Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-01328

Atto n. 3-01328

Pubblicato il 28 gennaio 2020, nella seduta n. 184

NISINI - Al Ministro dello sviluppo economico. -

Premesso che:

ai sensi dell'articolo 156, comma 1, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, "L'attività professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina (...) non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo" di perito assicurativo, tenuta, ai sensi dell'articolo 157, da Consap;

in deroga, il successivo comma 2 attribuisce alle imprese di assicurazione la facoltà di "effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti";

considerato che:

la lettura combinata delle due disposizioni implica che le imprese di assicurazione possono effettuare le attività di accertamento e stima dei danni attraverso propri dipendenti ("direttamente"), e non tramite soggetti esterni che non siano iscritti al ruolo dei periti; in caso contrario infatti la disposizione non avrebbe alcun effetto reale;

all'interrogante risulta che, nella prassi, si verifichino casi in cui le imprese assicurative incarichino per l'effettuazione di attività relative all'accertamento e stima dei danni dei veicoli "periti" non iscritti al ruolo;

considerato inoltre che:

molte compagnie di assicurazione chiedono di effettuare le fotografie dei veicoli danneggiati direttamente alle carrozzerie che svolgono le riparazioni, senza pertanto l'ausilio del tecnico iscritto al ruolo nazionale dei periti assicurativi;

ciò comporta un'elusione della norma che regola la figura del perito assicurativo, in quanto le fotografie costituiscono comunque un'attività di accertamento, ed anche un potenziale rischio per i consumatori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda fornite la corretta interpretazione delle disposizioni relative all'attività peritale, contenute nel codice delle assicurazioni private;

se non ritenga opportuno effettuare verifiche ed eventualmente prendere provvedimenti nei confronti delle compagnie di assicurazione che non si avvalgono della figura del perito assicurativo così come stabilito dalla norma che ne regola la professione;

se non ritenga opportuno convocare tavoli di lavoro con i rappresentanti delle associazioni che raggruppano i periti assicurativi, in modo da svolgere verifiche circa l'operato delle compagnie di assicurazione anche in ordine agli eventuali contratti vessatori che vengono fatti sottoscrivere ai periti che dovrebbero svolgere una funzione tecnica terza, e pertanto non devono sottostare alle condizioni delle imprese assicurative;

se intenda attivarsi al fine di rivedere la normativa in modo da tutelare gli oltre 100.000 fra periti e autoriparatori che oggi sono fortemente condizionati dalle assicurazioni.