Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 1208

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 1208


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori MANCONI, PIERONI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI e SARTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 1996

Disciplina della professione di operatore psicomotricista






ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende rispondere alle richieste di riconoscimento professionale degli operatori psicomotricisti che già svolgono o che intendono svolgere interventi qualificati nel settore sanitario; é finalizzata, inoltre all'istituzione dell'ordine e dell'albo professionale degli psicomotricisti italiani definendo, altresí, le loro competenze in ambito riabilitativo. Tali competenze consentono allo psicomotricista di effettuare un proficuo intervento con soggetti che presentano handicap , problemi o difficoltà che si manifestano sia sul piano motorio, sia sul piano cognitivo sia su quello relazionale. Alla specificità di questi disturbi occorre che si risponda con un intervento specifico. Tale intervento, inoltre, si colloca e risponde ad un bisogno e ad un orientamento presente oggi in tutte quelle tecniche riabilitative che rifuggono sempre piú da un meccanicismo di fondo per fare ricorso alla motivazione del paziente a guarire. Queste tendenze si sposano egregiamente con l'impostazione "psicomotoria" e con gli orientamenti di presa in carico globale della persona. La peculiare caratteristica di questo orientamento teorico-pratico inserisce lo psicomotricista nelle tendenze che, sul piano piú generale, caratterizzano la dinamica evolutiva dei sistemi sanitari. In altri termini, se si farà un discorso di figure professionali al servizio di una nuova cultura del malato e della malattia superando le logiche categoriali, si potranno differenziare gli specifici compiti. La necessità di differenziare gli interventi evita che si possa pensare di risolvere tutto appiattendo le figure professionali, e, pur recuperando una base comune di conoscenze ed una omogeneità di problematiche, comporta una chiara differenziazione dei ruoli e delle competenze in base ai contenuti specifici.
Non possiamo piú eludere il problema di "raffinare" le tecniche d'intervento: sempre di piú oggi si pensa che l'intervento terapeutico debba essere espletato basandosi sulla partecipazione e sulla motivazione del paziente. La persona in cura deve poter contare sulle parti "sane" di sé: di conseguenza su una riabilitazione che la valorizzi e non la faccia sentire passivamente in mano a qualcuno che si occupa di lei. Oggi, con il costante progresso delle discipline mediche e psicologiche, abbiamo il dovere di preparare e riconoscere il ruolo degli operatori che possono al meglio assumersi la problematica della persona in difficoltà nella sua globalità; la terapia psicomotoria non ha la pretesa di accelerare le tappe di sviluppo, né di creare nuovi apprendimenti, ma mira all'armonizzazione della personalità facendo perno, in maniera strategica, sull'unità psicosomatica.
La definizione stessa di "psicomotricità", infatti, si presenta affascinante nel suo intento di conciliare i due termini estremi della concezione dualistica della persona umana: concezione che la cultura di questo secolo stempera via via sotto l'impulso di esperienze e di fenomeni che hanno visto riproporsi sempre piú energicamente l'interazione "corpo - mente" come modello costitutivo dell'individuo.
La psicomotricità si inscrive in un progetto che tende a introdurre un rapporto attivo ed efficace, da un punto di vista terapeutico e da un punto di vista pedagogico, tra il corpo e le attività mentali, intellettive ed affettive. Essa, quindi, postula l'unità della persona (alla base sia della diagnosi che del trattamento) non escludendo, tuttavia, la differenziazione delle tre sfere costitutive della personalità: motoria, affettiva e cognitiva. Molte sono le definizioni in uso data la complessità e l'interdisciplinarità della materia. Volendo tracciare una sintesi si po trebbero intravedere due aspetti fondamentali:

a) la stimolazione nel bambino della progressiva conoscenza di sé (a cominciare dal "sé" corporeo) e del mondo attraverso la motricità e le capacità rappresentativo-simboliche;
b) lo studio ed il trattamento delle alterazioni della motricità finalizzata alle situazioni evolutive e di apprendimento (alterazioni dovute a differenti eziologie di carattere psicoaffettivo, funzionale o organico eccetera).

