Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00189

Atto n. 1-00189

Pubblicato il 12 novembre 2019, nella seduta n. 165
Riformulato

BONINO , RICHETTI , CALIENDO , MODENA , DAL MAS , AIMI , STABILE , GASPARRI , VITALI , MALAN , FANTETTI , PAGANO , MOLES

Il Senato,

premesso che:

l'art. 1, comma 1, lettere d), e) e f), della legge n. 3 del 2019, detta "spazza-corrotti", prevede una nuova disciplina della prescrizione, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2020;

la nuova riforma interessa gli artt. 158, 159 e 160 del codice penale: non modifica l'assetto complessivo della disciplina dell'istituto, che rimane quello introdotto nel 2005 con la legge detta ex-Cirielli, ma riguarda solo il profilo del decorso del termine di prescrizione del reato;

la nuova disciplina della prescrizione è inserita all'art. 159, comma 2, del codice penale nei seguenti termini: "Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna";

fino alla data del 1° gennaio 2020 resterà in vigore la riforma Orlando (legge n. 103 del 2017), che aveva già introdotto tre anni in più per arrivare a una sentenza definitiva (18 mesi anni dopo la sentenza di primo grado e altrettanti dopo quella di appello) e allontanare l'eventualità della prescrizione del reato. Ciò, peraltro, solo in caso di condanna confermata nel grado successivo;

la nuova normativa prevede il blocco del corso della prescrizione del reato dopo la sentenza di primo grado (o il decreto di condanna), indipendente dall'esito, di condanna o di assoluzione;

di fatto anche il legislatore che volle e approvò questo blocco ne ha differito l'entrata in vigore per un anno, prefigurando una più complessiva riforma della giustizia, che risolvesse il problema dell'irragionevole durata dei processi. A tutt'oggi, a meno di due mesi dall'entrata in vigore della modifica della prescrizione, di tale riforma complessiva è tuttavia difficile vedere anche solo le avvisaglie. Peraltro, il blocco della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, anziché assicurare la definizione dei processi in tempi ragionevoli, ne garantisce la durata per tempi imprevedibili, rimessi alla libera organizzazione della macchina giudiziaria, sollevata dal limite rappresentato dall'estinzione del reato per prescrizione;

occorre rilevare che non sono soggetti a prescrizione i reati per cui sia prevista la pena dell'ergastolo e che i termini di prescrizione di tutti i reati ritenuti di allarme o di interesse sociale sono così elevati da far escludere che possano consumarsi nel tempo di un processo e probabilmente, in diversi casi, anche di una vita umana. A titolo di esempio: morte da inquinamento ambientale: 53 anni; omicidio stradale con più di una vittima: 48 anni; omicidio stradale in stato di ebbrezza: 33 anni; violenza sessuale: 33 anni; maltrattamenti in famiglia con lesioni gravissime: 40 anni e 6 mesi; corruzione in atti giudiziari: 30 anni; rapina, spaccio di stupefacenti e estorsione: 28 anni; bancarotta fraudolenta aggravata: 21 anni e 9 mesi; concussione: 18 anni; peculato: 15 anni, 7 mesi e 15 giorni; furto in abitazione e furto con strappo: 15 anni e 6 mesi; usura: 15 anni e 6 mesi. I reati di criminalità organizzata, come l'associazione per delinquere di stampo mafioso o quella finalizzata al traffico di stupefacenti, poi, sono di fatto imprescrittibili perché esclusi dal limite massimo stabilito dall'articolo 161 del codice penale in relazione alle interruzioni dei termini di prescrizione determinate dagli atti e dalle fasi processuali;

del resto, se era già noto dai dati ministeriali che circa il 70 per cento delle prescrizioni matura prima del processo, ora la rilevazione Ucpi-Eurispes al netto di altre cause di estinzione del reato (come remissioni di querela, esito della messa alla prova, oblazioni, morte dell'imputato) mostra che la prescrizione già incide sul 10 per cento delle sentenze di primo grado: cioè di prima del momento in cui la legge n. 3 del 2019 ne prevede il blocco. E va tenuto a mente che il 25 per cento dei processi di primo grado si concludono con una sentenza di assoluzione;

l'articolo 111 della Costituzione solennemente proclama "La giurisdizione si attua mediante giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio fra le parti, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata",

impegna il Governo a procedere con lo strumento della decretazione d'urgenza per abrogare la norma relativa al blocco della prescrizione contenuta nella legge n. 3 del 2019 o, in subordine, per rinviarne l'applicazione fino a quando non saranno stati presi provvedimenti incisivi ed efficaci, per garantire ai cittadini italiani processi penali giusti e quindi di durata ragionevole.