Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-03845

Atto n. 4-03845

Pubblicato il 15 luglio 2020, nella seduta n. 240

NATURALE , LANNUTTI , MOLLAME , CORRADO , PRESUTTO , TRENTACOSTE , MORONESE , RUSSO , PACIFICO , GALLICCHIO , VANIN , ROMANO , ANGRISANI , AGOSTINELLI , ABATE , LANZI , CROATTI , MININNO - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali. -

Premesso che:

le esigenze dei trasformatori del grano duro, esportatori nel mondo di pasta "made in Italy", vanno oltre la produzione di grano nazionale, che si attesta mediamente su 4 milioni di tonnellate, mentre il fabbisogno di molini e pastifici italiani si aggira sulle 6 milioni di tonnellate annue;

l'arrivo di navi provenienti da Paesi extra Unione europea con carico di grano avviene costantemente durante tutto l'anno nei porti, principalmente del Sud Italia, con carichi muniti di certificazione di origine, come previsto dal regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione;

dopo aver superato i controlli di dogana, il grano può passare di mano fra grossi trader internazionali e commercianti locali prima della destinazione finale con conseguente trasformazione in vari derivati;

il prodotto in compravendita ha l'obbligo della fatturazione ma non dell'indicazione della provenienza nella fattura;

considerato che:

la crescente richiesta di trasparenza da parte dei cittadini, insieme alla maggiore domanda di prodotti locali in tutti i suoi componenti, indirizza verso un'immediata identificazione delle merci nel percorso di filiera;

il 30 marzo 2020, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dello sviluppo economico hanno firmato il decreto ministeriale che proroga al 31 dicembre 2021 l'obbligo di indicazione dell'origine del grano per la pasta di semola di grano duro, dell'origine del riso e del pomodoro nei prodotti trasformati, prolungando i provvedimenti nazionali in vigore oltre il 1° aprile 2020, data di entrata in applicazione del regolamento (UE) n. 775/2018,

si chiede di sapere se, anche alla luce degli ultimi provvedimenti adottati, i Ministri in indirizzo non ritengano di adoperarsi per quanto di competenza al fine di proporre una revisione dei contenuti del comma 2 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, considerando di aggiungere fra le indicazioni obbligatorie in fattura l'origine del prodotto commercializzato.