Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-06806

Atto n. 4-06806

Pubblicato il 18 maggio 2004
Seduta n. 607

RIPAMONTI. - Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali. -

Premesso che:

nella cosiddetta “legge Bossi-Fini” del 2002 la permanenza legale del migrante sul territorio nazionale è subordinata all’esistenza di un “contratto di lavoro a tempo indeterminato" (mai autonomo) e, in subordine, a tempo determinato della durata di almeno un anno. Questa è la condizione principale per ottenere il “contratto di soggiorno";

la legge n. 30 del 2003 impone un modello di mercato del lavoro iper flessibile, allargando il parco delle tipologie di contratto a tempo determinato: contratti a progetto, a chiamata, job sharing, socio lavoratore, ecc. Tutte queste forme contrattuali per le Questure sono considerate forme di lavoro autonomo e conseguentemente non utili ai fini dell'ottenimento del rinnovo del permesso di soggiorno;

considerando che:

circa 700.000 lavoratori extracomunitari hanno ottenuto il permesso di lavoro e una vera e propria valanga di richieste di rinnovo di permesso di soggiorno arriverà alle Questure dopo l'estate 2004;

i circa 700.000 lavoratori extracomunitari di cui sopra in questo periodo hanno regolarmente pagato le tasse e sono stati loro versati i contributi previdenziali,

si chiede di sapere:

se non si consideri netta la contrapposizione tra i dettami della cosiddetta "legge Biagi" sulla flessibilità del lavoro e le rigide norme occupazionali imposte agli immigrati;

se si intenda adottare interventi urgenti al fine di non limitare la possibilità di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno esclusivamente ai lavoratori extracomunitari con contratti a tempo indeterminato, ma di estendere tale possibilità anche alle forme di lavoro flessibile previste dalla cosiddetta “legge Biagi”.