Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-01688

Atto n. 4-01688

Pubblicato il 28 maggio 2019, nella seduta n. 114

DE BONIS - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. -

Premesso che:

la Regione Basilicata con delibera di Giunta n. 733 del 17 luglio 2017 autorizzava la ripresa dell'esercizio del COVA (centro olio val d'Agri) della società ENI SpA, dopo averne disposto la sospensione con precedente delibera del 15 aprile 2017, n. 322, in seguito ad un incidente verificatosi al centro olio di Viggiano (Potenza);

dall'esame della documentazione e partendo dalle attività di controllo effettuate da Ispra, Arpab e CTR (comitato tecnico regionale) e dalle conseguenti attività di adeguamento del COVA e verifica degli impianti, messe in atto da ENI, sono emerse alcune importanti criticità che dovevano necessariamente portare gli enti preposti a non autorizzare la ripresa delle attività nel centro di Viggiano ma, piuttosto, ad un ulteriore blocco delle attività del COVA;

il centro olio val d'Agri è classificato come "industria a rischio di incidente rilevante" e in quanto tale sottoposto alla direttiva 2012/18/UE ("Seveso III") emanata il 4 luglio 2012 dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recepita dall'Italia con il decreto legislativo n. 105 del 2015;

con nota protocollo n. 372 del 4 febbraio 2017, comunicata alla Regione Basilicata e da questa acquisita al prot. dipartimentale al n. 0021090/23 AB il 6 febbraio 2017, la ENI SpA comunicava il rinvenimento, presso il muro perimetrale del COVA, di un pozzetto grigliato con odore di idrocarburi;

con successiva nota protocollo n. 394 del 7 febbraio 2017, acquisita dalla Regione al prot. n. 22557/23AB, la società ha comunicato, ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il rinvenimento di liquido con presenza di idrocarburi ad una profondità di 6 metri, in uno scavo effettuato all'interno del perimetro del COVA;

con nota protocollo U.0014397 del 19 giugno 2017, acquisita al protocollo del Dipartimento dell'ambiente al n. 102066/23AB il 20 giugno 2017, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato che "sussistono i presupposti per considerare l'emissione di idrocarburi riscontrata nello stabilimento quale incidente rilevante ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs n.105/2015";

considerato che:

in data 7 agosto 2017 l'ingegner Antonio Alberti, l'avvocato Giovanna Bellizzi e l'avvocato Antonio Grazia Romano hanno proposto formale istanza di riesame e di annullamento della citata delibera della Regione Basilicata n. 733 del 17 luglio 2017 ed hanno proceduto ad effettuare un'approfondita analisi, con i seguenti risultati: 1) indagini sul terreno di fondazione dei serbatoi non rispondenti alle richieste di Arpab e CTR e non rispondenti alla normativa nazionale sulle costruzioni in zona sismica (decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e circolare n. 617/CSLLPP del 2 febbraio 2009); 2) mancanza del progetto esecutivo dei basamenti di fondazione dei serbatoi depositato presso l'ufficio sismico nel 1999 e mancato deposito del progetto esecutivo presso l'ufficio sismico della Regione a seguito degli interventi strutturali eseguiti sui serbatoi, e quindi mancata verifica sismica delle strutture di fondazione; 3) hanno ipotizzato un falso in atto pubblico di Ispra che, a seguito delle dichiarazioni di ENI di presenza dei bacini di contenimento dei serbatoi di stoccaggio non ha verificato in loco l'effettiva continuità del bacino anche sotto i fondi dei serbatoi; 4) riscontrato la mancata accettazione da parte di ENI della prescrizione di Arpab di effettuare il controllo delle condizioni dell'oleodotto entro il mese di novembre 2017; 5) riapertura del COVA autorizzata senza che il piano di sicurezza fosse prima aggiornato e integrato con le procedure che si preveda di adottare in caso di sversamento incontrollato di petrolio dagli impianti o dai serbatoi di stoccaggio; 6) incompletezza ed inadeguatezza del piano di manutenzione dell'ENI all'entrata in esercizio; 7) la delibera n. 733 che ha autorizzato la ripresa di tutte le attività del centro di Viggiano è stata adottata in aperta violazione del "principio di precauzione", principio informatore della normativa comunitaria e internazionale, regolamentato dall'art. 174 del Trattato di Amsterdam, che riprende l'art. 130 R del Trattato di Maastricht, che testualmente riporta: "La politica della Comunità in materia ambientale mira a un livello elevato di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio 'chi inquina paga'";

tenuto conto che:

a seguito di una complessa attività di indagine, i carabinieri del NOE di Potenza, il 23 aprile 2019, hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP di Potenza nei confronti di un dirigente dell'ENI SpA, all'epoca dei fatti responsabile del COVA di Viggiano, ove è palese l'assenza di bacini di contenimento così come previsti dal progetto iniziale;

certamente il centro olio rappresenta una fonte di inquinamento per l'ambiente, tanto che sono in corso procedimenti penali noti come "Petrolgate", che continuano a vedere protagonista e parte lesa gli abitanti della val d'Agri, con Viggiano la sua "capitale";

l'eventuale coinvolgimento dei pubblici ufficiali facenti parte del CTR della Basilicata, il cui compito è quello di controllare l'attività estrattiva di ENI dal punto di vista della sicurezza e dei rischi ambientali, oltre a verificare quanto asserito da ISPRA, non sarebbe confortante,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, affinché la Regione Basilicata proceda al riesame della deliberazione n. 733 del 17 luglio 2017 e al suo annullamento in quanto illegittima e ingiusta per le ragioni esposte, annullando altresì ogni atto ulteriore, connesso e consequenziale.