Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-06785
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Atto n. 4-06785
Pubblicato il 13 maggio 2004
Seduta n. 604
CARUSO ANTONINO, SPECCHIA, BUCCIERO, SEMERARO. - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive. -
Premesso che:
il collegamento aereo tra le città di Brindisi e di Milano (aeroporto di Linate) è attuato, con proprio aeromobile, dalla compagnia aerea turca "Pegasus Airlines";
il relativo diritto di traffico è assegnato alla società AirOne, che appare a tutti gli effetti come la compagnia titolare del volo;
lo stesso è infatti identificato con la sigla "AP", che è della stessa propria, ed è venduto dalla compagnia medesima, senza che l'utente abbia modo di previamente conoscere, prima che l'imbarco sia eseguito, che il volo è in realtà operato da altra compagnia, peraltro straniera e non comunitaria;
non vi è ragione di dubitare della qualità del servizio offerto dalla medesima (l'assistenza è assicurata da personale evidentemente non in grado di esprimersi in lingua italiana, ma all'apparenza competente e senz'altro mediamente più cortese e disponibile dei componenti degli equipaggi della società AirOne),
si chiede di sapere:
se le vigenti disposizioni consentano (e in che misura, con quali limiti e modalità) che la società titolare del diritto di rotta possa anche transitoriamente trasferire lo stesso ad altra società;
in concreto e per effetto di quali autorizzazioni la società "Pegasus Airlines" operi il volo di collegamento aereo tra le città di Brindisi e di Milano;
se le vigenti disposizioni in materia di relazioni con i consumatori consentano che sia offerto un servizio da espletarsi con specifiche modalità, con successiva modifica delle stesse senza alcun previo avviso;
se, al di là di ciò, tale condotta (e, segnatamente, quella prima riferita) sia giudicata corretta e conforme alle vigenti disposizioni;
quali, se ciò non fosse, siano i provvedimenti che si intenda adottare.