Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-04157
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Atto n. 3-04157 (con carattere d'urgenza)
Pubblicato il 13 dicembre 2017, nella seduta n. 916
MORGONI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:
a seguito dell'evento sismico che ha colpito le Marche nell'anno 2016, i lavoratori dipendenti e i pensionati residenti nella zona del cratere hanno ricevuto la facoltà di percepire rispettivamente lo stipendio ed il trattamento pensionistico lordi, senza subire le ritenute fiscali;
oggi si paventa l'ipotesi che tali soggetti siano tenuti a restituire le imposte sospese, eventualità che li porrebbe in enorme difficoltà, laddove la riscossione del pregresso avverrebbe in concomitanza al riavvio dell'ordinario regime di tassazione;
considerato che:
riguardo a tale materia, attualmente il quadro normativo è il seguente: l'articolo 48, comma 1-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, come inserito dalla legge di conversione n. 229 del 2016, ha previsto che "I sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600". In questa prima formulazione, la sospensione delle ritenute prescindeva dal luogo di residenza del lavoratore o del pensionato, sicché il beneficio poteva includere soggetti non terremotati ed escludere soggetti colpiti dal sisma, a seconda che il sostituto di imposta fosse o meno domiciliato nel cratere;
l'articolo 48, comma 11, ha disposto che "La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni, disposte dal citato decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 10 e 10-bis, avviene con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal presente articolo". Non venendo richiamato il comma 1-bis, era assente una disposizione che disponesse an e quomodo per il versamento delle ritenute sospese;
l'articolo 11, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 8 del 2017 ha modificato il suddetto comma 1-bis di tal che "I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 30 novembre 2017". La sospensione delle ritenute, estesa al 30 novembre 2017, veniva così ricongiunta alla residenza del lavoratore (o del pensionato) all'interno del cratere, a prescindere dalla sede del sostituto di imposta;
l'articolo 1 della legge n. 45 del 2017, di conversione del decreto-legge n. 8 del 2017, ha aggiunto una seconda parte al citato comma 11, in forza del quale "Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000 n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". Limitatamente alle ritenute dei dipendenti e pensionati, veniva prevista l'eventuale emanazione di decreto ministeriale, ex art. 9, comma 2-bis, della legge n. 212 del 2000 (statuto dei diritti del contribuente), col quale disporre la restituzione degli importi tramite massimo 9 rate mensili;
l'art. 43, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, ha allungato il termine di sospensione delle ritenute da lavoro dipendente sino al "31 dicembre 2017"; contestualmente ha innovato il ridetto comma 11, il cui testo diveniva il seguente: "La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni, disposte dal citato decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi e, per i soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 entro il 16 febbraio 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";
il disegno di legge di bilancio per il 2018, all'art. 65, comma 2, prevede la modifica del comma 11 in modo che "le parole «16 febbraio 2018» sono sostituite dalle seguenti «31 maggio 2018» e nel secondo periodo le parole «fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018» sono sostituite dalle seguenti «fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2018»";
evidenziato che:
all'esito delle ripercorse novelle, l'art. 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, comma 11, parte prima, dispone la restituzione delle imposte sospese entro il 16 dicembre 2017, incluse quelle ai sensi del comma 1-bis; tuttavia, il medesimo comma 1-bis prevede la sospensione ancora sino al 31 dicembre 2017. Pertanto, si versa di fronte alla palese contraddizione per cui la sospensione delle ritenute su stipendi e pensioni subisce la revoca degli effetti al 16 dicembre 2017, ma, al contempo, prosegue la sua operatività sino al 31 dicembre 2017;
per evitare tale distonia deve ritenersi che il sopravvenuto art. 43, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 50 del 2017, allungando la sospensione di cui al comma 1-bis sino al giorno 31 dicembre 2017, abbia tacitamente abrogato l'art. 11, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 8 del 2017, nella parte in cui aveva previsto il versamento delle ritenute entro il 16 dicembre 2017;
