Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 2-00576
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Atto n. 2-00576
Pubblicato il 26 maggio 2004
Seduta n. 613
MALABARBA, SODANO TOMMASO, SALVI, MARTONE. - Al Ministro della difesa. -
Premesso che:
dalle comunicazioni del Ministro della difesa alle Commissioni difesa di Senato e Camera del 7 aprile 2004 è emerso che nel corso delle operazioni compiute dal contingente militare italiano a Nassiriya il 6 aprile 2004, durante la cosiddetta “battaglia dei ponti”, si sarebbero registrate quindici vittime tra i civili iracheni, mentre fonti di stampa hanno indicato che i morti sarebbero stati 25 secondo fonti mediche, 30 o 40 secondo i testimoni, e che tra le vittime vi sarebbero stati una donna e due bambini;
se le operazioni compiute dal contingente italiano in Iraq il 6 aprile non sono state operazioni di guerra (il Ministro della difesa ha ufficialmente dichiarato al Parlamento: “La nostra è una missione di pace. Chi parla di coinvolgimento dei nostri militari in una guerra stravolge la realtà”), allora si sarebbe trattato di una semplice operazione di ordine pubblico e/o di un'operazione di polizia che normalmente viene compiuta anche nel nostro Paese, attraverso l’uso di mezzi legittimi, per rimuovere gli ostacoli che impediscono la libertà di circolazione dei cittadini; qualora delle persone vengano uccise nel corso di tali operazioni è compito dell’autorità giudiziaria effettuare gli opportuni accertamenti al fine di escludere che siano stati compiuti dei reati nell’uso dei mezzi di coazione. Lo stesso principio si deve applicare alle operazioni di ordine pubblico compiute dalle Forze armate nei territori occupati, al fine di verificare se l’uccisione di civili sia conseguenza di mezzi legittimi oppure risulti una violazione delle norme delle Convenzioni internazionali che tutelano il diritto alla vita delle persone protette;
il contingente militare italiano, come del resto la stessa CPA (Autorità Provvisoria di Coalizione), è tenuto al rispetto delle norme della IV Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, ratificata dall’Italia con la legge 27 ottobre 1951, n. 1739, che regolano la situazione giuridica dei territori occupati nel corso di un conflitto bellico e, perciò, soggetti alla sovranità e all’amministrazione delle forze occupanti. Tale Convenzione prevede norme precise a tutela delle persone che vivono nei territori occupati che, proprio per tale motivo, sono considerate “persone protette” e quindi non possono essere uccise né ferite (art. 32) o sottoposte ad atti di coercizione o tortura (art. 31). Tali atti costituirebbero infrazioni gravi alla Convenzione (art. 147) e comporterebbero, a norma dell’art. 146, l’obbligo di processare i responsabili;
al fine di rendere effettivo l’obbligo dello Stato italiano di punire le infrazioni alle Convenzioni internazionali del diritto bellico è stato previsto l’art. 185 del codice penale militare di guerra (modificato dall’art. 2 della legge 31 gennaio 2002, n. 6) ed è stato introdotto l’art. 185-bis che punisce le offese contro persone protette dalle Convenzioni internazionali;
le cosiddette “regole d’ingaggio”, che non sono mai state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale o portate in altro modo a conoscenza del Parlamento, costituiscono normativa secondaria, quindi inidonea a modificare le leggi vigenti nella Repubblica italiana, in particolare l’art. 41 del codice penale militare di pace e l’art. 53 del codice penale, che regolano l’uso legittimo delle armi;
l’autorità giudiziaria, su esposto di alcuni parlamentari e giuristi al Procuratore della Repubblica presso il tribunale militare di Roma, dovrà accertare l’effettivo svolgimento dei fatti e prendere conoscenza di tutti gli episodi da cui sia derivata la violazione dei diritti di ogni singola persona protetta;
il Governo italiano e i Comandi militari italiani in Iraq hanno riferito di continui e reiterati fermi di cittadini iracheni;
in base al “Memorandum d'intesa” stipulato con il Regno Unito, che disciplina il trasferimento dei fermati e l'osservanza delle norme di diritto internazionale applicabili in materia dei detenuti, tali cittadini sono consegnati alle autorità militari inglesi e in seguito a quelle americane;
lo status giuridico di tali cittadini ricade nella disciplina prevista dalla IV Convenzione di Ginevra, che regola le condizioni delle persone che vivono nei territori soggetti ad occupazione militare;
il diritto internazionale sui conflitti armati prevede il trasferimento dei catturati alle altre potenze alleate, sottoponendolo a rigorose condizioni restrittive,
si chiede di sapere:
come mai l’autorità politica, che è istituzionalmente responsabile del rispetto da parte delle Forze armate italiane delle Convenzioni internazionali che vincolano il nostro Paese, abbia dato una versione dell’andamento delle operazioni sul campo tale da fornire un numero di vittime diverso da quello riportato dai testimoni della “battaglia dei ponti” a Nassiriya e non abbia identificato le persone protette che sono state private della vita a seguito delle operazioni compiute dalle Forze armate italiane;
se non si ritenga necessario e urgente, per porre il Parlamento nella condizione di accertare la verità dei fatti, che vengano messi a disposizione delle Camere i video integrali che documentano l’azione bellica svolta dai militari italiani, che contraddice apertamente la natura umanitaria della missione;
se non si ritenga opportuno che il Governo chiarisca i compiti operativi del contingente militare italiano, nonché i rapporti tra il comando italiano e quello anglo-americano in un contesto tanto drammatico dove le operazioni di ogni genere – ordine pubblico, ricostruzione materiale dei danni bellici, transizione verso nuovi assetti statuali – sono rigorosamente sotto il comando anglo-americano senza che in nessuna sede siano stati chiariti i rapporti tra le truppe anglo-americane di occupazione, le operazioni militari di fatto di peace-enforcing delle unità italiane e le regole di ingaggio per queste unità;
se il Comando italiano fosse a conoscenza del trattamento riservato agli arrestati e del fatto che nessuna disposizione delle autorità alleate assicuri ai detenuti il diritto ad un giusto processo;
se il “Memorandum d'intesa” stipulato fra l'Italia e il Regno Unito contenga le necessarie garanzie che le forze alleate, a cui vengono consegnati i prigionieri, siano in grado di applicare tutte le norme della Convenzione relative ai catturati;
perché il testo del “Memorandum”, trattandosi di un accordo internazionale, non sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;
se non si ritenga necessario fornire elementi circa l'identità delle persone arrestate, le modalità della loro detenzione e del loro interrogatorio e gli eventi successivi alla loro consegna alle autorità della Coalizione;
con riferimento ad ogni singola persona protetta consegnata alle autorità della Coalizione, se tali persone siano ancora vive e se il loro trattamento sia o sia stato conforme alle norme pertinenti del diritto umanitario;
nell'ipotesi che emergano fatti-reato a carico dei militari italiani che risultassero implicati in azioni criminose, se non si ritenga di richiedere al giudice competente le misure cautelari coercitive ed interdittive adeguate alla gravità del fatto;
se non si ritenga necessario trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria ordinaria qualora emergano ipotesi di reato a carico di altre persone.