Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-01836

Atto n. 4-01836

Pubblicato il 25 giugno 2019, nella seduta n. 125

PIARULLI , RICCARDI , DONNO , ANGRISANI , LANNUTTI , SANTILLO , LEONE , NOCERINO - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

in data 26 aprile 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un nuovo bando di concorso del comando generale della Guardia di finanza, per titoli ed esami, per il reclutamento di 965 allievi finanzieri;

precedentemente in data 15 maggio 2018 era stato indetto dal comando generale della Guardia di finanza il concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 380 allievi finanzieri;

l'11 dicembre 2018 sono state pubblicate le graduatorie finali di merito relative al concorso, da cui venivano dichiarati 352 idonei e 741 idonei non vincitori;

considerato che:

il bando di reclutamento relativo all'anno 2018 prevedeva all'art. 18, commi 4 e 5, quanto segue: "Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, la graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori può essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa. Il Comando Generale della Guardia di finanza può avviare i candidati di cui al comma 4, nei limiti dei posti in programmazione, al successivo corso di formazione";

prima dell'emanazione del bando di reclutamento anno 2018, con determinazione n. 86857 del 20 marzo 2018 la Guardia di finanza autorizzava, avvalendosi dell'art. 1, comma 296, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ("Le assunzioni nelle carriere iniziali del Corpo della guardia di finanza autorizzate con il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 4 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2017, possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, attingendo alle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso bandito per l'anno 2012 ai sensi del medesimo articolo 2199"), il reclutamento di 307 allievi finanzieri, attraverso lo scorrimento delle graduatorie del concorso indetto nell'anno 2012;

il concorso non si è svolto negli anni dal 2013 al 2017, con conseguenze pregiudizievoli per gli idonei del 2018 in ragione anche dei stringenti limiti di età previsti per accedere al concorso;

il concorso del 2018 prevedeva, inoltre, un numero di posti di gran lunga inferiori per via dello scorrimento ope legis della graduatoria del concorso 2012;

considerato altresì che, a parere degli interroganti:

tali circostanze potrebbero configurare una disparità di trattamento rispetto ai soggetti che hanno beneficiato dello scorrimento della graduatoria del 2012, al contrario di coloro che sono risultati idonei nella graduatoria di dicembre 2018 che non verranno assunti;

per l'elevato numero di posti messi a concorso nel 2019 pari a 965, alla luce del principio di ragionevolezza dell'azione amministrativa e di bilanciamento degli interessi, l'amministrazione avrebbe potuto riequilibrare la situazione creatasi in virtù delle diverse disposizioni succedutesi nel tempo, attingendo i 352 dichiarati idonei della recente graduatoria di dicembre 2018, nonché per ragioni di celerità, economicità, parità di trattamento e rispetto normative vigenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se e quali provvedimenti intenda adottare al fine di porre in essere azioni per garantire lo scorrimento della graduatoria del concorso 2018 anche in costanza di nuovi concorsi.