Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 1111

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 1111


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori COSTA, ZANOLETTI, RONCONI, CAMO, CIMMINO e GUBERT

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1996

Modifiche alla legge 13 maggio 1985, n. 190, recante riconoscimento giuridico dei quadri intermedi






ONOREVOLI SENATORI. - La legge 13 maggio 1985, n. 190, e successive modificazioni, nel dare riconoscimento giuridico ai quadri intermedi, ha istituito la categoria dei quadri, distinta ed autonoma da quella degli impiegati, attraverso la modifica del primo comma dell'articolo 2095 del codice civile, che stabilisce: "I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai".
La nuova normativa muoveva dalla valutazione della nuova realtà del mondo del lavoro determinata dalle innovazioni tecnologiche e di organizzazione di impresa e, quindi, dai mutamenti della fisionomia sociale dei prestatori di lavoro subordinato, con l'emergere di una nuova e specifica professionalità.
Ma l'applicazione della legge ha denunciato negli anni, da un lato, gravi carenze che hanno portato ad applicazioni distorte o riduttive, e, dall'altro, una larga evasione del disposto legislativo - in particolare nelle imprese a capitale pubblico - non essendo prevista alcuna sanzione per l'inosservanza delle norme.
Il punto nodale, peraltro, é che, anche laddove si é formalmente applicata la legge, ci si é limitati ad una attribuzione nominale della qualifica, con l'eventuale riconoscimento di indennità di scarso rilievo, ma ferma rimanendo la collocazione degli interessati nei livelli impiegatizi. Il disposto di legge, viceversa, sanciva l'istituzione di una categoria distinta.
La situazione che si é determinata ha, quindi, profondamente deluso le aspettative di una categoria la cui potenzialità, nel solo settore privato, é valutabile oltre le 500.000 unità. Deve, in proposito, considerarsi che la categoria in questi anni - ed in particolare nella presente congiuntura - é stata ed é fortemente responsabilizzata sia nei processi di riconversione e ristrutturazione, che rispetto agli obiettivi di qualità e competitività delle imprese nazionali, svolgendo un ruolo assolutamente determinante.
La pesante penalizzazione dei quadri discende certamente sia dalla incertezza sulla immediata precettività della legge (cosí come in atto formulata), sia dalla mancata partecipazione ai vari livelli di contrattazione delle organizzazioni sindacali della categoria, sistematicamente escluse da qualsiasi momento negoziale.
Solo un ulteriore intervento legislativo potrà, a questo punto, dare corpo alla nuova categoria consentendo anche di individuarne correttamente i criteri di rappresentanza sindacale.
Tanto in linea, peraltro, con l'invito autorevolmente rivolto al Parlamento dalla Corte costituzionale, che ha espressamente rappresentato la necessità politica e sociale di prendere atto delle nuove realtà emerse nel mondo del lavoro proprio sottolineando le "incisive trasformazioni verificatesi nel sistema produttivo", rimarcando l'attenuazione dell'idoneità del modello disegnato nell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, "a rispecchiare l'effettività della rappresentatività" e sollecitando l'apprestamento di nuove regole "ispirate alla valorizzazione dell'effettivo consenso" (si veda, fra le altre, la sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 18-26 gennaio 1990).
Vi é infine l'assoluta necessità di definire l'estensione della normativa nel delicato settore del pubblico impiego nel quale solo attraverso una corretta e concreta responsabilizzazione e un riconoscimento delle professionalità puó realizzarsi quel recupero di efficienza che tutti richiedono. Appare, infatti, incongruente che nel pubblico impiego l'organizzazione del lavoro rimanga ancorata al "vecchio" a fronte dei problemi che investono il settore e rispetto all'affermata volontà di efficienza, produttività ed ade guamento alla domanda del cittadino-utente.
La proposta formulata é finalizzata, appunto, a sanare la situazione in atto mirando, nella sua globalità, a determinare uno status normativo e giuridico di certezza per la categoria dei quadri, in armonia con quanto si é già realizzato negli ordinamenti degli altri Paesi europei.
In proposito:

