Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07785
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Atto n. 4-07785
Pubblicato il 30 novembre 2004
Seduta n. 706
FALOMI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali. -
Premesso:
che la Regione Lazio, nella seduta del Consiglio regionale del 24 novembre 2004, ha approvato la proposta di legge regionale n. 673 del 13 aprile 2004, concernente la modificazione e l’integrazione della precedente legge regionale n. 58/1993 di disciplina del settore dei taxi e del noleggio con conducente mediante autovettura;
che detta deliberazione legislativa è stata approvata sul presupposto della repressione del grave fenomeno dell’abusivismo posto in essere da soggetti privi di licenza o di autorizzazione che si procacciano illecitamente clienti soprattutto nell’ambito dell’aeroporto internazionale di Fiumicino e dinanzi agli alberghi della capitale;
che, al fine di reprimere il grave fenomeno dell’abusivismo, il Parlamento italiano con il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito dalla legge n. 214/2003, ha inserito nel codice della strada nuove e gravi sanzioni a carico dei trasgressori, per cui le sanzioni per gli operatori abusivi sono ampiamente presenti nel nostro ordinamento;
che la nuova normativa approvata dalla Regione Lazio, con l’intento di reprimere il fenomeno dell’abusivismo, di fatto viola i principi relativi alla libertà di iniziativa economica (art. 41 della Costituzione), limita la concorrenza in violazione della normativa comunitaria e dell’art. 117, comma 2, lettere a) ed e), della Costituzione, introduce una patente discriminazione fra gli imprenditori del Lazio rispetto a quelli delle altre regioni in dispregio dell’art. 120 della stessa Costituzione;
che tale deliberazione legislativa non consente ai noleggiatori e tassisti del Lazio di esercitare la propria attività lavorativa, così come previsto dalla legge nazionale 15 gennaio 1992, n. 21;
che, in particolare, la legge nazionale, in conformità anche al parere espresso dal Consiglio di Stato (parere del Consiglio di Stato, Sez. II, 11 dicembre 1996, n. 1665), prevede che i titolari di licenza di taxi e di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono legittimamente iniziare il servizio dal territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione o la licenza ovvero possono prelevare il cliente dal medesimo territorio;
che, relativamente al noleggio con conducente, il Consiglio di Stato, in applicazione della legge n. 21/1992, ha stabilito che di regola il servizio non inizia con il prelevamento dell’utente, e che ai fini del corretto esercizio dell’attività imprenditoriale è sufficiente che la rimessa da cui inizia il servizio si trovi nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, anche se l’utente viene prelevato in un Comune diverso;
che la legge approvata dalla Regione non rispetta le norme sulla concorrenza stabilite dallo Stato con la legge n. 21/1992, vietando ai soli noleggiatori del Lazio di potere esercitare liberamente l’impresa, così come previsto dal diritto comunitario, dalla Costituzione e dalla legge nazionale;
che la legge regionale discrimina le imprese del Lazio anche in riferimento alle gare per l’affidamento di servizi di noleggio, limitando illegittimamente la capacità operativa delle imprese e la libertà di stabilimento;
che il vulnus dei principi costituzionali e comunitari operato dalla Regione Lazio espone lo Stato italiano alla responsabilità giuridica anche nei confronti dell’Unione europea, che potrebbe aprire una procedura di infrazione per mancato rispetto delle regole di concorrenza e di libertà di impresa;
che la deliberazione legislativa della Regione Lazio pone in grave pericolo le imprese del settore del Lazio, che inopinatamente si vedrebbero preclusa la possibilità del libero esercizio dell’impresa, consentita invece alle altre imprese nazionali e comunitarie;
che la deliberazione legislativa pone in serio pericolo i livelli occupazionali nel Lazio, con il rischio, fondato, di chiusura di decine di aziende e di migliaia di operatori;
che la deliberazione legislativa in questione lede la potestà normativa dello Stato in materia di concorrenza e di regolazione del mercato;
che in merito gli stessi Uffici della Regione Lazio hanno espresso forti dubbi di legittimità della proposta di legge approvata, invasiva delle prerogative dello Stato e lesiva del diritto comunitario;
che il grave danno derivante dalla deliberazione legislativa in questione può essere limitato solo ponendo in essere ogni possibile azione istituzionale e legale per consentire alla medesima Regione Lazio di addivenire democraticamente ad un ripensamento della scelta operata;
che allo scopo di modernizzare il settore del noleggio sostenendone lo sviluppo e per unificare la medesima nicchia di mercato del trasporto viaggiatori, cosi come già disciplinato dalla legge n. 218/2003, sono presenti in Senato i disegni di legge n. 2378 e n. 3184,
l’interrogante chiede di conoscere:
se non si ritenga necessario attivarsi presso la Regione Lazio, prima che la deliberazione legislativa n. 673/2004 venga promulgata, affinché siano poste in essere tutte le iniziative istituzionali, politiche e giuridiche a tutela dell’ordinamento costituzionale e comunitario;
se e quali iniziative si intenda porre in essere, qualora la deliberazione legislativa entrasse in vigore, al fine di evitare la lesione dei principi costituzionali in materia di libertà di impresa, di concorrenza e di parità tra i vari operatori appartenenti a diverse regioni d’Italia e per evitare una possibile azione di responsabilità da parte dell’Unione europea.