Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-01111

Atto n. 4-01111

Pubblicato il 17 gennaio 2019, nella seduta n. 80

FARAONE , SUDANO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. -

Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

in data 4 dicembre 2018, la società C.M.C. depositava innanzi al Tribunale di Ravenna domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'art. 161, comma 6, della legge fallimentare (legge n. 267 del 1942, e successive modificazioni ed integrazioni);

con decreto presidenziale del 7 dicembre successivo, il Tribunale di Ravenna ha disposto la nomina dei commissari giudiziali e dei relativi incombenti, assegnando termine di 60 giorni per il deposito della proposta;

la società cooperativa CMC di Ravenna (quale socio della società affidataria in veste di contraente generale) era impegnata in Sicilia, tra le altre, nella realizzazione di importantissime opere strategiche commissionate da ANAS SpA quale contraente generale: "Itinerario Palermo - Agrigento: "Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - svincolo Manganaro incluso), compresi i raccordi con le attuali SS n. 189 e SS n. 121"; Itinerario Agrigento - Caltanissetta - A19. S.S.640 "di Porto Empedocle". Ammodernamento ed adeguamentoalla cat. B del D.M. 5/11/2001. 2° tratto: dal km 44+000 allo svincolo con la A19";

lo stato di crisi di CMC ha determinato notevoli problematiche sull'esecuzione dei lavori e, per quel che interessa, in Sicilia, una gravissima condizione finanziaria di oltre cento imprese affidatarie, subaffidatarie e fornitrici del contraente generale e di CMC medesima, mettendo così a rischio circa 2.000 posti di lavoro;

l'art. 118, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (applicabile agli appalti) prevede che: "E' sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni del tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura" e le imprese coinvolte nella crisi di CMC, molte delle quali ancora con contratti in corso di esecuzione, pure in data successiva alla pubblicazione della domanda di concordato con riserva, sono da ritenersi "fornitore strategico" alla realizzazione dei fini, di cui alla domanda giudiziale ed alla pendente procedura;

nel caso di contraente generale, l'art. 176, comma 9, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (applicabile agli appalti) prevede che: "Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari: ove risulti l'inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui successivi pagamenti e procede al pagamento diretto all'affidatario, nonché applica le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto";

a giudizio degli interroganti la situazione determinatasi è assai grave e necessita di essere affrontata con massima urgenza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e conseguentemente quali iniziative intenda assumere nei confronti di ANAS SpA, al fine di sollecitare la definizione diretta delle pendenze economiche nei confronti dei lavoratori e di tutti gli operatori economici creditori della società cooperativa CMC di Ravenna e del contraente generale, anche mediante applicazione degli artt. 118, comma 3-bis, e 176, comma 9, del decreto legislativo n. 163 del 2006, nonché per consentire la prosecuzione e conclusione delle opere pubbliche in premessa, strategiche ed imprescindibili per il territorio siciliano.