Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02388

Atto n. 4-02388

Pubblicato il 29 ottobre 2019, nella seduta n. 159
Risposta pubblicata

DI NICOLA , LANNUTTI , MONTEVECCHI , LOREFICE , GAUDIANO , CORBETTA , GIANNUZZI , MANTERO , VANIN , TRENTACOSTE , DI MARZIO , ROMANO , PAVANELLI , PIRRO , DONNO , DE LUCIA - Al Ministro per gli affari europei. -

Premesso che:

nel 2006 la Commissione europea avviava una procedura di infrazione contro lo Stato italiano, con parere motivato del 18 luglio 2007 (procedimento di infrazione n. 2005/5086), adottato ai sensi dell'art. 226, del Trattato CE;

con tale atto la Commissione europea eccepiva l'incompatibilità di talune disposizioni della normativa italiana in materia di trasmissioni radiotelevisive, con riguardo alla disciplina di trasformazione dell'intero sistema televisivo verso la tecnica digitale;

in particolare, alcune disposizioni contenute nella legge n. 66 del 2001, nella legge n. 112 del 2004 e nel decreto legislativo n. 177 del 2005 (Testo unico della radiotelevisione), contrastavano con la direttiva "Quadro" (CE) n. 2002/21, la direttiva "Concorrenza" 2002/77 e, infine, con la direttiva "Autorizzazioni" n. 2002/20, poiché, da un lato, escludevano la possibilità di accesso al mercato delle trasmissioni in tecnica digitale ad operatori, che non fossero già attivi in tecnica analogica e, dall'altro, concedevano tali frequenze alle imprese già operanti senza procedure obiettive, proporzionate e non discriminatorie;

successivamente, le Autorità italiane si impegnavano con delibera dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), ad adottare misure rispondenti agli obiettivi comunitari in materia, anche mediante l'indizione di cosiddetto beauty contest in linea con le best practices europee;

conseguentemente, in data 8 luglio del 2011, veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un bando di gara finalizzato all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in questione;

con decreto del 20 gennaio 2012, il Ministero dello sviluppo economico ha sospeso il beauty contest. Il suddetto concorso è stato infine annullato dall'articolo 3-quinquies del decreto-legge del 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. Si è inoltre deciso che il beauty contest sarebbe stato sostituito da una procedura di selezione pubblica onerosa, basata su un meccanismo di gara secondo le priorità e i criteri definiti dall'AGCOM, e che gli operatori che avevano partecipato a detto concorso avrebbero ricevuto un indennizzo;

immediatamente dopo, veniva indetta un'ulteriore gara per l'assegnazione di un numero ridotto di frequenze, da ripartire tramite un'asta con offerte economiche, con rilanci competitivi sulla base di un importo minimo predeterminato;

considerato che:

l'annullamento della prima gara e la modifica dei criteri e dei requisiti di ammissione del successivo bando, avevano avuto l'effetto concreto di escludere dalla competizione alcuni dei precedenti potenziali aggiudicatari;

le modalità di svolgimento della seconda gara erano tali da non consentire la definizione della procedura di infrazione comunitaria, tuttora pendente;

la Corte di Giustizia dell'Unione europea, veniva chiamata dal Consiglio di Stato a pronunciarsi in via pregiudiziale sui ricorsi presentati da Europa Way S.r.l. e Persidera S.p.A., avverso l'annullamento del beauty contest da parte del Ministero dello sviluppo economico, e la sua sostituzione tramite procedura di gara onerosa;

la medesima Corte, con sentenza del 26 luglio 2017, nella causa C-560/15, rilevava come, detto annullamento, rientrando nell'esercizio delle funzioni di regolamentazione spettanti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, non potesse essere disposto su decisione ministeriale senza compromettere l'indipendenza dell'autorità medesima, e concludeva, quindi, per l'incompatibilità di tale procedura con l'articolo 3, paragrafo 3-bis, della direttiva quadro;

il Consiglio di Stato dunque, con sentenza n. 5929, del 16 ottobre 2018, disapplicava la disposizione dell'articolo 3-quinquies del suddetto decreto n. 16 del 2012, con conseguente annullamento di tutti gli atti adottati dall'AGCOM in applicazione di detta norma, in particolare, degli atti con cui era stata disposta la sostituzione del beauty contest con una gara a titolo oneroso;

infine, l'AGCOM, chiamata dal Consiglio di Stato a pronunciarsi una seconda volta sulla vicenda, confermava con delibera n. 136/19/CONS la procedura onerosa di assegnazione delle frequenze, giustificandola alla luce della maggiore rispondenza all'interesse pubblico;

visto che obiettivo primario della gara in oggetto era la definizione della procedura di infrazione mediante un'adeguata ripartizione delle frequenze, non si comprende come non si sia ancora pervenuti al decisivo superamento delle contestazioni mosse dalla Commissione europea all'Italia,

si chiede di sapere quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo per consentire di archiviare definitivamente la suddetta procedura d'infrazione, pendente ormai da quattordici anni, anche e soprattutto in considerazione del gravoso onere che incombe sulle finanze pubbliche in conseguenza della potenziale esposizione al rischio di irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti dell'Italia.