l'articolo 1 (sostitutivo dell'articolo 2 della legge n. 190 del 1985) meglio definisce la categoria tracciandone un profilo di valenza generale;
l'articolo 2 (sostitutivo dell'articolo 3 della legge n. 190 del 1985) rispetto al problema della rappresentanza pone un'indicazione corretta che non dà ope legis una automatica legittimazione, ma pone il presupposto affinché le realtà organizzative che effettivamente raccolgano il consenso possano "conquistare" la legittimazione di rappresentatività. Questo, peraltro, evitando polverizzazioni della rappresentanza stessa ed anzi, semmai, determinando un argine rispetto a diversificate e molteplici istanze di rappresentatività delle varie professionalità;
l'articolo 3 prevede la costituzione di un osservatorio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la verifica dell'applicazione della legge;
l'articolo 4 ribadisce il vincolo (oggi disatteso nella generalità della pubblica amministrazione) di rapportare le rilevazioni alla nuova formulazione dell'articolo 2095 del codice civile;
l'articolo 5 attiene alla partecipazione delle organizzazioni dei quadri agli organismi ed enti nazionali;
l'articolo 6 sancisce, nella materia, il diritto di scelta del difensore nelle circostanze giudiziali derivanti dal rischio di responsabilità civile verso terzi del quadro;
l'articolo 7 prevede la possibilità di promuovere la costituzione di fondi integrativi di pensione e sanitari;
l'articolo 8 prevede lo strumento della delega al Governo per l'applicazione della normativa sui quadri nel settore pubblico.

Va ricordato infine che nella X legislatura la Commissione lavoro del Senato aveva iniziato l'esame del presente testo, senza tuttavia poterlo portare a termine; ripresentato nella XI e nella XII legislatura, il medesimo testo non fu mai esaminato.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. L'articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 190, é sostituito dal seguente:

"Art. 2. - 1. La categoria dei quadri é costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono, con carattere continuativo ed elevata professionalità, funzioni di rilevante importanza per la programmazione, la gestione e lo sviluppo degli obiettivi dell'impresa ed in particolare:
a) mansioni di responsabilità in rappresentanza del datore di lavoro;
b) mansioni di sovrintendenza ovvero di coordinamento dell'attività di altri lavoratori;
c) mansioni tecniche ovvero amministrative di rilevanti caratteristiche professionali".

Art. 2.

1. L'articolo 3 della legge 13 maggio 1985, n. 190, é sostituito dal seguente:

"Art. 3. - 1. Anche le organizzazioni sindacali intersettoriali della categoria dei quadri maggiormente rappresentative a livello nazionale possono costituire rappresentanze aziendali sindacali".

Art. 3.

1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale é costituito un osservatorio cui é demandato il compito di verificare l'applicazione della presente legge a livello di contrattazione sia collettiva nazionale che integrativa.
2. Dell'osservatorio, istituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fanno parte cinque rappresentanti su designazione delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 2.
3. Nel decreto di cui al comma 2 saranno indicati analoghi criteri per l'istituzione di comitati di osservazione presso le sedi regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190, e successive modificazioni, é aggiunto il seguente:

"Art. 6- bis. - 1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvederà ad istituire ed a far applicare, nelle modulistiche predisposte per la denuncia delle retribuzioni soggette a contributi, specifici codici corrispondenti alla qualifica assicurativa dei lavoratori dipendenti appartenenti alla categoria dei quadri, cosí come già in essere per gli appartenenti alle categorie degli operai, impiegati e dirigenti".

2. L'INPS provvederà a fornire all'osservatorio di cui all'articolo 3 ed ai comitati regionali tutti gli elementi utili per espletare i propri compiti.
3. Quanto disposto dal presente articolo si applica, per quanto compatibile, alla generalità della pubblica amministrazione ed agli altri enti pubblici, compresi quelli incaricati della rilevazione e gestione di dati attinenti al mondo del lavoro.

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 6- bis della legge 13 maggio 1985, n. 190, e successive modificazioni, é aggiunto il seguente:

"Art. 6- ter. - 1. Negli organismi e negli enti pubblici, nei quali sono previste rappresentanze delle categorie produttive, sono chiamati a partecipare anche lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali mag giormente rappresentative a livello nazionale della categoria dei quadri".

Art. 6.

1. Il datore di lavoro é tenuto ad assicurare il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, anche conseguente a colpa, nello svolgimento delle proprie mansioni, nonché a provvedere alle eventuali spese giudiziali del difensore, prescelto dal quadro.

Art. 7.

1. I datori di lavoro e le organizzazioni sindacali della categoria dei quadri maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono promuovere la costituzione di fondi comuni di pensione integrativa e di assistenza sanitaria.
2. Sarà cura delle parti disciplinare la costituzione dei fondi ai diversi livelli.

Art. 8.

1. Il Governo della Repubblica é delegato ad emanare, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro per la funzione pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la normativa necessaria affinché i princípi della legge 13 maggio 1985, n. 190, come modificata dalla presente legge, trovino applicazione nei confronti dei pubblici dipendenti attraverso i procedimenti e gli accordi collettivi contemplati dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni.