giugno 2005 con l’articolo 2, comma 66, della legge n. 350 del 2003, vengono prorogati fino al 30 giugno 2006».
Conseguentemente, all’articolo 30, comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «16 aprile 2003» aggiungere le seguenti: «, nonché una quota pari a 4 milioni di euro annui per fronteggiare le esigenze derivanti dalla situazione emergenziale conseguente alle intense precipitazioni verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1º novembre 2004 nel territorio della regione autonoma Friuli Venezia-Giulia», e all’ultimo periodo, sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «54 milioni di euro».
Conseguentemente, alla tabella A,
alla rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 9.770;
2006: – 8.000;
2007: – 8.000;
alla rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 4.000;
2006: – 4.000;
2007: – 4.000;
alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978, art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – altri fondi di riserva – cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:
2005: – 18.500.
2006: – 8.000.
2005: – 7.000.