Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-01127
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Atto n. 3-01127
Pubblicato il 7 agosto 2019, nella seduta n. 144
COMINCINI , ALFIERI , BELLANOVA , BITI , BOLDRINI , COLLINA , D'ALFONSO , D'ARIENZO , FARAONE , FEDELI , FERRAZZI , GARAVINI , GIACOBBE , GINETTI , GRIMANI , IORI , MARGIOTTA , MARINO , PITTELLA , ROJC , SBROLLINI , TARICCO , VATTUONE , VERDUCCI - Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. -
Premesso che:
l'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG), ente storico e patrimonio del Paese, è stata istituita nel 1945 con la diretta partecipazione dei rappresentanti di Ministeri e Governo, con decreto di Alcide De Gasperi;
l'associazione è ente morale a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1948, nonché riconosciuto quale ente assistenziale a carattere nazionale con decreto del Ministro dell'interno 6 novembre 1959, n. 10.18404/12000°40, infine, con il decreto- legge n. 97 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1995, riconosciuto definitivamente ente culturale;
inoltre è inclusa tra le "organizzazioni non governative" segnalate dall'ONU tra gli enti di sviluppo sociale;
l'Italia, anche grazie ad AIG, è da sempre Paese membro qualificato della International youth hostel federation, di cui fanno parte 80 nazioni;
dal 1° luglio 2019 l'AIG si trova in procedura fallimentare (n. 492/2019), avviata dal Tribunale fallimentare di Roma;
il 26 giugno 2019 il Tribunale fallimentare di Roma ha respinto la domanda di un'omologa di concordato in continuità avviata con ricorso ai sensi dell'articolo 161 della legge fallimentare, di cui al regio decreto n. 267 del 1942, e depositata in data 30 giugno 2017, nonostante l'approvazione del piano dalla maggioranza dei creditori, pronunciatisi a favore di AIG e della sua solvibilità, oltre che a favore della concreta possibilità di un suo pronto rilancio e sviluppo;
l'ente si è opposto alla procedura fallimentare, depositando il reclamo presso la Corte d'appello, in pendenza già di un ricorso per regolamento di giurisdizione presso la Corte di cassazione e di un secondo ricorso presso la stessa Corte d'appello e che è, ad oggi, in attesa di una risolutiva e definitiva via d'uscita;
il Tribunale di Roma, tuttavia, ha deciso di non tenere conto del ricorso per regolamento di giurisdizione, presentato dall'AIG e tuttora pendente presso la suprema Corte di cassazione, nonché del reclamo presentato dalla stessa associazione avverso la mancata sospensione della procedura concorsuale;
considerato che:
dopo quasi 75 anni di ininterrotta e preziosa attività al servizio del turismo giovanile, scolastico e sociale, l'AIG rischia la definitiva chiusura;
si aggiunga, peraltro, che la procedura fallimentare potrebbe determinare il licenziamento del personale diretto e indiretto, oltre 200 persone con relative famiglie. Occorre, inoltre, evidenziare le pesanti ricadute per l'indotto dovute alla subitanea messa in vendita dell'ingente patrimonio immobiliare dell'ente, nonché alla dismissione del suo importante "brand" nazionale ed internazionale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le sue valutazioni in merito;
se non ritenga opportuno adoperarsi al fine di salvaguardare i posti di lavoro e le funzioni di un ente la cui rete di strutture, la distribuzione e il radicamento in ogni regione italiana svolgono un prezioso ruolo sociale ed educativo, oltre ad essere opportunità di conoscenza del nostro Paese, garantendone anche crescita e coesione sociale.