Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 1200

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 1200


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa del senatore MELUZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1996

Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero






ONOREVOLI SENATORI. - Questa proposta di legge nasce in un momento di grave crisi nazionale, una crisi che getta sul nostro Paese il timore di una balcanizzazione e l'ombra di una rottura dell'unità nazionale. É fortemente significativo quindi che in questo momento di particolare difficoltà legato alle varie vicende politiche, le forze politiche e quelle del lavoro si impegnino per consentire ai nostri cittadini sparsi per il mondo di poter esprimere il voto oltre che per i Parlamenti europeo e nazionale, anche per i consigli regionali, provinciali nonchè comunali.
Il coinvolgimento di un'area piú vasta di consenso si sposa con gli effetti della legge 3 febbraio 1992, n. 91, in base alla quale molti nostri connazionali hanno acquistato o riacquistato la cittadinanza. La loro aspettativa di partecipazione alla vita politica italiana, quindi é tanto piú legittima in quanto verrebbe ad affiancarsi ad una attività di partecipazione allo sviluppo economico dell'Italia che l'ingente acquisto di nostri prodotti e l'entità delle rimesse (oltre 5.000 miliardi nel 1993), solo per citare alcuni aspetti, hanno per decenni favorito.
In questo contesto la piena realizzazione della libertà ed uguaglianza dei cittadini italiani troverà pieno riconoscimento nel diritto costituzionale di voto per quei connazionali che vivono e lavorano all'estero. Si tratta di una battaglia prioritaria per l'applicazione di un preciso dettato costituzionale che va attuato prima di pensare a dividere l'Italia o a federarla.
L'articolo 1 disciplina gli aventi diritto ed i requisiti necessari per esercitare il diritto di voto attivo e passivo.
L'articolo 2 disciplina il tipo di elezioni e la partecipazione degli aventi diritto alle competizioni elettorali.
L'articolo 3 reca disposizioni concernenti l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza, la raccolta e la trasmissione dei dati elettorali a Roma.
L'articolo 4 prevede una delega al Governo per l'istituzione di una banca dati (anagrafe consolare), le modalità di svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, le modalità di potenziamento delle risorse umane e finanziarie per mettere gli uffici consolari in grado di realizzare il completamento delle anagrafi e per rafforzare le informazioni ai connazionali.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

(Cittadini residenti all'estero)

1. Possono esercitare il diritto di voto:

a) i cittadini italiani residenti che si trovino temporaneamente all'estero, ivi compresi i dipendenti pubblici in servizio all'estero;
b) i cittadini italiani che risultino regolarmente iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero dei rispettivi comuni di appartenenza e la cui iscrizione sia avvenuta per il tramite delle competenti rappresentanze diplomatico-consolari, almeno sei mesi prima della data di indizione della elezione di cui trattasi.

Art. 2.

(Tipo di elezioni)

1. Possono partecipare alle elezioni politiche tutti i cittadini italiani residenti o che si trovino temporaneamente all'estero. Alle elezioni amministrative possono partecipare i cittadini italiani che si trovino temporaneamente all'estero, ivi compresi i dipendenti pubblici in servizio all'estero.

Art. 3.

(Esercizio del diritto di voto)

1. Al fine di assicurare il corretto espletamento del voto, gli aventi diritto residenti all'estero devono risultare regolarmente iscritti nelle anagrafi tenute presso le rappresentanze diplomatico-consolari i cui dati fanno fede ai fini della compilazione delle liste elettorali da parte dei comuni di provenienza. Per comune di provenienza si intende quello di ultima residenza degli interes sati, ovvero quello indicato dagli stessi nelle schede delle anagrafi consolari.
2. Sulla base dei dati di cui al comma 1 i comuni provvedono ad inviare per posta i certificati elettorali agli aventi diritto. Analoga procedura viene seguita per gli aventi diritto non residenti all'estero ai quali incombe l'obbligo di notificare al comune di appartenenza l'intendimento di votare all'estero con gli estremi del proprio recapito temporaneo, almeno due mesi prima della data della elezione di cui trattasi.
3. Gli elenchi relativi agli iscritti nelle anagrafi delle rappresentanze diplomatico-consolari sono trasmessi dalle stesse rappresentanze per il tramite del Ministero degli affari esteri al Ministero dell'interno, che provvede a ripartirli tra i comuni di competenza.
4. Ogni sei mesi sono poste a raffronto le informazioni contenute nelle banche dati del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'interno.
5. Il cittadino italiano fa pervenire in apposito plico il proprio voto alla rappresentanza diplomatico-consolare competente che provvede a trasmetterlo per bolgetta diplomatica al Ministero dell'interno.
6. Il voto espresso dagli aventi diritto si somma al voto espresso dai cittadini residenti sul territorio nazionale nelle rispettive circoscrizioni elettorali di appartenenza.

Art. 4.

(Delega al Governo)

1. Il Governo é delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, un decreto legislativo diretto a disciplinare, in conformità ai princípi desumibili dalla presente legge:

a) l'istituzione di una banca dati (anagrafe consolare) presso il Ministero degli affari esteri;
b) le modalità di svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio;
c) l'istituzione, da parte dei comuni, di appositi elenchi degli elettori che votano per corrispondenza;
d) le modalità di reperimento delle risorse umane e finanziarie, in aggiunta alle attuali dotazioni organiche e agli stanziamenti previsti per il 1996 e per il biennio seguente per il Ministero degli affari esteri, per mettere gli uffici consolari in grado di completare le rispettive anagrafi, anche sotto il profilo della strumentazione informatica e telematica, nonchè per assicurare il finanziamento di tutte le spese riguardanti l'esercizio del diritto di voto.