Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 1128
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SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIII LEGISLATURA ———–
N. 1128
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO, CARCARINO, MANIERI, RUSSO SPENA, VELTRI, BEDIN, SALVATO, PAPPALARDO, DE CAROLIS, BEVILACQUA, VALLETTA, MASULLO, NAPOLI Roberto, OCCHIPINTI, CAPALDI, DI ORIO, SQUARCIALUPI, BESOSTRI, MONTAGNINO, SPERONI, SARACCO, SMURAGLIA, ASCIUTTI e FIRRARELLO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1996
Norme integrative alla disciplina dei comitati
ONOREVOLI SENATORI. - L'aspra polemica fra alcune associazioni, nel corso della trasmissione televisiva "Live AIDS", a proposito della trasparenza delle raccolte di fondi destinati alla solidarietà sociale, richiama l'attenzione, ancora una volta, su un tema delicatissimo. I dubbi su iniziative cosí importanti, come le raccolte di fondi per l'assistenza e la ricerca, finiscono col danneggiare seriamente la credibilità delle migliaia di operatori che, ogni giorno, lavorano all'interno o a fianco delle associazioni: con il risultato di rallentare i progressi dell'attività terapeutica, di indebolire la possibilità di prestare cure, di spezzare i legami di fiducia indispensabili nelle relazioni tra i pazienti (e, piú in generale, i beneficiari dei fondi) e il resto della società. Ció nonostante, le raccolte di denaro a fini di solidarietà si ripetono quotidianamente: spesso dietro il paravento di comitati inesistenti o di comitati esistenti ma all'oscuro di quanto si fa in loro nome o di comitati creati al solo scopo di rastrellare illecitamente fondi. L'impegno di migliaia di persone dell'associazionismo non puó essere vanificato dall'azione di truffatori che, con il mondo del volontariato, nulla hanno a che fare; e l'immagine di importanti comitati non deve essere incrinata dai dubbi che un meccanismo di sfiducia generalizzato puó alimentare. Dunque, si rende necessario un intervento da parte del legislatore per proteggere quanti sono impegnati nel mondo del volontariato, a garanzia loro, degli assistiti e dei cittadini tutti.
Il presente disegno di legge, nel colmare le lacune normative esistenti, si prefigge di non porre limitazioni al diritto di operare dei comitati e si propone di non selezionare in maniera arbitraria tra di essi. Solo scopo del disegno di legge é garantire che le raccolte di fondi a scopi benefici e umanitari, specie se sostenute dagli strumenti radiotelevisivi, avvenga in modo controllabile dal primo atto all'ultimo.
A tal fine, é prevista una normativa che permetta, attraverso la creazione di un pubblico registro, l'accesso ai dati riguardanti i comitati nati con lo scopo di raccogliere fondi.
Il presente disegno di legge, disciplinando l'intero iter , che muove dalla costituzione del comitato fino alla raccolta e utilizzazione dei fondi, vuole - attraverso una chiara regolamentazione del settore - consentire che i comitati operino in maniera trasparente, garantendo sia quanti variamente concorrono a quella raccolta di fondi sia quanti ne sono i destinatari.
Il pubblico registro dei comitati é istituito presso ogni amministrazione provinciale e permette di realizzare un costante controllo sulle attività delle associazioni che operano nel settore.
La provincia, ente territoriale al quale é affidato il compito di gestire il pubblico registro dei comitati, non rappresenta un ostacolo a che l'attività di raccolta fondi possa indirizzarsi verso scopi benefici e umanitari di rilevanza nazionale e internazionale.
La sanzione del prelievo coattivo dei fondi raccolti, per quei comitati che non adempissero agli obblighi previsti, costituisce, a nostro avviso, un ottimo deterrente alla formazione di comitati illegali.
Un apposito fondo di solidarietà viene costituito presso ciascuna provincia al fine di raccogliere le somme prelevate e quelle non utilizzate dai comitati.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1. 1. Dopo l'articolo 39 del codice civile é inserito il seguente: "Art. 39- bis . - I comitati devono essere costituiti con scrittura privata autenticata. L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione del comitato, la sede, l'indicazione dello scopo, la durata, le modalità della raccolta di fondi e della loro gestione, le generalità e la residenza degli amministratori, con l'indicazione di colui o di coloro che sono muniti del potere di rappresentanza esterna, nonché la durata della carica. |
Art. 2. 1. Dopo l'articolo 41 del codice civile é inserito il seguente: "Art. 41- bis . - Ai soggetti, che raccolgono fondi senza l'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 39- bis , sono, con atto formale del presidente della provincia, prelevate le somme percepite. |
Art. 3. L'articolo 42 del codice civile é sostituito dal seguente: "Art. 42. - Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia piú attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, il presidente della provincia provvede con atto formale alla assegnazione di tali beni al fondo di solidarietà di cui all'articolo 41- bis ." |