Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-04190

Atto n. 4-04190

Pubblicato il 7 ottobre 2020, nella seduta n. 262

SANTILLO , FERRARA , VACCARO , ANGRISANI , GIANNUZZI , DE LUCIA , PRESUTTO , MAUTONE , PUGLIA , LANNUTTI , RICCIARDI , DI MICCO , BOTTO , CASTIELLO , SANTANGELO , DESSI' - Ai Ministri per le politiche giovanili e lo sport e della salute. -

Premesso che:

recentemente, in relazione alla partita del campionato di calcio di serie A Juventus-Napoli, prevista per il 4 ottobre 2020, è sorta una forte polemica che attiene ai rapporti tra COVID-19 e mondo del calcio;

la Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) nel documento "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità 'a porte chiuse', finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" (aggiornato al 22 giugno 2020) prevede, con riferimento alla periodicità dei test a cui sottoporre il gruppo squadra nelle competizioni professionistiche, a seguito delle valutazioni del comitato tecnico scientifico di cui alla riunione del 18 settembre 2020, la negatività del test molecolare per la ricerca del virus SARS-CoV-2, attraverso il tampone rino-faringeo, che può essere acquisita "soltanto" a ridosso della competizione sportiva. Il test molecolare deve, comunque, essere effettuato entro e non oltre le 48 ore antecedenti alla disputa della gara. Allo stato attuale non sono previste modifiche alla periodicità dell'effettuazione dei test sierologici, rispetto a quanto previsto nei precedenti protocolli. Le presenti previsioni si applicano anche agli arbitri;

inoltre, con riferimento alla procedura da osservare qualora sia accertata la positività al COVID-19 di un calciatore, il documento rimanda alla circolare del Ministero della salute del 18 giugno 2020, avente ad oggetto "Modalità attuative della quarantena per i contatti stretti dei casi COVID-19, in particolari contesti di riferimento, quali l'attività agonistica di squadra professionista". Resta altresì inteso che l'approvvigionamento dei test molecolari per il gruppo squadra e gli altri soggetti eventualmente interessati non dovrà "minimamente impattare sulla disponibilità del reagentario da dedicarsi in maniera assoluta ai bisogni sanitari del Paese";

la circolare richiamata a sua volta stabilisce: "Sulla base del nuovo quadro epidemiologico e delle conseguenti disposte riaperture, questa Direzione generale ha emanato la Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020, aggiornando gli strumenti messi in atto per contrastare l'epidemia COVID-19 in corso, con particolare riferimento alla individuazione delle modalità e delle regole di comportamento da seguire durante la quarantena, nonché a rafforzare il sistema di ricerca e di gestione dei contatti (contact tracing), anche alla luce delle nuove tecnologie";

come risulta dal verbale n. 88 del 12 giugno 2020, il comitato tecnico scientifico, nominato con ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, si è espresso relativamente alle proposte della "Federazione Italiana Giuoco calcio. Integrazione Protocolli Sanitari" circa l'individuazione di misure precauzionali alternative o aggiuntive applicabili a casi specifici come quello dell'attività agonistica di squadra;

a tal proposito, prosegue la circolare, si rammenta che lo scopo delle attività resta, anche nello specifico contesto del gioco agonistico di squadra, quello di identificare e gestire i contatti dei casi probabili o confermati COVID-19, nonché di individuare e isolare rapidamente i casi secondari, per intervenire e interrompere la catena di trasmissione. Questo obiettivo viene raggiunto attraverso le seguenti azioni: 1) identificare rapidamente i contatti di un caso probabile o confermato COVID-19; 2) fornire ai contatti, come identificati, le informazioni sulla patologia, sulla quarantena, sulle corrette misure di igiene respiratoria e delle mani, e indicazioni su che cosa fare in caso di manifestazione dei sintomi; 3) provvedere tempestivamente all'esecuzione di test diagnostici nei contatti che sviluppano sintomi;

il Dipartimento di prevenzione, in presenza di un caso positivo, fornisce informazioni e indicazioni chiare, anche per iscritto, sulle misure precauzionali da attuare ed eventuale documentazione informativa generale sull'infezione;

in particolare, l'operatore di sanità pubblica del Dipartimento di prevenzione territorialmente competente, per quanto riguarda l'attività agonistica di squadra professionista, nel caso in cui risulti positivo un giocatore, ne dispone l'isolamento ed applica la quarantena dei componenti del gruppo squadra che hanno avuto contatti stretti con un caso confermato. Il Dipartimento di prevenzione può prevedere che, alla luce del citato parere n. 88 del comitato tecnico scientifico, alla quarantena dei contatti stretti possa far seguito, per tutto il "gruppo squadra", l'esecuzione del test, con oneri a carico delle società sportive, per la ricerca dell'RNA virale, il giorno della gara programmata, successiva all'accertamento del caso confermato di soggetto COVID-19 positivo, in modo da ottenere i risultati dell'ultimo tampone entro 4 ore e consentire l'accesso allo stadio e la disputa della gara solo ai soggetti risultati negativi al test molecolare. Al termine della gara, i componenti del "gruppo squadra" devono riprendere il periodo di quarantena fino al termine previsto, sotto sorveglianza attiva quotidiana da parte dell'operatore di sanità pubblica del Dipartimento di prevenzione territorialmente competente, fermi gli obblighi sanciti dalla citata circolare del 29 maggio 2020;

in relazione a quanto esposto, a giudizio degli interroganti la mancata gara Juventus-Napoli ha evidenziato l'esistenza di un vulnus che dovrebbe essere chiarito in sede di protocollo, onde evitare il danno grave alla salute dei calciatori, che resta il valore costituzionale cui fare riferimento, ben prima delle categorie economiche che sono riconosciute dalla medesima Carta fondamentale con una portata inferiore al valore della persona umana e della sua salute;

la polemica che è insorta sul mancato arrivo della formazione del Napoli a Torino ha scatenato i tifosi, d'ambo le parti, in una rincorsa alla responsabilità sportiva che lede il principio di tutela della salute, mentre, a parere degli interroganti vergognose prese di posizione anche televisive di presunti esperti ed addetti ai lavori hanno cosparso di dubbi l'operato di organi sanitari pubblici che non rispondono a logiche sportive o di vile interesse di bottega, bensì alla tutela del calciatore professionista nel medesimo modo in cui viene tutelato il cittadino comune;

le affermazioni, quindi, di chi ha chiesto al Napoli calcio di violare scientemente la legge e l'ordine della ASL Napoli 2, non curandosi della quarantena, pur di arrivare a Torino, anche infettando potenzialmente atleti della formazione avversaria per una partita di calcio, stride con quello che è successo in Italia, con i 36.000 morti per COVID, nonché con la tutela obbligatoria e la chiusura in casa di milioni di italiani che, invece, si sono attenuti alle indicazioni delle stesse autorità sanitarie,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, i Ministri in indirizzo intendano adottare per garantire la salute all'interno delle società sportive, nonché qualificare il valore delle ordinanze della ASL e rispetto al protocollo amministrativo reso per il calcio professionistico;

quali misure di competenza intendano intraprendere al fine di evitare che i fatti che hanno condizionato la partita Juventus-Napoli si ripetano e compromettano definitivamente il regolare svolgimento dei campionati professionistici.