Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07620
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Atto n. 4-07620
Pubblicato il 4 novembre 2004
Seduta n. 690
COLETTI. - Al Ministro per la funzione pubblica. -
Premesso:
che il reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche è regolamentato, nei suoi principi generali, dall’art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001. Nello specifico il comma 4 prevede che le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento siano adottate da ciascuna amministrazione sulla base della programmazione triennale del fabbisogno del personale. Il comma 7 precisa che il regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali;
che l’art. 3, comma 61, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004) ha previsto la possibilità, per le amministrazioni pubbliche, “di effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate” (a tal proposito si sottolinea che nulla viene stabilito in merito al momento della stipula dell’accordo tra le amministrazioni, se precedente o successivo all’espletamento della selezione);
che la norma citata riprende (con esplicito richiamo) le disposizioni contenute nel collegato alla finanziaria 2003 (legge n. 3/2003) che, all’art. 9, prevedeva che un apposito regolamento, emanato su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sinora mai pubblicato, avrebbe stabilito modalità e criteri coi i quali le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici avrebbero potuto ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione;
che anche precedentemente all’entrata in vigore della legge n. 3/2003 e, poi, successivamente alla stessa, pur in assenza di regolamento del legislatore nazionale, alcune amministrazioni locali avevano previsto, nel proprio regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, la possibilità di attingere a graduatorie di altri enti in forza del fatto che questa opportunità non era specificatamente preclusa da alcuna legge, pur essendo state sollevate perplessità in merito alla legittimità di questo strumento;
che pur essendo la disciplina citata direttamente applicabile alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici, la stessa può essere certamente considerata norma di principio degli enti locali. Conseguentemente la possibilità di effettuare assunzioni utilizzando graduatorie di concorsi di altre amministrazioni dovrà essere recepita e normata, per gli enti locali che la volessero utilizzare, nel regolamento di accesso o di organizzazione dell’ente, il tutto nel rispetto del citato decreto legislativo n. 165/2001 in materia di pubblici concorsi;
che tale possibilità determina un evidente risparmio in termini finanziari e di tempo (preparazione del bando di concorso, la sua pubblicità, i tempi di inoltro delle domande, tempi nelle fasi di espletamento delle selezioni, impiego di risorse umane destinate a seguire i procedimenti concorsuali), rispondendo ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse previste dall’art. 91 del decreto legislativo n. 267/2000;
che il momento della stipula “dell’accordo tra le amministrazioni interessate”, al fine dell’utilizzo delle graduatorie, non può essere precedente all’espletamento delle graduatorie, in quanto potrebbe sorgere in capo ad un Comune o ad una Provincia l’obbligo di utilizzare graduatorie ove, ad esempio, un candidato o più candidati, pur essendo in posizioni utili, quindi immediatamente successive ai vincitori del concorso, presentino una valutazione comunque bassa. Al contrario la possibilità di stipulare l’accordo successivamente all’espletamento del concorso renderebbe libero l’ente locale di poter scegliere, rispetto alle graduatorie disponibili in tutto il Paese, quella che presenti una migliore valutazione dei candidati utilmente collocati in graduatoria;
che la stipula dell’accordo tra amministrazioni successivamente alle graduatorie già approvate lascerebbe, inoltre, libero il soggetto idoneo utilmente collocato di accettare o meno la chiamata di un altro ente diverso da quello per il quale ha concorso, non facendo così venire meno il diritto maturato nell’ente in cui ha concorso,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga che l’art. 3, comma 61, della legge n. 350/2003 possa essere considerato norma di principio ed applicabile anche al comparto degli enti locali (Comuni e Province);
in caso affermativo se, in caso di disponibilità nella dotazione organica di posti resisi vacanti o disponibili, i Comuni e le Province possano regolamentare l’utilizzazione dello strumento previsto dall’art. 3, comma 61, della legge n. 350/2003 nell’ambito dei regolamenti dell’ordinamento degli uffici e dei servizi;
se reputi inoltre che la stipula dell’accordo tra le amministrazioni interessate”, alla luce delle considerazioni sopra esposte, possa avvenire successivamente all’approvazione delle graduatorie da parte di un ente locale.