Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 2-00033

Atto n. 2-00033 (procedura abbreviata)

Pubblicato il 4 aprile 2019, nella seduta n. 107

BELLANOVA , RENZI , PATRIARCA , PARENTE , LAUS , NANNICINI , ALFIERI , ASTORRE , BINI , BITI , BOLDRINI , COLLINA , COMINCINI , CUCCA , D'ALFONSO , D'ARIENZO , FARAONE , FEDELI , FERRAZZI , GARAVINI , GIACOBBE , GINETTI , IORI , MAGORNO , MALPEZZI , MANCA , MARGIOTTA , MARINO , MESSINA Assuntela , MISIANI , PARRINI , PINOTTI , PITTELLA , RAMPI , ROJC , ROSSOMANDO , SBROLLINI , STEFANO , SUDANO , TARICCO , VALENTE , VATTUONE , VERDUCCI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. -

Premesso che:

le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all'INAIL nel 2018 sono state 1.133, 104 in più rispetto alle 1.029 denunciate nel 2017, con una crescita annua del 10,1 per cento. Si tratta di più di 3 morti al giorno;

le denunce di infortunio sul lavoro, nel loro complesso, presentate all'INAIL nel 2018 sono state 641.261, in aumento dello 0,9 per cento (quasi 6.000 casi in più) rispetto alle 635.433 del 2017;

dai dati diffusi dall'INAIL, i settori dove si è verificato il maggior aumento di infortuni sul lavoro sono quelli legati alle attività industriali, più sensibili ai segnali di una pur modesta ripresa produttiva, come i settori delle costruzioni (con un aumento del 21 per cento), dei trasporti (18 per cento in più), dei servizi alle imprese (26 per cento in più) e dell'industria manifatturiera in generale (con un aumento del 3 per cento); per contro, tra i settori dove si è verificato la maggiore riduzione di infortuni sul lavoro c'è quello dell'agricoltura, che prosegue nella sua tendenza storica al ribasso (pari al 10 per cento di decessi in meno);

le denunce di malattia professionale protocollate dall'INAIL nel 2018, dopo una diminuzione registrata nel 2017, sono tornate ad aumentare. Al 31 dicembre 2018 l'incremento si è attestato al 2,5 per cento, pari a quasi 1.500 casi in più rispetto all'anno precedente (da 58.129 a 59.585 casi denunciati);

premesso inoltre che:

il comma 1121 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) ha apportato tagli al bilancio dell'INAIL pari a per 1.535 milioni di euro nel prossimo triennio;

infatti, prevede la revisione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ottenuta considerando minori entrate per 410 milioni di euro per l'anno 2019, 525 milioni per l'anno 2020 e 600 milioni per l'anno 2021;

alle minori entrate derivanti dalla riduzione delle tariffe si provvede anche mediante la riduzione delle risorse strutturali destinate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e l'abolizione delle agevolazioni per le imprese virtuose;

il comma 1126 prevede, con decorrenza dal 2019, alcune modifiche alla disciplina sulla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché, con riferimento ad alcuni settori, modifiche relative al livello dei premi INAIL. La norma, adottando il "metodo di calcolo per sommatoria del danno differenziale", penalizza fortemente i diritti dei lavoratori vittime di infortuni;

al danno provocato per aver ridotto di un miliardo e mezzo di euro in tre anni le risorse per la prevenzione seguirà anche la beffa, poiché le vittime di incidenti sul lavoro e i parenti di quanti perdono la vita sul lavoro ogni anno rischiano di avere risarcimenti più bassi;

in risposta all'interrogazione 3-00455 con risposta immediata alla Camera dei deputati il 23 gennaio 2019, il ministro Di Maio ha affermato: "io sono orgoglioso di poter firmare il decreto ministeriale per abbassare i premi INAIL alle imprese italiane, perché quei premi erano calcolati sulle morti sul lavoro del 1995 e non erano mai stati aggiornati";

la Corte di cassazione con sentenza 27 marzo 2019, n. 8580, afferma che la legge 30 dicembre 2018, n. 145, "nel mutare i criteri di calcolo del danno differenziale rendendo indistinte le singole poste (di danno biologico e patrimoniale) oggetto specularmente di risarcimento civilistico e di tutela indennitaria INAIL, ha direttamente inciso sul contenuto di danno differenziale, cioè sulle componenti dello stesso, con inevitabili ripercussioni sulla integralità del risarcimento del danno alla persona, principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità";

inoltre, "l'applicazione del citato articolo 1, comma 1126, nei giudizi in corso determinerebbe, in base a quanto detto, il disconoscimento di effetti, riconducibili agli infortuni verificatisi e alle malattie denunciate prima dell'1.1.19, già prodotti dai suddetti fatti generatori e si porrebbe, quindi, in violazione del divieto di retroattività di cui all'art. 11 delle preleggi.". Pertanto "le modifiche dell'art. 10 del D.P.R. n. 1124 del 1965, introdotte dall'art. 1, comma 1126, della legge n. 145 del 2018, non possono trovare applicazione in riferimento agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate prima dell'l. 1.2019, data di entrata in vigore della citata legge finanziaria";

il ministro Di Maio, il 2 aprile 2019, su "Twitter" ha scritto: "Buongiorno a tutti, ma soprattutto alle aziende e agli imprenditori italiani. Da oggi entrano in vigore le nuove tariffe INAIL, più basse del 30 per cento. Per la prima volta dare lavoro in Italia costerà meno! Meno grida, più azioni concrete!";

in realtà il costo del lavoro con queste norme sarà ridotto a scapito della prevenzione in materia infortunistica e dei risarcimenti delle vittime,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga, contrariamente a quanto dichiarato, che lungi dal ridurre il costo del lavoro le norme citate incideranno pesantemente sui risarcimenti dovuti per infortuni sul lavoro e sulla fondamentale attività di prevenzione che sarà inesorabilmente penalizzata dalle ingenti riduzioni delle risorse a tal fine previste;

se, pertanto, alla luce anche di quanto dichiarato dalla Corte di cassazione, non ritenga opportuno e doveroso adottare le iniziative necessarie per rivedere le suddette norme, nel rispetto dei lavoratori vittime di infortuni sul lavoro e delle loro famiglie, nella consapevolezza che la sicurezza sul lavoro è in primis un impegno di civiltà;

quali iniziative intenda altresì adottare al fine di garantire l'efficacia delle tutele in tutti gli ambiti lavorativi, nel rispetto delle loro specificità, in una prospettiva di sicurezza omogenea e di superamento di una costante emergenza.