Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00306

Atto n. 1-00306

Pubblicato il 14 dicembre 2020, nella seduta n. 281
Esame concluso nella seduta n. 283 dell'Assemblea (16/12/2020)

MARCUCCI , UNTERBERGER , ALFIERI , ASTORRE , BINI , BITI , BRESSA , CIRINNA' , COLLINA , D'ALFONSO , D'ARIENZO , FEDELI , FERRARI , FERRAZZI , GIACOBBE , IORI , LANIECE , LAUS , MANCA , MARILOTTI , MESSINA Assuntela , NANNICINI , PARRINI , PITTELLA , ROJC , RAMPI , STEFANO , TARICCO , VATTUONE , VALENTE , VERDUCCI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, attualmente all'esame della Camera dei deputati, prevede che nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 sia vietato ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute, consentendo comunque il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro comune;

analoga disposizione è prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;

considerato che:

è assolutamente necessario continuare ad applicare il massimo livello di precauzione per evitare un aumento esponenziale del rischio di contagio durante le festività natalizie e il conseguente aggravarsi della pressione sulle strutture ospedaliere e su quelle della medicina territoriale;

la drammatica situazione che il Paese sta vivendo continua a richiedere estremo rigore nell'adozione delle misure di contenimento, soprattutto alla luce dei risultati incoraggianti conseguiti nelle ultime settimane in termini di progressiva riduzione della curva e dell'indice di trasmissione dei contagi;

tuttavia alcune delle suddette misure, come quella relativa al divieto di ogni spostamento tra comuni nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, dovrebbero essere improntate non solo al necessario principio di precauzione, ma anche ai principi di ragionevolezza e di equità. Ciò all'esclusivo fine della comprensione, condivisione e osservanza della norma da parte dei cittadini cui sono richiesti sacrifici dal mese di marzo di quest'anno;

il profondo convincimento della necessità che le suddette misure siano vissute e percepite dai cittadini non solo come necessarie, ma anche come giuste e ragionevoli (presupposto indispensabile ai fini del loro pieno rispetto) porta a sostenere la possibilità che lo spostamento tra comuni nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 possa avvenire non solo per "comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute" o per rientrare "alla propria residenza, domicilio o abitazione", ma anche, ferme restando le raccomandazioni previste in materia di aggregazioni di persone, per consentire a coloro che vivono in piccoli o medi comuni la possibilità di ricongiungersi per poche ore con gli affetti più stretti che abitano in altri piccoli o medi comuni;

è infatti evidente come questo problema non si pone, o si pone molto di meno, per coloro che vivono nei comuni più grandi dove, con più probabilità, sono presenti i familiari con i quali, quindi, è possibile ritrovarsi per le festività natalizie;

preso atto che:

nelle "FAQ" presenti sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri è previsto che lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti sia consentito anche dal 21 al 6 gennaio, anche tra comuni e regioni in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso comune o regione;

è stato anche chiarito che le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si riuniscono ad esso con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, potranno spostarsi per ricongiungersi per il periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 nella stessa abitazione in cui sono soliti ritrovarsi;

considerato inoltre che nell'adozione delle misure di contenimento occorre tener conto dell'esito dell'attività settimanale di monitoraggio,

impegna il Governo ad adottare tempestivamente le iniziative necessarie, di natura normativa o interpretativa, al fine di consentire la possibilità per gli affetti più stretti di ricongiungersi nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, prevedendo la possibilità di spostamento tra comuni al fine di evitare che le norme previste dal decreto-legge n. 158 del 2020 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 siano foriere di disparità di trattamento tra coloro che sono residenti in comuni grandi e coloro che sono residenti in comuni piccoli e medi, ovvero, in particolare, con popolazione inferiore indicativamente ai 10.000 abitanti.