Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-00574

Atto n. 4-00574

Pubblicato il 20 settembre 2018, nella seduta n. 38
Risposta pubblicata

MORRA , NUGNES , QUARTO , MORONESE - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. -

Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

sarebbe prossima la realizzazione del progetto denominato "Sistema di collegamento metropolitano tra Cosenza Rende e Università della Calabria" (codice identificativo della gara 717751833A, CUP J81I13000020004). Tale opera è stata inserita dalla Commissione europea tra i "grandi progetti" (codice 2011IT161PR024) con decisione C(2012) 6737 del 27 settembre 2012, e per la sua realizzazione sono state impegnate risorse per 160 milioni di euro a cavallo della programmazione europea 2007-2013 e 2014-2020, cofinanziati per il 75 per cento da fondi FESR e per il restante 25 per cento dalla quota di compartecipazione nazionale;

le problematiche ambientali connesse riguardano, in particolar modo, il tracciato del collegamento metropolitano che passerà a poca distanza dal confine del sito di interesse comunitario (SIC) "orto botanico dell'università della Calabria" (IT9310057) che, in ottica del programmato sviluppo futuro, minaccia la diversità biologica e la conservazione dell'habitat naturale del SIC "bosco di Mavigliano" (IT9310056) nel comune di Rende. Per entrambi, non è stata quantificata in alcun modo l'incidenza ambientale della metrotramvia;

l'area SIC IT9310057 "Orto Botanico" nel progetto definitivo appare più piccola di quanto risulti dalla cartografia ufficiale del Ministero dell'Ambiente, mentre non risultano essere state considerate in alcun modo le zone limitrofe, in qualità di "zone cuscinetto", nè risulta essere stata presa in considerazione la necessità di garantire un "corridoio ecologico" con il contiguo SIC "Bosco di Mavigliano" (IT9310056) come previsto dalla Rete Natura 2000 nonché dalla Direttiva "Gabitat" 92/43/CEE;

in fase di elaborazione del parere tecnico del decreto del dirigente generale n. 22051 del 3 dicembre 2009), il nucleo della Regione Calabria stabiliva così «di escludere, con prescrizioni, all'ulteriore procedura di VIA il Progetto per Sistema di collegamento metropolitano Cosenza, Rende e Università della Calabria nel/i Comune/i di Cosenza, Rende» sulla base della sola autocertificazione da parte dei progettisti dell'opera e senza alcuna verifica indipendente o controfattuale, sebbene nello stesso progetto, si affermi che «per quanto riguarda invece il SIC Orto Botanico, la distanza potrebbe rendere necessarie ulteriori valutazioni circa possibili azioni del progetto»;

vi sarebbero altresì difformità rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo n. 152 del 2006, parte seconda, allegato V "Criteri per la verifica di assoggettabilità", il quale prevede che nella localizzazione dei progetti deve essere posta particolare attenzione a zone a forte densità demografica, zone protette speciali, territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (art. 21 del decreto legislativo n. 228 del 2001). Anche in questo caso, tuttavia, il nucleo della Regione non ha opposto alcuna obiezione, sebbene lo stesso concluda che i comuni di Cosenza e di Rende presentano "elevata densità di urbanizzazione nell'area oggetto dell'intervento";

i terreni agricoli oggetto di provvedimento di esproprio sono aree destinate ai prodotti di qualità a denominazione di origine protetta (DOP) riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

dal piano di monitoraggio ambientale allegato al progetto definitivo si evince tra l'altro che si produrranno vibrazioni di livello superiore ai 74 decibel, valori questi perfino superiori a quelli indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 per le "aree prevalentemente industriali";

risulta agli interroganti che il progetto non sarebbe mai stato sottoposto a procedura di VIA e VAS e, per quanto riguarda la VAS, sarebbe stata esperita una procedura inusuale, poiché inclusa all'interno del recente piano regionale dei trasporti del 2016 (PRT), e non, invece, analizzata singolarmente;