la segnalata antinomia non verrebbe risolta dalla seconda parte del comma 11 ai sensi del quale, per i "soggetti diversi da quelli indicati dall'art. 11, comma 3 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8", cioè quelli che non sono "titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole", il versamento delle imposte sospese avviene "entro il 16 febbraio 2018" anche "mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo". Infatti il termine più ampio del 16 febbraio 2018 non può essere esteso al comma 1-bis, il quale viene specificamente agganciato alla data del 16 dicembre 2017. Pertanto la contraddizione va superata patrocinando la tesi sull'abrogazione tacita ora esposta; in questo modo si ritorna al precedente impianto, ex legge n. 229 del 2016, nel quale non era prevista la restituzione delle ritenute sospese;
l'unica previsione che concerne la riscossione delle ritenute si rinviene nel comma 11, terza parte, che consentiva l'emanazione di decreto ministeriale, ex art. 9, comma 2-bis, della legge n. 212 del 2000, entro il 30 novembre 2017; l'inutile spirare del termine conferma l'assenza, allo stato, di un obbligo in capo a dipendenti e pensionati di versare gli importi pregressi;
ove la normativa venisse diversamente interpretata e si ravvisasse l'obbligo di pagamento delle ritenute sospese, emergerebbero plurimi profili di incostituzionalità, segnatamente: 1) violazione dell'articolo 77 della Costituzione, per assenza dei requisiti di necessità ed urgenza che giustificassero l'adozione del decreto-legge n. 8 del 2017, nella parte in cui ha disposto la riscossione delle somme, vizio scrutinabile dalla Corte costituzionale e non sanabile dalla legge di conversione (sentenza n. 171 del 23 maggio 2007). Se il decreto-legge n. 189 del 2016 ravvisò la necessità ed urgenza nella sospensione delle ritenute senza nemmeno prevedere un termine per il versamento, a distanza di appena 4 mesi non si comprende quale potesse essere la necessità e l'urgenza per legiferare in senso contrario; 2) violazione dell'articolo 3 della Costituzione, rispetto ai principi di ragionevolezza ed uguaglianza, laddove i cittadini marchigiani subirebbero, senza alcun motivo, un trattamento assai deteriore rispetto a quelli abruzzesi; questi ultimi, infatti, a seguito del sisma del 2009, hanno beneficiato della decurtazione del 60 per cento e del termine decennale per la restituzione del residuo, ai sensi dell'art. 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011 (idem i terremotati umbri del 1997). La violazione del principio di eguaglianza emerge anche dal confronto con i dipendenti non residenti nel cratere, per i quali manca una disposizione che imponga il versamento delle ritenute sospese; 3) violazione dei principi di dignità della persona e di solidarietà, ex art. 2 della Costituzione, giacché la riscossione delle imposte pregresse congiuntamente al riavvio delle ritenute su stipendi e pensioni intaccheranno il livello minimo di sussistenza (per i terremotati umbri ed abruzzesi si era inteso scongiurare un simile vulnus); 4) violazione del principio dell'affidamento (Corte di giustizia dell'Unione europea cause C-183/04, Elmeka) laddove quanti chiesero la sospensione delle ritenute coltivavano il ragionevole auspicio che vi sarebbe stato un congruo termine per la restituzione ed un'apprezzabile falcidia, in analogia a quanto avvenne con gli eventi sismici precedenti;
considerato, inoltre, che:
potrebbe profilarsi, da parte dell'amministrazione finanziaria, l'avvio delle azioni di recupero delle imposte rimaste sospese, a carico di pensionati e lavoratori dipendenti;
i provvedimenti amministrativi di riscossione verrebbero presumibilmente impugnati dai contribuenti per far valere l'assenza di una disposizione che li obblighi al pagamento, ovvero per sollevare l'incostituzionalità della normativa, col rischio per lo Stato di affrontare un contenzioso lungo ed articolato, che renderebbe incerto o comunque ritarderebbe il gettito auspicato;
la normativa presta quanto meno il fianco ad incertezze e forti dubbi di incostituzionalità,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare a tutela dei pensionati e dei lavoratori dipendenti residenti nei luoghi terremotati che abbiano beneficiato della sospensione delle ritenute, al fine di scongiurare l'avvio di azioni di recupero delle imposte che, oltre a porsi in violazione della legge e dei precetti costituzionali, arrecherebbero gravissimo pregiudizio ad ampie fasce di popolazione che a tutt'oggi vivono una situazione emergenziale;
se a tale fine non ritenga di dover intervenire con la massima urgenza sulla normativa vigente in materia che necessita di maggiore chiarezza e trasparenza, prevedendo per tali soggetti le medesime agevolazioni fiscali già concesse in occasione degli eventi sismici del 1997 e del 2009.