A seguito delle ricerche condotte all'ospedale H. Rousselle di Parigi dall' èquipe diretta dal professor J. De Ajuriaguerra negli anni '50 e '60 la professione di psicomotricista é stata riconosciuta in Francia nel 1974 con l'istituzione di un diploma di Stato per gli operatori di questo settore. Piú o meno nello stesso periodo veniva riconosciuta anche in Svizzera. Le iniziative italiane in questo campo negli ultimi quarant'anni sono state molteplici, di varia matrice (italiana, francese, svizzera, americana) e di varie tendenze. Si sono svolte iniziative di formazione che hanno visto la partecipazione di molti esperti anche stranieri. Sul piano editoriale sono nate numerose iniziative a carattere scientifico e divulgativo (bollettini, riviste, traduzioni di molti autori soprattutto francesi). L'interesse dimostrato dal nostro Paese ha spinto il gruppo internazionale ad affidare all'Italia l'organizzazione del V congresso internazionale di psicomotricità (Firenze, maggio 1982) nel quale si é potuto constatare il ricco, promettente e già fortissimo numero di apporti e di contributi scientifici italiani.
L'esigenza di un riconoscimento ufficiale che renda operativa legalmente la figura dello psicomotricista nel nostro Paese per far fronte alle esigenze sopra esposte si evince:

a) dall'esistenza de facto di questa professione: anche camminando per la strada ci si rende conto di quanti centri sportivi o estetici espongono la dicitura "psicomotricità". Senza, tuttavia, giungere a questa estrema evidenza della domanda e dell'offerta, basta vedere in quanti servizi socio-sanitari questa figura é operante o perché assunta in ruolo tramite un regolare concorso, o tramite contratti a termine ovvero con incarichi di consulenza. Addirittura se ne fa menzione nel contratto nazionale di lavoro per il personale sanitario non medico dell'area sanitaria privata (siglato a Roma il 9 novembre 1987: titolo VIII, articolo 31);
b) dall'analisi dei piani socio-sanitari adottati da alcune regioni (vedi ad esempio per la regione Lombardia il programma triennale straordinario ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n 887, in materia di tutela della salute neuropsichica nell'infanzia e nell'adolescenza deliberato dal consiglio regionale del 14 ottobre 1986, per la regione Veneto, il piano sociale regionale del Veneto per il triennio 1989-1991 di cui alla legge regionale 20 luglio 1989, n. 22);
c) dall'istituzione presso alcune università (Roma, Genova, Palermo, Napoli e le altre) di scuole dirette a fini speciali per "terapisti della neuropsicomotricità dell'età evolutiva". Ció sta ad indicare che la proposta riabilitativa sta evolvendo e mutando la sua qualità e che l'approccio psicomotorio risulta indispensabile, specie a livello dell'età evolutiva;
d) dall'esistenza di una normativa analoga presente già da anni in altri Paesi della Comunità europea. In Francia, ad esempio, la figura riconosciuta, come sopra detto, nel 1974, ha ottenuto nel corso degli anni successivi importanti aggiornamenti relativi al ruolo ed all'impiego, fino all'ultimo decreto del 28 aprile 1988, emanato dal Ministro degli affari sociali e dell'occupazione, che ne stabilisce dettagliatamente le competenze ed i settori d'intervento;
e) dalla direttiva "relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni" (direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988). In base a questa direttiva, paradossalmente, gli psicomotricisti francesi potranno esercitare, a pieno diritto giuridico, dal 1993 la loro professione in Italia, Paese nel quale tale figura non é ancora sanzionata legalmente e nel quale esistono, a tutt'oggi, poche scuole di formazione legalmente riconosciute;
f) dal riconoscimento della professione di psicomotricista in quanto tecnica sanitaria di riabilitazione nel testo unificato concernente il riordino delle professioni infermieristiche elaborato nella legislatura dalla XII Commissione (affari sociali) della Camera dei deputati.

