Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 1185

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 1185


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa del senatore PERUZZOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1996

Equiparazione al servizio di leva del servizio svolto nei corpi di polizia municipale






ONOREVOLI SENATORI. - Il problema del traffico veicolare e della sua espansione richiede un impegno sempre piú pressante da parte delle amministrazioni comunali al fine del controllo della sicurezza stradale, della repressione di comportamenti vietati dal codice della strada, nonché dell'educazione stradale.
Ció ha comportato negli ultimi anni la necessità di ampliare, anche da parte dei comuni di minor ampiezza demografica, l'organico della locale polizia municipale o del corpo dei vigili urbani.
Si aggiunga poi per i comuni di medie e grosse dimensioni la tendenza ad utilizzare gli agenti di polizia municipale per compiti complementari alle forze dell'ordine, al fine della prevenzione della microcriminalità. Risulta infatti prendere piú consistenza l'idea del "vigile di quartiere" come primo e immediato riferimento del cittadino per segnalare episodi di criminalità urbana ( racket, estorsioni, turbative dell'ordine pubblico).
Come é noto, l'arruolamento degli agenti di polizia municipale avviene tramite concorso pubblico a cui si puó accedere con il requisito della minima età di diciotto anni.
Il disegno di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione nasce dalle anomalie segnalate in diversi comuni, allorché vengono banditi i concorsi pubblici per entrare a far parte dei corpi di vigilanza urbana o di polizia municipale.
Tali anomalie consistono nella situazione assurda, ed economicamente svantaggiosa per i comuni stessi, in cui vengono a trovarsi i candidati piú giovani che non hanno ancora adempiuto agli obblighi di leva. Questi ultimi, superato il concorso con esito favorevole e regolarmente assunti, devono ancora assolvere agli obblighi di leva.
I suddetti candidati, qualora superino la selezione, vengono assunti, e dopo circa tre mesi di corso specialistico sono inseriti a tutti gli effetti nel corpo di vigilanza urbana. Successivamente peró, avendo ricevuto la cartolina precetto, vengono messi in aspettativa dal comune e partono quindi per effettuare il servizio di leva.
I medesimi poi, dopo dodici mesi di servizio militare, rientrano nell'organico dei vigili urbani del comune di appartenenza.
I comuni, pur avendo una copertura in organico, materialmente non possono disporre dei neo-assunti nel periodo di chiamata alle armi, con conseguenze problematiche per l'efficienza di impiego del corpo per i compiti istituzionali e complementari.
Si ritiene pertanto, considerando l'importanza dei compiti assolti dai corpi di polizia municipale, che il servizio da essi svolto per la collettività, possa essere equiparato al servizio di leva.
Con il presente disegno di legge non solo si ovvierebbe alle anomalie sopra descritte, ma si conseguirebbero anche due importanti obiettivi quali l'ottimizzazione della gestione degli organici e un notevole risparmio di risorse finanziarie da parte dei comuni, secondo quanto previsto dall'articolo 5.
Siamo fiduciosi nell'attenzione del Parlamento e confidiamo in una sollecita approvazione del disegno di legge.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. I cittadini chiamati alle armi e risultati idonei a compiere il servizio militare possono optare, previa richiesta scritta e motivata ai distretti o alle capitanerie di competenza, per il servizio presso i corpi di vigilanza urbana o di polizia municipale.

Art. 2.

1. La richiesta di cui all'articolo 1 é valida solo se preceduta dalla domanda di partecipazione ad un concorso pubblico finalizzato all'assegnazione di posti nei corpi di cui all'articolo 1.
2. La richiesta di cui all'articolo 1 si intende accolta solo nel caso di superamento del concorso pubblico di cui al comma 1 da parte del candidato.
3. La richiesta di cui all'articolo 1 sospende i termini di chiamata alle armi.

Art. 3.

1. Sono riconosciuti come sostitutivi del servizio di leva i primi dodici mesi d'impiego nei corpi di vigilanza urbana o di polizia municipale.
2. Il riconoscimento del servizio prestato, di cui al comma 1, é concesso a favore dei soggetti che, avendo inoltrato richiesta ai sensi dell'articolo 1, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2, siano stati immessi nel ruolo entro un anno dall'approvazione della graduatoria.

Art. 4.

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, svolgono il servizio presso il comune che ha bandito il concorso di cui all'articolo 2, restando altresí a disposizione del Ministero della difesa per quanto riguarda l'arruolamento in caso di mobilitazione generale.
2. Il cittadino che, pur avendo superato un concorso pubblico per i corpi di vigilanza urbana o di polizia municipale di cui all'articolo 2, non si sia avvalso dell'opzione prevista dall'articolo 1, é posto in aspettativa per servizio di leva ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 5.

1. Il Ministero della difesa corrisponde ai soggetti interessati una retribuzione pari a quella stabilita per i militari di leva, per un periodo di tempo di dodici mesi.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 compete altresí lo stesso trattamento stabilito per i militari di leva per quanto riguarda licenze brevi, licenze premio, licenze ordinarie e straordinarie e permessi.
3. Le licenze sono ridotte a un terzo del massimo consentito dalla legge e comunque non possono superare i dieci giorni, se i soggetti di cui agli articoli 1 e 2 prestano il servizio nel comune di residenza o di domicilio.

Art. 6.

1. Chiunque faccia richiesta ai sensi dell'articolo 1 perde il diritto all'obiezione di coscienza ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772.