Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-01895
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Atto n. 4-01895
Pubblicato il 9 luglio 2019, nella seduta n. 130
RIZZOTTI - Al Ministro della salute. -
Premesso che:
la formazione continua del professionista sanitario è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale;
il decreto legislativo n. 502 del 1992, articoli da 16-bis a 16-sexies, ed in particolare l'articolo 16-quater (rubricato "Incentivazione alla formazione continua"), prevede che la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private;
l'articolo 19 del codice di deontologia medica prevede che "Il medico, nel corso di tutta la vita professionale, persegue l'aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali tecniche e non tecniche, favorendone la diffusione ai discenti e ai collaboratori. Il medico assolve agli obblighi formativi. L'Ordine certifica agli iscritti ai propri Albi i crediti acquisiti nei percorsi formativi e ne valuta le eventuali inadempienze";
con un accordo del 2 febbraio 2017 il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno approvato il documento "La formazione continua nel settore salute", unitamente all'allegato "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM" che ne costituisce parte integrante;
l'accordo prevede all'art. 21 che gli ordini e le rispettive federazioni nazionali vigilino sull'assolvimento dell'obbligo formativo dei loro iscritti ed emanino, ove previsti dalla normativa vigente, i provvedimenti di competenza in caso di mancato assolvimento;
con il decreto ministeriale 17 aprile 2019 è stata ricostituita la commissione nazionale per la formazione continua per l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 16-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502, dall'accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007, nonché dall'accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017;
la commissione nazionale è l'organo di governo del sistema della formazione continua nel settore della salute: definisce e dà esecuzione alle norme relative ai requisiti minimi per l'accreditamento dei provider contenute nel "Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM";
la formazione continua in medicina non esiste soltanto in Italia, ma è una pratica diffusa in tutto il mondo, seppur con importanti differenze tra un Paese e l'altro. In alcuni Paesi è regolamentata attraverso un sistema volontario e autoregolamentato e non sono previste sanzioni, mentre in altri è diventato vincolo legale per esercitare la professione sanitaria,
si chiede:
se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario avviare una valutazione sull'efficienza del sistema della formazione continua in medicina;
quali iniziative intenda intraprendere per garantire che tutti i professionisti del sistema sanitario completino gli obblighi formativi previsti;
quali provvedimenti di propria competenza intenda adottare per regolamentare il caso di mancato assolvimento dell'obbligo.