Il presente disegno di legge all'articolo 1 definisce la terapia psicomotoria e la professione di psicomotricista. Non é inutile tale definizione dal momento che molta confusione si é generata in Italia a questo proposito, facendo perdere di vista la specificità di questo intervento.
L'articolo 2, nell'elencare le competenze, sottolinea la specificità di cui all'articolo 1: si puó ben cogliere quanto l'ambito di intervento di questa figura sia definibile e specifico.
L'articolo 3 stabilisce la formazione necessaria e la necessità di iscrizione all'albo per coloro che intendono esercitare questa professione.
L'articolo 4 istituisce l'ordine degli psicomotricisti.
Gli articoli 5, 6 e 7 istituiscono e dettano le regole fondamentali per l'albo degli psicomotricisti e per la relativa iscrizione e cancellazione.
Gli articoli 8 e 9 conferiscono al Ministro di grazia e giustizia la facoltà di emanare le norme e le modalità relative all'applicazione della presente legge in materia di disciplina dell'albo degli psicomotricisti.
L'articolo 10 prevede norme transitorie in sede di prima applicazione della legge.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

(Definizione della terapia psicomotoria
e della professione di psicomotricista)


1. La terapia psicomotoria é un trattamento neuro-psico-fisiologico a mediazione corporea, che ha lo scopo di prevenire, mantenere o ristabilire i meccanismi delle funzioni percettive, motorie, mentali e comportamentali dell'individuo in relazione con il suo ambiente.
2. Lo psicomotricista é il professionista abilitato all'esercizio della terapia psicomotoria di cui al comma 1, nell'ambito della prevenzione, dell'educazione e della riabilitazione dell'individuo.

Art. 2.

(Competenze dello psicomotricista)

1. Lo psicomotricista é abilitato a compiere, su prescrizione medica, i seguenti atti professionali:

a) la delineazione del profilo psicomotorio dell'individuo;
b) l'educazione e la stimolazione psicomotoria precoce;
c) l'intervento terapeutico attraverso appropriate tecniche di approccio corporeo, di rappresentazione e di rilassamento su soggetti affetti da:
1) ritardi psicomotori semplici;
2) sindromi psicomotorie, quali inibizione psicomotoria, instabilità psicomotoria, debilità motoria, insufficienza cerebellare, maldestrezza, disturbi dello schema corporeo;
3) disturbi psicomotori parziali quali scariche motorie ritmiche ed esplorative, disturbi della percezione del sé, disturbi dell'organizzazione spazio-temporale, di sturbi del processo di lateralizzazione, disturbi gnoso-prassici;
4) insufficienza mentale;
5) turbe del comportamento e della comunicazione;
6) disturbi specifici dell'apprendimento;
7) patologie nelle quali si individua la necessità di un intervento, anche di supporto, di tipo psicomotorio per affrontare le problematiche connesse con il vissuto dell'individuo;

d) la prevenzione primaria e secondaria nelle istituzioni socio-educative in collaborazione con gli operatori dei servizi di cui alla presente legge.

2. La professione di psicomotricista include l'attività di ricerca, di sperimentazione e di consulenza nell'ambito delle specifiche competenze, l'attività di formazione metodologica, pratica e personale rivolta agli studenti dei corsi di psicomotricità o di riabilitazione nei quali sia prevista questa disciplina, nonché le attività di aggiornamento rivolte ad altri professionisti nel campo dell'educazione e della salute.

Art. 3.

(Abilitazione all'esercizio della professione)

1. Per l'esercizio della professione di psicomotricista é necessario essere iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 5, al quale si accede dopo aver conseguito il titolo di psicomotricista al termine di uno dei corsi previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

(Ordine degli psicomotricisti)

1. É istituito l'ordine degli psicomotricisti.
2. All'ordine appartengono gli psicomotricisti iscritti all'albo nazionale di cui all'articolo 5. Le funzioni relative alla tenuta dell'albo sono esercitate dall'ordine ai sensi della presente legge.
3. L'ordine degli psicomotricisti é dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 5.

