Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 1133

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 1133


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori BORTOLOTTO, LUBRANO DI RICCO

e SARTO



COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1996

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio






ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha per oggetto la cancellazione dei primi due commi dell'articolo 842 del codice civile, nonché alcune modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sulla caccia.
L'articolo 842, regolamentando l'accesso ai fondi rustici da parte di coloro che esercitano l'attività venatoria, stabilisce alcuni princípi, che rappresentano delle eccezioni, rispetto al normale jus prohibendi del proprietario del fondo.
Infatti in base alla normativa di cui all'articolo 842, i cacciatori, hanno facoltà di accedere ai fondi altrui liberamente, mentre, ai proprietari non é dato altro diritto, se non quello di provvedere alla chiusura dell'accesso attraverso l'innalzamento di steccati o reti (puntualmente divelte).
É indubbio che tale normativa rappresenta una evidente anomalia rispetto al regime legislativo in tema di diritti della proprietà.
Si puó, come esempio, portare l'assurdo secondo cui é piú facile per un cacciatore accedere ad un fondo rispetto ad un semplice fotografo. Anche le conseguenze prodotte dai due soggetti, portati come esempio, possono essere diverse: certamente lo sparare cartucce, l'inquinare il terreno con bossoli, il danneggiare arbusti ed alberi da parte di un cacciatore, é cosa ben diversa rispetto all'uso della macchina fotografica.
Da tutti é condivisa la critica, secondo cui, l'articolo 842 del codice civile esprimendo un principio di netto favore per coloro che esercitano l'attività venatoria rispetto a quello (costituzionalmente protetto) del diritto alla proprietà, rappresenti una legislazione non piú in linea con i nostri tempi.
Si tratta di un ingiustificato privilegio a favore di una particolare categoria, quella dei cacciatori, rispetto ad altri che esercitano qualsiasi altra attività, sportiva o ricreativa che possa comportare l'uso del territorio, e che non da meno dovrebbero avere gli stessi diritti.
Non a caso, il tema in questione, é stato fatto oggetto di una raccolta di firme per richiedere un referendum abrogativo e 570.000 cittadini hanno firmato per far sí che venissero cancellati dalla nostra legislazione i primi due commi del citato articolo del codice civile.
L'intento del presente disegno di legge, aperto al contributo di quanti ne condividono la sostanza, é cancellare i primi due commi dell'articolo 842 del codice civile e attuare la nuova disciplina dell'accesso ai fondi agricoli da parte dei titolari di licenza di caccia, prevista dalla legge sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157. Ciascuna regione dovrà, secondo questa proposta, acquisire il consenso scritto dei proprietari o dei conduttori dei fondi per evitare qualsiasi controversia e litigiosità.
Vengono garantiti il rispetto degli interessi dei produttori agricoli e dei cittadini, la tutela dell'ambiente in generale ed in particolare di quell'insostituibile patrimonio dello Stato rappresentato dalla fauna selvatica.
Il presente disegno di legge consta di tre articoli:

1. Abrogazione del primo e secondo comma dell'articolo 842 del codice civile, nonché del comma 11 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
2. Regolamentazione dell'acquisizione dei consensi per l'accesso ai fondi;
3. Sanzioni.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. Sono abrogati i commi primo e secondo dell'articolo 842 del codice civile e il comma 11 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, é sostituito dai seguenti:

" 1. Le regioni provvedono alla gestione della caccia programmata, individuando i terreni a ció destinati. A tal fine, per i territori non rientranti nei commi 3, 4, e 5 dell'articolo 10, le regioni sono tenute ad acquisire il consenso scritto dei proprietari o dei conduttori dei singoli fondi per includerli negli ambiti territoriali di caccia. Assunti i consensi le regioni, con apposite norme e sentite le province, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di dimensioni sub-provinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.
1- bis. In assenza del consenso di cui al comma 1 la caccia non é consentita.".

Art. 3.

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, é sostituita dalla seguente:

" d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive e nei territori esclusi dai piani di caccia programmata.".