a giudizio degli interroganti sarebbe stata aggirata la normativa di settore (direttiva 2001/42/CE), nella parte in cui chiarisce che la procedura VAS deve essere effettuata anche singolarmente "per tutti i piani e i programmi" e non, invece, solo per l'insieme delle opere. In ogni caso, la procedura VAS così delineata sarebbe illegittima in più punti, sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo n. 152 del 2006, considerato che, tale procedura risulta essere stata effettuata dopo che il progetto definitivo era stato approvato in via definitiva. Infatti, il piano è stato adottato con delibera di Giunta regionale n. 503 del 6 dicembre 2016, mentre la progettazione definitiva è stata approvata con decreto del dirigente generale del Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici n. 5593 del 10 aprile 2013;

con decreto dirigenziale n. 22051 del 3 dicembre 2009 è stato espresso il giudizio di esclusione del progetto dalla procedura di VIA con prescrizioni, e riportava una validità di 5 anni fatta salva richiesta di proroga. L'istanza di proroga del provvedimento di esclusione del progetto dalla procedura di VIA veniva accolta con decreto del Dipartimento ambiente e territorio n. 3350 del 13 aprile 2018 (di cui non risulta ancora avvenuta la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Calabria). Senza parere ambientale giuridicamente valido, vengono pertanto a decadere anche tutti gli atti autorizzativi successivi, e diventa pertanto impossibile sottoscrivere un contratto di appalto privo a monte dei necessari requisiti di legge;

nel suddetto decreto, dal quale si evince che "non vi saranno incidenze negative del progetto Sistemi di collegamento metropolitano Cosenza, Rende e Università della Calabria sui siti Natura 2000", veniva prorogato il provvedimento di esclusione del progetto della metrotramvia dalla procedura di VIA, senza far menzione che nell'anteriore VAS allegata al piano regionale dei trasporti (bollettino ufficiale n. 92 del 9 settembre 2016), si afferma che "Il tracciato del sistema metropolitano di Cosenza potrebbe intercettare indirettamente l'area SIC Orto Botanico";

il tracciato del collegamento metropolitano attraverserà in più tratti aree a rischio idraulico elevato (R3) e molto elevato (R4), già segnalate nel piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico della Regione Calabria, ex art. 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006 con condizioni tali da determinare la possibilità di perdita di vite umane o lesioni gravi alle persone, nonché aree di attenzione per le quali, in mancanza di studi di dettaglio, valgono le stesse prescrizioni vigenti per le aree a rischio R4 ai fini della tutela preventiva,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti siano stati adottati o si intenda adottare in relazione a quanto descritto;

se il Ministro in indirizzo intenda verificare la validità del parere del nucleo della Regione Calabria e, eventualmente, sospendere in autotutela l'aggiudicazione definitiva dell'appalto o diffidare dalla sottoscrizione del contratto d'appalto, al fine di non incorrere in infrazioni comunitarie o danni erariali;

se intenda richiedere una più approfondita valutazione da parte del nucleo stesso riguardo alla verifica di assoggettamento a valutazione di impatto ambientale dell'opera nonché di valutare eventuali alternative ecocompatibili al progetto posto a base di gara, nel frattempo intervenute dal punto di vista tecnologico, tecnico, ambientale e funzionale;

se intenda adoperarsi a norma dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, affinché il progetto della metrotramvia sia sottoposto a VAS;

se l'aggiudicazione definitiva della progettazione esecutiva, la realizzazione del "sistema di collegamento metropolitano" e la fornitura e la messa in esercizio del relativo materiale rotabile, deliberata con decreto del dirigente del settore e responsabile unico del procedimento n. 6242 del 31 maggio 2016, e avvenuta in assenza di decreto di proroga del provvedimento di esclusione del progetto dalla procedura di VIA regolarmente approvato, rappresenti giusta causa di annullamento della gara di appalto così espletata.