Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-06866

Atto n. 4-06866

Pubblicato il 26 maggio 2004
Seduta n. 613

CALVI, ZANCAN. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia. -

Premesso che:

le signore Giuliana Brogi ed Elisabetta Bompressi, rispettivamente moglie e figlia di Ovidio Bompressi, hanno presentato nel febbraio 2002 domanda di grazia per il loro congiunto;

le istanti non hanno direttamente ricevuto notizia alcuna sullo stato del procedimento, se non per indiscrezioni della stampa, che davano conto di un'opposizione del Ministro della giustizia;

per conoscere lo stato dell'istruttoria di competenza del Ministro della giustizia facevano istanza, tramite i loro legali, di accesso al procedimento ai sensi della legge n. 241/1990;

in data 24 settembre 2003 l'Ufficio grazie della Direzione generale affari penali negava l'accesso al procedimento asserendo che la natura politica dell'atto di grazia rendeva inapplicabile al relativo procedimento le disposizioni della legge n. 241/1990;

i famigliari di Bompressi impugnavano il provvedimento di diniego di fronte al TAR del Lazio che nel dicembre 2003 ordinava al Ministro della giustizia di trasmettere una relazione riservata sui documenti presenti nel fascicolo, cui il Ministero assolveva solo parzialmente, inviando copia integrale dei documenti presenti nel fascicolo, che potevano essere esaminati dal collegio giudicante, pur rimanendo sottratti ai difensori delle ricorrenti;

in contemporanea le ricorrenti avviavano una procedura di messa in mora del Ministro della giustizia affinché concludesse l'istruttoria sulla domanda di grazia del proprio congiunto e trasmettesse il fascicolo al Presidente della Repubblica, al quale la domanda di grazia era formalmente indirizzata, cui il Ministro non rispondeva, costringendo ancora una volta i familiari del detenuto Ovidio Bompressi ad un ennesimo ricorso alla giustizia, ex art. 21-bis della legge n. 1034/1971;

espletata l'istruttoria riservata, i due ricorsi venivano chiamati nella stessa camera di consiglio del 11/2/2004 e decisi con le sentenze n. 1817 e n. 1837 dell’11-28/2/2004, che ordinavano al Ministro di consegnare l'elenco completo dei documenti e dichiaravano cessata la materia del contendere perché il Ministro aveva terminato l'istruttoria con un parere negativo reso dall'Ufficio grazie, confermato dal Direttore generale degli affari penali e condiviso dal Ministro della giustizia, parere successivamente trasmesso alla Presidenza della Repubblica nell'ottobre del 2003;

non si comprendono le ragioni di opportunità e di stile per le quali il Ministro, nonostante fosse stato più volte sollecitato in tal senso, abbia omesso di comunicare all'Avvocatura dello Stato, alle ricorrenti ed ai loro difensori di aver concluso l'istruttoria, evitando la celebrazione di inutili processi;

la defatigante attività giudiziale della famiglia Bompressi proseguiva con la presentazione di un ricorso straordinario al Capo dello Stato, anch'esso trattenuto dal Ministero, tanto da costringere i difensori di Bompressi a notificare atto di interpellanza e depositare essi stessi il ricorso al Consiglio di Stato, dove è radicato innanzi alla sezione terza consultiva;

finalmente, con nota del 22 aprile 2004 il Ministero della giustizia comunicava, in relazione al ricorso straordinario al Capo dello Stato, che è consentito il diritto di accesso presso la Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani, presso la quale, tuttavia, non vi è copia non solo dell'intero fascicolo della grazia per Bompressi, benché a codesta Direzione Generale fosse stato restituito dal TAR del Lazio, stando al letterale tenore della sentenza n. 1817 del 11-28/2/2004, ma neppure degli atti impugnati, ben conosciuti dalla Direzione che ha formulato le controdeduzioni per il Consiglio di Stato;

si prospetta una decisione senza che i difensori della famiglia Bompressi abbiano mai potuto vedere i provvedimenti impugnati, che tuttavia dovevano essere impugnati per evitare l'inammissibilità per tardività,

si chiede di sapere:

per quali ragioni una decisione del Ministero della giustizia sulla domanda di grazia di Ovidio Bompressi, presentata dai suoi familiari, insieme con i pareri di supporto dell'Ufficio III-grazie e della Direzione generale degli affari penali, non sia mai stata formalmente ed integralmente notificata all'interessato, ai suoi familiari ed ai loro difensori ed anzi ne sia stata impedita persino la visione presso la Direzione Generale per il Contenzioso ed i Diritti Umani, e se un tale impedimento corrisponda ai principi di legalità e trasparenza che dovrebbero informare l'azione della Pubblica Amministrazione in uno Stato di diritto;

per quali ragioni gli atti impugnati, come richiede espressamente l'articolo 21 della legge n. 1034/1971, come modificato dalla legge 205/2000, non siano stati depositati congiuntamente con la costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;

per quali ragioni il Ministero della giustizia, quali che siano le opinioni sul potere di grazia e dei rapporti tra Ministro e Presidente della Repubblica, abbia ritenuto di comunicare all'interessato l'inesistenza dei presupposti per la concessione della grazia, prima ancora di trasmettere i suoi pareri al Quirinale, per non parlare dell'intero fascicolo, che ha dovuto essere formalmente richiesto dalla Presidenza della Repubblica, e se questa condotta sia frutto di decisioni personali del Ministro della giustizia o invece frutto di deliberazioni collegiali del Consiglio dei ministri ovvero di direttive del Presidente del Consiglio.