Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02931

Atto n. 4-02931

Pubblicato il 19 febbraio 2020, nella seduta n. 193

DE BONIS , DE FALCO , MARTELLI , NUGNES , BUCCARELLA , LONARDO , LA MURA - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. -

Premesso che:

i CAA, centri di assistenza agricola, sono soggetti privati ai quali AGEA, Agenzia per le erogazioni in agricoltura, delega compiti di istruttoria dei fascicoli aziendali, disciplinati dal decreto ministeriale 27 marzo 2001 e successivamente dal decreto ministeriale 27 marzo 2008 recante "Riforma dei Centri autorizzati di assistenza agricola";

l'AGEA, attraverso AGECONTROL (l'agenzia pubblica per i controlli e le azioni comunitarie per conto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), vigila sui soggetti delegati, sia per quanto riguarda la parte dell'organizzazione e il funzionamento, sia per quanto riguarda la gestione dei fascicoli e delle domande di accesso agli aiuti finanziari;

le numerose funzioni che AGEA delega ai CAA, vengono stabilite sulla base di apposite convenzioni che, tra le altre cose, consentono ai tecnici agricoli liberi professionisti di collaborare con i CAA. I tecnici agricoli liberi professionisti (agrotecnici ed agrotecnici laureati, dottori agronomi e forestali, periti agrari, laureati in scienze ambientali) integrati da altre specifiche professionalità (consulenti del lavoro, geometri, dottori, commercialisti, ragionieri ed esperti fiscali) sono, quindi, da diversi anni impegnati nell'assistenza tecnica indipendente ai produttori agricoli di tutta Italia;

da fine 2019 circolano vari schemi di convenzione OP (organismo pagatore) AGEA-CAA con la volontà di vincolare i centri di assistenza agricola a utilizzare solo lavoratori tecnici dipendenti, quindi niente più liberi professionisti esterni. l'ultimo schema di convenzione OP per il 2020, inviato ai CAA da Agea e pubblicato dal giornale on line "Agricolae.eu", modifica una caratteristica che potrebbe cambiare in maniera sostanziale l'operatività dei centri di assistenza agricola, soprattutto per le organizzazioni agricole che si avvalgono di professionisti esterni;

si legge, infatti, all'articolo 4, comma 3 dello schema di convenzione OP: "Entro il 30 settembre 2020 tutti gli operatori titolari abilitati ad accedere ed operare nei sistemi informativi dell'Organismo pagatore devono essere lavoratori dipendenti del CAA o delle società con esso convenzionate. L'accesso degli stessi ai sistemi informativi deve essere effettuato esclusivamente tramite SPID";

tale disposizione ha, di fatto, allarmato il collegio degli agrotecnici e tutti gli altri liberi professionisti, i quali hanno evidenziato che se venisse approvata definitivamente questa nuova convenzione, si avrebbe una "grave distorsione della concorrenza" sia per quanto riguarda la prestazione dei servizi professionali, sia nei confronti dei (piccoli) CAA. Tali misure "capestro" avrebbero come effetto immediato quello di far chiudere la maggior parte dei CAA, già da tempo radicati sul territorio nazionale, in particolare sarebbero duramente penalizzati i CAA gestiti da liberi professionisti (agrotecnici, agronomi e periti agrari) che, impostando i loro servizi su un criterio qualitativo anziché quantitativo, si rivolgono per loro natura a un limitato numero di imprese. Il tutto a favore dei CAA di grandi dimensioni numeriche, che sarebbero così messi in condizioni di creare un oligopolio, fare concorrenza sleale ai piccoli CAA e, di conseguenza, controllare il prezzo dei servizi;

se è infatti vero che l'AGEA gode di un certo grado di discrezionalità ed autonomia nella definizione dell'ordinamento dei propri territori, è altrettanto vero che questo potere deve essere utilizzato ai fini di tutelare l'interesse comune e non certo per favorire, direttamente od indirettamente che sia, un'organizzazione piuttosto che un'altra. Ad esempio, nella convenzione di coordinamento, vigente negli anni dal 2016 al 2018, l'art. 5, punto e), prevedeva: "il CAA coordinatore è in possesso dei requisiti minimi richiesti per la sottoscrizione della presente convenzione in quanto rappresenta almeno quattro CAA territoriali che rispettano i requisiti di cui al DM 27.03.2008 ed è in grado di garantire l'operatività in tutte le Regioni";

