Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-04844

Atto n. 4-04844

Pubblicato il 27 gennaio 2021, nella seduta n. 296

MARIN , IWOBI , SAPONARA , PIROVANO , AUGUSSORI , CANDURA , TESTOR , RICCARDI , ZULIANI , TOSATO , RIVOLTA , BERGESIO , FERRERO , ALESSANDRINI , PISANI Pietro , PIANASSO , VALLARDI , DORIA , ARRIGONI , PUCCIARELLI , PITTONI , CORTI - Al Ministro dell'interno. -

Premesso che:

secondo una recente ordinanza del Tribunale ordinario di Roma, sezione diritti della persona e immigrazione, resa il 18 gennaio 2021, la procedura delle riammissioni informali sul confine italo-sloveno, secondo la prassi adottata dal Ministero dell'interno in attuazione dell'accordo bilaterale con la Slovenia, sarebbe illegittima;

l'ordinanza è stata emessa all'esito di un procedimento cautelare d'urgenza presentato a ottobre 2020 da un immigrato pakistano contro il Ministero. Nel ricorso l'immigrato sosteneva di aver fatto ingresso illegalmente in Italia dalla rotta balcanica insieme ad altri nel mese di luglio, di essere stato rintracciato a Trieste dagli agenti di frontiera e di essere stato costretto, nonostante l'intenzione di presentare domanda di asilo nel nostro Paese, a rientrare in territorio sloveno;

il Tribunale di Roma, nonostante il regolamento "Dublino" vigente e nonostante Slovenia e Croazia possano essere considerati Paesi sicuri, ha accolto il ricorso consentendo all'immigrato pakistano l'immediato ingresso in Italia quale Stato competente a prendere in esame la sua domanda di asilo;

si è verificata la situazione paradossale secondo cui il Ministero, contumace in giudizio, è stato condannato anche al pagamento di tutte le spese legali, facendo quindi passare il pericoloso messaggio secondo cui nel nostro Paese è possibile entrare illegalmente, opporsi alla riammissione e farsi anche pagare le spese, mentre in altri Paesi come Francia e Austria fanno riammissioni in Italia;

a giudizio degli interroganti quanto accaduto è gravissimo: per la prima volta dal 1996, anno in cui fu sottoscritto l'accordo bilaterale tra i due Paesi, un giudice ha stabilito che le riammissioni informali sul confine italo-sloveno sarebbero illegittime e che il Governo italiano starebbe violando così contemporaneamente la legge italiana e le convenzioni internazionali;

questa ordinanza ha avuto ampia eco sulla stampa ed è già stata definita "pilota" per i prossimi e futuri ricorsi che migliaia di immigrati, compresi quelli in attesa di fare ingresso illegalmente in Italia, potrebbero presentare avverso le riammissioni informali in Slovenia;

tale orientamento rischia di avere importanti e gravissime conseguenze sulle politiche di controllo e difesa dei confini interni ed esterni dell'Europa e di trasformare il Friuli-Venezia Giulia in una meta privilegiata dei flussi migratori irregolari e del traffico di esseri umani;

la decisione presa dal Tribunale di Roma si pone altresì in palese dissenso con la posizione ufficiale del Ministero, espressa anche dal sottosegretario Achille Variati in risposta ad un'interrogazione, in cui è stata affermata la legittimità delle riammissioni in Slovenia, anche di chi vuol presentare domanda di asilo, in virtù dell'accordo bilaterale vigente con tale Stato,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere nell'immediato per opporsi alla decisione del Tribunale di Roma e se, alla luce dell'evidente fattore di attrazione dei flussi migratori irregolari verso il nostro Paese costituito da tale decisione, non ritenga opportuno adottare specifiche e tempestive misure al confine con la Slovenia per contrastare il traffico illecito di esseri umani e l'immigrazione clandestina verso il nostro Paese;

a quanto ammontino le spese legali che il Ministero è tenuto a pagare in seguito al ricorso presentato da un immigrato che ha dichiarato di essere entrato clandestinamente nel nostro Paese e se non ritenga urgente intervenire con gli opportuni strumenti, e nelle opportune sedi, per ribadire la legittimità delle riammissioni in Slovenia, anche di chi vuol presentare domanda di asilo, in virtù dell'accordo bilaterale vigente con tale Stato.