(Istituzione dell'albo professionale)

1. É istituito l'albo professionale degli psicomotricisti.
2. Gli iscritti all'albo sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 622 del codice penale.

Art. 6.

(Iscrizione all'albo)

1. L'albo degli psicomotricisti é strutturato a livello nazionale.
2. Per l'iscrizione all'albo occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano, cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o cittadino di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;
b) non aver riportato condanne penali per reati che comportano l'interdizione dalla professione;
c) essere in possesso degli attestati di formazione prescritti.

3. Per l'iscrizione all'albo l'interessato deve inoltrare domanda in carta da bollo al consiglio nazionale dell'ordine, corredata dai documenti di rito.
4. Il consiglio nazionale dell'ordine esamina le domande entro due mesi dalla data del ricevimento delle stesse e si pronuncia con decisione motivata della quale viene redatto un apposito verbale.
5. L'albo é redatto in ordine cronologico, secondo le deliberazioni delle iscrizioni. Per ciascuno iscritto é precisato cognome, nome, data e luogo di nascita, luogo di residenza e numero d'ordine di iscrizione.

Art. 7.

(Cancellazione dall'albo)

1. La cancellazione dall'albo di cui all'articolo 5, é obbligatoria nei casi di:

a) rinuncia da parte dell'iscritto;
b) esercizio di libera professione in situazione di incompatibilità;
c) mancanza di anche uno solo dei requisiti d'iscrizione di cui all'articolo 6.

Art. 8.

(Regolamento dell'albo)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sono emanate le norme relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione dall'albo e sono altresí disciplinati l'istituzione della sede dell'ordine, i rispettivi organi, nonché le procedure elettorali.

Art. 9.

(Formazione dell'albo
ed elezione per gli organi dell'ordine)


1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro di grazia e giustizia nomina un'apposita commissione che procede alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione ai sensi dell'articolo 10. I commissari sono scelti tramite sorteggio da un elenco di nominativi forniti dall'Associazione nazionale unitaria psicomotricisti italiani (ANUPI). Il presidente della commissione esercita la funzione di commissario preposto alla formazione dell'albo.
2. Il commissario preposto alla formazione dell'albo entro tre mesi dalla pubblicazione dell'elenco delle persone ammesse all'iscrizione all'albo ai sensi dell'articolo 10, indíce le elezioni per il consiglio e per gli altri organi dell'ordine, attenendosi ai criteri di cui alla presente legge.

Art. 10.

(Iscrizione all'albo
in sede di prima applicazione)


1. L'iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della presente legge é consen tita su domanda, da presentare entro novanta giorni dalla nomina del commissario di cui all'articolo 9, a:

a) coloro che hanno conseguito il titolo di psicomotricista al termine di un corso triennale giuridicamente riconosciuto;
b) coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione in psicomotricità al termine di un corso annuale o biennale giuridicamente riconosciuto;
c) coloro che hanno frequentato un corso triennale di psicomotricità istituito presso enti od associazioni private che documentino, tramite l'attestazione della scuola, le ore di frequenza effettuate, il programma, che deve comprendere la formazione personale, teorica ed il tirocinio, il superamento dell'esame finale, nonché lo svolgimento per almeno due anni delle attività di cui all'articolo 2;
d) coloro che ricoprono un posto di ruolo come psicomotricista presso una struttura pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.

2. L'Associazione nazionale unitaria psicomotricisti italiani (ANUPI) puó promuovere, in accordo con istituti universitari, scientifici o con agenzie formative ritenute idonee, corsi di aggiornamento e di perfezionamento che costituiscono titolo di ammissione all'albo di cui all'articolo 5.