nella Convenzione 2019, il punto e) delle premesse recita: "il CAA coordinatore è in possesso dei requisiti minimi richiesti per la sottoscrizione della presente convenzione in quanto rappresenta almeno 80 mila fascicoli riconosciuti validi e detiene in tutte le Regioni una o più strutture operative, oppure rappresenta quattro CAA territoriali che rispettano i requisiti di cui al DM 27.03.2008 ed è in grado di garantire in tal modo l'operatività richiesta in tutte le Regioni";

vengono, quindi, stabiliti due requisiti minimi, prima inesistenti, per la sottoscrizione della convenzione: 1) il possesso di almeno 80.000 fascicoli riconosciuti validi; 2) la presenza in tutte le regioni di una o più strutture operative (comprese quelle dove non è richiesta l'esistenza dei CAA coordinatori). Tali requisiti rappresentano sicuramente una barriera restrittiva per l'accesso al mercato rispetto alla precedente convenzione 2016-2018, in più pregiudicano le somme già incassate o da incassare e mirano a favorire alcuni CAA rispetto ad altri;

nell'analizzare specificamente l'attività dei CAA, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si è pronunciata più volte sulla normativa nazionale di riferimento, in alcune occasioni riscontrando restrizioni della concorrenza. La previsione di requisiti particolarmente rigidi non solo può determinare una restrizione ingiustificata all'accesso al mercato, ma può al contempo favorire ingiustificatamente gli operatori già attivi nel settore attraverso la preventiva individuazione di specifiche prerogative unicamente o prevalentemente ad essi riferibili;

infatti, già nel 2000 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Parere AS200 dell'8 giugno 2000, Boll. n. 21/00) ha rilevato l'illegittimità di norme volte a "restringere la concorrenza del mercato dei servizi alle imprese agricole", che nella fattispecie consistevano nella possibilità di costituire CAA connessi solo a determinati soggetti;

è citato nel parere AS200 "Ove esigenze di carattere generale impongano di limitare il numero dei soggetti ammessi alla costituzione di un CAA, tale limitazione potrebbe essere stabilita non in ragione di un criterio soggettivo, basato fondamentalmente sull'individuazione preventiva di talune organizzazioni professionali, ma piuttosto tramite criteri oggettivi di selezione applicati a tutti gli operatori professionali. In particolare, potrebbero essere presi in considerazione requisiti quali le sostanziali caratteristiche tecnico-professionali, i mezzi a disposizione, nonché un numero minimo di domande evase. Tali requisiti garantirebbero una selezione fondata su criteri di efficienza e produrrebbero l'effetto di consentire anche ad operatori diversi dalle organizzazioni di categoria, come i liberi professionisti, la possibilità di essere ammessi alla costituzione di un CAA";

appare sleale da parte di alcune organizzazioni il tentativo di escludere dal servizio di assistenza i piccoli CAA;

appare altresì ingiustificato intensificare i controlli di secondo livello solo sui piccoli CAA, a maggior ragione se questi hanno provveduto a denunciare irregolarità o ipotesi di reati in assenza di alcuna obiettiva giustificazione e proporzionalità,

si chiede di sapere:

se e quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere affinché la nuova convenzione OP di AGEA e la nuova convezione di coordinamento rechino disposizioni conformi a quanto illustrato in premessa, ove occorra, anche attraverso la richiesta di un nuovo parere all'AGCM;

se non sia del parere, conformemente a quanto più volte espresso dall'Antitrust, che i centri di assistenza agricola condotti da organizzazioni meno ramificate e di dimensioni più piccole non vengano messi in condizione di non poter più operare;

se voglia riferire in Parlamento circa i dettagli del piano di azioni attualmente in corso sui controlli di secondo livello ai CAA, compreso il numero dei fascicoli estratti a controllo per singola sede e il numero di ispettori inviati per singola sede.