Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-00277

Atto n. 3-00277

Pubblicato il 16 ottobre 2018, nella seduta n. 47

TARICCO , FEDELI , D'ARIENZO , CUCCA , MESSINA Assuntela - Ai Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione. -

Premesso che:

l'articolo 1, comma 793, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), stabilisce che allo scopo di completare la transizione in capo alle Regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo n. 150 del 2015, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 150 del 2015, il personale delle Città metropolitane e delle Province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego è trasferito alle dipendenze della relativa Regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica, e che le Regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego calcolano la propria spesa di personale al netto dei finanziamento di cui al comma 794;

il comma 795 stabilisce che allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, le Regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego succedono nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della legge per lo svolgimento delle relative funzioni, ferma restando la proroga prevista dall'articolo 1, comma 429, della legge n. 190 del 2014;

il successivo comma 796 recita che le Regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) possono applicare le procedure previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente;

considerato che:

l'articolo 1, comma 794, della legge n. 205 del 2017, per le finalità di cui al comma 793, incrementa i trasferimenti alle Regioni a statuto ordinario di complessivi 235 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018;

i trasferimenti alle Regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 16 milioni di euro, mentre quelli dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL sono incrementati, a decorrere dall'anno 2018, di 2,81 milioni di euro, per le finalità di cui ai commi 795 e 796;

l'articolo 1, comma 799, sancisce che le convenzioni tra le Regioni, le Province e le Città metropolitane, per disciplinare le modalità di rimborso degli oneri relativi alla gestione della fase transitoria del trasferimento del personale fino al 30 giugno 2018, sono sottoscritte secondo uno schema approvato in sede di Conferenza unificata;

rilevato, altresì, che:

il decreto legislativo n. 75 del 2017, all'articolo 23, comma 4, afferma che a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le Regioni a statuto ordinario e le Città metropolitane che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare, oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore a una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro 90 giorni dalla entrata in vigore del provvedimento;

l'articolo 1, comma 800, della legge n. 205 del 2017 sancisce che al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle Città metropolitane e delle Province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 92, della legge n. 56 del 2014, e dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge n. 190 del 2014, con quello del personale delle amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della predetta legge n. 56 del 2014, fatto salvo il mantenimento dell'assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell'amministrazione di provenienza. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018, i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono esser incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 75 del 2017. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali. Le Regioni possono alternativamente provvedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario assumere iniziative in merito all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, considerando che i trasferimenti del personale e le successioni nei contratti disposti dai commi da 793 a 797 della legge n. 205 del 2017, ed i relativi adempimenti strumentali conseguenti, avrebbero dovuto essere effettuati dalle Regioni entro la data del 30 giugno 2018 secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 798, della legge;

se non ritengano utile chiarire l'iter legislativo di applicazione di tali misure al fine di definire gli opportuni parametri e conseguentemente permettere alle Regioni di operare la completa armonizzazione del salario accessorio dei dipendenti ex provinciali.